Sentenza 20 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 20/12/2023, n. 7050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7050 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/12/2023
N. 07050/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04535/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4535 del 2023, proposto da NA RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trecase, non costituito in giudizio;
nei confronti
EL CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Cenvinzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio serbato da parte del comune di Trecase in ordine all'atto di diffida stragiudiziale presentato dalla ricorrente in data 28/07/2023 tramite PEC prot.n°7195 con cui è stata richiesta: 1) emissione di formale provvedimento di demolizione ex art. 31 DPR 380/01; 2) materiale demolizione delle opere abusive, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EL CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 4.10.2023 NA RI ha chiesto l’annullamento del silenzio serbato da parte del comune di Trecase in ordine all’atto di diffida stragiudiziale presentato in data 28/07/2023 tramite PEC prot.n°7195 con cui è stata richiesta al Comune l’emissione di formale provvedimento di demolizione ex art. 31 DPR 380/01 e la conseguente demolizione delle opere abusive realizzate da EL CA al terzo piano dell’unità immobiliare nella quale la ricorrente è proprietaria di un appartamento.
Espone di essere titolare di un’unità immobiliare destinata ad uso abitativo ubicata al primo piano di un fabbricato sito in Trecase alla via Regina Margherita n°55, mentre la terza unità del piano rialzato risulta di proprietà della sig.ra CA EL, catastalmente identificato al foglio 14 particella 157 sub 103.
Tale unità presenta una serie di abusi edilizi consistenti (come da relazione tecnica depositata in giudizio): a) nella destinazione d’uso residenziale sebbene tale piano rialzato abbia destinazione deposito (C/2); b) finestrature abusive nella parte ovest del fabbricato; c) nella parte est, risulta una veranda con copertura in lamiere coibentate priva di titoli edilizi.
Nel ricorso si censura la violazione degli artt. 31 e 117 c.p.a., dell’art. 2 della legge 241/90 e degli artt. 27 e 31 DPR 380/01 in quanto l’Amministrazione sarebbe rimasta colpevolmente silente sulla diffida stragiudiziale depositata dalla parte, pur avendo l’obbligo di provvedere, stante il potere/dovere di vigilanza sul territorio e repressione degli abusi edilizi.
2. Il Comune di Trecase non si è costituito.
3. In data 15.12.2023 si è costituita con memoria la controinteressata CA.
4. Con istanza di passaggio in decisione, depositata in pari data, la difesa di parte ricorrente ha eccepito l’inammissibilità della memoria depositata in data 15.12.2023 dalla controinteressata per violazione dei termini di legge.
5. Alla camera di consiglio del 19.12.2023 la causa è passata in decisione, previa comunicazione del Collegio della irricevibilità della memoria, così come eccepito.
6.Preliminarmente va dichiarata l’irricevibilità della memoria della controinteressata ai sensi del combinato risposto degli art. 87 e 117 c.p.a., in quanto il termine per il deposito di memorie risulta scaduto.
Durante la discussione orale la difesa della CA ha chiesto la rimessione in termini per presunte difficoltà nel reperimento della documentazione a sostegno della memoria difensiva, ma tale prospettazione è del tutto sfornita di prova e non costituisce comunque valida giustificazione per il deposito tardivo dell’atto, considerando, peraltro, che – allo stato - la parte resistente è il Comune di Trecase e la controinteressata potrà eventualmente far valere le proprie ragioni in sede procedimentale, laddove l’Amministrazione si attivi per concludere il procedimento di cui all’istanza della odierna ricorrente.
7. Il ricorso è fondato e va accolto.
In proposito l’art. 2 l. 241/90 prevede il generale obbligo della P.A. di pronunciarsi con provvedimento espresso circa le legittime istanze del privato.
La giurisprudenza amministrativa ha pacificamente ritenuto che il proprietario/detentore di un'area o di un fabbricato nella cui sfera giuridica incida dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi da parte dell'organo preposto avverso abusi edilizi, è titolare di un interesse qualificato alla salvaguardia delle caratteristiche urbanistiche della zona, che si realizza non solo attraverso il potere di denuncia, ma anche attraverso la pretesa di una pronuncia, se non vengono adottate le misure richieste e cioè di un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni. In materia edilizia l'obbligo del Comune di provvedere sussiste non solo nei casi in cui i privati che abbiano uno stabile collegamento con la zona interessata dall'abuso chiedano un atto ampliativo a loro favore ma anche quando chiedano il rispetto dei titoli abilitativi rilasciati, degli strumenti urbanistici o della disciplina edilizia attraverso l'eliminazione di abusi (intendendo per tali gli interventi effettuati in violazione degli uni o dell'altra). In tal caso, il silenzio serbato sull'istanza dell'interessato integra gli estremi del silenzio rifiuto sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell'obbligo di provvedere espressamente ( ex plurimis, Tar Campania Napoli, sez. IV, 12 giugno 2012, n.2766; Cons. St., sez. VI, 27 aprile 2011 n. 2469; Cons. St., sez. V, 10 gennaio 2007 n. 40).
Sul punto si veda di recente Cons. St., sez. VI, 1 aprile 2022 n. 2420, secondo cui l’azione avverso il silenzio assume una natura giuridica mista atteso che mira ad ottenere sia l’accertamento dell’obbligo di definire il procedimento nel termine prescritto dalla disciplina di riferimento, sia la condanna dell’Amministrazione inadempiente all’adozione di un provvedimento esplicito.
Naturalmente il contenuto del provvedimento è rimesso alla valutazione dell’Amministrazione nel caso concreto, potendo la stessa anche ritenere la natura legittima delle opere poste in essere dalla controinteressata; è tuttavia essenziale che essa si pronunci espressamente.
8. Va quindi dichiarato l’obbligo del comune di Trecase di concludere il procedimento relativo all’atto di diffida presentato in data 28.7.2023 tramite PEC prot.n. 7195 da NA RI, disponendo l’accertamento dell’abusività o meno delle opere edilizie ivi indicate e, nel caso di accertata abusività, la conseguente obbligatoria ingiunzione di demolizione.
9. Per il caso di ulteriore inadempimento si provvederà a nominare un commissario ad acta, su istanza di parte, con spese a carico del Comune di Trecase.
10. Le spese processuali del presente giudizio sono poste a carico del Comune soccombente e liquidate come in dispositivo mentre sono compensate con la controinteressata costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e ordine al Comune di Trecase di concludere il procedimento di cui alla diffida stragiudiziale presentata dalla ricorrente in data 28/07/2023 prot.n. 7195/23.
Condanna il Comune di Trecase al pagamento delle spese processuali in favore di NA RI, che liquida in euro 1500,00 oltre accessori di legge e contributo unificato, con attribuzione al procuratore antistatario; compensa le spese con la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Dell'Olio, Presidente FF
Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Barbara Cavallo | Carlo Dell'Olio |
IL SEGRETARIO