Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 15/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Enzo Luchi CONSIGLIERE in esito all'udienza del 23 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 20 di RACL dell'anno 2022, proposta da:
nato a [...] il giorno 11.10.967, residente a [...], rappresentato dall'avvocato Fabrizio Parte_1
Rodin, giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
sede di Oristano, domicilio elettivo in Cagliari, Via Sonnino, 96, in persona del direttore
[...] regionale, nonché legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti conferita con rogito del notaio in data 05/04/2016, repertorio N. 12428, raccolta N. 6775, Per_1 dagli Avv.ti Roberto Di Tucci e Luigi Aragoni, sia congiuntamente che disgiuntamente
APPELLATO
Conclusioni:
Per l'appellante: Voglia la Corte, “in totale riforma della sentenza impugnata: 1) Dichiarare che il ricorrente è affetto dalle denunciate malattie professionali e che ha diritto all'indennizzo del danno nella misura accertanda, comunque non inferiore al 16% complessivo, per conglobamento di un danno preesistente;
2) condannare, per l'effetto,
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla costituzione della rendita e al pagamento dei ratei CP_1 maturati o del corrispondente danno in capitale se risulterà che il danno è inferiore al 16%, oltre accessori di legge fino al saldo;
3) con vittoria di spese e onorari dei due gradi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per l appellato: Voglia la Corte “Dichiarare inammissibile e/o infondato l'avverso atto di appello, per l'effetto, CP_1 rigettandolo, nonché confermando in toto la sentenza impugnata e mandando il convenuto Ente assolto da ogni altrui pretesa;
condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, comprensive di ogni onere accessorio”.
pagina 1 di 9
con ricorso depositato il 3 maggio 2017 davanti al Tribunale di Lanusei, in funzione di giudice Parte_1 del lavoro, ha dedotto di avere svolto attività lavorativa di meccanico di auto e di mezzi industriali presso l'omonima ditta individuale ” dal 1993 al 2015, impegnato in “lavorazioni sotto carro-ponte o sotto Parte_1 autovetture e mezzi agricoli, smontare manualmente o con trapani appositi, sostituire e montare motori in riparazione”
e di avere contratto, a causa dell'attività lavorativa svolta, “spondilodiscoartrosi cervicale e riflessa brachialgia destra”, di evidente natura professionale, da cui era scaturito un danno biologico del 4%, non riconosciuta dall'Istituto assicuratore che aveva rigettato la domanda da lui proposta il 05/02/2016, e la successiva opposizione del 19.10.2016, sul presupposto che non vi fosse alcun nesso causale tra il rischio lavorativo cui era stato esposto e la malattia denunciata. CP_ In precedenza, peraltro, l gli aveva riconosciuto un danno del 14% correlato a lesioni a carico della mano sinistra derivate da infortunio sul lavoro del 2010.
Poiché era rimasto senza esito il procedimento amministrativo, si era trovato costretto a convenire in giudizio l davanti al Tribunale di Lanusei, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto CP_1 all'indennizzo dovuto per la denunciata malattia professionale, di cui ha anche domandato il conglobamento con il danno precedentemente riconosciuto in misura del 14%.
L si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa e rilevare che non aveva offerto CP_1 Pt_1 alcuna prova del rischio, e tantomeno dell'intensità e della durata dello stesso, con la conseguenza che la pretesa era del tutto infondata, essendosi in presenza di patologia comune, a patogenesi multifattoriale, non sconfessata da circostanziate deduzioni idonee a provare la sua riconducibilità ad origine lavorativa.
*
Il Tribunale di Lanusei, in funzione di giudice del lavoro, istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 66 del 12.10.2021, ha rigettato il ricorso e compensato per intero tra le parti le spese di lite.
Più precisamente il primo giudice, quanto alla spondilodiscoartrosi cervicale, ha condiviso le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, espressamente riportate in sentenza ed ha, quindi, ritenuto non provato il nesso eziologico tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata, escludendo che fossero fondate le contestazioni del CTP di parte ricorrente secondo cui il consulente del Tribunale non avrebbe preso posizione sulla diagnosticata cervicalgia e lombosciatalgia diagnosticate, rilevando che al contrario l'ausiliario aveva esaminato tutta la certificazione medica prodotta e concluso per la sussistenza della patologia, di cui aveva però escluso la riconducibilità all'attività lavorativa espletata.
Avuto, invece, riguardo all'indagine sulla sindrome del tunnel carpale, il Tribunale ha ritenuto di condividere la difesa dell'istituto assicuratore, che aveva dedotto come tale patologia non rientrasse nell'oggetto del giudizio ed esulasse quindi dalla verifica affidata al consulente, richiamando a supporto la giurisprudenza della Suprema Corte che, sebbene pronunciata in una situazione concreta differente in cui il consulente aveva acquisito cartelle cliniche mai prodotte in giudizio senza esserne autorizzato, aveva chiarito in maniera lineare i limiti del potere accertativo ed investigativo del consulente anche in caso di pagina 2 di 9 “consulenza percipiente”, escludendo che lo stesso potesse effettuare verifiche al di là delle prospettazioni delle parti in violazione dei principi propri dell'onere probatorio del processo civile e della par condicio tra le parti, tra cui in particolare la sentenza n. 31886 del 6 dicembre 2019, della sezione terza della Corte di
Cassazione.
Mai infatti aveva dedotto di essere affetto da sindrome del tunnel carpale, né nella domanda Pt_1 CP_ amministrativa presentata all' e tantomeno nel ricorso introduttivo del giudizio, con la conseguenza che, ha rilevato il Tribunale, “il riconoscimento di detto danno da parte del c.t.u. se fatto proprio da questo Tribunale porterebbe, quindi, ad una chiara violazione non solo delle regole relative all'onere di allegazione e prova, ma allo stesso CP_ diritto di difesa di che non ha mai potuto prendere posizione sulla patologia lamentata”.
Avverso la sentenza ha proposto appello cui ha resistito l . Parte_1 CP_1
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L'appellante ha censurato la sentenza perché “affetta da “omessa e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, in violazione dell'art. 132 c.p.c.”, non avendo il primo giudice tenuto conto, a fronte di un giudizio carente sul piano diagnostico e viziato da errori, dei rilievi critici mossi dall'appellante, che aveva confutato in modo preciso e circostanziato le risultanze della perizia, indicando analiticamente gli elementi pretermessi e gli errori di valutazione in cui era incorso l'ausiliario, perciò erroneamente ritenendo adeguatamente giustificate le conclusioni del suo ausiliario (punto 1 a pag. 2).
Il consulente tecnico d'ufficio non aveva poi addotto alcuna argomentazione per negare efficacia causale alla movimentazione manuale dei carichi dedotta, nè aveva spiegato perché gli agenti patogeni indicati, pur ritenuti idonei a configurare una malattia professionale per discopatia lombare, fossero ininfluenti per la spondilodiscoartrosi cervicale, benchè le due patologie fossero afferenti al medesimo apparato, così come era immotivata la negazione che tale patologia potesse essere correlata all'attività di meccanico (punto 2 a pag.
2).
Era rimasta, altresì, priva di risposta l'osservazione che tale patologia fosse multifattoriale e che il nesso di causalità relativo all'origine professionale della patologia non potesse essere oggetto di semplici presunzioni, tratte da ipotesi tecniche e teoricamente possibili, ma necessitasse di una concreta e specifica dimostrazione, che poteva essere data anche in termini di probabilità, sulla base della particolarità della fattispecie, essendo
“pur sempre necessario che si trattasse di probabilità qualificata, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale”.
E nelle controdeduzioni alle osservazioni mosse da il CTU aveva ribadito di “aver già argomentato Pt_1 circa la mancanza di elementi presumibili e tali da poter ricondurre l'affezione cervicale all'attività lavorativa svolta dal periziando, senza considerare, però, che egli stesso ha ritenuto quelli che egli definisce “agenti patogeni”, idonei a configurare come malattia professionale “la discopatia lombare” negandoli invece per quella cervicale, ancorché il rischio lavorativo sia il medesimo” (punto 3 a pag. 2/3).
E se il CTU, nel ritenere che avesse presentato domanda di malattia professionale anche per sindrome Pt_1 del tunnel carpale a destra (così a pag. 6 dell'elaborato peritale), aveva effettivamente ampliato il tema della controversia, trattandosi di patologia non denunciata, come rilevabile dal ricorso introduttivo del giudizio, pagina 3 di 9 riconoscendo natura professionale a tale patologia, per la quale aveva quantificato un danno biologico nella misura del 3%, omettendo invece del tutto di valutare la dedotta rachialgia destra, pur indicata come oggetto delle sue indagini, di tale danno si doveva tenere comunque conto, anche in difetto di denuncia di malattia professionale.
E ciò, ha aggiunto l'appellante, in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “tutte le volte che rimangono fermi i fatti costitutivi della tutela - da identificarsi essenzialmente nell'allegazione della sintomatologia accusata - non viene a configurarsi alcun mutamento di domanda, né extrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c., posto che il petitum va identificato con la prestazione richiesta e la causa petendi è costituita appunto dal quadro sintomatico allegato in ricorso, in relazione al quale va esercitato il potere qualificatorio del giudice, il cui unico limite consiste, come noto, nel rispetto dei fatti esposti dalle parti (Cass. Sez. Un. 1099/1998 Evangelista)” (punti 4 e 5 a pag. 3).
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I complessivi motivi di appello formulati sono fondati nei limiti che seguono.
La Corte non condivide, infatti, il percorso logico seguito nella sentenza dal primo giudice nella parte in cui ha negato l'indennizzabilità della sindrome del tunnel carpale destra riscontrata sull'assicurato dal consulente tecnico d'ufficio, che ha formulato diagnosi in tal senso e ne ha ritenuto l'origine professionale, sul presupposto che l'indagine su tale patologia non rientrasse nell'oggetto del giudizio dato che Pt_1 non l'aveva mai denunziata e non aveva domandato, neppure nella fase amministrativa, il
[...] riconoscimento della sua natura professionale.
Se è, infatti, vero che lo stesso appellante ha dato atto del fatto che, di propria iniziativa, il consulente tecnico d'ufficio aveva posto diagnosi di sindrome del tunnel carpale, riconducendola a malattia professionale e quantificando il danno biologico conseguente nella misura del 3%, benché si trattasse di patologia non specificamente denunziata, è anche vero che, nel valutare l'operato del consulente tecnico d'ufficio nominato, il primo giudice avrebbe dovuto necessariamente tenere conto di quanto previsto dall'art. 53 del
DPR n. 1124/1965, alla luce del quale avrebbe dovuto leggere e interpretare le allegazioni contenute in ricorso e soprattutto le risultanze della documentazione prodotta, con specifico riferimento alla sintomatologia accusata e nella medesima descritta, come giustamente aveva fatto l'ausiliario.
L'articolo 53 del d.p.r. 1124 del 1965 è stato, infatti, costantemente interpretato nella giurisprudenza anche di legittimità nel senso di escludere che preveda un obbligo dell'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata e di ritenere invece che prescriva “solo che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata e di quella rilevata dal medico certificatore”, escludendo perciò che possa ritenersi “nuova domanda, sia in sede amministrativa che giudiziaria, quella di prestazione assicurativa per una malattia professionale che, pur non coincidente con quella denunziata, rientri nel quadro della sintomatologia allegata e sia relativa alla lavorazione dedotta, trattandosi di mera qualificazione del fatto costitutivo allegato, consentita anche al giudice d'appello previo esperimento, se necessario, di nuova consulenza”.
E di tale principio - posto che nel caso di specie non vi è stato mutamento dei fatti costitutivi della tutela domandata, integrati, con l'allegazione dell'attività lavorativa svolta, del rischio specifico alla medesima pagina 4 di 9 connesso e del necessario nesso causale, dalla sintomatologia accusata da documentata con le Parte_1 certificazioni mediche prodotte - la cui applicazione porta ad escludere che nel caso di specie vi sia stato un mutamento della domanda proposta sia in sede amministrativa che giudiziaria, non ha fatto applicazione il primo giudice, che non ha fondato il proprio giudizio sui fatti costitutivi allegati, alla luce della documentazione prodotta e non li ha correttamente qualificati (v. Cass. n. 5004 al 14 marzo 2016, ma anche n.
23533 del 18 novembre 2016 e n. 17684 del 5 luglio 2018).
Il primo giudice non ha, infatti, tenuto conto del rischio dedotto fin dalla fase amministrativa (a “lavorazioni, con movimentazione manuale dei carichi, svolte in modo non occasionale e/o in assenza di ausili efficaci” e a
“lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero..” ha CP_ fatto riferimento l nel parere medico del dott. el 20.06.2017, in atti come documento 3), né risulta Per_2 esaminata attentamente la domanda amministrativa formulata da nel mese di febbraio 2016 con la Pt_1 certificazione medica alla medesima allegata, nella quale l'assicurato lamentava, sotto la voce anamnesi patologica remota, tra l'altro, “da circa tre anni parestesia a carico di tutto l'arto superiore destro, specialmente a carico della mano e monolaterale”, indicando nell'anamnesi patologica prossima, “cervicalgia con parestesia al CP_ braccio e alla mano destra” (doc. 4 alle pagine 2 e 8) ovvero un corteo sintomatologico che coinvolgeva tutto l'arto superiore destro, compresa la mano, di cui l'istituto non aveva tenuto conto. CP_ E che l'assicurato fosse affetto da “sindrome del tunnel carpale a destra” era noto anche all già dalla fase CP_ amministrativa, tanto che di tale diagnosi vi è pure traccia nella nota proveniente dalla sede di Nuoro, nella quale in data 20 giugno 2017, proprio il dott. nel riferirsi ad una anamnesi effettuata su Persona_3 in data 28 aprile 2016, in chiusura del documento, aveva richiamato un esame EMG in data 23/11/15 Pt_1 che attestava “ in particolare..sofferenza radicolare C5/C6 ds”, seguito dalla affermazione “concomita sdr tunnel CP_ carpale ds di grado discreto” (doc. 4 a pag. 16 e EMG a pag. 18/20 dove sono descritte “anomalie delle conduzioni motorie e sensitive ai test comparativi da stimolo del nervo mediano destro caratterizzate da aumento della latenza distale” con allegata l'immagine di quanto rilevato in termini di latenza distale sulla mano destra).
A fronte, quindi, di quanto descritto nel certificato allegato alla domanda del mese di febbraio 2016, che attesta parestesie alla mano destra, e di quanto emerso nella fase amministrativa anche dagli esami strumentali praticati, avuto altresì riguardo all'attività lavorativa svolta descritta in ricorso, nonché al rischio dedotto, valutato dall'istituto, che pure lo aveva escluso, con riferimento sia alla movimentazione manuale di carichi che all'uso di strumenti che trasmettono vibrazioni all'intero corpo, non può che affermarsi che si tratti di documenti che attestano una descrizione particolareggiata della sintomatologia accusata fornita dal ricorrente in sede di denuncia, che rivelano, a prescindere dalla qualificazione della patologia e dal nome alla medesima attribuito, un'esatta individuazione del fatto costitutivo della domanda, corroborato dalla descrizione della sintomatologia avvertita e della situazione lavorativa che avrebbe determinato l'insorgenza della patologia sofferta, che sarebbe stato dovere dell'istituto qualificare esattamente in sede amministrativa e del primo giudice nella decisione adottata, tenendo conto del giudizio correttamente espresso, nell'ambito dei poteri consentitigli, dal consulente tecnico d'ufficio nel caso di specie.
Tali circostanze - considerato che anche nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sono stati pagina 5 di 9 ribaditi l'attività lavorativa potenzialmente idonea a causare patologie di natura professionale ed il rischio specifico che aveva caratterizzato tale attività e che con il ricorso è stata prodotta la documentazione medica CP_ allegata alla domanda amministrativa, che l ha mostrato di avere specificamente considerato già dalla fase amministrativa - portano ad escludere che possa configurarsi quel vizio lamentato nel giudizio di primo grado dalla difesa dell'istituto, condiviso nella sentenza dal primo giudice con riferimento alla sindrome del tunnel carpale, che doveva quindi essere valutata quale patologia rilevante per le ragioni sopra evidenziate, come peraltro ha fatto il primo ausiliario.
Posta tale premessa, poiché i motivi d'appello hanno investito anche questioni di carattere medico legale, la CP_ Corte, vista anche la posizione assunta dall' con la memoria di costituzione, ha ritenuto necessario procedere a più approfonditi accertamenti peritali in merito - non ritenendo, per alcuni aspetti, adeguatamente motivate e del tutto convincenti le conclusioni dell'ausiliario nominato dal primo giudice - all'esito dei quali l'appello è risultato in parte fondato.
Le operazioni sono state affidate al dott. specialista in ortopedia e traumatologia, la cui Persona_4 esperienza è nota alla Corte, che, all'esito di una attenta valutazione dei documenti prodotti, dell'anamnesi lavorativa e patologica, oltre che dell'esame obiettivo, ha, innanzitutto, confermato che è affetto Parte_1 da “spondilodiscoartrosi cervicale con brachialgia destra e sindrome del tunnel carpale della mano destra”.
Come si evince dalla lettura dell'elaborato peritale a tali conclusioni il consulente è giunto valutando la sintomatologia soggettiva riferita (“cervicalgia con parestesia al braccio ed alla mano destra”), gli accertamenti strumentali praticati e le risultanze dell'esame clinico.
Dopo avere premesso che, affinché le condizioni patologiche in questione potessero essere considerate tecnopatiche, era necessario che le lavorazioni a rischio venissero svolte “in modo non occasionale, comportino movimenti ripetuti a carico delle spalle e degli arti superiori, mantenimento di posture incongrue anche del rachide in toto e impegno di forza, comportino l'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio”, ha rilevato che nel caso in oggetto sembravano essere soddisfatti la maggior parte dei criteri medico-legali in tema di nesso causale, dei criteri cronologici e topografico per quanto atteneva all'arto superiore e anche con riferimento ai tempi di esposizione alla noxa patogena, costituita nel caso in esame da sforzi e vibrazioni, occorrendo tenere conto di un'esposizione media annua, mensile e giornaliera almeno per il 50% dell'orario di lavoro e dell'esposizione complessiva per almeno dieci anni nell'intera vita lavorativa, entrambe sussistenti nel caso di Pt_1
Ed una volta acquisita la prova dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, la documentazione clinica e radiografica allegati agli atti, ha evidenziato l'ausiliario, confermava che era affetto da sindrome del Pt_1 tunnel carpale con nesso eziologico ricollegabile, con criterio di verosimiglianza scientifica, anche in via concausale, all'attività lavorativa svolta, non potendosi escludere che l'attività lavorativa e l'ambiente di lavoro avessero potuto incidere, anche come concausa, nel determinismo della patologia, dovendosi perciò affermare l'indennizzabilità della malattia che, facendo utilizzo del codice tabellare 163, in relazione al quadro clinico rilevato, aveva comportato un danno biologico quantificabile nel 3%, rassegnando conclusioni di fatto del tutto conformi a quelle significativamente già raggiunte dal consulente nominato dal primo pagina 6 di 9 giudice. CP_ Si tratta, peraltro, di conclusioni contestate dall nel giudizio di appello, con le osservazioni formulate, esclusivamente con un'unica nota di dissenso ovvero con il fatto che la patologia in questione non fosse stata denunciata dall'assicurato, da disattendersi per le ragioni già sopra evidenziate, come può evincersi dalla CP_ lettura delle considerazioni mediche del 2.09.2024 a firma del dott. dirigente medico Persona_5 allegate all'elaborato peritale dal dott. Persona_4 Per_ Il dott. infatti, nell'esaminare la bozza ricevuta dall'ausiliario della Corte, dopo avere premesso
“apprezzamento per l'accuratezza metodologica della CTU”, ha proseguito affermando “preliminarmente pare di non poter validamente confutare le menomazioni descritte: , valutata con Controparte_2
d.b. permanente 3%”, riconoscendo quindi la correttezza del giudizio medico-legale espresso dal dott.
pur ribadendo che si trattava di patologia non denunciata dall'assicurato. Persona_4
Quanto, invece, alla denunciata “spondilodiscoartrosi cervicale con brachialgia destra”, ha rilevato che, “dopo l'età di 40-50 anni tutti i dischi del rachide cervicale lombare vanno incontro a fenomeni degenerativi con riduzione del tenore idrico del nucleo e perdita delle proprietà elastiche dell'anulus” e che “a causa della degenerazione discale le sollecitazioni di pressione si concentrano sui bordi dei corpi vertebrali, con sclerosi reattiva delle limitanti somatiche superiore ed inferiore e proliferazione osteofitaria marginale che, insieme alla riduzione dello spazio intersomatico, costituiscono la triade radiografica della spondilodiscoartrosi”.
E poiché il rapporto causale deve essere diretto ed efficiente (in tal senso le consolidate considerazioni medico-legali sull'eziologia professionale delle malattie non tabellate e sulla causa specifica da lavoro che caratterizza la malattia professionale rispetto a quella comune e le indicazioni contenute nelle principali linee guida in materia), fatta sempre salva comunque la possibilità del concorso di fattori causali extralavorativi, nel caso di specie ha rilevato l'ausiliario, considerando, secondo letteratura, quali principali fattori di rischio professionale i movimenti ripetitivi di spalle e flessione cervicale con movimenti ripetitivi, poteva escludersi la natura professionale della patologia denunciata da Pt_1
E ciò in quanto non era possibile affermare che l'attività lavorativa da lui svolta quale operaio meccanico di automezzi, lo avesse esposto “a tale tipologia di rischio per un tempo sufficiente”, svolgendo quindi “un ruolo determinante o anche concausale sulla normale evoluzione della patologia sopondilodiscoartrosica cervicale”, non essendo neppure emersa nel suo caso, “una condizione patologica dal punto di vista clinico o strumentale a carico del rachide cervicale di rilevanza tale da ipotizzare fenomeni biologici più precoci e/o più intensi rispetto a quello/i presentato/i dalla popolazione non lavorativa, tenuto conto delle caratteristiche individuali (costituzione, sesso, età, ecc.”).
In conclusione, esclusa la natura professionale di tale ultima patologia e confermata, al contrario quella della sindrome del tunnel carpale rilevata a carico del polso destro, che aveva comportato una percentuale di danno biologico del 3%, il danno complessivo, conglobato con quello già esistente riconosciuto per lesioni a carico della mano sinistra da infortunio sul lavoro del 2010 in misura del 14%, secondo il calcolo della semisomma, era del 16%.
Ed il consulente ha ribadito, con esaustiva motivazione, tali conclusioni anche all'esito delle osservazioni pagina 7 di 9 formulate dalla difesa appellante con riferimento alla diagnosticata patologia discale cervicale, rilevando che pur pacifico che avesse svolto il lavoro di meccanico per molti anni, caratterizzato certamente da Pt_1 momenti in cui aveva effettuato sforzi, sollevato pesi e utilizzato strumenti vibranti, non era altrettanto certo che la stessa si fosse svolta esclusivamente per circa trent'anni stando sotto il carro-ponte per smontare o rimontare i motori o in posizioni comunque scorrette e gravose per il rachide cervicale, trattandosi di attività di meccanico di automezzi caratterizzata da una variabilità di mansioni, che possono svolgersi in modo diverso a seconda della riparazione da effettuare, con alternanza di lavori anche leggeri con lavori più gravosi, per lo più al piano del mezzo e talvolta sotto il carro-ponte.
E poiché il principale fattore di rischio professionale, secondo i dati di letteratura, in ipotesi come quella di specie, era costituito da movimenti ripetitivi di spalle e flessione o estensione cervicale prolungata o con movimenti ripetitivi del collo, alla luce di quanto emerso, non era possibile ritenere che l'attività lavorativa svolta lo avesse esposto a tale tipologia di rischio per un tempo sufficiente da svolgere un ruolo determinante o anche concausale sulla normale evoluzione di una patologia cervicale già fisiologicamente presente in un paziente ultracinquantenne.
Tali conclusioni devono essere condivise, in quanto esenti da vizi logici e basate sulle nozioni correnti della scienza medica, sui necessari esami strumentali e sull'evidenza clinica direttamente riscontrata, considerando le mansioni svolte, come rilevabili anche dalla documentazione prodotta.
La sentenza appellata va, quindi, solo parzialmente riformata, dichiarando che già titolare di Parte_1 indennizzo in capitale in misura del 14% per lesioni alla mano sinistra da infortunio sul lavoro del 2010, è anche affetto da sindrome del tunnel carpale della mano destra di verosimile origine professionale, cui è conseguito un danno biologico del 3%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del mese di febbraio 2016, con conseguente danno complessivo conglobato del 16% e ha perciò diritto da tale data, con decorrenza di legge, di percepire il previsto indennizzo in rendita, nella complessiva misura del
16%. CP_ A ciò segue la condanna dell alla costituzione in suo favore del predetto indennizzo in rendita, rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 16% ed al pagamento dei ratei maturati e scaduti, detratto quanto già percepito nel medesimo periodo a titolo di indennizzo in capitale, con la decorrenza sopra precisata e con accessori come per legge.
Quanto alle spese del giudizio di primo grado, nella liquidazione delle stesse, deve tenersi conto dell'andamento della fase amministrativa, del tenore del ricorso proposto da della circostanza Parte_1 che il consulente tecnico d'ufficio avesse fin dal principio escluso la natura professionale della patologia cervicale denunziata con conseguente soccombenza di sul punto, peraltro qui confermata, e del fatto Pt_1 che solo in corso di causa fosse emersa la natura professionale della sindrome del tunnel carpale, nonchè della complessità della questione giuridica al proposito emersa.
Alla luce di tale complessive circostanze appare, perciò, ragionevole disporne la compensazione per intero tra le parti.
Quanto al giudizio di appello va, invece, considerato il solo parziale accoglimento dei motivi di censura pagina 8 di 9 formulati da che, unitamente al complessivo andamento della lite, rende giustificato Parte_1 compensare le spese di questo grado per metà tra le parti che, per la parte residua, vanno invece liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014, come successivamente modificato, facendo riferimento ai parametri minimi previsti per le controversie dinanzi alla corte d'appello con fase istruttoria (con CTU) di valore pari alla prestazione accertata (dal 14% al 16%), ovvero nello scaglione da 5.200,01 a 26.000,00 euro, che appaiono congrui in relazione alla natura della controversia, al suo complessivo sviluppo in corso di causa, alla sua reale complessità ed all'attività processuale realmente svolta e devono essere poste a carico CP_ dell' siccome parzialmente soccombente, che va condannato alla loro rifusione alla parte appellante, con distrazione in favore del suo difensore, che ne ha dichiarato l'anticipazione. CP_ Devono, infine, essere poste a carico dell' le spese di consulenza dei due gradi del giudizio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
a parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lanusei, Parte_1 in funzione di giudice del lavoro, n. 66 del 12.10.2021 e, in parziale riforma della stessa, che conferma per il resto, dichiara che già titolare di indennizzo in capitale in misura del 14% per lesioni a carico Parte_1 della mano sinistra da infortunio sul lavoro del 2010, è altresì affetto da sindrome del tunnel carpale della mano destra, riconducibile a natura professionale, dalla quale è derivato un danno biologico del 3%, con danno complessivo conglobato del 16% e ha perciò diritto di percepire il conseguente indennizzo in rendita, con decorrenza di legge, dalla data della domanda amministrativa (05.02.2016). CP_ Condanna, perciò, l alla costituzione del predetto indennizzo in rendita in suo favore, rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 16% ed al pagamento dei ratei maturati e scaduti, detratto quanto già percepito nel medesimo periodo a titolo di indennizzo in capitale, con la decorrenza sopra precisata e con accessori come per legge.
Dichiara compensate per intero tra le parti le spese del giudizio di primo grado. CP_ Dichiara compensate per metà tra le parti le spese del giudizio di appello e condanna l alla rifusione della restante parte in favore di che liquida in complessivi 1.452,25 euro, oltre spese forfettarie Parte_1 al 15% e accessori dovuti per legge, disponendo la loro distrazione in favore del difensore anticipatario. CP_ Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza già liquidate con separato decreto.
Cagliari, 15 gennaio 2025
La Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
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