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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/07/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1226/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1226 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 28.02.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
Miniato (PI), via della Gioventù n. 29, presso lo studio degli Avv.ti Matassini Lucilla e Simone
Giugni, che lo rappresentano e difendono giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attore contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Empoli (FI), via P. Controparte_1 C.F._2
Mascagni n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Beconcini Fabio e Michele Bartoli, che la rappresentano e la difendono giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3,
c.p.c.;
- convenuta
Oggetto: “Proprietà”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.05.2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e accertato il carattere fiduciario dell'intestazione autovettura “ ” TG Controparte_2
PI 623986 da parte del Signor alla convenuta Signora disporne Parte_1 Controparte_1 il ritrasferimento in capo all'attore o, in subordine, condanni la convenuta a trasferire al Signor la proprietà del bene. Con condanna alla refusione delle spese e delle Parte_1 competenze del giudizio”.
A sostegno delle domande svolte, l'attore ha dedotto: - di avere acquistato l'autovettura “ CP_2
Testarossa” TG PI 623986, in data 16 dicembre 1993 da al prezzo di £ 150.000.000, Persona_1 corrisposto a mezzo di due assegni bancari;
- di avere successivamente trasferito la proprietà della predetta auto, intestandola fiduciariamente a moglie del fratello con Controparte_1 CP_3 impegno di quest'ultima a ritrasferire la titolarità a semplice richiesta;
- di essere tuttavia rimasto nel possesso del veicolo e di avere continuato a pagare la relativa tassa di circolazione, l'assicurazione e di aver continuato a sostenere le spese necessarie per la sua manutenzione;
- di avere chiesto alla a seguito di vicende che avevano compromesso l'unità familiare, la reintestazione del bene, CP_1 anche a mezzo raccomandata a/r recapitata in data 30.10.2021; - che tuttavia la si è rifiutata CP_1 di trasferire la proprietà del veicolo, assumendo di esserne la legittima proprietaria e chiedendone la consegna.
In data 24.06.2022 si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda attorea, Controparte_1 deducendo di essere divenuta in data 8.11.2017 proprietaria del veicolo a seguito di donazione indiretta effettuata in suo favore da ed eccependo la mancata Parte_1 dimostrazione dell'asserita natura fiduciaria dell'intestazione del veicolo.
All'esito di un rinvio per trattative (concluse senza successo), la causa è stata istruita in via documentale e mediante escussione di testimoni all'udienza del 20.06.2024 e dell'interrogatorio formale della convenuta all'udienza del 18.07.2024.
Precisate le conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta in vista dell'udienza cartolare del 30.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Nei fatti, è pacifico (art 115 c.p.c.) e comunque risulta per tabulas (doc. 1 allegato all'atto di citazione) che in data 8.11.2017 è divenuta proprietaria del veicolo “ Controparte_1 [...]
” TG PI 623986, precedentemente intestato a (a seguito di CP_2 Parte_1 acquisto risalente al 16.12.1993).
Con l'atto introduttivo del giudizio, ha convenuto Parte_1 Controparte_1 per sentirla condannare, accertato il carattere fiduciario dell'intestazione del veicolo, a ritrasferirne la proprietà in capo all'attore, deducendo il presunto inadempimento all'obbligazione assunta con accordo fiduciario, concluso verbalmente tra le parti, avente ad oggetto l'impegno della di CP_1 ritrasferire la proprietà del bene a semplice richiesta del Pt_1 2. Il thema decidendum verte pertanto: a) dell'accertamento dell'esistenza e della natura giuridica del negozio, risalente al 2017, avente ad oggetto l'impegno di trasferimento della proprietà del veicolo
” TG PI 623986, formalmente intestato alla convenuta, a semplice richiesta del Controparte_2 rispetto al quale l'attore ha assunto trattarsi di negozio fiduciario, mentre la convenuta ha Pt_1 eccepito la sussistenza di un atto di liberalità); b) della conseguente fondatezza della domanda ex art. 2932 c.c. formulata dalla parte attrice.
3. Le domande attoree sono fondate e vanno, pertanto, accolte.
4. Il caso in esame è qualificabile in termini di “interposizione reale”, avendo il cquistato il Pt_1 bene mobile registrato (di consistente valore) nel 1993 e avendone successivamente trasferitane la proprietà alla l'8.11.2017, con l'accordo (oggetto di scrutinio) di ottenerne la restituzione CP_1
a semplice richiesta.
4.1. L'operazione integra una fattispecie a carattere fiduciario che implica la stipula di un negozio giuridico dotato di efficacia esterna, realmente voluto, con cui un soggetto (il fiduciante) trasferisce
(o costituisce) in capo ad un altro soggetto (il fiduciario) la titolarità di una situazione giuridica soggettiva (reale o personale), cui si aggiunge un secondo negozio (pactum fiduciae) concluso fra le medesime parti, anch'esso realmente voluto ma ad effetti obbligatori ed “interni”, con il quale il fiduciario/interposto si vincola all'esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti dalla situazione giuridica soggettiva di cui è divenuto titolare secondo le modalità stabilite dal fiduciante, impegnandosi altresì a ritrasferire in un secondo momento il diritto allo stesso fiduciante/interponente o ad un terzo beneficiario.
Con il negozio considerato, la titolarità del diritto viene effettivamente attribuita al fiduciario, il quale agisce in nome proprio, ma per conto del fiduciante (nell'interesse di quest'ultimo, o dello stesso fiduciario o di terzi), così come avviene nel mandato senza rappresentanza, dove il mandatario agisce in nome proprio per conto del mandante. Caratteristica del negozio fiduciario è proprio quella di realizzare – mediante il collegamento di due negozi, l'uno di carattere esterno, efficace versi i terzi, e l'altro di carattere interno ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio – una interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista, diversamente che nel caso d'interposizione fittizia o simulata, la titolarità del bene, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto con il fiduciante,
e a ritrasferire il bene a quest'ultimo o a terzi, alla scadenza di un certo termine o al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario (Cass. civile sez. I, 08/09/2015, n.
17785).
Secondo l'interpretazione della Suprema Corte, pronunciatasi a Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez. Un. n.
6459 del 06/03/2020 e successive conformi, tra cui Cass. civ., 4/03/2022, n. 7179), va privilegiato l'orientamento, già precedentemente espresso da alcune Sezioni semplici (cfr. es: Cass. civ., n. 21805/2016), secondo cui detto accordo può essere validamente concluso anche verbalmente, non necessitando di forma scritta ad substantiam.
Nel dettaglio, la Corte ha ritenuto che il patto fiduciario dà luogo ad un assetto di rapporti sul piano obbligatorio, in forza del quale il fiduciario è tenuto verso il fiduciante a tenere una certa condotta nell'esercizio del diritto fiduciariamente acquistato, ivi compreso l'obbligo di ritrasferimento del diritto al fiduciante o a un terzo da lui designato, precisando che tale obbligo non è assimilabile a quello derivante dal contratto preliminare, atteso che l'effetto obbligatorio del preliminare è precedente e strumentale all'effetto reale prodotto dal successivo contratto definitivo, diversamente da quanto avviene con riferimento al contratto fiduciario, in cui l'effetto obbligatorio si innesta sull'effetto reale già prodottosi con l'atto di trasferimento, determinando obblighi a carico del fiduciario al fine di regolare il rapporto interno delle parti senza interferire con l'effetto traslativo già prodotto.
Conseguentemente, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio, non è richiesta la forma scritta per la sua validità (e ciò, addirittura, ove si tratti del trasferimento di un bene immobile).
Sul piano processuale, trovano applicazione le ordinarie regole in materia di riparto dell'onere probatorio. Pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sull'interponente/fiduciante che agisce per ottenere il ritrasferimento del bene che assume essere stato fiduciariamente intestato l'onere di provare il fatto costitutivo della propria pretesa restitutoria, ossia la sussistenza di un accordo fiduciario intercorso tra le parti, in forza del quale l'intestatario formale si è obbligato a ritrasferire il bene al fiduciante
4.2. Nel caso di specie, la difesa attrice ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente, avendo dimostrato l'esistenza del pactum fiduciae.
4.3. Invero, nell'ambito dell'istruttoria espletata sono state assunte dichiarazioni testimoniali attendibili e coerenti, atte a dimostrare l'esistenza dell'accordo fiduciario e quindi la sussistenza - in capo alla convenuta
- dell'obbligazione di ritrasferimento del bene all'attore; a tale prova si deve poi aggiungere il quadro indiziario (art. 2729 c.c.) che emerge dalla lettura dei documenti prodotti dalla difesa attrice i quali, nel complesso, presentano i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. e valgono dunque a corroborare le risultanze dell'istruttoria orale.
In merito alla prova per testi, preme precisare che, sebbene ad avviso della Suprema Corte in tema di pactum fiduciae sia operante il limite generale posto dall'art. 2722 c.c. (Cass. civ. sez. I, 4/07/2018, sent. n. 17488), in linea di continuità con i recenti arresti giurisprudenziali, tale principio non è applicabile al caso – come quello in esame - in cui il pactum ha lo scopo di creare obblighi connessi e collaterali rispetto a quelli del contratto accede. In proposito, la Suprema Corte ha di recente affermato che i limiti legali di ammissibilità della prova orale non operano quando la stessa sia diretta non già a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato;
in particolare, il divieto dell'ammissione della prova testimoniale stabilito dall'art. 2722 c.c., in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda solo gli accordi diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, mentre non investe la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l'accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti (Cass. civ., sez. III, 04/03/2022, n.7179, che richiama Cass. civ.,
22/2/2017, n. 4601; Cass. civ., 12/6/2012, n. 9526; Cass. civ., 5/3/2007, n. 5071; Cass. civ., 2777/1984, n.
4439; Cass. civ., 4/3/1971, n. 578).
Con particolare riferimento al negozio fiduciario, “la prova per testimoni del pactum fiduciae è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 c.c. e segg., nel caso in cui il patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto
a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento (v. Cass., 23/3/2017, n. 7416, ove si è sottolineato che laddove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento).” (Cass. civ., sez. III, 04/03/2022, n. 7179).
Nella specie, avendo il patto risalente al 2017 la funzione di esplicitare il reale significato dell'operazione negoziale, senza contraddirne il contenuto, va esclusa l'applicabilità delle norme che impongono limiti ai mezzi di prova ammessi per la prova del pactum fiduciae.
Tanto chiarito, nel corso dell'istruttoria è emerso che la teste sentita sui capitoli 2 e 3 della Tes_1 memoria ex art 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte attrice, ha confermato la natura fiduciaria dell'intestazione del veicolo in capo alla convenuta. Inoltre, rispondendo al cap. 3 ha precisato che si trattava di intestazione che, secondo l'intento del avrebbe dovuto avere carattere temporaneo, tanto che Pt_1
l'autovettura era rimasta nel possesso dell'attore, non essendo stata neppure era stata consegnata alla sul cap. 2 la teste ha dichiarato: "Sì, veniva intestata in via fiduciaria a CP_1 Controparte_1
In quel momento mio marito non aveva modo di tenerla in testa a sé, in quel momento la CP_1 era persona di fiducia della famiglia anche per motivi di lavoro oltre che essere all'epoca la moglie del fratello, quindi la cognata, di . Conosco la circostanza perché erano discorsi Parte_1 che venivano fatti all'interno del nucleo familiare”. “Quanto è stato deciso trovava tutti d'accordo; mio marito e ovviamente anche la signora ; sul cap. 3: “Certo sì, perché doveva essere una CP_1 cosa momentanea. Tanto che la macchina non si è mai spostata dal garage della nostra casa […]”). La circostanza è stata peraltro confermata dalla stessa convenuta, che in sede in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di non aver mai guidato il veicolo (pur essendo in possesso della patente), e ciò sul presupposto del mancato funzionamento del veicolo, questo sì rimasto del tutto indimostrato.
Le dichiarazioni rese dalla ono coerenti con la testimonianza resa da l Tes_1 CP_3 quale, sentito sul cap. 2 della medesima memoria, ha affermato: "Sì, è vero. In famiglia…in quel momento lì si era sempre tutti insieme. C'era questa esigenza di ed eravamo tutti Parte_1
d'accordo. Fu chiesto a di prendere la proprietà della macchina, che era di CP_1
, e quando l'avesse richiesta, lei gliel'avrebbe restituita”. Nel Parte_1 Parte_1 prosieguo, il teste ha poi precisato che si è trattato di una decisione ponderata, non assunta nell'immediato, della quale l'intero nucleo familiare era a conoscenza.
4.4. Le deposizioni dei testi sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in Tes_1 Pt_1 quanto intrinsecamente coerenti e fra loro concordanti, danno prova dell'esistenza e del contenuto del patto di fiducia intercorso fra le parti.
Di contro, la tesi della convenuta (secondo cui l'attore avrebbe trasferito la proprietà del veicolo in capo alla per spirito di liberalità a titolo di "ricompensa" per i ruoli dalla stessa ricoperti nel Pt_2
2017-2018 all'interno dell'azienda di famiglia) è rimasta del tutto indimostrata;
la stessa convenuta, in sede di interrogatorio formale, chiamata a rendere chiarimenti circa gli elementi e le circostanze dalle quali poter evincere l'intento liberale del ha affermato: “Era sottinteso, in quanto io Pt_1 ricoprivo dei ruoli importanti in quanto io avevo un compenso che non era adeguato ai ruoli che ricoprivo, quindi mi è stata intestata questa macchina”, senza neppure fare menzione di un accordo espresso in tal senso.
4.5. Venendo all'esame degli ulteriori elementi, di natura indiziaria, si osserva che sebbene i documenti allegati dall'attore relativi alle ricevute dei pagamenti annuali della tassa di circolazione della vettura con riferimento agli anni dal 2008 al 2021 (doc.
6-19 allegati alla citazione) e alla ricevuta fiscale dell'elettrauto IG SA s.n.c. (doc. 21) intestata al signor (per il CP_4 cambio della batteria del veicolo) non siano sufficienti, se individualmente considerati, a dimostrare in modo univoco ed inequivocabile la sussistenza del dedotto obbligo della conventa di ritrasferire l'autovettura in capo all'attore, gli stessi - valutati nel complesso e alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale - costituiscono plurimi elementi indiziari gravi precisi e concordanti dotati di efficacia probatoria idonea a fondare l'accoglimento della domanda attorea.
5. Accertata l'esistenza del pactum fiduciae, incombeva alla convenuta dare la prova dell'effettivo adempimento dell'obbligazione restitutoria;
nella fattispecie, non solo tale prova non è stata fornita ma, al contrario, la convenuta in corso di causa ha continuato a contestare l'obbligo di ritrasferire la proprietà del bene al fiduciante. va quindi condannata a ritrasferire il bene mobile registrato all'attore. Controparte_1
6. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro
52.001,00 a euro 260.000,00), dei parametri minimi di riferimento (considerato che il valore della lite
è prossimo al minimo dello scaglione) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede in accoglimento delle domande attoree:
ACCERTA l'esistenza, tra le parti, di un pactum fiduciae in forza del quale si è Controparte_1 obbligata a ritrasferire a a semplice richiesta, la titolarità dell'autovettura Parte_1
“Ferrari testarossa” TG. PI 623986;
CONDANNA la parte convenuta a trasferire in favore dell'attore la proprietà del veicolo
[...]
” TG PI 623986; CP_2
CONDANNA la convenuta alla refusione in favore dell'attore delle spese di lite che liquida in €
603,87 per spese, € 7.052,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge
Si comunichi.
Pisa, 11/07/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1226 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 28.02.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
Miniato (PI), via della Gioventù n. 29, presso lo studio degli Avv.ti Matassini Lucilla e Simone
Giugni, che lo rappresentano e difendono giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attore contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Empoli (FI), via P. Controparte_1 C.F._2
Mascagni n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Beconcini Fabio e Michele Bartoli, che la rappresentano e la difendono giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3,
c.p.c.;
- convenuta
Oggetto: “Proprietà”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.05.2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e accertato il carattere fiduciario dell'intestazione autovettura “ ” TG Controparte_2
PI 623986 da parte del Signor alla convenuta Signora disporne Parte_1 Controparte_1 il ritrasferimento in capo all'attore o, in subordine, condanni la convenuta a trasferire al Signor la proprietà del bene. Con condanna alla refusione delle spese e delle Parte_1 competenze del giudizio”.
A sostegno delle domande svolte, l'attore ha dedotto: - di avere acquistato l'autovettura “ CP_2
Testarossa” TG PI 623986, in data 16 dicembre 1993 da al prezzo di £ 150.000.000, Persona_1 corrisposto a mezzo di due assegni bancari;
- di avere successivamente trasferito la proprietà della predetta auto, intestandola fiduciariamente a moglie del fratello con Controparte_1 CP_3 impegno di quest'ultima a ritrasferire la titolarità a semplice richiesta;
- di essere tuttavia rimasto nel possesso del veicolo e di avere continuato a pagare la relativa tassa di circolazione, l'assicurazione e di aver continuato a sostenere le spese necessarie per la sua manutenzione;
- di avere chiesto alla a seguito di vicende che avevano compromesso l'unità familiare, la reintestazione del bene, CP_1 anche a mezzo raccomandata a/r recapitata in data 30.10.2021; - che tuttavia la si è rifiutata CP_1 di trasferire la proprietà del veicolo, assumendo di esserne la legittima proprietaria e chiedendone la consegna.
In data 24.06.2022 si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda attorea, Controparte_1 deducendo di essere divenuta in data 8.11.2017 proprietaria del veicolo a seguito di donazione indiretta effettuata in suo favore da ed eccependo la mancata Parte_1 dimostrazione dell'asserita natura fiduciaria dell'intestazione del veicolo.
All'esito di un rinvio per trattative (concluse senza successo), la causa è stata istruita in via documentale e mediante escussione di testimoni all'udienza del 20.06.2024 e dell'interrogatorio formale della convenuta all'udienza del 18.07.2024.
Precisate le conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta in vista dell'udienza cartolare del 30.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Nei fatti, è pacifico (art 115 c.p.c.) e comunque risulta per tabulas (doc. 1 allegato all'atto di citazione) che in data 8.11.2017 è divenuta proprietaria del veicolo “ Controparte_1 [...]
” TG PI 623986, precedentemente intestato a (a seguito di CP_2 Parte_1 acquisto risalente al 16.12.1993).
Con l'atto introduttivo del giudizio, ha convenuto Parte_1 Controparte_1 per sentirla condannare, accertato il carattere fiduciario dell'intestazione del veicolo, a ritrasferirne la proprietà in capo all'attore, deducendo il presunto inadempimento all'obbligazione assunta con accordo fiduciario, concluso verbalmente tra le parti, avente ad oggetto l'impegno della di CP_1 ritrasferire la proprietà del bene a semplice richiesta del Pt_1 2. Il thema decidendum verte pertanto: a) dell'accertamento dell'esistenza e della natura giuridica del negozio, risalente al 2017, avente ad oggetto l'impegno di trasferimento della proprietà del veicolo
” TG PI 623986, formalmente intestato alla convenuta, a semplice richiesta del Controparte_2 rispetto al quale l'attore ha assunto trattarsi di negozio fiduciario, mentre la convenuta ha Pt_1 eccepito la sussistenza di un atto di liberalità); b) della conseguente fondatezza della domanda ex art. 2932 c.c. formulata dalla parte attrice.
3. Le domande attoree sono fondate e vanno, pertanto, accolte.
4. Il caso in esame è qualificabile in termini di “interposizione reale”, avendo il cquistato il Pt_1 bene mobile registrato (di consistente valore) nel 1993 e avendone successivamente trasferitane la proprietà alla l'8.11.2017, con l'accordo (oggetto di scrutinio) di ottenerne la restituzione CP_1
a semplice richiesta.
4.1. L'operazione integra una fattispecie a carattere fiduciario che implica la stipula di un negozio giuridico dotato di efficacia esterna, realmente voluto, con cui un soggetto (il fiduciante) trasferisce
(o costituisce) in capo ad un altro soggetto (il fiduciario) la titolarità di una situazione giuridica soggettiva (reale o personale), cui si aggiunge un secondo negozio (pactum fiduciae) concluso fra le medesime parti, anch'esso realmente voluto ma ad effetti obbligatori ed “interni”, con il quale il fiduciario/interposto si vincola all'esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti dalla situazione giuridica soggettiva di cui è divenuto titolare secondo le modalità stabilite dal fiduciante, impegnandosi altresì a ritrasferire in un secondo momento il diritto allo stesso fiduciante/interponente o ad un terzo beneficiario.
Con il negozio considerato, la titolarità del diritto viene effettivamente attribuita al fiduciario, il quale agisce in nome proprio, ma per conto del fiduciante (nell'interesse di quest'ultimo, o dello stesso fiduciario o di terzi), così come avviene nel mandato senza rappresentanza, dove il mandatario agisce in nome proprio per conto del mandante. Caratteristica del negozio fiduciario è proprio quella di realizzare – mediante il collegamento di due negozi, l'uno di carattere esterno, efficace versi i terzi, e l'altro di carattere interno ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio – una interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista, diversamente che nel caso d'interposizione fittizia o simulata, la titolarità del bene, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto con il fiduciante,
e a ritrasferire il bene a quest'ultimo o a terzi, alla scadenza di un certo termine o al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario (Cass. civile sez. I, 08/09/2015, n.
17785).
Secondo l'interpretazione della Suprema Corte, pronunciatasi a Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez. Un. n.
6459 del 06/03/2020 e successive conformi, tra cui Cass. civ., 4/03/2022, n. 7179), va privilegiato l'orientamento, già precedentemente espresso da alcune Sezioni semplici (cfr. es: Cass. civ., n. 21805/2016), secondo cui detto accordo può essere validamente concluso anche verbalmente, non necessitando di forma scritta ad substantiam.
Nel dettaglio, la Corte ha ritenuto che il patto fiduciario dà luogo ad un assetto di rapporti sul piano obbligatorio, in forza del quale il fiduciario è tenuto verso il fiduciante a tenere una certa condotta nell'esercizio del diritto fiduciariamente acquistato, ivi compreso l'obbligo di ritrasferimento del diritto al fiduciante o a un terzo da lui designato, precisando che tale obbligo non è assimilabile a quello derivante dal contratto preliminare, atteso che l'effetto obbligatorio del preliminare è precedente e strumentale all'effetto reale prodotto dal successivo contratto definitivo, diversamente da quanto avviene con riferimento al contratto fiduciario, in cui l'effetto obbligatorio si innesta sull'effetto reale già prodottosi con l'atto di trasferimento, determinando obblighi a carico del fiduciario al fine di regolare il rapporto interno delle parti senza interferire con l'effetto traslativo già prodotto.
Conseguentemente, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio, non è richiesta la forma scritta per la sua validità (e ciò, addirittura, ove si tratti del trasferimento di un bene immobile).
Sul piano processuale, trovano applicazione le ordinarie regole in materia di riparto dell'onere probatorio. Pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sull'interponente/fiduciante che agisce per ottenere il ritrasferimento del bene che assume essere stato fiduciariamente intestato l'onere di provare il fatto costitutivo della propria pretesa restitutoria, ossia la sussistenza di un accordo fiduciario intercorso tra le parti, in forza del quale l'intestatario formale si è obbligato a ritrasferire il bene al fiduciante
4.2. Nel caso di specie, la difesa attrice ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente, avendo dimostrato l'esistenza del pactum fiduciae.
4.3. Invero, nell'ambito dell'istruttoria espletata sono state assunte dichiarazioni testimoniali attendibili e coerenti, atte a dimostrare l'esistenza dell'accordo fiduciario e quindi la sussistenza - in capo alla convenuta
- dell'obbligazione di ritrasferimento del bene all'attore; a tale prova si deve poi aggiungere il quadro indiziario (art. 2729 c.c.) che emerge dalla lettura dei documenti prodotti dalla difesa attrice i quali, nel complesso, presentano i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. e valgono dunque a corroborare le risultanze dell'istruttoria orale.
In merito alla prova per testi, preme precisare che, sebbene ad avviso della Suprema Corte in tema di pactum fiduciae sia operante il limite generale posto dall'art. 2722 c.c. (Cass. civ. sez. I, 4/07/2018, sent. n. 17488), in linea di continuità con i recenti arresti giurisprudenziali, tale principio non è applicabile al caso – come quello in esame - in cui il pactum ha lo scopo di creare obblighi connessi e collaterali rispetto a quelli del contratto accede. In proposito, la Suprema Corte ha di recente affermato che i limiti legali di ammissibilità della prova orale non operano quando la stessa sia diretta non già a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato;
in particolare, il divieto dell'ammissione della prova testimoniale stabilito dall'art. 2722 c.c., in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda solo gli accordi diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, mentre non investe la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l'accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti (Cass. civ., sez. III, 04/03/2022, n.7179, che richiama Cass. civ.,
22/2/2017, n. 4601; Cass. civ., 12/6/2012, n. 9526; Cass. civ., 5/3/2007, n. 5071; Cass. civ., 2777/1984, n.
4439; Cass. civ., 4/3/1971, n. 578).
Con particolare riferimento al negozio fiduciario, “la prova per testimoni del pactum fiduciae è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 c.c. e segg., nel caso in cui il patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto
a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento (v. Cass., 23/3/2017, n. 7416, ove si è sottolineato che laddove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento).” (Cass. civ., sez. III, 04/03/2022, n. 7179).
Nella specie, avendo il patto risalente al 2017 la funzione di esplicitare il reale significato dell'operazione negoziale, senza contraddirne il contenuto, va esclusa l'applicabilità delle norme che impongono limiti ai mezzi di prova ammessi per la prova del pactum fiduciae.
Tanto chiarito, nel corso dell'istruttoria è emerso che la teste sentita sui capitoli 2 e 3 della Tes_1 memoria ex art 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte attrice, ha confermato la natura fiduciaria dell'intestazione del veicolo in capo alla convenuta. Inoltre, rispondendo al cap. 3 ha precisato che si trattava di intestazione che, secondo l'intento del avrebbe dovuto avere carattere temporaneo, tanto che Pt_1
l'autovettura era rimasta nel possesso dell'attore, non essendo stata neppure era stata consegnata alla sul cap. 2 la teste ha dichiarato: "Sì, veniva intestata in via fiduciaria a CP_1 Controparte_1
In quel momento mio marito non aveva modo di tenerla in testa a sé, in quel momento la CP_1 era persona di fiducia della famiglia anche per motivi di lavoro oltre che essere all'epoca la moglie del fratello, quindi la cognata, di . Conosco la circostanza perché erano discorsi Parte_1 che venivano fatti all'interno del nucleo familiare”. “Quanto è stato deciso trovava tutti d'accordo; mio marito e ovviamente anche la signora ; sul cap. 3: “Certo sì, perché doveva essere una CP_1 cosa momentanea. Tanto che la macchina non si è mai spostata dal garage della nostra casa […]”). La circostanza è stata peraltro confermata dalla stessa convenuta, che in sede in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di non aver mai guidato il veicolo (pur essendo in possesso della patente), e ciò sul presupposto del mancato funzionamento del veicolo, questo sì rimasto del tutto indimostrato.
Le dichiarazioni rese dalla ono coerenti con la testimonianza resa da l Tes_1 CP_3 quale, sentito sul cap. 2 della medesima memoria, ha affermato: "Sì, è vero. In famiglia…in quel momento lì si era sempre tutti insieme. C'era questa esigenza di ed eravamo tutti Parte_1
d'accordo. Fu chiesto a di prendere la proprietà della macchina, che era di CP_1
, e quando l'avesse richiesta, lei gliel'avrebbe restituita”. Nel Parte_1 Parte_1 prosieguo, il teste ha poi precisato che si è trattato di una decisione ponderata, non assunta nell'immediato, della quale l'intero nucleo familiare era a conoscenza.
4.4. Le deposizioni dei testi sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in Tes_1 Pt_1 quanto intrinsecamente coerenti e fra loro concordanti, danno prova dell'esistenza e del contenuto del patto di fiducia intercorso fra le parti.
Di contro, la tesi della convenuta (secondo cui l'attore avrebbe trasferito la proprietà del veicolo in capo alla per spirito di liberalità a titolo di "ricompensa" per i ruoli dalla stessa ricoperti nel Pt_2
2017-2018 all'interno dell'azienda di famiglia) è rimasta del tutto indimostrata;
la stessa convenuta, in sede di interrogatorio formale, chiamata a rendere chiarimenti circa gli elementi e le circostanze dalle quali poter evincere l'intento liberale del ha affermato: “Era sottinteso, in quanto io Pt_1 ricoprivo dei ruoli importanti in quanto io avevo un compenso che non era adeguato ai ruoli che ricoprivo, quindi mi è stata intestata questa macchina”, senza neppure fare menzione di un accordo espresso in tal senso.
4.5. Venendo all'esame degli ulteriori elementi, di natura indiziaria, si osserva che sebbene i documenti allegati dall'attore relativi alle ricevute dei pagamenti annuali della tassa di circolazione della vettura con riferimento agli anni dal 2008 al 2021 (doc.
6-19 allegati alla citazione) e alla ricevuta fiscale dell'elettrauto IG SA s.n.c. (doc. 21) intestata al signor (per il CP_4 cambio della batteria del veicolo) non siano sufficienti, se individualmente considerati, a dimostrare in modo univoco ed inequivocabile la sussistenza del dedotto obbligo della conventa di ritrasferire l'autovettura in capo all'attore, gli stessi - valutati nel complesso e alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale - costituiscono plurimi elementi indiziari gravi precisi e concordanti dotati di efficacia probatoria idonea a fondare l'accoglimento della domanda attorea.
5. Accertata l'esistenza del pactum fiduciae, incombeva alla convenuta dare la prova dell'effettivo adempimento dell'obbligazione restitutoria;
nella fattispecie, non solo tale prova non è stata fornita ma, al contrario, la convenuta in corso di causa ha continuato a contestare l'obbligo di ritrasferire la proprietà del bene al fiduciante. va quindi condannata a ritrasferire il bene mobile registrato all'attore. Controparte_1
6. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro
52.001,00 a euro 260.000,00), dei parametri minimi di riferimento (considerato che il valore della lite
è prossimo al minimo dello scaglione) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede in accoglimento delle domande attoree:
ACCERTA l'esistenza, tra le parti, di un pactum fiduciae in forza del quale si è Controparte_1 obbligata a ritrasferire a a semplice richiesta, la titolarità dell'autovettura Parte_1
“Ferrari testarossa” TG. PI 623986;
CONDANNA la parte convenuta a trasferire in favore dell'attore la proprietà del veicolo
[...]
” TG PI 623986; CP_2
CONDANNA la convenuta alla refusione in favore dell'attore delle spese di lite che liquida in €
603,87 per spese, € 7.052,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge
Si comunichi.
Pisa, 11/07/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino