Articolo 6 della Legge 18 marzo 2021, n. 35
Articolo 5
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2 aprile 2021
Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria 1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 2 aprile 2021