TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 988/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 988/2025 V.G. promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso e ribadite nelle note di trascrizione scritta depositate in data 03/06/2025
Conclusione del P.M.: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno proposto ricorso cumulativo per la separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.12, 473-bis.47 e 473-bis.49 c.p.c. e hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“In punto separazione e divorzio
1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio ritiene, ordinando all'ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio come per legge e richiedendo ogni necessario adempimento e richiedendo ogni necessario adempimento.
2) Decorso il tempo previsto dalla legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27 settembre 2003 (atto trascritto al n. 10, parte II, serie A) nel Comune di Cavallino-Treporti (VE), ordinando all'ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio come per legge e richiedendo ogni necessario adempimento.
Regime di affidamento e tempi di permanenza
Per_ 3) La LI continuerà ad avere residenza prevalente presso il padre a Cavallino-Treporti (VE), Via Alv. Ca' da Mosto,
n. 55.
4) La responsabilità genitoriale sulla LI minorenne verrà esercitata in maniera condivisa da entrambi.
Per_ 5) In considerazione dell'età della LI minorenne (ad agosto 2025 compirà 17 anni), la LI trascorrerà periodi analoghi e paritetici con entrambi i genitori, avendo cura di trascorrere tempo equivalente con entrambi i genitori nell'ambito della settimana.
6) In ogni caso, la madre potrà liberamente vedere e trascorrere del tempo con la LI minorenne quando lo desidera e, in ogni caso:
a) trascorrerà almeno uno dei pasti giornalieri (pranzo o cena) con la madre;
b) fine settimana alternati;
c) metà delle vacanze di Natale e di Pasqua, avendo cura di rispettare l'alternanza annuale delle festività principali;
d) tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive
7) I genitori si impegnano ad applicare in modo flessibile i superiori tempi di permanenza potendo prendere accordi diversi nel rispetto delle esigenze e delle richieste della LI in ragione della sua crescente età, previo ascolto della stessa e tenuto conto degli impegni e delle necessitò della LI.
8) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio sia per sé stessi che per la LI minorenne
Mantenimento ordinario e straordinario
9) Entrambi i genitori provvederanno in via diretta, ciascuno per i propri tempi di permanenza con la LI, al mantenimento Per_ ordinario di . 10) In ogni caso, i genitori divideranno anche le spese relative ad abbigliamento, materiae scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, cure per patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano (escluse quelle di frequenza scolastica), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche scolastiche giornaliere, trattamenti estetici base
(estetista, parrucchiera), attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali).
11) Le spese straordinarie per il mantenimento della LI saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il seguente schema:
• Spese scolastiche senza preventivo accordo: libri scolastici;
spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di 400,00€); spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio con preventivo accordo;
iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio.
• Spese medico-sanitarie
Senza preventivo accordo: tickets sanitari;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco
(rientranti tra le spese ordinarie); spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private); spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
con preventivo accordo: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad 500,00€ annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore a 300,00€ annua, salvo diverso accordo dei genitori;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private
• spese di natura ludica o parascolastica senza preventivo accordo: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di 400,00€;
con preventivo accordo: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore a 60,00€ oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto)
• Altre spese
Senza preventivo accordo: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.
8) Le parti dichiarano che gli assegni familiari (assegno unico) e le detrazioni rimangono ripartite nella misura del 50% ciascuno.
Sui rapporti tra i coniugi
9) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti, pertanto, nulla è dovuto a titolo di mantenimento dall'una nei confronti dell'altra.
10) L'abitazione coniugale dita a Cavallino-Treporti (VE) in Via Alv. Ca' da Mosto, n. 55 è di proprietà esclusiva del Sig.
il quale ivi risiederà assieme alla LI minorenne. Parte_1
11) La Sig.ra ha già provveduto a spostare la residenza in Cavallino-Treporti (VE), in Via F. Morosini, n. Parte_2
23 int. 6 in abitazione di sua esclusiva proprietà.
12) Le parti dichiarano che la Sig.ra ha già provveduto ad asportare ogni suo bene dall'abitazione coniugale e che é già Pt_2 stato ripartito tra loro ogni bene. Con la presente si rilasciano altresì ampia quietanza in tal senso.
13) Le parti dichiarano altresì di aver diviso ogni altro bene e che ciascuno rimane esclusivo proprietario dei beni ad esso intestati.
In particolare, l'abitazione sita a Via Alv. Ca' di Mosto, n. 55 è di proprietà esclusiva del Sig. e rimane a lui Parte_1 intestata;
l'abitazione di Via F. Morosini, n. 23 int. 6 è di proprietà esclusiva della Sig.ra e rimane a lei Parte_2 intestata.
14) Le parti si dichiarano pienamente soddisfatte degli accordi intervenuti e confermano espressamente di aver diviso ogni altro bene e di non avere null'altro più a pretendere l'una dall'altra al di fuori dell'adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo e rinunciano a ogni altra pretesa anche in ordine ad eventuali arretrati, pendenze e rapporti precedenti anche rispetto ai terzi.
15) Le parti si danno reciprocamente atto che gli effetti del presente accordo si produrranno dalla sottoscrizione dello stesso.”
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n.
151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della Per_ separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse della LI .
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la remissione della causa avanti a Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis – 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e congiuntisi in matrimonio Parte_1 Parte_2 in data 27/09/2003, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cavallino-
Treporti al n. 10, parte II, serie A, dell'anno 2003;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accori intervenuti tra le parti.
- Provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/07/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 988/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 988/2025 V.G. promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso e ribadite nelle note di trascrizione scritta depositate in data 03/06/2025
Conclusione del P.M.: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno proposto ricorso cumulativo per la separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.12, 473-bis.47 e 473-bis.49 c.p.c. e hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“In punto separazione e divorzio
1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio ritiene, ordinando all'ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio come per legge e richiedendo ogni necessario adempimento e richiedendo ogni necessario adempimento.
2) Decorso il tempo previsto dalla legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27 settembre 2003 (atto trascritto al n. 10, parte II, serie A) nel Comune di Cavallino-Treporti (VE), ordinando all'ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio come per legge e richiedendo ogni necessario adempimento.
Regime di affidamento e tempi di permanenza
Per_ 3) La LI continuerà ad avere residenza prevalente presso il padre a Cavallino-Treporti (VE), Via Alv. Ca' da Mosto,
n. 55.
4) La responsabilità genitoriale sulla LI minorenne verrà esercitata in maniera condivisa da entrambi.
Per_ 5) In considerazione dell'età della LI minorenne (ad agosto 2025 compirà 17 anni), la LI trascorrerà periodi analoghi e paritetici con entrambi i genitori, avendo cura di trascorrere tempo equivalente con entrambi i genitori nell'ambito della settimana.
6) In ogni caso, la madre potrà liberamente vedere e trascorrere del tempo con la LI minorenne quando lo desidera e, in ogni caso:
a) trascorrerà almeno uno dei pasti giornalieri (pranzo o cena) con la madre;
b) fine settimana alternati;
c) metà delle vacanze di Natale e di Pasqua, avendo cura di rispettare l'alternanza annuale delle festività principali;
d) tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive
7) I genitori si impegnano ad applicare in modo flessibile i superiori tempi di permanenza potendo prendere accordi diversi nel rispetto delle esigenze e delle richieste della LI in ragione della sua crescente età, previo ascolto della stessa e tenuto conto degli impegni e delle necessitò della LI.
8) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio sia per sé stessi che per la LI minorenne
Mantenimento ordinario e straordinario
9) Entrambi i genitori provvederanno in via diretta, ciascuno per i propri tempi di permanenza con la LI, al mantenimento Per_ ordinario di . 10) In ogni caso, i genitori divideranno anche le spese relative ad abbigliamento, materiae scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, cure per patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano (escluse quelle di frequenza scolastica), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche scolastiche giornaliere, trattamenti estetici base
(estetista, parrucchiera), attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali).
11) Le spese straordinarie per il mantenimento della LI saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il seguente schema:
• Spese scolastiche senza preventivo accordo: libri scolastici;
spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di 400,00€); spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio con preventivo accordo;
iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio.
• Spese medico-sanitarie
Senza preventivo accordo: tickets sanitari;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco
(rientranti tra le spese ordinarie); spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private); spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
con preventivo accordo: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad 500,00€ annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore a 300,00€ annua, salvo diverso accordo dei genitori;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private
• spese di natura ludica o parascolastica senza preventivo accordo: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di 400,00€;
con preventivo accordo: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore a 60,00€ oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto)
• Altre spese
Senza preventivo accordo: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.
8) Le parti dichiarano che gli assegni familiari (assegno unico) e le detrazioni rimangono ripartite nella misura del 50% ciascuno.
Sui rapporti tra i coniugi
9) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti, pertanto, nulla è dovuto a titolo di mantenimento dall'una nei confronti dell'altra.
10) L'abitazione coniugale dita a Cavallino-Treporti (VE) in Via Alv. Ca' da Mosto, n. 55 è di proprietà esclusiva del Sig.
il quale ivi risiederà assieme alla LI minorenne. Parte_1
11) La Sig.ra ha già provveduto a spostare la residenza in Cavallino-Treporti (VE), in Via F. Morosini, n. Parte_2
23 int. 6 in abitazione di sua esclusiva proprietà.
12) Le parti dichiarano che la Sig.ra ha già provveduto ad asportare ogni suo bene dall'abitazione coniugale e che é già Pt_2 stato ripartito tra loro ogni bene. Con la presente si rilasciano altresì ampia quietanza in tal senso.
13) Le parti dichiarano altresì di aver diviso ogni altro bene e che ciascuno rimane esclusivo proprietario dei beni ad esso intestati.
In particolare, l'abitazione sita a Via Alv. Ca' di Mosto, n. 55 è di proprietà esclusiva del Sig. e rimane a lui Parte_1 intestata;
l'abitazione di Via F. Morosini, n. 23 int. 6 è di proprietà esclusiva della Sig.ra e rimane a lei Parte_2 intestata.
14) Le parti si dichiarano pienamente soddisfatte degli accordi intervenuti e confermano espressamente di aver diviso ogni altro bene e di non avere null'altro più a pretendere l'una dall'altra al di fuori dell'adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo e rinunciano a ogni altra pretesa anche in ordine ad eventuali arretrati, pendenze e rapporti precedenti anche rispetto ai terzi.
15) Le parti si danno reciprocamente atto che gli effetti del presente accordo si produrranno dalla sottoscrizione dello stesso.”
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n.
151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della Per_ separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse della LI .
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la remissione della causa avanti a Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis – 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e congiuntisi in matrimonio Parte_1 Parte_2 in data 27/09/2003, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cavallino-
Treporti al n. 10, parte II, serie A, dell'anno 2003;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accori intervenuti tra le parti.
- Provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/07/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca