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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Messina
Terza Sez. Civile (sez. Immigrazione)
TRIBUNALE DI MESSINA
N. R.G. 2927/2024
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Salvatore Irullo, nella causa civile promossa da:
, nata a [...], New York, Stati Uniti d'America il Controparte_1
17.07.1957 e residente al 757 N Bixby Dr, Baldwin, New York, Stati Uniti d'America;
nato a [...], New York, Stati Uniti d'America il 18.03.1983 Controparte_2
e residente al 1512 Breakers West Blvd, West Palm Beach, Florida, Stati Uniti
d'America;
nato a [...], New York, Stati Uniti d'America il 16.09.1986 e CP_3
residente al 17665 Welch Plz apt 316, Omaha, Nebraska, Stati Uniti d'America;
nato a [...], New York, Stati Uniti d'America l'1.10.1988 Controparte_4
e residente al 1512 Breakers West Blvd, West Palm Beach, Florida, Stati Uniti
d'America;
, nata a [...], New York, Stati Uniti d'America il Controparte_5
13.05.1996 e residente al 23 Summerfield Ct., Deer Park, New York, Stati Uniti
d'America, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Alessandro
Conte (C.F. ) e Roberto Biancogiglio (C.F. CodiceFiscale_1 C.F._2
) e presso il loro studio elettivamente domiciliati,
[...]
contro
, C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_6 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina C.F. presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis C.F._3
domiciliato, a scioglimento della riserva assunta in esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.02.2025, esaminati atti e documenti di causa, analizzate le questioni controverse, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 12.07.2024, i ricorrenti adivano questo Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere diretti discendenti di una cittadina italiana poi emigrata negli Stati Uniti d'America.
Più precisamente, a sostegno della propria domanda, gli istanti esponevano:
- di discendere dalla sig.ra , nata a [...] Persona_1
(ME) in data 06.01.1876 e unitasi in matrimonio con il sig. CP_7
in data 15.06.1902 nella città di Barcellona OZ di GO (ME);
[...]
- che da questa unione coniugale veniva alla luce la sig.ra , Persona_2
nata in data [...] nella città di New York;
- che quest'ultima contraeva matrimonio, in data 12.11.1922, nella città di New
York, con il sig. ; Parte_1
- che dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra Parte_1 Persona_2
nasceva, in data 14.04.1933, nella città di New York, la sig.ra
[...]
, la quale risulta essersi coniugata con il sig. , in Pt_2 Persona_3
data 10.09.1955, nella città di New York;
- che dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra Persona_3 Parte_2
venivano alla luce i sig.ri (nato il [...] nella città Persona_4
di Jersey City) e (nata il [...] nella città di Controparte_1
New York);
- che il sig. convolava a nozze con la sig.ra Persona_4 Persona_5
, in data 14.05.1993, a Deer Park;
[...]
- che da questo matrimonio nasceva, in data 13.05.1996, la ricorrente
[...]
, nella città di Mineola;
CP_5
- che la sig.ra risulta essersi coniugata con il sig. Controparte_1
in data 26.05.1978, nella città di New York;
Controparte_8 - che da questa unione coniugale nascevano i ricorrenti Controparte_2
(in data 18.03.1983 nella città di New York), (in data CP_3
16.09.1986 nella città di New York) e (in data Controparte_4
01.10.1988 nella città di New York);
- che la capostipite risulta essersi naturalizzata cittadina Persona_1
statunitense automaticamente e senza aver espresso tale volontà, in forza dell'allora sistema normativo statunitense Naturalization Act del 1802, modificato nel 1855, a mente del quale “le donne e bambini ottenevano automaticamente la cittadinanza statunitense attraverso il matrimonio con un cittadino americano, o per la naturalizzazione del loro marito non cittadino statunitense”.
A sostegno di quanto dedotto, al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani, i ricorrenti producevano la seguente documentazione: 1) atto di nascita;
2) atto di matrimonio;
3) certificato di Persona_1 Persona_1
battesimo ; 4) certificato di matrimonio;
5) atto Persona_2 Persona_6
di nascita;
6) atto di matrimonio;
7) certificato di Parte_2 Parte_2
battesimo ; 8) atto di nascita;
9) atto di matrimonio Persona_4 Persona_7
; 10) atto di nascita;
11) atto di matrimonio Persona_4 Persona_8
; 12) atto di nascita 13) atto di nascita 14) Persona_7 Persona_9 CP_3
atto di nascita 15) naturalizzazione per matrimonio di . CP_4 Persona_1
Il , regolarmente costituito in giudizio per il tramite Controparte_6
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, non ha contestato nel merito la domanda, rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti, ma ha chiesto la compensazione delle spese di lite, evidenziando l'impossibilità per l'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, di dar luogo alla diretta applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte di Cassazione in relazione alla trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo la stessa vincolata ad applicare in maniera letterale le disposizioni di legge tutt'oggi vigenti. Trattandosi di un procedimento avente ad oggetto lo status della persona, gli atti sono stati comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
In esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.02.2025, la causa è stata assunta in decisione.
Va, in primo luogo, precisato che la decisione è di competenza di questo
Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge 17.02.2017 n. 13, prevedendo che “All'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, essendo l'ava degli odierni ricorrenti nata a [...]
(ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 13/2017 “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia
e dello stato di cittadinanza italiana” mentre ai sensi del successivo comma 4 “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”. Tale espressa deroga consente di superare anche la previsione contenuta nel medesimo art. 50 bis, primo comma n. 1 c.p.c. secondo cui è competente il Tribunale in composizione collegiale nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero “salvo che sia diversamente disposto”.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis non avrebbe potuto trovare tutela in sede amministrativa, trattandosi di una discendenza in linea materna risalente ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzionale
Italiana; in casi di tal fatta, difatti, l'Autorità amministrativa non può fare applicazione dei principi sanciti in materia dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte di
Cassazione.
Nel merito, occorre, innanzitutto, richiamare la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
In Italia, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta nella legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti
o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.
Invero, le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui viene approvata la l. n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza.
Occorre, inoltre, rammentare il tenore dell'impianto normativo originario del
1912, che riconosceva un ruolo preminente al marito-padre, atteso che, nel caso in esame, viene in rilievo una linea di trasmissione dello status civitatis italiano per derivazione materna.
In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perde la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione.
Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data.
Ai rapporti risalenti ad epoca pre-costituzionale si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del
2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza
è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Orbene, la linea di discendenza riportata all'interno dell'atto introduttivo trova perfetta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui risulta, in particolare, che i richiedenti sono discendenti della sig.ra , cittadina Persona_1
italiana, nata in data [...] nel Comune di Barcellona OZ di GO (ME), la quale emigrava in America, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadina statunitense in maniera volontaria. Più precisamente, dalla documentazione in atti, che risulta debitamente tradotta e apostillata, si ricava, innanzitutto, che l'ava degli odierni non ha mai perso la cittadinanza italiana volontariamente.
La naturalizzazione involontaria della sig.ra è attestata, infatti, Persona_1
dalla nota dell'USCIS – U.S. Citizenship and Immigration Services (doc. n. 15), datata
31.08.2020, in cui il Dipartimento attesta che la sig.ra risulta Persona_1
cittadina italiana solo in forza del matrimonio contratto con il sig. . Controparte_7
Deve, pertanto, ritenersi che la sig.ra non si sia mai naturalizzata Per_1
volontariamente.
Sul punto, occorre evidenziare che la mancata naturalizzazione non è stata contestata dalla parte resistente né è stata fornita prova in senso diverso.
Pertanto, in virtù del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., è
d'obbligo astenersi da ulteriori controlli probatori del fatto non contestato, ritenendolo sussistente proprio in ragione della mancata contestazione e valutandolo, per tale motivo, quale prova della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente e della continuità genealogica.
L'ascendente ha, quindi, trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia e, per il tramite di quest'ultima, alla nipote;
Persona_2 Parte_2
successivamente, per mezzo di predetta nipote, lo status civitatis italiano è giunto sino ai pronipoti e . È, poi, tramite Persona_4 Controparte_1 Persona_4
che la cittadinanza italiana è stata trasmessa alla ricorrente
[...] Controparte_5
; mentre, per mezzo della pronipote , lo status per cui è
[...] Controparte_1
causa è stato comunicato anche ai ricorrenti e Controparte_2 CP_3
Controparte_4
In conclusione, si può, a ragione, ritenere che i ricorrenti abbiano dato prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza, in linea diretta ed ininterrotta, dalla cittadina italiana , in assenza di contestazioni da Persona_1
parte del convenuto, atteso che “a chi richieda il riconoscimento della CP_6
cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Civ. SS. UU. n. 25317 del 24.08.2022; conforme SS.
UU. N. 25318 del 24.08.2022).
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_6
provvedimenti conseguenti.
Considerata la sostanziale non opposizione del convenuto, si stima CP_6
equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice onorario dott. Salvatore Irullo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_6
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Messina, 21 maggio 2025
Il Giudice onorario
Dott. Salvatore Irullo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Terza Sez. Civile (sez. Immigrazione)
TRIBUNALE DI MESSINA
N. R.G. 2927/2024
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Salvatore Irullo, nella causa civile promossa da:
, nata a [...], New York, Stati Uniti d'America il Controparte_1
17.07.1957 e residente al 757 N Bixby Dr, Baldwin, New York, Stati Uniti d'America;
nato a [...], New York, Stati Uniti d'America il 18.03.1983 Controparte_2
e residente al 1512 Breakers West Blvd, West Palm Beach, Florida, Stati Uniti
d'America;
nato a [...], New York, Stati Uniti d'America il 16.09.1986 e CP_3
residente al 17665 Welch Plz apt 316, Omaha, Nebraska, Stati Uniti d'America;
nato a [...], New York, Stati Uniti d'America l'1.10.1988 Controparte_4
e residente al 1512 Breakers West Blvd, West Palm Beach, Florida, Stati Uniti
d'America;
, nata a [...], New York, Stati Uniti d'America il Controparte_5
13.05.1996 e residente al 23 Summerfield Ct., Deer Park, New York, Stati Uniti
d'America, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Alessandro
Conte (C.F. ) e Roberto Biancogiglio (C.F. CodiceFiscale_1 C.F._2
) e presso il loro studio elettivamente domiciliati,
[...]
contro
, C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_6 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina C.F. presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis C.F._3
domiciliato, a scioglimento della riserva assunta in esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.02.2025, esaminati atti e documenti di causa, analizzate le questioni controverse, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 12.07.2024, i ricorrenti adivano questo Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere diretti discendenti di una cittadina italiana poi emigrata negli Stati Uniti d'America.
Più precisamente, a sostegno della propria domanda, gli istanti esponevano:
- di discendere dalla sig.ra , nata a [...] Persona_1
(ME) in data 06.01.1876 e unitasi in matrimonio con il sig. CP_7
in data 15.06.1902 nella città di Barcellona OZ di GO (ME);
[...]
- che da questa unione coniugale veniva alla luce la sig.ra , Persona_2
nata in data [...] nella città di New York;
- che quest'ultima contraeva matrimonio, in data 12.11.1922, nella città di New
York, con il sig. ; Parte_1
- che dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra Parte_1 Persona_2
nasceva, in data 14.04.1933, nella città di New York, la sig.ra
[...]
, la quale risulta essersi coniugata con il sig. , in Pt_2 Persona_3
data 10.09.1955, nella città di New York;
- che dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra Persona_3 Parte_2
venivano alla luce i sig.ri (nato il [...] nella città Persona_4
di Jersey City) e (nata il [...] nella città di Controparte_1
New York);
- che il sig. convolava a nozze con la sig.ra Persona_4 Persona_5
, in data 14.05.1993, a Deer Park;
[...]
- che da questo matrimonio nasceva, in data 13.05.1996, la ricorrente
[...]
, nella città di Mineola;
CP_5
- che la sig.ra risulta essersi coniugata con il sig. Controparte_1
in data 26.05.1978, nella città di New York;
Controparte_8 - che da questa unione coniugale nascevano i ricorrenti Controparte_2
(in data 18.03.1983 nella città di New York), (in data CP_3
16.09.1986 nella città di New York) e (in data Controparte_4
01.10.1988 nella città di New York);
- che la capostipite risulta essersi naturalizzata cittadina Persona_1
statunitense automaticamente e senza aver espresso tale volontà, in forza dell'allora sistema normativo statunitense Naturalization Act del 1802, modificato nel 1855, a mente del quale “le donne e bambini ottenevano automaticamente la cittadinanza statunitense attraverso il matrimonio con un cittadino americano, o per la naturalizzazione del loro marito non cittadino statunitense”.
A sostegno di quanto dedotto, al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani, i ricorrenti producevano la seguente documentazione: 1) atto di nascita;
2) atto di matrimonio;
3) certificato di Persona_1 Persona_1
battesimo ; 4) certificato di matrimonio;
5) atto Persona_2 Persona_6
di nascita;
6) atto di matrimonio;
7) certificato di Parte_2 Parte_2
battesimo ; 8) atto di nascita;
9) atto di matrimonio Persona_4 Persona_7
; 10) atto di nascita;
11) atto di matrimonio Persona_4 Persona_8
; 12) atto di nascita 13) atto di nascita 14) Persona_7 Persona_9 CP_3
atto di nascita 15) naturalizzazione per matrimonio di . CP_4 Persona_1
Il , regolarmente costituito in giudizio per il tramite Controparte_6
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, non ha contestato nel merito la domanda, rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti, ma ha chiesto la compensazione delle spese di lite, evidenziando l'impossibilità per l'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, di dar luogo alla diretta applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte di Cassazione in relazione alla trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo la stessa vincolata ad applicare in maniera letterale le disposizioni di legge tutt'oggi vigenti. Trattandosi di un procedimento avente ad oggetto lo status della persona, gli atti sono stati comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
In esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.02.2025, la causa è stata assunta in decisione.
Va, in primo luogo, precisato che la decisione è di competenza di questo
Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge 17.02.2017 n. 13, prevedendo che “All'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, essendo l'ava degli odierni ricorrenti nata a [...]
(ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 13/2017 “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia
e dello stato di cittadinanza italiana” mentre ai sensi del successivo comma 4 “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”. Tale espressa deroga consente di superare anche la previsione contenuta nel medesimo art. 50 bis, primo comma n. 1 c.p.c. secondo cui è competente il Tribunale in composizione collegiale nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero “salvo che sia diversamente disposto”.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis non avrebbe potuto trovare tutela in sede amministrativa, trattandosi di una discendenza in linea materna risalente ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzionale
Italiana; in casi di tal fatta, difatti, l'Autorità amministrativa non può fare applicazione dei principi sanciti in materia dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte di
Cassazione.
Nel merito, occorre, innanzitutto, richiamare la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
In Italia, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta nella legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti
o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.
Invero, le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui viene approvata la l. n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza.
Occorre, inoltre, rammentare il tenore dell'impianto normativo originario del
1912, che riconosceva un ruolo preminente al marito-padre, atteso che, nel caso in esame, viene in rilievo una linea di trasmissione dello status civitatis italiano per derivazione materna.
In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perde la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione.
Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data.
Ai rapporti risalenti ad epoca pre-costituzionale si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del
2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza
è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Orbene, la linea di discendenza riportata all'interno dell'atto introduttivo trova perfetta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui risulta, in particolare, che i richiedenti sono discendenti della sig.ra , cittadina Persona_1
italiana, nata in data [...] nel Comune di Barcellona OZ di GO (ME), la quale emigrava in America, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadina statunitense in maniera volontaria. Più precisamente, dalla documentazione in atti, che risulta debitamente tradotta e apostillata, si ricava, innanzitutto, che l'ava degli odierni non ha mai perso la cittadinanza italiana volontariamente.
La naturalizzazione involontaria della sig.ra è attestata, infatti, Persona_1
dalla nota dell'USCIS – U.S. Citizenship and Immigration Services (doc. n. 15), datata
31.08.2020, in cui il Dipartimento attesta che la sig.ra risulta Persona_1
cittadina italiana solo in forza del matrimonio contratto con il sig. . Controparte_7
Deve, pertanto, ritenersi che la sig.ra non si sia mai naturalizzata Per_1
volontariamente.
Sul punto, occorre evidenziare che la mancata naturalizzazione non è stata contestata dalla parte resistente né è stata fornita prova in senso diverso.
Pertanto, in virtù del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., è
d'obbligo astenersi da ulteriori controlli probatori del fatto non contestato, ritenendolo sussistente proprio in ragione della mancata contestazione e valutandolo, per tale motivo, quale prova della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente e della continuità genealogica.
L'ascendente ha, quindi, trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia e, per il tramite di quest'ultima, alla nipote;
Persona_2 Parte_2
successivamente, per mezzo di predetta nipote, lo status civitatis italiano è giunto sino ai pronipoti e . È, poi, tramite Persona_4 Controparte_1 Persona_4
che la cittadinanza italiana è stata trasmessa alla ricorrente
[...] Controparte_5
; mentre, per mezzo della pronipote , lo status per cui è
[...] Controparte_1
causa è stato comunicato anche ai ricorrenti e Controparte_2 CP_3
Controparte_4
In conclusione, si può, a ragione, ritenere che i ricorrenti abbiano dato prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza, in linea diretta ed ininterrotta, dalla cittadina italiana , in assenza di contestazioni da Persona_1
parte del convenuto, atteso che “a chi richieda il riconoscimento della CP_6
cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Civ. SS. UU. n. 25317 del 24.08.2022; conforme SS.
UU. N. 25318 del 24.08.2022).
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_6
provvedimenti conseguenti.
Considerata la sostanziale non opposizione del convenuto, si stima CP_6
equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice onorario dott. Salvatore Irullo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_6
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Messina, 21 maggio 2025
Il Giudice onorario
Dott. Salvatore Irullo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.