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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/05/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 6649/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio NASTRI - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Francesco CERTOMA', Rita
BATTIATO e Antonio ANDRIULLI - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E ART. 3, CO. 3, L. 104/92 - ART. 445-BIS C.P.C.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 1° luglio 2024 la parte ricorrente – a seguito dell'esito parzialmente negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. (R.G. n° 9818/23) - ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler dichiarare il proprio stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs. n° 62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, nonché la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore dell'indennità di accompagnamento (condizioni inutilmente richieste in sede amministrativa in data 30 gennaio 2023, con visita espletata il 3 marzo 2023) e, conseguentemente, condannare l' al CP_1
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Sentenza R.G. n° 6649/24 pagamento nella misura di legge dei ratei maturati e maturandi, a decorrere dal
1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali
(e non solo dalla data indicata dal CT in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c., cioè dal settembre 2023).
Evidenziava anche che la stessa COMMISSIONE INVALIDITÀ CIVILE, pur negando la provvidenza richiesta, aveva nondimeno accertato che l'istante era “soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ai sensi dell'art. 6 del D. L. n° 509/88”, riconoscendo solo il diritto alla assistenza socio-sanitaria: invece, secondo la prospettazione attorea, già le condizioni predette dovevano ex se giustificare l'attribuzione della indennità di accompagnamento, risultando peraltro dal medesimo verbale di visita della COMMISSIONE – nei “DATI ANAMNESTICI” – che l'istante già all'epoca aveva manifestato “necessità di assistenza in tutte le
AVQ” (id est, nelle attività della vita quotidiana).
Pertanto, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CT nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, con riferimento alla decorrenza delle dedotte condizioni sanitarie.
L , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisiti chiarimenti da parte del medesimo CT già nominato, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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In ordine alla questione relativa alla “legittimazione passiva” (rectius, attinente alla definizione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, alla individuazione del soggetto eventualmente
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Sentenza R.G. n° 6649/24 tenuto alla prestazione richiesta), deve osservarsi che la presente controversia risulta instaurata dopo il 1° aprile 2007, ossia nella vigenza dell'art. 10 del D.
L. n° 203 del 30 settembre 2005 (conv. con modif. dalla L. 2 dicembre 2005 n°
248) e del D.P.C.M. 30 MARZO 2007, disposizioni che hanno comportato il trasferimento delle “residue funzioni” dal Controparte_2 all' (con “subentro nei rapporti giuridici relativi alle funzioni .. trasferite”). CP_1
Si deve dunque opinare che solo l' possa essere individuato quale CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, quale soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta, avuto altresì riguardo al disposto di cui all'art. 20 del D. L. 1° luglio 2009 n° 78 (conv. con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n° 102) apparendo, inoltre, vieppiù significativo il tenore dell'ultimo periodo del comma 6bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sì come inserito dal comma 5-bis dell'art. 20 testé citato), ai sensi del quale: “Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del
[...]
o del medesimo in solido con l' , all'onere delle Controparte_2 CP_1 spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l' ”. CP_1
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Deve ancora rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio 2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale comunque dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20 APRILE 2011 N° 9038), in
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Sentenza R.G. n° 6649/24 quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
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Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da ., Controparte_3
17 MARZO 2014 N° 6084 e da 2019 N° 9876. Parte_2
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Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè l'art. 149 disp. att. cpc. - e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità. Sulla questione, si veda 26 NOVEMBRE 2019 N° Parte_2
30860, secondo cui: «La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di TP)».
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Sentenza R.G. n° 6649/24 Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc. (occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
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Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda formulata in questa sede (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc.) è comunque infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Alla stregua della espletata indagine tecnica, invero, è emerso che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., oltre a comportare una totale e permanente incapacità lavorativa, causano alla medesima l'impossibilità a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua, configurando quindi i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, sebbene solo con la decorrenza specificata infra in dispositivo (già accertata in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c.).
Con la medesima decorrenza, inoltre, sussiste lo stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs.
n° 62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-
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Sentenza R.G. n° 6649/24 legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. 9 GENNAIO Pt_2
2025 N° 529 e 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del quale: «Il Parte_2
Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma 4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese (Cass. nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del 2019)».
Risulta infatti essere stata garantita alle parti la possibilità di muovere critiche puntuali e dettagliate, così consentendo al giudice, in sede di trattazione della causa successiva al deposito della relazione definitiva, di disporre di un elaborato tecnico già frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente, non essendo peraltro state evidenziate contestazioni difensive diverse da quelle già esaminate dal CT (cfr. CASS. SS.UU. 21 FEBBRAIO 2022 N°
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Sentenza R.G. n° 6649/24 5624). Si vedano, specificamente, i chiarimenti resi dal CT (essendo appena il caso di rimarcare, peraltro, la possibilità per il giudice di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio nominato nella precedente fase, sulla base di un principio affermato dalla finanche con riferimento al potere del CP_4 giudice di appello rispetto al consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado: cfr. CASS. LAV. 10 GIUGNO 1998 N° 5777 e succ. conf.) sia in sede di TP
(a seguito delle osservazioni critiche formulate in quella sede) sia all'udienza del
5 dicembre 2024 (a fronte delle osservazioni critiche formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio).
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In linea generale, infatti, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità statuisca una interpretazione della disciplina in tema di accompagnamento alquanto rigorosa che, peraltro, è coerente con la natura addizionale di tale prestazione e la mancanza di un limite di tipo reddituale: del resto, anche la definizione dell'indennità, finalizzata a sollevare l'assistito dal costo di un accompagnatore fisso, e il suo importo mensile, non trascurabile nel panorama delle prestazioni assistenziali, concorrono a rendere condivisibile l'opzione ermeneutica che risulta dominante.
In particolare, la CORTE REGOLATRICE ha formulato in materia arresti giurisprudenziali ormai costanti, così sintetizzabili (cfr. CASS. LAV. 9 MARZO 2023
N° 7032 e le molte altre ivi citate):
✓ l'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana non si configura come mera difficoltà ma, in termini più rigorosi, come impossibilità (cfr. CASS.
LAV., 28 LUGLIO 2015, N. 15882, 28 MAGGIO 2009, N. 12521 e 27 GIUGNO 2003, N.
10281; CASS., SEZ. VI-L, 23 DICEMBRE 2010, N. 26092);
✓ l'impossibilità, peraltro, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti della vita quotidiana poiché, in coerenza con i principi costituzionali, che presidiano «il pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, secondo comma, Cost.), in tutte le sue estrinsecazioni, l'impossibilità definita dalla legge dev'essere vagliata anche
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Sentenza R.G. n° 6649/24 alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata,
l'importanza, la necessità di tali atti, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
✓ quindi, l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (CASS. LAV., 19 AGOSTO 2022, N. 24980), sicché anche
l'incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera (CASS., SEZ. VI-L, 27 NOVEMBRE
2014, N. 25255);
✓ in base a tali coordinate ermeneutiche, deve pertanto essere valutata la perdita di complessiva autonomia del soggetto, con la precisazione, peraltro, che l'incapacità tipizzata dal legislatore sussiste solo quando l'impossibilità non si estrinseca in contesti episodici ma si manifesta con le caratteristiche di un'inerenza costante al soggetto (CASS. 30 MARZO Pt_2
2011, N. 7273), poiché la quotidianità degli atti è il tratto distintivo dell'incapacità rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, mentre esulano dal novero degli atti in questione quelli esigui nel numero, quelli occasionali, quelli non necessari (CASS. LAV., 4
DICEMBRE 2001, N. 15303);
✓ conseguentemente, anche una pluralità di atti, quando siano privi di cadenza quotidiana, non implica in maniera indefettibile la non autosufficienza prevista dalla norma, laddove tale presupposto si può correlare anche a un solo atto, contraddistinto da una cadenza quotidiana
(CASS. LAV., 11 SETTEMBRE 2003, N. 13362), comprendendo anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata, ogniqualvolta il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto (CASS., SEZ. VI-L,
31 GENNAIO 2017, N. 2600);
✓ anche nell'eventualità di somministrazione di atti terapeutici, occorre
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Sentenza R.G. n° 6649/24 dunque innanzitutto verificare se essi presentino cadenza quotidiana e se siano tali da configurare il requisito dell'inerenza costante al soggetto
(rappresentando cioè un presupposto necessario che consenta di compiere gli atti della vita quotidiana), ovvero se invece assumano le sembianze di atti episodici e contingenti, avulsi dalla quotidianità del soggetto che lo compie, poiché è necessario accertare la funzione imprescindibile per la tutela della vita e della salute della persona, rientrando così nel novero degli atti necessari, che scandiscono l'esistenza stessa della persona e ne caratterizzano e condizionano le giornate;
✓ una volta acclarata la qualificazione dell'atto in questione come quotidiano e fondamentale, il giudice deve poi procedere alla disamina dell'eventuale incapacità della persona di attendere a quest'attività giornaliera, incapacità che, comunque distinta dalla mera difficoltà, non si sostanzia solo nella mera idoneità a compiere un atto materiale, ma abbraccia anche la capacità di discernere il significato dell'atto e di apprezzarne l'autentica necessità in relazione ai singoli, imprevedibili, frangenti della vita di ogni giorno, alla luce dell'età della persona, delle sue condizioni psicofisiche, dell'educazione ricevuta, della diligenza ragionevolmente esigibile.
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Né pare condivisibile la tesi secondo la quale il riconoscimento (operato dalla stessa COMMISSIONE INVALIDITÀ CIVILE) del fatto che l'istante era “soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ai sensi dell'art. 6 del D. L. n° 509/88”, avrebbe dovuto ex se giustificare l'attribuzione della indennità di accompagnamento.
Questo giudice, infatti, pur consapevole dell'esistenza di un orientamento contrario (cfr. CASS. nn° 9147/03, 4904/01, 4172/01), presta adesione alla opzione interpretativa espressa dalla nella SENTENZA N° 10281 CP_4 del 27 GIUGNO 2003 e nelle molte altre successive conformi ( 28 MAGGIO Parte_2
2004 N° 10365, 16 MAGGIO 2005 N° 10166, 12 MAGGIO 2008 N° 11718 e 28
MAGGIO 2009 N° 12521), secondo cui le condizioni previste dall'art. 1 della legge
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Sentenza R.G. n° 6649/24 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988, n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza mentre, ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità: tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre
1988, n. 509 (che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo
1971, n. 118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa.
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Appare infine non condivisibile la prospettazione attorea basata sul fatto che nel medesimo verbale di visita della COMMISSIONE – nei “DATI ANAMNESTICI” – era stato annotato che l'istante già all'epoca avesse manifestato la “necessità di assistenza in tutte le AVQ” (id est, nelle attività della vita quotidiana).
Ed invero, già in sede di TP (a seguito delle osservazioni critiche formulate in quella sede) il CT aveva precisato che:
→ all'epoca della visita da parte della COMMISSIONE MEDICA, il ricorrente non aveva ancora subìto tutte le amputazioni poi verificatesi per cui, sebbene nell'anamnesi fossero state annotate le varie difficoltà che il ricorrente aveva riferito, in quel momento erano stati ritenuti comunque
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Sentenza R.G. n° 6649/24 non sussistenti i requisiti per la concessione dei benefici;
→ nel settembre 2023, invece, il ricorrente aveva subito la amputazione coscia dx con concessione di protesi, sicché mentre in precedenza il soggetto poteva riuscire, anche se con supporto, a deambulare e a compiere gli atti quotidiani della vita, a partire da tale data aveva verosimilmente accusato un deficit della deambulazione e un mancato compimento degli atti quotidiani della vita, donde derivava la concessione dei benefici da tale data;
→ è peraltro possibile che, in futuro, il ricorrente si abitui all'uso di detta protesi e contemporaneamente riacquisti, anche se in parte, la possibilità di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita, da verificare nelle future revisioni.
Inoltre, come ulteriormente chiarito dal CT nel corso dell'udienza del 5 dicembre 2024 (a fronte delle osservazioni critiche formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio), deve rilevarsi che: «In diagnosi, nel verbale della Commissione, non viene menzionato il deficit nel compimento degli atti della vita quotidiana, per cui, a mio avviso, durante le operazioni peritali, esaminando gli atti, ho ritenuto opportuno concedere il beneficio dell'indennità di accompagnamento, per mancato svolgimento degli atti quotidiani della vita, dalla data dell'elaborato. Preciso che nella parte relativa ai dati anamnestici, il verbale della Commissione descrive la documentazione consegnata dal paziente
e le dichiarazioni dallo stesso rese. Segue l'esame obiettivo svolto dalla
Commissione e quindi la diagnosi finale».
Occorre dunque ben distinguere quanto riportato nei “DATI ANAMNESTICI”, rispetto al riportato esito dell'”ESAME OBIETTIVO” ed alla conclusiva “DIAGNOSI” atteso che, nell'ambito dei processi utilizzati nella fase analitica del processo diagnostico, l'anamnesi consiste (solo) nella acquisizione di informazioni e notizie rese personalmente dal paziente (e/o dai suoi parenti), di natura familiare, fisiologica e patologica, quindi con attendibilità del tutto soggettiva.
Tanto è vero che anche la ha avuto modo di specificare che: CP_4
«… la ricerca della situazione effettivamente esistente in capo al paziente,
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Sentenza R.G. n° 6649/24 almeno per quanto attiene alle evidenze del suo stato psico-fisico, è affidata interamente al sanitario, che deve condurla in piena autonomia anche rispetto alle dichiarazioni rese dal paziente in sede di anamnesi, integrando un diverso operare una palese mancanza di diligenza» (sic CASS. SEZ. III, 12
SETTEMBRE 2013 N° 20904), trattandosi quindi di informazioni di natura soggettiva che devono essere poi vagliate adeguatamente dai sanitari ai fini della formulazione della definitiva diagnosi.
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Orbene, nell'acclarata carenza del requisito sanitario, il ricorso in esame in questa sede deve essere rigettato.
Pertanto, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, deve rilevarsi che, per il periodo anteriore alla data sotto specificata, il CT non ha accertato la sussistenza della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, sicché, deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario – relativamente alla indennità di accompagnamento - solo nei limiti indicati dal CT, così come già accertato in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e confermato in questa sede.
Con la medesima decorrenza, inoltre, sussiste lo stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs.
n° 62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92.
E' stato anche rimarcato, peraltro, che: “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla
CT precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione” (sic
CASS. SEZ. VI-LAV., 5 FEBBRAIO 2019 N° 3377).
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Sentenza R.G. n° 6649/24 Avuto riguardo al fatto che la decorrenza del requisito sanitario è successiva sia alla domanda amministrativa sia alla visita effettuata dalla appare equo compensare integralmente le spese di causa. Si CP_5 deve ovviamente fare applicazione, ratione temporis, dell'attuale testo dell'art.
92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). Tale norma, peraltro, deve essere intesa secondo quanto statuito dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile
2018, in base alla quale è consentita la compensazione ove ricorrano ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano “analoghe” (cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o “paradigmatiche”), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti condizioni oggettive (cioè senza riferimento a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente):
→ un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”;
→ “una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
E nella specie, invero, risultano concretamente configurabili condizioni analoghe alle ipotesi testé rassegnate, essendo evidente che la valutazione operata in sede amministrativa risulta corretta, mentre di certo non è ascrivibile all la mancata conoscenza, all'epoca, dei sopravvenuti CP_1 aggravamenti accertati in sede giudiziale.
In termini, si veda 1° MARZO 2025 N° 5422, secondo cui - Parte_2
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Sentenza R.G. n° 6649/24 occorrendo conferire un ruolo essenziale anche alla decorrenza del diritto, nella domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale
- il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto, bensì reiezione della domanda iniziale, sicché la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa: pertanto, in casi siffatti deve ravvisarsi una soccombenza parziale sul piano temporale, idonea a sorreggere la scelta della compensazione in conformità al paradigma normativo definito dall'art. 92 cod. proc. civ. e alle indicazioni del giudice delle leggi (sentenza n. 77 del 2018), non sulla base della nozione di soccombenza reciproca, ma alla luce del principio di causalità, posto che il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa.
Occorre del resto fare riferimento all'esito di entrambe le fasi del giudizio, in applicazione analogica del principio di diritto secondo cui deve tenersi presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex plurimis, cfr. 18 MARZO 2014 N° 6259). Controparte_3
Il costo dell'indagine peritale rimane, altresì, a carico dell'ISTITUTO convenuto, che deve farne anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589), essendo del resto conforme al disposto di cui all'art 92 c.p.c. porre a carico di una sola parte le spese della consulenza tecnica di ufficio, pur in presenza di una declaratoria di compensazione (cfr. CASS. SEZ. III, 13 SETTEMBRE 2019 N° 22868).
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Essendo stati considerati nella motivazione dati relativi alla salute della parte
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Sentenza R.G. n° 6649/24 ricorrente, va adottata al riguardo la statuizione specificata in dispositivo, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. «CODICE DELLA PRIVACY»), sub art.
52 (relativo ai: «Dati identificativi degli interessati»), nella stesura successiva alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, di adeguamento dell'ordinamento nazionale al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del
PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO, del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018 (art. 99, comma 2, del regolamento).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta il ricorso R.G. n° 6649/24 e, per l'effetto, dichiara la sussistenza, relativamente alla parte ricorrente, solo del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento, nonché dello stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est
«persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs. n° 62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, con decorrenza dal 1° settembre 2023, come già accertato in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio espletato nel giudizio R.G. n° 9818/23;
2. dichiara compensate le spese;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate;
CP_1
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri elementi identificativi della parte ricorrente, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.
Taranto, 26 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 6649/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio NASTRI - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Francesco CERTOMA', Rita
BATTIATO e Antonio ANDRIULLI - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E ART. 3, CO. 3, L. 104/92 - ART. 445-BIS C.P.C.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 1° luglio 2024 la parte ricorrente – a seguito dell'esito parzialmente negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. (R.G. n° 9818/23) - ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler dichiarare il proprio stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs. n° 62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, nonché la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore dell'indennità di accompagnamento (condizioni inutilmente richieste in sede amministrativa in data 30 gennaio 2023, con visita espletata il 3 marzo 2023) e, conseguentemente, condannare l' al CP_1
1
Sentenza R.G. n° 6649/24 pagamento nella misura di legge dei ratei maturati e maturandi, a decorrere dal
1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali
(e non solo dalla data indicata dal CT in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c., cioè dal settembre 2023).
Evidenziava anche che la stessa COMMISSIONE INVALIDITÀ CIVILE, pur negando la provvidenza richiesta, aveva nondimeno accertato che l'istante era “soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ai sensi dell'art. 6 del D. L. n° 509/88”, riconoscendo solo il diritto alla assistenza socio-sanitaria: invece, secondo la prospettazione attorea, già le condizioni predette dovevano ex se giustificare l'attribuzione della indennità di accompagnamento, risultando peraltro dal medesimo verbale di visita della COMMISSIONE – nei “DATI ANAMNESTICI” – che l'istante già all'epoca aveva manifestato “necessità di assistenza in tutte le
AVQ” (id est, nelle attività della vita quotidiana).
Pertanto, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CT nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, con riferimento alla decorrenza delle dedotte condizioni sanitarie.
L , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisiti chiarimenti da parte del medesimo CT già nominato, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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In ordine alla questione relativa alla “legittimazione passiva” (rectius, attinente alla definizione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, alla individuazione del soggetto eventualmente
2
Sentenza R.G. n° 6649/24 tenuto alla prestazione richiesta), deve osservarsi che la presente controversia risulta instaurata dopo il 1° aprile 2007, ossia nella vigenza dell'art. 10 del D.
L. n° 203 del 30 settembre 2005 (conv. con modif. dalla L. 2 dicembre 2005 n°
248) e del D.P.C.M. 30 MARZO 2007, disposizioni che hanno comportato il trasferimento delle “residue funzioni” dal Controparte_2 all' (con “subentro nei rapporti giuridici relativi alle funzioni .. trasferite”). CP_1
Si deve dunque opinare che solo l' possa essere individuato quale CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, quale soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta, avuto altresì riguardo al disposto di cui all'art. 20 del D. L. 1° luglio 2009 n° 78 (conv. con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n° 102) apparendo, inoltre, vieppiù significativo il tenore dell'ultimo periodo del comma 6bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sì come inserito dal comma 5-bis dell'art. 20 testé citato), ai sensi del quale: “Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del
[...]
o del medesimo in solido con l' , all'onere delle Controparte_2 CP_1 spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l' ”. CP_1
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Deve ancora rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio 2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale comunque dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20 APRILE 2011 N° 9038), in
3
Sentenza R.G. n° 6649/24 quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
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Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da ., Controparte_3
17 MARZO 2014 N° 6084 e da 2019 N° 9876. Parte_2
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Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè l'art. 149 disp. att. cpc. - e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità. Sulla questione, si veda 26 NOVEMBRE 2019 N° Parte_2
30860, secondo cui: «La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di TP)».
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Sentenza R.G. n° 6649/24 Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc. (occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
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Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda formulata in questa sede (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc.) è comunque infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Alla stregua della espletata indagine tecnica, invero, è emerso che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., oltre a comportare una totale e permanente incapacità lavorativa, causano alla medesima l'impossibilità a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua, configurando quindi i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, sebbene solo con la decorrenza specificata infra in dispositivo (già accertata in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c.).
Con la medesima decorrenza, inoltre, sussiste lo stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs.
n° 62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-
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Sentenza R.G. n° 6649/24 legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. 9 GENNAIO Pt_2
2025 N° 529 e 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del quale: «Il Parte_2
Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma 4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese (Cass. nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del 2019)».
Risulta infatti essere stata garantita alle parti la possibilità di muovere critiche puntuali e dettagliate, così consentendo al giudice, in sede di trattazione della causa successiva al deposito della relazione definitiva, di disporre di un elaborato tecnico già frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente, non essendo peraltro state evidenziate contestazioni difensive diverse da quelle già esaminate dal CT (cfr. CASS. SS.UU. 21 FEBBRAIO 2022 N°
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Sentenza R.G. n° 6649/24 5624). Si vedano, specificamente, i chiarimenti resi dal CT (essendo appena il caso di rimarcare, peraltro, la possibilità per il giudice di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio nominato nella precedente fase, sulla base di un principio affermato dalla finanche con riferimento al potere del CP_4 giudice di appello rispetto al consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado: cfr. CASS. LAV. 10 GIUGNO 1998 N° 5777 e succ. conf.) sia in sede di TP
(a seguito delle osservazioni critiche formulate in quella sede) sia all'udienza del
5 dicembre 2024 (a fronte delle osservazioni critiche formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio).
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In linea generale, infatti, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità statuisca una interpretazione della disciplina in tema di accompagnamento alquanto rigorosa che, peraltro, è coerente con la natura addizionale di tale prestazione e la mancanza di un limite di tipo reddituale: del resto, anche la definizione dell'indennità, finalizzata a sollevare l'assistito dal costo di un accompagnatore fisso, e il suo importo mensile, non trascurabile nel panorama delle prestazioni assistenziali, concorrono a rendere condivisibile l'opzione ermeneutica che risulta dominante.
In particolare, la CORTE REGOLATRICE ha formulato in materia arresti giurisprudenziali ormai costanti, così sintetizzabili (cfr. CASS. LAV. 9 MARZO 2023
N° 7032 e le molte altre ivi citate):
✓ l'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana non si configura come mera difficoltà ma, in termini più rigorosi, come impossibilità (cfr. CASS.
LAV., 28 LUGLIO 2015, N. 15882, 28 MAGGIO 2009, N. 12521 e 27 GIUGNO 2003, N.
10281; CASS., SEZ. VI-L, 23 DICEMBRE 2010, N. 26092);
✓ l'impossibilità, peraltro, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti della vita quotidiana poiché, in coerenza con i principi costituzionali, che presidiano «il pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, secondo comma, Cost.), in tutte le sue estrinsecazioni, l'impossibilità definita dalla legge dev'essere vagliata anche
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Sentenza R.G. n° 6649/24 alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata,
l'importanza, la necessità di tali atti, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
✓ quindi, l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (CASS. LAV., 19 AGOSTO 2022, N. 24980), sicché anche
l'incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera (CASS., SEZ. VI-L, 27 NOVEMBRE
2014, N. 25255);
✓ in base a tali coordinate ermeneutiche, deve pertanto essere valutata la perdita di complessiva autonomia del soggetto, con la precisazione, peraltro, che l'incapacità tipizzata dal legislatore sussiste solo quando l'impossibilità non si estrinseca in contesti episodici ma si manifesta con le caratteristiche di un'inerenza costante al soggetto (CASS. 30 MARZO Pt_2
2011, N. 7273), poiché la quotidianità degli atti è il tratto distintivo dell'incapacità rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, mentre esulano dal novero degli atti in questione quelli esigui nel numero, quelli occasionali, quelli non necessari (CASS. LAV., 4
DICEMBRE 2001, N. 15303);
✓ conseguentemente, anche una pluralità di atti, quando siano privi di cadenza quotidiana, non implica in maniera indefettibile la non autosufficienza prevista dalla norma, laddove tale presupposto si può correlare anche a un solo atto, contraddistinto da una cadenza quotidiana
(CASS. LAV., 11 SETTEMBRE 2003, N. 13362), comprendendo anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata, ogniqualvolta il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto (CASS., SEZ. VI-L,
31 GENNAIO 2017, N. 2600);
✓ anche nell'eventualità di somministrazione di atti terapeutici, occorre
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Sentenza R.G. n° 6649/24 dunque innanzitutto verificare se essi presentino cadenza quotidiana e se siano tali da configurare il requisito dell'inerenza costante al soggetto
(rappresentando cioè un presupposto necessario che consenta di compiere gli atti della vita quotidiana), ovvero se invece assumano le sembianze di atti episodici e contingenti, avulsi dalla quotidianità del soggetto che lo compie, poiché è necessario accertare la funzione imprescindibile per la tutela della vita e della salute della persona, rientrando così nel novero degli atti necessari, che scandiscono l'esistenza stessa della persona e ne caratterizzano e condizionano le giornate;
✓ una volta acclarata la qualificazione dell'atto in questione come quotidiano e fondamentale, il giudice deve poi procedere alla disamina dell'eventuale incapacità della persona di attendere a quest'attività giornaliera, incapacità che, comunque distinta dalla mera difficoltà, non si sostanzia solo nella mera idoneità a compiere un atto materiale, ma abbraccia anche la capacità di discernere il significato dell'atto e di apprezzarne l'autentica necessità in relazione ai singoli, imprevedibili, frangenti della vita di ogni giorno, alla luce dell'età della persona, delle sue condizioni psicofisiche, dell'educazione ricevuta, della diligenza ragionevolmente esigibile.
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Né pare condivisibile la tesi secondo la quale il riconoscimento (operato dalla stessa COMMISSIONE INVALIDITÀ CIVILE) del fatto che l'istante era “soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ai sensi dell'art. 6 del D. L. n° 509/88”, avrebbe dovuto ex se giustificare l'attribuzione della indennità di accompagnamento.
Questo giudice, infatti, pur consapevole dell'esistenza di un orientamento contrario (cfr. CASS. nn° 9147/03, 4904/01, 4172/01), presta adesione alla opzione interpretativa espressa dalla nella SENTENZA N° 10281 CP_4 del 27 GIUGNO 2003 e nelle molte altre successive conformi ( 28 MAGGIO Parte_2
2004 N° 10365, 16 MAGGIO 2005 N° 10166, 12 MAGGIO 2008 N° 11718 e 28
MAGGIO 2009 N° 12521), secondo cui le condizioni previste dall'art. 1 della legge
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Sentenza R.G. n° 6649/24 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988, n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza mentre, ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità: tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre
1988, n. 509 (che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo
1971, n. 118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa.
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Appare infine non condivisibile la prospettazione attorea basata sul fatto che nel medesimo verbale di visita della COMMISSIONE – nei “DATI ANAMNESTICI” – era stato annotato che l'istante già all'epoca avesse manifestato la “necessità di assistenza in tutte le AVQ” (id est, nelle attività della vita quotidiana).
Ed invero, già in sede di TP (a seguito delle osservazioni critiche formulate in quella sede) il CT aveva precisato che:
→ all'epoca della visita da parte della COMMISSIONE MEDICA, il ricorrente non aveva ancora subìto tutte le amputazioni poi verificatesi per cui, sebbene nell'anamnesi fossero state annotate le varie difficoltà che il ricorrente aveva riferito, in quel momento erano stati ritenuti comunque
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Sentenza R.G. n° 6649/24 non sussistenti i requisiti per la concessione dei benefici;
→ nel settembre 2023, invece, il ricorrente aveva subito la amputazione coscia dx con concessione di protesi, sicché mentre in precedenza il soggetto poteva riuscire, anche se con supporto, a deambulare e a compiere gli atti quotidiani della vita, a partire da tale data aveva verosimilmente accusato un deficit della deambulazione e un mancato compimento degli atti quotidiani della vita, donde derivava la concessione dei benefici da tale data;
→ è peraltro possibile che, in futuro, il ricorrente si abitui all'uso di detta protesi e contemporaneamente riacquisti, anche se in parte, la possibilità di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita, da verificare nelle future revisioni.
Inoltre, come ulteriormente chiarito dal CT nel corso dell'udienza del 5 dicembre 2024 (a fronte delle osservazioni critiche formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio), deve rilevarsi che: «In diagnosi, nel verbale della Commissione, non viene menzionato il deficit nel compimento degli atti della vita quotidiana, per cui, a mio avviso, durante le operazioni peritali, esaminando gli atti, ho ritenuto opportuno concedere il beneficio dell'indennità di accompagnamento, per mancato svolgimento degli atti quotidiani della vita, dalla data dell'elaborato. Preciso che nella parte relativa ai dati anamnestici, il verbale della Commissione descrive la documentazione consegnata dal paziente
e le dichiarazioni dallo stesso rese. Segue l'esame obiettivo svolto dalla
Commissione e quindi la diagnosi finale».
Occorre dunque ben distinguere quanto riportato nei “DATI ANAMNESTICI”, rispetto al riportato esito dell'”ESAME OBIETTIVO” ed alla conclusiva “DIAGNOSI” atteso che, nell'ambito dei processi utilizzati nella fase analitica del processo diagnostico, l'anamnesi consiste (solo) nella acquisizione di informazioni e notizie rese personalmente dal paziente (e/o dai suoi parenti), di natura familiare, fisiologica e patologica, quindi con attendibilità del tutto soggettiva.
Tanto è vero che anche la ha avuto modo di specificare che: CP_4
«… la ricerca della situazione effettivamente esistente in capo al paziente,
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Sentenza R.G. n° 6649/24 almeno per quanto attiene alle evidenze del suo stato psico-fisico, è affidata interamente al sanitario, che deve condurla in piena autonomia anche rispetto alle dichiarazioni rese dal paziente in sede di anamnesi, integrando un diverso operare una palese mancanza di diligenza» (sic CASS. SEZ. III, 12
SETTEMBRE 2013 N° 20904), trattandosi quindi di informazioni di natura soggettiva che devono essere poi vagliate adeguatamente dai sanitari ai fini della formulazione della definitiva diagnosi.
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Orbene, nell'acclarata carenza del requisito sanitario, il ricorso in esame in questa sede deve essere rigettato.
Pertanto, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, deve rilevarsi che, per il periodo anteriore alla data sotto specificata, il CT non ha accertato la sussistenza della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, sicché, deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario – relativamente alla indennità di accompagnamento - solo nei limiti indicati dal CT, così come già accertato in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e confermato in questa sede.
Con la medesima decorrenza, inoltre, sussiste lo stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs.
n° 62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92.
E' stato anche rimarcato, peraltro, che: “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla
CT precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione” (sic
CASS. SEZ. VI-LAV., 5 FEBBRAIO 2019 N° 3377).
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Sentenza R.G. n° 6649/24 Avuto riguardo al fatto che la decorrenza del requisito sanitario è successiva sia alla domanda amministrativa sia alla visita effettuata dalla appare equo compensare integralmente le spese di causa. Si CP_5 deve ovviamente fare applicazione, ratione temporis, dell'attuale testo dell'art.
92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). Tale norma, peraltro, deve essere intesa secondo quanto statuito dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile
2018, in base alla quale è consentita la compensazione ove ricorrano ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano “analoghe” (cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o “paradigmatiche”), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti condizioni oggettive (cioè senza riferimento a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente):
→ un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”;
→ “una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
E nella specie, invero, risultano concretamente configurabili condizioni analoghe alle ipotesi testé rassegnate, essendo evidente che la valutazione operata in sede amministrativa risulta corretta, mentre di certo non è ascrivibile all la mancata conoscenza, all'epoca, dei sopravvenuti CP_1 aggravamenti accertati in sede giudiziale.
In termini, si veda 1° MARZO 2025 N° 5422, secondo cui - Parte_2
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Sentenza R.G. n° 6649/24 occorrendo conferire un ruolo essenziale anche alla decorrenza del diritto, nella domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale
- il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto, bensì reiezione della domanda iniziale, sicché la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa: pertanto, in casi siffatti deve ravvisarsi una soccombenza parziale sul piano temporale, idonea a sorreggere la scelta della compensazione in conformità al paradigma normativo definito dall'art. 92 cod. proc. civ. e alle indicazioni del giudice delle leggi (sentenza n. 77 del 2018), non sulla base della nozione di soccombenza reciproca, ma alla luce del principio di causalità, posto che il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa.
Occorre del resto fare riferimento all'esito di entrambe le fasi del giudizio, in applicazione analogica del principio di diritto secondo cui deve tenersi presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex plurimis, cfr. 18 MARZO 2014 N° 6259). Controparte_3
Il costo dell'indagine peritale rimane, altresì, a carico dell'ISTITUTO convenuto, che deve farne anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589), essendo del resto conforme al disposto di cui all'art 92 c.p.c. porre a carico di una sola parte le spese della consulenza tecnica di ufficio, pur in presenza di una declaratoria di compensazione (cfr. CASS. SEZ. III, 13 SETTEMBRE 2019 N° 22868).
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Essendo stati considerati nella motivazione dati relativi alla salute della parte
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Sentenza R.G. n° 6649/24 ricorrente, va adottata al riguardo la statuizione specificata in dispositivo, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. «CODICE DELLA PRIVACY»), sub art.
52 (relativo ai: «Dati identificativi degli interessati»), nella stesura successiva alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, di adeguamento dell'ordinamento nazionale al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del
PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO, del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018 (art. 99, comma 2, del regolamento).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta il ricorso R.G. n° 6649/24 e, per l'effetto, dichiara la sussistenza, relativamente alla parte ricorrente, solo del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento, nonché dello stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est
«persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs. n° 62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, con decorrenza dal 1° settembre 2023, come già accertato in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio espletato nel giudizio R.G. n° 9818/23;
2. dichiara compensate le spese;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate;
CP_1
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri elementi identificativi della parte ricorrente, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.
Taranto, 26 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 6649/24