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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16913 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25117/2024
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 18.09.2025 veniva chiamata la causa tra e la parte convenuta Parte_1 [...]
Controparte_1 tempestivamente costituita.
Il Tribunale
Lette le delle conclusioni, in difetto di richieste istruttorie per prova costituenda, visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: ricorso in opposizione a determina di rilascio di immobile di edilizia pubblica.
Conclusioni per parte attrice: «Voglia l'Ill.mo Tribunale ordinario adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare, ritenuta e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, giusta la posizione vantata dalla ricorrente e relativa al diritto soggettivo di subentrare Parte_1 nell'immobile già locato alla sig.ra sito in Roma (RM) al n.c.3 della Piazza Controparte_2
ZO TO (sc. I, int. 4, matr. ) e per cui è procedimento, comunque sospendere P.IVA_1
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con declaratoria ai sensi dell'art.5 D.Lgs.
150/2011; in via principale, ritenere e comunque accertare la sussistenza a favore della istante di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, sulle assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, e di conseguenza l'applicabilità alla ricorrente medesima del diritto di subentro, stabilito anche dall'art.12 L.R. 12/1999, previo
pagina1 di 4 annullamento, revoca o disapplicazione del Decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica al prot. n.20277 del 24/04/2024; dichiarare il diritto in capo alla ricorrente Parte_1
all'assegnazione in locazione del bene immobile sito in Roma (RM) al n.c.3 della Piazza
[...]
ZO TO (sc. I, int. 4, matr. ), con ogni consequenziale pronuncia e, in particolare, P.IVA_1 di non applicazione di qualsivoglia indennità di occupazione, anche a titolo di conguaglio, e relative sanzioni amministrative da parte dell' ; per l'effetto, pronunciare nei confronti CP_1 dell' il trasferimento in locazione alla ricorrente dell'immobile CP_1 Parte_1 stesso, mediante voltura del contratto già stipulato dalla sig.ra in via Controparte_2 subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della superiore domanda di trasferimento della unità immobiliare de qua agitur, riconoscere in ogni caso alla ricorrente, in ragione del documentato suo risalente ed immanente stato di necessità, il diritto a vedere annullato
o sospeso e, comunque, non eseguito il rilascio dell'immobile giusta Decreto per cui è gravame;
in ogni caso, condannare la controparte alla rifusione degli onorari e delle spese del CP_1 grado, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge»;
Conclusioni per parte convenuta: “ in via preliminare revocare la concessa sospensione del provvedimento oggetto di impugnazione, per carenza dei prescritti requisiti di legge e per l'effetto confermarne l'efficacia; in via principale e nel merito rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in quanto totalmente infondate sia in fatto che in diritto e confermare il decreto di rilascio oggi impugnato” Con vittoria di spese processuali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte da non sono fondate e devono esser Parte_1 rigettate.
Si oppone, l'attrice, al provvedimento con il quale è stato emesso il decreto di rilascio dell'alloggio nell'immobile - ubicato in quartiere Tor Marancia, piazza CP_1
ZO TO Civ. 3, scala I, int. 4, codice immobile - già locato dalla signora P.IVA_1
contestandone l'occupazione arbitraria e rivendicandone un Controparte_2 diritto al subentro.
Nello specifico, la posizione giuridica fatta valere dalla ricorrente si basa sulla asserita stabile e duratura convivenza, con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva, intercorsa con l'assegnataria CP_2
Non si era verificata alcuna invasione arbitraria e sine titulo dell'abitazione sita al n.
c. 3 della Piazza ZO TO. Dopo il decesso della assegnataria, la permanenza della ricorrente con il proprio figlio minore presso l'alloggio ERP si era resa necessaria trovandosi il nucleo in una situazione di disagio economico.
Normativamente rivendica la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 11 della
Legge Regionale Lazio 6.8.1999 n. 12, essendosi - a cagione di quanto premesso – ampliato il nucleo familiare originariamente assegnatario.
Contesta l'addebito di integrazione di una fattispecie di reato di occupazione ex art
633 e 639 bis c.p.c. in ragione della mancata conferma dell'esistenza del procedimento, ormai perento dato il tempo trascorso. Chiede di esser ammessa provare, mediante prova per testimoni, quanto oggetto di allegazione.
pagina2 di 4 Si oppone alla domanda l' , la quale rivendica la legittimità dell'ordine di CP_1 rilascio del cespite, peraltro emergente dalle stesse considerazioni svolte dall'attrice a sostegno delle proprie pretese.
Richiama a sostegno del proprio operato l'antecedente verbale della Polizia Locale che – su richiesta - in data 16.02.2021 si portava presso il cespite dell' ed ivi CP_1 rinveniva, in luogo dell'originaria assegnataria in antecedenza deceduta, la CP_2 ricorrente unitamente alla figlia , in difetto di autorizzazione o subentro, Pt_1 procedendo a trasmettere alla Procura per quanto di competenza.
Evidenziava – a contrario – non esservi stata, nella propria decisione, alcuna violazione dell'articolo 12 Legge Regionale citata.
Al momento del sopralluogo, l'originaria assegnataria era deceduta, e la casa era occupata dalla attrice in difetto di messa a conoscenza dell'ente gestore.
L'ampliamento del nucleo familiare di cui parla la ricorrente, non operava infatti in automatico, necessitando di un espresso provvedimento in tal senso da parte dell'ente gestore, che nella specie manca, essendosi rinvenuto solo una semplice dichiarazione di convivenza.
Le argomentazioni svolte dalla difesa della signora non possono dar Parte_1 luogo al risultato auspicato.
Preso atto delle contrapposte argomentazioni, il problema, nella fattispecie, è rappresentato dall'evidenza che:
a) ai fini della valutazione, validazione della istanza di subingresso della occorre aver riguardo alla normativa vigente al momento dell'istanza di Parte_1 subingresso e dopo la riforma del 2016, oltre che ai componenti del nucleo familiare originario ai conviventi more uxorio e la convivenza dev'esser stabile e documentata da almeno due anni.
b) parte richiedente non ha dimostrato di esser componente del nucleo familiare originario assegnatario ma chiede di dimostrare di aver abitato in precedenza al decesso nella casa della precedente assegnataria: e certamente non si configura avere la qualità di convivente more uxorio.
c) al momento dell'occupazione la ricorrente risultava anagraficamente residente a[...], scala I, int. 4, unitamente al figlio CP_1 minore Persona_1
d) non è stata dimostrata alcuna richiesta di ampliamento del nucleo familiare avanzata dall'unica legittimata, la assegnataria CP_2
Queste condizioni si presentano impeditive dell'accoglimento delle domande svolte.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona del GU dr. Claudio Patruno, nella causa iscritta a RG n. 25117/2024: a) Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
b) Revoca il provvedimento cautelare di sospensione dell'ordine di rilascio impugnato adottato in data 21.08.2024.
pagina3 di 4 c) Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1 dall'amministrazione resistente, che liquida nella misura di € 1700,00 oltre rimborso forfettario ed oneri riflessi.
Così deciso in Roma lì 02.12.2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina4 di 4
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 18.09.2025 veniva chiamata la causa tra e la parte convenuta Parte_1 [...]
Controparte_1 tempestivamente costituita.
Il Tribunale
Lette le delle conclusioni, in difetto di richieste istruttorie per prova costituenda, visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: ricorso in opposizione a determina di rilascio di immobile di edilizia pubblica.
Conclusioni per parte attrice: «Voglia l'Ill.mo Tribunale ordinario adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare, ritenuta e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, giusta la posizione vantata dalla ricorrente e relativa al diritto soggettivo di subentrare Parte_1 nell'immobile già locato alla sig.ra sito in Roma (RM) al n.c.3 della Piazza Controparte_2
ZO TO (sc. I, int. 4, matr. ) e per cui è procedimento, comunque sospendere P.IVA_1
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con declaratoria ai sensi dell'art.5 D.Lgs.
150/2011; in via principale, ritenere e comunque accertare la sussistenza a favore della istante di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, sulle assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, e di conseguenza l'applicabilità alla ricorrente medesima del diritto di subentro, stabilito anche dall'art.12 L.R. 12/1999, previo
pagina1 di 4 annullamento, revoca o disapplicazione del Decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica al prot. n.20277 del 24/04/2024; dichiarare il diritto in capo alla ricorrente Parte_1
all'assegnazione in locazione del bene immobile sito in Roma (RM) al n.c.3 della Piazza
[...]
ZO TO (sc. I, int. 4, matr. ), con ogni consequenziale pronuncia e, in particolare, P.IVA_1 di non applicazione di qualsivoglia indennità di occupazione, anche a titolo di conguaglio, e relative sanzioni amministrative da parte dell' ; per l'effetto, pronunciare nei confronti CP_1 dell' il trasferimento in locazione alla ricorrente dell'immobile CP_1 Parte_1 stesso, mediante voltura del contratto già stipulato dalla sig.ra in via Controparte_2 subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della superiore domanda di trasferimento della unità immobiliare de qua agitur, riconoscere in ogni caso alla ricorrente, in ragione del documentato suo risalente ed immanente stato di necessità, il diritto a vedere annullato
o sospeso e, comunque, non eseguito il rilascio dell'immobile giusta Decreto per cui è gravame;
in ogni caso, condannare la controparte alla rifusione degli onorari e delle spese del CP_1 grado, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge»;
Conclusioni per parte convenuta: “ in via preliminare revocare la concessa sospensione del provvedimento oggetto di impugnazione, per carenza dei prescritti requisiti di legge e per l'effetto confermarne l'efficacia; in via principale e nel merito rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in quanto totalmente infondate sia in fatto che in diritto e confermare il decreto di rilascio oggi impugnato” Con vittoria di spese processuali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte da non sono fondate e devono esser Parte_1 rigettate.
Si oppone, l'attrice, al provvedimento con il quale è stato emesso il decreto di rilascio dell'alloggio nell'immobile - ubicato in quartiere Tor Marancia, piazza CP_1
ZO TO Civ. 3, scala I, int. 4, codice immobile - già locato dalla signora P.IVA_1
contestandone l'occupazione arbitraria e rivendicandone un Controparte_2 diritto al subentro.
Nello specifico, la posizione giuridica fatta valere dalla ricorrente si basa sulla asserita stabile e duratura convivenza, con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva, intercorsa con l'assegnataria CP_2
Non si era verificata alcuna invasione arbitraria e sine titulo dell'abitazione sita al n.
c. 3 della Piazza ZO TO. Dopo il decesso della assegnataria, la permanenza della ricorrente con il proprio figlio minore presso l'alloggio ERP si era resa necessaria trovandosi il nucleo in una situazione di disagio economico.
Normativamente rivendica la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 11 della
Legge Regionale Lazio 6.8.1999 n. 12, essendosi - a cagione di quanto premesso – ampliato il nucleo familiare originariamente assegnatario.
Contesta l'addebito di integrazione di una fattispecie di reato di occupazione ex art
633 e 639 bis c.p.c. in ragione della mancata conferma dell'esistenza del procedimento, ormai perento dato il tempo trascorso. Chiede di esser ammessa provare, mediante prova per testimoni, quanto oggetto di allegazione.
pagina2 di 4 Si oppone alla domanda l' , la quale rivendica la legittimità dell'ordine di CP_1 rilascio del cespite, peraltro emergente dalle stesse considerazioni svolte dall'attrice a sostegno delle proprie pretese.
Richiama a sostegno del proprio operato l'antecedente verbale della Polizia Locale che – su richiesta - in data 16.02.2021 si portava presso il cespite dell' ed ivi CP_1 rinveniva, in luogo dell'originaria assegnataria in antecedenza deceduta, la CP_2 ricorrente unitamente alla figlia , in difetto di autorizzazione o subentro, Pt_1 procedendo a trasmettere alla Procura per quanto di competenza.
Evidenziava – a contrario – non esservi stata, nella propria decisione, alcuna violazione dell'articolo 12 Legge Regionale citata.
Al momento del sopralluogo, l'originaria assegnataria era deceduta, e la casa era occupata dalla attrice in difetto di messa a conoscenza dell'ente gestore.
L'ampliamento del nucleo familiare di cui parla la ricorrente, non operava infatti in automatico, necessitando di un espresso provvedimento in tal senso da parte dell'ente gestore, che nella specie manca, essendosi rinvenuto solo una semplice dichiarazione di convivenza.
Le argomentazioni svolte dalla difesa della signora non possono dar Parte_1 luogo al risultato auspicato.
Preso atto delle contrapposte argomentazioni, il problema, nella fattispecie, è rappresentato dall'evidenza che:
a) ai fini della valutazione, validazione della istanza di subingresso della occorre aver riguardo alla normativa vigente al momento dell'istanza di Parte_1 subingresso e dopo la riforma del 2016, oltre che ai componenti del nucleo familiare originario ai conviventi more uxorio e la convivenza dev'esser stabile e documentata da almeno due anni.
b) parte richiedente non ha dimostrato di esser componente del nucleo familiare originario assegnatario ma chiede di dimostrare di aver abitato in precedenza al decesso nella casa della precedente assegnataria: e certamente non si configura avere la qualità di convivente more uxorio.
c) al momento dell'occupazione la ricorrente risultava anagraficamente residente a[...], scala I, int. 4, unitamente al figlio CP_1 minore Persona_1
d) non è stata dimostrata alcuna richiesta di ampliamento del nucleo familiare avanzata dall'unica legittimata, la assegnataria CP_2
Queste condizioni si presentano impeditive dell'accoglimento delle domande svolte.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona del GU dr. Claudio Patruno, nella causa iscritta a RG n. 25117/2024: a) Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
b) Revoca il provvedimento cautelare di sospensione dell'ordine di rilascio impugnato adottato in data 21.08.2024.
pagina3 di 4 c) Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1 dall'amministrazione resistente, che liquida nella misura di € 1700,00 oltre rimborso forfettario ed oneri riflessi.
Così deciso in Roma lì 02.12.2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
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