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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/12/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
L SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10295/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 23/09/2025 da con il proc. e dom. avv. PUGNETTI LUIGI Parte_1
per procura allegata al ricorso
e da
con il proc. e dom. avv. GIUNCHI FRANCESCA Parte_2
per procura allegata al ricorso avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (decr. om. dd. 22.04.2021, n.
Cron.1936/2021 sub R.G. 895/2021);
1 - rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 20.5.2012) e (il 14.3.2015), Per_1 Per_2
entrambi minorenni;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in ZUGLIO (UD), il 04/09/2010 tra nato a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...], alle seguenti condizioni:
[...]
1.1) dispone che i figli minori nato a [...] il [...], e Persona_3 Persona_4
nata a [...] il [...] siano affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso, entrambi residenti anagraficamente presso l'abitazione del padre sita a Paularo in loc.
Pissignaries n° 2 in quanto originaria abitazione familiare.
1.2) In considerazione dell'attuale routine abbastanza consolidata, dispone che i minori trascorreranno il martedì (dalla fine della scuola/delle attività sino al riaccompagnamento a scuola del mercoledì mattina) e il giovedì (dalla fine della scuola/delle attività sino al riaccompagnamento a scuola del venerdì mattina) con il padre, il lunedì (dalla fine della scuola/delle attività sino al riaccompagnamento a scuola del martedì mattina) ed il mercoledì
(dalla fine della scuola/delle attività sino al riaccompagnamento a scuola del giovedì mattina) con la madre, alternandosi un weekend con la madre e uno con il padre, in entrambi i casi dalla fine della scuola il venerdì sino al riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina;
prende atto che tali alternanze, pur potendo essere variate in caso di effettiva necessità previo accordo da entrambe le parti, vedrà entrambi i genitori comunque impegnati a modificarla il meno possibile nell'interesse dei minori stessi, mantenendo in ogni caso un ragionevole equilibrio nell'alternanza tra mamma e papà.
1.3) Prende atto che in caso di impegni concomitanti di entrambi i genitori, i bambini verranno accuditi dai nonni paterni oppure dagli zii materni, come è sempre accaduto sinora.
2 1.4) Dispone che durante le vacanze scolastiche estive l'alternanza avverrà, parimenti.
Dispone, comunque, che i figli staranno in via esclusiva con ciascun genitore per tre settimane, anche non consecutive, che dovranno essere concordate con precisione tra i genitori comunicandosi reciprocamente le date con congruo preavviso, comunque entro e non oltre il mese di giugno di ogni anno.
1.5) Durante le vacanze scolastiche di Natale, Pasqua e Carnevale, nonché di tutte le ulteriori giornate festive, prende atto che i genitori gestiranno di comune accordo, volta per volta, le esigenze di accudimento, in relazione alla possibilità di ciascuno di poter godere di ferie.
In ogni caso, dispone che ed trascorreranno il giorno della Vigilia sino al Per_1 Per_2
giorno del Natale con l'uno e la sera di Natale ed il giorno di Santo Stefano con l'altro, con reciproco impegno ad alternarsi annualmente in detti giorni. Così come alterneranno annualmente i giorni del 31 dicembre - 1° gennaio.
1.6) Dispone che la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori sia esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per ed , in particolare Per_1 Per_2
quelle relative alla loro istruzione, alla loro educazione, alla loro salute, siano assunte in comune accordo dai genitori, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspettative dei figli.
2.1) Dispone che i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario di e di durante il tempo in cui i bambini staranno con ciascuno di essi. Per_1 Per_2
2.2) Pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie da sostenersi a favore dei minori così come individuate e regolamentate dal Protocollo
d'Intesa tra il Tribunale di Udine e l' Controparte_1
di del 28.8.2015 che le parti dichiarano di aver sottoscritto per
[...] CP_2
accettazione.
2.3) Prende atto che i genitori dichiarano che per le spese di mantenimento straordinario della prole è stato acceso un conto corrente cointestato presso la banca BCC filiale di Tolmezzo dove si impegnano a versare entro il giorno 5 di ogni mese come minimo la somma di €
3 100,00 (somma soggetta ad aumento in base alle spese straordinarie concordate dai genitori come da Protocollo).
Dà atto che detta somma non può essere oggetto di conguaglio con altre spese sostenute dai rispettivi genitori.
2.4) Dà atto che le parti concordano che il genitore che si avvarrà di una baby-sitter potrà ottenere dall'altro il rimborso del 50% della relativa spesa ma ciò solo nel caso in cui non vi sia la disponibilità da parte dell'altro genitore di accudire i figli in assenza di quello che dovrebbe tenerli in custodia.
2.5) dà atto che gli assegni familiari relativi ai figli minori verranno ripartiti in parti uguali tra i genitori;
2.6) dà atto che le detrazioni per i figli minori a carico saranno suddivise nella misura in cui ciascun genitore ha effettivamente concorso pro quota nel sostenere i relativi costi;
2.7) dà atto che i genitori si impegnano a non pubblicare sui social media immagini dei figli, al fine di tutelarne la sicurezza.
3.1) Dà atto che il piano di accumulo stipulato con continuerà a venire Controparte_3
alimentato dal conto corrente intestato al dott. per motivi di praticità. Parte_1
Dà atto che la dott.ssa si impegna a rimborsare al marito la metà Parte_2
dell'investimento, mediante bonifici mensili dell'importo di € 87,00 da effettuarsi entro il 28 di ogni mese e con conguaglio annuale, attesa la variabilità delle quote mensili prelevate dalla compagnia.
Dà atto che detta somma non potrà essere oggetto di compensazione da parte della dott.ssa con altre spese anche se debitamente documentate. Parte_2
3.2) dà atto che i coniugi, entrambi medici di base, si dichiarano economicamente autosufficienti e conseguentemente nulla richiedono per il reciproco mantenimento;
4). dà atto che i coniugi dichiarano sin d'ora il proprio assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio con iscrizione della figlia minore su entrambi i documenti;
5) spese, competenze ed onorari sono integralmente compensati tra le parti.
4 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZUGLIO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 3, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
2010.
Udine, li 17/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
5
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10295/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 23/09/2025 da con il proc. e dom. avv. PUGNETTI LUIGI Parte_1
per procura allegata al ricorso
e da
con il proc. e dom. avv. GIUNCHI FRANCESCA Parte_2
per procura allegata al ricorso avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (decr. om. dd. 22.04.2021, n.
Cron.1936/2021 sub R.G. 895/2021);
1 - rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 20.5.2012) e (il 14.3.2015), Per_1 Per_2
entrambi minorenni;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in ZUGLIO (UD), il 04/09/2010 tra nato a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...], alle seguenti condizioni:
[...]
1.1) dispone che i figli minori nato a [...] il [...], e Persona_3 Persona_4
nata a [...] il [...] siano affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso, entrambi residenti anagraficamente presso l'abitazione del padre sita a Paularo in loc.
Pissignaries n° 2 in quanto originaria abitazione familiare.
1.2) In considerazione dell'attuale routine abbastanza consolidata, dispone che i minori trascorreranno il martedì (dalla fine della scuola/delle attività sino al riaccompagnamento a scuola del mercoledì mattina) e il giovedì (dalla fine della scuola/delle attività sino al riaccompagnamento a scuola del venerdì mattina) con il padre, il lunedì (dalla fine della scuola/delle attività sino al riaccompagnamento a scuola del martedì mattina) ed il mercoledì
(dalla fine della scuola/delle attività sino al riaccompagnamento a scuola del giovedì mattina) con la madre, alternandosi un weekend con la madre e uno con il padre, in entrambi i casi dalla fine della scuola il venerdì sino al riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina;
prende atto che tali alternanze, pur potendo essere variate in caso di effettiva necessità previo accordo da entrambe le parti, vedrà entrambi i genitori comunque impegnati a modificarla il meno possibile nell'interesse dei minori stessi, mantenendo in ogni caso un ragionevole equilibrio nell'alternanza tra mamma e papà.
1.3) Prende atto che in caso di impegni concomitanti di entrambi i genitori, i bambini verranno accuditi dai nonni paterni oppure dagli zii materni, come è sempre accaduto sinora.
2 1.4) Dispone che durante le vacanze scolastiche estive l'alternanza avverrà, parimenti.
Dispone, comunque, che i figli staranno in via esclusiva con ciascun genitore per tre settimane, anche non consecutive, che dovranno essere concordate con precisione tra i genitori comunicandosi reciprocamente le date con congruo preavviso, comunque entro e non oltre il mese di giugno di ogni anno.
1.5) Durante le vacanze scolastiche di Natale, Pasqua e Carnevale, nonché di tutte le ulteriori giornate festive, prende atto che i genitori gestiranno di comune accordo, volta per volta, le esigenze di accudimento, in relazione alla possibilità di ciascuno di poter godere di ferie.
In ogni caso, dispone che ed trascorreranno il giorno della Vigilia sino al Per_1 Per_2
giorno del Natale con l'uno e la sera di Natale ed il giorno di Santo Stefano con l'altro, con reciproco impegno ad alternarsi annualmente in detti giorni. Così come alterneranno annualmente i giorni del 31 dicembre - 1° gennaio.
1.6) Dispone che la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori sia esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per ed , in particolare Per_1 Per_2
quelle relative alla loro istruzione, alla loro educazione, alla loro salute, siano assunte in comune accordo dai genitori, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspettative dei figli.
2.1) Dispone che i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario di e di durante il tempo in cui i bambini staranno con ciascuno di essi. Per_1 Per_2
2.2) Pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie da sostenersi a favore dei minori così come individuate e regolamentate dal Protocollo
d'Intesa tra il Tribunale di Udine e l' Controparte_1
di del 28.8.2015 che le parti dichiarano di aver sottoscritto per
[...] CP_2
accettazione.
2.3) Prende atto che i genitori dichiarano che per le spese di mantenimento straordinario della prole è stato acceso un conto corrente cointestato presso la banca BCC filiale di Tolmezzo dove si impegnano a versare entro il giorno 5 di ogni mese come minimo la somma di €
3 100,00 (somma soggetta ad aumento in base alle spese straordinarie concordate dai genitori come da Protocollo).
Dà atto che detta somma non può essere oggetto di conguaglio con altre spese sostenute dai rispettivi genitori.
2.4) Dà atto che le parti concordano che il genitore che si avvarrà di una baby-sitter potrà ottenere dall'altro il rimborso del 50% della relativa spesa ma ciò solo nel caso in cui non vi sia la disponibilità da parte dell'altro genitore di accudire i figli in assenza di quello che dovrebbe tenerli in custodia.
2.5) dà atto che gli assegni familiari relativi ai figli minori verranno ripartiti in parti uguali tra i genitori;
2.6) dà atto che le detrazioni per i figli minori a carico saranno suddivise nella misura in cui ciascun genitore ha effettivamente concorso pro quota nel sostenere i relativi costi;
2.7) dà atto che i genitori si impegnano a non pubblicare sui social media immagini dei figli, al fine di tutelarne la sicurezza.
3.1) Dà atto che il piano di accumulo stipulato con continuerà a venire Controparte_3
alimentato dal conto corrente intestato al dott. per motivi di praticità. Parte_1
Dà atto che la dott.ssa si impegna a rimborsare al marito la metà Parte_2
dell'investimento, mediante bonifici mensili dell'importo di € 87,00 da effettuarsi entro il 28 di ogni mese e con conguaglio annuale, attesa la variabilità delle quote mensili prelevate dalla compagnia.
Dà atto che detta somma non potrà essere oggetto di compensazione da parte della dott.ssa con altre spese anche se debitamente documentate. Parte_2
3.2) dà atto che i coniugi, entrambi medici di base, si dichiarano economicamente autosufficienti e conseguentemente nulla richiedono per il reciproco mantenimento;
4). dà atto che i coniugi dichiarano sin d'ora il proprio assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio con iscrizione della figlia minore su entrambi i documenti;
5) spese, competenze ed onorari sono integralmente compensati tra le parti.
4 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZUGLIO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 3, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
2010.
Udine, li 17/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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