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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/06/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione sesta civile
SENTENZA DI OMOLOGA DEL
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
P.U. n.698/2024
Il Giudice, dott.ssa Maurizia Giusta,
letto il Ricorso per la ristrutturazione dei debiti del Consumatore presentato dalla sig.
Parte_1
premesso che il Piano proposto dalla sig. originariamente prevedeva di Parte_1 destinare alla ristrutturazione dei debiti (con esclusione dei debiti di natura non consumeristica iscritti a ruolo da il ricavato della vendita dell'immobile CP_1 oggetto di procedura esecutiva RGE 855/2021 (stimato in € 38.000,00) e la somma di
€ 5000,00 che sarà versata dalla ricorrente entro un mese dall'omologa mediante un prestito garantito dalla fondazione condizionatamente Controparte_2 all'omologa della proposta;
con tali somme, la ricorrente proponeva il pagamento integrale delle spese di procedura quantificate in euro 7.800,00 (di cui € 5300,00 per il compenso ai gestori della crisi ed
€ 2500,00 per costi) ; il pagamento del credito privilegiato ipotecario per l'intero ammontare del ricavato della vendita dell'immobile al netto del 62% delle spese di procedura (in proporzione all'importo del credito ipotecario rispetto alla totalità dei crediti privilegiati); il pagamento dell'importo di € 2306,00 ai creditori con privilegio generale corrispondendo agli stessi circa l'8,61 % dei relativi importi;
nessun soddisfacimento era previsto a favore dei creditori chirografari (ab origine o degradati); con la precisazione che qualora il ricavato della vendita dell'immobile risulti superiore alla stima di € 38.000,00 l'intero ricavato sarà destinato al creditore ipotecario, al netto della quota spese di procedura.
Nell'informativa depositata ai sensi dell'art.70, c.6 CC.II. l'OCC in persona del gestore della crisi Dott. ssa ha dato atto e comprovato l'avvenuta Controparte_3 pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale di Torino, in data 08/01/2025; l'avvenuta comunicazione della proposta e del piano ai creditori ex art. 70, co.1 del C.C.I.I., effettuata a mezzo PEC in data 09.01.2025; la formulazione di
“osservazioni” da parte di Cassa di Risparmio di Fossano;
l'invio di una precisazione del credito da parte di , a seguito della quale l'OCC Controparte_4 affermava che l'ammontare dei crediti in capo a inclusi nella proposta di CP_1 ristrutturazione, aggiornato al 30 gennaio 2025 era di € 7593,21 (in luogo di € 7577,95), il tutto come riportato nel prospetto aggiornato allegato n.62. e CP_5
Per quanto concerne le osservazioni svolte da parte di Cassa di Risparmio di Fossano,
è da osservare che, in particolare, la creditrice precisava un ulteriore credito chirografario di € 20.557,97 a titolo di spese processuali liquidate nella sentenza del Tribunale di Torino n.6612/2024 del 30.12.2024, indicato nell'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare RGE 855/201; tale credito è imputabile al 50% a carico di , avuto riguardo la dispositivo della sentenza che condanna Parte_1 la debitrice a rimborsare alla banca le spese di lite nella misura della metà.
La Cassa di Risparmio di Fossano inoltre rappresentava che il proprio credito ipotecario ammontava a € 117.181,97 alla data del 17 dicembre 2024 ed era assistito da privilegio ex artt.2808 e 2855 C.C.; che l'immobile era stato aggiudicato al prezzo di € 76.000,00 e che l'intero importo doveva essere corrisposto alla Cassa, senza il concorso con altri creditori, non essendovi altri soggetti muniti di crediti privilegiati di natura immobiliare.
Nella relazione ai sensi dell'art.70, c.6 CC.II. l'OCC recepiva tali osservazioni, assumendo che tutto il ricavato della procedura esecutiva immobiliare (pari a € 76.00,00 in luogo del minore importo prudenzialmente stimato in € 38.000,00), al netto delle spese di procedura esecutiva era destinato in via esclusiva al creditore ipotecario;
che agli altri creditori privilegiati spettava l'importo (invariato) di € 5.000,00, al netto del 30% delle spese di procedura, in funzione dell'incidenza percentuale del complessivo ammontare dei crediti privilegiati.
Conseguentemente, l'OCC proponeva di aggiornare il piano di ristrutturazione del debitore quantificando i relativi importi come da prospetto a pag. 8 della relazione.
L'OCC precisava, conclusivamente, la valutazione positiva di fattibilità della proposta.
Nel corso dell'udienza del 27 maggio 2025, la Controparte_6
contestava la convenienza del piano in quanto oltre alla somma ricavata dalla vendita dell'immobile la sig.ra offriva un importo a suo dire irrisorio (pari a Parte_1
5.000,00 euro), persino inferiore rispetto alle spese preventivate per la procedura di sovraindebitamento, che verrebbero accollate alla creditrice fondiaria ipotecaria
[...]
nella misura del 70% in aggiunta a quanto già esborsato dalla stessa per la Pt_2 procedura esecutiva. Tutto ciò premesso e rilevato che: il procedimento ha avuto regolare svolgimento e sono state realizzate le pubblicazioni e comunicazioni previste dall'art.70 CC.II.;
l'OCC ha sentito il debitore e ha riferito al Giudice, ex art.70, c.6 CC.II., proponendo la modifica al piano relativamente al perfezionamento della procedura esecutiva immobiliare di cui si è detto;
si deve affermare l' ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano.
In relazione alle contestazioni formulate da Cassa di Risparmio di Fossano con riferimento alla convenienza della proposta, è da osservare che l'art. 70, co. 7, C.C.I.I. così prevede: “Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”.
La citata disposizione impone al giudice di compiere un bilanciamento puramente economico sulla preferenza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, individuata nella procedura di liquidazione controllata, con esclusivo riferimento al creditore che contesti la convenienza del piano e della proposta.
Nel caso in esame, in caso di apertura della procedura di liquidazione controllata verrebbe meno l'apporto di € 5.000,00 messo a disposizione dei creditori nel presente piano di ristrutturazione dei debiti in forza di un prestito garantito dalla Fondazione La Scialuppa, subordinatamente all'omologa della presente proposta.
Inoltre, come evidenziato nella Relazione dell'O.C.C. , le spese correnti mensili per il sostentamento della debitrice sono quantificabili in € 1192,00 e l'entrata mensile media rilevata dagli ultimi tre cedolini (all.39) risulta pari a € 1242, essendo la ricorrente inquadrata con un contratto a sei ore giornaliere e non essendovi al momento evidenza che, in concreto, possa stipulare un contratto a tempo pieno.
Il flusso di cassa libero mensile sarebbe pertanto pari a € 50,00 e destinato a ulteriormente ridursi a causa di spese mediche necessarie per la debitrice e la figlia (v. all.40, spese mediche documentate degli ultimi tre anni).
Inoltre, se pure vero è che l'importo di 90,00 € attualmente pagato per la rata e, in caso di omologa della proposta, utilizzato per il pagamento della Parte_3 rata del finanziamento garantito dalla , potrebbe considerarsi un flusso di CP_2 cassa libero, così potendosi considerare, in tale ipotesi, ulteriori € 3.240,00 a disposizione della procedura alternativa liquidatoria (90 € per 36 mesi), tuttavia tale eventuale flusso di cassa non potrebbe considerarsi libero e disponibile per la procedura alternativa, sulla base della previsione che la debitrice debba trovare una sistemazione alloggiativa in affitto e pagare le spese condominiali nel momento in cui, perfezionatasi la vendita esecutiva dell'alloggio, debba essere rilasciato il bene.
Inoltre, se pure si vuole considerare l'importo di € 3.240,00 disponibile per la liquidazione controllata, l'ammontare disponibile per i creditori risulterebbe comunque sempre inferiore rispetto alla proposta di ristrutturazione.
Ne consegue che l'alternativa liquidatoria non sarebbe comunque migliorativa e preferibile rispetto alla proposta formulata dalla sig. e che, in conformità Parte_1 alle motivazioni esposte dall'OCC, il piano del consumatore risulti la migliore soluzione praticabile.
Si deve pertanto ritenere che le osservazioni formulate dal creditore Cassa Risparmio di Fossano siano superate dai rilievi sin qui svolti.
Discende dalle svolte considerazioni che deve provvedersi come da dispositivo
P.Q.M.
omologa il Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dalla sig.ra ; Parte_1
dispone che la debitrice effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
dispone che la presente Sentenza, unitamente al Piano del consumatore, sia pubblicata a cura dell'O.C.C. sul sito internet del Tribunale di Torino e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori ex art. 70, co.1 C.C.I.I.;
dispone la chiusura della procedura ex art. 70, co. 7 C.C.I.I.
Si comunichi ai creditori.
Torino, 5 giugno 2025
Il Giudice: Dott.ssa Maurizia Giusta