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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8723/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8723/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MAJA CRISTINA che lo rappresenta e difende in virtù Parte_1 di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. NERVI CHIARA che lo rappresenta e difende in virtù di Parte_2 procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
MONCALIERI il 10/07/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 47 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019). Per_ Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: il 14/02/2014, il 24/03/2016 e il 23/10/2019. il Per_3
Con ricorso depositato il 02/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 4 Con sentenza n.329/2024 del 19.09.2024, pubblicata in data 20.09.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Pt_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Moncalieri in Via Grazia Deledda n. 16 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse delle Parte_1 figlie minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Per_ Per_ CONFERMA l'affidamento delle figlie e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
pagina 2 di 4 Per_ Per_ CONFERMA la collocazione prevalente delle figlie e presso la dimora materna. Per_3
DISPONE che il padre possa esercitare il diritto di visita, salvo diverso accordo, secondo le seguenti cadenze:
a) le bambine verranno accompagnate a scuola alla mattina dal padre dal lunedì al venerdì, eccetto il giovedì mattina in cui sarà la madre ad accompagnarle a scuola;
mentre dal lunedì al venerdì le bimbe verranno prese a scuola dalla madre, eccetto il giovedì in cui il padre avrà con sé le bimbe sino al giorno Per_ dopo con onere di accompagnarle a scuola;
il lunedì dopo la scuola sarà accompagnata a karate da Per_ un genitore di una sua compagna e il padre la riporterá poi a casa della mamma;
i giorni in cui deve andare a danza verrà accompagnata o da un genitore di una sua compagna o dalla madre stessa;
b) secondo il criterio dell'alternanza dei fine settimana, il padre potrà avere con sé le figlie dal sabato mattina dalle 10,00 e fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
resta fisso, salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni lavorativi, l'incontro infrasettimanale del giovedì a partire dalla fine della scuola in cui il padre andrà a prendere le bimbe e le terrà con sé fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola;
c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua e Pasquetta ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, salvo diverso accordo o desideri/esigenze delle figlie e piú precisamente a partire dalle festivitá 2024 il giorno di Carnevale con la madre, Pasqua con il padre e Pasquetta con la madre;
mentre a Natale le figlie staranno col padre e il
Capodanno con la madre;
durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
CONFERMA l'assegno di mantenimento per la prole pari nel complesso ad € 215,00 mensili (tenuto conto del fatto che la madre percepisce integralmente € 750,00 a titolo di assegno unico per una somma così complessiva di € 965,00) e così garantendo € 321,00 per ciascuna figlia, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
CONFERMA che le spese straordinarie nell'interesse delle figlie siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore che, tenuto conto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, le parti Pt_3 concordano che qualora la madre, avendone fatto domanda presso il Comune di Moncalieri, dovesse percepire qualsivoglia forma di sussidio o sostegno familiare, tali somme verranno ripartite per il 50 % tra i genitori in parti uguali per far fronte alle spese necessarie per le figlie, mentre il restante 50% verrà conservato a titolo di risparmio in favore delle minori con apertura di eventuale apposito conto corrente destinato al deposito di tali somme a favore delle bimbe.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/05/2025.
Il Presidente Rel./Est
Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8723/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MAJA CRISTINA che lo rappresenta e difende in virtù Parte_1 di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. NERVI CHIARA che lo rappresenta e difende in virtù di Parte_2 procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
MONCALIERI il 10/07/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 47 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019). Per_ Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: il 14/02/2014, il 24/03/2016 e il 23/10/2019. il Per_3
Con ricorso depositato il 02/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 4 Con sentenza n.329/2024 del 19.09.2024, pubblicata in data 20.09.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Pt_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Moncalieri in Via Grazia Deledda n. 16 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse delle Parte_1 figlie minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Per_ Per_ CONFERMA l'affidamento delle figlie e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
pagina 2 di 4 Per_ Per_ CONFERMA la collocazione prevalente delle figlie e presso la dimora materna. Per_3
DISPONE che il padre possa esercitare il diritto di visita, salvo diverso accordo, secondo le seguenti cadenze:
a) le bambine verranno accompagnate a scuola alla mattina dal padre dal lunedì al venerdì, eccetto il giovedì mattina in cui sarà la madre ad accompagnarle a scuola;
mentre dal lunedì al venerdì le bimbe verranno prese a scuola dalla madre, eccetto il giovedì in cui il padre avrà con sé le bimbe sino al giorno Per_ dopo con onere di accompagnarle a scuola;
il lunedì dopo la scuola sarà accompagnata a karate da Per_ un genitore di una sua compagna e il padre la riporterá poi a casa della mamma;
i giorni in cui deve andare a danza verrà accompagnata o da un genitore di una sua compagna o dalla madre stessa;
b) secondo il criterio dell'alternanza dei fine settimana, il padre potrà avere con sé le figlie dal sabato mattina dalle 10,00 e fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
resta fisso, salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni lavorativi, l'incontro infrasettimanale del giovedì a partire dalla fine della scuola in cui il padre andrà a prendere le bimbe e le terrà con sé fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola;
c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua e Pasquetta ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, salvo diverso accordo o desideri/esigenze delle figlie e piú precisamente a partire dalle festivitá 2024 il giorno di Carnevale con la madre, Pasqua con il padre e Pasquetta con la madre;
mentre a Natale le figlie staranno col padre e il
Capodanno con la madre;
durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
CONFERMA l'assegno di mantenimento per la prole pari nel complesso ad € 215,00 mensili (tenuto conto del fatto che la madre percepisce integralmente € 750,00 a titolo di assegno unico per una somma così complessiva di € 965,00) e così garantendo € 321,00 per ciascuna figlia, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
CONFERMA che le spese straordinarie nell'interesse delle figlie siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore che, tenuto conto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, le parti Pt_3 concordano che qualora la madre, avendone fatto domanda presso il Comune di Moncalieri, dovesse percepire qualsivoglia forma di sussidio o sostegno familiare, tali somme verranno ripartite per il 50 % tra i genitori in parti uguali per far fronte alle spese necessarie per le figlie, mentre il restante 50% verrà conservato a titolo di risparmio in favore delle minori con apertura di eventuale apposito conto corrente destinato al deposito di tali somme a favore delle bimbe.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/05/2025.
Il Presidente Rel./Est
Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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