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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 13/05/2024, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4425/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4425/2021 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Marasciulo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in V arese, Via G.
Puccini, 15
- parte attrice opponente - nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'Avv. Marco Controparte_1 P.IVA_1
Pesenti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, in Via Correggio, 43
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
NEL MERITO: 1.= Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nella parte narrativa dell'atto di citazione in opposizione del 12.11.2021, che con il decreto op-posto si ingiunge al signor Parte_1 l'illegittimo pagamento di inte-ressi moratori, dichiarare il decreto di ingiunzione
[...] opposto nullo e privo di effetti e, conseguentemente, revocarlo. 2.= Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nella parte narrativa dell'atto di citazione in opposizione del 12.11.2021, che con il decreto op-posto si ingiunge al signor Parte_1
l'illegittimo pagamento di inte- ressi usurari, dichiarare pertanto il predetto decreto
[...] nullo e privo di effetti e, conseguentemente, revocarlo.
3.= Con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Si insiste per l'ammissione di CTU contabile volta ad accertare l'avvenuta illegittima applicazione di interessi superiori a quelli consentiti dalla legge.
Salvis Juribus.
Si dichiara di non accettare il contradittorio su eventuali domande nuove e/o modificate.
Conclusioni di parte convenuta opposta
pagina 1 di 6 Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di euro 32.443,32, oltre interessi di mora da Controparte_1 calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via istruttoria:
- con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1505/2021 con il quale il Tribunale di Como l'ha condannato a pagare a in qualità di cessionaria del credito, la somma di € 32.443,32 a Controparte_1
titolo di rimborso del capitale residuo e di pagamento degli interessi di mora dovuti in forza di un contratto di finanziamento stipulato dall'opponente con il Organizzazione_1
12.01.2012.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che: Parte_1
- la domanda giudiziale dell'opposta sarebbe improcedibile per mancato esperimento del procedimento d mediazione;
- gli interessi di mora oggetto della domanda dell'opposta non sarebbero stati calcolati nella misura stabilita in contratto, pari all'1% mensile;
- gli interessi di mora sarebbero comunque dovuti non già dal 02.01.2013, secondo quanto preteso dall'opposta, ma solo dal 05.05.2020, data nella quale l'opponente avrebbe potuto considerarsi decaduto dal beneficio del termine, in seguito all'invio, da parte dell'opposta, di comunicazione contenente l'intimazione di pagamento del debito maturato;
- il tasso soglia dell'usura sarebbe stato superato in “determinati trimestri dell'anno”.
Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_1
- la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo dopo la decisione sull'istanza ex art. 648 c.p.c.;
pagina 2 di 6 - gli interessi di mora applicati sono pari al 12% annuale, corrispondente all'1% mensile pattuito in contratto;
- il debitore sarebbe stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine in data
02.01.2013, a seguito dell'omesso pagamento di n. 11 rate, come risultante dal doc.
n. 6 depositato con il ricorso monitorio;
- l'opponente non avrebbe nemmeno contestato l'estratto conto analitico prodotto, recante la registrazione di tutte le movimentazioni relative al rapporto negoziale intercorso;
- le doglianze riferite al superamento del tasso soglia dell'usura nel corso del rapporto sarebbero infondate, non essendo predicabile la sussistenza di una usura
“sopravvenuta”.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
All'udienza del 06.07.2022 sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. e, depositate le memorie istruttorie, la causa è stata istruita solo documentalmente e rinviata all'udienza del 16.02.2024, all'esito della quale, precisate le conclusioni dalle parti, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
in qualità di cessionaria del credito, ha agito in via monitoria nei Controparte_1 confronti di per ottenere il pagamento della somma di € 32.443,32, dei Parte_1 quali € 13.926,07 a titolo di capitale residuo da rimborsare in forza di un contratto di mutuo stipulato tra l'opponente e la cedente del credito ed € 14.385,21 a Organizzazione_1
titolo di interessi di mora maturati sulla somma capitale a far data dal 02.01.2013.
A fondamento della domanda, ha prodotto in giudizio (cfr., doc. Controparte_1
n. 3 fascicolo monitorio) il contratto di mutuo stipulato tra e Organizzazione_1 in data 12.01.2012, dal quale risulta l'oggetto del contratto, consistente nel Parte_1 prestito personale accordato all'opponente di € 16.410,00, da rimborsarsi in 60 rate mensili, nonché la misura degli interessi di mora da applicarsi in caso di decadenza del mutuatario dal beneficio del termine, pari all'1% mensile (corrispondente pertanto al 12% annuale). Il contratto prevedeva, inoltre, all'art. 12 delle condizioni generali che “ potrà Org_1
pagina 3 di 6 comunicare al cliente la decadenza dal beneficio del termine … nei seguenti casi: a) … mancato pagamento di una o più rate”.
A fronte, quindi, della prova del titolo contrattuale della pretesa creditoria della convenuta e dell'allegazione del mancato rimborso del prestito erogato nella misura di € 13.926,07 (pari al capitale non restituito), non ha dedotto né provato l'estinzione Parte_1 dell'obbligazione di pagamento sullo stesso gravante.
Deve, pertanto, dirsi fondata la pretesa dell'opposta di ottenere la restituzione del capitale residuo mutuato e non rimborsato, nella misura suindicata di € 13.926,07.
Quanto alle difese dell'opponente attinenti all'errata applicazione degli interessi moratori è innanzitutto infondata la contestazione di applicazione di un tasso diverso da quello pattuito, posto che, come visto, le parti del contratto avevano stabilito la misura annuale degli interessi moratori nel 12% e tale è stato il tasso applicato dall'opposta (cfr., doc. n. 7 fascicolo monitorio).
Parimenti infondata è l'eccezione attorea di usurarietà degli interessi applicati nel corso del rapporto, posto che parte opponente non ha, ancor prima che provato, nemmeno dedotto in quale momento del rapporto sarebbero stati applicati interessi usurari e in quale misura, sicché appariva palesemente esplorativa anche la consulenza tecnica richiesta dall'attore sul punto.
E', invece, fondata la difesa attinente al termine di decorrenza degli interessi moratori che, come visto, per espressa previsione contrattuale, avrebbero potuto essere applicati solo in conseguenza della decadenza del debitore dal beneficio del termine.
Se è pur vero infatti sia che l'art. 12 delle condizioni generali di contratto consentiva alla mutuante di dichiarare il mutuatario decaduto dal beneficio del termine anche al solo pagamento di una rata (derogando pertanto a quanto disposto dall'art. 1186 c.c.), sia che è incontestato che alla data del 02.01.2013, avesse omesso il pagamento di Parte_1
ben undici rate del finanziamento, sia che la decadenza dal beneficio del termine risulta dall'estratto conto prodotto dall'opposta in via monitoria (cfr., doc. n. 6, p. 3, colonna di sinistra - circostanza, quest'ultima, valorizzata nell'ordinanza a verbale del 09.03.2022), deve tuttavia ritenersi (all'esito dello svolgimento del giudizio e dello sviluppo delle difese delle parti), che la sola indicazione della decadenza del beneficio del termine nell'estratto conto non fosse sufficiente, in mancanza di prova di comunicazione dello stesso al cliente,
a produrre l'effetto di decadenza dal beneficio del termine del mutuatario. Difatti, seppur l'art. 12 del contratto, come detto, consentisse di dichiarare il debitore decaduto dal pagina 4 di 6 beneficio del termine al mancato pagamento di una sola rata e senza particolari formalità, detta dichiarazione assume comunque carattere recettizio (cfr., Cass. n. 5371/1989) e, quindi, avrebbe dovuto essere contenuta in un atto indirizzato e venuto a conoscenza del debitore. Tuttavia, all'esito della conclusione dell'istruttoria, è emerso che l'unico atto ricevuto effettivamente dal debitore, per sua stessa ammissione, fosse la lettera di intimazione di pagamento del 05.05.2020 (cfr., doc. n. 3 attore). Pertanto, solo da quel momento il debitore avrebbe potuto essere considerato decaduto dal beneficio del termine e tenuto al pagamento degli interessi di mora.
Conseguentemente, la pretesa della convenuta di ottenere il pagamento degli interessi di mora è fondata limitatamente al periodo dal 05.05.2020.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta da il decreto Parte_1 ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato a pagare all'opposta la minor somma di € 13.926,07, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 12% annuo dal 05.05.2020 al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, quindi deve essere condannato a Parte_1
rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio che si Controparte_1
liquidano - norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, sulla base del decisum e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 3.387,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1505/2021 del 27.09.2021;
2) condanna a pagare a la somma di € Parte_1 Controparte_1
13.926,07, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 12% annuo dal
05.05.2020 al saldo effettivo;
3) condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.387,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
pagina 5 di 6 13 maggio 2024
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4425/2021 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Marasciulo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in V arese, Via G.
Puccini, 15
- parte attrice opponente - nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'Avv. Marco Controparte_1 P.IVA_1
Pesenti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, in Via Correggio, 43
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
NEL MERITO: 1.= Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nella parte narrativa dell'atto di citazione in opposizione del 12.11.2021, che con il decreto op-posto si ingiunge al signor Parte_1 l'illegittimo pagamento di inte-ressi moratori, dichiarare il decreto di ingiunzione
[...] opposto nullo e privo di effetti e, conseguentemente, revocarlo. 2.= Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nella parte narrativa dell'atto di citazione in opposizione del 12.11.2021, che con il decreto op-posto si ingiunge al signor Parte_1
l'illegittimo pagamento di inte- ressi usurari, dichiarare pertanto il predetto decreto
[...] nullo e privo di effetti e, conseguentemente, revocarlo.
3.= Con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Si insiste per l'ammissione di CTU contabile volta ad accertare l'avvenuta illegittima applicazione di interessi superiori a quelli consentiti dalla legge.
Salvis Juribus.
Si dichiara di non accettare il contradittorio su eventuali domande nuove e/o modificate.
Conclusioni di parte convenuta opposta
pagina 1 di 6 Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di euro 32.443,32, oltre interessi di mora da Controparte_1 calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via istruttoria:
- con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1505/2021 con il quale il Tribunale di Como l'ha condannato a pagare a in qualità di cessionaria del credito, la somma di € 32.443,32 a Controparte_1
titolo di rimborso del capitale residuo e di pagamento degli interessi di mora dovuti in forza di un contratto di finanziamento stipulato dall'opponente con il Organizzazione_1
12.01.2012.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che: Parte_1
- la domanda giudiziale dell'opposta sarebbe improcedibile per mancato esperimento del procedimento d mediazione;
- gli interessi di mora oggetto della domanda dell'opposta non sarebbero stati calcolati nella misura stabilita in contratto, pari all'1% mensile;
- gli interessi di mora sarebbero comunque dovuti non già dal 02.01.2013, secondo quanto preteso dall'opposta, ma solo dal 05.05.2020, data nella quale l'opponente avrebbe potuto considerarsi decaduto dal beneficio del termine, in seguito all'invio, da parte dell'opposta, di comunicazione contenente l'intimazione di pagamento del debito maturato;
- il tasso soglia dell'usura sarebbe stato superato in “determinati trimestri dell'anno”.
Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_1
- la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo dopo la decisione sull'istanza ex art. 648 c.p.c.;
pagina 2 di 6 - gli interessi di mora applicati sono pari al 12% annuale, corrispondente all'1% mensile pattuito in contratto;
- il debitore sarebbe stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine in data
02.01.2013, a seguito dell'omesso pagamento di n. 11 rate, come risultante dal doc.
n. 6 depositato con il ricorso monitorio;
- l'opponente non avrebbe nemmeno contestato l'estratto conto analitico prodotto, recante la registrazione di tutte le movimentazioni relative al rapporto negoziale intercorso;
- le doglianze riferite al superamento del tasso soglia dell'usura nel corso del rapporto sarebbero infondate, non essendo predicabile la sussistenza di una usura
“sopravvenuta”.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
All'udienza del 06.07.2022 sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. e, depositate le memorie istruttorie, la causa è stata istruita solo documentalmente e rinviata all'udienza del 16.02.2024, all'esito della quale, precisate le conclusioni dalle parti, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
in qualità di cessionaria del credito, ha agito in via monitoria nei Controparte_1 confronti di per ottenere il pagamento della somma di € 32.443,32, dei Parte_1 quali € 13.926,07 a titolo di capitale residuo da rimborsare in forza di un contratto di mutuo stipulato tra l'opponente e la cedente del credito ed € 14.385,21 a Organizzazione_1
titolo di interessi di mora maturati sulla somma capitale a far data dal 02.01.2013.
A fondamento della domanda, ha prodotto in giudizio (cfr., doc. Controparte_1
n. 3 fascicolo monitorio) il contratto di mutuo stipulato tra e Organizzazione_1 in data 12.01.2012, dal quale risulta l'oggetto del contratto, consistente nel Parte_1 prestito personale accordato all'opponente di € 16.410,00, da rimborsarsi in 60 rate mensili, nonché la misura degli interessi di mora da applicarsi in caso di decadenza del mutuatario dal beneficio del termine, pari all'1% mensile (corrispondente pertanto al 12% annuale). Il contratto prevedeva, inoltre, all'art. 12 delle condizioni generali che “ potrà Org_1
pagina 3 di 6 comunicare al cliente la decadenza dal beneficio del termine … nei seguenti casi: a) … mancato pagamento di una o più rate”.
A fronte, quindi, della prova del titolo contrattuale della pretesa creditoria della convenuta e dell'allegazione del mancato rimborso del prestito erogato nella misura di € 13.926,07 (pari al capitale non restituito), non ha dedotto né provato l'estinzione Parte_1 dell'obbligazione di pagamento sullo stesso gravante.
Deve, pertanto, dirsi fondata la pretesa dell'opposta di ottenere la restituzione del capitale residuo mutuato e non rimborsato, nella misura suindicata di € 13.926,07.
Quanto alle difese dell'opponente attinenti all'errata applicazione degli interessi moratori è innanzitutto infondata la contestazione di applicazione di un tasso diverso da quello pattuito, posto che, come visto, le parti del contratto avevano stabilito la misura annuale degli interessi moratori nel 12% e tale è stato il tasso applicato dall'opposta (cfr., doc. n. 7 fascicolo monitorio).
Parimenti infondata è l'eccezione attorea di usurarietà degli interessi applicati nel corso del rapporto, posto che parte opponente non ha, ancor prima che provato, nemmeno dedotto in quale momento del rapporto sarebbero stati applicati interessi usurari e in quale misura, sicché appariva palesemente esplorativa anche la consulenza tecnica richiesta dall'attore sul punto.
E', invece, fondata la difesa attinente al termine di decorrenza degli interessi moratori che, come visto, per espressa previsione contrattuale, avrebbero potuto essere applicati solo in conseguenza della decadenza del debitore dal beneficio del termine.
Se è pur vero infatti sia che l'art. 12 delle condizioni generali di contratto consentiva alla mutuante di dichiarare il mutuatario decaduto dal beneficio del termine anche al solo pagamento di una rata (derogando pertanto a quanto disposto dall'art. 1186 c.c.), sia che è incontestato che alla data del 02.01.2013, avesse omesso il pagamento di Parte_1
ben undici rate del finanziamento, sia che la decadenza dal beneficio del termine risulta dall'estratto conto prodotto dall'opposta in via monitoria (cfr., doc. n. 6, p. 3, colonna di sinistra - circostanza, quest'ultima, valorizzata nell'ordinanza a verbale del 09.03.2022), deve tuttavia ritenersi (all'esito dello svolgimento del giudizio e dello sviluppo delle difese delle parti), che la sola indicazione della decadenza del beneficio del termine nell'estratto conto non fosse sufficiente, in mancanza di prova di comunicazione dello stesso al cliente,
a produrre l'effetto di decadenza dal beneficio del termine del mutuatario. Difatti, seppur l'art. 12 del contratto, come detto, consentisse di dichiarare il debitore decaduto dal pagina 4 di 6 beneficio del termine al mancato pagamento di una sola rata e senza particolari formalità, detta dichiarazione assume comunque carattere recettizio (cfr., Cass. n. 5371/1989) e, quindi, avrebbe dovuto essere contenuta in un atto indirizzato e venuto a conoscenza del debitore. Tuttavia, all'esito della conclusione dell'istruttoria, è emerso che l'unico atto ricevuto effettivamente dal debitore, per sua stessa ammissione, fosse la lettera di intimazione di pagamento del 05.05.2020 (cfr., doc. n. 3 attore). Pertanto, solo da quel momento il debitore avrebbe potuto essere considerato decaduto dal beneficio del termine e tenuto al pagamento degli interessi di mora.
Conseguentemente, la pretesa della convenuta di ottenere il pagamento degli interessi di mora è fondata limitatamente al periodo dal 05.05.2020.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta da il decreto Parte_1 ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato a pagare all'opposta la minor somma di € 13.926,07, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 12% annuo dal 05.05.2020 al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, quindi deve essere condannato a Parte_1
rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio che si Controparte_1
liquidano - norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, sulla base del decisum e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 3.387,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1505/2021 del 27.09.2021;
2) condanna a pagare a la somma di € Parte_1 Controparte_1
13.926,07, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 12% annuo dal
05.05.2020 al saldo effettivo;
3) condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.387,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
pagina 5 di 6 13 maggio 2024
Il giudice
Arianna Toppan
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