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Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 18/06/2025, n. 11954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11954 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11954/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01150/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1150 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Hippogroup Roma Capannelle s.r.l., Waldeck s.n.c. di CH ER ed AN LL, AT SE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Vittorio Largajolli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nicolò Tartaglia 3;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di Ippomed S.r.l. A Socio Unico, Scuderia Blue Castle s.r.l.s., Scuderia Razza Latina s.r.l., Azienda Agricola Trebisonda di M. V., non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
di Valentinia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Lenza, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
riguardo al ricorso introduttivo:
- decreto del Capo Dipartimento Mipaaf prot. n. 9358830 del 03/12/2020 avente ad oggetto i criteri per la predisposizione del calendario delle corse per l'anno 2021;
- decreto del Direttore Generale del Mipaaf n. 9389202 del 18/12/2020 avente ad oggetto il calendario nazionale delle corse per il periodo gennaio – marzo 2021 e relativo allegato calendario delle giornate;
riguardo ai primi motivi aggiunti:
- decreto del Direttore generale del Mipaaf prot. n. 132083 del 19/03/21 avente ad oggetto il calendario nazionale delle corse per il periodo aprile – giugno 2021 e relativo allegato calendario delle giornate e dei Grandi Premi;
riguardo ai secondi motivi aggiunti:
del decreto n. 293049 del 25.06.2021 avente ad oggetto il Calendario nazionale delle corse per il periodo luglio - dicembre 2021 e relativo allegato calendario delle giornate e dei Grandi Premi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- le ricorrenti, in rappresentanza di ippodromi, scuderie proprietarie e allenatori, con domanda principale e con due successivi ricorsi per motivi aggiunti hanno impugnato i decreti ministeriali n. 9358830 del 3.12.2020, n. 9389202 del 18.12.2020, n. 132083 del 19.03.2021 e n. 293049 del 25.06.2021, aventi ad oggetto i criteri per la redazione per l’anno 2021 dei calendari per le corse dei cavalli, nonché i decreti contenenti i singoli calendari, poiché incidenti sul montepremi delle corse assegnato e ripartito con il calendario che disciplina le medesime;
- in particolare, il decreto del 3.12.2020 ha stabilito di “ rimodulare le giornate di corse, ed il relativo montepremi, da attribuire agli ippodromi tenuto conto del numero delle giornate e del montepremi ordinario assegnati nel quadriennio 2017-2020, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Qualora un impianto non abbia svolto in tale periodo attività di corse si prenderà a riferimento l’effettivo periodo di attività ”, anziché di escludere dal computo l’anno 2020, interessato dalla sospensione delle corse in conseguenza dell’epidemia Covid-19, per come invece disposto nel decreto del 23.09.2020 inerente alle sovvenzioni;
- le deducenti prospettano quindi l’illegittimità delle determinazioni avversate per violazione della L. n. 241/1990 e vizio di eccesso di potere;
Premesso altresì che:
- resiste l’intimato Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, il quale ha eccepito l’inammissibilità delle domande, chiedendone nel merito il rigetto;
Considerato che:
- può prescindersi dal vaglio delle eccezioni, risultando il ricorso infondato nel merito;
- la giurisprudenza, in particolare, ha chiarito come il calendario delle corse quale atto a contenuto generale costituisce esercizio di potestà che ha per sua natura contenuto ampiamente discrezionale, come tale sindacabile nei limiti di una manifesta irrazionalità od illogicità (T.a.r. Lazio, Roma, n. 140/2017);
- sulla scorta delle deduzioni della difesa erariale, per l’intero anno 2021 all’ippodromo di Roma galoppo saranno assegnate 83 giornate rispetto alle 84 del 2020, con riduzione pari ad una sola giornata ovvero all’1,19%, mentre all’ippodromo di Roma trotto saranno assegnate 71 giornate rispetto alle 70 del 2020, quindi con un aumento di una giornata;
- sotto distinto e concorrente profilo, le diverse previsioni riguardo alla formazione del calendario per il quadriennio 2017/2020, rispetto alla determinazione del sistema di sovvenzione delle società di corse per il triennio 2017/2019, risultano la diretta conseguenza delle differenti funzioni degli atti, il primo di nauta tecnico programmatoria e il secondo di natura contabile;
- da ultimo, il periodo di interruzione dovuto all’emergenza sanitaria non ha influito sul calcolo per l’attribuzione delle giornate e del montepremi per l’anno 2021, poiché il calcolo è stato eseguito sulle giornate assegnate nel 2020 a prescindere dalla effettiva disputa;
Ritenuto pertanto che:
- il ricorso e successivi motivi aggiunti sono pertanto respinti;
- la peculiarità della controversia consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO