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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/04/2024, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 10480 del R.G. dell'anno 2016, avente ad oggetto:
“risarcimento danni”, riservata in decisione all'udienza del 3.04.2024 e vertente
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Carlo Langella, giusta procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata in
Napoli, al C.so Vittorio Emanuele, n. 674
(attrice)
E
(c.f.: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Romolo Leone, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente procuratore del 27.06.2018, elettivamente domiciliata in Caserta alla p.zza Pitesti, n. 5 – Pal. “ ” CP_2
(convenuta)
NONCHE' (c.f: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 P.IVA_3
rapp.ta e difesa dall'avv. Benedetto La Peruta, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in garanzia depositata il 1.06.2018, elettivamente domiciliata in Caserta, alla via Unità Italiana, n. 13
(terza chiamata)
E
in persona del suo legale rapp.te p.t. Controparte_4
(terza chiamata – contumace)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che con atto di citazione regolarmente notificato, la - premettendo di essere conduttrice del modulo 23 interno B1, Parte_1
frazione aria ASI sud, facente parte dell'unità immobiliare identificata come BT01, ubicato all'interno del centro polifunzionale “ di Marcianise in titolarità della CP_3 Controparte_1
giusta contratto di locazione ad uso commerciale del 23.03.2011 - conveniva in giudizio
[...]
dinanzi all'intestato Tribunale la quale proprietaria/locatrice del Controparte_5
suddetto modulo chiedendo la condanna di quest'ultima al ristoro dei danni che assumeva aver subito il 23.07.2015 verso le ore 17.00, a causa di un allagamento determinato da copiose piogge che interessarono la zona di Marcianise, ove è ubicato l'immobile locato.
L'istante precisava che nell'occasione, il modulo locato, a causa delle copiose piogge, veniva allagato, con conseguente danneggiamento dei beni mobili ed immobili ivi presenti;
che i danni subiti ammontavano ad €.10.806,79, iva esclusa, come da preventivo della società Org_1
che aveva formalizzato richiesta di risarcimento al , rimasta senza esito fruttuoso. Parte_2
Con comparsa contenente chiamata in causa di terzo depositata il 13.03.2017, si costituiva in giudizio la la quale, eccependo la propria totale estraneità ai fatti di Controparte_1
causa, preliminarmente chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa de quale custode Org_2
dell'intero centro orafo e quindi unica a cui ascrivere eventuale responsabilità per le dette causali;
sempre in prelimine, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, co. 4 cpc, per carente ed estremamente generica descrizione dell'evento lamentato;
nel merito, instava per il reietto della domanda per totale infondatezza di essa;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa, con comparsa contenente chiamata in garanzia del
1.06.2018, si costituiva in giudizio il il quale in prelimine chiedeva autorizzarsi la Parte_2
chiamata della al fine di essere dalla stessa garantita Controparte_4
e manlevata nella denegata ipotesi di accertamento di sua responsabilità e soccombenza, anche parziale, e, comunque, nel merito, instava per il reietto della domanda attorea per totale infondatezza, con refusione di spese di giudizio.
Autorizzata ed eseguita la chiamata, l'istituto assicuratore non si costituiva;
indi, l'istruttore dell'epoca invitava le parti ad intraprendere la procedura di mediazione, che - esperita - dava esito negativo.
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata la prova orale;
di poi, la causa smistata sul ruolo delle scrivente - ritenuta matura per la decisione - veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 3.04.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata in decisione.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto, ritiene preliminarmente questo Giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d.
“ragione più liquida”, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente (cfr.: Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016).
In prelimine, va dichiarata la contumacia della in Controparte_4
persona del legale rapp.te p.t., che sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Passando al merito, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento, per le ragioni che si andranno ad illustrare.
Ed invero, tra la e la convenuta all'epoca dei fatti per Parte_1 Controparte_1
cui è causa era in corso un contratto di locazione avente ad oggetto il modulo ubicato all'interno del centro polifunzionale “ di Marcianise, distinto con n. 23 interno B1 (frazione aria ASI sud, CP_3
identificata come BT01), in cui l'istante svolgeva la propria attività commerciale (cfr: contratto di locazione in produzione attorea).
La società conduttrice, che ha azionato il presente giudizio, ha lamentato di aver subito danni a seguito di un episodio di copiosa pioggia avvenuto il 23.07.2015 verso le ore 17,00 nella zona di
Marcianise che avrebbe comportato l'allagamento dell'esercizio commerciale.
Ebbene, il fatto storico dell'allagamento dell'immobile condotto in locazione dalla società istante può dirsi sufficientemente provato dai (per la verità poco chiari) rilievi fotografici e maggiormente dagli esiti della prova orale raccolta in processo. in giudizio non risulta in alcun modo, ed è contestata oltre che incerta, la causa del detto CP_6
allagamento.
Innanzitutto, giova rilevare, anche ai fini nella ripartizione dell'onere della prova, che il titolo di responsabilità in base al quale viene in via principale proposta in questa sede l'azione di danni ed in base al quale va qualificata ha natura contrattuale, trovando la pretesa risarcitoria fonte in un contratto di locazione ed avendo sostanzialmente parte attrice-conduttrice invocato a causa dell'inadempimento ex latere locatoris alle obbligazioni accessorie del contratto di locazione per violazione dei criteri minimi di diligenza adempitiva ex artt. 1575, 1576 e 1176 secondo comma c.c,
gli articoli 1218 e 1223 c.c. che enucleano ed individuano la fonte e le conseguenze della responsabilità contrattuale.
Così qualificata la responsabilità che grava nella presente fattispecie sul locatore e ribadito l'insegnamento del Supremo Collegio a Sezioni Unite in ordine alla ripartizione dell'onere della prova in tema di responsabilità per inadempimento nelle obbligazioni (sent. n. 13533 del
30.10.2001), la società convenuta, per andare esente da responsabilità, posto che la conduttrice ha provato l'esistenza del titolo ed ha allegato l'inadempimento, deve dimostrare che l'inadempimento è
stato determinato da una causa a lei non imputabile.
Più specificatamente in materia di locazioni la giurisprudenza ha puntualizzato che in tema di danni prodotti alla cosa locata, poiché il proprietario locatore ha l'obbligo ex art. 1575 c.c. di consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione e di conservarla in condizioni che la rendano idonea all'uso convenuto, grava su di lui una presunzione di responsabilità che può essere vinta mediante la prova, offerta dal locatore medesimo, dell'imputabilità dell'evento al caso fortuito ovvero al fatto illecito del terzo (vedi: ex plurimis Cass 18 maggio 2005 n. 10389) e che nel caso in cui nell'immobile locato l'utilizzazione dei locali diventa inagibile a causa di infiltrazioni di acqua provenienti da parti comuni dell'edificio sussiste l'obbligazione principale del locatore in ordine al mantenimento della cosa locata in stato da servire all'uso convenuto, poiché la detenzione del conduttore non esclude i poteri di controllo e di vigilanza spettanti al proprietario locatore sulle entità immobiliare locata (Cass. n. 16422 del 27.07.2011).
Nel caso di specie, la società attrice ha sufficientemente provato il fatto dannoso occorsole, ma non ha provato la causa generatrice dello stesso, nè il nesso di casualità, anzi dalla stessa prospettazione attorea si evince la sussistenza del fortuito (tenuto conto, altresì, che l'episodio è rimasto isolato),
che recide il nesso di casualità tra l'evento ed il danno e che consente di ritenere dimostrato che l'inadempimento agli obblighi di cui agli articoli 1575 e 1576 c.c. sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al locatore proprietario, il quale -
tra l'altro- dagli atti di causa non si evince nemmeno sia stato notiziato del fatto dannoso dalla società attrice prima del presente giudizio.
Il danno, inoltre, non risulta provato nemmeno nel quantum, essendosi parte attrice limitata a depositare una riproduzione fotografica di un preventivo avente ad oggetto “realizzazione lavori
– Lavori di manutenzione straordinaria) di data 19.10.2015 che, però, oltre ad essere Parte_1
scarno nella descrizione dei lavori a compiersi, risulta privo di ogni elemento che consenta di ricondurlo a chi lo ha predisposto, di riferirlo all'immobile oggetto di causa e di ricondurlo al fatto dannoso per cui è qui controversia;
ragion per cui, in assenza di altro valido elemento probatorio la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dall'attrice non poteva essere accolta, avendo natura meramente esplorativa. Né spessore probatorio adeguato a conforto della tesi attorea può
essere attribuito alle fotografie allegate dalla società attrice alla propria produzione, dacchè inidonee a provare i dedotti danni (le foto – non circostanziate nel tempo e nello spazio - non consentono di accertare i danni all'immobile, né alla merce che si assume essere stata danneggiata, dal momento che risultano raffigurati solo degli scatoli chiusi, che non permettono di avere contezza nemmeno in maniera approssimativa del contenuto di essi) né tampoco a comprovare il nesso eziologico tra il fatto dannoso ed il bene in custodia.
In definitiva, la domanda attorea non può essere accolta. Le spese di lite tra attore e convenuto seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico della società attrice ed in favore della convenuta e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza si è
esaurita l'attività processuale e difensiva.
In particolare, i compensi si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
Le spese di lite tra convenuta chiamante e terzo vanno Controparte_3
integralmente compensate, in ragione dei motivi della chiamata in giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, nella persona del gop, dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in Parte_1
persona del suo legale rapp.te p.t., nei confronti di in persona del suo Controparte_1
legale rapp.te p.t., con la chiamata in causa del in persona del suo legale rapp.te p.t. e Parte_2
della in persona del suo legale rapp.te p.t., ogni altra Controparte_4
e diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia della in persona del Controparte_4
suo legale rapp.te p.t.;
2) Rigetta la domanda formulata dalla Parte_1
3) Condanna la società attrice al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €. 2.151,00
per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, iva e cpa come per legge in favore della società conventa in persona del suo legale rapp.te Parte_1 p.t., che distrae in favore dell'avv. Romolo Leone, che si è dichiarato antistatario;
4) Compensa le spese di giudizio tra la chiamante in persona del suo legale Parte_1
rapp.te p.t.e il terzo chiamato in persona del suo legale rapp.te p.t. Parte_2
Così deciso in S. Maria C.V., lì 16.04.2024
Il Gop
(dott.ssa Maddalena Natale)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 10480 del R.G. dell'anno 2016, avente ad oggetto:
“risarcimento danni”, riservata in decisione all'udienza del 3.04.2024 e vertente
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Carlo Langella, giusta procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata in
Napoli, al C.so Vittorio Emanuele, n. 674
(attrice)
E
(c.f.: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Romolo Leone, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente procuratore del 27.06.2018, elettivamente domiciliata in Caserta alla p.zza Pitesti, n. 5 – Pal. “ ” CP_2
(convenuta)
NONCHE' (c.f: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 P.IVA_3
rapp.ta e difesa dall'avv. Benedetto La Peruta, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in garanzia depositata il 1.06.2018, elettivamente domiciliata in Caserta, alla via Unità Italiana, n. 13
(terza chiamata)
E
in persona del suo legale rapp.te p.t. Controparte_4
(terza chiamata – contumace)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che con atto di citazione regolarmente notificato, la - premettendo di essere conduttrice del modulo 23 interno B1, Parte_1
frazione aria ASI sud, facente parte dell'unità immobiliare identificata come BT01, ubicato all'interno del centro polifunzionale “ di Marcianise in titolarità della CP_3 Controparte_1
giusta contratto di locazione ad uso commerciale del 23.03.2011 - conveniva in giudizio
[...]
dinanzi all'intestato Tribunale la quale proprietaria/locatrice del Controparte_5
suddetto modulo chiedendo la condanna di quest'ultima al ristoro dei danni che assumeva aver subito il 23.07.2015 verso le ore 17.00, a causa di un allagamento determinato da copiose piogge che interessarono la zona di Marcianise, ove è ubicato l'immobile locato.
L'istante precisava che nell'occasione, il modulo locato, a causa delle copiose piogge, veniva allagato, con conseguente danneggiamento dei beni mobili ed immobili ivi presenti;
che i danni subiti ammontavano ad €.10.806,79, iva esclusa, come da preventivo della società Org_1
che aveva formalizzato richiesta di risarcimento al , rimasta senza esito fruttuoso. Parte_2
Con comparsa contenente chiamata in causa di terzo depositata il 13.03.2017, si costituiva in giudizio la la quale, eccependo la propria totale estraneità ai fatti di Controparte_1
causa, preliminarmente chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa de quale custode Org_2
dell'intero centro orafo e quindi unica a cui ascrivere eventuale responsabilità per le dette causali;
sempre in prelimine, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, co. 4 cpc, per carente ed estremamente generica descrizione dell'evento lamentato;
nel merito, instava per il reietto della domanda per totale infondatezza di essa;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa, con comparsa contenente chiamata in garanzia del
1.06.2018, si costituiva in giudizio il il quale in prelimine chiedeva autorizzarsi la Parte_2
chiamata della al fine di essere dalla stessa garantita Controparte_4
e manlevata nella denegata ipotesi di accertamento di sua responsabilità e soccombenza, anche parziale, e, comunque, nel merito, instava per il reietto della domanda attorea per totale infondatezza, con refusione di spese di giudizio.
Autorizzata ed eseguita la chiamata, l'istituto assicuratore non si costituiva;
indi, l'istruttore dell'epoca invitava le parti ad intraprendere la procedura di mediazione, che - esperita - dava esito negativo.
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata la prova orale;
di poi, la causa smistata sul ruolo delle scrivente - ritenuta matura per la decisione - veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 3.04.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata in decisione.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto, ritiene preliminarmente questo Giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d.
“ragione più liquida”, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente (cfr.: Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016).
In prelimine, va dichiarata la contumacia della in Controparte_4
persona del legale rapp.te p.t., che sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Passando al merito, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento, per le ragioni che si andranno ad illustrare.
Ed invero, tra la e la convenuta all'epoca dei fatti per Parte_1 Controparte_1
cui è causa era in corso un contratto di locazione avente ad oggetto il modulo ubicato all'interno del centro polifunzionale “ di Marcianise, distinto con n. 23 interno B1 (frazione aria ASI sud, CP_3
identificata come BT01), in cui l'istante svolgeva la propria attività commerciale (cfr: contratto di locazione in produzione attorea).
La società conduttrice, che ha azionato il presente giudizio, ha lamentato di aver subito danni a seguito di un episodio di copiosa pioggia avvenuto il 23.07.2015 verso le ore 17,00 nella zona di
Marcianise che avrebbe comportato l'allagamento dell'esercizio commerciale.
Ebbene, il fatto storico dell'allagamento dell'immobile condotto in locazione dalla società istante può dirsi sufficientemente provato dai (per la verità poco chiari) rilievi fotografici e maggiormente dagli esiti della prova orale raccolta in processo. in giudizio non risulta in alcun modo, ed è contestata oltre che incerta, la causa del detto CP_6
allagamento.
Innanzitutto, giova rilevare, anche ai fini nella ripartizione dell'onere della prova, che il titolo di responsabilità in base al quale viene in via principale proposta in questa sede l'azione di danni ed in base al quale va qualificata ha natura contrattuale, trovando la pretesa risarcitoria fonte in un contratto di locazione ed avendo sostanzialmente parte attrice-conduttrice invocato a causa dell'inadempimento ex latere locatoris alle obbligazioni accessorie del contratto di locazione per violazione dei criteri minimi di diligenza adempitiva ex artt. 1575, 1576 e 1176 secondo comma c.c,
gli articoli 1218 e 1223 c.c. che enucleano ed individuano la fonte e le conseguenze della responsabilità contrattuale.
Così qualificata la responsabilità che grava nella presente fattispecie sul locatore e ribadito l'insegnamento del Supremo Collegio a Sezioni Unite in ordine alla ripartizione dell'onere della prova in tema di responsabilità per inadempimento nelle obbligazioni (sent. n. 13533 del
30.10.2001), la società convenuta, per andare esente da responsabilità, posto che la conduttrice ha provato l'esistenza del titolo ed ha allegato l'inadempimento, deve dimostrare che l'inadempimento è
stato determinato da una causa a lei non imputabile.
Più specificatamente in materia di locazioni la giurisprudenza ha puntualizzato che in tema di danni prodotti alla cosa locata, poiché il proprietario locatore ha l'obbligo ex art. 1575 c.c. di consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione e di conservarla in condizioni che la rendano idonea all'uso convenuto, grava su di lui una presunzione di responsabilità che può essere vinta mediante la prova, offerta dal locatore medesimo, dell'imputabilità dell'evento al caso fortuito ovvero al fatto illecito del terzo (vedi: ex plurimis Cass 18 maggio 2005 n. 10389) e che nel caso in cui nell'immobile locato l'utilizzazione dei locali diventa inagibile a causa di infiltrazioni di acqua provenienti da parti comuni dell'edificio sussiste l'obbligazione principale del locatore in ordine al mantenimento della cosa locata in stato da servire all'uso convenuto, poiché la detenzione del conduttore non esclude i poteri di controllo e di vigilanza spettanti al proprietario locatore sulle entità immobiliare locata (Cass. n. 16422 del 27.07.2011).
Nel caso di specie, la società attrice ha sufficientemente provato il fatto dannoso occorsole, ma non ha provato la causa generatrice dello stesso, nè il nesso di casualità, anzi dalla stessa prospettazione attorea si evince la sussistenza del fortuito (tenuto conto, altresì, che l'episodio è rimasto isolato),
che recide il nesso di casualità tra l'evento ed il danno e che consente di ritenere dimostrato che l'inadempimento agli obblighi di cui agli articoli 1575 e 1576 c.c. sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al locatore proprietario, il quale -
tra l'altro- dagli atti di causa non si evince nemmeno sia stato notiziato del fatto dannoso dalla società attrice prima del presente giudizio.
Il danno, inoltre, non risulta provato nemmeno nel quantum, essendosi parte attrice limitata a depositare una riproduzione fotografica di un preventivo avente ad oggetto “realizzazione lavori
– Lavori di manutenzione straordinaria) di data 19.10.2015 che, però, oltre ad essere Parte_1
scarno nella descrizione dei lavori a compiersi, risulta privo di ogni elemento che consenta di ricondurlo a chi lo ha predisposto, di riferirlo all'immobile oggetto di causa e di ricondurlo al fatto dannoso per cui è qui controversia;
ragion per cui, in assenza di altro valido elemento probatorio la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dall'attrice non poteva essere accolta, avendo natura meramente esplorativa. Né spessore probatorio adeguato a conforto della tesi attorea può
essere attribuito alle fotografie allegate dalla società attrice alla propria produzione, dacchè inidonee a provare i dedotti danni (le foto – non circostanziate nel tempo e nello spazio - non consentono di accertare i danni all'immobile, né alla merce che si assume essere stata danneggiata, dal momento che risultano raffigurati solo degli scatoli chiusi, che non permettono di avere contezza nemmeno in maniera approssimativa del contenuto di essi) né tampoco a comprovare il nesso eziologico tra il fatto dannoso ed il bene in custodia.
In definitiva, la domanda attorea non può essere accolta. Le spese di lite tra attore e convenuto seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico della società attrice ed in favore della convenuta e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza si è
esaurita l'attività processuale e difensiva.
In particolare, i compensi si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
Le spese di lite tra convenuta chiamante e terzo vanno Controparte_3
integralmente compensate, in ragione dei motivi della chiamata in giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, nella persona del gop, dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in Parte_1
persona del suo legale rapp.te p.t., nei confronti di in persona del suo Controparte_1
legale rapp.te p.t., con la chiamata in causa del in persona del suo legale rapp.te p.t. e Parte_2
della in persona del suo legale rapp.te p.t., ogni altra Controparte_4
e diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia della in persona del Controparte_4
suo legale rapp.te p.t.;
2) Rigetta la domanda formulata dalla Parte_1
3) Condanna la società attrice al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €. 2.151,00
per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, iva e cpa come per legge in favore della società conventa in persona del suo legale rapp.te Parte_1 p.t., che distrae in favore dell'avv. Romolo Leone, che si è dichiarato antistatario;
4) Compensa le spese di giudizio tra la chiamante in persona del suo legale Parte_1
rapp.te p.t.e il terzo chiamato in persona del suo legale rapp.te p.t. Parte_2
Così deciso in S. Maria C.V., lì 16.04.2024
Il Gop
(dott.ssa Maddalena Natale)