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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente rel. – est.
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1626/2024 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, n. 303/2024 del 14.11.2024 [RG 328/2024], dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di . CP_1 CP_2
TRA
. in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore CP_1 CP_2
Geom. [C.F. ], con sede in Via Vittorio Veneto Carbonara 188 Bari, CP_3 CodiceFiscale_1
C.F. rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al presente atto – dal P.IVA_1 sottoscritto Avv. Natale Caradonna del Foro di Bari [Via Benedetto Cairoli 125 Bari – C.F.
[...]
– PEC domicilio digitale eletto] C.F._2 Email_1
Reclamante
Contro
Cont
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE APULIA C.F. , in persona del Curatore Avv. CP_2 P.IVA_1 del Foro di Bari [Via Sparano 27 Bari – C.F. – PEC Parte_1 CodiceFiscale_3
, Email_2
nonché
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_4 sede in Via Pietro Leonida Laforgia 24E Bari, C.F. P.IVA_2
Reclamati contumaci
FATTO e DIRITTO chiedeva al Tribunale di Bari, con ricorso depositato il Controparte_4
5.08.2024, l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale a carico di . , CP_1 CP_2 deducendo: ✓ di essere creditrice nei confronti della . della somma di € 3 €. 30.604,41 CP_1 CP_2 oltre alle spese ed alle competenze legali maturate e maturande, riferita agli emolumenti ed alle indennità dei contributi dovuti per n. 12 (dodici) denunce mensili relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2021 ed ai mesi da gennaio a settembre dell'anno
2022.
✓ La Apulia Hub. aveva aderito alla e in virtù della CP_5 Controparte_4 predetta adesione, aveva l'onere di adempiere alle obbligazioni previste dallo Statuto e al pagamento della , impegnandosi a trasmettere mensilmente le relative denunce CP_4 dei lavoratori occupati e tutti i dati richiesti, con l'obbligo, al contempo, di effettuare i versamenti dovuti ogni mese e non a conguaglio dei contributi relativi alle stesse denunce.
✓ la . si era resa sistematicamente inadempiente rispetto alle proprie CP_1 CP_5 obbligazioni di pagamento, e ciò aveva richiesto l'avvio, da parte della creditrice di iniziative giudiziarie dall'esito infruttuoso,
✓ La si attivava per il recupero del credito in questione Controparte_4 proponendo Ricorso per ingiunzione di pagamento, dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione
Lavoro, ed ottenendo, in data 20.04.2023, l'emissione del Decreto Ingiuntivo n. 529/2023 con il quale si ingiungeva alla . di pagare in favore di essa CP_1 CP_5 Controparte_4
per la causale indicata in ricorso, immediatamente la somma di €. 32.409,00
[...] oltre interessi legali come richiesti e le competenze relative alla procedura di ingiunzione liquidate in €. 21,50 per esborsi e in €. 650,00 per onorari oltre R.f., i.v.a. e c.p.a..
✓ Il Decreto Ingiuntivo de quo era dichiarato immediatamente esecutivo.
✓ In data 02.05.2023 erano notificati telematicamente alla Società debitrice, copia conforme del Ricorso per ingiunzione di pagamento (R.G. n. 4641/2023), con il pedissequo Decreto ingiuntivo, unitamente ad Atto di Precetto del 02.05.2023 con il quale si intimava il pagamento della complessiva somma di €. 33.861,90, di cui €. 32.409,00, oltre interessi legali come richiesti, in favore della + €. 1.452,90, oneri fiscali Controparte_4 inclusi, per spese e competenze legali in favore del procuratore, nonché i successivi onorari e le maturande spese.
✓ - Nelle more, la . versava in acconto la somma di €. 3.257,49 in favore CP_1 CP_5 della Controparte_4
✓ - Successivamente in data 14.09.2023 si procedeva alla notifica di un ulteriore Atto di
Precetto del 14.09.2023, richiedendo il pagamento del minor importo di €. 30.604,41, di cui
€. 29.151,51, oltre interessi legali come richiesti, in favore della Controparte_4
+ €. 1.452,90, oneri fiscali inclusi, per spese e competenze legali in favore del
[...] procuratore, nonché i successivi onorari e le maturande spese.
✓ - Rimasta senza effetto tale intimazione, la presentava Controparte_4 all' presso questa Corte di Appello, due istanze di pignoramento mobiliare Parte_2 nei confronti della Società debitrice. In particolare, in data 13.11.2023 e successivamente in data 13.12.2023, l'Ufficiale Giudiziario si recava dapprima presso la sede della . CP_1 [...]
e poi presso la residenza del legale rappresentante pro tempore, , redigendo CP_5 CP_3 in entrambi i casi verbale di pignoramento mobiliare “negativo”.
Rilevava altresì la ricorrente, in ordine ai requisiti soggettivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d),
d.lgs. n. 14/2019, che, dall'analisi degli ultimi bilanci depositati dalla . presso il CP_1 CP_5
Registro delle Imprese (che versava in atti), emergeva la sussistenza dei requisiti previsti per l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice ex art. 2, comma 1, lettera D), del D.Lgs.
n. n. 14/2019.
Deduceva infine, quanto allo stato di insolvenza che la situazione patrimoniale della CP_1 [...] non le consentiva, oramai, di far fronte ai debiti contratti, né di fornire una valida garanzia CP_5 patrimoniale di soddisfazione delle suddette obbligazioni. L'assoluta impossibilità di far fronte alla predetta situazione appariva rilevabile anche alla luce dei verbali di pignoramento - infruttiferi e negativi a dimostrazione che ulteriori accertamenti e successive azioni esecutive sarebbero risultate antieconomiche ed inutilmente defatigatorie. L'assenza di introiti aveva aggravato ulteriormente le condizioni patrimoniali della Società, la quale, di fatto, aveva ormai abbandonato ogni serio intento di adempiere ai debiti contratti nei confronti dell'istante e di ogni altro creditore, versando inequivocabilmente in uno stato di profonda decozione e di impotenza finanziaria, oramai, definitiva.
A sostegno del ricorso, l'istante produceva il titolo esecutivo e gli atti dell'azione esecutiva immobiliare pendente in danno della debitrice, nonché la sua visura storica ed i suoi ultimi bilanci di esercizio).
Con decreto emesso in data 10 settembre 2024, il Tribunale di Bari fissava l'udienza del 5 novembre 2024, per la comparizione del ricorrente e del debitore, disponendo “che il ricorso e il decreto siano comunicati immediatamente, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INI.PEC. e che l'esito della comunicazione sia trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente”. avvertendo il debitore che
“il presente procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale” ed assegnandogli termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie ed il deposito della documentazione prescritta dall'art. 41, co. 4, c.c.i.i., nonché della
“situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata”. La . non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1 CP_5
Con sentenza n. 328/24 dell'11 novembre 2024, il Tribunale di Bari – Sezione Crisi di Impresa e dell'Insolvenza dichiarava aperta la liquidazione giudiziale di . dopo averne CP_1 CP_5 riscontrato tutti i presupposti oggettivi e soggettivi, rilevando in particolare che
“- il credito del ricorrente risulta da titolo giudiziario definitivo;
- il debitore è imprenditore commerciale;
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII: la parte resistente – non costituendosi non ha minimamente documentato detti requisiti e neppure ha allegato di esserne in possesso;
- -che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, tenuto conto dei debiti scaduti nei confronti dell'Erario, emersi dalle Informazioni acquisite;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, tenuto conto della consistenza dei debiti scaduti e dell'esito negativo dell'azione esecutiva e della circostanza che l'ultimo bilancio depositato risale all'anno
2021”. Con atto depositato in data 11 dicembre 2024, . ha proposto reclamo, ai sensi CP_1 CP_2 dell'art. 51 del CCII, avverso la citata sentenza e, nell'unico motivo del reclamo ha dedotto che la cancelleria del Tribunale di Bari, a seguito dell'instaurazione del procedimento da parte del creditore istante, aveva notificato il ricorso e il pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione all'indirizzo 08353290722@impresa.italia.it che successivamente aveva scoperto essere il nuovo e diverso domicilio digitale della Società, assegnato d'ufficio dal Registro Imprese di
Bari in data 14.5.2024, circostanza di cui non era mai stato messo a conoscenza;
pertanto la notifica era inesistente o nulla con conseguente nullità della sentenza dichiarativa dell'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale.
La reclamante ha quindi chiesto a questa Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“Si chiede che Codesta Corte di Appello, in accoglimento del presente reclamo, revochi la
Liquidazione Giudiziale di . disposta dal Tribunale di Bari con la reclamata CP_1 CP_2 sentenza, rimettendo gli atti al primo giudice e pronunciando all'uopo ogni statuizione di giustizia;
spese processuali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara anticipatario.
Si chiede l'acquisizione del fascicolo informatico di prime cure, nonché, in via istruttoria, laddove occorra, disporsi informativa ex art. 213 cpc presso la Camera di Commercio Bari – Registro delle
Imprese di Bari [Corso Cavour 2 Bari – C.F. – PEC in P.IVA_3 Email_3 ordine ai presupposti ed alle modalità procedimentali dell'avvenuta assegnazione d'ufficio del nuovo/diverso domicilio digitale alla Società reclamante”.
La procedura di liquidazione e la non si sono costituite e ne va Controparte_4 dichiarata la contumacia.
***
Il reclamo è infondato e va respinto.
Nella specie, rileva la Corte che il procedimento di notificazione effettuato dalla Cancelleria del
Tribunale all'indirizzo pec, risultante dal registro delle imprese è stato corretto e regolare.
Proprio la reclamante ha prodotto la notifica già in data 14.05.2024 da parte della Camera di
Commercio di Bari del verbale DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE AMMINISTRATIVA n. 2024/1411 per aver omesso di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale dell'Impresa nei termini prescritti con riferimento al combinato disposto dell'art. 2630 c. c. e dell'art. 16, comma 6-bis del
D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (conv. legge n. 2/2009) modificato dall'art. 37 comma 1 del D.L.
76/2020 (conv. legge n. 120/2020) con l'avvertenza che, in base all'art. 37 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, oltre all'irrogazione della sanzione prevista dalla legge per l'inadempimento si sarebbe proceduto alla contestuale assegnazione d'ufficio del domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore e alla sua iscrizione in pari data nel Registro delle
Imprese.
In particolare, in data 9 febbraio 2023 è stata pubblicata la Determinazione n. 6/C adottata in pari data dal Conservatore del Registro delle Imprese di Bari che dispone l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese che non hanno rispettato l'obbligo imposto dall'articolo 37 del D.L. n.
76/2020.
La notificazione della determinazione si è disposto, dovesse ritenersi assolta ad ogni effetto di legge mediante pubblicazione della stessa, sia all'Albo camerale on-line della Camera di commercio di Bari
Sezione Determinazioni del Conservatore, che nella sezione dedicata dei procedimenti d'ufficio – registro delle imprese – presente all'interno del sito istituzionale della Camera di Commercio, in ossequio alla deliberazione della Giunta camerale n. 70 del 15/07/2022. Pertanto, tramite il cassetto digitale dell'imprenditore sarebbe stato possibile accedere al proprio domicilio e consultare le notifiche ricevute.
La notifica, così come effettuata dalla cancelleria, si ritiene regolare e sufficiente alla instaurazione del contraddittorio fra le parti.
Inoltre, in questo giudizio di reclamo, totalmente devolutivo, la società reclamante avrebbe potuto e dovuto, in ogni caso, far valere le proprie ragioni difendendosi nel merito e producendo ogni tipo di documentazione utile.
. per contro ha unicamente dedotto il vizio della sentenza come derivata dalla CP_1 CP_2 asserita nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Il reclamo va quindi rigettato.
Nulla per le spese non essendosi costituite le reclamate.
Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto del rigetto dell'impugnazione,
l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
[... la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sul reclamo proposto da CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2
0 e della CP_1Controparte_2 CP_5 [...]
Controparte_4
2. rigetta il reclamo;
3. nulla per le spese;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.
228/12
Così deciso in Bari, il 4.02.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il presidente est.
Maria Mitola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente rel. – est.
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1626/2024 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, n. 303/2024 del 14.11.2024 [RG 328/2024], dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di . CP_1 CP_2
TRA
. in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore CP_1 CP_2
Geom. [C.F. ], con sede in Via Vittorio Veneto Carbonara 188 Bari, CP_3 CodiceFiscale_1
C.F. rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al presente atto – dal P.IVA_1 sottoscritto Avv. Natale Caradonna del Foro di Bari [Via Benedetto Cairoli 125 Bari – C.F.
[...]
– PEC domicilio digitale eletto] C.F._2 Email_1
Reclamante
Contro
Cont
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE APULIA C.F. , in persona del Curatore Avv. CP_2 P.IVA_1 del Foro di Bari [Via Sparano 27 Bari – C.F. – PEC Parte_1 CodiceFiscale_3
, Email_2
nonché
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_4 sede in Via Pietro Leonida Laforgia 24E Bari, C.F. P.IVA_2
Reclamati contumaci
FATTO e DIRITTO chiedeva al Tribunale di Bari, con ricorso depositato il Controparte_4
5.08.2024, l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale a carico di . , CP_1 CP_2 deducendo: ✓ di essere creditrice nei confronti della . della somma di € 3 €. 30.604,41 CP_1 CP_2 oltre alle spese ed alle competenze legali maturate e maturande, riferita agli emolumenti ed alle indennità dei contributi dovuti per n. 12 (dodici) denunce mensili relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2021 ed ai mesi da gennaio a settembre dell'anno
2022.
✓ La Apulia Hub. aveva aderito alla e in virtù della CP_5 Controparte_4 predetta adesione, aveva l'onere di adempiere alle obbligazioni previste dallo Statuto e al pagamento della , impegnandosi a trasmettere mensilmente le relative denunce CP_4 dei lavoratori occupati e tutti i dati richiesti, con l'obbligo, al contempo, di effettuare i versamenti dovuti ogni mese e non a conguaglio dei contributi relativi alle stesse denunce.
✓ la . si era resa sistematicamente inadempiente rispetto alle proprie CP_1 CP_5 obbligazioni di pagamento, e ciò aveva richiesto l'avvio, da parte della creditrice di iniziative giudiziarie dall'esito infruttuoso,
✓ La si attivava per il recupero del credito in questione Controparte_4 proponendo Ricorso per ingiunzione di pagamento, dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione
Lavoro, ed ottenendo, in data 20.04.2023, l'emissione del Decreto Ingiuntivo n. 529/2023 con il quale si ingiungeva alla . di pagare in favore di essa CP_1 CP_5 Controparte_4
per la causale indicata in ricorso, immediatamente la somma di €. 32.409,00
[...] oltre interessi legali come richiesti e le competenze relative alla procedura di ingiunzione liquidate in €. 21,50 per esborsi e in €. 650,00 per onorari oltre R.f., i.v.a. e c.p.a..
✓ Il Decreto Ingiuntivo de quo era dichiarato immediatamente esecutivo.
✓ In data 02.05.2023 erano notificati telematicamente alla Società debitrice, copia conforme del Ricorso per ingiunzione di pagamento (R.G. n. 4641/2023), con il pedissequo Decreto ingiuntivo, unitamente ad Atto di Precetto del 02.05.2023 con il quale si intimava il pagamento della complessiva somma di €. 33.861,90, di cui €. 32.409,00, oltre interessi legali come richiesti, in favore della + €. 1.452,90, oneri fiscali Controparte_4 inclusi, per spese e competenze legali in favore del procuratore, nonché i successivi onorari e le maturande spese.
✓ - Nelle more, la . versava in acconto la somma di €. 3.257,49 in favore CP_1 CP_5 della Controparte_4
✓ - Successivamente in data 14.09.2023 si procedeva alla notifica di un ulteriore Atto di
Precetto del 14.09.2023, richiedendo il pagamento del minor importo di €. 30.604,41, di cui
€. 29.151,51, oltre interessi legali come richiesti, in favore della Controparte_4
+ €. 1.452,90, oneri fiscali inclusi, per spese e competenze legali in favore del
[...] procuratore, nonché i successivi onorari e le maturande spese.
✓ - Rimasta senza effetto tale intimazione, la presentava Controparte_4 all' presso questa Corte di Appello, due istanze di pignoramento mobiliare Parte_2 nei confronti della Società debitrice. In particolare, in data 13.11.2023 e successivamente in data 13.12.2023, l'Ufficiale Giudiziario si recava dapprima presso la sede della . CP_1 [...]
e poi presso la residenza del legale rappresentante pro tempore, , redigendo CP_5 CP_3 in entrambi i casi verbale di pignoramento mobiliare “negativo”.
Rilevava altresì la ricorrente, in ordine ai requisiti soggettivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d),
d.lgs. n. 14/2019, che, dall'analisi degli ultimi bilanci depositati dalla . presso il CP_1 CP_5
Registro delle Imprese (che versava in atti), emergeva la sussistenza dei requisiti previsti per l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice ex art. 2, comma 1, lettera D), del D.Lgs.
n. n. 14/2019.
Deduceva infine, quanto allo stato di insolvenza che la situazione patrimoniale della CP_1 [...] non le consentiva, oramai, di far fronte ai debiti contratti, né di fornire una valida garanzia CP_5 patrimoniale di soddisfazione delle suddette obbligazioni. L'assoluta impossibilità di far fronte alla predetta situazione appariva rilevabile anche alla luce dei verbali di pignoramento - infruttiferi e negativi a dimostrazione che ulteriori accertamenti e successive azioni esecutive sarebbero risultate antieconomiche ed inutilmente defatigatorie. L'assenza di introiti aveva aggravato ulteriormente le condizioni patrimoniali della Società, la quale, di fatto, aveva ormai abbandonato ogni serio intento di adempiere ai debiti contratti nei confronti dell'istante e di ogni altro creditore, versando inequivocabilmente in uno stato di profonda decozione e di impotenza finanziaria, oramai, definitiva.
A sostegno del ricorso, l'istante produceva il titolo esecutivo e gli atti dell'azione esecutiva immobiliare pendente in danno della debitrice, nonché la sua visura storica ed i suoi ultimi bilanci di esercizio).
Con decreto emesso in data 10 settembre 2024, il Tribunale di Bari fissava l'udienza del 5 novembre 2024, per la comparizione del ricorrente e del debitore, disponendo “che il ricorso e il decreto siano comunicati immediatamente, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INI.PEC. e che l'esito della comunicazione sia trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente”. avvertendo il debitore che
“il presente procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale” ed assegnandogli termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie ed il deposito della documentazione prescritta dall'art. 41, co. 4, c.c.i.i., nonché della
“situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata”. La . non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1 CP_5
Con sentenza n. 328/24 dell'11 novembre 2024, il Tribunale di Bari – Sezione Crisi di Impresa e dell'Insolvenza dichiarava aperta la liquidazione giudiziale di . dopo averne CP_1 CP_5 riscontrato tutti i presupposti oggettivi e soggettivi, rilevando in particolare che
“- il credito del ricorrente risulta da titolo giudiziario definitivo;
- il debitore è imprenditore commerciale;
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII: la parte resistente – non costituendosi non ha minimamente documentato detti requisiti e neppure ha allegato di esserne in possesso;
- -che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, tenuto conto dei debiti scaduti nei confronti dell'Erario, emersi dalle Informazioni acquisite;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, tenuto conto della consistenza dei debiti scaduti e dell'esito negativo dell'azione esecutiva e della circostanza che l'ultimo bilancio depositato risale all'anno
2021”. Con atto depositato in data 11 dicembre 2024, . ha proposto reclamo, ai sensi CP_1 CP_2 dell'art. 51 del CCII, avverso la citata sentenza e, nell'unico motivo del reclamo ha dedotto che la cancelleria del Tribunale di Bari, a seguito dell'instaurazione del procedimento da parte del creditore istante, aveva notificato il ricorso e il pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione all'indirizzo 08353290722@impresa.italia.it che successivamente aveva scoperto essere il nuovo e diverso domicilio digitale della Società, assegnato d'ufficio dal Registro Imprese di
Bari in data 14.5.2024, circostanza di cui non era mai stato messo a conoscenza;
pertanto la notifica era inesistente o nulla con conseguente nullità della sentenza dichiarativa dell'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale.
La reclamante ha quindi chiesto a questa Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“Si chiede che Codesta Corte di Appello, in accoglimento del presente reclamo, revochi la
Liquidazione Giudiziale di . disposta dal Tribunale di Bari con la reclamata CP_1 CP_2 sentenza, rimettendo gli atti al primo giudice e pronunciando all'uopo ogni statuizione di giustizia;
spese processuali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara anticipatario.
Si chiede l'acquisizione del fascicolo informatico di prime cure, nonché, in via istruttoria, laddove occorra, disporsi informativa ex art. 213 cpc presso la Camera di Commercio Bari – Registro delle
Imprese di Bari [Corso Cavour 2 Bari – C.F. – PEC in P.IVA_3 Email_3 ordine ai presupposti ed alle modalità procedimentali dell'avvenuta assegnazione d'ufficio del nuovo/diverso domicilio digitale alla Società reclamante”.
La procedura di liquidazione e la non si sono costituite e ne va Controparte_4 dichiarata la contumacia.
***
Il reclamo è infondato e va respinto.
Nella specie, rileva la Corte che il procedimento di notificazione effettuato dalla Cancelleria del
Tribunale all'indirizzo pec, risultante dal registro delle imprese è stato corretto e regolare.
Proprio la reclamante ha prodotto la notifica già in data 14.05.2024 da parte della Camera di
Commercio di Bari del verbale DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE AMMINISTRATIVA n. 2024/1411 per aver omesso di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale dell'Impresa nei termini prescritti con riferimento al combinato disposto dell'art. 2630 c. c. e dell'art. 16, comma 6-bis del
D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (conv. legge n. 2/2009) modificato dall'art. 37 comma 1 del D.L.
76/2020 (conv. legge n. 120/2020) con l'avvertenza che, in base all'art. 37 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, oltre all'irrogazione della sanzione prevista dalla legge per l'inadempimento si sarebbe proceduto alla contestuale assegnazione d'ufficio del domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore e alla sua iscrizione in pari data nel Registro delle
Imprese.
In particolare, in data 9 febbraio 2023 è stata pubblicata la Determinazione n. 6/C adottata in pari data dal Conservatore del Registro delle Imprese di Bari che dispone l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese che non hanno rispettato l'obbligo imposto dall'articolo 37 del D.L. n.
76/2020.
La notificazione della determinazione si è disposto, dovesse ritenersi assolta ad ogni effetto di legge mediante pubblicazione della stessa, sia all'Albo camerale on-line della Camera di commercio di Bari
Sezione Determinazioni del Conservatore, che nella sezione dedicata dei procedimenti d'ufficio – registro delle imprese – presente all'interno del sito istituzionale della Camera di Commercio, in ossequio alla deliberazione della Giunta camerale n. 70 del 15/07/2022. Pertanto, tramite il cassetto digitale dell'imprenditore sarebbe stato possibile accedere al proprio domicilio e consultare le notifiche ricevute.
La notifica, così come effettuata dalla cancelleria, si ritiene regolare e sufficiente alla instaurazione del contraddittorio fra le parti.
Inoltre, in questo giudizio di reclamo, totalmente devolutivo, la società reclamante avrebbe potuto e dovuto, in ogni caso, far valere le proprie ragioni difendendosi nel merito e producendo ogni tipo di documentazione utile.
. per contro ha unicamente dedotto il vizio della sentenza come derivata dalla CP_1 CP_2 asserita nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Il reclamo va quindi rigettato.
Nulla per le spese non essendosi costituite le reclamate.
Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto del rigetto dell'impugnazione,
l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
[... la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sul reclamo proposto da CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2
0 e della CP_1Controparte_2 CP_5 [...]
Controparte_4
2. rigetta il reclamo;
3. nulla per le spese;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.
228/12
Così deciso in Bari, il 4.02.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il presidente est.
Maria Mitola