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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/12/2025, n. 4425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4425 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. 1273/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 1273/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 5.12.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3 DICEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n.1273/2025 promossa da
, nato a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliato in Biancavilla viale C. Colombo n. 5 C.F._1 presso l'avv. Tonino Ventura che lo rappresenta e difende per procura in atti
-Ricorrente-
1 CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.2.2025 il ricorrente in epigrafe indicato precisava che con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.) ex art 445 bis c.p.c. chiedeva la nomina di un CTU al fine di ottenere il riconoscimento ed il ripristino del chiesto beneficio relativo all'indennità di accompagnamento, così come anche il riconoscimento ed il ripristino della situazione di handicap ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, con conseguente riattribuzione del diritto all'indennità mensile dalla visita di revisione (21.12.2023) o da quell'altra data fosse stata statuita a seguito dell'istruttoria, e che, comunicata, in data 23.12.2024, l'avvenuto deposito della consulenza, con conseguente assegnazione di 30 giorni per eventuali dichiarazioni di dissenso alle conclusioni del CTU - ritenendo di non concordare con quanto deciso dal CTU nominato che negava il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
(pur riconoscendo e riattribuendo nel contempo tutti i benefici della L.104/92 art. 3 comma 3)
- formulava dichiarazione di dissenso parziale ex art. 445 bis comma 4 c.p.c., depositata in data 13.01.2025. Con il presente ricorso dichiarava, quindi, di proporre opposizione, ai sensi degli art 442 e 445 comma 6 c.p.c. al fine di contestare le risultanze dell'elaborato peritale che ha negato l'indennità di accompagnamento giudicando conclusivamente il ricorrente:
“….portatore di condizioni patologiche che, nel complesso per loro natura ed entità, hanno carattere di permanenza e determinano un'invalidità del 100%, non rendendo il periziando non autosufficiente e bisognevole di assistenza continua negli atti quotidiani della vita”.
Orbene, in riferimento alla consulenza medica effettuata in sede di A.T.P. precisava come la stessa appaia errata e, in un certo qual modo, contraddittoria sussistendo il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento atteso il quadro diagnostico e patologico grave, peraltro accertato e confermato dallo stesso CTU, derivante da esiti di craniectomia fronto- parietale bil. per drenaggio di ematoma subdurale cronico bil. conseguente a trauma cranico
2 da sinistro stradale (11/2022), nonché da cardiopatia ischemica cronica già rivascolarizzata.
Precisava che, a causa di tale complesso e compromesso quadro patologico, il ricorrente è affetto da una grave forma di disturbo bipolare, grave depressione maggiore e decadimento cognitivo con marcata chiusura relazionale quale conseguenza di una sindrome psico- organica, con necessità imprescindibile di una costante assistenza nel compimento degli atti quotidiani della vita e, ancora, che la gravità delle patologie di cui è affetto impone non solo una accurata gestione di quelli che sono i bisogni fisiologici (igiene personale, allestimento e acquisto di cibi, gestione ed organizzazione della terapia e delle cure…etc), ma necessita altresì di continue cure e di controlli clinici indispensabili per contenere e seriamente monitorare la patologia neuro-psichiatrica ed anche quella cardiologica, non essendo neanche minimamente pensabile che possa in autonomia espletare i suddetti adempimenti se non con il necessario ausilio di un accompagnatore.
Fermo quanto sopra esposto, esprimeva perplessità sulle conclusioni a cui è pervenuto il CTU incaricato per l'ATP, affermando che quest'ultimo, pur avendo appurato il grave stato clinico/patologico del ricorrente, da un lato non lo ha ritenuto sufficiente per il riconoscimento e ripristino dell'indennità di accompagno, mentre d'altro lato ha avallato, questa volta riconoscendolo, il ripristino della situazione di handicap ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, con conseguente riattribuzione dalla visita di revisione (21.12.2023).
Aggiungeva che il deficit dello status psico-fisico di cui è affetto il ricorrente è rimarcato dalle risultanze espresse nell'elaborato peritale delle osservazioni rese dal CTP asseverato altresì dalla relazione psicologica-psicoterapeutica redatta dal Dott. ed inoltre Per_1 ulteriormente acclarato dal certificato fisiatrico con valutazione funzionale globale del
15.01.2025 a firma del Dott. documenti tutti questi allegati in atti al presente Per_2 ricorso.
Precisava, infine, che ai fini di valutare l'impossibilità a svolgere gli atti quotidiani deve considerarsi l'assistenza personale continuativa non solo in funzione di una mera sopravvivenza biologica, bensì come necessaria guida dei bisogni psico-fisici per assicurare un livello di vita degna di questo nome e che, proprio nell'ambito di tale concetto, vanno considerati altresì gli aspetti di sicurezza personale e quelli basilari di un minimo di proficuità relazionale.
3 Precisava, quindi, che, in virtù del quadro patologico sofferto, e di cui è affetto, è di certo bisognevole di assistenza e supervisione continua, non essendo assolutamente autonomo nel compimento degli atti quotidiani della vita.
Concludeva chiedendo: accertare e dichiarare con sentenza che, per i gravi mali da cui è afflitto, lo stesso ha diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, con conseguente riattribuzione del diritto all'indennità mensile dalla visita di revisione (21.12.2023) o dalla data diversa accertata in corso di giudizio. Riportare in sentenza il riconoscimento di tutti i benefici della L.104/92 art. 3 comma 3, già riconosciuti in sede di A.T.P. nel proc. n.
6453/2024 r.g., che, ovviamente, non sono oggetto di contestazione in questa sede
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: - Dichiarare
l'inammissibilità della domanda di riconoscimento del diritto alla prestazione. Nel merito: rigettare il ricorso, in quanto infondato e non provato. Con condanna di controparte alle spese di lite. In via subordinata, compensare le spese di lite, nella ipotesi di riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva a quella richiesta, trattandosi di una ipotesi di soccombenza reciproca.
Fissata la prima udienza, all'udienza del 16/06/2025 il giudice, dopo aver accertato l'integrità del contraddittorio, disponeva la rinnovazione della CTU e rinviava la causa per l'esame della relazione e l'eventuale discussione e decisione. Con successivo provvedimento, del 26.08.25 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica
Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice
Onorario, l'udienza, poi differita al 5.12.2025 concessa la proroga al CTU, è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
4 Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Posto ciò, venendo al merito il ricorso si palesa fondato e deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio esclusivamente al fine del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con conseguente riattribuzione del diritto all'indennità mensile dalla visita di revisione (21.12.2023) o dalla data diversa accertata in corso di giudizio. Lo stesso ha, invero, richiesto nelle rassegnate conclusioni: “riportare in sentenza il riconoscimento di tutti i benefici della L.104/92 art. 3 comma 3, già riconosciuti in sede di A.T.P. nel proc. n.
6453/2024 r.g., che, ovviamente, non sono oggetto di contestazione in questa sede”
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato le seguenti considerazioni ritenendo che , ed affetto da esiti Parte_1 di pregresso trauma cranico da incidente del traffico (11/2022) con produzione di ematoma subdurale cronico bilaterale operato e recidivato (2023), da grave sindrome psico-organica, da depressione endogena di grado marcato, da cardiopatia ischemica cronica già
5 rivascolarizzata, da pregressa polmonite desquamativa interstiziale e da poliartrosi a discreta incidenza funzionale, è da considerarsi invalido civile in misura del 100% (cento per cento) con diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere dal marzo 2025 e rivedibilità al giugno 2026. Dalla stessa epoca e con uguale revisione, ai sensi della legge n. 104/92, è portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3).”
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, il ricorso va rigettato
CP_ Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Accoglie il ricorso e dichiara che sig. è invalido civile in misura del Parte_1
100% (cento per cento) con diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere dal marzo
2025 e rivedibilità al giugno 2026”
Nulla sui benefici di cui all'art. 3 co. 3 della legge n. 104/92, che non costituiscono domanda del presente giudizio, e per i quali si rimanda alle conclusioni rassegnate dal CTU nel giudizio iscritto al n. 6453/2024 R.G.”
CP_
Atteso che il ricorrente è ammesso al beneficio in favore dello Stato, condanna l' alla refusione delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.024,00 oltre
Spese generali, IVA e CPA come per legge in favore dell'Erario,
Le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della CP_ consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico dell' e liquidate come da separati decreti
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 12 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
6 dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
7
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 1273/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 5.12.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3 DICEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n.1273/2025 promossa da
, nato a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliato in Biancavilla viale C. Colombo n. 5 C.F._1 presso l'avv. Tonino Ventura che lo rappresenta e difende per procura in atti
-Ricorrente-
1 CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.2.2025 il ricorrente in epigrafe indicato precisava che con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.) ex art 445 bis c.p.c. chiedeva la nomina di un CTU al fine di ottenere il riconoscimento ed il ripristino del chiesto beneficio relativo all'indennità di accompagnamento, così come anche il riconoscimento ed il ripristino della situazione di handicap ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, con conseguente riattribuzione del diritto all'indennità mensile dalla visita di revisione (21.12.2023) o da quell'altra data fosse stata statuita a seguito dell'istruttoria, e che, comunicata, in data 23.12.2024, l'avvenuto deposito della consulenza, con conseguente assegnazione di 30 giorni per eventuali dichiarazioni di dissenso alle conclusioni del CTU - ritenendo di non concordare con quanto deciso dal CTU nominato che negava il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
(pur riconoscendo e riattribuendo nel contempo tutti i benefici della L.104/92 art. 3 comma 3)
- formulava dichiarazione di dissenso parziale ex art. 445 bis comma 4 c.p.c., depositata in data 13.01.2025. Con il presente ricorso dichiarava, quindi, di proporre opposizione, ai sensi degli art 442 e 445 comma 6 c.p.c. al fine di contestare le risultanze dell'elaborato peritale che ha negato l'indennità di accompagnamento giudicando conclusivamente il ricorrente:
“….portatore di condizioni patologiche che, nel complesso per loro natura ed entità, hanno carattere di permanenza e determinano un'invalidità del 100%, non rendendo il periziando non autosufficiente e bisognevole di assistenza continua negli atti quotidiani della vita”.
Orbene, in riferimento alla consulenza medica effettuata in sede di A.T.P. precisava come la stessa appaia errata e, in un certo qual modo, contraddittoria sussistendo il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento atteso il quadro diagnostico e patologico grave, peraltro accertato e confermato dallo stesso CTU, derivante da esiti di craniectomia fronto- parietale bil. per drenaggio di ematoma subdurale cronico bil. conseguente a trauma cranico
2 da sinistro stradale (11/2022), nonché da cardiopatia ischemica cronica già rivascolarizzata.
Precisava che, a causa di tale complesso e compromesso quadro patologico, il ricorrente è affetto da una grave forma di disturbo bipolare, grave depressione maggiore e decadimento cognitivo con marcata chiusura relazionale quale conseguenza di una sindrome psico- organica, con necessità imprescindibile di una costante assistenza nel compimento degli atti quotidiani della vita e, ancora, che la gravità delle patologie di cui è affetto impone non solo una accurata gestione di quelli che sono i bisogni fisiologici (igiene personale, allestimento e acquisto di cibi, gestione ed organizzazione della terapia e delle cure…etc), ma necessita altresì di continue cure e di controlli clinici indispensabili per contenere e seriamente monitorare la patologia neuro-psichiatrica ed anche quella cardiologica, non essendo neanche minimamente pensabile che possa in autonomia espletare i suddetti adempimenti se non con il necessario ausilio di un accompagnatore.
Fermo quanto sopra esposto, esprimeva perplessità sulle conclusioni a cui è pervenuto il CTU incaricato per l'ATP, affermando che quest'ultimo, pur avendo appurato il grave stato clinico/patologico del ricorrente, da un lato non lo ha ritenuto sufficiente per il riconoscimento e ripristino dell'indennità di accompagno, mentre d'altro lato ha avallato, questa volta riconoscendolo, il ripristino della situazione di handicap ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, con conseguente riattribuzione dalla visita di revisione (21.12.2023).
Aggiungeva che il deficit dello status psico-fisico di cui è affetto il ricorrente è rimarcato dalle risultanze espresse nell'elaborato peritale delle osservazioni rese dal CTP asseverato altresì dalla relazione psicologica-psicoterapeutica redatta dal Dott. ed inoltre Per_1 ulteriormente acclarato dal certificato fisiatrico con valutazione funzionale globale del
15.01.2025 a firma del Dott. documenti tutti questi allegati in atti al presente Per_2 ricorso.
Precisava, infine, che ai fini di valutare l'impossibilità a svolgere gli atti quotidiani deve considerarsi l'assistenza personale continuativa non solo in funzione di una mera sopravvivenza biologica, bensì come necessaria guida dei bisogni psico-fisici per assicurare un livello di vita degna di questo nome e che, proprio nell'ambito di tale concetto, vanno considerati altresì gli aspetti di sicurezza personale e quelli basilari di un minimo di proficuità relazionale.
3 Precisava, quindi, che, in virtù del quadro patologico sofferto, e di cui è affetto, è di certo bisognevole di assistenza e supervisione continua, non essendo assolutamente autonomo nel compimento degli atti quotidiani della vita.
Concludeva chiedendo: accertare e dichiarare con sentenza che, per i gravi mali da cui è afflitto, lo stesso ha diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, con conseguente riattribuzione del diritto all'indennità mensile dalla visita di revisione (21.12.2023) o dalla data diversa accertata in corso di giudizio. Riportare in sentenza il riconoscimento di tutti i benefici della L.104/92 art. 3 comma 3, già riconosciuti in sede di A.T.P. nel proc. n.
6453/2024 r.g., che, ovviamente, non sono oggetto di contestazione in questa sede
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: - Dichiarare
l'inammissibilità della domanda di riconoscimento del diritto alla prestazione. Nel merito: rigettare il ricorso, in quanto infondato e non provato. Con condanna di controparte alle spese di lite. In via subordinata, compensare le spese di lite, nella ipotesi di riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva a quella richiesta, trattandosi di una ipotesi di soccombenza reciproca.
Fissata la prima udienza, all'udienza del 16/06/2025 il giudice, dopo aver accertato l'integrità del contraddittorio, disponeva la rinnovazione della CTU e rinviava la causa per l'esame della relazione e l'eventuale discussione e decisione. Con successivo provvedimento, del 26.08.25 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica
Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice
Onorario, l'udienza, poi differita al 5.12.2025 concessa la proroga al CTU, è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
4 Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Posto ciò, venendo al merito il ricorso si palesa fondato e deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio esclusivamente al fine del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con conseguente riattribuzione del diritto all'indennità mensile dalla visita di revisione (21.12.2023) o dalla data diversa accertata in corso di giudizio. Lo stesso ha, invero, richiesto nelle rassegnate conclusioni: “riportare in sentenza il riconoscimento di tutti i benefici della L.104/92 art. 3 comma 3, già riconosciuti in sede di A.T.P. nel proc. n.
6453/2024 r.g., che, ovviamente, non sono oggetto di contestazione in questa sede”
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato le seguenti considerazioni ritenendo che , ed affetto da esiti Parte_1 di pregresso trauma cranico da incidente del traffico (11/2022) con produzione di ematoma subdurale cronico bilaterale operato e recidivato (2023), da grave sindrome psico-organica, da depressione endogena di grado marcato, da cardiopatia ischemica cronica già
5 rivascolarizzata, da pregressa polmonite desquamativa interstiziale e da poliartrosi a discreta incidenza funzionale, è da considerarsi invalido civile in misura del 100% (cento per cento) con diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere dal marzo 2025 e rivedibilità al giugno 2026. Dalla stessa epoca e con uguale revisione, ai sensi della legge n. 104/92, è portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3).”
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, il ricorso va rigettato
CP_ Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Accoglie il ricorso e dichiara che sig. è invalido civile in misura del Parte_1
100% (cento per cento) con diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere dal marzo
2025 e rivedibilità al giugno 2026”
Nulla sui benefici di cui all'art. 3 co. 3 della legge n. 104/92, che non costituiscono domanda del presente giudizio, e per i quali si rimanda alle conclusioni rassegnate dal CTU nel giudizio iscritto al n. 6453/2024 R.G.”
CP_
Atteso che il ricorrente è ammesso al beneficio in favore dello Stato, condanna l' alla refusione delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.024,00 oltre
Spese generali, IVA e CPA come per legge in favore dell'Erario,
Le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della CP_ consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico dell' e liquidate come da separati decreti
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 12 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
6 dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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