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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 36/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliere
Laura Bertoli Consigliere rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 5562/2024 del Tribunale di Milano, pubbl. il 13/12/2024, est. Di Leo, promossa da
(P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. Isabella Gianniotti e Francesca Trinca ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Venezia – Mestre, viale Ancona n. 43
appellante contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 [...]
(C.F. ), Parte_5 C.F._5 [...]
(C.F. ), Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F. ), Parte_7 C.F._7 Pt_8
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._8 Parte_9
), (C.F. ), C.F._9 Parte_10 C.F._10
(C.F. ), Parte_11 C.F._11
(C.F. ), Parte_12 C.F._12 Parte_13
(C.F. ), (C.F. C.F._13 Parte_14
, (C.F. ), C.F._14 Parte_15 C.F._15
(C.F. ), Parte_16 C.F._16 [...]
(C.F. , (C.F. Pt_17 C.F._17 Parte_18
), (C.F. C.F._18 Parte_19 ), (C.F. , C.F._19 Parte_20 C.F._20
(C.F. ), (C.F. Parte_21 C.F._21 Parte_22
, (C.F. ), C.F._22 Parte_23 C.F._23
(C.F. ), Parte_24 C.F._24 Parte_25
, (C.F. ),
[...] Parte_26 C.F._25
ed (C.F. ), tutti Parte_27 C.F._26
rappresentati e difesi dall'avv. Lidia Golinelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Novara, via Mario Greppi n. 2 appellati in data 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate: per l'appellante:
“1) In totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano – sezione Lavoro – n°
5562/2024, depositata il 13 dicembre 2024 e notificata il successivo 16 dicembre 2024, in considerazione dei motivi d'appello, rigettarsi nel merito tutte le domande formulate dai ricorrenti in primo grado, perché infondate, dichiarandosi che nulla è dovuto da
a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. Parte_1
2) Conseguentemente, condannare i sig.ri , , CP_1 Parte_28
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_26
,
[...] Parte_27 Parte_14 Pt_15
, ,
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , , Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 [...]
, a restituire a Pt_23 Parte_24 Parte_25
ogni somma che la società fosse costretta a pagare nelle Parte_1 more del procedimento d'appello, oltre interessi dalla data del pagamento alla restituzione.
3) Spese dei due gradi interamente rifuse”;
pag. 2/13 per gli appellati:
“Rigettare l'appello e confermare la sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro
n. 5562/2024, R.G. 7699/2024 pubblicata il 13/12/2024.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore dell'Avvocato Lidia Golinelli antistatario”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 5562 del 2024 il Tribunale di Milano ha accolto le domande formulate nel ricorso proposto da , CP_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 [...]
, Parte_5 Parte_6 [...]
, Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , ,
[...] Parte_10 Parte_11
, Parte_12 Parte_13 Parte_26
, Parte_27 Parte_14
, , Parte_15 Parte_16 Parte_17
Parte_18 Parte_19 Parte_20
, , Parte_21 Parte_22 Parte_23 Pt_24
e nei confronti di
[...] Parte_25 [...]
e ha condannato quest'ultima a pagare ai ricorrenti l'indennità Controparte_2
sostitutiva del mancato preavviso.
Il Tribunale, nell'accogliere il ricorso, ha evidenziato che: tutti i ricorrenti erano stati dipendenti di ed Controparte_2 erano stati impiegati nell'esecuzione di servizi appaltati alla cooperativa dalla
[...]
; Controparte_3
a seguito di una procedura di cambio appalto disciplinata dall'art. 37 del CCNL delle Cooperative sociali, a era subentrata a far data Controparte_2
dal 1 ° aprile 2024 una nuova appaltatrice, la che aveva assunto tutti i Parte_29
ricorrenti; già in data il 13 febbraio 2024 aveva inoltrato alle OO.SS. e Controparte_2
alla società subentrante la notizia che, con decorrenza dal 1°.4.2024, la gestione dei servizi socio-sanitari assistenziali attivi presso la sarebbe Controparte_3
pag. 3/13 stata affidata a trasmettendo insieme a detta comunicazione l'elenco dei Parte_29
lavoratori che sarebbero stati oggetto del passaggio ex art. 37 CCNL;
la resistente non aveva intimato dei formali licenziamenti ai lavoratori transitati presso la subentrante nell'appalto, ma nondimeno – esclusa la sussistenza di dimissioni volontarie- il rapporto era cessato non per mutuo consenso, come allegato dalla cooperativa, bensì per volontà datoriale;
, infatti, avrebbe comunque Parte_1 potuto offrire ai lavoratori addetti all'appalto di rimanere alle proprie dipendenze, prospettando loro un trasferimento, piuttosto che destinarli al passaggio ad altra società appaltatrice e registrare la chiusura dei loro rapporti di lavoro.
Richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi in fattispecie analoghe, il primo giudice ha reputato sussistenti i presupposti per la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e ha altresì condannato la società alla refusione delle spese di lite del grado.
Con ricorso depositato in data 14/01/2025 ha Controparte_2
proposto appello avverso la suddetta sentenza.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea motivazione della decisione di prime cure nella parte in cui essa ha ritenuto che la risoluzione del rapporto di lavoro con i ricorrenti sia riconducibile alla sola volontà di
[...]
, nonostante quest'ultima non avesse mai adottato degli atti di Parte_1
licenziamento nei confronti degli appellati.
L'appellante si duole del fatto che il primo giudice abbia attribuito a CP_4
la facoltà di scelta tra il “far passare” i lavoratori alle dipendenze o trasferirli Parte_29 presso un'altra sua unità produttiva quando, al contrario, l'art. 37 del CCNL delle
Cooperative sociali- contempla la possibilità di impiegare i lavoratori in “altri servizi” solo nel caso, residuale, in cui non sia stato possibile portare a compimento il loro passaggio alle dipendenze del nuovo appaltatore;
ragione per cui la scelta della cooperativa era una scelta obbligata.
Con il secondo motivo di appello la censura la sentenza di primo CP_2
grado nella parte in cui essa ha ritenuto che nessuna volontà di risoluzione del rapporto fosse ascrivibile ai lavoratori.
pag. 4/13 Al contrario, ripercorrendo lo sviluppo cronologico degli accadimenti, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che: il 30 gennaio 2024 la committente Controparte_3 aveva comunicato all'appellante che era stato deliberato di assegnare alla
[...]
la gestione in Global Service dei servizi socio –sanitari assistenziali per il Pt_29
periodo 1 ° aprile 2024 - 31 marzo 2027; il 13.2.2024 la aveva comunicato alle OO.SS. ed a Controparte_2 Pt_29
che, con decorrenza dal 1°.4.2024, la gestione integrata dei servizi socio- sanitari assistenziali attivi presso la sarebbe stata affidata a Controparte_3 [...]
trasmettendo l'elenco e i dati degli 81 lavoratori in forza ed addetti all'appalto; Pt_29
il 19 marzo 2024 e le e avevano siglato il Pt_29 Parte_30 CP_5
verbale di accordo con cui era stato previsto che la società subentrante avrebbe assunto dal 1° aprile 2024, con contratto di lavoro subordinato e senza periodo di prova, tutto il personale dipendente di in forza presso la;
CP_2 Controparte_3
tutti i lavoratori coinvolti nel cambio appalto venivano assunti da il 29 Pt_29
marzo 2024;
ricevuta conferma che tutti i lavoratori erano passati alle dipendenze di CP_2
così come stabilito nell'accordo sindacale del 19 marzo 2024, procedeva il 2 Pt_29 aprile 2024 a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro all'Ufficio di collocamento.
Tale essendo stato lo sviluppo cronologico dei fatti, il Tribunale avrebbe dovuto avvedersi che il rapporto di lavoro era cessato per iniziativa dei lavoratori, che avevano deciso di farsi assumere da prima che comunicasse la cessazione del Pt_29 CP_2
rapporto di lavoro.
Con il terzo motivo d'appello, la cooperativa sostiene che il primo giudice abbia errato nel qualificare la fattispecie di cui è causa come “recesso datoriale”, quando al contrario la fattispecie rientrerebbe nell'ipotesi di passaggio diretto disciplinato dall'art. 11, sesto comma, della legge 264/1949. Nonostante tale norma sia stata abrogata, nell'ottica del gravame “la fattispecie del passaggio immediato e diretto è rimasta la stessa e sicuramente si realizza nei casi di cambio appalto, ma è venuta meno la “forma burocratica”, cioè quella modulistica che consentiva di inviare una sola comunicazione
pag. 5/13 per informare il Collocamento del passaggio del lavoratore da un vecchio a un nuovo datore di lavoro.” Lo stesso art. 37 del CCNL di settore, infatti, utilizza l'espressione
“espletamento delle procedure relative alla assunzione con passaggio diretto”.
Con il quarto motivo di appello, infine, la cooperativa critica la sentenza per avere omesso di considerare le eccezioni sollevate dalla società riguardo alla natura del preavviso.
L'odierna appellante ribadisce che la funzione del preavviso previsto dall'art. 2118 c.c. è quella di tutelare la parte che subisce il recesso, per consentirle di far fronte alla situazione determinata dalla perdita involontaria dell'occupazione professionale.
Nei casi di cambio appalto, di contro, “l'obbligo del pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso perde la sua funzione: se è certo che, per effetto del cambio appalto, i lavoratori non resteranno senza occupazione, allora la concessione del periodo di preavviso, o il corrispondente pagamento dell'indennità sostitutiva, sono privi di causa”, così come si evince dalle norme stesse che disciplinano la fattispecie (a titolo di esempio menziona il contributo di licenziamento non è dovuto dal datore di lavoro che ha perso l'appalto quando i suoi lavoratori vengono assunti dal nuovo aggiudicatario dell'appalto).
Con memoria difensiva depositata in data 12/03/2025 gli appellati si sono costituiti chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado.
All'udienza del 25.3.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Pronunciando in fattispecie analoghe a quella odierna, la Suprema Corte di
Cassazione ha reiteratamente e condivisibilmente affermato che “Ai sensi dell'art. 2118, comma 2, c.c., il datore di lavoro è obbligato a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di risoluzione del rapporto non preceduta da un periodo di preavviso lavorato, sicché nell'ipotesi di passaggio diretto alle dipendenze dell'impresa subentrante per cambio appalto l'indennità è dovuta, mancando nella contrattazione collettiva di settore una previsione che ne escluda la corresponsione”
(così Cass. 21/10/2024, n.27140, relativa ad ipotesi disciplinata dal CCNL Multiservizi;
analogamente Cass. 21/01/2014, n.1148, in ipotesi di passaggio disciplinato dall'art. 6 del c.c.n.l. 30 aprile 2003 FISE).
pag. 6/13 Nella pronuncia n. 27140/24, cit., la Corte ha specificamente disatteso l'argomentazione difensiva spesa dal datore di lavoro uscente dall'appalto, a dire del quale “Il cambio di affidatario nell'esecuzione dell'appalto e il contestuale mutamento di titolarità del rapporto sciolto congiuntamente consentivano, contrariamente a quanto affermato dal giudice d'appello, di qualificare la risoluzione del precedente contratto di
Pa lavoro intrattenuto con la libera e quale risoluzione consensuale , di cui lavoratori sono avvalsi dandovi esecuzione. Si tratterebbe di un'ipotesi di risoluzione per mutuo consenso”, così argomentando: «Le questioni (…) sollevate (sulla spettanza dell'indennità di preavviso in caso di cambio appalto, sulla sua natura, sulla mancanza di una risoluzione consensuale, sulla causa del recesso) sono già state tutte risolte da questa Corte con orientamento oramai consolidato, (Cass. 1148 del 21/01/2014, n.
24429 del 01/12/2015, Cass. n. 9195/2012, n. 20192/2011, n. 940/2024) essendosi da tempo statuito che “L'art. 2118, secondo comma, cod. civ. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato. Ne consegue che l'indennità di preavviso è dovuta anche nel caso, di cui all'art. 6 del c.c.n.l. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale, di cosiddetto passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto di pulizie a quella che subentra nell'appalto medesimo, mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità.” Tale giurisprudenza, che riconosce la ricorrenza dei presupposti per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso anche nell'ipotesi di cambio appalto, merita di essere confermata e rafforzata, secondo questo Collegio, non essendo stati prospettati nella causa idonei argomenti per procedere ad un mutamento di indirizzo. 10.- Va ricordato anzitutto che la risoluzione del contratto per cessazione dell'appalto (a cui ha fatto seguito un cambio appalto) non può essere mai considerata alla stregua di una risoluzione consensuale, essendo la stessa fattispecie estintiva conseguenza di un fatto che è relativo alla sfera ed alla gestione dell'impresa, talché nessuna corresponsabilità può essere attribuita al lavoratore, il quale non manifesta in proposito alcuna volontà. 11.- Ciò che rileva invece è che il primo rapporto viene risolto a seguito della cessazione dell'appalto e comunque per un fatto
pag. 7/13 rientrante nella sfera giuridica della società datrice di lavoro e quindi per una sua iniziativa, potendo questa in alternativa mantenere in servizio il dipendente ed adibirlo ad altro appalto o attività, non essendo previsto alcun obbligo di risolvere il rapporto di lavoro con gli addetti ai medesimi appalti. 12.- Neppure può essere sostenuto, per evidente contraddizione logica, che la sottoscrizione del successivo contratto di lavoro con l'appaltatore subentrante equivalga a risoluzione consensuale del primo contratto, già in precedenza estinto per fatto dell'appaltatore. E nemmeno si può affermate che la sottoscrizione di un nuovo contratto equivalga a rinuncia alla percezione dell'indennità sostitutiva del preavviso relativa alla risoluzione del precedente contratto, non emergendo alcuna plausibile dimostrazione a sostegno di tale volontà abdicativa. 13.-
Inoltre, la giurisprudenza consolidata già ha messo in evidenza come non esista continuità nei due rapporti di lavoro in oggetto e che quello instaurato in seguito al cambio appalto è un nuovo rapporto di lavoro che presuppone l'estinzione del primo.
Essendo il rapporto di lavoro che si verrà ad instaurare con l'impresa subentrante un rapporto nuovo rispetto a quello cessato non vi è spazio neppure per la configurabilità giuridica di una cessione del contratto di lavoro. D'altra parte, nemmeno rileva il fatto che il lavoratore abbia lavorato in conseguenza del cambio appalto, dal giorno seguente alla cessazione dell'appalto, in quanto l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1218 c.c. spetta quand'anche il lavoratore licenziato abbia trovato lavoro immediatamente dopo il recesso. 14. E' l'eventualità del danno che crea l'obbligo di un periodo di preavviso in caso di recesso unilaterale;
in mancanza del quale scatta
l'obbligo della relativa indennità sostitutiva. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso deve perciò corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della corrispondente. retribuzione maturata nel periodo
15.- L'indennità di preavviso prescinde perciò dalla prova di un danno con la conseguenza che spetta anche se il lavoratore ha trovato subito una nuova occupazione».
Nel caso di specie, l'applicazione di detti condivisi principi conduce al rigetto dell'appello.
L'art. 37 del CCNL cooperative sociali recita: “Art. 37 Cambi di gestione
Rilevato che il settore è notevolmente caratterizzato dalla effettuazione del servizio
pag. 8/13 tramite contratti di appalto o convenzioni o accreditamento soggetti a frequenti cambi di gestione, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, viene concordato quanto ai seguenti punti: a). L'azienda uscente, con la massima tempestività possibile, e comunque in tempo utile, darà formale notizia della cessazione della gestione alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL e alle
RSU/RSA. L'azienda subentrante (anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque in tempo utile) darà a sua volta formale notizia alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL circa l'inizio della nuova gestione. Quanto sopra al fine di garantire tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme contrattuali nazionali e territoriali e delle disposizioni di legge in materia. b).
L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto o convenzione o accreditamento, assumerà, nei modi
e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d), garantendo il mantenimento della retribuzione da contratto nazionale in essere (retribuzione contrattuale), ivi compresi gli scatti di anzianità maturati. c. Qualora, per comprovati motivi, alla data della cessazione dell'appalto o convenzione o accreditamento, quanto previsto dal punto b), del presente articolo non abbia trovato applicazione, l'azienda cessante potrà porre in aspettativa senza retribuzione e senza maturazione degli istituti contrattuali le lavoratrici e i lavoratori che operano sull'appalto o convenzione interessati per un periodo massimo di 7 giorni lavorativi, al fine di consentire l'espletamento delle procedure relative alla assunzione con passaggio diretto. d). In caso di modifiche o mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro, l'azienda fornirà le opportune informazioni alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL. e. Le parti si attiveranno per individuare le possibilità di adibire il personale dell'azienda eccedente in altri servizi, anche con orari diversi e in mansioni equivalenti”.
Come nei casi vagliati dalla Suprema Corte, anche nella fattispecie odierna la norma contrattuale, pur chiarendo – con la locuzione “ferma restando la risoluzione del
pag. 9/13 rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante- ”che il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa cessante si risolve (impedendo, quindi, la ravvisabilità di un'ipotesi di cessione individuale del contratto di lavoro alla subentrante ex art. 1406
c.c.), non esclude affatto la spettanza dell'indennità di preavviso, che- come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione- compete in ogni ipotesi
(diversa dal licenziamento per giusta causa) in cui il rapporto di lavoro cessi per iniziativa del datore di lavoro.
Nel caso di specie, l'appellante lamenta che il primo giudice abbia trascurato che gli appellati sono stati assunti dalla subentrante prima che venisse chiuso il rapporto con l'impresa uscente e argomenta che da ciò si dovrebbe concludere per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tra le parti in causa, avendo i lavoratori espresso la volontà di chiudere il rapporto con Controparte_2
Innanzitutto, di detta anteriorità non vi è prova certa.
Il verbale di accordo sindacale che l'appellante invoca – prodotto al doc. 4 Pt_ appellante- prevede solo che “a far data dal 1° aprile 2024 si impegna ad assumere con contratto di lavoro subordinato e senza periodo di prova, tutto il personale in forza nei servizi (…) di cui agli elenchi dell'allegato”.
Pt_ Non vi è prova certa che l'instaurazione di tali rapporti di lavoro con , e comunque la loro efficacia, risalga a data anteriore 1° aprile 2024.
Tale prova non può ravvisarsi nella mail sub. doc. 6 appellante, costituente un mero elenco di nominativi, senza contratti di lavoro o estratti unilav che attestino
Pt_ inequivocabilmente la data di efficacia dell'assunzione degli appellati presso .
Vi è prova documentale, invece, che l'appellante abbia comunicato con propria unilaterale iniziativa la cessazione del rapporto di lavoro con gli appellati al per Pt_32
l'impiego con effetto dal 31.3.2024, e cioè con effetto dal giorno prima del termine previsto nel verbale di accordo sindacale per l'inizio del (nuovo) rapporto di lavoro dei Pt_ medesimi appellati presso .
Peraltro, ed in ogni caso, anche a voler dare per ammessa e veridica l'allegazione dell'appellante sulla scansione temporale delle vicende contrattuali, rimane in ogni caso valida (e decisiva) la condivisibile considerazione esposta dalla
Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia sopra citata, e fatta propria dal primo pag. 10/13 giudice, secondo cui “la risoluzione del contratto per cessazione dell'appalto (a cui ha fatto seguito un cambio appalto) non può essere mai considerata alla stregua di una risoluzione consensuale, essendo la stessa fattispecie estintiva conseguenza di un fatto che è relativo alla sfera ed alla gestione dell'impresa, talché nessuna corresponsabilità può essere attribuita al lavoratore, il quale non manifesta in proposito alcuna volontà”.
Infine, non è forse superfluo ricordare che non è stata nemmeno allegata l'esistenza di rituali ed efficaci dimissioni volontarie da parte degli odierni appellati, né vi è prova di un formale ed espresso negozio risolutorio.
Come ben argomentato dal primo giudice, anche la Corte reputa che la volontà della cooperativa sia stata decisiva nel passaggio dell'intero gruppo dei lavoratori per cui è causa presso la e per non porre, al contrario, in essere la differente Parte_29
soluzione dell'impiego dei medesimi presso un'altra propria diversa unità. Alcuna volontà dismissiva del rapporto di lavoro con la Parte_1
risultano aver posto in essere i dipendenti che, semplicemente, si sono trovati
[...]
coinvolti nella procedura di cambio d'appalto impostata dalla stessa resistente. Pertanto, non si può ritenere che vi sia stata, nell'ipotesi in questione, alcuna volontà reciproca di recesso del rapporto di lavoro, quanto piuttosto una scelta risolutiva unilaterale della
(che, pur tuttavia, non ha poi ritenuto Parte_1
di formalizzarla con un atto scritto formale); la cessazione del rapporto con la
[...]
è avvenuta per un fatto estraneo alla volontà Parte_1
dei lavoratori ed è riconducibile alle vicende del datore di lavoro ed inquadrabile nella fattispecie del recesso datoriale, con il conseguente diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 cc.
Quanto poi alla tesi secondo cui, in ipotesi di assunzione dalla nuova appaltatrice senza soluzione di continuità, l'appaltatrice cessante non avrebbe l'onere di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, è sufficiente richiamare nuovamente le motivazioni della pronuncia di Cassazione sopra testualmente riprodotta.
Per questi motivi
, assorbito ogni altro motivo di gravame, l'appello deve essere respinto e la sentenza confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
pag. 11/13 Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, al numero delle parti, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 5.100,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore dell'avv. Lidia Golinelli.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Si dà altresì atto che, per mero lapsus calami, che qui si provvede ad emendare, nell'intestazione del dispositivo pronunciato in udienza si è omesso di trascrivere, tra gli appellati, le generalità di e Pt_26 Parte_26 [...]
, entrambe parti del giudizio di primo grado;
entrambe Parte_27
destinatarie della vocatio in jus con il ricorso in appello ed entrambe costituitesi con il ministero dell'avv. Golinelli (che già le difendeva in primo grado) con la medesima memoria difensiva comune a tutti gli altri appellati.
Che si sia trattato di un mero errore materiale è del resto desumibile dal fatto che, nel verbale di udienza, si dà atto che il numero degli appellati sia pari a ventisette (come è solo considerando anche le persone di ed Persona_1 Parte_27
.
[...]
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 5562/2024 del Tribunale di Milano;
condanna a rifondere agli appellati, in Parte_1
solido tra loro, le spese di lite del grado, liquidate in euro 5.100,00, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore dell'avv. Lidia
Golinelli; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 25/03/2025
pag. 12/13 La Presidente
Maria Rosaria Cuomo
La Consigliera est.
Laura Bertoli
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 36/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliere
Laura Bertoli Consigliere rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 5562/2024 del Tribunale di Milano, pubbl. il 13/12/2024, est. Di Leo, promossa da
(P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. Isabella Gianniotti e Francesca Trinca ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Venezia – Mestre, viale Ancona n. 43
appellante contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 [...]
(C.F. ), Parte_5 C.F._5 [...]
(C.F. ), Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F. ), Parte_7 C.F._7 Pt_8
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._8 Parte_9
), (C.F. ), C.F._9 Parte_10 C.F._10
(C.F. ), Parte_11 C.F._11
(C.F. ), Parte_12 C.F._12 Parte_13
(C.F. ), (C.F. C.F._13 Parte_14
, (C.F. ), C.F._14 Parte_15 C.F._15
(C.F. ), Parte_16 C.F._16 [...]
(C.F. , (C.F. Pt_17 C.F._17 Parte_18
), (C.F. C.F._18 Parte_19 ), (C.F. , C.F._19 Parte_20 C.F._20
(C.F. ), (C.F. Parte_21 C.F._21 Parte_22
, (C.F. ), C.F._22 Parte_23 C.F._23
(C.F. ), Parte_24 C.F._24 Parte_25
, (C.F. ),
[...] Parte_26 C.F._25
ed (C.F. ), tutti Parte_27 C.F._26
rappresentati e difesi dall'avv. Lidia Golinelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Novara, via Mario Greppi n. 2 appellati in data 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate: per l'appellante:
“1) In totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano – sezione Lavoro – n°
5562/2024, depositata il 13 dicembre 2024 e notificata il successivo 16 dicembre 2024, in considerazione dei motivi d'appello, rigettarsi nel merito tutte le domande formulate dai ricorrenti in primo grado, perché infondate, dichiarandosi che nulla è dovuto da
a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. Parte_1
2) Conseguentemente, condannare i sig.ri , , CP_1 Parte_28
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_26
,
[...] Parte_27 Parte_14 Pt_15
, ,
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , , Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 [...]
, a restituire a Pt_23 Parte_24 Parte_25
ogni somma che la società fosse costretta a pagare nelle Parte_1 more del procedimento d'appello, oltre interessi dalla data del pagamento alla restituzione.
3) Spese dei due gradi interamente rifuse”;
pag. 2/13 per gli appellati:
“Rigettare l'appello e confermare la sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro
n. 5562/2024, R.G. 7699/2024 pubblicata il 13/12/2024.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore dell'Avvocato Lidia Golinelli antistatario”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 5562 del 2024 il Tribunale di Milano ha accolto le domande formulate nel ricorso proposto da , CP_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 [...]
, Parte_5 Parte_6 [...]
, Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , ,
[...] Parte_10 Parte_11
, Parte_12 Parte_13 Parte_26
, Parte_27 Parte_14
, , Parte_15 Parte_16 Parte_17
Parte_18 Parte_19 Parte_20
, , Parte_21 Parte_22 Parte_23 Pt_24
e nei confronti di
[...] Parte_25 [...]
e ha condannato quest'ultima a pagare ai ricorrenti l'indennità Controparte_2
sostitutiva del mancato preavviso.
Il Tribunale, nell'accogliere il ricorso, ha evidenziato che: tutti i ricorrenti erano stati dipendenti di ed Controparte_2 erano stati impiegati nell'esecuzione di servizi appaltati alla cooperativa dalla
[...]
; Controparte_3
a seguito di una procedura di cambio appalto disciplinata dall'art. 37 del CCNL delle Cooperative sociali, a era subentrata a far data Controparte_2
dal 1 ° aprile 2024 una nuova appaltatrice, la che aveva assunto tutti i Parte_29
ricorrenti; già in data il 13 febbraio 2024 aveva inoltrato alle OO.SS. e Controparte_2
alla società subentrante la notizia che, con decorrenza dal 1°.4.2024, la gestione dei servizi socio-sanitari assistenziali attivi presso la sarebbe Controparte_3
pag. 3/13 stata affidata a trasmettendo insieme a detta comunicazione l'elenco dei Parte_29
lavoratori che sarebbero stati oggetto del passaggio ex art. 37 CCNL;
la resistente non aveva intimato dei formali licenziamenti ai lavoratori transitati presso la subentrante nell'appalto, ma nondimeno – esclusa la sussistenza di dimissioni volontarie- il rapporto era cessato non per mutuo consenso, come allegato dalla cooperativa, bensì per volontà datoriale;
, infatti, avrebbe comunque Parte_1 potuto offrire ai lavoratori addetti all'appalto di rimanere alle proprie dipendenze, prospettando loro un trasferimento, piuttosto che destinarli al passaggio ad altra società appaltatrice e registrare la chiusura dei loro rapporti di lavoro.
Richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi in fattispecie analoghe, il primo giudice ha reputato sussistenti i presupposti per la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e ha altresì condannato la società alla refusione delle spese di lite del grado.
Con ricorso depositato in data 14/01/2025 ha Controparte_2
proposto appello avverso la suddetta sentenza.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea motivazione della decisione di prime cure nella parte in cui essa ha ritenuto che la risoluzione del rapporto di lavoro con i ricorrenti sia riconducibile alla sola volontà di
[...]
, nonostante quest'ultima non avesse mai adottato degli atti di Parte_1
licenziamento nei confronti degli appellati.
L'appellante si duole del fatto che il primo giudice abbia attribuito a CP_4
la facoltà di scelta tra il “far passare” i lavoratori alle dipendenze o trasferirli Parte_29 presso un'altra sua unità produttiva quando, al contrario, l'art. 37 del CCNL delle
Cooperative sociali- contempla la possibilità di impiegare i lavoratori in “altri servizi” solo nel caso, residuale, in cui non sia stato possibile portare a compimento il loro passaggio alle dipendenze del nuovo appaltatore;
ragione per cui la scelta della cooperativa era una scelta obbligata.
Con il secondo motivo di appello la censura la sentenza di primo CP_2
grado nella parte in cui essa ha ritenuto che nessuna volontà di risoluzione del rapporto fosse ascrivibile ai lavoratori.
pag. 4/13 Al contrario, ripercorrendo lo sviluppo cronologico degli accadimenti, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che: il 30 gennaio 2024 la committente Controparte_3 aveva comunicato all'appellante che era stato deliberato di assegnare alla
[...]
la gestione in Global Service dei servizi socio –sanitari assistenziali per il Pt_29
periodo 1 ° aprile 2024 - 31 marzo 2027; il 13.2.2024 la aveva comunicato alle OO.SS. ed a Controparte_2 Pt_29
che, con decorrenza dal 1°.4.2024, la gestione integrata dei servizi socio- sanitari assistenziali attivi presso la sarebbe stata affidata a Controparte_3 [...]
trasmettendo l'elenco e i dati degli 81 lavoratori in forza ed addetti all'appalto; Pt_29
il 19 marzo 2024 e le e avevano siglato il Pt_29 Parte_30 CP_5
verbale di accordo con cui era stato previsto che la società subentrante avrebbe assunto dal 1° aprile 2024, con contratto di lavoro subordinato e senza periodo di prova, tutto il personale dipendente di in forza presso la;
CP_2 Controparte_3
tutti i lavoratori coinvolti nel cambio appalto venivano assunti da il 29 Pt_29
marzo 2024;
ricevuta conferma che tutti i lavoratori erano passati alle dipendenze di CP_2
così come stabilito nell'accordo sindacale del 19 marzo 2024, procedeva il 2 Pt_29 aprile 2024 a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro all'Ufficio di collocamento.
Tale essendo stato lo sviluppo cronologico dei fatti, il Tribunale avrebbe dovuto avvedersi che il rapporto di lavoro era cessato per iniziativa dei lavoratori, che avevano deciso di farsi assumere da prima che comunicasse la cessazione del Pt_29 CP_2
rapporto di lavoro.
Con il terzo motivo d'appello, la cooperativa sostiene che il primo giudice abbia errato nel qualificare la fattispecie di cui è causa come “recesso datoriale”, quando al contrario la fattispecie rientrerebbe nell'ipotesi di passaggio diretto disciplinato dall'art. 11, sesto comma, della legge 264/1949. Nonostante tale norma sia stata abrogata, nell'ottica del gravame “la fattispecie del passaggio immediato e diretto è rimasta la stessa e sicuramente si realizza nei casi di cambio appalto, ma è venuta meno la “forma burocratica”, cioè quella modulistica che consentiva di inviare una sola comunicazione
pag. 5/13 per informare il Collocamento del passaggio del lavoratore da un vecchio a un nuovo datore di lavoro.” Lo stesso art. 37 del CCNL di settore, infatti, utilizza l'espressione
“espletamento delle procedure relative alla assunzione con passaggio diretto”.
Con il quarto motivo di appello, infine, la cooperativa critica la sentenza per avere omesso di considerare le eccezioni sollevate dalla società riguardo alla natura del preavviso.
L'odierna appellante ribadisce che la funzione del preavviso previsto dall'art. 2118 c.c. è quella di tutelare la parte che subisce il recesso, per consentirle di far fronte alla situazione determinata dalla perdita involontaria dell'occupazione professionale.
Nei casi di cambio appalto, di contro, “l'obbligo del pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso perde la sua funzione: se è certo che, per effetto del cambio appalto, i lavoratori non resteranno senza occupazione, allora la concessione del periodo di preavviso, o il corrispondente pagamento dell'indennità sostitutiva, sono privi di causa”, così come si evince dalle norme stesse che disciplinano la fattispecie (a titolo di esempio menziona il contributo di licenziamento non è dovuto dal datore di lavoro che ha perso l'appalto quando i suoi lavoratori vengono assunti dal nuovo aggiudicatario dell'appalto).
Con memoria difensiva depositata in data 12/03/2025 gli appellati si sono costituiti chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado.
All'udienza del 25.3.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Pronunciando in fattispecie analoghe a quella odierna, la Suprema Corte di
Cassazione ha reiteratamente e condivisibilmente affermato che “Ai sensi dell'art. 2118, comma 2, c.c., il datore di lavoro è obbligato a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di risoluzione del rapporto non preceduta da un periodo di preavviso lavorato, sicché nell'ipotesi di passaggio diretto alle dipendenze dell'impresa subentrante per cambio appalto l'indennità è dovuta, mancando nella contrattazione collettiva di settore una previsione che ne escluda la corresponsione”
(così Cass. 21/10/2024, n.27140, relativa ad ipotesi disciplinata dal CCNL Multiservizi;
analogamente Cass. 21/01/2014, n.1148, in ipotesi di passaggio disciplinato dall'art. 6 del c.c.n.l. 30 aprile 2003 FISE).
pag. 6/13 Nella pronuncia n. 27140/24, cit., la Corte ha specificamente disatteso l'argomentazione difensiva spesa dal datore di lavoro uscente dall'appalto, a dire del quale “Il cambio di affidatario nell'esecuzione dell'appalto e il contestuale mutamento di titolarità del rapporto sciolto congiuntamente consentivano, contrariamente a quanto affermato dal giudice d'appello, di qualificare la risoluzione del precedente contratto di
Pa lavoro intrattenuto con la libera e quale risoluzione consensuale , di cui lavoratori sono avvalsi dandovi esecuzione. Si tratterebbe di un'ipotesi di risoluzione per mutuo consenso”, così argomentando: «Le questioni (…) sollevate (sulla spettanza dell'indennità di preavviso in caso di cambio appalto, sulla sua natura, sulla mancanza di una risoluzione consensuale, sulla causa del recesso) sono già state tutte risolte da questa Corte con orientamento oramai consolidato, (Cass. 1148 del 21/01/2014, n.
24429 del 01/12/2015, Cass. n. 9195/2012, n. 20192/2011, n. 940/2024) essendosi da tempo statuito che “L'art. 2118, secondo comma, cod. civ. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato. Ne consegue che l'indennità di preavviso è dovuta anche nel caso, di cui all'art. 6 del c.c.n.l. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale, di cosiddetto passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto di pulizie a quella che subentra nell'appalto medesimo, mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità.” Tale giurisprudenza, che riconosce la ricorrenza dei presupposti per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso anche nell'ipotesi di cambio appalto, merita di essere confermata e rafforzata, secondo questo Collegio, non essendo stati prospettati nella causa idonei argomenti per procedere ad un mutamento di indirizzo. 10.- Va ricordato anzitutto che la risoluzione del contratto per cessazione dell'appalto (a cui ha fatto seguito un cambio appalto) non può essere mai considerata alla stregua di una risoluzione consensuale, essendo la stessa fattispecie estintiva conseguenza di un fatto che è relativo alla sfera ed alla gestione dell'impresa, talché nessuna corresponsabilità può essere attribuita al lavoratore, il quale non manifesta in proposito alcuna volontà. 11.- Ciò che rileva invece è che il primo rapporto viene risolto a seguito della cessazione dell'appalto e comunque per un fatto
pag. 7/13 rientrante nella sfera giuridica della società datrice di lavoro e quindi per una sua iniziativa, potendo questa in alternativa mantenere in servizio il dipendente ed adibirlo ad altro appalto o attività, non essendo previsto alcun obbligo di risolvere il rapporto di lavoro con gli addetti ai medesimi appalti. 12.- Neppure può essere sostenuto, per evidente contraddizione logica, che la sottoscrizione del successivo contratto di lavoro con l'appaltatore subentrante equivalga a risoluzione consensuale del primo contratto, già in precedenza estinto per fatto dell'appaltatore. E nemmeno si può affermate che la sottoscrizione di un nuovo contratto equivalga a rinuncia alla percezione dell'indennità sostitutiva del preavviso relativa alla risoluzione del precedente contratto, non emergendo alcuna plausibile dimostrazione a sostegno di tale volontà abdicativa. 13.-
Inoltre, la giurisprudenza consolidata già ha messo in evidenza come non esista continuità nei due rapporti di lavoro in oggetto e che quello instaurato in seguito al cambio appalto è un nuovo rapporto di lavoro che presuppone l'estinzione del primo.
Essendo il rapporto di lavoro che si verrà ad instaurare con l'impresa subentrante un rapporto nuovo rispetto a quello cessato non vi è spazio neppure per la configurabilità giuridica di una cessione del contratto di lavoro. D'altra parte, nemmeno rileva il fatto che il lavoratore abbia lavorato in conseguenza del cambio appalto, dal giorno seguente alla cessazione dell'appalto, in quanto l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1218 c.c. spetta quand'anche il lavoratore licenziato abbia trovato lavoro immediatamente dopo il recesso. 14. E' l'eventualità del danno che crea l'obbligo di un periodo di preavviso in caso di recesso unilaterale;
in mancanza del quale scatta
l'obbligo della relativa indennità sostitutiva. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso deve perciò corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della corrispondente. retribuzione maturata nel periodo
15.- L'indennità di preavviso prescinde perciò dalla prova di un danno con la conseguenza che spetta anche se il lavoratore ha trovato subito una nuova occupazione».
Nel caso di specie, l'applicazione di detti condivisi principi conduce al rigetto dell'appello.
L'art. 37 del CCNL cooperative sociali recita: “Art. 37 Cambi di gestione
Rilevato che il settore è notevolmente caratterizzato dalla effettuazione del servizio
pag. 8/13 tramite contratti di appalto o convenzioni o accreditamento soggetti a frequenti cambi di gestione, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, viene concordato quanto ai seguenti punti: a). L'azienda uscente, con la massima tempestività possibile, e comunque in tempo utile, darà formale notizia della cessazione della gestione alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL e alle
RSU/RSA. L'azienda subentrante (anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque in tempo utile) darà a sua volta formale notizia alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL circa l'inizio della nuova gestione. Quanto sopra al fine di garantire tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme contrattuali nazionali e territoriali e delle disposizioni di legge in materia. b).
L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto o convenzione o accreditamento, assumerà, nei modi
e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d), garantendo il mantenimento della retribuzione da contratto nazionale in essere (retribuzione contrattuale), ivi compresi gli scatti di anzianità maturati. c. Qualora, per comprovati motivi, alla data della cessazione dell'appalto o convenzione o accreditamento, quanto previsto dal punto b), del presente articolo non abbia trovato applicazione, l'azienda cessante potrà porre in aspettativa senza retribuzione e senza maturazione degli istituti contrattuali le lavoratrici e i lavoratori che operano sull'appalto o convenzione interessati per un periodo massimo di 7 giorni lavorativi, al fine di consentire l'espletamento delle procedure relative alla assunzione con passaggio diretto. d). In caso di modifiche o mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro, l'azienda fornirà le opportune informazioni alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL. e. Le parti si attiveranno per individuare le possibilità di adibire il personale dell'azienda eccedente in altri servizi, anche con orari diversi e in mansioni equivalenti”.
Come nei casi vagliati dalla Suprema Corte, anche nella fattispecie odierna la norma contrattuale, pur chiarendo – con la locuzione “ferma restando la risoluzione del
pag. 9/13 rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante- ”che il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa cessante si risolve (impedendo, quindi, la ravvisabilità di un'ipotesi di cessione individuale del contratto di lavoro alla subentrante ex art. 1406
c.c.), non esclude affatto la spettanza dell'indennità di preavviso, che- come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione- compete in ogni ipotesi
(diversa dal licenziamento per giusta causa) in cui il rapporto di lavoro cessi per iniziativa del datore di lavoro.
Nel caso di specie, l'appellante lamenta che il primo giudice abbia trascurato che gli appellati sono stati assunti dalla subentrante prima che venisse chiuso il rapporto con l'impresa uscente e argomenta che da ciò si dovrebbe concludere per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tra le parti in causa, avendo i lavoratori espresso la volontà di chiudere il rapporto con Controparte_2
Innanzitutto, di detta anteriorità non vi è prova certa.
Il verbale di accordo sindacale che l'appellante invoca – prodotto al doc. 4 Pt_ appellante- prevede solo che “a far data dal 1° aprile 2024 si impegna ad assumere con contratto di lavoro subordinato e senza periodo di prova, tutto il personale in forza nei servizi (…) di cui agli elenchi dell'allegato”.
Pt_ Non vi è prova certa che l'instaurazione di tali rapporti di lavoro con , e comunque la loro efficacia, risalga a data anteriore 1° aprile 2024.
Tale prova non può ravvisarsi nella mail sub. doc. 6 appellante, costituente un mero elenco di nominativi, senza contratti di lavoro o estratti unilav che attestino
Pt_ inequivocabilmente la data di efficacia dell'assunzione degli appellati presso .
Vi è prova documentale, invece, che l'appellante abbia comunicato con propria unilaterale iniziativa la cessazione del rapporto di lavoro con gli appellati al per Pt_32
l'impiego con effetto dal 31.3.2024, e cioè con effetto dal giorno prima del termine previsto nel verbale di accordo sindacale per l'inizio del (nuovo) rapporto di lavoro dei Pt_ medesimi appellati presso .
Peraltro, ed in ogni caso, anche a voler dare per ammessa e veridica l'allegazione dell'appellante sulla scansione temporale delle vicende contrattuali, rimane in ogni caso valida (e decisiva) la condivisibile considerazione esposta dalla
Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia sopra citata, e fatta propria dal primo pag. 10/13 giudice, secondo cui “la risoluzione del contratto per cessazione dell'appalto (a cui ha fatto seguito un cambio appalto) non può essere mai considerata alla stregua di una risoluzione consensuale, essendo la stessa fattispecie estintiva conseguenza di un fatto che è relativo alla sfera ed alla gestione dell'impresa, talché nessuna corresponsabilità può essere attribuita al lavoratore, il quale non manifesta in proposito alcuna volontà”.
Infine, non è forse superfluo ricordare che non è stata nemmeno allegata l'esistenza di rituali ed efficaci dimissioni volontarie da parte degli odierni appellati, né vi è prova di un formale ed espresso negozio risolutorio.
Come ben argomentato dal primo giudice, anche la Corte reputa che la volontà della cooperativa sia stata decisiva nel passaggio dell'intero gruppo dei lavoratori per cui è causa presso la e per non porre, al contrario, in essere la differente Parte_29
soluzione dell'impiego dei medesimi presso un'altra propria diversa unità. Alcuna volontà dismissiva del rapporto di lavoro con la Parte_1
risultano aver posto in essere i dipendenti che, semplicemente, si sono trovati
[...]
coinvolti nella procedura di cambio d'appalto impostata dalla stessa resistente. Pertanto, non si può ritenere che vi sia stata, nell'ipotesi in questione, alcuna volontà reciproca di recesso del rapporto di lavoro, quanto piuttosto una scelta risolutiva unilaterale della
(che, pur tuttavia, non ha poi ritenuto Parte_1
di formalizzarla con un atto scritto formale); la cessazione del rapporto con la
[...]
è avvenuta per un fatto estraneo alla volontà Parte_1
dei lavoratori ed è riconducibile alle vicende del datore di lavoro ed inquadrabile nella fattispecie del recesso datoriale, con il conseguente diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 cc.
Quanto poi alla tesi secondo cui, in ipotesi di assunzione dalla nuova appaltatrice senza soluzione di continuità, l'appaltatrice cessante non avrebbe l'onere di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, è sufficiente richiamare nuovamente le motivazioni della pronuncia di Cassazione sopra testualmente riprodotta.
Per questi motivi
, assorbito ogni altro motivo di gravame, l'appello deve essere respinto e la sentenza confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
pag. 11/13 Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, al numero delle parti, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 5.100,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore dell'avv. Lidia Golinelli.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Si dà altresì atto che, per mero lapsus calami, che qui si provvede ad emendare, nell'intestazione del dispositivo pronunciato in udienza si è omesso di trascrivere, tra gli appellati, le generalità di e Pt_26 Parte_26 [...]
, entrambe parti del giudizio di primo grado;
entrambe Parte_27
destinatarie della vocatio in jus con il ricorso in appello ed entrambe costituitesi con il ministero dell'avv. Golinelli (che già le difendeva in primo grado) con la medesima memoria difensiva comune a tutti gli altri appellati.
Che si sia trattato di un mero errore materiale è del resto desumibile dal fatto che, nel verbale di udienza, si dà atto che il numero degli appellati sia pari a ventisette (come è solo considerando anche le persone di ed Persona_1 Parte_27
.
[...]
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 5562/2024 del Tribunale di Milano;
condanna a rifondere agli appellati, in Parte_1
solido tra loro, le spese di lite del grado, liquidate in euro 5.100,00, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore dell'avv. Lidia
Golinelli; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 25/03/2025
pag. 12/13 La Presidente
Maria Rosaria Cuomo
La Consigliera est.
Laura Bertoli
pag. 13/13