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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/10/2025, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1892/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EL ID ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado di giudizio al n. 1892/2022 R.G.
TRA
rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. DE ROSA ADRIANA;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del Direttore Generale e Controparte_1
legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. MARIA COSTANZA;
CONVENUTA
NONCHÉ CONTRO
in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa come Controparte_2
da mandato in atti dall'Avv. SALVATORE CARBONE;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione portato per la notifica il 26.01.2017, ha citato in Parte_2
giudizio l' (d'ora in poi Controparte_3 [...]
), al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'infezione da CP_1
SARS-CoV-2; nel dettaglio, ha esposto come tale infezione, contratta in sede ospedaliera, gli abbia procurato un progressivo peggioramento della condizione di salute, già compromessa dal punto di vista cardiologico.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la , la quale, preliminarmente, CP_1
ha chiesto chiamare in causa la compagnia assicurativa;
nel merito, ha concluso per il rigetto della domanda e, in caso di accoglimento della stessa, di contendere l'eventuale condanna a garantire la struttura ospedaliera entro i limiti di massimale della polizza.
1 Con separata comparsa, si è costituita la compagnia assicurativa la quale ha Controparte_2
concluso per il rigetto della domanda e, in caso di accoglimento della stessa, di contendere l'eventuale condanna a garantire la struttura ospedaliera entro i limiti di massimale della polizza.
La controversia è stata istruita attraverso CTU medico-legale.
All'udienza del 25.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, la quale è stata quindi trattenuta per la decisione senza la concessione di ulteriori termini, stante il pregresso deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e non merita di essere accolta.
Sul piano teorico, come noto, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni arrecati ai pazienti in ragione di una erronea esecuzione della prestazione medica è oramai pacificamente ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale (il rapporto tra paziente e struttura sanitaria è riconducibile alla figura del contratto atipico di ricovero ospedaliero o al c.d. contratto atipico di spedalità), con le conseguenze che ne derivano in punto di prescrizione e regime probatorio.
Ciò premesso, in punto di rapporto di causalità ed onere probatorio, deve evidenziarsi come, ricorrendo un'ipotesi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sul creditore grava ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare l'inadempimento mentre al debitore compete la dimostrazione che l'inadempimento sia scaturito da eventi imprevedibili o inevitabili.
Il quadro probatorio sin qui enucleato deve essere, in ciascuna ipotesi concreta, completato con il giudizio sulla sussistenza del nesso di causa tra la prestazione del medico non conforme alle regole dell'arte e l'evento dannoso. L'onere di dimostrare la sussistenza del legame eziologico sulla base dei principi generali è posto a carico del paziente indipendentemente dal grado di difficoltà dell'intervento del medico. Nella ricostruzione del nesso etiologico, peraltro, non si può prescindere dall'individuazione degli elementi concernenti la “causa dell'evento”, cioè la causa dell'aggravamento del paziente: solo dopo aver chiarito negli aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, è poi possibile analizzare la condotta colposa addebitata al sanitario.
Spetterà, per converso, al debitore (struttura e/o medico convenuti) fornire la prova in ordine all'esecuzione corretta della prestazione professionale e che l'esito peggiorativo sia stato causato dal sopravvenire di un evento imprevisto ed imprevedibile, ovvero dall'esistenza di una particolare condizione fisica del paziente non accertabile ex ante con il criterio della specifica diligenza professionale.
2 Il Giudice di legittimità sul punto ha affermato molto chiaramente che “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento
è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione “ex ante” - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”. Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (così Cass. civ. Sez. III, 08-07-2010, n.
16123; Cass. 12686/2011 e Cass. 6698/2018; da ultimo Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 05/12/2018) 27-
03-2019, n. 8461).
Orbene, ciò precisato in diritto, e prima di esaminare nel merito la domanda attorea, per ragioni di ordine espositivo giova a questo punto richiamare gli elementi fattuali posti a fondamento della domanda risarcitoria.
Il ha esposto di aver fatto ingresso presso il P.S. dell'Ospedale di , in codice Parte_2 CP_3
rosso, in data 12.03.2021, a seguito di una caduta accidentale. In sede di accesso al P.S. è stato sottoposto a tampone per la rilevazione dell'infezione da SARS-CoV-2, il quale ha fornito esito negativo.
Le gravi condizioni del (i.e. trauma cranico in lipotimia, grave anemia con necessità di Parte_2
emotrasfusione) ne hanno richiesto il ricovero nel reparto di Medicina. Nel corso della degenza,
l'attore è stato sottoposto a numerosi esami clinici, in ragione della serietà del quadro complessivo, nonché a tampone per SARS-CoV-2, e segnatamente nei giorni 17.03.2021 e 19.03.2021, tutti con esito negativo.
Tuttavia, in data 22.03.2021, ossia a distanza di 12 giorni dalla data di ricovero, all'ennesimo tampone di rilevazione il è risultato positivo al SARS-CoV-2, seppur asintomatico ed Parte_2
eupnoico (cfr. p. 1 dell'atto di citazione).
3 Il quindi, ha dedotto come “a causa delle precarie condizioni di salute, con Parte_2
aggravamento della patologia cardio-respiratoria secondaria all'infezione da COVID, il Sig. Pt_2
fu ricoverato nuovamente presso il reparto di Cardiologia dell' di dal
[...] CP_4 CP_3
08/06/2021 alo 11/06/2021, da dove fu dimesso con diagnosi di “insufficienza cardiaca sistolica cronica”” e in data 27.07.2021 ha nuovamente subito “un altro ricovero ove fu sottoposto ad
TI EA e dimesso in data 18/08/2021 con diagnosi di “diabete mellito tipo II, fibrillazione atriale. Insufficienza cardiaca””. Ancora, in data “27/07/2021 ha subito un altro ricovero ove fu sottoposto ad PL EA e dimesso in data 18/08/2021 con diagnosi di
“diabete mellito tipo II, fibrillazione atriale. Insufficienza cardiaca””. Da ultimo, il ha Parte_2
subito altri due ricoveri nelle date 21.09.2021 e 15.10.2021, per “insufficienza cardiaca congestizia”
e “scompenso cardiaco congestizio in paziente con severa compromissione della contrattilità” (cfr.
p. 2 dell'atto di citazione).
Ricostruita la cronologia dei ricoveri, e le relative diagnosi, l'attore ha concluso nel senso di ascrivere, all'infezione da covid contratta in occasione del ricovero del 12.03.2021, un progressivo e “severo aggravamento delle condizioni cardio-circolatorie e respiratorie” tanto da rendere necessari “una serie di ricoveri successivi con intervento di “PL CUTANEA CARDIACA”
a causa di una severa “INSUFFICIENZA CARDIACA”” (cfr. p. 2 dell'atto di citazione).
Così ricostruita l'intera vicenda, l'attore ha addebitato alla convenuta la responsabilità di tutte le conseguenze dannose derivategli dalla contrazione dell'infezione da SARS-CoV-2, avvenuta in occasione del ricovero del 12.03.2021, ed ha chiesto, quindi, di essere risarcito per le stesse.
Ciò premesso in fatto e diritto, nel merito vanno ora esaminate le emergenze probatorie raccolte in corso di causa.
I CC.TT.UU., esaminata la documentazione in atti e tenuto conto, in particolare, del periodo di incubazione dell'infezione da SARS-CoV-2 (che varia da 3 a 10 giorni con una media di 5 giorni), hanno concluso nel senso di ritenere che il abbia contratto “con altissima probabilità Parte_2
l'infezione da SARS-CoV2 nel corso del ricovero presso il reparto di medicina dell'ospedale di ” CP_3
(cfr. p. 20 della relazione peritale).
Può quindi dirsi accertato, secondo il criterio di giudizio del più probabile che non, che l'attore abbia effettivamente contratto il Covid in occasione del ricovero presso la . Controparte_3
Stabilito quanto sopra, è necessario esaminare le possibili conseguenze dannose dell'infezione; per farlo, tuttavia, bisogna preliminarmente chiarire la situazione clinica dell'attore prima della contrazione del covid-19.
4 Sul punto, il Collegio peritale ha appurato che il “già all'epoca del ricovero presso la Parte_2
medicina di presentava una situazione cardiologica seriamente compromessa a causa della CP_3
cardiomiopatia dilatativa con compromissione della contrattilità miocardica e FE 25%, complicata da una fibrillazione atriale cronica che richiedeva il trattamento con terapia anticoagulante, antiaritmica ed antipertensiva” (cfr. p. 20 della relazione peritale)”
Ciò precisato, i CC.TT.UU. hanno quindi approfondito che “L'infezione da SARS-CoV2 nelle sue forme più gravi è primariamente conosciuta come una sindrome respiratoria acuta secondaria ad un danno polmonare diretto ed indiretto. Il quadro è però ben più complesso ascrivendo questa patologia ad un coinvolgimento sistemico e contemporaneo di più apparati. Anche l'apparato cardio-circolatorio può essere gravemente danneggiato dal Covid-19 ma il suo coinvolgimento non è ancora ben chiaro
e compreso”. Sulla base di queste conclusioni di scienza, i consulenti del Tribunale hanno appurato che “Nel caso in esame, nel corso del ricovero presso l'ospedale di prima e di Galatina poi, CP_3
risulta agli atti che il non abbia mai presentato segni o sintomi da impegno Parte_2
respiratorio né tantomeno, quadro clinico di insufficienza respiratoria grave ( ARDS ) che abbiano richiesto l'impiego di O2 terapia di supporto o l'intervento del rianimatore. In sostanza il Pt_2
ha avuto una infezione respiratoria da Covid-19 del tutto asintomatica, senza polmonite
[...]
come evidenziato dal referto Rx torace del 26.03.21 che non documentava impegno flogistico del parenchima polmonare o aree di consolidazione parenchimale o aree a vetro smerigliato tipiche delle forme di polmonite da SARS-CoV2. Il 12.04.2021 veniva dimesso da Galatina con quadro clinico di guarigione da SARS-CoV2. In conclusione, certamente non vi è stato un danno del polmone che rappresenta l'organo bersaglio primario del virus Covid-19” (cfr. p. 21 della relazione peritale).
In altri termini, i CC.TT.UU. hanno escluso con un elevato grado di certezza che l'infezione possa aver cagionato un danno a livello polmonare.
Escluso un coinvolgimento a carico dell'apparato respiratorio, i Consulenti hanno vagliato anche la possibilità di un aggravamento delle condizioni cardiache del . Parte_2
Dopo una ricca disamina della letteratura medica sul tema, i CC.TT.UU. hanno concluso nel senso di ritenere che i ricoveri successivi alla contrazione del covid “sono una diretta conseguenza della progressione irreversibile di una malattia cardiologica cronica ed evolutiva che indipendentemente dall'infezione da Covid-19, avrebbe avuto nel tempo il medesimo decorso. In effetti il periziando già nel 2012 aveva presentato una frazione di eiezione del 25%. È innegabile che un quadro clinico di scompenso, documentato da esami biochimici ed ecocardiografici, era già presente al primo ricovero presso la , antecedente l'infezione da Covid-19 ed inoltre, che trattandosi di Controparte_5
5 soggetto con funzionalità cardiaca molto compromessa e considerando la coesistenza di patologie come il Diabete mellito e l'ipertensione arteriosa, è priva di fondamento l'ipotesi che il danno miocardico di tipo ischemico, trattato con rivascolarizzazione miocardica il 28.07.21 presso il P.O. di
ed il quadro di scompenso congestizio per cui il si ricoverò presso la Cardiologia CP_3 Parte_2
del P.O. di Copertino il 15.10.21, siano ascrivibili all'infezione da Covid-19” (cfr. pp. 23-24 della relazione peritale).
In definitiva, i CC.TT.UU. hanno escluso che l'infezione, sebbene contratta in sede ospedaliera, abbia comportato un peggioramento della pregressa condizione di salute;
viceversa, hanno appurato come l'aggravamento della condizione cardio-circolatoria rappresenti il naturale decorso della condizione del . Parte_2
Per tutte le ragioni esposte, il Tribunale ritiene che l'assenza del nesso di causa giuridico tra l'evento lesivo e l'aggravamento della condizione di salute dell'attore sia di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'Ente ospedaliero convenuto, ex art. 1223 c.c.
In conclusione, la domanda risarcitoria va rigettata.
Le spese di lite sono interamente compensate, tenuto conto del fatto che in ogni caso è stato appurato che il ha contratto l'infezione in occasione del ricovero, come da costui Parte_2
prospettato in sede di citazione e che, quindi, la prospettazione attorea si è rivelata parzialmente accertata.
Le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico di . Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 1892/2022
R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta la domanda;
b) Compensa integralmente le spese di lite;
c) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di , con diritto di rivalsa Parte_2
anche parziale in caso di anticipo.
Lecce, 29.09.2025 Il Giudice
Dott.ssa EL ID
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EL ID ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado di giudizio al n. 1892/2022 R.G.
TRA
rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. DE ROSA ADRIANA;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del Direttore Generale e Controparte_1
legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. MARIA COSTANZA;
CONVENUTA
NONCHÉ CONTRO
in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa come Controparte_2
da mandato in atti dall'Avv. SALVATORE CARBONE;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione portato per la notifica il 26.01.2017, ha citato in Parte_2
giudizio l' (d'ora in poi Controparte_3 [...]
), al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'infezione da CP_1
SARS-CoV-2; nel dettaglio, ha esposto come tale infezione, contratta in sede ospedaliera, gli abbia procurato un progressivo peggioramento della condizione di salute, già compromessa dal punto di vista cardiologico.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la , la quale, preliminarmente, CP_1
ha chiesto chiamare in causa la compagnia assicurativa;
nel merito, ha concluso per il rigetto della domanda e, in caso di accoglimento della stessa, di contendere l'eventuale condanna a garantire la struttura ospedaliera entro i limiti di massimale della polizza.
1 Con separata comparsa, si è costituita la compagnia assicurativa la quale ha Controparte_2
concluso per il rigetto della domanda e, in caso di accoglimento della stessa, di contendere l'eventuale condanna a garantire la struttura ospedaliera entro i limiti di massimale della polizza.
La controversia è stata istruita attraverso CTU medico-legale.
All'udienza del 25.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, la quale è stata quindi trattenuta per la decisione senza la concessione di ulteriori termini, stante il pregresso deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e non merita di essere accolta.
Sul piano teorico, come noto, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni arrecati ai pazienti in ragione di una erronea esecuzione della prestazione medica è oramai pacificamente ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale (il rapporto tra paziente e struttura sanitaria è riconducibile alla figura del contratto atipico di ricovero ospedaliero o al c.d. contratto atipico di spedalità), con le conseguenze che ne derivano in punto di prescrizione e regime probatorio.
Ciò premesso, in punto di rapporto di causalità ed onere probatorio, deve evidenziarsi come, ricorrendo un'ipotesi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sul creditore grava ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare l'inadempimento mentre al debitore compete la dimostrazione che l'inadempimento sia scaturito da eventi imprevedibili o inevitabili.
Il quadro probatorio sin qui enucleato deve essere, in ciascuna ipotesi concreta, completato con il giudizio sulla sussistenza del nesso di causa tra la prestazione del medico non conforme alle regole dell'arte e l'evento dannoso. L'onere di dimostrare la sussistenza del legame eziologico sulla base dei principi generali è posto a carico del paziente indipendentemente dal grado di difficoltà dell'intervento del medico. Nella ricostruzione del nesso etiologico, peraltro, non si può prescindere dall'individuazione degli elementi concernenti la “causa dell'evento”, cioè la causa dell'aggravamento del paziente: solo dopo aver chiarito negli aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, è poi possibile analizzare la condotta colposa addebitata al sanitario.
Spetterà, per converso, al debitore (struttura e/o medico convenuti) fornire la prova in ordine all'esecuzione corretta della prestazione professionale e che l'esito peggiorativo sia stato causato dal sopravvenire di un evento imprevisto ed imprevedibile, ovvero dall'esistenza di una particolare condizione fisica del paziente non accertabile ex ante con il criterio della specifica diligenza professionale.
2 Il Giudice di legittimità sul punto ha affermato molto chiaramente che “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento
è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione “ex ante” - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”. Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (così Cass. civ. Sez. III, 08-07-2010, n.
16123; Cass. 12686/2011 e Cass. 6698/2018; da ultimo Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 05/12/2018) 27-
03-2019, n. 8461).
Orbene, ciò precisato in diritto, e prima di esaminare nel merito la domanda attorea, per ragioni di ordine espositivo giova a questo punto richiamare gli elementi fattuali posti a fondamento della domanda risarcitoria.
Il ha esposto di aver fatto ingresso presso il P.S. dell'Ospedale di , in codice Parte_2 CP_3
rosso, in data 12.03.2021, a seguito di una caduta accidentale. In sede di accesso al P.S. è stato sottoposto a tampone per la rilevazione dell'infezione da SARS-CoV-2, il quale ha fornito esito negativo.
Le gravi condizioni del (i.e. trauma cranico in lipotimia, grave anemia con necessità di Parte_2
emotrasfusione) ne hanno richiesto il ricovero nel reparto di Medicina. Nel corso della degenza,
l'attore è stato sottoposto a numerosi esami clinici, in ragione della serietà del quadro complessivo, nonché a tampone per SARS-CoV-2, e segnatamente nei giorni 17.03.2021 e 19.03.2021, tutti con esito negativo.
Tuttavia, in data 22.03.2021, ossia a distanza di 12 giorni dalla data di ricovero, all'ennesimo tampone di rilevazione il è risultato positivo al SARS-CoV-2, seppur asintomatico ed Parte_2
eupnoico (cfr. p. 1 dell'atto di citazione).
3 Il quindi, ha dedotto come “a causa delle precarie condizioni di salute, con Parte_2
aggravamento della patologia cardio-respiratoria secondaria all'infezione da COVID, il Sig. Pt_2
fu ricoverato nuovamente presso il reparto di Cardiologia dell' di dal
[...] CP_4 CP_3
08/06/2021 alo 11/06/2021, da dove fu dimesso con diagnosi di “insufficienza cardiaca sistolica cronica”” e in data 27.07.2021 ha nuovamente subito “un altro ricovero ove fu sottoposto ad
TI EA e dimesso in data 18/08/2021 con diagnosi di “diabete mellito tipo II, fibrillazione atriale. Insufficienza cardiaca””. Ancora, in data “27/07/2021 ha subito un altro ricovero ove fu sottoposto ad PL EA e dimesso in data 18/08/2021 con diagnosi di
“diabete mellito tipo II, fibrillazione atriale. Insufficienza cardiaca””. Da ultimo, il ha Parte_2
subito altri due ricoveri nelle date 21.09.2021 e 15.10.2021, per “insufficienza cardiaca congestizia”
e “scompenso cardiaco congestizio in paziente con severa compromissione della contrattilità” (cfr.
p. 2 dell'atto di citazione).
Ricostruita la cronologia dei ricoveri, e le relative diagnosi, l'attore ha concluso nel senso di ascrivere, all'infezione da covid contratta in occasione del ricovero del 12.03.2021, un progressivo e “severo aggravamento delle condizioni cardio-circolatorie e respiratorie” tanto da rendere necessari “una serie di ricoveri successivi con intervento di “PL CUTANEA CARDIACA”
a causa di una severa “INSUFFICIENZA CARDIACA”” (cfr. p. 2 dell'atto di citazione).
Così ricostruita l'intera vicenda, l'attore ha addebitato alla convenuta la responsabilità di tutte le conseguenze dannose derivategli dalla contrazione dell'infezione da SARS-CoV-2, avvenuta in occasione del ricovero del 12.03.2021, ed ha chiesto, quindi, di essere risarcito per le stesse.
Ciò premesso in fatto e diritto, nel merito vanno ora esaminate le emergenze probatorie raccolte in corso di causa.
I CC.TT.UU., esaminata la documentazione in atti e tenuto conto, in particolare, del periodo di incubazione dell'infezione da SARS-CoV-2 (che varia da 3 a 10 giorni con una media di 5 giorni), hanno concluso nel senso di ritenere che il abbia contratto “con altissima probabilità Parte_2
l'infezione da SARS-CoV2 nel corso del ricovero presso il reparto di medicina dell'ospedale di ” CP_3
(cfr. p. 20 della relazione peritale).
Può quindi dirsi accertato, secondo il criterio di giudizio del più probabile che non, che l'attore abbia effettivamente contratto il Covid in occasione del ricovero presso la . Controparte_3
Stabilito quanto sopra, è necessario esaminare le possibili conseguenze dannose dell'infezione; per farlo, tuttavia, bisogna preliminarmente chiarire la situazione clinica dell'attore prima della contrazione del covid-19.
4 Sul punto, il Collegio peritale ha appurato che il “già all'epoca del ricovero presso la Parte_2
medicina di presentava una situazione cardiologica seriamente compromessa a causa della CP_3
cardiomiopatia dilatativa con compromissione della contrattilità miocardica e FE 25%, complicata da una fibrillazione atriale cronica che richiedeva il trattamento con terapia anticoagulante, antiaritmica ed antipertensiva” (cfr. p. 20 della relazione peritale)”
Ciò precisato, i CC.TT.UU. hanno quindi approfondito che “L'infezione da SARS-CoV2 nelle sue forme più gravi è primariamente conosciuta come una sindrome respiratoria acuta secondaria ad un danno polmonare diretto ed indiretto. Il quadro è però ben più complesso ascrivendo questa patologia ad un coinvolgimento sistemico e contemporaneo di più apparati. Anche l'apparato cardio-circolatorio può essere gravemente danneggiato dal Covid-19 ma il suo coinvolgimento non è ancora ben chiaro
e compreso”. Sulla base di queste conclusioni di scienza, i consulenti del Tribunale hanno appurato che “Nel caso in esame, nel corso del ricovero presso l'ospedale di prima e di Galatina poi, CP_3
risulta agli atti che il non abbia mai presentato segni o sintomi da impegno Parte_2
respiratorio né tantomeno, quadro clinico di insufficienza respiratoria grave ( ARDS ) che abbiano richiesto l'impiego di O2 terapia di supporto o l'intervento del rianimatore. In sostanza il Pt_2
ha avuto una infezione respiratoria da Covid-19 del tutto asintomatica, senza polmonite
[...]
come evidenziato dal referto Rx torace del 26.03.21 che non documentava impegno flogistico del parenchima polmonare o aree di consolidazione parenchimale o aree a vetro smerigliato tipiche delle forme di polmonite da SARS-CoV2. Il 12.04.2021 veniva dimesso da Galatina con quadro clinico di guarigione da SARS-CoV2. In conclusione, certamente non vi è stato un danno del polmone che rappresenta l'organo bersaglio primario del virus Covid-19” (cfr. p. 21 della relazione peritale).
In altri termini, i CC.TT.UU. hanno escluso con un elevato grado di certezza che l'infezione possa aver cagionato un danno a livello polmonare.
Escluso un coinvolgimento a carico dell'apparato respiratorio, i Consulenti hanno vagliato anche la possibilità di un aggravamento delle condizioni cardiache del . Parte_2
Dopo una ricca disamina della letteratura medica sul tema, i CC.TT.UU. hanno concluso nel senso di ritenere che i ricoveri successivi alla contrazione del covid “sono una diretta conseguenza della progressione irreversibile di una malattia cardiologica cronica ed evolutiva che indipendentemente dall'infezione da Covid-19, avrebbe avuto nel tempo il medesimo decorso. In effetti il periziando già nel 2012 aveva presentato una frazione di eiezione del 25%. È innegabile che un quadro clinico di scompenso, documentato da esami biochimici ed ecocardiografici, era già presente al primo ricovero presso la , antecedente l'infezione da Covid-19 ed inoltre, che trattandosi di Controparte_5
5 soggetto con funzionalità cardiaca molto compromessa e considerando la coesistenza di patologie come il Diabete mellito e l'ipertensione arteriosa, è priva di fondamento l'ipotesi che il danno miocardico di tipo ischemico, trattato con rivascolarizzazione miocardica il 28.07.21 presso il P.O. di
ed il quadro di scompenso congestizio per cui il si ricoverò presso la Cardiologia CP_3 Parte_2
del P.O. di Copertino il 15.10.21, siano ascrivibili all'infezione da Covid-19” (cfr. pp. 23-24 della relazione peritale).
In definitiva, i CC.TT.UU. hanno escluso che l'infezione, sebbene contratta in sede ospedaliera, abbia comportato un peggioramento della pregressa condizione di salute;
viceversa, hanno appurato come l'aggravamento della condizione cardio-circolatoria rappresenti il naturale decorso della condizione del . Parte_2
Per tutte le ragioni esposte, il Tribunale ritiene che l'assenza del nesso di causa giuridico tra l'evento lesivo e l'aggravamento della condizione di salute dell'attore sia di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'Ente ospedaliero convenuto, ex art. 1223 c.c.
In conclusione, la domanda risarcitoria va rigettata.
Le spese di lite sono interamente compensate, tenuto conto del fatto che in ogni caso è stato appurato che il ha contratto l'infezione in occasione del ricovero, come da costui Parte_2
prospettato in sede di citazione e che, quindi, la prospettazione attorea si è rivelata parzialmente accertata.
Le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico di . Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 1892/2022
R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta la domanda;
b) Compensa integralmente le spese di lite;
c) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di , con diritto di rivalsa Parte_2
anche parziale in caso di anticipo.
Lecce, 29.09.2025 Il Giudice
Dott.ssa EL ID
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
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