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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 18/12/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1577/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa IA CA Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione n.
1577/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Colico (LC), alla Via Campione n. 71 con il patrocinio dell'avv. Chiara Massironi;
e
C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...] con il patrocinio dell'avv. Chiara Massironi;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/10/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno richiesto la pronuncia della separazione personale ricorrendone i presupposti di legge e alle condizioni concordate. Premettevano di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 12/09/2009 presso il Comune di Ardenno (SO), in regime di separazione dei beni e che dalla loro unione è nata una figlia: (01/02/2010). Persona_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis 51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato. Il giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta, ricorrendone tuti i presupposti di legge e le condizioni stabilite dall'art. 473 bis 51 c.p.c.
I coniugi hanno regolamentato i loro rapporti secondo le condizioni indicate in ricorso e che di seguito pedissequamente si riportano:
“a) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
b) i coniugi si danno e prendono reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dunque dichiarano di non pretendere l'uno nei confronti dell'altra alcuna somma a titolo di alimenti e/o di mantenimento;
c) la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento paritario della stessa che sarà, dunque, domiciliata in egual misura presso entrambi i genitori, potendoli frequentare liberamente secondo le proprie esigenze ed in accordo con gli stessi;
d) i genitori continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la stessa relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione nel tempo in cui avrà la figlia con sé;
e) ai fine della residenza anagrafica della figlia questa viene indicata presso Per_1
l'abitazione del padre sita in Colico (LC), Via Stallone n. 2/a;
f) ciascun genitore provvederà alle spese ordinarie della figlia durante di Per_1 permanenza della figlia presso di sé, mentre le spese straordinarie, così come previste e disciplinate dal Protocollo Tribunale di Lecco / Ordine degli avvocati di Lecco di data 29 marzo 2018, verranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
g) la casa coniugale sita in Colico (LC), Via Campione n. 71, di proprietà della madre della sig.ra resterà abitata esclusivamente da quest'ultima; Parte_1
h) le parti danno atto che all'interno della casa coniugale non vi sono beni personali del sig. avendo quest'ultimo lasciato l'abitazione anni fa ed avendo egli già Parte_2 asportato quanto di sua proprietà;
i) i coniugi dichiarano di aver preventivamente regolato tra loro ogni ulteriore rapporto patrimoniale e che nulla residua in termini di pretesa dell'uno nei confronti dell'altro.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione l'accordo di cui sopra poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, inoltre, hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 12/09/2009 Parte_2
presso il Comune di Ardenno, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2009, numero 4, parte II, Serie A, ufficio 1;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ardenno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente
dott. Marco Tremolada
Il Giudice relatore
IA CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa IA CA Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione n.
1577/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Colico (LC), alla Via Campione n. 71 con il patrocinio dell'avv. Chiara Massironi;
e
C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...] con il patrocinio dell'avv. Chiara Massironi;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/10/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno richiesto la pronuncia della separazione personale ricorrendone i presupposti di legge e alle condizioni concordate. Premettevano di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 12/09/2009 presso il Comune di Ardenno (SO), in regime di separazione dei beni e che dalla loro unione è nata una figlia: (01/02/2010). Persona_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis 51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato. Il giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta, ricorrendone tuti i presupposti di legge e le condizioni stabilite dall'art. 473 bis 51 c.p.c.
I coniugi hanno regolamentato i loro rapporti secondo le condizioni indicate in ricorso e che di seguito pedissequamente si riportano:
“a) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
b) i coniugi si danno e prendono reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dunque dichiarano di non pretendere l'uno nei confronti dell'altra alcuna somma a titolo di alimenti e/o di mantenimento;
c) la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento paritario della stessa che sarà, dunque, domiciliata in egual misura presso entrambi i genitori, potendoli frequentare liberamente secondo le proprie esigenze ed in accordo con gli stessi;
d) i genitori continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la stessa relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione nel tempo in cui avrà la figlia con sé;
e) ai fine della residenza anagrafica della figlia questa viene indicata presso Per_1
l'abitazione del padre sita in Colico (LC), Via Stallone n. 2/a;
f) ciascun genitore provvederà alle spese ordinarie della figlia durante di Per_1 permanenza della figlia presso di sé, mentre le spese straordinarie, così come previste e disciplinate dal Protocollo Tribunale di Lecco / Ordine degli avvocati di Lecco di data 29 marzo 2018, verranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
g) la casa coniugale sita in Colico (LC), Via Campione n. 71, di proprietà della madre della sig.ra resterà abitata esclusivamente da quest'ultima; Parte_1
h) le parti danno atto che all'interno della casa coniugale non vi sono beni personali del sig. avendo quest'ultimo lasciato l'abitazione anni fa ed avendo egli già Parte_2 asportato quanto di sua proprietà;
i) i coniugi dichiarano di aver preventivamente regolato tra loro ogni ulteriore rapporto patrimoniale e che nulla residua in termini di pretesa dell'uno nei confronti dell'altro.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione l'accordo di cui sopra poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, inoltre, hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 12/09/2009 Parte_2
presso il Comune di Ardenno, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2009, numero 4, parte II, Serie A, ufficio 1;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ardenno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente
dott. Marco Tremolada
Il Giudice relatore
IA CA