Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01012/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04824/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4824 del 2022, proposto da
Associazione A.S.D. Atlantide Nuoto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Settimio Di Salvo, Rocco Travaglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Afragola;
per l'annullamento:
- del provvedimento amministrativo prot. n. U0033144/2022 del 6.7.2022;
- della determinazione di revoca in autotutela per motivi di pubblico interesse n. 1129/2022 del 27.7.2022;
- di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa IA AZ D'TE e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in esame, l'odierna ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe meglio precisati, con cui la resistente amministrazione, nel procedere alla revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico del contratto di concessione, relativo alla gestione per nove anni delle strutture ricomprese nel complesso LUMO, sito in Afragola (NA), alla via Ugo La Malfa, ha disposto la liquidazione dell'indennizzo previsto dall'art. 176, comma 4, del d.lgs 50/2016, in misura, tuttavia, stimata dalla deducente del tutto insufficiente e non rispettosa dei parametri delineati dalla precitata disposizione del codice dei contratti pubblici.
Più in dettaglio, nell'insistere nella sua pretesa, la società ricorrente ha stigmatizzato il provvedimento impugnato nella sola parte in cui il Comune di Afragola – rilevando che ASD ha eseguito lavori per euro 25.000,00 - ha provveduto alla revoca, ritenendo, tuttavia, che null’altro potesse essergli riconosciuto come indennizzo al di fuori delle documentate spese per i lavori eseguiti sull’immobile, non avendo essa ricorrente iniziato alcuna attività prevista nel progetto gestionale né nel “plesso A” (adibito a centro vaccinale), né nelle aree e immobili residuali nella propria disponibilità, oltre a non aver corrisposto il canone di concessione offerto (come da verbale prot. n. 12318/2021 del 3 marzo 2021, in atti).
La ricorrente è insorta avverso tale determinazione, proponendo l'odierna impugnazione, affidata ad unico motivo di doglianza così rubricato: “violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies della l. 241/1990 – omessa applicazione dell’art. 176 comma 4° del d.lgs 50/2016 e successive modifiche – mancanza di istruttoria – omessa motivazione”.
In estrema e doverosa sintesi, parte ricorrente contesta la legittimità della revoca della concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ex art. 21- quinques, l. 241/1990, con esclusivo riferimento alla quantificazione dell’indennizzo ex art. 176, comma 4, d.lgs. 50/2016.
2. L’intimata amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.
3. Nel corso dell’udienza di smaltimento del 5 dicembre 2025, tenuta da remoto in ossequio alle vigenti disposizioni processuali, il Collegio ha rilevato profili di possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. All’esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia avente ad oggetto pretese di natura patrimoniale scaturenti da un rapporto di concessione, come tali, riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario.
4.1 Invero, costituisce un orientamento ormai consolidato, dal quale il Collegio non vede alcuna ragione per discostarsi, quello secondo cui la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum sostanziale", il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto sulla base della "causa petendi", ovvero dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione, indagando sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge.
L'applicazione del criterio del petitum sostanziale comporta, quindi, la devoluzione della controversia alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo oppure del giudice ordinario in relazione alla qualificazione della natura della situazione giuridica soggettiva di cui si chiede la tutela ( cfr., ex multis, Cons. St., Sez. III, 18 aprile 2023, n. 3896; Cass. Civ., Sez. Un., 9 gennaio 2020, n. 156; Tar Campania, Napoli, Sez. V, 3 maggio 2019, n. 2353).
In particolare, con riferimento all’oggetto dell’odierna controversia, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale amministrativo e di legittimità per cui spetta al g.o. la controversia relativa alle pretese patrimoniali connesse alle concessioni di servizi (indennità, canoni e altri corrispettivi), senza che rilevi il titolo in base al quale quest'ultime siano azionate, poiché la controversia riguarda i diritti soggettivi delle parti nell'ambito di un rapporto paritetico (cfr., in termini, Tar Campania, Napoli, Sez. V, 4 ottobre 2021, n. 6226; Cassazione civile, sez. un., 3 marzo 2020, n. 5908; Cassazione civile, sez. un., 4 settembre 2018, n. 21597).
Secondo condivisi principi espressi dal giudice della giurisdizione, "non vale a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo la circostanza che, per poter decidere sulla pretesa di pagamento del concessionario, occorra procedere alla ricognizione della portata applicativa della convenzione e di eventuali atti ulteriori, giacché tanto non implica alcun accertamento - "in via principale e non meramente incidentale o delibativa" - del contenuto e della disciplina del rapporto di concessione, né tanto meno si risolve in una valutazione sul modo in cui la pubblica amministrazione ha esercitato il proprio potere autoritativo" e che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che, senza porre in discussione l'esistenza e la validità di atti amministrativi, abbia ad oggetto esclusivamente pretese patrimoniali nei confronti della p.a., volte al pagamento di corrispettivi ed indennizzi relativi ad un servizio affidato al privato ( cfr ., Cass. Civ., n. 8236 del 2020; Cassazione civile, sez. un., 26/10/2020, n. 23418; Cass., sez. un., n. 28501/2005).
In definitiva, secondo l'indirizzo da ultimo affermatosi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite civili della Cassazione, devono essere espunte dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo proprio le ipotesi in cui la materia del contendere si concentri su profili e pretese sostanziali di natura patrimoniale, senza che venga in giuoco la legittimità dell'esercizio di poteri riconducibili, anche indirettamente, alle funzioni pubblicistiche dell'amministrazione; ciò alla luce dell'art. 103 della Costituzione e secondo i noti principi accolti nelle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, per i quali "la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo" ( cfr. Corte Cost., n. 204 del 2004, p. 3.4.2).
Le rilevate considerazioni trovano conferma anche nello stesso tenore letterale dell'art. 133, comma 1, lett. c), del c.p.a. che tipizza le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quelle che costituiscono espressione dell'esercizio di poteri autoritativi (inerenti sia alla fase anteriore che a quella successiva alla stipulazione del contratto), quali sono quelle "relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore".
4.2 I superiori principi ben si attagliano al caso di specie, in cui l’oggetto centrale della controversia, alla stregua delle superiori premesse in fatto, afferisce a questioni di natura patrimoniale sorte a valle della non contestata cessazione del rapporto concessorio.
Come espressamente rimarcato in ricorso, l’interesse della deducente, all’esito della vicenda, è limitato alla corretta quantificazione dell’indennizzo ex art. 176, co. 4, c.c.p., involgendo la contestazione della legittimità della revoca, ma solo per la quantificazione, in tesi, erroneamente effettuata, dell’indennizzo spettante, e instandosi, di conseguenza, per la rideterminazione dello stesso “in una cifra che sia il risultato dell’applicazione della normativa richiamata”.
Dunque, non è revocata in dubbio la legittimità in sé della scelta discrezionale a monte effettuata dall’amministrazione, in ordine alla revoca in sé del rapporto concessorio, concentrandosi la contestazione giudiziale su questioni meramente indennitarie, che non afferiscono allo scrutinio della correttezza dell’esercizio di poteri pubblici e che invece riguardano pretese di natura meramente patrimoniale, rientranti nella cognizione del Giudice ordinario.
4.3 In conclusione, dunque, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore dei quella del Giudice Ordinario, davanti al quale la controversia potrà essere reintrodotta nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.
5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio non essendosi costituita la controparte evocata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
Nulla in ordine alle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
NL Di VI, Presidente
IA AZ D'TE, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AZ D'TE | NL Di VI |
IL SEGRETARIO