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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/09/2025, n. 3259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3259 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A da considerarsi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. incorporata all'ordinanza che precede nella causa civile iscritta al n. 13614/2022 R.G. degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Calvizzano (NA), al Viale della Resistenza n. 127, presso lo studio dell'Avv. Mattia PA (PEC: , Email_1
che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTORE
E 1) in Marano di Napoli alla Via S. Maria Controparte_1
a Cubito n. 735 (C.F.: ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro-tempore,
2) (C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Milano, alla Piazza del Duomo n. 2, presso lo studio dell'Avv. Biagio Giancola (PEC:
, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, Email_2
CONVENUTI
OGGETTO: Opposizione ex art. 617 c.p.c. – Fase di merito.
CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16.12.2022,
[...]
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord il Parte_1
e la introducendo Controparte_1 Controparte_2
la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi promossa in data
17.03.2022 da (quale terzo pignorato) avverso Controparte_2
l'ordinanza di assegnazione emessa in data 04.01.2022 nella procedura di pignoramento presso terzi R.E. n. 4467/2022 incardinata dalla creditrice nei confronti del debitore Parte_1 Controparte_1
e del terzo pignorato in cui il G.E., con
[...] Controparte_2
ordinanza del 08.11.2022, a definizione della fase cautelare, aveva sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione ed aveva fissato il termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
In particolare, evidenziava che, sulla scorta della Parte_1
sentenza n. 13049/2017 emessa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 29.09.2017, il era stato condannato Controparte_1
a pagarle la somma di € 3.748,99 oltre interessi legali ed oltre le spese e competenze legali per € 2.150,00 più accessori, da attribuirsi all'attributario
Avv. Mattia PA;
quindi, rimasto senza riscontro il notificato atto di precetto, aveva provveduto ad incardinare -sempre Parte_1
assistita dall'Avv. Mattia PA- la procedura di pignoramento presso terzi recante il numero di R.E. 4467/2019; contemporaneamente, anche l'Avv.
Mattia PA aveva provveduto ad incardinare la procedura di pignoramento presso terzi recante il numero di R.E. 4466/2019, per il pagamento delle sue competenze quale attributario.
Il terzo provvedeva in data 21.12.2021 ad Controparte_2
inviare all'Avv. nella qualità di procuratore costituito di Controparte_3
che quale procuratore di sè stesso- un'unica Parte_1 dichiarazione di quantità relativa ad entrambe le procedure di pignoramento presso terzi, in cui, data la somma di € 6.969,13 pignorata da
[...]
e data la somma di € 4.946,59 pignorata da PA Mattia, Parte_1
dichiarava di essere debitrice nei confronti dell'esecutato Controparte_1
della complessiva somma di € 5.675,77, messa a
[...]
disposizione delle procedure.
Con l'ordinanza di assegnazione del 04.01.2022 resa nella procedura di pignoramento presso terzi R.E. n. 4467/2019, venivano assegnati a
[...]
€ 4.480,76 per sorta capitale ed € 1.210,00 per spese di Parte_1
procedura, sull'erroneo presupposto che la dichiarazione di quantità fosse di
€ 6.969,13, mentre era invece di minori € 5.675,77.
Perciò il ricorso in opposizione agli atti esecutivi avanzato da
[...]
con atto del 17.03.2022, di sospensione ed annullamento CP_2
dell'ordinanza di assegnazione del 04.01.2022.
Anche nell'altra procedura di pignoramento presso terzi, recante R.E.
n. 4466/2019, veniva resa ordinanza di assegnazione a PA Mattia di €
4.136,36 sull'erroneo presupposto che la dichiarazione di quantità fosse di €
4.946,59, mentre era invece di minori € 5.675,77.
Quindi la avanzava opposizione agli atti Controparte_2
esecutivi altresì avverso tale ordinanza di assegnazione, in quanto la dichiarazione di quantità era di complessivi € 5.675,77 per entrambe le posizioni creditorie, ritenendo opportuna la riunione delle due opposizioni.
Si costituiva in giudizio opponendosi alla riunione Parte_1
delle due procedure, evidenziando che l'ordinanza di assegnazione in questione poteva essere emendata attraverso l'istanza di correzione di errore materiale -che tra l'altro era stata materialmente avanzata, seppure successivamente all'opposizione agli atti esecutivi in questione- e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario. Nell'udienza del 08.11.2022 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione e fissato il termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
All'esito dell'incardinamento dello stesso con atto di citazione notificato in data 16.12.2022, concludeva per il rigetto Parte_1
dell'opposizione avanzata da e per la correzione Controparte_2
dell'ordinanza di assegnazione secondo la dichiarazione di quantità resa dal terzo;
con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio insistendo per la Controparte_2
riunione delle due procedure e concludendo per l'annullamento dell'ordinanza di assegnazione opposta;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Non si costituiva in giudizio il Controparte_1
quale debitore esecutato.
Con ordinanza del 12.12.2023, disattesa la richiesta di riunione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
21.05.2024 e, con ordinanza del 19.02.2025, all'udienza del 04.11.2025.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di
Napoli Nord, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP che, con ordinanza del 22.05.2025, provvedeva ad anticipare la causa all'udienza del 09.09.2025 ed a disporre per tale fissata udienza del 09.09.2025 la precisazione delle conclusioni e la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svoltasi l'udienza del 09.09.2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., rassegnate dalle parti le conclusioni, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto va dichiarata la contumacia del Controparte_1
[...] che, regolarmente convenuto in giudizio, ha ritenuto di non
[...]
doversi costituire.
La domanda avanzata dall'opponente è fondata Controparte_2
e va accolta nei seguenti limiti.
Sulla premessa che il Giudice della fase di merito non può sostituirsi al Giudice dell'esecuzione e modificare l'ordinanza di assegnazione oggetto di opposizione ex art. 617 c.p.c., va subito evidenziato come, paradossalmente, entrambe le parti in giudizio ritengono erronea l'ordinanza di assegnazione impugnata e col presente giudizio chiedono, all'esito dello stesso, l'emissione di un provvedimento di assegnazione corretto.
Ma, pur convenendosi sull'oggettiva erroneità dell'ordinanza di assegnazione impugnata, per come sono formulate le domande delle parti è evidente che non può essere accolta la domanda di modifica in questa sede dell'ordinanza di assegnazione -dato che ciò non spetta al Giudice della fase di merito-, mentre va accolta la domanda di annullamento dell'atto impugnato, dato che esso non può essere sostituito o modificato nel contenuto.
Poi, all'esito dell'eventuale riassunzione del processo esecutivo, il G.E. provvederà all'assegnazione delle somme in base al titolo con gli accessori ed alla dichiarazione di quantità, ovviamente nei limiti della somma effettivamente disponibile presso il terzo.
In buona sostanza, nella fattispecie concorrono i comportamenti di entrambe le parti: i due creditori avrebbero potuto incardinare un'unica procedura di pignoramento presso terzi, ovvero l'uno sarebbe potuto intervenire nella procedura nel frattempo intentata dall'altro, così contenendo le spese di esecuzione addossate al debitore e, soprattutto, evitando l'inconveniente verificatosi;
il terzo avrebbe dovuto (ex art. 550
c.p.c.) formulare, per i due pignoramenti notificati, due distinte dichiarazioni di quantità, richiamando in quella più recente la dichiarazione precedente, onde consentire al G.E. ogni più opportuna valutazione.
In considerazione del fatto che entrambe le domande convergono sull'erroneità dell'ordinanza impugnata, sussistono motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e di disattesa ogni contraria domanda,
[...] Controparte_2
eccezione e difesa, così decide:
1) in accoglimento, nei limiti di cui sopra, dell'opposizione di annulla l'atto esecutivo impugnato;
Controparte_2
2) compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Aversa il 09.09.2025
Il G.O.P. giudice monocratico dott. Gianluca Actis
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A da considerarsi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. incorporata all'ordinanza che precede nella causa civile iscritta al n. 13614/2022 R.G. degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Calvizzano (NA), al Viale della Resistenza n. 127, presso lo studio dell'Avv. Mattia PA (PEC: , Email_1
che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTORE
E 1) in Marano di Napoli alla Via S. Maria Controparte_1
a Cubito n. 735 (C.F.: ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro-tempore,
2) (C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Milano, alla Piazza del Duomo n. 2, presso lo studio dell'Avv. Biagio Giancola (PEC:
, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, Email_2
CONVENUTI
OGGETTO: Opposizione ex art. 617 c.p.c. – Fase di merito.
CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16.12.2022,
[...]
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord il Parte_1
e la introducendo Controparte_1 Controparte_2
la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi promossa in data
17.03.2022 da (quale terzo pignorato) avverso Controparte_2
l'ordinanza di assegnazione emessa in data 04.01.2022 nella procedura di pignoramento presso terzi R.E. n. 4467/2022 incardinata dalla creditrice nei confronti del debitore Parte_1 Controparte_1
e del terzo pignorato in cui il G.E., con
[...] Controparte_2
ordinanza del 08.11.2022, a definizione della fase cautelare, aveva sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione ed aveva fissato il termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
In particolare, evidenziava che, sulla scorta della Parte_1
sentenza n. 13049/2017 emessa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 29.09.2017, il era stato condannato Controparte_1
a pagarle la somma di € 3.748,99 oltre interessi legali ed oltre le spese e competenze legali per € 2.150,00 più accessori, da attribuirsi all'attributario
Avv. Mattia PA;
quindi, rimasto senza riscontro il notificato atto di precetto, aveva provveduto ad incardinare -sempre Parte_1
assistita dall'Avv. Mattia PA- la procedura di pignoramento presso terzi recante il numero di R.E. 4467/2019; contemporaneamente, anche l'Avv.
Mattia PA aveva provveduto ad incardinare la procedura di pignoramento presso terzi recante il numero di R.E. 4466/2019, per il pagamento delle sue competenze quale attributario.
Il terzo provvedeva in data 21.12.2021 ad Controparte_2
inviare all'Avv. nella qualità di procuratore costituito di Controparte_3
che quale procuratore di sè stesso- un'unica Parte_1 dichiarazione di quantità relativa ad entrambe le procedure di pignoramento presso terzi, in cui, data la somma di € 6.969,13 pignorata da
[...]
e data la somma di € 4.946,59 pignorata da PA Mattia, Parte_1
dichiarava di essere debitrice nei confronti dell'esecutato Controparte_1
della complessiva somma di € 5.675,77, messa a
[...]
disposizione delle procedure.
Con l'ordinanza di assegnazione del 04.01.2022 resa nella procedura di pignoramento presso terzi R.E. n. 4467/2019, venivano assegnati a
[...]
€ 4.480,76 per sorta capitale ed € 1.210,00 per spese di Parte_1
procedura, sull'erroneo presupposto che la dichiarazione di quantità fosse di
€ 6.969,13, mentre era invece di minori € 5.675,77.
Perciò il ricorso in opposizione agli atti esecutivi avanzato da
[...]
con atto del 17.03.2022, di sospensione ed annullamento CP_2
dell'ordinanza di assegnazione del 04.01.2022.
Anche nell'altra procedura di pignoramento presso terzi, recante R.E.
n. 4466/2019, veniva resa ordinanza di assegnazione a PA Mattia di €
4.136,36 sull'erroneo presupposto che la dichiarazione di quantità fosse di €
4.946,59, mentre era invece di minori € 5.675,77.
Quindi la avanzava opposizione agli atti Controparte_2
esecutivi altresì avverso tale ordinanza di assegnazione, in quanto la dichiarazione di quantità era di complessivi € 5.675,77 per entrambe le posizioni creditorie, ritenendo opportuna la riunione delle due opposizioni.
Si costituiva in giudizio opponendosi alla riunione Parte_1
delle due procedure, evidenziando che l'ordinanza di assegnazione in questione poteva essere emendata attraverso l'istanza di correzione di errore materiale -che tra l'altro era stata materialmente avanzata, seppure successivamente all'opposizione agli atti esecutivi in questione- e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario. Nell'udienza del 08.11.2022 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione e fissato il termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
All'esito dell'incardinamento dello stesso con atto di citazione notificato in data 16.12.2022, concludeva per il rigetto Parte_1
dell'opposizione avanzata da e per la correzione Controparte_2
dell'ordinanza di assegnazione secondo la dichiarazione di quantità resa dal terzo;
con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio insistendo per la Controparte_2
riunione delle due procedure e concludendo per l'annullamento dell'ordinanza di assegnazione opposta;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Non si costituiva in giudizio il Controparte_1
quale debitore esecutato.
Con ordinanza del 12.12.2023, disattesa la richiesta di riunione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
21.05.2024 e, con ordinanza del 19.02.2025, all'udienza del 04.11.2025.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di
Napoli Nord, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP che, con ordinanza del 22.05.2025, provvedeva ad anticipare la causa all'udienza del 09.09.2025 ed a disporre per tale fissata udienza del 09.09.2025 la precisazione delle conclusioni e la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svoltasi l'udienza del 09.09.2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., rassegnate dalle parti le conclusioni, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto va dichiarata la contumacia del Controparte_1
[...] che, regolarmente convenuto in giudizio, ha ritenuto di non
[...]
doversi costituire.
La domanda avanzata dall'opponente è fondata Controparte_2
e va accolta nei seguenti limiti.
Sulla premessa che il Giudice della fase di merito non può sostituirsi al Giudice dell'esecuzione e modificare l'ordinanza di assegnazione oggetto di opposizione ex art. 617 c.p.c., va subito evidenziato come, paradossalmente, entrambe le parti in giudizio ritengono erronea l'ordinanza di assegnazione impugnata e col presente giudizio chiedono, all'esito dello stesso, l'emissione di un provvedimento di assegnazione corretto.
Ma, pur convenendosi sull'oggettiva erroneità dell'ordinanza di assegnazione impugnata, per come sono formulate le domande delle parti è evidente che non può essere accolta la domanda di modifica in questa sede dell'ordinanza di assegnazione -dato che ciò non spetta al Giudice della fase di merito-, mentre va accolta la domanda di annullamento dell'atto impugnato, dato che esso non può essere sostituito o modificato nel contenuto.
Poi, all'esito dell'eventuale riassunzione del processo esecutivo, il G.E. provvederà all'assegnazione delle somme in base al titolo con gli accessori ed alla dichiarazione di quantità, ovviamente nei limiti della somma effettivamente disponibile presso il terzo.
In buona sostanza, nella fattispecie concorrono i comportamenti di entrambe le parti: i due creditori avrebbero potuto incardinare un'unica procedura di pignoramento presso terzi, ovvero l'uno sarebbe potuto intervenire nella procedura nel frattempo intentata dall'altro, così contenendo le spese di esecuzione addossate al debitore e, soprattutto, evitando l'inconveniente verificatosi;
il terzo avrebbe dovuto (ex art. 550
c.p.c.) formulare, per i due pignoramenti notificati, due distinte dichiarazioni di quantità, richiamando in quella più recente la dichiarazione precedente, onde consentire al G.E. ogni più opportuna valutazione.
In considerazione del fatto che entrambe le domande convergono sull'erroneità dell'ordinanza impugnata, sussistono motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e di disattesa ogni contraria domanda,
[...] Controparte_2
eccezione e difesa, così decide:
1) in accoglimento, nei limiti di cui sopra, dell'opposizione di annulla l'atto esecutivo impugnato;
Controparte_2
2) compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Aversa il 09.09.2025
Il G.O.P. giudice monocratico dott. Gianluca Actis