Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 2434
CS
Rigetto
Sentenza 23 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata applicazione degli artt. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. 28/2011

    La Corte ha chiarito che le disposizioni citate consentono la salvezza delle rendicontazioni solo se le difformità non derivano da documenti non veritieri o dichiarazioni mendaci, confermando la legittimità del rigetto dell'istanza.

  • Rigettato
    Formazione del silenzio assenso sull'istanza di riesame

    La Corte ha ribadito che l'istituto del silenzio assenso non è applicabile ai procedimenti per incentivi energetici, in quanto rientrano nella materia ambientale e sono soggetti alle deroghe previste dall'art. 20, comma 4, L. 241/1990.

  • Rigettato
    Violazione art. 21 nonies L. 241/1990 per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la motivazione fosse sufficiente, evidenziando che l'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse finanziarie pubbliche prevalesse sull'interesse privato, data la non veritiera rappresentazione dei fatti da parte della società.

  • Rigettato
    Violazione del limite temporale per l'esercizio del potere di autotutela

    La Corte ha escluso l'applicazione retroattiva del limite temporale ai procedimenti già definiti prima dell'entrata in vigore del d.l. 76/2020, confermando la legittimità del provvedimento di decadenza adottato sulla base della disciplina previgente.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di riesame

    La Corte ha ritenuto la censura infondata, poiché l'appellante non ha indicato specifici elementi fattuali o valutativi che, se comunicati, avrebbero potuto influenzare la decisione, e ha riproposto argomentazioni già note.

  • Rigettato
    Invalidità del provvedimento originario per interpretazione non costituzionalmente orientata dell'art. 11 d.m. 5 settembre 2011

    La Corte ha confermato la correttezza della ricostruzione del sistema normativo, basato su un'erogazione annuale degli incentivi, e ha ritenuto che tale sistema non sia in antinomia con i precetti costituzionali, in quanto mira a contemperare l'iniziativa economica privata con l'interesse pubblico all'erogazione corretta degli incentivi.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nel rigetto del secondo motivo del ricorso introduttivo

    La Corte ha ritenuto che non si trattasse di errata applicazione di norme o mero errore materiale, ma di omissione di grandezze e errata quantificazione, configurando una falsa rappresentazione di fatti. Ha confermato la legittimità del disconoscimento della qualifica CAR per gli anni in questione.

  • Rigettato
    Mancanza di riscontro alle osservazioni endoprocedimentali

    La Corte ha affermato che non è necessaria una confutazione analitica delle argomentazioni private, essendo sufficiente che l'amministrazione abbia tenuto conto delle osservazioni nel complesso per formare la propria volontà. Ha riscontrato che il GSE ha dato atto delle osservazioni e ha esposto le ragioni delle proprie determinazioni.

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Commentario1

  • 1consiglio di stato Archivi
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 2434
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 2434
Data del deposito : 23 marzo 2026
Fonte ufficiale :

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