TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12224 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4762/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 23 dicembre 2025 alle ore 10.00 innanzi al giudice IA OS, assistita dall'addetta al processo UI Provvido, sono comparsi: per parte attrice l'avv. PA LE in qualità di difensore di sé stesso;
nessuno è comparso per il convenuto. CP_1
Il difensore rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
IA OS
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice IA OS, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4762/2025 promossa da:
PA LE, c.f.: , in qualità di procuratore di sé stesso, C.F._1 elett.te dom.to in Napoli alla Via Benedetto Cairoli, n.29, presso il proprio studio, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- RICORRENTE
E
, c.f.: , con Controparte_2 P.IVA_1 sede in ROMA (RM) alla Via XX SETTEMBRE, n.97, in persona del Ministro pro tempore, elett.te domiciliato alla Via Armando Diaz n.11, 80134, Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli .
- RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.03.2025, ai sensi del combinato disposto degli artt. 84 e 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, EL DA ha proposto opposizione avverso la liquidazione del compenso disposta dal TAR Campania con la sentenza n. 1082/2025 per l'attività di difesa svolta in favore di , ammesso al patrocinio a spese dello Controparte_3
Stato nell'ambito del giudizio amministrativo portante r.g. n. 4821/2024.
pagina 2 di 6 A fondamento della domanda il ricorrente, premesso che il giudizio in cui è stata espletata la difesa in favore dell'ammesso al gratuito patrocinio aveva ad oggetto un'azione di annullamento del diniego tacito formatosi sulla istanza di accesso ai documenti amministrativi e si è concluso con la predetta sentenza di accoglimento, ha dedotto che il Tar ha liquidato il compenso nella parte dispositiva della sentenza anziché con separato decreto di pagamento e nella misura complessiva di 1.000,00 euro, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge, in violazione dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 e, comunque, in misura inferiore ai minimi tariffari, per cui ha concluso chiedendo accogliersi l'opposizione e, per l'effetto, rideterminare la misura del compenso dovuta.
Costituitosi il , in persona del Ministro pro tempore, ha CP_1 Controparte_4
eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo per cui ha concludo chiedendo che fosse dichiarato.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.
In via pregiudiziale di rito va disattesa l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale in qualità di giudice ordinario in favore del giudice amministrativo atteso che l'opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è una controversia di natura civile perché il compenso è un diritto soggettivo patrimoniale del difensore (cfr. Cassa. S.U. n. 2908 del 2016).
Va, altresì, precisato che, nella specie, la liquidazione del compenso in favore del ricorrente è stata adottata con la sentenza che ha definito il giudizio anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 84 d.p.r. n. 115/2002, tuttavia, ciò non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.p.r., in conformità al principio di diritto desumibile dalla giurisprudenza di legittimità che si è espressa nella similare ipotesi in cui la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata adottata con la sentenza che definisce il giudizio anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 d.p.r. n. 115/2002, in forza del quale si deve escludere che la pronuncia sulla liquidazione, ancorché adottata con sentenza, perda la sua sostanza e sia, per ciò solo, impugnabile solo con i rimedi previsti avverso le sentenze (cfr. Cass. Civ. Sez. II n.
29228/2017).
pagina 3 di 6 Tanto chiarito, in punto di diritto occorre premettere che, a norma dell'art. 84 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero) è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 170 a norma del quale l'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del D. Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, per il quale le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia "sono regolate dal rito semplificato di cognizione".
L' opposizione avverso il decreto di pagamento si sostanzia in < nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza… ma senza alcuna possibilità di riduzione ai sensi dell'art. 130 citato.>> ( cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/02/2024, n. 3606)
Quanto ai criteri legali di liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore, l'art. 82 del
D.P.R. n. 115 del 2002, prevede che < dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa>>.
Il successivo art. 130, contenente disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, prescrive che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.
Infine, l'art. 133 prevede che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente, non ammessa al patrocinio, la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
I compensi spettanti al difensore, quindi, sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti al momento in cui è stata resa la prestazione e devono, inoltre, essere ridotti della metà.
Ebbene, dalla documentazione depositata, emerge che l'attività professionale è stata esercitata in un giudizio svoltosi innanzi al Tar Campania avente ad oggetto la domanda di annullamento pagina 4 di 6 del silenzio sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi e si è concluso con la richiamata sentenza di accoglimento.
Pertanto, tenuto conto della natura della controversia, del suo valore e dell'attività effettivamente espletata dal difensore, la liquidazione del compenso sarebbe dovuta avvenire secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014 (aggiornato sulla base del d.m. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022) per i giudizi innanzi al Tar di valore indeterminato a bassa complessità, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere state depositate memorie di replica), applicando i quali la misura del compenso è pari a 5489,00 euro che ridotta della metà, ai sensi del menzionato art. 130, è pari a 2.744,50 euro.
Nel caso di specie, l'opposizione è fondata perché il Tar ha riconosciuto il compenso nella misura complessiva di 1.000,00 euro, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge, una somma inferiore all'importo di 2.744,50 euro sopra determinato per cui va revocato con contestuale rideterminazione del compenso in quest'ultima misura.
Sull'importo dell'onorario così computato, al ricorrente è, altresì, dovuto, anche il rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e CPA secondo le aliquote vigenti ratione temporis.
In ragione del principio della soccombenza condanna il Controparte_5
in persona del pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] CP_6
EL DA che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal
D.M. n. 55 del 2014, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra
1.101,00 e 5.200,00 euro, in ordine alla fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale (il cui importo va decurtato della metà non essendo stato disposto il deposito della comparse conclusionali e memorie di replica).
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da EL DA nei confronti del , in Controparte_5
persona del Ministro pro tempore, così dispone:
1.in accoglimento dell'opposizione, previo annullamento della liquidazione opposta, liquida in favore di EL DA, la somma di euro di 2.744,50 euro, oltre spese generali (15%), IVA
pagina 5 di 6 e CPA secondo le aliquote vigenti ratione temporis, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
2. condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_5 CP_6
pagamento delle spese di lite in favore di EL DA che si liquidano in 127,00 euro per spese e 127,00 euro per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA secondo le aliquote vigenti ratione temporis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 23/12/2025
Il giudice
IA OS
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 23 dicembre 2025 alle ore 10.00 innanzi al giudice IA OS, assistita dall'addetta al processo UI Provvido, sono comparsi: per parte attrice l'avv. PA LE in qualità di difensore di sé stesso;
nessuno è comparso per il convenuto. CP_1
Il difensore rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
IA OS
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice IA OS, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4762/2025 promossa da:
PA LE, c.f.: , in qualità di procuratore di sé stesso, C.F._1 elett.te dom.to in Napoli alla Via Benedetto Cairoli, n.29, presso il proprio studio, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- RICORRENTE
E
, c.f.: , con Controparte_2 P.IVA_1 sede in ROMA (RM) alla Via XX SETTEMBRE, n.97, in persona del Ministro pro tempore, elett.te domiciliato alla Via Armando Diaz n.11, 80134, Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli .
- RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.03.2025, ai sensi del combinato disposto degli artt. 84 e 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, EL DA ha proposto opposizione avverso la liquidazione del compenso disposta dal TAR Campania con la sentenza n. 1082/2025 per l'attività di difesa svolta in favore di , ammesso al patrocinio a spese dello Controparte_3
Stato nell'ambito del giudizio amministrativo portante r.g. n. 4821/2024.
pagina 2 di 6 A fondamento della domanda il ricorrente, premesso che il giudizio in cui è stata espletata la difesa in favore dell'ammesso al gratuito patrocinio aveva ad oggetto un'azione di annullamento del diniego tacito formatosi sulla istanza di accesso ai documenti amministrativi e si è concluso con la predetta sentenza di accoglimento, ha dedotto che il Tar ha liquidato il compenso nella parte dispositiva della sentenza anziché con separato decreto di pagamento e nella misura complessiva di 1.000,00 euro, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge, in violazione dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 e, comunque, in misura inferiore ai minimi tariffari, per cui ha concluso chiedendo accogliersi l'opposizione e, per l'effetto, rideterminare la misura del compenso dovuta.
Costituitosi il , in persona del Ministro pro tempore, ha CP_1 Controparte_4
eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo per cui ha concludo chiedendo che fosse dichiarato.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.
In via pregiudiziale di rito va disattesa l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale in qualità di giudice ordinario in favore del giudice amministrativo atteso che l'opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è una controversia di natura civile perché il compenso è un diritto soggettivo patrimoniale del difensore (cfr. Cassa. S.U. n. 2908 del 2016).
Va, altresì, precisato che, nella specie, la liquidazione del compenso in favore del ricorrente è stata adottata con la sentenza che ha definito il giudizio anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 84 d.p.r. n. 115/2002, tuttavia, ciò non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.p.r., in conformità al principio di diritto desumibile dalla giurisprudenza di legittimità che si è espressa nella similare ipotesi in cui la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata adottata con la sentenza che definisce il giudizio anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 d.p.r. n. 115/2002, in forza del quale si deve escludere che la pronuncia sulla liquidazione, ancorché adottata con sentenza, perda la sua sostanza e sia, per ciò solo, impugnabile solo con i rimedi previsti avverso le sentenze (cfr. Cass. Civ. Sez. II n.
29228/2017).
pagina 3 di 6 Tanto chiarito, in punto di diritto occorre premettere che, a norma dell'art. 84 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero) è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 170 a norma del quale l'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del D. Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, per il quale le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia "sono regolate dal rito semplificato di cognizione".
L' opposizione avverso il decreto di pagamento si sostanzia in < nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza… ma senza alcuna possibilità di riduzione ai sensi dell'art. 130 citato.>> ( cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/02/2024, n. 3606)
Quanto ai criteri legali di liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore, l'art. 82 del
D.P.R. n. 115 del 2002, prevede che < dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa>>.
Il successivo art. 130, contenente disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, prescrive che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.
Infine, l'art. 133 prevede che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente, non ammessa al patrocinio, la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
I compensi spettanti al difensore, quindi, sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti al momento in cui è stata resa la prestazione e devono, inoltre, essere ridotti della metà.
Ebbene, dalla documentazione depositata, emerge che l'attività professionale è stata esercitata in un giudizio svoltosi innanzi al Tar Campania avente ad oggetto la domanda di annullamento pagina 4 di 6 del silenzio sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi e si è concluso con la richiamata sentenza di accoglimento.
Pertanto, tenuto conto della natura della controversia, del suo valore e dell'attività effettivamente espletata dal difensore, la liquidazione del compenso sarebbe dovuta avvenire secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014 (aggiornato sulla base del d.m. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022) per i giudizi innanzi al Tar di valore indeterminato a bassa complessità, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere state depositate memorie di replica), applicando i quali la misura del compenso è pari a 5489,00 euro che ridotta della metà, ai sensi del menzionato art. 130, è pari a 2.744,50 euro.
Nel caso di specie, l'opposizione è fondata perché il Tar ha riconosciuto il compenso nella misura complessiva di 1.000,00 euro, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge, una somma inferiore all'importo di 2.744,50 euro sopra determinato per cui va revocato con contestuale rideterminazione del compenso in quest'ultima misura.
Sull'importo dell'onorario così computato, al ricorrente è, altresì, dovuto, anche il rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e CPA secondo le aliquote vigenti ratione temporis.
In ragione del principio della soccombenza condanna il Controparte_5
in persona del pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] CP_6
EL DA che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal
D.M. n. 55 del 2014, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra
1.101,00 e 5.200,00 euro, in ordine alla fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale (il cui importo va decurtato della metà non essendo stato disposto il deposito della comparse conclusionali e memorie di replica).
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da EL DA nei confronti del , in Controparte_5
persona del Ministro pro tempore, così dispone:
1.in accoglimento dell'opposizione, previo annullamento della liquidazione opposta, liquida in favore di EL DA, la somma di euro di 2.744,50 euro, oltre spese generali (15%), IVA
pagina 5 di 6 e CPA secondo le aliquote vigenti ratione temporis, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
2. condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_5 CP_6
pagamento delle spese di lite in favore di EL DA che si liquidano in 127,00 euro per spese e 127,00 euro per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA secondo le aliquote vigenti ratione temporis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 23/12/2025
Il giudice
IA OS
pagina 6 di 6