Versione
15 luglio 1962
15 luglio 1962
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9 marzo 1971
9 marzo 1971
Art. 4. ((Quando in determinate zone agrarie si siano verificate avversita' atmosferiche o calamita' naturali che abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni provocando perimento e mancata percezione dei frutti in misura non inferiore al 30 per cento della normale produzione, la commissione tecnica provinciale determina, non oltre 60 giorni dalla fine dell'annata agraria, le percentuali di riduzione da apportarsi ai canoni in atto corrisposti dagli affittuari.
Qualora le avversita' atmosferiche o le calamita' naturali abbiano causato il perimento e la mancata percezione dei frutti in misura di almeno la meta' della normale produzione, nelle zone delimitate ai sensi dello articolo 9, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, la commissione tecnica provinciale, entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di delimitazione delle zone, dovra' determinare le percentuali di riduzione dei canoni, nella misura del 35 per cento se il danno subito ammonta alla meta' della normale produzione, e in misura proporzionale in caso di danni superiori.
Nel caso che non si provveda entro 60 giorni dallo evento alla delimitazione di cui al precedente comma, la commissione tecnica provinciale determina la percentuale di riduzione da apportarsi ai canoni corrisposti dagli affittuari che abbiano subito i danni.))
Qualora le avversita' atmosferiche o le calamita' naturali abbiano causato il perimento e la mancata percezione dei frutti in misura di almeno la meta' della normale produzione, nelle zone delimitate ai sensi dello articolo 9, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, la commissione tecnica provinciale, entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di delimitazione delle zone, dovra' determinare le percentuali di riduzione dei canoni, nella misura del 35 per cento se il danno subito ammonta alla meta' della normale produzione, e in misura proporzionale in caso di danni superiori.
Nel caso che non si provveda entro 60 giorni dallo evento alla delimitazione di cui al precedente comma, la commissione tecnica provinciale determina la percentuale di riduzione da apportarsi ai canoni corrisposti dagli affittuari che abbiano subito i danni.))
Commentario • 1
- 1. Circolare del 31/01/1972 n. 9 - Min. Finanze - Catasto e Servizi Tecnici ErarialiMin. Finanze · 31 gennaio 1972 · 2.400586
[…] delimitazione delle zone ai sensi dell\'articolo 7 del D.L. 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Ai sensi infatti del secondo comma dell\'articolo 4 della legge 12 giugno 1962, n. 567, quale risulta modificato dall\'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nell\'interno del territorio cosi\' delimitato avranno luogo proporzionate
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Giurisprudenza • 6
- 1. Trib. Siena, sentenza 04/03/2021, n. 66Provvedimento: […] tuttavia, ciò non vale ad escludere l'obbligo di pagamento dell'importo in questione. In un'ottica di esecuzione del contratto secondo buona fede, la società ricorrente ha ritenuto di limitare la propria richiesta e, in analogia a quanto previsto per il caso di perdita fortuita dei frutti dall'art. 1636 c.c. e dall'art. 4 Legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'art. 5 Legge 11 febbraio 1971, n. 11, ha chiesto di ridurre il proprio credito nella misura del 35%. E tale riduzione appare ragionevole, tenuto conto appunto di quanto previsto dall'art. 1375 c.c. in tema di esecuzione del contratto secondo buona fede.Leggi di più...
- buona fede contrattuale·
- affitto agrario·
- art. 1375 c.c.·
- accollo del debito·
- art. 1218 c.c.·
- art. 1273 c.c.·
- risoluzione consensuale·
- transazione·
- riduzione del debito·
- inadempimento contrattuale