CASS
Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2024, n. 21337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21337 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9637/2019 R.G. proposto da: TT NO, rappresentato e difeso dall'avvocato BOSCO VA ([...]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4936/2018, depositata il 15/11/2018. Civile Sent. Sez. 2 Num. 21337 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 30/07/2024 2 di 4 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13/02/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale FULVIO TRONCONE, che ha chiesto di accogliere il ricorso. FATTI DI CAUSA NO CA ricorre per cassazione avverso la sentenza 15 novembre 2018, n. 4936 della Corte d’appello di Milano, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal ricorrente perché tardivamente proposto. Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 1345/2016, aveva rigettato l’opposizione proposta ai sensi degli artt. 615-617 c.p.c. dal ricorrente avverso l’intimazione al pagamento di tre cartelle esattoriali (per mancato pagamento di sanzioni amministrative ex legge n. 689/1981 a favore della Direzione provinciale del lavoro di Milano per gli anni 1995 e 1997, nonché multe e ammende a favore dell’Ufficio campione penale della Pretura di Milano), per un totale di euro 10.384,92. La sentenza è stata appellata da CA con ricorso e l’Agenzia ha preliminarmente eccepito la tardività dell’impugnazione. La Corte d’appello ha rilevato che l’appello era stato erroneamente proposto con ricorso invece che con atto di citazione, ricorso che era stato telematicamente inviato l’ultimo giorno utile rispetto alla scadenza del termine semestrale, ma la notificazione del ricorso e del decreto presidenziale è stata effettuata quando il termine semestrale era scaduto. Resiste con controricorso ADER – Agenzia delle entrate riscossione (successore universale ex lege di Equitalia servizi di riscossione s.p.a.). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in un motivo, che denuncia violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 111 Cost. e degli artt. 442 e 433 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. Il ricorso è fondato. 3 di 4 Come ha sottolineato il pubblico ministero nelle sue conclusioni la controversia, qualificata come opposizione all’esecuzione, è soggetta alla disciplina di cui all’art. 615 c.p.c. combinata con l’applicazione del rito del lavoro. L’art. 618-bis c. p. c. stabilisce, infatti, che si applicano le norme sul rito del lavoro ai giudizi di opposizione alla esecuzione per crediti di lavoro e di natura previdenziale o assistenziale (cfr. Cass. 30 aprile 2014, n. 9553 secondo cui in ipotesi di iscrizione di ipoteca in vista del soddisfacimento coattivo di una obbligazione contributiva, la tutela giudiziaria esperibile deve realizzarsi davanti al giudice ordinario con il rito previsto per le controversie ordinarie di lavoro e con le forme dell’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. ovvero con quelle dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.). Era quindi sufficiente a integrare la pendenza della controversia il mero deposito tempestivo del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., 16 aprile 1992, n. 4676), come è in concreto avvenuto. Né incide la circostanza per cui, come si ricava dalla pag. 2, ultimo capoverso, del ricorso, la pretesa impositiva non fosse limitata al solo pagamento di sanzioni amministrative in materia previdenziale. Opera in tal senso l’art. 40, terzo comma, c.p.c. in base al quale prevale il rito del lavoro in caso di connessione fra causa soggetta al rito ordinario e controversia sottoposta al rito di cui agli artt. 409 – 442 c.p.c. 2. La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano che si pronuncerà sull’appello del ricorrente;
il giudice di rinvio provvederà in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. 4 di 4 Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4936/2018, depositata il 15/11/2018. Civile Sent. Sez. 2 Num. 21337 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 30/07/2024 2 di 4 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13/02/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale FULVIO TRONCONE, che ha chiesto di accogliere il ricorso. FATTI DI CAUSA NO CA ricorre per cassazione avverso la sentenza 15 novembre 2018, n. 4936 della Corte d’appello di Milano, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal ricorrente perché tardivamente proposto. Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 1345/2016, aveva rigettato l’opposizione proposta ai sensi degli artt. 615-617 c.p.c. dal ricorrente avverso l’intimazione al pagamento di tre cartelle esattoriali (per mancato pagamento di sanzioni amministrative ex legge n. 689/1981 a favore della Direzione provinciale del lavoro di Milano per gli anni 1995 e 1997, nonché multe e ammende a favore dell’Ufficio campione penale della Pretura di Milano), per un totale di euro 10.384,92. La sentenza è stata appellata da CA con ricorso e l’Agenzia ha preliminarmente eccepito la tardività dell’impugnazione. La Corte d’appello ha rilevato che l’appello era stato erroneamente proposto con ricorso invece che con atto di citazione, ricorso che era stato telematicamente inviato l’ultimo giorno utile rispetto alla scadenza del termine semestrale, ma la notificazione del ricorso e del decreto presidenziale è stata effettuata quando il termine semestrale era scaduto. Resiste con controricorso ADER – Agenzia delle entrate riscossione (successore universale ex lege di Equitalia servizi di riscossione s.p.a.). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in un motivo, che denuncia violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 111 Cost. e degli artt. 442 e 433 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. Il ricorso è fondato. 3 di 4 Come ha sottolineato il pubblico ministero nelle sue conclusioni la controversia, qualificata come opposizione all’esecuzione, è soggetta alla disciplina di cui all’art. 615 c.p.c. combinata con l’applicazione del rito del lavoro. L’art. 618-bis c. p. c. stabilisce, infatti, che si applicano le norme sul rito del lavoro ai giudizi di opposizione alla esecuzione per crediti di lavoro e di natura previdenziale o assistenziale (cfr. Cass. 30 aprile 2014, n. 9553 secondo cui in ipotesi di iscrizione di ipoteca in vista del soddisfacimento coattivo di una obbligazione contributiva, la tutela giudiziaria esperibile deve realizzarsi davanti al giudice ordinario con il rito previsto per le controversie ordinarie di lavoro e con le forme dell’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. ovvero con quelle dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.). Era quindi sufficiente a integrare la pendenza della controversia il mero deposito tempestivo del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., 16 aprile 1992, n. 4676), come è in concreto avvenuto. Né incide la circostanza per cui, come si ricava dalla pag. 2, ultimo capoverso, del ricorso, la pretesa impositiva non fosse limitata al solo pagamento di sanzioni amministrative in materia previdenziale. Opera in tal senso l’art. 40, terzo comma, c.p.c. in base al quale prevale il rito del lavoro in caso di connessione fra causa soggetta al rito ordinario e controversia sottoposta al rito di cui agli artt. 409 – 442 c.p.c. 2. La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano che si pronuncerà sull’appello del ricorrente;
il giudice di rinvio provvederà in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. 4 di 4 Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione