Rigetto
Sentenza 23 marzo 2026
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- 1. consiglio di stato ArchiviAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 9 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 2434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2434 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02434/2026REG.PROV.COLL.
N. 03000/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3000 del 2025, proposto da Hera Servizi Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamene, dagli avvocati FR Piron e Massimino Crisci, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma (CBA Studio legale e tributario), Via G. Donizzetti n. 10;
contro
Gestore Servizi Energetici – Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Arturo Cancrini, FR Vagnucci e Antonio Pugliese, con domicilio fisico eletto presso lo Studio Legale Cancrini e Partners in Roma, Piazza San Bernardo n. 101;
nei confronti
Ministero delle Imprese e del Mady in Italy, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione Quinta-Ter, del 7 febbraio 2025, n. 2874, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici – Gse S.p.A.;
Viste le memorie;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione orale, depositate dalle parti:
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il cons. FR AC, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, la Hera Servizi Energia S.p.a. impugnava il provvedimento, prot. GSE/20170034335 del 9 maggio 2017, con cui il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. (“il GSE”) ha disconosciuto la qualifica di unità cogenerativa ad alto rendimento (CAR) e l’accesso al regime di sostegno ai sensi del d.m. 5 settembre 2011, per gli anni di rendicontazione 2014 e 2015, all’unità di cogenerazione “Cerindustries Coge1”, sita nel Comune di Castel Bolognese (RA) e identificata con il codice BH1, di cui la società predetta è titolare.
2. – Nel corso del giudizio la ricorrente proponeva due ricorsi per motivi aggiunti: il primo per dedurre l’illegittimità del provvedimento impugnato anche per violazione dell’art. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall’art. 56 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, sull’assunto che la novella sarebbe stata applicabile anche ai contenziosi in corso; il secondo per estendere l’impugnazione al provvedimento del 3 novembre 2022 con cui il GSE aveva respinto l’istanza di applicazione dell’art. 42, co. 3, d.lgs. 28/2011, come modificato dall’art. 56, commi 7 e 8, del d.l. 76/2020, che la ricorrente aveva presentato nelle more.
3. – Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso introduttivo e il secondo ricorso per motivi aggiunti e ha dichiarato improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti, quest’ultimo in quanto superato dal provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame.
4. – Avverso la decisione di primo grado la ricorrente ha interposto appello.
5. – Il G.S.E. si è costituito in giudizio per resistere all’appello.
6. – Nel corso del giudizio le parti hanno depositato memorie e repliche.
7. – Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. – L’appello è affidato a sette motivi di gravame.
9. – Con il primo motivo, l’appellante critica la sentenza per aver escluso che l’operato del GSE, in sede di rigetto dell’istanza di riesame presentata ai sensi dell’art. 56, co. 8, d.l. n. 76/2020, fosse in contrasto con i canoni previsti dall’art. 21 nonies della l. 241/1990 e, in particolare, per aver ritenuto che, conformemente ai principi affermati dall’Adunanza plenaria (sentenza n. 8 del 2017) in materia di autotutela, in ragione della rilevanza e della autoevidenza degli interessi pubblici tutelati e coinvolti nella vicenda oggetto di riesame il provvedimento potesse ritenersi sufficientemente motivato con il richiamo alle circostanze di fatto e all’indicazione delle norma violate.
Secondo l’appellante, infatti, a differenza del caso esaminato dall’Adunanza plenaria, concernente l’annullamento d’ufficio di titoli edilizi, nel caso di specie difetterebbe l’autoevidenza del valore pubblico tutelato, in quanto nel sistema dell’incentivazione energetica si darebbe un interesse primario speculare, concernente la salvaguardia dell’energia elettrica prodotta, che potrebbe giustificare, viceversa, il mantenimento del beneficio.
Perciò il GSE avrebbe dovuto fornire il provvedimento di una motivazione adeguata con riferimento all’interesse pubblico e alla sua comparazione con quello contrario della società al mantenimento dell’incentivo, laddove si sarebbe limitato alla supina riproposizione di precedenti giurisprudenziali, sottraendosi alla comparazione degli interessi e a un esercizio del potere conforme ai canoni della proporzionalità e della adeguatezza; e quand’anche avesse effettuato il bilanciamento degli interessi in modo implicito, il GSE non avrebbe potuto prescindere dalla considerazione degli altri interessi pubblici concorrenti e dell’affidamento della società nell’ottenimento e nella conservazione del beneficio.
9.1 – Il motivo è infondato.
9.2 – L’art. 56 d.l. n. 76/2020, dopo aver previsto, al comma 7, che il potere di decadenza del GSE di cui all’art. 42, co. 3, del d.lgs n. 28/2011 è applicabile solo « in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 », sancisce, al comma 8, che « le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d’ufficio in corso e, su richiesta dell’interessato, a quelli definiti con provvedimenti del G.S.E. di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ».
Sul piano letterale, dunque, il richiamo ai presupposti dell’art. 21 nonies l. 241/1990 non è limitato alla fase di ammissione al finanziamento, ma, attraverso il rinvio del comma 8 al contenuto del precedente comma 7, è esteso al riesame di un precedente provvedimento di decadenza e ciò anche nel caso in cui la legittimità dello stesso sia già stata accertata in sede giudiziale, purché non con sentenza passata in giudicato.
Tuttavia, quando è investito della pronuncia su un’istanza ex art. 56, co. 8, del d.l. n. 76/2020, il GSE non è chiamato a scrutinare la legittimità del provvedimento di decadenza precedentemente adottato (il che è possibile, alla stregua del principio del tempus regit actum , soltanto tenendo conto dello stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione), bensì è investito di una diversa questione, relativa alla sussistenza dei (peculiari) presupposti delineati dallo ius superveniens ai fini di una diversa regolazione del rapporto sostanziale; ne deriva che, a prescindere dal nomen iuris in concreto impiegato, in tali ipotesi non si fa questione, in senso proprio, del riesame di un precedente provvedimento al fine di valutarne l’originaria legittimità, ma di una verifica di nuovi e diversi presupposti idonei a giustificare una differente regolazione del rapporto amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2022, n. 8719, e sez. II, 22 novembre 2023, n. 10007).
Per l’effetto, nell’ambito di tale peculiare procedimento, che costituisce un rimedio eccezionale di diritto transitorio (cfr. Cons. Stato, sez. II, 14 maggio 2025, n. 4129), il GSE è chiamato a verificare che il diniego degli incentivi risponda a un interesse pubblico attuale, prevalente sul contrapposto interesse privato (cfr. Cons. Stato, sez. II, 22 novembre 2023, n. 10007), e non, invece, a rivalutare i presupposti di esercizio del potere.
9.3 – Nella fattispecie in esame, il GSE, nel motivare il rigetto dell’istanza presentata dall’appellante, ha evidenziato che « il provvedimento … ha appurato difformità che hanno comportato non la decadenza ma un recupero dell’incentivo solo in alcuni periodi e quindi il mantenimento del diritto all’ottenimento dell’incentivo nel rimanente periodo di incentivazione » e ha addotto che, in ogni caso, « nell’attività di controllo in oggetto è stato appurato che la Società, per gli anni 2014 e 2015, ha utilizzato un metodo di calcolo per la quantificazione della grandezza energetica Hchp non confacente alla reale situazione dell’unità di cogenerazione, traendo di fatto vantaggio da una rappresentazione dei fatti non veritiera ».
In questo modo ha messo in risalto, per un verso, che la compressione dell’interesse privato alla percezione degli incentivi non è stata totale e assoluta, bensì limitata alle due annualità in questione, con mantenimento del beneficio nel restante periodo di incentivazione, e, per altro verso, che il soggetto istante avrebbe tratto vantaggio da una rappresentazione dei fatti non veritiera (dunque da una vicenda intrinsecamente inidonea a fondare un affidamento legittimo).
Perciò, seppure ellittica, la motivazione risulta nondimeno chiara nel tratteggiare le circostanze che, nel caso concreto, renderebbero l’interesse privato a conservare gli incentivi recessivo rispetto all’interesse pubblico alla corretta gestione ed allocazione delle risorse finanziarie pubbliche destinate all’incentivazione, che sono scarse e non facilmente riproducibili, gravano sull’intera collettività e incidono sul prezzo finale dell’energia elettrica, ragion per cui, diversamente da quanto opinato dall’appellante, il valore pubblico tutelato mediante il recupero delle somme non legittimamente erogate è di immediata rilevanza ed evidenza.
Difatti, in un settore connotato dalla scarsità delle risorse pubbliche, come è quello dei regimi di incentivazione, l’azione di recupero nei confronti dei percettori non legittimati non soltanto è doverosa, ma è essenziale al corretto funzionamento dei meccanismi di sostegno, che devono essere riconosciuti esclusivamente in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla legge (Cons. Stato, sez. II, 4 aprile 2022, n. 2484; sez. II, 29 dicembre 2025, n. 10333).
Ciò giustifica il richiamo operato dal T.a.r. ai principi, di carattere generale, enunciati nella sentenza n. 8 del 2017 dell’Adunanza plenaria in punto di onere motivazionale e il rigetto delle censure sull’asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa.
10. – Con il secondo motivo di appello, l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che nel caso di specie non potesse farsi applicazione del limite di 18 mesi (vigente ratione temporis ) per l’esercizio del potere di autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies , co. 2- bis , della l. n. 241/1990, non potendo sottoporsi a decadenze temporali, in violazione del principio tempus regit actum , un potere di controllo che, all’epoca del suo esercizio, non era, invece, soggetto a limiti.
Sostiene l’appellante che il richiamo dei presupposti dell’art. 21 nonies da parte dell’art. 56 cit., poiché non ne è esclusa la rilevanza per i procedimenti già conclusi, comporterebbe l’applicazione del termine massimo di esercizio dell’autotutela anche al caso in esame.
10.1 – Il motivo è infondato.
10.2 – La giurisprudenza consolidata della Sezione (Cons. Stato, sez. II, 10333/2025 cit.; 30 giugno 2025, n. 5641; 5 maggio 2025, n. 3824; 5 settembre 2025, n. 7212) esclude l’applicazione retroattiva ai procedimenti già definiti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 76/2020 della novella che ha accomunato decadenza e autotutela sul piano dei presupposti, né l’applicazione retroattiva degli stessi può discendere dal comma 8 dell’art. 56 cit., poiché esso si limita a contemplare la possibilità che, su richiesta dell’interessato, sia avviato un nuovo procedimento avente ad oggetto il riesame della situazione sostanziale alla luce delle modifiche introdotte dal comma 7, senza che ciò determini illegittimità sopravvenuta dei provvedimenti di decadenza adottati sulla base della disciplina previgente.
Ebbene, il provvedimento di decadenza risale al 9 maggio 2017 ed essendo, quindi, precedente alla novella del 2020, ai fini della legittimità dello stesso è irrilevante ogni profilo afferente alla ragionevolezza del termine e alla valutazione dell’interesse del destinatario.
11. – Sempre con il secondo motivo di appello, l’appellante si duole anche del rigetto delle doglianze relative alla mancata applicazione dell’art. 42, commi 3 bis e 3 ter , del d.lgs. n. 28/2011, non avendo il GSE fatto salve le rendicontazioni già approvate.
Secondo il T.a.r., « le disposizioni in questione dispongono la salvezza delle rendicontazioni già approvate, e quindi l’effetto decadenziale ex nunc, solo nel caso in cui le difformità non derivino, come nel caso di specie (in cui, si ribadisce, il metodo di misura adottato per la determinazione dell’energia termica utile (HCHP), accertato nel corso della verifica, è risultato difforme da quello dichiarato nell’ambito della richiesta di accesso al regime di sostegno), da discordanze tra quanto trasmesso e la situazione reale dell’intervento ».
Secondo l’appellante, invece, le richiamate disposizioni non consentirebbero al GSE di disporre il rigetto delle istanze o l’annullamento degli incentivi con effetto ex tunc , cosicché il limite richiamato dal T.a.r. non troverebbe alcun addentellato normativo.
11.1 – La censura è infondata.
11.2 – L’art. 42, co. 3- bis , del d.lgs. n. 28/2011 (nel testo applicabile ratione temporis ) prevede che « Nei casi in cui, nell’ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all’articolo 29 ovvero nell’ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli in ottemperanza alle condizioni di cui al comma precedente, secondo le modalità di cui al comma 3-ter », comma quest’ultimo che stabilisce, per l’appunto, la salvezza delle rendicontazioni già approvate.
Tuttavia, il comma 3- bis ora citato si riferisce, come si è appena visto, al caso in cui le « difformità non derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente » e, quindi, legittima la conclusione secondo cui le disposizioni in parola in tanto dispongono la salvezza delle rendicontazioni già approvate, e quindi un effetto lato sensu decadenziale ex nunc , purché le difformità riscontrate non derivino da dichiarazioni non veritiere rese dal proponente (Cons. Stato, sez. II, 2 dicembre 2025, n. 9498).
12. – Con il terzo motivo di appello, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza nel non aver rilevato la formazione del silenzio assenso sull’istanza di riesame, che è stata presentata in data 31 giugno 2022 ed esitata solo in data 3 novembre 2022.
12.1 – La Sezione ha già chiarito, tuttavia, che nei procedimenti per l’ottenimento o il mantenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile non è applicabile l’istituto del “silenzio assenso”, perché questi rientrano nella materia ambientale e, quindi, nelle deroghe previste dal comma 4 dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990 (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 1° settembre 2025, n. 7164; 23 giugno 2025, n. 5437 e 5440).
12.2 – Il motivo, pertanto, è infondato.
13. – Con il quarto motivo di appello, l’appellante si duole che la sentenza non abbia accolto le censure rivolte al provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame perché non preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della stessa.
13.1 – Il motivo è infondato.
13.2 – Per consolidata giurisprudenza, « ai fini della configurabilità della violazione dell’art. 10-bis, l. n. 241/90, le garanzie procedimentali non possono ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell’azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento » (tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2022, n. 9183).
La Sezione, occupandosi proprio della mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di riesame formulata ai sensi dell’art. 56, co. 8, del d.l. n. 56/2020, ha già precisato che tale orientamento, sebbene formatosi prima della modifica apportata all’art. 21- octies , comma 2, della l. n. 241 del 1990 dallo stesso d.l. n. 76/2020, deve ritenersi tuttora valido, dato che l’onere per la parte ricorrente di specificare gli elementi che avrebbe portato all’attenzione dell’amministrazione, ove ne avesse avuto la possibilità (e che, nell’ipotesi di un annullamento, dovrebbero essere valutati in sede di riesercizio del potere discrezionale della stessa), si collega al requisito di specificità dei motivi di ricorso, di cui all’art. 40, co. 1, lett. d), c.p.a. e, più in generale, alla condizione dell’azione dell’interesse ad agire, in forza della quale occorre che la parte tragga un’utilità giuridicamente apprezzabile dalla riscontrata fondatezza della censura (Cons. Stato, sez. II, 9 luglio 2025, n. 6001).
Occorre a ciò aggiungere – in considerazione del fatto che l’istituto del c.d. preavviso di rigetto, per unanime giurisprudenza, ha lo scopo di consentire all’interessato, in contraddittorio rispetto alle motivazioni assunte in base agli esiti dell’istruttoria espletata, di far conoscere ovvero di precisare alle amministrazioni le ragioni fattuali e giuridiche che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale – che l’onere della parte di specificare gli elementi che, ove ne avesse avuto la possibilità, avrebbe portato all’attenzione del GSE a suffragio di una diversa decisione sull’istanza di riesame (con la quale, giova ribadire, il GSE è chiamato soltanto a una verifica di nuovi e diversi presupposti idonei a giustificare una differente regolazione del rapporto sostanziale) non può ritenersi assolto ove si tratti della riproposizione di elementi o considerazioni già noti, perché rappresentati già nel corso del procedimento che ha preceduto il provvedimento originario ovvero esposti nella stessa istanza di riesame.
Queste condizioni non risultano soddisfatte nel caso in esame, nel quale la censura non è accompagnata dall’allegazione di elementi, fattuali o valutativi, nuovi da offrire alla dialettica endoprocedimentale.
14. – Con il quinto motivo di appello, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha giudicato infondate le censure articolate contro il provvedimento originario con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Nello specifico, sostiene l’appellante che il T.a.r., anziché rilevare semplicemente l’impossibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale di una norma di rango secondario, avrebbe dovuto riscontrare l’invalidità dell’operato del GSE sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata (alla luce dei principi sanciti agli artt. 3 e 41 Cost.) dell’art. 11 del d.m. 5 settembre 2011, la quale osterebbe a una lettura della norma in questione nel senso di prevedere l’annullamento/il recupero del beneficio per tutta la produzione dell’annualità in riferimento alla quale è stata riscontrata una difformità, e non solo in proporzione all’entità e alla rilevanza dell’irregolarità e/o difformità riscontrata in quella determinata annualità, come avverrebbe per gli altri interventi di efficienza energetica che accedono allo stesso meccanismo di promozione.
14.1 – Il motivo è infondato.
14.2 – Questa Sezione (Cons. Stato, sez. II, 25 agosto 2023, n.7974), chiarendo che «il meccanismo di incentivazione - così come traspare dagli artt. 4, comma 1, e 5, comma 1, del D.M. 5 settembre 2011 ove si discorre di ‘anno solare’ – comporta il ricorso ad una metodologia che può essere definita a consuntivo », ha già riconosciuto la correttezza della ricostruzione del sistema normativo che è fatta propria nella sentenza ora impugnata, secondo cui è lo stesso meccanismo, a monte, di erogazione dell’incentivazione ad operare su base annuale.
A fronte di ciò, se il riferimento all’annullamento del beneficio « per tutti gli anni sulle cui produzioni la difformità ha avuto effetti » deve, allora, ritenersi chiaramente riferito alla produzione annua, cioè nel senso di dovere annullare il beneficio per tutta la produzione dell’annualità rispetto alla quale è stata riscontrata la difformità, deve convenirsi, altresì, con la difesa del GSE nel senso che tale sistema non si pone in antinomia rispetto ai precetti costituzionali richiamati dall’appellante, in quanto finalizzata a contemperare la libertà di iniziativa economica degli operatori privati con il preminente interesse pubblico a che gli incentivi pubblici siano erogati a favore dei soggetti aventi effettivamente titolo a percepirli, avendo reso una dichiarazione perfettamente veritiera.
15. – Con il sesto motivo di appello, l’appellante critica la sentenza per aver rigettato il secondo motivo del ricorso introduttivo ritenendo che i rilievi emersi nel corso del procedimento di verifica non siano stati oggetto di specifica contestazione e che non vi sarebbe stata violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza perché anche un minimo scostamento tra dichiarato e accertato comporterebbe la revoca integrale dell’incentivo.
Sostiene l’appellante che non vi sarebbero state difformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell’impianto, né dal punto di vista tecnico-impiantistico, né da quello tecnico-conduttivo (per quanto attiene i flussi di energia in entrata e uscita), e che le criticità rilevate dal GSE sarebbero da ascrivere a un errata applicazione di disposti normativi all’interno degli algoritmi di calcolo che hanno prodotto dati non corretti (peraltro in misura poco rilevante), ma non a un errata rappresentazione di dati oggettivi dell’impianto, ovvero a un mero errore materiale; sostiene, inoltre, che il GSE non sarebbe legittimato a revocare la qualifica CAR ormai riconosciuta per gli anni 2014 e 2015, siccome rilevante anche per l’accesso ad altri regimi di sostegno.
15.1 – Il motivo è infondato.
15.2 – Il T.a.r. ha rilevato:
« 10.2. Risulta …. pacifico che il metodo di misura adottato per la determinazione dell’energia termica utile (HCHP), accertato nel corso della verifica, è difforme da quello dichiarato nell’ambito della richiesta di accesso al regime di sostegno, nella quale, da un lato, era correttamente indicato il computo del termine “Fprerisc.aria” e, dall’altro, si premetteva in generale che “al fine dei calcoli degli indici di cogenerazione (PES), la metodologia di valutazione del calore utile è definita secondo quanto riportato nelle Linee guida per l’applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), par. 1.6.6” (cfr. pag. 11 RTR in atti), che, come anticipato, considerano, nel computo delle perdite complessive (Kp), il coefficiente Kp4.
La difformità tra quanto accertato in sede di verifica, le istruzioni di cui alle citate Linee Guida e la dichiarazione in sede di domanda di incentivazione - produttiva di un effetto di sovraincentivazione - giustifica, alla luce di quanto appena esposto, la perdita del beneficio ».
15.3 – Ebbene, se non è possibile sussumere nell’alveo delle false dichiarazioni le errate interpretazioni di norme, finanche in mala fede, ovvero le inadempienze manifeste (cfr. Cons. Stato, sez. II, 4 luglio 2025, n. 5807, sez. II, 14 maggio 2025, n. 4128), la decadenza pronunciata con riferimento alla falsa rappresentazione di fatti si rapporta al comportamento scorretto nelle relazioni tra l’amministrazione e l’operatore (cfr. Cons. Stato, sez. II, 14 maggio 2025, n. 4129).
Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra, non si è trattato di un’errata applicazione di disposti normativi all’interno degli algoritmi di calcolo o di un mero errore materiale, ma nell’omissione di una grandezza (che doveva essere misurata tramite un contatore dedicato) nella prima annualità e nella duplicazione dello stesso termine nell’annualità successiva, in difformità a quanto dichiarato, oltre che nell’omessa quantificazione, per entrambe le annualità, di un altro valore.
15.4 – Quanto al rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, si fa rinvio a quanto detto in precedenza (§§ 9.3 e 14.2).
15.5 – Il disconoscimento della qualifica CAR per gli anni 2014-2015 è stato disposto in correlazione all’avvenuto accertamento della carenza delle condizioni di legittimità per l’ammissione al regime di sostegno dei certificati bianchi, essendo stato chiesto il riconoscimento del funzionamento dell’unità come CAR, per la produzione 2014 e la produzione 2015, per l’accesso al regime di sostegno di cui al d.m. 5 settembre 2011 (come da separate richieste agli atti del giudizio di primo grado), ed è, quindi, da ciò giustificato.
16. – Con il settimo motivo di appello, infine, l’appellante critica la sentenza per non aver censurato il provvedimento originario in quanto adottato dal GSE senza fornire riscontro alle osservazioni formulate dall’interessata in sede endoprocedimentale.
16.1 – Il motivo è infondato.
16.2 – Per orientamento consolidato, non occorre una confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, essendo sufficiente che dalla motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto si evinca che l’amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà (cfr., ex plurimis e fra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 19 dicembre 2025, n. 10108, e 9 dicembre 2025, n. 9691).
Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che il GSE ha dato atto di aver ricevuto e valutato le osservazioni procedimentali presentate dell’odierna appellante, di cui riporta il contenuto, esponendo altresì le ragioni alla base delle determinazioni assunte.
17. – Per tutte queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere respinto.
18. – In considerazione della particolarità e della complessità della vicenda, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB ZA, Presidente
FR Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
FR AC, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR AC | OB ZA |
IL SEGRETARIO