Sentenza 17 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 17/05/2021, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/05/2021
N. 00655/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01280/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2006, proposto da
Impresa IN di IN NE e IG Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Cacciavillani, Carlo Alberto Tessarin, con domicilio eletto presso lo studio Chiara Cacciavillani in Stra', piazza Marconi, 51;
contro
Comune di Pescantina - (Vr), non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Responsabile dell'Area Vigilanza n. 56 del 23 marzo 2006, nella parte in cui dispone il divieto di sosta lungo Via Monte AL (tra l'incrocio con Via Bardoline e la "Corte Caliari") e il divieto di transito agli autocarri di portata superiore a 5 t. in Via Monte AL (tra l'incrocio con Via Bardoline e la "Corte Caliari") dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 13 aprile 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente, che esercita l’attività di coltivazione della cava denominata “Bardoline Alte” sita nel Comune di Pescantina, ha impugnato l'ordinanza in epigrafe indicata con cui il Comune ha disposto il divieto di transito agli autocarri di portata superiore a 5 t. nel tratto stradale che conduce alla cava (e segnatamente in Via Monte AL, tra l'incrocio con Via Bardoline e la "Corte Caliari") dalle ore 22.00 alle ore 6.00, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
L’Ente Civico, benchè ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato in epigrafe indicata la causa è passata in decisione
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Infondato è il motivo con cui si lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90.
Infatti, destinatari diretti di una misura limitativa del traffico in ambito comunale sono tutti coloro che possono far uso della viabilità e tali misure si configurano come atti amministrativi generali per i quali la L. n. 241/90 pone eccezione alle regole in tema di comunicazione di avvio del procedimento.
Nè la posizione di chi ha una particolare localizzazione degli impianti o un contratto avente ad oggetto speciali rapporti convenzionali con l’amministrazione possono considerarsi fatti idonei a trasformare il titolare di tali situazioni in specifico destinatario dell’ordinanza di regolazione del traffico, e quindi, della procedura di avvio del procedimento (Cons. St n. 55787/2007).
E’ infondato anche il motivo con cui si deduce il vizio di difetto d’istruttoria e di motivazione dell’ordinanza, atteso che la stessa richiama motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, in uno ai disagi manifestati dai residenti; tali motivi sono sufficienti a giustificare il divieto di transito agli autocarri di portata superiore a 5 t. nelle ore notturne lungo la via che conduce alla cava.
Per quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
Paolo Nasini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO