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Ordinanza 12 febbraio 2025
Ordinanza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione lavoro e previdenza Ordinanza ex art. 700 c.p.c. RG. n. 4575/2024 Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella causa iscritta nel ruolo generale nell'anno 2024 al numero 4575 TRA rapp.to e difeso dall'avvocato Agostino De Maio ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio legale del suo difensore in Caserta alla Via G.M. Bosco, 80, RICORRENTE E in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e difeso dagli avvocati Ida Verrengia, Luca CP_1
Cuzzupoli. Davide Catalano, e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliato in Caserta Controparte_2 alla Via Arena, loc.tà San Be RESISTENTE a scioglimento della riserva di cui al verbale della precedente udienza, letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta e viste le eccezioni e conclusioni delle parti
PREMESSO CHE Con ricorso cautelare , in corso di causa, depositato in data 18/09/2024, la parte ricorrente, in epigrafe indicata, esponeva di aver impugnato, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione CP_ di giudice del lavoro, il provvedimento del 19.10.2023 a mezzo della quale l sede di Caserta, chiedeva la restituzione dell'importo di euro 6.458,30, a titolo di somme indebitamente percepite, sulla pensione categoria VOART n. 33026005, per il periodo dal 1.12.2018 al 31.10.2023, chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato con diritto a percepire il vecchio trattamento pensionistico;
CP_ che, successivamente, l' con nota del 09.08.2024, pervenuta in data 02.09.2024 preannunziava il il recupero coattivo della detta somma mediante trattenuta mensile di € 116,96, successivamente intervenuta.
In punto di fumus boni iuris deduceva, pertanto, l'intervenuta decadenza ex art. 13, comma 2, L.
412/1991, nonché la violazione dell'art. 52 della L. n. 88/1989
In punto di periculum in mora evidenziava che il trattamento pensionistico costituisce l'unica fonte di sostentamento del ricorrente e che, in particolare il recente intervento della Legge n. 142 del 21.09.2022 ha esteso a mille euro il cd. “limite vitale” sotto il quale non si possono pignorare le pensioni.
Chiedeva, pertanto, in via cautelare ed urgente, di accertare e dichiarare l'illegittimità della preannunziata trattenuta sul trattamento pensionistico mensile percepito dal ricorrente, come anticipato nella nota del 09.08.2024 e, per l'effetto, ordinare alla parte resistente di non procedere alla CP_1 trattenuta sulla prossima rata di pensione goduta ovvero l'adozione di ogni altro provvedimento
1 d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto. Vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che resisteva all'avverso ricorso deducendo l'infondatezza dello stesso per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e concludeva come in atti per il suo rigetto.
Espletato il libero interrogatorio e disposta integrazione documentale all'udienza del 15.01.2025 il
Giudice si riservava la decisione.
OSSERVA
Ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, occorre verificare la ricorrenza di due requisiti concorrenti e non alternativi: il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Tale concorrenza deriva dalla disposizione dell'art. 700 c.p.c., in base alla quale la tutela strumentale e provvisoria residuale può essere concessa se chi la aziona è titolare di un diritto e se quest'ultimo è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per farlo valere.
Del resto, la stessa funzione cautelare dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c. è connotata dalla necessità di assicurare, sia pur in via provvisoria e strumentale, che la futura pronuncia del giudice non resti pregiudicata dal tempo necessario ad attuarla: ne consegue che requisito indispensabile è l'esistenza di un diritto da far valere in via ordinaria unitamente al pregiudizio, connotato dall'imminenza e dalla irreparabilità
La concorrenza dei due requisiti deve, dunque, essere rigorosamente allegata e provata da colui il quale domanda la tutela cautelare.
In tal caso, il giudice – in considerazione delle modalità in cui sono articolati il rito del lavoro, improntato alla celerità della decisione, e la fase cautelare, caratterizzata da una procedura nella quale i tempi di difesa sono spesso ridotti ed il contraddittorio limitato – dovrà valutare la compresenza di entrambi i requisiti e, nel caso di insussistenza del fumus o del periculum, rigettare l'istanza cautelare, senza essere vincolato ad un ordine preciso di verifica degli stessi.
La verifica della insussistenza di uno degli elementi indicati dall'art. 700 c.p.c., infatti, esclude pertanto la fondatezza dell'istanza cautelare.
Ebbene, tanto premesso, la domanda cautelare non può trovare accoglimento per difetto del requisito del periculum in mora.
Periculum in mora.
L'art. 700 c.p.c. legittima l'erogazione della tutela cautelare urgente ed atipica ogniqualvolta il diritto da far valere in via ordinaria sia minacciato da un pregiudizio «imminente ed irreparabile».
2 L'imminenza va riferita ad una situazione di pericolo che sia oggettiva, involontaria, attuale e reale. Il concetto di imminenza, infatti, allude sia al probabile sopraggiungere, in tempi brevi, di una diversa situazione di fatto, sia al perpetuarsi di una situazione dannosa già esistente ed altrimenti rimovibile soltanto con l'epilogo della causa di merito.
L'irreparabilità del pregiudizio ricorre, poi, allorquando si palesino insoddisfacenti le statuizioni risarcitorie o recuperatorie adottabili con la futura sentenza di merito, indipendentemente dal contenuto del diritto a tutela del quale l'intervento urgente è invocato.
Sotto il profilo della gravità del danno e della sua impossibilità di un eventuale ristoro, devono sussistere degli elementi dai quali il pregiudizio risulti effettivamente tale, non potendosi certamente considerare integrato il requisito esclusivamente del maggior tempo necessario per ottenere, all'esito del giudizio di merito, un provvedimento favorevole.
Con riferimento al periculum in mora, va, poi, considerato che l'esame deve fondarsi esclusivamente sulle circostanze indicate dalla parte ricorrente, non essendo consentito al giudicante l'individuazione di elementi ulteriori.
La sussistenza di tale condizione deve, inoltre, risultare da un'attenta verifica del giudicante in ordine agli elementi concreti allegati da chi si duole del tempo necessario per il giudizio ordinario, atteso che non è possibile configurare quale danno in re ipsa il pregiudizio in esame (cfr. tra le tante Trib. Forlì, 21 marzo 2000; Trib. Roma, 26 gennaio 1998; Cass. civ., sez. lav., 2 settembre 1997, n. 8373; Trib. Torino,
15 novembre 1996).
Previa valutazione dei concreti elementi indicati dall'istante, la giurisprudenza ha, infatti, ammesso la tutela in via d'urgenza anche per un diritto di credito, a condizione che ad esso siano indissolubilmente ed immediatamente correlate situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali, come il diritto all'integrità fisica, alla salute o ad un'esistenza libera e dignitosa, che potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito.
Nell'ipotesi di licenziamento o del trasferimento del lavoratore o demansionamento, d'altronde, non possono essere ravvisate deroghe alla disciplina prevista dall'art. 700 c.p.c., in difetto di contraria previsione normativa. L'orientamento contrario, infatti, imporrebbe di ritenere sussistente il pregiudizio di cui all'art. 700 c.p.c. in tutte le ipotesi di licenziamento, trasferimento o demansionamento così da rendere il ricorso alla tutela cautelare regime ordinario di impugnativa, conclusione smentita, invero, dalla inclusione della impugnativa del licenziamento e del trasferimento nella procedura ordinaria del rito del lavoro, la cui specialità si giustifica proprio in considerazione della peculiare valenza degli interessi oggetto di cognizione.
Invero, ogni licenziamento, ogni trasferimento, ogni assegnazione di mansioni inferiori incide sulla libertà e sulla dignità dei lavoratori, nonché sulla vita delle loro famiglie, colpendo un aspetto fondamentale dei diritti degli individui. Eppure non ogni licenziamento, non ogni trasferimento, non
3 ogni assegnazione di mansioni inferiori legittima il ricorso alla procedura d'urgenza; altrimenti si dovrebbe ritenere che per queste tipologie di controversie il pregiudizio imminente ed irreparabile risulterebbe automaticamente in virtù della materia trattata, con la conseguente inevitabile ammissibilità della fase cautelare ed utilizzazione dell'art. 700 c.p.c. come forma alternativa di tutela giurisdizionale.
Appare più conforme al dettato normativo, quindi, una valutazione caso per caso del periculum che, secondo la migliore dottrina, va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia - infine - in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati.
Per consentire una tale verifica è, allora, indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro.
Pertanto chi ricorre all'art. 700 c.p.c. ha l'onere, sin dall'atto introduttivo, di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire alla controparte l'esercizio del diritto di difesa ed al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite, per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario.
L' esistenza del periculum in mora deve essere accertata caso per caso in relazione all'effettiva situazione socio economica del "lavoratore", talché il ricorrente è tenuto puntualmente ad allegare e provare circostanze (in ordine alla sua situazione familiare, alla necessità di affrontare spese indilazionabili, alla compromissione del suo equilibrio psico-fisico) dalle quali emerga che la perdita del posto di lavoro (o la mancata assunzione) - e quindi la conseguente perdita (o mancata acquisizione) della retribuzione - possa configurarsi come fonte di pregiudizio irreparabile, così da permettere alla controparte l'esercizio di un'effettiva difesa ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile.
Ed invero, il periculum in mora non può identificarsi, sic et sempliciter con il danno derivante dal provvedimento datoriale in sé considerato, ma è dato dal pregiudizio che può derivare al lavoratore dall'attesa della decisione di merito. Spetta, pertanto, a colui che promuove il giudizio cautelare allegare e provare, con fatti specifici, che il protrarsi della situazione ritenuta antigiuridica possa arrecargli danni gravi, non ristorabili neppure successivamente. Consegue che l'esistenza del requisito del periculum in mora deve essere verificata in concreto in relazione all'effettiva situazione personale, professionale o socioeconomica del lavoratore, sul quale incombe l'onere di allegazioni concrete e puntuali sulle circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il concreto rischio che, nel tempo occorrente per l'espletamento del processo di merito, la sua professionalità venga effettivamente a depauperarsi o ne
4 venga compromessa la situazione personale e familiare o il suo equilibrio psicofisico;
e dalle quali quindi emerga che la situazione lavorativa attuale, nel tempo occorrente per il giudizio ordinario, possa configurarsi quale fonte di pregiudizio irreparabile.
È evidente - come già chiarito - che non è mai il credito pecuniario in sé a poter reclamare tutela cautelare, ma è la eventuale lesione d'interessi funzionalmente connessi che può assumere rilievo determinante. Cosi l'irreparabilità del pregiudizio va valutata non con esclusivo riferimento al diritto ma, anche e prima, in considerazione della persona titolare del diritto stesso, per il tramite della funzione che il diritto istituzionalmente o in concreto nel caso singolo è destinato ad assolvere.
In particolare la perdita di una quota del reddito diventa rilevante quando il prestatore si trovi in una situazione economica tale che venga minacciato seriamente quel minimo che garantisce a lui stesso ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di cui si discorre, si ritiene insussistente il requisito del periculum in mora.
In relazione al periculum in mora il ricorrente ha rappresentato che il trattamento pensionistico, sul quale CP_ opera la trattenuta dell' asseritamente illegittima, costituisce la sua unica fonte di sostentamento
(cfr. ricorso introduttivo).
In particolare, rileva il Tribunale che il pregiudizio economico è del tutto genericamente allegato, posto che non vi è alcuna prova in ordine alla impossibilità, in presenza della trattenuta mensile operata CP_ dall' (di euro 116,00) sulla pensione in godimento, pari a circa 800/900 euro mensili al netto della trattenuta - (si tenga anche conto dell'importo percepito dall'istante, nel mese di dicembre 2024, a titolo di tredicesima mensilità, per un totale mensile di euro 1.703,19, sempre al netto della trattenuta) - di condurre una esistenza libera e dignitosa (cfr. dichiarazioni parte ricorrente verbale udienza dell'11.12.2024: “ Il ricorrente dichiara allo stato di percepire una pensione di euro 800/900 circa al mese” ; CP_ cedolini in atti ed allegati prod. .
Inoltre, come può evincersi dalla documentazione allegata, il ricorrente percepisce anche altri redditi - da fabbricati - per un importo di euro 3.990,00, pari ad euro 325,00 mensili (cfr. dichiarazione dei redditi produzione parte ricorrente).
E' pur vero che il ricorrente ha documentato di aver assunto precedenti impegni economici ( finanziamento al consumo in essere con Banca Intesa Sanpaolo, con rate mensili di € 231,11 ed il piano di rateizzo del concessionario Sogert, per il pagamento di imposte comunali con rate mensili di € 62,32
); tuttavia, rileva il Tribunale che, tenuto conto dell'insieme entrate economiche innanzi precisate e quantificate ( reddito da pensione, tredicesima mensilità e reddito da fabbricati) - non si ravvisano, allo stato, elementi idonei e sufficienti per poter ritenere che la perdita di tale minima quota di pensione non consenta al ricorrente (ed al suo nucleo familiare composto esclusivamente dalla moglie) di condurre una esistenza libera e dignitosa, pur in presenza di tali oneri finanziari.
5 Inoltre, tenuto conto dell'importo complessivo della pensione, la detta trattenuta di euro 116, 00 appare non superiore ad un 1/5 della pensione stessa.
L'art 69 L n 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) dispone che “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n.
1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l
[...] derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite Controparte_3 dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni CP_3 amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo”
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 ha disposto
(con l'art.
2-decies, comma 4) che "Le somme che in sede di liquidazione definitiva dovessero risultare erogate in eccedenza, saranno recuperate sugli importi effettivamente spettanti, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 69, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153”
Interpretando tale disposizione normativa la Corte di Cassazione ha chiarito che “il significato delle disposizioni è chiaro: l' salvo il diritto di avvalersi, come ogni creditore, dell'azione di ripetizione di cui all'art. CP_1
2033 cc, può recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione (Cass., 4 aprile 1978 n.1532; 23 gennaio 1989 n. 383). 7 . La disposizione citata ed applicata dalla Corte territoriale riguarda, come risulta evidente dal tenore letterale ,le prestazioni previdenziali prevedendo, in sostanza ,il necessario recupero rateale e nei limiti del quinto” Sez. L - , Sentenza n. 30220 del 20/11/2019).
Rileva il Tribunale che non risulta applicabile alla fattispecie in esame, come invocato dall'istante per definire il trattamento minimo di pensione, l'art. 21 bis del decreto legge 9 agosto 2022 n. 115 che prevede: “1. Il settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro” . Difatti, come può evincersi dalla suddetta disposizione normativa, (“Il settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:”) la stessa si riferisce all'ambito dei pignoramenti presso terzi.
Al contrario il trattamento minimo di pensione è disciplinato dall'art. 9 della legge 218 del 1952. In CP_ sostanza il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l' corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi, è di importo inferiore a quello che viene considerato il “minimo vitale”. In tal caso l'importo della pensione viene aumentato (integrato) fino a raggiungere la cifra stabilita, di anno in anno, dalla legge.
6 Per l'anno 2024, a titolo esemplificativo, il trattamento minimo di pensione per i lavoratori dipendenti ed autonomi, tenuto conto del DM del 20 novembre 2023, risulta pari ad euro € 598,61 mensili e, con l'incremento previsto della legge, lo stesso può salire fino ad un massimo di € 614,77.
Nelle specie , dunque, il trattamento minimo sussiste.
In conclusione l'azione cautelare non è, pertanto, sorretta dalla imminenza e dalla irreparabilità del pregiudizio durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria.
Per le suindicate ragioni, pertanto, questo giudice ritiene non sussistente nella fattispecie de qua il requisito del periculum in mora necessario per la concessione della tutela cautelare richiesta.
La ritenuta insussistenza del requisito del c.d. periculum in mora esime dall'esame specifico del c.d. fumus boni iuris stante la necessaria concorrenza dei due presupposti ai fini dell'emissione del richiesto provvedimento cautelare
La statuizione sulle spese di lite del presente procedimento andrà assunta con la sentenza che definirà il giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda cautelare
2) spese di lite al merito
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
7
Cuzzupoli. Davide Catalano, e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliato in Caserta Controparte_2 alla Via Arena, loc.tà San Be RESISTENTE a scioglimento della riserva di cui al verbale della precedente udienza, letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta e viste le eccezioni e conclusioni delle parti
PREMESSO CHE Con ricorso cautelare , in corso di causa, depositato in data 18/09/2024, la parte ricorrente, in epigrafe indicata, esponeva di aver impugnato, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione CP_ di giudice del lavoro, il provvedimento del 19.10.2023 a mezzo della quale l sede di Caserta, chiedeva la restituzione dell'importo di euro 6.458,30, a titolo di somme indebitamente percepite, sulla pensione categoria VOART n. 33026005, per il periodo dal 1.12.2018 al 31.10.2023, chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato con diritto a percepire il vecchio trattamento pensionistico;
CP_ che, successivamente, l' con nota del 09.08.2024, pervenuta in data 02.09.2024 preannunziava il il recupero coattivo della detta somma mediante trattenuta mensile di € 116,96, successivamente intervenuta.
In punto di fumus boni iuris deduceva, pertanto, l'intervenuta decadenza ex art. 13, comma 2, L.
412/1991, nonché la violazione dell'art. 52 della L. n. 88/1989
In punto di periculum in mora evidenziava che il trattamento pensionistico costituisce l'unica fonte di sostentamento del ricorrente e che, in particolare il recente intervento della Legge n. 142 del 21.09.2022 ha esteso a mille euro il cd. “limite vitale” sotto il quale non si possono pignorare le pensioni.
Chiedeva, pertanto, in via cautelare ed urgente, di accertare e dichiarare l'illegittimità della preannunziata trattenuta sul trattamento pensionistico mensile percepito dal ricorrente, come anticipato nella nota del 09.08.2024 e, per l'effetto, ordinare alla parte resistente di non procedere alla CP_1 trattenuta sulla prossima rata di pensione goduta ovvero l'adozione di ogni altro provvedimento
1 d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto. Vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che resisteva all'avverso ricorso deducendo l'infondatezza dello stesso per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e concludeva come in atti per il suo rigetto.
Espletato il libero interrogatorio e disposta integrazione documentale all'udienza del 15.01.2025 il
Giudice si riservava la decisione.
OSSERVA
Ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, occorre verificare la ricorrenza di due requisiti concorrenti e non alternativi: il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Tale concorrenza deriva dalla disposizione dell'art. 700 c.p.c., in base alla quale la tutela strumentale e provvisoria residuale può essere concessa se chi la aziona è titolare di un diritto e se quest'ultimo è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per farlo valere.
Del resto, la stessa funzione cautelare dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c. è connotata dalla necessità di assicurare, sia pur in via provvisoria e strumentale, che la futura pronuncia del giudice non resti pregiudicata dal tempo necessario ad attuarla: ne consegue che requisito indispensabile è l'esistenza di un diritto da far valere in via ordinaria unitamente al pregiudizio, connotato dall'imminenza e dalla irreparabilità
La concorrenza dei due requisiti deve, dunque, essere rigorosamente allegata e provata da colui il quale domanda la tutela cautelare.
In tal caso, il giudice – in considerazione delle modalità in cui sono articolati il rito del lavoro, improntato alla celerità della decisione, e la fase cautelare, caratterizzata da una procedura nella quale i tempi di difesa sono spesso ridotti ed il contraddittorio limitato – dovrà valutare la compresenza di entrambi i requisiti e, nel caso di insussistenza del fumus o del periculum, rigettare l'istanza cautelare, senza essere vincolato ad un ordine preciso di verifica degli stessi.
La verifica della insussistenza di uno degli elementi indicati dall'art. 700 c.p.c., infatti, esclude pertanto la fondatezza dell'istanza cautelare.
Ebbene, tanto premesso, la domanda cautelare non può trovare accoglimento per difetto del requisito del periculum in mora.
Periculum in mora.
L'art. 700 c.p.c. legittima l'erogazione della tutela cautelare urgente ed atipica ogniqualvolta il diritto da far valere in via ordinaria sia minacciato da un pregiudizio «imminente ed irreparabile».
2 L'imminenza va riferita ad una situazione di pericolo che sia oggettiva, involontaria, attuale e reale. Il concetto di imminenza, infatti, allude sia al probabile sopraggiungere, in tempi brevi, di una diversa situazione di fatto, sia al perpetuarsi di una situazione dannosa già esistente ed altrimenti rimovibile soltanto con l'epilogo della causa di merito.
L'irreparabilità del pregiudizio ricorre, poi, allorquando si palesino insoddisfacenti le statuizioni risarcitorie o recuperatorie adottabili con la futura sentenza di merito, indipendentemente dal contenuto del diritto a tutela del quale l'intervento urgente è invocato.
Sotto il profilo della gravità del danno e della sua impossibilità di un eventuale ristoro, devono sussistere degli elementi dai quali il pregiudizio risulti effettivamente tale, non potendosi certamente considerare integrato il requisito esclusivamente del maggior tempo necessario per ottenere, all'esito del giudizio di merito, un provvedimento favorevole.
Con riferimento al periculum in mora, va, poi, considerato che l'esame deve fondarsi esclusivamente sulle circostanze indicate dalla parte ricorrente, non essendo consentito al giudicante l'individuazione di elementi ulteriori.
La sussistenza di tale condizione deve, inoltre, risultare da un'attenta verifica del giudicante in ordine agli elementi concreti allegati da chi si duole del tempo necessario per il giudizio ordinario, atteso che non è possibile configurare quale danno in re ipsa il pregiudizio in esame (cfr. tra le tante Trib. Forlì, 21 marzo 2000; Trib. Roma, 26 gennaio 1998; Cass. civ., sez. lav., 2 settembre 1997, n. 8373; Trib. Torino,
15 novembre 1996).
Previa valutazione dei concreti elementi indicati dall'istante, la giurisprudenza ha, infatti, ammesso la tutela in via d'urgenza anche per un diritto di credito, a condizione che ad esso siano indissolubilmente ed immediatamente correlate situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali, come il diritto all'integrità fisica, alla salute o ad un'esistenza libera e dignitosa, che potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito.
Nell'ipotesi di licenziamento o del trasferimento del lavoratore o demansionamento, d'altronde, non possono essere ravvisate deroghe alla disciplina prevista dall'art. 700 c.p.c., in difetto di contraria previsione normativa. L'orientamento contrario, infatti, imporrebbe di ritenere sussistente il pregiudizio di cui all'art. 700 c.p.c. in tutte le ipotesi di licenziamento, trasferimento o demansionamento così da rendere il ricorso alla tutela cautelare regime ordinario di impugnativa, conclusione smentita, invero, dalla inclusione della impugnativa del licenziamento e del trasferimento nella procedura ordinaria del rito del lavoro, la cui specialità si giustifica proprio in considerazione della peculiare valenza degli interessi oggetto di cognizione.
Invero, ogni licenziamento, ogni trasferimento, ogni assegnazione di mansioni inferiori incide sulla libertà e sulla dignità dei lavoratori, nonché sulla vita delle loro famiglie, colpendo un aspetto fondamentale dei diritti degli individui. Eppure non ogni licenziamento, non ogni trasferimento, non
3 ogni assegnazione di mansioni inferiori legittima il ricorso alla procedura d'urgenza; altrimenti si dovrebbe ritenere che per queste tipologie di controversie il pregiudizio imminente ed irreparabile risulterebbe automaticamente in virtù della materia trattata, con la conseguente inevitabile ammissibilità della fase cautelare ed utilizzazione dell'art. 700 c.p.c. come forma alternativa di tutela giurisdizionale.
Appare più conforme al dettato normativo, quindi, una valutazione caso per caso del periculum che, secondo la migliore dottrina, va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia - infine - in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati.
Per consentire una tale verifica è, allora, indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro.
Pertanto chi ricorre all'art. 700 c.p.c. ha l'onere, sin dall'atto introduttivo, di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire alla controparte l'esercizio del diritto di difesa ed al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite, per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario.
L' esistenza del periculum in mora deve essere accertata caso per caso in relazione all'effettiva situazione socio economica del "lavoratore", talché il ricorrente è tenuto puntualmente ad allegare e provare circostanze (in ordine alla sua situazione familiare, alla necessità di affrontare spese indilazionabili, alla compromissione del suo equilibrio psico-fisico) dalle quali emerga che la perdita del posto di lavoro (o la mancata assunzione) - e quindi la conseguente perdita (o mancata acquisizione) della retribuzione - possa configurarsi come fonte di pregiudizio irreparabile, così da permettere alla controparte l'esercizio di un'effettiva difesa ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile.
Ed invero, il periculum in mora non può identificarsi, sic et sempliciter con il danno derivante dal provvedimento datoriale in sé considerato, ma è dato dal pregiudizio che può derivare al lavoratore dall'attesa della decisione di merito. Spetta, pertanto, a colui che promuove il giudizio cautelare allegare e provare, con fatti specifici, che il protrarsi della situazione ritenuta antigiuridica possa arrecargli danni gravi, non ristorabili neppure successivamente. Consegue che l'esistenza del requisito del periculum in mora deve essere verificata in concreto in relazione all'effettiva situazione personale, professionale o socioeconomica del lavoratore, sul quale incombe l'onere di allegazioni concrete e puntuali sulle circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il concreto rischio che, nel tempo occorrente per l'espletamento del processo di merito, la sua professionalità venga effettivamente a depauperarsi o ne
4 venga compromessa la situazione personale e familiare o il suo equilibrio psicofisico;
e dalle quali quindi emerga che la situazione lavorativa attuale, nel tempo occorrente per il giudizio ordinario, possa configurarsi quale fonte di pregiudizio irreparabile.
È evidente - come già chiarito - che non è mai il credito pecuniario in sé a poter reclamare tutela cautelare, ma è la eventuale lesione d'interessi funzionalmente connessi che può assumere rilievo determinante. Cosi l'irreparabilità del pregiudizio va valutata non con esclusivo riferimento al diritto ma, anche e prima, in considerazione della persona titolare del diritto stesso, per il tramite della funzione che il diritto istituzionalmente o in concreto nel caso singolo è destinato ad assolvere.
In particolare la perdita di una quota del reddito diventa rilevante quando il prestatore si trovi in una situazione economica tale che venga minacciato seriamente quel minimo che garantisce a lui stesso ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di cui si discorre, si ritiene insussistente il requisito del periculum in mora.
In relazione al periculum in mora il ricorrente ha rappresentato che il trattamento pensionistico, sul quale CP_ opera la trattenuta dell' asseritamente illegittima, costituisce la sua unica fonte di sostentamento
(cfr. ricorso introduttivo).
In particolare, rileva il Tribunale che il pregiudizio economico è del tutto genericamente allegato, posto che non vi è alcuna prova in ordine alla impossibilità, in presenza della trattenuta mensile operata CP_ dall' (di euro 116,00) sulla pensione in godimento, pari a circa 800/900 euro mensili al netto della trattenuta - (si tenga anche conto dell'importo percepito dall'istante, nel mese di dicembre 2024, a titolo di tredicesima mensilità, per un totale mensile di euro 1.703,19, sempre al netto della trattenuta) - di condurre una esistenza libera e dignitosa (cfr. dichiarazioni parte ricorrente verbale udienza dell'11.12.2024: “ Il ricorrente dichiara allo stato di percepire una pensione di euro 800/900 circa al mese” ; CP_ cedolini in atti ed allegati prod. .
Inoltre, come può evincersi dalla documentazione allegata, il ricorrente percepisce anche altri redditi - da fabbricati - per un importo di euro 3.990,00, pari ad euro 325,00 mensili (cfr. dichiarazione dei redditi produzione parte ricorrente).
E' pur vero che il ricorrente ha documentato di aver assunto precedenti impegni economici ( finanziamento al consumo in essere con Banca Intesa Sanpaolo, con rate mensili di € 231,11 ed il piano di rateizzo del concessionario Sogert, per il pagamento di imposte comunali con rate mensili di € 62,32
); tuttavia, rileva il Tribunale che, tenuto conto dell'insieme entrate economiche innanzi precisate e quantificate ( reddito da pensione, tredicesima mensilità e reddito da fabbricati) - non si ravvisano, allo stato, elementi idonei e sufficienti per poter ritenere che la perdita di tale minima quota di pensione non consenta al ricorrente (ed al suo nucleo familiare composto esclusivamente dalla moglie) di condurre una esistenza libera e dignitosa, pur in presenza di tali oneri finanziari.
5 Inoltre, tenuto conto dell'importo complessivo della pensione, la detta trattenuta di euro 116, 00 appare non superiore ad un 1/5 della pensione stessa.
L'art 69 L n 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) dispone che “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n.
1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l
[...] derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite Controparte_3 dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni CP_3 amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo”
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 ha disposto
(con l'art.
2-decies, comma 4) che "Le somme che in sede di liquidazione definitiva dovessero risultare erogate in eccedenza, saranno recuperate sugli importi effettivamente spettanti, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 69, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153”
Interpretando tale disposizione normativa la Corte di Cassazione ha chiarito che “il significato delle disposizioni è chiaro: l' salvo il diritto di avvalersi, come ogni creditore, dell'azione di ripetizione di cui all'art. CP_1
2033 cc, può recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione (Cass., 4 aprile 1978 n.1532; 23 gennaio 1989 n. 383). 7 . La disposizione citata ed applicata dalla Corte territoriale riguarda, come risulta evidente dal tenore letterale ,le prestazioni previdenziali prevedendo, in sostanza ,il necessario recupero rateale e nei limiti del quinto” Sez. L - , Sentenza n. 30220 del 20/11/2019).
Rileva il Tribunale che non risulta applicabile alla fattispecie in esame, come invocato dall'istante per definire il trattamento minimo di pensione, l'art. 21 bis del decreto legge 9 agosto 2022 n. 115 che prevede: “1. Il settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro” . Difatti, come può evincersi dalla suddetta disposizione normativa, (“Il settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:”) la stessa si riferisce all'ambito dei pignoramenti presso terzi.
Al contrario il trattamento minimo di pensione è disciplinato dall'art. 9 della legge 218 del 1952. In CP_ sostanza il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l' corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi, è di importo inferiore a quello che viene considerato il “minimo vitale”. In tal caso l'importo della pensione viene aumentato (integrato) fino a raggiungere la cifra stabilita, di anno in anno, dalla legge.
6 Per l'anno 2024, a titolo esemplificativo, il trattamento minimo di pensione per i lavoratori dipendenti ed autonomi, tenuto conto del DM del 20 novembre 2023, risulta pari ad euro € 598,61 mensili e, con l'incremento previsto della legge, lo stesso può salire fino ad un massimo di € 614,77.
Nelle specie , dunque, il trattamento minimo sussiste.
In conclusione l'azione cautelare non è, pertanto, sorretta dalla imminenza e dalla irreparabilità del pregiudizio durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria.
Per le suindicate ragioni, pertanto, questo giudice ritiene non sussistente nella fattispecie de qua il requisito del periculum in mora necessario per la concessione della tutela cautelare richiesta.
La ritenuta insussistenza del requisito del c.d. periculum in mora esime dall'esame specifico del c.d. fumus boni iuris stante la necessaria concorrenza dei due presupposti ai fini dell'emissione del richiesto provvedimento cautelare
La statuizione sulle spese di lite del presente procedimento andrà assunta con la sentenza che definirà il giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda cautelare
2) spese di lite al merito
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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