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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1454/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1454/2023 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Ferrara Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Dalla Riva CP_1
resistente
pagina 1 di 11 Premesso che:
- la società opponente propone opposizione avverso i verbali di accertamenti del Servizio
Ispettivo ITL – INAIL notificatole in data 20.9.2019, i conseguenti certificati di variazione del rapporto assicurativo notificati dalla Sede di Vicenza nonché il CP_1
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 202100253 del 19.10.2022 e il CP_1
successivo provvedimento di liquidazione datato 18.07.2023, di variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice ditta n. 3248505/58, comportante l'istituzione della Polizza
Dipendenti della voce di tariffa 6212 con decorrenza dal 06/06/2014, con modifica dei dati relativi alla voce 6215 dalla medesima data 06.06.2014, e con richiesta di pagamento dell'importo complessivo di euro 131.755,83 per premio assicurativo, sanzioni civili ed interessi di mora contestandone la nullità e l'erroneità, al fine di far dichiarare non dovuti i premi e le sanzioni civili ivi indicati;
- contesta, in particolare, di aver dichiarato nel tempo processi produttivi non corrispondenti all'effettiva attività svolta, e che pertanto sia stata (parzialmente) errata l'applicazione sino a quel momento della voce di tariffa Industria 6215;
- l domanda il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, e in via CP_1
riconvenzionale chiede “Condannarsi la ditta per i titoli di cui in Parte_1
narrativa, al pagamento dei contributi assicurativi dovuti nel certificato di variazione del
18-7-2023 notificato il 19-7-2023 (doc. 28), oltre le somme aggiuntive e gli ulteriori accessori di legge maturati e maturandi dal giorno della debenza fino al saldo, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”; rilevato che:
- va preliminarmente disattesa l'eccezione di decadenza formulata da parte opponente ai sensi dell'art. 14 l. n. 689/1981, per l'assorbente considerazione del fatto che quelle di cui trattasi sono sanzioni civili, e che la materia dei premi e delle conseguenze in caso di CP_1
rettifica delle voci tariffarie è interamente regolata da normativa differente e speciale;
- ciò detto, è opportuno ripercorrere la vicenda che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio, al fine di comprenderne l'oggetto;
- in data 06.06.2019 gli ispettori dell' di Vicenza hanno effettuato un accertamento CP_1
ispettivo nei confronti della ricorrente (doc. 1 ricorrente);
pagina 2 di 11 - dopo aver acquisito le dichiarazioni di 4 lavoratori e dall'allora legale rappresentante aziendale, e presa visione in data 21.06.2019 presso la sede di della Parte_1
documentazione richiesta, in data 20.09.2019 hanno quindi notificato alla società il
Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 201900059, con cui, dato atto che la società era inquadrata all' ed all' al settore Industria, veniva contestata la CP_2 CP_1
classificazione alla v.d.t. 6215, ancora risalente alla denuncia di esercizio del lontano giugno 1959, con cui la società dichiarava di effettuare “Costruzione scaffalature, mobili in lamiera e arredamenti scolastici in metallo “, e di non aver mai reso edotto l' CP_1 della “variazione dell'attività, dei prodotti finiti” e quindi della modifica del rischio, beneficiando così dell'applicazione di un premio inferiore al dovuto. Parte_1
infatti, si sarebbe nel tempo convertita alla “realizzazione grezza di una struttura metallica che richiede ulteriori lavorazioni, per esempio di finitura (verniciatura, lucidatura, trattamenti galvanici, ecc.) o il montaggio di altre componenti o accessori, quali braccioli, piedini, ruote, meccanismi, ecc…”, attività che avrebbe dovuto essere correttamente inquadrata alla voce di tariffa 6212;
- avverso tale verbale la ricorrente ha presentato ricorso al Presidente dell' (doc. 3 CP_1
ricorrente), e con delibera del CdA n.169/2020 il Consiglio di Amministrazione CP_1 dell' ha ritenuto che l'attività aziendale della ricorrente trovasse idoneo riferimento CP_1
tariffario alle seguenti voci di Tariffa dei premi:
a) 6212 per la realizzazione di componenti per soppalchi senza posa né montaggio in opera e per la realizzazione di componenti per scaffalature che, una volta completate, hanno un'altezza superiore a quella di ambienti ad uso civile, senza posa né montaggio in opera;
b) 6215 per la realizzazione di componenti per scaffalature che, una volta completate, hanno un'altezza pari o inferiore a quella di ambienti ad uso civile (appartamenti, uffici e negozi);
- in accoglimento del ricorso ha quindi stabilito che tale ultima voce andasse ripristinata e che la classificazione alla voce 6212 dovesse decorrere dal 06.06.2014, e che pertanto dovesse “essere emesso un nuovo provvedimento che annulla e sostituisce il provvedimento impugnato del 07.01.2020 ” (doc. 4 ricorrente);
pagina 3 di 11 - con successivo verbale di accertamento e notificazione n.202100253 del 19.10.2022,
l' , sulla scorta di quanto emerso dalle esibite fatture di vendita di e CP_1 Parte_1
dal prospetto delle ore lavorate dai dipendenti aziendali su pezzi di lunghezza superiore a
3.000 mm (doc. 14 ricorrente), ritenuto che il ciclo lavorativo della società fosse unico e che la maggior parte degli operai fosse promiscuamente adibita ad entrambe le lavorazioni, ha concluso che:
a) 8 operai fossero esclusivamente adibiti alla produzione di banchi e ripiani di metratura inferiore ai 3.000 m. Le retribuzioni di questi ultimi andavano per questoimputate alla voce di tariffa n. 6215;
b) 2 operai fossero esclusivamente adibiti alla produzione di pezzi di altezza superiore ai
3.000 mm. Le relative retribuzioni andavano per questo integralmente imputate alla voce di tariffa n. 6212;
c) tutti gli altri dipendenti svolgessero attività promiscua, e pertanto le relative retribuzioni imponibili andassero ripartire sulle voci di tariffa 6215 e 6212 in base alla percentuale di tempo di adibizione alle due lavorazioni come risultante dal prospetto fornito dalla società in data 07.09.2022 (doc. 5 ricorrente);
- il provvedimento di liquidazione, notificato a in data 19.07.2023, reca la Parte_1 richiesta di pagamento dell'importo complessivo di euro 131.755,83 per premio assicurativo, sanzioni civili ed interessi di mora (doc. 6 ricorrente);
- stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto al Presidente dell' , CP_1
(doc. 6c ricorrente) la società adisce oggi il Tribunale per l'accertamento negativo del proprio debito, sostenendo che “L'attività espletata da è sempre Parte_1
consistita, e consiste tuttora, nella produzione di scaffalature metalliche in genere, e di mobili-scaffali, come emerge dalla Denuncia di Esercizio del 04.06.1959”, e che
“realizza in minima parte anche profilati e soppalchi sostenuti da putrella e tali manufatti superano i 3 metri”, impiegando a tal fine “n.2 dipendenti per l'intero orario di lavoro - tali sigg. e - e, a seconda delle necessità di Persona_1 Persona_2
lavorazione, altri n.1 o n.2 dipendenti, i sigg. e , per qualche Parte_2 Persona_3
ora alla settimana, che attendono alla verniciatura dei soli soppalchi e putrelle – i profilati vanno esenti da verniciatura- ed al loro imballaggio/movimentazione”;
pagina 4 di 11 - richiamando tra gli altri il proprio doc. 14, da cui emergerebbe la conferma della predetta allegazione, chiede siano dichiarati non dovuti tutti i premi e le sanzioni civili CP_1
indicati nei verbali di accertamento impugnati;
- ebbene, la controversia verte essenzialmente sulla classificazione dell'attività della ed in particolare sulla riconducibilità della stessa alla voce 6215 e/o alla 6212; Pt_1
- ciò impone che la decisione prenda le mosse dall'esame delle Tariffe Premi Inail;
- come noto, l'articolo 3 d. lgs. n. 38/2000 prevede l'emanazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di distinte tariffe dei premi per ciascuna delle gestioni tariffarie di cui all'articolo 1 del medesimo decreto. Il comma 3, dell'articolo 3 citato prevede inoltre che ogni tariffa stabilisca, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale;
- in questo quadro, con il D.M. 12 dicembre 2000 sono state introdotte le “Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione”, e ad esse è seguita l'adozione di nuove Tariffe nell'anno 2019 (doc. 35
, applicate “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre CP_1
2018, n. 145”;
- alla voce di tariffa 6215 sono ricondotte: “costruzione di arredamenti e di mobili in materiale metallico, di casseforti, armadi corazzati, serrature e lucchetti di sicurezza, di lampadari di carrozzine, di passeggini per bambini, di sedili per impianti di risalita, compresa la lavorazione delle parti accessorie in diverso materiale” […];
- la voce di tariffa 6212 è stata invece definita in relazione alle seguenti lavorazioni:
“costruzione in officina degli elementi metallici delle opere edili, idrauliche, dei ponti, delle linee e delle condotte e delle attrezzature di impianti industriali, per il cui montaggio in opera v. grande gruppo 3 [che prevede le tariffe per l'ambito di attività avente ad oggetto “Costruzioni edili, idrauliche, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte. impiantistica”]. Lavorazioni di taglio, piegatura, saldatura di laminati e trafilati svolte nelle officine […]” nonché le lavorazioni di cui alla voce 6211
(attività di costruzioni in officina di prodotti finiti in materiale metallico e di carpenteria pagina 5 di 11 metallica con posa in opera, ad es. tali, pensiline, passerelle, scale, chioschi ecc.) “senza posa in opera”;
- attesa la apparente intersezione degli ambiti definiti dalla lettera delle Tabelle, risultano utili all'interpretazione delle suddette voci le “Istruzioni tecniche delle tariffe dei premi” elaborate dallo stesso e allegate alla memoria dell' CP_3 CP_1
- nel documento può infatti leggersi che:
a. “la voce 6215 prevede la lavorazione e la costruzione di diverse tipologie di prodotti caratterizzati essenzialmente dall'utilizzo di materiale metallico. Per quanto riguarda
i mobili si precisa che rientrano in questa voce anche quelli forniti in kit di montaggio, come ad esempio gli scaffali per uso domestico, purché, per essere funzionali, non necessitino che di semplici operazioni di avvitatura o di incastro;
sono quindi esclusi dall'ambito della voce i semilavorati che necessitino, per essere funzionali e completi, di ulteriori operazioni di finitura o di verniciatura e che sono privi dei necessari complementi ed accessori, quali ad esempio i piedini, i braccioli ecc. Sono altresì escluse dall'ambito della voce le scaffalature industriali, la cui produzione deve essere riferita generalmente alle voci 6211 o 6212 di questo stesso sottogruppo o, se realizzate completamente in lamiera, alla voce 6222 […]”;
b. “la voce 6212 prevede esplicitamente la costruzione di elementi metallici e di carpenteria senza posa in opera. La messa in servizio degli elementi metallici di cui alla voce non è infatti una semplice posa in opera, ma, piuttosto, un montaggio in opera o una installazione, lavorazioni queste che trovano riferimento alle voci del grande gruppo 3”. Tra le attività figurano la produzione di elementi delle opere edili
(quali travature metalliche di capannoni, elementi strutturali di edifici, armature per conglomerati cementizi) e quella di elementi strutturali di ponti di tralicci, di elementi per impianti “e di tutti quei prodotti, tipicamente di carpenteria, la cui messa in servizio richiede operazioni che hanno luogo in cantieri o comunque negli ambiti di cui al grande gruppo 3”, cioè come detto attività di carattere lato sensu edilizio.
Le istruzioni tecniche dell sottolineano anche “che, ai fini classificativi, non vi è CP_1 alcuna distinzione fra carpenteria cosiddetta “leggera” e carpenteria “pesante”;
c. “la voce 6211 prevede le lavorazioni di taglio, piegatura, saldatura di laminati e trafilati per la realizzazione di quanto previsto nella voce […] La voce 6211
pagina 6 di 11 comprende la posa in opera di quanto realizzato e, fra gli esempi riportati in declaratoria, sono illustrati prodotti la cui posa in opera consiste in operazioni semplici e di rapida esecuzione come il fissaggio con tasselli, con resine o malte cementizie illimitata quantità […]”;
- alla luce delle previsioni sin qui richiamate, e considerato che come già si è detto la distinzione tra le diverse voci di tariffa obbedisce alla necessità di individuare per ciascuna categoria di lavorazioni un unico tasso di premio, legato al rischio sotteso alle lavorazioni predette, il discrimen tra le due classificazioni oggetto della controversia
(6212 e 6215) pare potersi individuare nella complessità dell'opera che gli elementi produttivi oggetto dell'attività aziendale contribuiscono a realizzare, e così nel rilievo della tenuta strutturale del prodotto finale, che incide necessariamente anche sulla lavorazione delle sue componenti metalliche;
- depongono in questo senso, in particolare, la considerazione del fatto che la voce 6215 è riferita a prodotti il cui montaggio necessita di semplici operazioni ed esclude espressamente dal proprio ambito le scaffalature industriali, nonché la differenziazione tra le voci 6211 (che non viene in rilievo nel caso di specie e tuttavia è riferita a prodotti finiti con posa in opera) e 6212, che comprende tra le altre le medesime lavorazioni della voce precedente, ma escludendo la posa in opera, e per questo è associata ad un tasso inferiore di ben 30 punti rispetto a quello della voce precedente;
- ciò chiarito, l'istruttoria orale svolta nel corso del procedimento ha confermato che l'azienda produce:
1. elementi metallici di lunghezza inferiore ai 3 m, che poi vengono assemblati per realizzare scaffalature semplici oppure più complesse, talvolta munite di camminamenti sopraelevati e aventi sviluppo variabile in altezza (v. in particolare teste , verbale udienza del 6 dicembre 2024, che dell'azienda è stato Tes_1
Direttore Generale dal 2019 al 2022);
2. banchi vendita da 3 metri di lunghezza e accessori per il magazzino;
3. componenti per soppalchi, comprese putrelle strutturali. Trattasi di prodotti che necessitano di saldatura, attività per la quale è richiesto un patentino che attesti la professionalità dell'addetto. A tale lavorazione erano stabilmente adibiti esclusivamente due dipendenti della società ricorrente, sigg.ri e . Per_4 Per_1
pagina 7 di 11 Allora si aggiungevano, durante i picchi di lavoro, “due persone jolly”, che tuttavia svolgevano attività “a corredo” (v. sempre teste ); Tes_1
- è poi dimostrato che la clientela a cui l'azienda rivolge il proprio business è rappresentata dalle aziende (industrie e siti commerciali, come dichiarato dal teste , che si occupa Tes_2
di progettazione e di strutture di carpenteria alle dipendenze della società dal 1992, ma anche dal teste . Si vedano altresì le univoche dichiarazioni in questo stesso senso Tes_1
raccolte dagli Ispettori sub doc. 15 ; CP_1
- significativo è inoltre che l'assemblaggio presso il cliente dei singoli pezzi metallici realizzati in azienda venga effettuato da ditte terze formate dalla stessa Pt_1
- ciò chiarito, la stessa sembra condividere che per le lavorazioni collegate alla Pt_1
realizzazione dei soppalchi, quelle di cui al punto 3 (a cui sono adibiti i sigg.ri e Per_4
) la voce 6212 sia appropriata, come confermato anche in sede di discussione;
Per_1
- dagli elementi sin qui esposti, tuttavia, si ricava che anche la realizzazione delle scaffalature oggetto del core business della società sia riconducibile alla voce 6212.
Ciò innanzitutto in quanto dalla voce 6215 sono espressamente escluse le lavorazioni di realizzazione di scaffalature industriali, cioè impiegate nell'ambito dello stoccaggio di beni e merci in un contesto aziendale come quelle che chiaramente realizza, quantomeno in via prevalente, Mobilfer: bastino in questo senso i docc. 6 e 7 allegati da da cui si evince in maniera l'ambito di utilizzo degli scaffali prodotti, e le CP_1
eloquenti dichiarazioni rese agli ispettori nel corso dell'accesso del 6 giugno 2019
(doc. 15 dai sigg.ri , – “il core business dell'azienda è la CP_1 Tes_3 Tes_1 produzione e vendita di magazzini per l'immagazzinamento industriale”, e Tes_4
, che ha parlato di “scaffalature metalliche e strutture autoportanti di acciaio, Tes_5 industriali […] Sono prodotti per l'industria, non per i privati, né per uffici”).
Inoltre, se il montaggio dei manufatti presso il cliente richiede una specifica formazione da parte dell'azienda produttrice, significa che lo stesso non obbedisce alle ordinarie, generali regole tecniche che presidiano l'assemblaggio di componenti di scaffalature destinate ad uso civile. La robustezza e la capacità di tenuta degli elementi portanti di uno scaffale destinato al magazzino di un'azienda, che implica altezze finali e capacità di carico decisamente superiori a quelle di una scaffalatura ad uso pagina 8 di 11 civile, impongono infine, logicamente, l'impiego di materiali, spessori e regole tecniche diversi da quelli a cui si ricorre nella produzione di elementi per scaffalature per ambienti domestici o di piccoli esercizi, a prescindere dalla lunghezza dei singoli elementi di partenza, astrattamente identica. Ciò incide, come rilevato anche nel parere Contarp allegato alla memoria sul rischio sotteso all'attività; CP_1
- va poi rilevato, sempre analizzando il rischio sotteso alle lavorazioni, che nello stesso
DVR della società è precisato quanto segue: “All'interno dello stabilimento produttivo si eseguono anche lavorazioni di carpenteria metallica pesante per la costruzione
delle strutture portanti per scale e soppalchi.
[…] I pezzi lavorati possono raggiungere anche notevoli dimensioni e pesi importanti.
Il materiale semilavorato viene movimentato all'interno dello stabilimento produttivo con argani, carri ponte, carrelli elevatori e per i pezzi di dimensioni e pesi limitati, manualmente.”(doc. 9 ; CP_1
- ne deriva che la classificazione operata dall'Ispettorato appare del tutto CP_1
compatibile con il rischio effettivamente esistente all'interno dell'Azienda;
- sebbene l'onere della prova della fondatezza della variazione incomba sull' va CP_1
d'altra parte considerato che la società, nella cui disponibilità rientra ogni elemento utile a contrastare la testi avversaria e sulla quale incombe comunque l'obbligo di fornire all'Ente tutte le informazioni utili sulle attività svolte per ogni singola lavorazione e ogni variazione incidente sulle voci tariffarie ai sensi del D.M. 12 dicembre 2000, ha ritenuto (forse fuorviata dalle considerazioni mosse in sede ispettiva - si veda in proposito quanto dichiarato dall'ispettore , sentito anche nel Tes_6
corso dell'udienza istruttoria del 6.12.2024 -) di fondare le proprie censure di merito esclusivamente sulla questione, a dire il vero non dirimente, della lunghezza dei singoli elementi per scaffalature prodotti in azienda, che per la stragrande maggioranza è (pacificamente) inferiore ai 3 metri;
- va invece accolta l'eccezione relativa all'impossibilità di far retroagire ad epoca precedente all'accertamento gli effetti della variazione (punto II ricorso);
- la società in particolare afferma: “Si ritiene, infatti, che non possa Parte_1 essere comunque chiamata a rispondere per l'inquadramento assegnato nel passato dal
pagina 9 di 11 soggetto – l' - su cui gravava l'onere di verificarlo ed attribuirlo […]; CP_1
- afferma di non aver “mai variato totalmente o parzialmente l'attività già Pt_1 assicurata e comunicata all' ” con la denuncia di esercizio;
CP_1
- considerato che l' , previo accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 1 e 4 del CP_1
D.P.R. n.1124/1965, a seguito della predetta denuncia (risalente al 1959, doc. 7 ricorrente) ha provveduto all'apertura del rapporto assicurativo e rilasciato il certificato di assicurazione con assegnazione della voce tariffaria 6215 (doc. 8 ricorrente), sarebbe spettato all'ente dimostrare l'avvenuta variazione e l'epoca in cui essa si è verificata;
- infatti, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del d.m. 12/12/2000, rubricato “Denunce di variazione”, “Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 12, commi 3 e 4, del Testo unico apposite denunce per ogni variazione totale o parziale dell'attività già assicurata (cessazione di una o più lavorazioni, modificazione di estensione e di natura del rischio, ecc.), inclusa ogni variazione soggettiva ed oggettiva che determini la variazione dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie di cui all'articolo
1”;
- nel caso di specie, tuttavia, non è stato minimamente dimostrato l'intervento di una variazione dell'attività, che la società contesta fermamente, ed anzi le persone sentite sia nel corso dell'accesso ispettivo che nel corso del processo hanno confermato una sostanziale invarianza dell'attività di Ciò che dunque risulta è soltanto che sin Pt_1
dal momento del primo accesso ispettivo 2019 l'attività comprendesse, tra l'altro, la produzione di elementi destinati alla composizione di strutture di carattere industriale;
- l'art. 16 del medesimo d.m. 12/12/2000 (rubricato “Rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni” prevede che:
“1. L accertato in qualsiasi momento che la classificazione delle lavorazioni e la CP_1
relativa tassazione sono errati, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro […] e ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati:
a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il
pagina 10 di 11 versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
b) erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. É facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del Codice civile”;
- non essendo possibile comprendere, nel caso di specie, se sia intervenuta una effettiva variazione o semplicemente vi sia stata, ab origine, una errata classificazione (imputabile o meno al datore di lavoro) è assorbente la considerazione del fatto che ciò comporta l'impossibilità di individuare la “data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati”, e quindi di collocare la variazione di tariffa antecedentemente al 20.9.2019, data della conclusione del primo accertamento con cui l'Ente ha formalizzato i propri rilievi e notificato il verbale ispettivo a Pt_1
Sebbene il verbale e il provvedimento di liquidazione conseguente siano stati poi superati, in accoglimento del ricorso amministrativo dell'azienda, da successivo verbale, è sui medesimi fatti riscontrati all'epoca che si fonda anche la presente decisione, pertanto deve ritenersi che da quel momento possano prodursi gli effetti della variazione d'ufficio;
- gli importi dovuti dalla società devono per tale ragione essere ricalcolati tenendo conto del diverso dies a quo accertato. Va quindi dichiarato non dovuto l'importo di cui al certificato di variazione impugnato, e la causa va quindi rimessa in istruttoria al fine della decisione della domanda riconvenzionale;
- si riserva alla pronuncia definitiva ogni decisione sulle spese di lite;
P.Q.M.
Il giudice:
- dichiara non dovute le somme di cui al certificato di variazione impugnato;
- dispone la prosecuzione del processo come da separato provvedimento;
- riserva alla pronuncia definitiva la decisione sulle spese.
Vicenza, 08/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1454/2023 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Ferrara Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Dalla Riva CP_1
resistente
pagina 1 di 11 Premesso che:
- la società opponente propone opposizione avverso i verbali di accertamenti del Servizio
Ispettivo ITL – INAIL notificatole in data 20.9.2019, i conseguenti certificati di variazione del rapporto assicurativo notificati dalla Sede di Vicenza nonché il CP_1
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 202100253 del 19.10.2022 e il CP_1
successivo provvedimento di liquidazione datato 18.07.2023, di variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice ditta n. 3248505/58, comportante l'istituzione della Polizza
Dipendenti della voce di tariffa 6212 con decorrenza dal 06/06/2014, con modifica dei dati relativi alla voce 6215 dalla medesima data 06.06.2014, e con richiesta di pagamento dell'importo complessivo di euro 131.755,83 per premio assicurativo, sanzioni civili ed interessi di mora contestandone la nullità e l'erroneità, al fine di far dichiarare non dovuti i premi e le sanzioni civili ivi indicati;
- contesta, in particolare, di aver dichiarato nel tempo processi produttivi non corrispondenti all'effettiva attività svolta, e che pertanto sia stata (parzialmente) errata l'applicazione sino a quel momento della voce di tariffa Industria 6215;
- l domanda il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, e in via CP_1
riconvenzionale chiede “Condannarsi la ditta per i titoli di cui in Parte_1
narrativa, al pagamento dei contributi assicurativi dovuti nel certificato di variazione del
18-7-2023 notificato il 19-7-2023 (doc. 28), oltre le somme aggiuntive e gli ulteriori accessori di legge maturati e maturandi dal giorno della debenza fino al saldo, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”; rilevato che:
- va preliminarmente disattesa l'eccezione di decadenza formulata da parte opponente ai sensi dell'art. 14 l. n. 689/1981, per l'assorbente considerazione del fatto che quelle di cui trattasi sono sanzioni civili, e che la materia dei premi e delle conseguenze in caso di CP_1
rettifica delle voci tariffarie è interamente regolata da normativa differente e speciale;
- ciò detto, è opportuno ripercorrere la vicenda che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio, al fine di comprenderne l'oggetto;
- in data 06.06.2019 gli ispettori dell' di Vicenza hanno effettuato un accertamento CP_1
ispettivo nei confronti della ricorrente (doc. 1 ricorrente);
pagina 2 di 11 - dopo aver acquisito le dichiarazioni di 4 lavoratori e dall'allora legale rappresentante aziendale, e presa visione in data 21.06.2019 presso la sede di della Parte_1
documentazione richiesta, in data 20.09.2019 hanno quindi notificato alla società il
Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 201900059, con cui, dato atto che la società era inquadrata all' ed all' al settore Industria, veniva contestata la CP_2 CP_1
classificazione alla v.d.t. 6215, ancora risalente alla denuncia di esercizio del lontano giugno 1959, con cui la società dichiarava di effettuare “Costruzione scaffalature, mobili in lamiera e arredamenti scolastici in metallo “, e di non aver mai reso edotto l' CP_1 della “variazione dell'attività, dei prodotti finiti” e quindi della modifica del rischio, beneficiando così dell'applicazione di un premio inferiore al dovuto. Parte_1
infatti, si sarebbe nel tempo convertita alla “realizzazione grezza di una struttura metallica che richiede ulteriori lavorazioni, per esempio di finitura (verniciatura, lucidatura, trattamenti galvanici, ecc.) o il montaggio di altre componenti o accessori, quali braccioli, piedini, ruote, meccanismi, ecc…”, attività che avrebbe dovuto essere correttamente inquadrata alla voce di tariffa 6212;
- avverso tale verbale la ricorrente ha presentato ricorso al Presidente dell' (doc. 3 CP_1
ricorrente), e con delibera del CdA n.169/2020 il Consiglio di Amministrazione CP_1 dell' ha ritenuto che l'attività aziendale della ricorrente trovasse idoneo riferimento CP_1
tariffario alle seguenti voci di Tariffa dei premi:
a) 6212 per la realizzazione di componenti per soppalchi senza posa né montaggio in opera e per la realizzazione di componenti per scaffalature che, una volta completate, hanno un'altezza superiore a quella di ambienti ad uso civile, senza posa né montaggio in opera;
b) 6215 per la realizzazione di componenti per scaffalature che, una volta completate, hanno un'altezza pari o inferiore a quella di ambienti ad uso civile (appartamenti, uffici e negozi);
- in accoglimento del ricorso ha quindi stabilito che tale ultima voce andasse ripristinata e che la classificazione alla voce 6212 dovesse decorrere dal 06.06.2014, e che pertanto dovesse “essere emesso un nuovo provvedimento che annulla e sostituisce il provvedimento impugnato del 07.01.2020 ” (doc. 4 ricorrente);
pagina 3 di 11 - con successivo verbale di accertamento e notificazione n.202100253 del 19.10.2022,
l' , sulla scorta di quanto emerso dalle esibite fatture di vendita di e CP_1 Parte_1
dal prospetto delle ore lavorate dai dipendenti aziendali su pezzi di lunghezza superiore a
3.000 mm (doc. 14 ricorrente), ritenuto che il ciclo lavorativo della società fosse unico e che la maggior parte degli operai fosse promiscuamente adibita ad entrambe le lavorazioni, ha concluso che:
a) 8 operai fossero esclusivamente adibiti alla produzione di banchi e ripiani di metratura inferiore ai 3.000 m. Le retribuzioni di questi ultimi andavano per questoimputate alla voce di tariffa n. 6215;
b) 2 operai fossero esclusivamente adibiti alla produzione di pezzi di altezza superiore ai
3.000 mm. Le relative retribuzioni andavano per questo integralmente imputate alla voce di tariffa n. 6212;
c) tutti gli altri dipendenti svolgessero attività promiscua, e pertanto le relative retribuzioni imponibili andassero ripartire sulle voci di tariffa 6215 e 6212 in base alla percentuale di tempo di adibizione alle due lavorazioni come risultante dal prospetto fornito dalla società in data 07.09.2022 (doc. 5 ricorrente);
- il provvedimento di liquidazione, notificato a in data 19.07.2023, reca la Parte_1 richiesta di pagamento dell'importo complessivo di euro 131.755,83 per premio assicurativo, sanzioni civili ed interessi di mora (doc. 6 ricorrente);
- stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto al Presidente dell' , CP_1
(doc. 6c ricorrente) la società adisce oggi il Tribunale per l'accertamento negativo del proprio debito, sostenendo che “L'attività espletata da è sempre Parte_1
consistita, e consiste tuttora, nella produzione di scaffalature metalliche in genere, e di mobili-scaffali, come emerge dalla Denuncia di Esercizio del 04.06.1959”, e che
“realizza in minima parte anche profilati e soppalchi sostenuti da putrella e tali manufatti superano i 3 metri”, impiegando a tal fine “n.2 dipendenti per l'intero orario di lavoro - tali sigg. e - e, a seconda delle necessità di Persona_1 Persona_2
lavorazione, altri n.1 o n.2 dipendenti, i sigg. e , per qualche Parte_2 Persona_3
ora alla settimana, che attendono alla verniciatura dei soli soppalchi e putrelle – i profilati vanno esenti da verniciatura- ed al loro imballaggio/movimentazione”;
pagina 4 di 11 - richiamando tra gli altri il proprio doc. 14, da cui emergerebbe la conferma della predetta allegazione, chiede siano dichiarati non dovuti tutti i premi e le sanzioni civili CP_1
indicati nei verbali di accertamento impugnati;
- ebbene, la controversia verte essenzialmente sulla classificazione dell'attività della ed in particolare sulla riconducibilità della stessa alla voce 6215 e/o alla 6212; Pt_1
- ciò impone che la decisione prenda le mosse dall'esame delle Tariffe Premi Inail;
- come noto, l'articolo 3 d. lgs. n. 38/2000 prevede l'emanazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di distinte tariffe dei premi per ciascuna delle gestioni tariffarie di cui all'articolo 1 del medesimo decreto. Il comma 3, dell'articolo 3 citato prevede inoltre che ogni tariffa stabilisca, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale;
- in questo quadro, con il D.M. 12 dicembre 2000 sono state introdotte le “Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione”, e ad esse è seguita l'adozione di nuove Tariffe nell'anno 2019 (doc. 35
, applicate “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre CP_1
2018, n. 145”;
- alla voce di tariffa 6215 sono ricondotte: “costruzione di arredamenti e di mobili in materiale metallico, di casseforti, armadi corazzati, serrature e lucchetti di sicurezza, di lampadari di carrozzine, di passeggini per bambini, di sedili per impianti di risalita, compresa la lavorazione delle parti accessorie in diverso materiale” […];
- la voce di tariffa 6212 è stata invece definita in relazione alle seguenti lavorazioni:
“costruzione in officina degli elementi metallici delle opere edili, idrauliche, dei ponti, delle linee e delle condotte e delle attrezzature di impianti industriali, per il cui montaggio in opera v. grande gruppo 3 [che prevede le tariffe per l'ambito di attività avente ad oggetto “Costruzioni edili, idrauliche, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte. impiantistica”]. Lavorazioni di taglio, piegatura, saldatura di laminati e trafilati svolte nelle officine […]” nonché le lavorazioni di cui alla voce 6211
(attività di costruzioni in officina di prodotti finiti in materiale metallico e di carpenteria pagina 5 di 11 metallica con posa in opera, ad es. tali, pensiline, passerelle, scale, chioschi ecc.) “senza posa in opera”;
- attesa la apparente intersezione degli ambiti definiti dalla lettera delle Tabelle, risultano utili all'interpretazione delle suddette voci le “Istruzioni tecniche delle tariffe dei premi” elaborate dallo stesso e allegate alla memoria dell' CP_3 CP_1
- nel documento può infatti leggersi che:
a. “la voce 6215 prevede la lavorazione e la costruzione di diverse tipologie di prodotti caratterizzati essenzialmente dall'utilizzo di materiale metallico. Per quanto riguarda
i mobili si precisa che rientrano in questa voce anche quelli forniti in kit di montaggio, come ad esempio gli scaffali per uso domestico, purché, per essere funzionali, non necessitino che di semplici operazioni di avvitatura o di incastro;
sono quindi esclusi dall'ambito della voce i semilavorati che necessitino, per essere funzionali e completi, di ulteriori operazioni di finitura o di verniciatura e che sono privi dei necessari complementi ed accessori, quali ad esempio i piedini, i braccioli ecc. Sono altresì escluse dall'ambito della voce le scaffalature industriali, la cui produzione deve essere riferita generalmente alle voci 6211 o 6212 di questo stesso sottogruppo o, se realizzate completamente in lamiera, alla voce 6222 […]”;
b. “la voce 6212 prevede esplicitamente la costruzione di elementi metallici e di carpenteria senza posa in opera. La messa in servizio degli elementi metallici di cui alla voce non è infatti una semplice posa in opera, ma, piuttosto, un montaggio in opera o una installazione, lavorazioni queste che trovano riferimento alle voci del grande gruppo 3”. Tra le attività figurano la produzione di elementi delle opere edili
(quali travature metalliche di capannoni, elementi strutturali di edifici, armature per conglomerati cementizi) e quella di elementi strutturali di ponti di tralicci, di elementi per impianti “e di tutti quei prodotti, tipicamente di carpenteria, la cui messa in servizio richiede operazioni che hanno luogo in cantieri o comunque negli ambiti di cui al grande gruppo 3”, cioè come detto attività di carattere lato sensu edilizio.
Le istruzioni tecniche dell sottolineano anche “che, ai fini classificativi, non vi è CP_1 alcuna distinzione fra carpenteria cosiddetta “leggera” e carpenteria “pesante”;
c. “la voce 6211 prevede le lavorazioni di taglio, piegatura, saldatura di laminati e trafilati per la realizzazione di quanto previsto nella voce […] La voce 6211
pagina 6 di 11 comprende la posa in opera di quanto realizzato e, fra gli esempi riportati in declaratoria, sono illustrati prodotti la cui posa in opera consiste in operazioni semplici e di rapida esecuzione come il fissaggio con tasselli, con resine o malte cementizie illimitata quantità […]”;
- alla luce delle previsioni sin qui richiamate, e considerato che come già si è detto la distinzione tra le diverse voci di tariffa obbedisce alla necessità di individuare per ciascuna categoria di lavorazioni un unico tasso di premio, legato al rischio sotteso alle lavorazioni predette, il discrimen tra le due classificazioni oggetto della controversia
(6212 e 6215) pare potersi individuare nella complessità dell'opera che gli elementi produttivi oggetto dell'attività aziendale contribuiscono a realizzare, e così nel rilievo della tenuta strutturale del prodotto finale, che incide necessariamente anche sulla lavorazione delle sue componenti metalliche;
- depongono in questo senso, in particolare, la considerazione del fatto che la voce 6215 è riferita a prodotti il cui montaggio necessita di semplici operazioni ed esclude espressamente dal proprio ambito le scaffalature industriali, nonché la differenziazione tra le voci 6211 (che non viene in rilievo nel caso di specie e tuttavia è riferita a prodotti finiti con posa in opera) e 6212, che comprende tra le altre le medesime lavorazioni della voce precedente, ma escludendo la posa in opera, e per questo è associata ad un tasso inferiore di ben 30 punti rispetto a quello della voce precedente;
- ciò chiarito, l'istruttoria orale svolta nel corso del procedimento ha confermato che l'azienda produce:
1. elementi metallici di lunghezza inferiore ai 3 m, che poi vengono assemblati per realizzare scaffalature semplici oppure più complesse, talvolta munite di camminamenti sopraelevati e aventi sviluppo variabile in altezza (v. in particolare teste , verbale udienza del 6 dicembre 2024, che dell'azienda è stato Tes_1
Direttore Generale dal 2019 al 2022);
2. banchi vendita da 3 metri di lunghezza e accessori per il magazzino;
3. componenti per soppalchi, comprese putrelle strutturali. Trattasi di prodotti che necessitano di saldatura, attività per la quale è richiesto un patentino che attesti la professionalità dell'addetto. A tale lavorazione erano stabilmente adibiti esclusivamente due dipendenti della società ricorrente, sigg.ri e . Per_4 Per_1
pagina 7 di 11 Allora si aggiungevano, durante i picchi di lavoro, “due persone jolly”, che tuttavia svolgevano attività “a corredo” (v. sempre teste ); Tes_1
- è poi dimostrato che la clientela a cui l'azienda rivolge il proprio business è rappresentata dalle aziende (industrie e siti commerciali, come dichiarato dal teste , che si occupa Tes_2
di progettazione e di strutture di carpenteria alle dipendenze della società dal 1992, ma anche dal teste . Si vedano altresì le univoche dichiarazioni in questo stesso senso Tes_1
raccolte dagli Ispettori sub doc. 15 ; CP_1
- significativo è inoltre che l'assemblaggio presso il cliente dei singoli pezzi metallici realizzati in azienda venga effettuato da ditte terze formate dalla stessa Pt_1
- ciò chiarito, la stessa sembra condividere che per le lavorazioni collegate alla Pt_1
realizzazione dei soppalchi, quelle di cui al punto 3 (a cui sono adibiti i sigg.ri e Per_4
) la voce 6212 sia appropriata, come confermato anche in sede di discussione;
Per_1
- dagli elementi sin qui esposti, tuttavia, si ricava che anche la realizzazione delle scaffalature oggetto del core business della società sia riconducibile alla voce 6212.
Ciò innanzitutto in quanto dalla voce 6215 sono espressamente escluse le lavorazioni di realizzazione di scaffalature industriali, cioè impiegate nell'ambito dello stoccaggio di beni e merci in un contesto aziendale come quelle che chiaramente realizza, quantomeno in via prevalente, Mobilfer: bastino in questo senso i docc. 6 e 7 allegati da da cui si evince in maniera l'ambito di utilizzo degli scaffali prodotti, e le CP_1
eloquenti dichiarazioni rese agli ispettori nel corso dell'accesso del 6 giugno 2019
(doc. 15 dai sigg.ri , – “il core business dell'azienda è la CP_1 Tes_3 Tes_1 produzione e vendita di magazzini per l'immagazzinamento industriale”, e Tes_4
, che ha parlato di “scaffalature metalliche e strutture autoportanti di acciaio, Tes_5 industriali […] Sono prodotti per l'industria, non per i privati, né per uffici”).
Inoltre, se il montaggio dei manufatti presso il cliente richiede una specifica formazione da parte dell'azienda produttrice, significa che lo stesso non obbedisce alle ordinarie, generali regole tecniche che presidiano l'assemblaggio di componenti di scaffalature destinate ad uso civile. La robustezza e la capacità di tenuta degli elementi portanti di uno scaffale destinato al magazzino di un'azienda, che implica altezze finali e capacità di carico decisamente superiori a quelle di una scaffalatura ad uso pagina 8 di 11 civile, impongono infine, logicamente, l'impiego di materiali, spessori e regole tecniche diversi da quelli a cui si ricorre nella produzione di elementi per scaffalature per ambienti domestici o di piccoli esercizi, a prescindere dalla lunghezza dei singoli elementi di partenza, astrattamente identica. Ciò incide, come rilevato anche nel parere Contarp allegato alla memoria sul rischio sotteso all'attività; CP_1
- va poi rilevato, sempre analizzando il rischio sotteso alle lavorazioni, che nello stesso
DVR della società è precisato quanto segue: “All'interno dello stabilimento produttivo si eseguono anche lavorazioni di carpenteria metallica pesante per la costruzione
delle strutture portanti per scale e soppalchi.
[…] I pezzi lavorati possono raggiungere anche notevoli dimensioni e pesi importanti.
Il materiale semilavorato viene movimentato all'interno dello stabilimento produttivo con argani, carri ponte, carrelli elevatori e per i pezzi di dimensioni e pesi limitati, manualmente.”(doc. 9 ; CP_1
- ne deriva che la classificazione operata dall'Ispettorato appare del tutto CP_1
compatibile con il rischio effettivamente esistente all'interno dell'Azienda;
- sebbene l'onere della prova della fondatezza della variazione incomba sull' va CP_1
d'altra parte considerato che la società, nella cui disponibilità rientra ogni elemento utile a contrastare la testi avversaria e sulla quale incombe comunque l'obbligo di fornire all'Ente tutte le informazioni utili sulle attività svolte per ogni singola lavorazione e ogni variazione incidente sulle voci tariffarie ai sensi del D.M. 12 dicembre 2000, ha ritenuto (forse fuorviata dalle considerazioni mosse in sede ispettiva - si veda in proposito quanto dichiarato dall'ispettore , sentito anche nel Tes_6
corso dell'udienza istruttoria del 6.12.2024 -) di fondare le proprie censure di merito esclusivamente sulla questione, a dire il vero non dirimente, della lunghezza dei singoli elementi per scaffalature prodotti in azienda, che per la stragrande maggioranza è (pacificamente) inferiore ai 3 metri;
- va invece accolta l'eccezione relativa all'impossibilità di far retroagire ad epoca precedente all'accertamento gli effetti della variazione (punto II ricorso);
- la società in particolare afferma: “Si ritiene, infatti, che non possa Parte_1 essere comunque chiamata a rispondere per l'inquadramento assegnato nel passato dal
pagina 9 di 11 soggetto – l' - su cui gravava l'onere di verificarlo ed attribuirlo […]; CP_1
- afferma di non aver “mai variato totalmente o parzialmente l'attività già Pt_1 assicurata e comunicata all' ” con la denuncia di esercizio;
CP_1
- considerato che l' , previo accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 1 e 4 del CP_1
D.P.R. n.1124/1965, a seguito della predetta denuncia (risalente al 1959, doc. 7 ricorrente) ha provveduto all'apertura del rapporto assicurativo e rilasciato il certificato di assicurazione con assegnazione della voce tariffaria 6215 (doc. 8 ricorrente), sarebbe spettato all'ente dimostrare l'avvenuta variazione e l'epoca in cui essa si è verificata;
- infatti, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del d.m. 12/12/2000, rubricato “Denunce di variazione”, “Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 12, commi 3 e 4, del Testo unico apposite denunce per ogni variazione totale o parziale dell'attività già assicurata (cessazione di una o più lavorazioni, modificazione di estensione e di natura del rischio, ecc.), inclusa ogni variazione soggettiva ed oggettiva che determini la variazione dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie di cui all'articolo
1”;
- nel caso di specie, tuttavia, non è stato minimamente dimostrato l'intervento di una variazione dell'attività, che la società contesta fermamente, ed anzi le persone sentite sia nel corso dell'accesso ispettivo che nel corso del processo hanno confermato una sostanziale invarianza dell'attività di Ciò che dunque risulta è soltanto che sin Pt_1
dal momento del primo accesso ispettivo 2019 l'attività comprendesse, tra l'altro, la produzione di elementi destinati alla composizione di strutture di carattere industriale;
- l'art. 16 del medesimo d.m. 12/12/2000 (rubricato “Rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni” prevede che:
“1. L accertato in qualsiasi momento che la classificazione delle lavorazioni e la CP_1
relativa tassazione sono errati, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro […] e ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati:
a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il
pagina 10 di 11 versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
b) erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. É facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del Codice civile”;
- non essendo possibile comprendere, nel caso di specie, se sia intervenuta una effettiva variazione o semplicemente vi sia stata, ab origine, una errata classificazione (imputabile o meno al datore di lavoro) è assorbente la considerazione del fatto che ciò comporta l'impossibilità di individuare la “data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati”, e quindi di collocare la variazione di tariffa antecedentemente al 20.9.2019, data della conclusione del primo accertamento con cui l'Ente ha formalizzato i propri rilievi e notificato il verbale ispettivo a Pt_1
Sebbene il verbale e il provvedimento di liquidazione conseguente siano stati poi superati, in accoglimento del ricorso amministrativo dell'azienda, da successivo verbale, è sui medesimi fatti riscontrati all'epoca che si fonda anche la presente decisione, pertanto deve ritenersi che da quel momento possano prodursi gli effetti della variazione d'ufficio;
- gli importi dovuti dalla società devono per tale ragione essere ricalcolati tenendo conto del diverso dies a quo accertato. Va quindi dichiarato non dovuto l'importo di cui al certificato di variazione impugnato, e la causa va quindi rimessa in istruttoria al fine della decisione della domanda riconvenzionale;
- si riserva alla pronuncia definitiva ogni decisione sulle spese di lite;
P.Q.M.
Il giudice:
- dichiara non dovute le somme di cui al certificato di variazione impugnato;
- dispone la prosecuzione del processo come da separato provvedimento;
- riserva alla pronuncia definitiva la decisione sulle spese.
Vicenza, 08/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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