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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/06/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
P r o c . n . 9 8 1 / 2 0 2 4 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 981/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Scorza, domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Longo, domiciliata come in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza dell'11.03.2025. Gli atti sono stati trasmessi al P.M. al momento dell'emissione del decreto di fissazione di prima udienza e il P.M. ha già emesso visto, nulla opponendo, in data 15.06.2024. La causa è stata rimessa in decisione al Collegio senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
1 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con ricorso iscritto il 16.05.2024, il ricorrente ha convenuto in giudizio la resistente, deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con la stessa in data 19.06.1976 in RO (atto anno 1976, n. 31 P. II); che dalla loro unione sono nati tre figli,
e , tutti maggiorenni e autonomi;
che i coniugi si sono separati Per_1 Per_2 Per_3 giusta sentenza n. 197/2020 del 20/02/2020 del Tribunale di Castrovillari;
che dal momento della separazione i coniugi non hanno più convissuto;
che l'ex casa familiare non è stata assegnata in sede di separazione;
che le proprie condizioni patrimoniali e reddituali sono rimaste immutate rispetto alla separazione;
di essere pensionato e che l'importo della pensione annuale è pari a circa euro 10.000,00; di non essere proprietario di immobili;
di essere intestatario di un veicolo modello Fiat Punto;
di non conoscere le condizioni reddituali della resistente;
di non essere in grado di corrispondere l'assegno stabilito in sede di separazione.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale: di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di essere esonerato dal versamento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione.
È stata fissata, ex art. 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno
01.10.2024 innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al P.M. in sede.
Si è costituita, in data 27.08.2024, la resistente che ha dichiarato di aderire alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha contestato le ulteriori deduzioni e richieste di controparte. In particolare, la resistente ha dedotto: che il ricorrente non le ha mai versato alcunché a titolo di mantenimento, nonostante fosse in grado di farlo;
di aver svolto in questi anni faticosi lavori, sino al recente pensionamento avvenuto nel
2023; di percepire una pensione annua di circa € 12.000,00; di essere proprietaria dell'abitazione in cui risiede sita in Corigliano RO alla via Cicerone n.17, nonché di un vano box, detenuto sine titulo proprio dal Parte_1
Tanto premesso, la resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rigettare la richiesta di controparte di esonero dal pagamento dell'assegno di mantenimento, confermando la sentenza di separazione nella parte in cui pone detto assegno a carico del ricorrente e, per l'effetto, condannare al pagamento dell'assegno divorzile di €.100,00 mensili. Parte_1
Sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato si è riservato.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., resa il
12.11.2024 e depositata il 13.11.2024, non sono stati emessi provvedimenti provvisori e la causa è stata rinviata per la discussione orale e la decisione della causa all'udienza del giorno 11.03.2025. A tale udienza, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio senza termini, stante anche la rinuncia delle parti.
2 3. Tanto premesso, può dirsi provato il titolo addotto a sostegno della domanda, cioè la separazione dei coniugi sin dalla data di comparizione dei medesimi, il 17.12.2015, innanzi al Presidente del Tribunale di Castrovillari nel giudizio di separazione n. R.G.
2329/2015, conclusosi con sentenza n. 197/2020 del 20/02/2020 del Tribunale di
Castrovillari passata in giudicato (cfr. documentazione in atti). Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, stante le rispettive domande di divorzio. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificato dalla l. 55/2015, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dunque, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Quanto alle ulteriori domande delle parti, deve essere dichiarato tardivo il deposito della comparsa di costituzione della resistente, avvenuto il 27.08.2024.
Invero, con decreto depositato il 20.05.2024, il giudice delegato dal Presidente ha infatti così stabilito: “ FISSA per la comparizione delle parti l'udienza del 01/10/2024, ore
12:15 DISPONE che parte ricorrente provveda alla notificazione a parte resistente del ricorso e del presente decreto con l'osservanza del termine previsto dall'art. 473 bis.14, co. 5, c.p.c.; ASSEGNA a parte resistente termine sino a 30 giorni prima dell'udienza ai fini della costituzione in giudizio INFORMA il resistente che: la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.; la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria;
può presentare, sussistendone i presupposti, istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Considerato il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, il termine per la costituzione della resistente, di almeno 30 giorni prima dell'udienza – concesso in aderenza al disposto normativo di cui all'art. 473bis 14 comma 2 c.p.c. – scadeva, quindi, il 31.07.2024, essendo il 1° settembre domenica e il 31 agosto sabato. Né può rilevare in senso contrario l'ordinanza della prima sezione civile della Corte di cassazione, n. 18044/2023, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall'art. 1, comma 1, del Regolamento CE n.
4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3; tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie;
ove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni, la sospensione dei termini non s'applica parimenti ai casi in cui la
3 causa comprenda, in connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92”.
Il Tribunale evidenzia come detta pronuncia si collochi nel solco di un granitico orientamento contrario della giurisprudenza di legittimità, espresso, ad esempio, da
Cass.
n. 1874/2019 e n. 17750/2009: “La deroga della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui all'art. 1 della l. n. 742 del 1969 prevista per le cause inerenti ad obblighi alimentari, non può essere estesa alle cause di separazione giudiziale dei coniugi, ancorché pendenti in fase d'impugnazione con riguardo anche alle statuizioni adottate in materia di alimenti”. Anche recentemente la Cassazione ha chiarito che “In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, alle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, considerate rilevanti ai fini dell'eccezione alla sospensione generalizzata dei termini processuali per effetto dell'art. 83, comma 3, lett.
a), del d.l. n. 18 del 2020, convertito con la l. n. 27 del 2020, non possono esser equiparate le cause relative all'assegno divorzile, attesa l'impossibilità di correlare l'assegno divorzile all'assegno alimentare, per l'evidente diversità dei fini e della natura dei due assegni” (Cass. ord. n. 5393/2023). La giurisprudenza sopra richiamata fonda, condivisibilmente, l'esclusione dei procedimenti in tema di mantenimento di coniugi e figli sul carattere eccezionale dell'art. 3, l. 7 ottobre 1969, n. 742, contenente l'elencazione tassativa dei procedimenti cui non si applica il principio di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale;
e, infatti, la deroga alla sospensione non può essere estesa a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate (in termini, Cass. n. 9148 del
30/08/1999), ferma la eventuale dichiarazione di urgenza per tutti quei procedimenti per i quali “la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti” (ex art. 92, ord. giud. Richiamato dall'art. 3 cit.). Considerato, dunque, che la pronuncia sopra richiamata è – allo stato – non solo isolata, ma, soprattutto, fondata in parte su una normativa emergenziale non più in vigore, non vi sono ragioni per uniformarsi al principio di diritto in essa enunciato.
Da ciò ne consegue che deve essere dichiarata inammissibile la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, in ragione del tardivo deposito della comparsa di costituzione. Infatti, ai sensi dell'art. 167 c.p.c. il convenuto ha l'onere di formulare le domande riconvenzionali a pena di decadenza nella comparsa di risposta, e dunque entro il termine perentorio previsto per il deposito di detto atto, termine che, nel caso di specie, come sopra osservato non è stato rispettato.
Passando alle ulteriori domande, come evidenziato, il ricorrente ha chiesto di essere esonerato dal versamento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione.
Tale richiesta va correttamente qualificata come domanda di modifica delle condizioni di separazione, sub specie di revoca dell'assegno di mantenimento.
4 Ora, in generale, la domanda di modifica dell'assegno di mantenimento non è inammissibile nell'ambito del procedimento di divorzio: secondo ius receptum è ammissibile nel corso del giudizio di divorzio la proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione - qual è quella del ricorrente di essere esonerato dall'obbligo di corrispondere al coniuge l'assegno di mantenimento - la cui debenza trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la quale fa venir meno il vincolo matrimoniale che è il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo (Cass. civ., n. 27205/2019).
Nella fattispecie, peraltro, nulla dal punto di vista economico è stato previsto nei provvedimenti provvisori e urgenti e, in ragione dell'inammissibilità della domanda riconvenzionale diretta alla corresponsione di un assegno divorzile, non vi sono ragioni di rito che impediscano l'esame della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento.
Tanto chiarito la domanda di revoca del ricorrente va rigettata.
Va osservato che, ai fini della modifica delle statuizioni della sentenza di separazione, occorre il sopraggiungere di fatti nuovi e idonei a modificare l'assetto esistente all'epoca della pronuncia medesima, non potendo, invero, il giudice della revisione rivalutare circostanze anteriori alla pronuncia della sentenza, poiché coperte dal giudicato. E, ancora, presupposto per la modifica è il sopravvenire di circostanze di fatto nuove rispetto a quelle considerate dal Tribunale al momento dell'emissione del provvedimento di cui si chiede la modifica, non essendo possibile chiedere la modifica di una decisione sulla base di una nuova considerazione dei medesimi fatti. È, quindi, necessario verificare che la sopravvenienza abbia inciso in maniera rilevante sul precedente assetto (Cass., 30.10.2013, n. 24515).
Nel caso di specie ritiene il Tribunale che non vi siano i presupposti per operare la revoca dell'assegno di mantenimento, non avendo parte ricorrente fornito prova dei relativi presupposti.
Invero, le allegazioni del ricorrente sono del tutto generiche oltre che contraddittorie avendo egli stesso prima dedotto che le proprie condizioni patrimoniali e reddituali sono rimaste immutate rispetto alla separazione per poi affermare in maniera del tutto contrastante di non essere in grado di corrispondere l'assegno stabilito in sede di separazione. Del resto, il ricorrente non si è premurato di depositare documentazione attestante le proprie condizioni patrimoniali, reddituali ed economiche precedenti alla emanazione della sentenza di separazione (depositata il 20/02/2020) di cui chiede la modifica, così rendendo impossibile al Collegio verificare se effettivamente vi sia stato un peggioramento, essendo in atti solo il 730/2022, il 730/2023 e 730/2024 dai quali anzi emerge un miglioramento delle proprie condizioni reddituali (nell'anno 2021 ha percepito un reddito annuo di euro 10.306,00, nell'anno 2022 di euro 10.556 e nell'anno
2023 di euro 11.352, 00).
Null'altro vi è da statuire.
5 Tenuto conto della concorde domanda di divorzio, dell'inammissibilità della domanda riconvenzionale della resistente e del rigetto della richiesta di modifica del ricorrente vi sono ragioni per giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, come sopra generalizzate, in RO (atto Anno 1976, atto n. 31 P. II);
2. DICHIARA inammissibile la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
3. RIGETTA la domanda del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione;
4. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu celebrato, per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R. n. 396/2000;
5. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio;
6. DISPONE, in caso di diffusione del presente provvedimento, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi;
7. MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 03.06.2025.
La Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò
Il Giudice rel./est dott.ssa Maria Assunta Pacelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 981/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Scorza, domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Longo, domiciliata come in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza dell'11.03.2025. Gli atti sono stati trasmessi al P.M. al momento dell'emissione del decreto di fissazione di prima udienza e il P.M. ha già emesso visto, nulla opponendo, in data 15.06.2024. La causa è stata rimessa in decisione al Collegio senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
1 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con ricorso iscritto il 16.05.2024, il ricorrente ha convenuto in giudizio la resistente, deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con la stessa in data 19.06.1976 in RO (atto anno 1976, n. 31 P. II); che dalla loro unione sono nati tre figli,
e , tutti maggiorenni e autonomi;
che i coniugi si sono separati Per_1 Per_2 Per_3 giusta sentenza n. 197/2020 del 20/02/2020 del Tribunale di Castrovillari;
che dal momento della separazione i coniugi non hanno più convissuto;
che l'ex casa familiare non è stata assegnata in sede di separazione;
che le proprie condizioni patrimoniali e reddituali sono rimaste immutate rispetto alla separazione;
di essere pensionato e che l'importo della pensione annuale è pari a circa euro 10.000,00; di non essere proprietario di immobili;
di essere intestatario di un veicolo modello Fiat Punto;
di non conoscere le condizioni reddituali della resistente;
di non essere in grado di corrispondere l'assegno stabilito in sede di separazione.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale: di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di essere esonerato dal versamento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione.
È stata fissata, ex art. 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno
01.10.2024 innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al P.M. in sede.
Si è costituita, in data 27.08.2024, la resistente che ha dichiarato di aderire alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha contestato le ulteriori deduzioni e richieste di controparte. In particolare, la resistente ha dedotto: che il ricorrente non le ha mai versato alcunché a titolo di mantenimento, nonostante fosse in grado di farlo;
di aver svolto in questi anni faticosi lavori, sino al recente pensionamento avvenuto nel
2023; di percepire una pensione annua di circa € 12.000,00; di essere proprietaria dell'abitazione in cui risiede sita in Corigliano RO alla via Cicerone n.17, nonché di un vano box, detenuto sine titulo proprio dal Parte_1
Tanto premesso, la resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rigettare la richiesta di controparte di esonero dal pagamento dell'assegno di mantenimento, confermando la sentenza di separazione nella parte in cui pone detto assegno a carico del ricorrente e, per l'effetto, condannare al pagamento dell'assegno divorzile di €.100,00 mensili. Parte_1
Sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato si è riservato.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., resa il
12.11.2024 e depositata il 13.11.2024, non sono stati emessi provvedimenti provvisori e la causa è stata rinviata per la discussione orale e la decisione della causa all'udienza del giorno 11.03.2025. A tale udienza, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio senza termini, stante anche la rinuncia delle parti.
2 3. Tanto premesso, può dirsi provato il titolo addotto a sostegno della domanda, cioè la separazione dei coniugi sin dalla data di comparizione dei medesimi, il 17.12.2015, innanzi al Presidente del Tribunale di Castrovillari nel giudizio di separazione n. R.G.
2329/2015, conclusosi con sentenza n. 197/2020 del 20/02/2020 del Tribunale di
Castrovillari passata in giudicato (cfr. documentazione in atti). Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, stante le rispettive domande di divorzio. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificato dalla l. 55/2015, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dunque, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Quanto alle ulteriori domande delle parti, deve essere dichiarato tardivo il deposito della comparsa di costituzione della resistente, avvenuto il 27.08.2024.
Invero, con decreto depositato il 20.05.2024, il giudice delegato dal Presidente ha infatti così stabilito: “ FISSA per la comparizione delle parti l'udienza del 01/10/2024, ore
12:15 DISPONE che parte ricorrente provveda alla notificazione a parte resistente del ricorso e del presente decreto con l'osservanza del termine previsto dall'art. 473 bis.14, co. 5, c.p.c.; ASSEGNA a parte resistente termine sino a 30 giorni prima dell'udienza ai fini della costituzione in giudizio INFORMA il resistente che: la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.; la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria;
può presentare, sussistendone i presupposti, istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Considerato il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, il termine per la costituzione della resistente, di almeno 30 giorni prima dell'udienza – concesso in aderenza al disposto normativo di cui all'art. 473bis 14 comma 2 c.p.c. – scadeva, quindi, il 31.07.2024, essendo il 1° settembre domenica e il 31 agosto sabato. Né può rilevare in senso contrario l'ordinanza della prima sezione civile della Corte di cassazione, n. 18044/2023, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall'art. 1, comma 1, del Regolamento CE n.
4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3; tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie;
ove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni, la sospensione dei termini non s'applica parimenti ai casi in cui la
3 causa comprenda, in connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92”.
Il Tribunale evidenzia come detta pronuncia si collochi nel solco di un granitico orientamento contrario della giurisprudenza di legittimità, espresso, ad esempio, da
Cass.
n. 1874/2019 e n. 17750/2009: “La deroga della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui all'art. 1 della l. n. 742 del 1969 prevista per le cause inerenti ad obblighi alimentari, non può essere estesa alle cause di separazione giudiziale dei coniugi, ancorché pendenti in fase d'impugnazione con riguardo anche alle statuizioni adottate in materia di alimenti”. Anche recentemente la Cassazione ha chiarito che “In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, alle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, considerate rilevanti ai fini dell'eccezione alla sospensione generalizzata dei termini processuali per effetto dell'art. 83, comma 3, lett.
a), del d.l. n. 18 del 2020, convertito con la l. n. 27 del 2020, non possono esser equiparate le cause relative all'assegno divorzile, attesa l'impossibilità di correlare l'assegno divorzile all'assegno alimentare, per l'evidente diversità dei fini e della natura dei due assegni” (Cass. ord. n. 5393/2023). La giurisprudenza sopra richiamata fonda, condivisibilmente, l'esclusione dei procedimenti in tema di mantenimento di coniugi e figli sul carattere eccezionale dell'art. 3, l. 7 ottobre 1969, n. 742, contenente l'elencazione tassativa dei procedimenti cui non si applica il principio di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale;
e, infatti, la deroga alla sospensione non può essere estesa a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate (in termini, Cass. n. 9148 del
30/08/1999), ferma la eventuale dichiarazione di urgenza per tutti quei procedimenti per i quali “la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti” (ex art. 92, ord. giud. Richiamato dall'art. 3 cit.). Considerato, dunque, che la pronuncia sopra richiamata è – allo stato – non solo isolata, ma, soprattutto, fondata in parte su una normativa emergenziale non più in vigore, non vi sono ragioni per uniformarsi al principio di diritto in essa enunciato.
Da ciò ne consegue che deve essere dichiarata inammissibile la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, in ragione del tardivo deposito della comparsa di costituzione. Infatti, ai sensi dell'art. 167 c.p.c. il convenuto ha l'onere di formulare le domande riconvenzionali a pena di decadenza nella comparsa di risposta, e dunque entro il termine perentorio previsto per il deposito di detto atto, termine che, nel caso di specie, come sopra osservato non è stato rispettato.
Passando alle ulteriori domande, come evidenziato, il ricorrente ha chiesto di essere esonerato dal versamento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione.
Tale richiesta va correttamente qualificata come domanda di modifica delle condizioni di separazione, sub specie di revoca dell'assegno di mantenimento.
4 Ora, in generale, la domanda di modifica dell'assegno di mantenimento non è inammissibile nell'ambito del procedimento di divorzio: secondo ius receptum è ammissibile nel corso del giudizio di divorzio la proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione - qual è quella del ricorrente di essere esonerato dall'obbligo di corrispondere al coniuge l'assegno di mantenimento - la cui debenza trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la quale fa venir meno il vincolo matrimoniale che è il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo (Cass. civ., n. 27205/2019).
Nella fattispecie, peraltro, nulla dal punto di vista economico è stato previsto nei provvedimenti provvisori e urgenti e, in ragione dell'inammissibilità della domanda riconvenzionale diretta alla corresponsione di un assegno divorzile, non vi sono ragioni di rito che impediscano l'esame della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento.
Tanto chiarito la domanda di revoca del ricorrente va rigettata.
Va osservato che, ai fini della modifica delle statuizioni della sentenza di separazione, occorre il sopraggiungere di fatti nuovi e idonei a modificare l'assetto esistente all'epoca della pronuncia medesima, non potendo, invero, il giudice della revisione rivalutare circostanze anteriori alla pronuncia della sentenza, poiché coperte dal giudicato. E, ancora, presupposto per la modifica è il sopravvenire di circostanze di fatto nuove rispetto a quelle considerate dal Tribunale al momento dell'emissione del provvedimento di cui si chiede la modifica, non essendo possibile chiedere la modifica di una decisione sulla base di una nuova considerazione dei medesimi fatti. È, quindi, necessario verificare che la sopravvenienza abbia inciso in maniera rilevante sul precedente assetto (Cass., 30.10.2013, n. 24515).
Nel caso di specie ritiene il Tribunale che non vi siano i presupposti per operare la revoca dell'assegno di mantenimento, non avendo parte ricorrente fornito prova dei relativi presupposti.
Invero, le allegazioni del ricorrente sono del tutto generiche oltre che contraddittorie avendo egli stesso prima dedotto che le proprie condizioni patrimoniali e reddituali sono rimaste immutate rispetto alla separazione per poi affermare in maniera del tutto contrastante di non essere in grado di corrispondere l'assegno stabilito in sede di separazione. Del resto, il ricorrente non si è premurato di depositare documentazione attestante le proprie condizioni patrimoniali, reddituali ed economiche precedenti alla emanazione della sentenza di separazione (depositata il 20/02/2020) di cui chiede la modifica, così rendendo impossibile al Collegio verificare se effettivamente vi sia stato un peggioramento, essendo in atti solo il 730/2022, il 730/2023 e 730/2024 dai quali anzi emerge un miglioramento delle proprie condizioni reddituali (nell'anno 2021 ha percepito un reddito annuo di euro 10.306,00, nell'anno 2022 di euro 10.556 e nell'anno
2023 di euro 11.352, 00).
Null'altro vi è da statuire.
5 Tenuto conto della concorde domanda di divorzio, dell'inammissibilità della domanda riconvenzionale della resistente e del rigetto della richiesta di modifica del ricorrente vi sono ragioni per giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, come sopra generalizzate, in RO (atto Anno 1976, atto n. 31 P. II);
2. DICHIARA inammissibile la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
3. RIGETTA la domanda del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione;
4. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu celebrato, per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R. n. 396/2000;
5. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio;
6. DISPONE, in caso di diffusione del presente provvedimento, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi;
7. MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 03.06.2025.
La Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò
Il Giudice rel./est dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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