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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 589/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Con Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 604/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE sez. 3 e pubblicata il 20/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 201612FA000000780001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il
08/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. con Ricorrente_2 aveva ricorso avverso il decreto di applicazione dell'imposta di registro sul decreto di omologazione in data 15 febbraio 2016 del concordato fallimentare emesso dall'Agenzia delle
Entrate di Firenze ritenendo che l'aliquota da applicare fosse quella dello 0,5% anziché quella utilizzata nell'atto pari al 3% ai sensi dell'art. 8 Tariffa Parte Prima, comma 1, lettera a) dal momento che l'attivo ceduto era composto esclusivamente da crediti tributari.
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze respingeva il ricorso ritenendo che, trattandosi di un atto con effetti immediatamente traslativi, l'omologazione di detto concordato dovesse scontare l'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art.9 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86.
Appellava la società, ma la Commissione Tributaria Regionale per la TOSCANA rigettava l'appello poiché con il concordato si era determinato il trasferimento dei beni e dei diritti di credito all'appellante che andava tassato in misura proporzionale.
La società presentava ricorso per Cassazione e la Suprema Corte con ordinanza 6706/2025 affermava che al caso di specie doveva applicarsi l'art. 8 lettera A, della Tariffa parte I, allegata al d.P.R. 131 del 1986. Ai sensi di tale norma andavano applicate le disposizioni della Tariffa parte I, allegata al d.P.R. 131 del 1986, cosicché trattandosi di una cessione di crediti, l'aliquota prevista era quella indicata dall'art. 6, della tariffa allegata.
Veniva disposto il rinvio solamente per verificare se vi fosse nell'attivo fallimentare trasferito la sussistenza di altri beni.
All'esito della pronuncia della Corte di Cassazione la società chiedeva all'Agenzia delle Entrate la rideterminazione dell'imposta di registro con restituzione dell'eccedenza pagata, ma l'Agenzia rifiutava di procedere in autotutela.
Veniva, di conseguenza, riassunto il giudizio con la richiesta di constatare che nell'attivo fallimentare non vi erano beni diversi da crediti tributari con conseguente accoglimento dell'appello a suo tempo presentato.
L'Agenzia delle Entrate di costituiva in giudizio richiamando la formula contenuta nel decreto di omologa che disponeva la cessione di tutti i beni della società fallita, in particolare dei beni mobili non ancora venduti di cui al verbale di inventario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La pronuncia della Suprema Corte ha chiarito che la norma da applicare è l'art. 8, comma 1, lett. a della prima parte della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 che afferma come per i provvedimenti giudiziari che trasferiscono o costituiscono diritti reali su beni immobili ovvero su altri beni e diritti l'aliquota è quella fissata per i corrispondenti atti.
La società ha comunicato con lettera del 23 febbraio 2018 all'Agenzia delle Entrate quali erano stati i beni trasferiti con il decreto di omologa e cioè un credito IVA ed un credito Ires.
La circostanza che il decreto di omologa riporti la dizione generica cui si richiama l'Agenzia per negare l'atto in autotutela all'esito del giudizio in cassazione non può essere posto a fondamento del diniego e dimostra l'inesattezza dell'atto impugnato laddove applica l'aliquota del 3% nonostante i beni percepiti siano meramente crediti che andavano tassati con l'aliquota del 3% ai sensi dell'art. 6 della Tariffa.
L'Agenzia delle Entrate laddove contesti che solo i beni segnalati facessero parte dell'attivo fallimentare avrebbero dovuto darne prova e non limitarsi al generico richiamo alla formula di stile del decreto di omologa.
Pertanto l'aliquota da applicare è quella dello 0.5% cosicché all'esito dell'annullamento dell'atto l'Agenzia dovrà provvedere anche alla restituzione della differenza rispetto a quanto concretamente percepito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, definitivamente decidendo, accoglie l'appello della società e per l'effetto dichiara che l'imposta di registro deve essere calcolata nei sensi di cui in motivazione. Condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere le spese dell'intero giudizio in € 8.000 oltre agli accessori di legge. Firenze 28 ottobre 2025 IL PRESIDENTE ESTENSORE - dott. Ugo De Carlo -
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 589/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Con Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 604/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE sez. 3 e pubblicata il 20/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 201612FA000000780001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il
08/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. con Ricorrente_2 aveva ricorso avverso il decreto di applicazione dell'imposta di registro sul decreto di omologazione in data 15 febbraio 2016 del concordato fallimentare emesso dall'Agenzia delle
Entrate di Firenze ritenendo che l'aliquota da applicare fosse quella dello 0,5% anziché quella utilizzata nell'atto pari al 3% ai sensi dell'art. 8 Tariffa Parte Prima, comma 1, lettera a) dal momento che l'attivo ceduto era composto esclusivamente da crediti tributari.
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze respingeva il ricorso ritenendo che, trattandosi di un atto con effetti immediatamente traslativi, l'omologazione di detto concordato dovesse scontare l'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art.9 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86.
Appellava la società, ma la Commissione Tributaria Regionale per la TOSCANA rigettava l'appello poiché con il concordato si era determinato il trasferimento dei beni e dei diritti di credito all'appellante che andava tassato in misura proporzionale.
La società presentava ricorso per Cassazione e la Suprema Corte con ordinanza 6706/2025 affermava che al caso di specie doveva applicarsi l'art. 8 lettera A, della Tariffa parte I, allegata al d.P.R. 131 del 1986. Ai sensi di tale norma andavano applicate le disposizioni della Tariffa parte I, allegata al d.P.R. 131 del 1986, cosicché trattandosi di una cessione di crediti, l'aliquota prevista era quella indicata dall'art. 6, della tariffa allegata.
Veniva disposto il rinvio solamente per verificare se vi fosse nell'attivo fallimentare trasferito la sussistenza di altri beni.
All'esito della pronuncia della Corte di Cassazione la società chiedeva all'Agenzia delle Entrate la rideterminazione dell'imposta di registro con restituzione dell'eccedenza pagata, ma l'Agenzia rifiutava di procedere in autotutela.
Veniva, di conseguenza, riassunto il giudizio con la richiesta di constatare che nell'attivo fallimentare non vi erano beni diversi da crediti tributari con conseguente accoglimento dell'appello a suo tempo presentato.
L'Agenzia delle Entrate di costituiva in giudizio richiamando la formula contenuta nel decreto di omologa che disponeva la cessione di tutti i beni della società fallita, in particolare dei beni mobili non ancora venduti di cui al verbale di inventario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La pronuncia della Suprema Corte ha chiarito che la norma da applicare è l'art. 8, comma 1, lett. a della prima parte della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 che afferma come per i provvedimenti giudiziari che trasferiscono o costituiscono diritti reali su beni immobili ovvero su altri beni e diritti l'aliquota è quella fissata per i corrispondenti atti.
La società ha comunicato con lettera del 23 febbraio 2018 all'Agenzia delle Entrate quali erano stati i beni trasferiti con il decreto di omologa e cioè un credito IVA ed un credito Ires.
La circostanza che il decreto di omologa riporti la dizione generica cui si richiama l'Agenzia per negare l'atto in autotutela all'esito del giudizio in cassazione non può essere posto a fondamento del diniego e dimostra l'inesattezza dell'atto impugnato laddove applica l'aliquota del 3% nonostante i beni percepiti siano meramente crediti che andavano tassati con l'aliquota del 3% ai sensi dell'art. 6 della Tariffa.
L'Agenzia delle Entrate laddove contesti che solo i beni segnalati facessero parte dell'attivo fallimentare avrebbero dovuto darne prova e non limitarsi al generico richiamo alla formula di stile del decreto di omologa.
Pertanto l'aliquota da applicare è quella dello 0.5% cosicché all'esito dell'annullamento dell'atto l'Agenzia dovrà provvedere anche alla restituzione della differenza rispetto a quanto concretamente percepito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, definitivamente decidendo, accoglie l'appello della società e per l'effetto dichiara che l'imposta di registro deve essere calcolata nei sensi di cui in motivazione. Condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere le spese dell'intero giudizio in € 8.000 oltre agli accessori di legge. Firenze 28 ottobre 2025 IL PRESIDENTE ESTENSORE - dott. Ugo De Carlo -