Sentenza breve 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 11/06/2025, n. 11409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11409 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11409/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06070/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6070 del 2025, proposto da
RI NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Imperato, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Don Minzoni 51;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di emersione del lavoro irregolare RM4806995387, presentata da ZZ IZ in favore del cittadino extracomunitario NG RI, provvedimento prot. N. RM4806995387-EM-SUB_2020- emesso dalla UTG Prefettura di Roma - S.U.I. in data 8.2.2024, provvedimento notificato a mezzo pec in data 7.4.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, con nota depositata in data 5.6.2025, l’amministrazione resistente ha evidenziato di aver annullato in autotutela il provvedimento impugnato e di aver emesso un nuovo preavviso di rigetto il 3.6.2025 (cfr. all. 2 alla memoria anzidetta);
Ritenuto che, salve le future decisioni dell’amministrazione, quanto sopra sia idoneo a determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, come, peraltro, dichiarato da parte ricorrente nella memoria depositata il 6.6.2025;
Ritenuto, infine, che sussistano giustificati motivi, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso di specie, per disporre l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO