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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/10/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott. Matteo Torretta Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1279 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Diamante (Cs) alla via Benedetto Croce n. 26 presso lo studio dell'avv. Marchese Giuseppe, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 13.12.2024; attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Belvedere IM (Cs) alla via G. Fiorillo n. 102 presso lo studio dell'avv. Bruno Santina, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.06.2025; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: cumulo di domande di separazione personale di coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49, comma 1, c.p.c..
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 6.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.49, comma 1, c.p.c. depositato il 13.12.2024, ha Parte_1 proposto domanda cumulata di separazione personale e divorzio da stante Controparte_1 il matrimonio con lui contratto in Maierà il 21.09.1985 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 6, parte II, serie A, anno 1985), in costanza del quale sono nati due figli, Per_
e , entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. A fondamento della Per_1 domanda ha rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale tra Pt_1
e , che contraevano matrimonio concordatario il
[...] Controparte_1
21/09/1985, in Maierà (CS), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Maierà (CS) – Atto n.
6 - Parte 2 - Serie A - Anno 1985); - dichiarare la separazione addebitabile esclusivamente al marito, resosi responsabile nel corso della convivenza matrimoniale di comportamenti contrari ai doveri matrimoniali e soprattutto di gravissime condotte di maltrattamenti in famiglia;
- condannare in via definitiva CP_1
al pagamento in favore della ricorrente di un assegno mensile di mantenimento
[...] con decorrenza dalla data della domanda dell'importo di Euro 600,00 onde ristabilire il divario reddituale tra i coniugi ovvero per l'importo che sia ritenuto congruo ex art. 156 c.c., tenendo conto delle circostanze comprovate e della complessiva posizione economica dell'obbligato, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat con periodicità annuale;
- ordinare alla Cancelleria la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maierà (CS), affinché lo stesso provveda alle conseguenti annotazioni nei registri anagrafici;
- il sottoscritto Avv. Giuseppe Marchese dichiara che il presente procedimento avente ad oggetto la domanda di separazione giudiziale di valore indeterminabile è soggetto al pagamento del Contributo Unificato in misura fissa dell'importo di
Euro 98,00 e che la parte ricorrente non è tenuta al versamento di detto C.U., in quanto è stata ammessa al patrocinio a spese dello stato con delibera prot. n. 299/2023/IS del Parte_2
12/12/2023 ivi allegata (Cfr. all. 1), nominando difensore lo scrivente legale, il quale si riserva di depositare l'istanza di liquidazione dei propri compensi professionali ex art. 83 D.P.R. n.
115/2002”; nonché, con riguardo alla domanda di divorzio, ha chiesto di “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 21/09/1985, in Maierà (CS), tra e , trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Maierà (CS) – Atto n.
6 - Parte 2 - Serie A - Anno
1985); - condannare al pagamento in favore della ricorrente di Controparte_1 un assegno mensile divorzile dell'importo di Euro 600,00 ovvero per l'importo che sia ritenuto congruo ex art. 5 6° comma Legge Divorzio, tenendo conto delle circostanze comprovate e della complessiva posizione economica dell'obbligato, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con periodicità annuale;
ordinare alla
Cancelleria la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maierà
(CS), affinché lo stesso provveda alle conseguenti annotazioni nei registri anagrafici;
- il sottoscritto Avv. Giuseppe Marchese dichiara che il presente procedimento avente ad oggetto la domanda di divorzio giudiziale di valore indeterminabile è soggetto al pagamento del Contributo
Unificato in misura fissa dell'importo di Euro 98,00 e che la parte ricorrente non è tenuta al versamento di detto C.U., in quanto è stata ammessa al patrocinio a spese dello stato con delibera prot. n. 299/2023/IS del 12/12/2023 ivi allegata (Cfr. all. 1), nominando difensore Parte_2 lo scrivente legale, il quale si riserva di depositare l'istanza di liquidazione dei propri compensi professionali ex art. 83 D.P.R. n. 115/2002”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 16.12.2024. si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata Controparte_1 il 6.06.2025. Lo stesso, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge.
2. Voglia ordinare alla sig.ra di riscuotere, presso la filiale di , sita Pt_1 CP_2 in Maierà, i n. 2 buoni fruttiferi di euro 3.000,00 ciascuno e versare il 50% a favore del sig.
3. Voglia ordinare alla sig.ra la restituzione al sig. di tutti gli CP_1 Pt_1 CP_1 effetti personali ancora nella casa coniugale nonché gli attrezzi di lavoro, per come elencati nella pec del 7 giugno 2024 e l'impianto audio di sua proprietà 4. Voglia ordinare alla sig.ra Pt_1 la consegna delle chiavi dell'autovettura Land Rover Freelander di proprietà del sig. CP_1 attualmente parcheggiata nel cortile antistante la casa coniugale in modo che lo stesso ne possa ritornare in possesso.
5. Voglia disporre che nessun mantenimento è dovuto alla sig.ra . Pt_1
6. Voglia disporre che i coniugi, una volta sciolta la comunione legale dei beni, possano procedere alla divisione delle rispettive quote di spettanza sugli immobili di loro proprietà, nella misura del 50% ciascuna.
7. Nulla si dispone in merito ai figli entrambi maggiorenni e autosufficienti.
5. i coniugi rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio, prestando consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio”; nonché, con riguardo alla pronuncia di divorzio, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei pubblici registri dello Stato Civile del Comune di Maierà (CS).
2.Voglia confermare che nessun mantenimento è dovuto alla sig.ra . 3) Voglia confermare che nessun mantenimento si Pt_1 dispone nei confronti dei figli entrambi maggiorenni ed autosufficienti. 4) Voglia confermare che i coniugi potranno procedere alla divisione delle rispettive quote sugli immobili di loro proprietà nella misura del 50 % ciascuno. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Le parti, già comparse personalmente dinnanzi al Giudice relatore in data 9.06.2025 (in seguito al rinvio del 10.03.2025), all'udienza del 6.10.2025 hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo delle questioni oggetto del contendere;
quindi, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con l'omologa delle relative condizioni. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi, in data odierna, ha emesso il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile, così come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi irrimediabilmente venuta meno. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1 [...]
CP_1
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'omologa delle condizioni (formalizzate nel verbale dell'udienza del 6.10.2025) che di seguito si riportano testualmente: “obbligo di di versare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o con bonifico, vaglia postale o assegno), la somma mensile di euro 200,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, dalla mensilità di giugno 2025; - in particolare, per le somme dovute da detta mensilità, Controparte_1 verserà sino al mese di febbraio 2026, compreso, l'importo complessivo mensile di euro 400,00, di cui euro 200,00 per le mensilità pregresse;
- impegno di entrambe le parti ad addivenire, mediante apposito atto notarile, alla donazione dei beni immobili in comunione ai due figli maggiorenni e ”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle intese raggiunte tra le Per_1 Per_2 parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
In ogni caso, giacché le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato nell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi (trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi) provveda, tra l'altro, ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della citata legge n. 898/1970.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1279/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e stante il Parte_1 Controparte_1 matrimonio tra loro contratto in Maierà il 21.09.1985 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 6, parte II, serie A, anno 1985);
- omologa le condizioni inerenti ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- prende atto delle ulteriori intese patrimoniali raggiunte tra le parti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Maierà di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Maierà per quanto di sua competenza;
- spese al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore, dott.ssa Simona Scovotto.
Così deciso in Paola il 14/10/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo