Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 4785/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 15/04/2025 nella causa n. 4785/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Torino, corso Ferrucci 6, presso lo studio e la persona dell'avv. CARLOTTA
PERSICO
-PARTE RICORRENTE - contro
, c.f. , assistito Controparte_1 P.IVA_1 ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c., dalla Dott.ssa TECLA RIVERSO e dal
Dott. ANGELO MAURIZIO RAGUSA
- PARTE CONVENUTA –
Oggetto: retribuzione professionale docenti – carta elettronica del docente
1. La ricorrente afferma di aver lavorato come docente negli Parte_1 aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 in forza di plurimi contratti a tempo determinato di supplenza breve e saltuaria, e lamenta la mancata percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7
CCNL 15/3/2001; afferma la ricorrente che l'esclusione dei docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie da tale emolumento, che rappresenta un compenso legato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente, si pone in contrasto con il principio di non
discriminazione tra prestatori di lavoro a tempo determinato e prestatori a tempo indeterminato, di derivazione comunitaria ed immediatamente applicabile nell'ordinamento italiano, ed agisce per ottenere la condanna Cont del al pagamento della somma corrispondente alla retribuzione professionale docenti maturata.
2. La ricorrente afferma altresì di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo;
3. afferma esservi stata violazione del principio eurounitario Parte_1 di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del CP_1 alla messa a disposizione dell'importo di € 2.500,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
4. L'Amministrazione convenuta si è costituita opponendosi alle pretese azionate, osservando che la retribuzione professionale docenti prescinde dalla distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato (essendo riconosciuta sia al personale a tempo indeterminato che a quello in forza con contratti fino al termine delle attività didattiche o con contratti annuali): ritiene pertanto che non possa essere invocato il principio di non discriminazione;
quanto alla carta docenti il CP_1 eccepisce la prescrizione quinquennale in relazione all'a.s. 2018/19, rileva la presenza di contratti di supplenza breve e saltuaria con riferimento agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e chiede il rigetto della domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero RGL n. 4785/2024
nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine.
5. all' udienza del 17/12/2024 la ricorrente ha chiesto di poter estendere la domanda anche all'a.s. in corso, nel quale presta servizio con contratto con scadenza al 30/06/2025, riportato nello stato matricolare in atti;
parte convenuta ha accettato il contraddittorio sulla estensione della domanda ai fini di economia processuale;
all'odierna udienza la domanda è stata analogamente estesa altresì all'a.s. 2023/24;
6. la questione di diritto rilevante per la decisione della domanda relativa alla retribuzione professionale docenti risulta essere già stata affrontata dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza 27/7/2018 n. 20015, nella cui parte motiva si legge:
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma
1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante
e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo RGL n. 4785/2024
e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto
(art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che
l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
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5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Per_1
Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del
Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione RGL n. 4785/2024
Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione,
"che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata CP_1 dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
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9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , CP_1 secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384
c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia:
"l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti
a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
7. Tali considerazioni appaiono pienamente condivisibili, e non vengono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa
C-466/17 (Motter), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine: la Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso RGL n. 4785/2024
generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46). Tuttavia nel caso in esame – come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata – il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
8. L'Amministrazione nega la sussistenza di una discriminazione – che nel caso in esame opererebbe anche tra diverse tipologie di lavoratori a tempo determinato – affermando che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stesso anno scolastico in scuole diverse, senza necessariamente partecipare alla programmazione dell'anno scolastico, ai collegi docenti, ai colloqui coi genitori e alle varie attività dell'offerta formativa;
a prescindere dalla considerazione che si tratta di affermazioni generalizzate e indimostrate (deve infatti presumersi che il supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione docente), deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
9. Non vi sono contestazioni in merito all'importo riconosciuto (all'udienza del
17/12/2024 le parti hanno infatti indicato l'importo concordato come RGL n. 4785/2024
corretto), e l'amministrazione deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 756,20 lordi oltre accessori di legge.
10. Quanto alla domanda relativa alla c.d. carta docenti, l'art. 1 L.
107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
11. Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre
2015, e successivamente con il DPCM 28 novembre 2016.
12. La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il
18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a RGL n. 4785/2024
una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
13. La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
14. La ricorrente documenta di aver lavorato nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 15/09/2021 al 30/06/2022, nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 09/09/2022 al 30/06/2023, nell'a.s. 2023/2024 con contratto dal 01/09/2023 al 30/06/2024, nell'a.s. 2024/2025 con contratto dal 12/09/2024 al 30/06/2025: si tratta pertanto di tipologie contrattuali che legittimano l'attribuzione della Carta Docente. RGL n. 4785/2024
15. quanto alla domanda di attribuzione della carta con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, in cui parte ricorrente ha prestato attività lavorativa in forza di supplenze brevi e saltuarie, deve considerarsi che la sopra richiamata clausola 4 dell'accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», al punto 1 così dispone: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»; la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha più volte affermato che “la nozione di «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, deve essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenza del 17 marzo 2021,
Consulmarketing, C-652/19, EU:C:2021:208, punto 59 e giurisprudenza ivi citata). 106 Al contrario, detta nozione richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi
e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria
a tal fine. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 17 marzo 2021,
Consulmarketing, C-652/19, EU:C:2021:208, punto 60 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 15/12/2022, n. 40);
16. lo scopo della carta del docente è stato esaustivamente delineato dalla Corte di Cassazione con la già richiamata sentenza n. 29961/2023, RGL n. 4785/2024
la quale ha reiteratamente evidenziato la stretta correlazione, operata dal legislatore nazionale, tra la finalità formativa a cui è diretta l'attribuzione della Carta Docente, la durata annuale della docenza e dunque la programmazione didattico educativa in cui il singolo docente è coinvolto:
“la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima […] Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta
è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il Piano
Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3
d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto […]
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica 'annua' esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”;
17. in questi termini la Corte di Cassazione, pur considerando i fini generali perseguiti dal legislatore di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, ha ritenuto che il riferimento all'anno scolastico non consentisse di limitare il beneficio in questione ai soli docenti di ruolo, potendosi includere tra i beneficiari anche i docenti precari il cui lavoro, per l'ordinamento scolastico, avesse analoga taratura (“sono RGL n. 4785/2024
proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”);
18. la soluzione alla questione di diritto sottoposta alla Corte di
Cassazione – come già anticipato in relazione ai contratti intercorsi per gli altri anni scolastici oggetto del presente giudizio – è dalla stessa fornita mediante il richiamo alle supplenze temporanee ai sensi dell'art. 4, commi
1 e 2, L. 124/1999, in quanto destinate a coprire un lasso temporale pari o superiore a quello che è l'orizzonte temporale che giustifica l'attribuzione della Carta Docente: le supplenze sul c.d. organico di diritto (art. 4 comma
1) riguardano cattedre che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico;
le supplenze sul c.d. organico di fatto (art. 4 comma 2) sono destinate a coprire cattedre non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico: in entrambe le tipologie di supplenze (coperte con contratti con termine, rispettivamente, al 31 agosto e al 30 giugno) la relazione tra supplenze e didattica annua è chiaramente enunciata (osserva la Corte:
“si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”); il riconoscimento della
Carta Docente ai titolari di tali supplenze vale a rimuovere la discriminazione subita rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, in quanto “chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale”;
19. il ricorso alle supplenze temporanee, previste dall'art. 4 comma 3 della L. 124/1999, avviene “nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e
2”, e pertanto nei casi in cui – per definizione – difetta l'orizzonte di continuità didattica parametrata sull'anno scolastico che si è visto caratterizzare le supplenze su organico di diritto e su organico di fatto: la RGL n. 4785/2024
diversa natura e finalità di tali supplenze emerge anche dal distinto bacino a cui si attinge per la nomina (per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le GPS – graduatorie provinciali per le supplenze – mentre per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto);
20. la Corte di Giustizia ha ritenuto che le ragioni oggettive di trattamento differenziato tra lavoratore a termine e lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato possano risiedere nello “scopo specifico dell'indennità […] come pure il contesto particolare in cui si inserisce il versamento della stessa indennità”, (Corte giustizia UE sez. II,
11/04/2019, n. 29, punto 53, che richiama: sentenze del 5 giugno 2018,
Montero C-677/16, EU:C:2018:393, punto 63; del 5 giugno 2018, Per_2
Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 60, e del 21 novembre 2018, de C-619/17, EU:C:2018:936, punto 74); Persona_3
21. la necessaria correlazione tra carta del docente e annualità della didattica – già esplicitata nella sentenza n. 29961/2023 sopra riportata –
è stata poi chiaramente ribadita e confermata nel decreto n. 7254/2024 del 19/03/2024 con cui la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di
Novara proprio in relazione alle supplenze temporanee;
22. deve quindi ritenersi che la condizione di impiego costituita dalla carta del docente sia contraddistinta dalla unitarietà dell'attribuzione con riferimento alla didattica annuale, in relazione all'obiettivo di politica scolastica ed educativa perseguito dal legislatore con l'introduzione del beneficio, e costituisca idonea ragione oggettiva che giustifichi la disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo indeterminato ed i docenti a tempo determinato titolari di contratti di supplenza temporanea, ai quali è estraneo l'orizzonte didattico-temporale che caratterizza, per contro, le supplenze annuali e quelle sino al termine delle attività didattiche: merita precisare che le eventuali differenze di trattamento tra determinate categorie di personale a tempo determinato (nel caso di specie, da un lato, RGL n. 4785/2024
tra supplenti su organico di fatto o diritto e, dall'altro, tra supplenti temporanei), non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito dall'accordo quadro (Corte giustizia UE sez. VI, 15/12/2022, n.
40): in proposito non si condivide quanto affermato dalla Corte d'Appello di Torino nella recente sentenza n. 497/2024 del 07/01/2025;
23. la titolarità di un contratto di supplenza breve e saltuaria potrebbe quindi comportare l'attribuzione del beneficio in esame solo qualora il periodo di supplenza attribuito sia di consistenza tale da essere sostanzialmente assimilabile ad un contratto sino al termine delle attività didattiche, in quanto in tale ipotesi il docente sarebbe chiamato alla programmazione didattica in misura analoga a chi è incaricato per l'intero anno scolastico, e manifesterebbe le medesime esigenze formative a cui è finalizzata l'attribuzione della carta: ciò si verificherebbe ove il contratto di supplenza consentisse, per la sua durata, una valutazione ex ante di durata pressoché annuale della didattica, analoga a quella di una supplenza su organico di fatto (in tal senso si è espressa la Corte d'Appello territoriale nella sentenza n. 165 del 24/05/2024, favorevole al riconoscimento della carta del docente in un'ipotesi di unica supplenza temporanea della durata di 155 giorni “da gennaio agli scrutini”);
24. stante la necessità di reperire un criterio oggettivo che consenta di riferire alla didattica annuale anche i contratti di supplenza breve, pare congrua l'indicazione ricavabile dall'art. 37 CCNL 29/11/2007, che “al fine di garantire la continuità didattica”, prevede il mantenimento in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali del supplente del docente titolare che sia stato assente per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il 30 aprile: può ricavarsene, a fini interpretativi, che una supplenza destinata a protrarsi per almeno 150 giorni comporta un impegno didattico assimilabile a quello richiesto ai docenti con incarico quantomeno annuale;
25. fatta salva l'ipotesi dell'abuso nel ricorso all'utilizzo delle supplenze temporanee (non dedotta né provata nel caso in esame), va ritenuta infine l'irrilevanza dell'eventuale reiterazione dei contratti di supplenza breve e RGL n. 4785/2024
saltuaria succedutesi nel medesimo anno scolastico: la sussistenza delle ragioni oggettive che consentono la mancata attribuzione della carta deve essere verificata per ogni singolo contratto, rispetto al quale viene in rilievo il raffronto con il lavoratore a tempo indeterminato comparabile quanto alla prevedibilità dell'esigenza formativa e – correlativamente – all'esigibilità del comportamento adempiente da parte del;
la CP_1 possibilità che ad un primo contratto ne seguano altri, verosimilmente connessa al protrarsi dell'esigenza sostitutiva, costituisce elemento esterno ed accidentale al singolo contratto, inidoneo a consentire una valutazione unitaria e complessiva ex post, da cui ricavare la sussistenza di un diritto che – per ciascun autonomo rapporto di lavoro a termine – certamente non sorgerebbe;
26. ne consegue che la domanda proposta per gli aa.ss. 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, nel quale si sono succeduti contratti di supplenza temporanea privi delle caratteristiche sopra evidenziate, non può trovare accoglimento (con assorbimento dell'eccezione di prescrizione sollevata in relazione all'a.s. 2018/2019, peraltro infondata avendo parte ricorrente depositato la diffida tempestivamente inviata);
27. è provato che sia rimasta interna al sistema delle Parte_1 docenze scolastiche, perché incaricata di una supplenza nell'a.s. in corso;
alla ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
28. L'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere CP_1 disponibile a nelle forme di cui al DPCM 28 novembre Parte_1
2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 2.000,00 corrispondente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. RGL n. 4785/2024
29. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella misura liquidata in dispositivo con riferimento ai parametri CP_1 medi dello scaglione di valore, con la richiesta distrazione;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- condanna parte convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di € 756,20 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
- accerta il diritto di , con riferimento agli aa.ss. Parte_1
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
- condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione di , per il tramite della carta elettronica del Parte_1 docente, la somma complessiva di € 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.059,00, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre € 118,50 per C.U., oltre CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore della procuratrice antistataria avv.ta Carlotta Persico.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli