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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1056/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 28 gennaio 2025
da
Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv. Sara Segagni e Susanna Bertani ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pavia – Viale della Libertà, 11 – giusta delega in calce al ricorso. ricorrente contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM) – Via Parioli, 27
convenuta contumace
OGGETTO: pagamento somme
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 28 gennaio 2025, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo, nei confronti della società l'accoglimento delle CP_1 conclusioni di seguito riportate:
“accertato e dichiarato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta con le modalità in premessa indicate per il periodo 22.01.2024 – 31.05.2024 in qualità di Quadro, livello Q2 CCNL autonoleggio e autorimesse con contratto a tempo pieno
e indeterminato e che non ha ricevuto la retribuzione dei mesi di aprile e maggio 2024, oltre alle spettanze di fine rapporto e TFR maturato alla data di cessazione del rapporto - condannare (c.f. e p.i. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Roma (RM) – Via Parioli, 27 – 00197 al pagamento a favore di parte ricorrente della somma complessiva di € 10.763,38 lordi di cui € 1.242,34 lordi a titolo di TFR maturato per l'intero periodo di lavoro ovvero nella diversa maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze con maggiorazione ex art 4, comma
1 bis DM 55/2014”.
Deduceva parte ricorrente:
-di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta in data 22.01.2024 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con qualifica di Quadro inquadrato nel livello Q2 del CCNL autorimesse e noleggio automezzi e mansioni di sales and marketing manager;
-che l'attività lavorativa si è costantemente svolta presso l'unità locale di Milano – Via
Parini, 3;
-che il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie durante il periodo di prova in data 31.05.2024 (doc. 3 – copia dimissioni);
-che dopo la cessazione del rapporto e ad oggi non ha percepito le mensilità di aprile e maggio 2024, oltre spettanze di fine rapporto e TFR per un totale di € 10.763,38 lordi;
-di aver, inutilmente richiesto il pagamento del dovuto in data 17.01.2025, senza alcun riscontro (doc. 4 – copia sollecito di pagamento).
La società, benchè regolarmente citata, non si è costituita.
Omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 7 aprile 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto. La sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti con decorrenza dal 22 gennaio 2024 trova conferma documentale nel contratto sottoscritto tra le parti (doc. 2).
In relazione a tale rapporto, il ricorrente lamenta di non aver ricevuto la retribuzione dei mesi di aprile e maggio 2024, le spettanze di fine rapporto.
La prova della sussistenza di un rapporto di lavoro e l'assenza di elementi che escludano l'effettiva esecuzione della prestazione ha quale conseguenza il riconoscimento, in capo al prestatore, del diritto alla retribuzione.
Su tale premessa, spettava al datore di lavoro fornire conferma dell'esatto e puntuale adempimento della sua obbligazione contrattuale, ovvero il pagamento della retribuzione dovuta.
Invero la pretesa ricorrente attiene a crediti di lavoro e trova causa in un rapporto contrattuale. Ne consegue che le regole relative alla distribuzione dell'onere della prova sono quelle dettate dal legislatore in materia di obbligazioni, regole che impongono a colui che si proclama creditore di dimostrare solo l'avvenuta prestazione del rapporto fonte del titolo creditorio, mentre al debitore l'onere di dimostrare di aver provveduto alla corresponsione delle controprestazioni.
Nella specie, la convenuta, anche per la sua decisione di rimanere contumace, nulla ha dimostrato e, posto che sino alla conclusione del rapporto avvenuta il 31 maggio 2024 per dimissioni, deve ritenersi che il rapporto di lavoro non abbia subito interruzioni, in mancanza di prova, deve potersi accogliere la domanda di condanna al pagamento delle somme dovute per le causali di cui sopra.
In punto quantum, il ricorrente ha depositato dei conteggi che, partendo, dal CCNl di categoria, hanno quantificato la retribuzione mensile dovuta ed il TFR.
Dati per accertati gli elementi sui quali il calcolo deve essere impostato (CCNl applicabile, livello ed orario), le somme esposte, anche in mancanza di contestazione, debbono considerarsi corretti e validi base di calcolo per la determinazione del dovuto.
Come detto, alla retribuzione mensile, deve essere aggiunto anche il TFR, istituto che va riconosciuto in occasione della cessazione del rapporto, quale che ne sia la causa.
In conclusione, la società resistente va condannata a pagare la somma di € 10.763,38, oltre interessi e rivalutazione.
Dalla soccombenza consegue la condanna alle spese processuali in favore della ricorrente, spese che, in relazione alla durata del giudizio ed alla difficoltà dello stesso, si ritiene di liquidare in € 2500 oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) condanna la società convenuta a pagare al ricorrente la somma di € 10.763,38 lordi di cui € 1.242,34 lordi a titolo di TFR maturato per l'intero periodo di lavoro, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo effettivo;
2) condanna la società convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, spese che si liquidano in € 2500 oltre accessori di legge, spese generali e rimborso del contributo unificato, se versato. Milano 7 aprile 2025
Il giudice
Dott.ssa Sara Manuela MOGLIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 28 gennaio 2025
da
Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv. Sara Segagni e Susanna Bertani ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pavia – Viale della Libertà, 11 – giusta delega in calce al ricorso. ricorrente contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM) – Via Parioli, 27
convenuta contumace
OGGETTO: pagamento somme
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 28 gennaio 2025, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo, nei confronti della società l'accoglimento delle CP_1 conclusioni di seguito riportate:
“accertato e dichiarato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta con le modalità in premessa indicate per il periodo 22.01.2024 – 31.05.2024 in qualità di Quadro, livello Q2 CCNL autonoleggio e autorimesse con contratto a tempo pieno
e indeterminato e che non ha ricevuto la retribuzione dei mesi di aprile e maggio 2024, oltre alle spettanze di fine rapporto e TFR maturato alla data di cessazione del rapporto - condannare (c.f. e p.i. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Roma (RM) – Via Parioli, 27 – 00197 al pagamento a favore di parte ricorrente della somma complessiva di € 10.763,38 lordi di cui € 1.242,34 lordi a titolo di TFR maturato per l'intero periodo di lavoro ovvero nella diversa maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze con maggiorazione ex art 4, comma
1 bis DM 55/2014”.
Deduceva parte ricorrente:
-di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta in data 22.01.2024 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con qualifica di Quadro inquadrato nel livello Q2 del CCNL autorimesse e noleggio automezzi e mansioni di sales and marketing manager;
-che l'attività lavorativa si è costantemente svolta presso l'unità locale di Milano – Via
Parini, 3;
-che il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie durante il periodo di prova in data 31.05.2024 (doc. 3 – copia dimissioni);
-che dopo la cessazione del rapporto e ad oggi non ha percepito le mensilità di aprile e maggio 2024, oltre spettanze di fine rapporto e TFR per un totale di € 10.763,38 lordi;
-di aver, inutilmente richiesto il pagamento del dovuto in data 17.01.2025, senza alcun riscontro (doc. 4 – copia sollecito di pagamento).
La società, benchè regolarmente citata, non si è costituita.
Omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 7 aprile 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto. La sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti con decorrenza dal 22 gennaio 2024 trova conferma documentale nel contratto sottoscritto tra le parti (doc. 2).
In relazione a tale rapporto, il ricorrente lamenta di non aver ricevuto la retribuzione dei mesi di aprile e maggio 2024, le spettanze di fine rapporto.
La prova della sussistenza di un rapporto di lavoro e l'assenza di elementi che escludano l'effettiva esecuzione della prestazione ha quale conseguenza il riconoscimento, in capo al prestatore, del diritto alla retribuzione.
Su tale premessa, spettava al datore di lavoro fornire conferma dell'esatto e puntuale adempimento della sua obbligazione contrattuale, ovvero il pagamento della retribuzione dovuta.
Invero la pretesa ricorrente attiene a crediti di lavoro e trova causa in un rapporto contrattuale. Ne consegue che le regole relative alla distribuzione dell'onere della prova sono quelle dettate dal legislatore in materia di obbligazioni, regole che impongono a colui che si proclama creditore di dimostrare solo l'avvenuta prestazione del rapporto fonte del titolo creditorio, mentre al debitore l'onere di dimostrare di aver provveduto alla corresponsione delle controprestazioni.
Nella specie, la convenuta, anche per la sua decisione di rimanere contumace, nulla ha dimostrato e, posto che sino alla conclusione del rapporto avvenuta il 31 maggio 2024 per dimissioni, deve ritenersi che il rapporto di lavoro non abbia subito interruzioni, in mancanza di prova, deve potersi accogliere la domanda di condanna al pagamento delle somme dovute per le causali di cui sopra.
In punto quantum, il ricorrente ha depositato dei conteggi che, partendo, dal CCNl di categoria, hanno quantificato la retribuzione mensile dovuta ed il TFR.
Dati per accertati gli elementi sui quali il calcolo deve essere impostato (CCNl applicabile, livello ed orario), le somme esposte, anche in mancanza di contestazione, debbono considerarsi corretti e validi base di calcolo per la determinazione del dovuto.
Come detto, alla retribuzione mensile, deve essere aggiunto anche il TFR, istituto che va riconosciuto in occasione della cessazione del rapporto, quale che ne sia la causa.
In conclusione, la società resistente va condannata a pagare la somma di € 10.763,38, oltre interessi e rivalutazione.
Dalla soccombenza consegue la condanna alle spese processuali in favore della ricorrente, spese che, in relazione alla durata del giudizio ed alla difficoltà dello stesso, si ritiene di liquidare in € 2500 oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) condanna la società convenuta a pagare al ricorrente la somma di € 10.763,38 lordi di cui € 1.242,34 lordi a titolo di TFR maturato per l'intero periodo di lavoro, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo effettivo;
2) condanna la società convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, spese che si liquidano in € 2500 oltre accessori di legge, spese generali e rimborso del contributo unificato, se versato. Milano 7 aprile 2025
Il giudice
Dott.ssa Sara Manuela MOGLIA