CASS
Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
Massime • 1
Non è configurabile la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica da uso di stupefacenti, di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada nel caso di inosservanza della scansione procedurale prevista dai commi 2, 2-bis, 3 e 4 del medesimo articolo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione che aveva riconosciuto la configurabilità della contravvenzione "de qua" sul rilievo che non era emersa l'impossibilità, prodromica agli ulteriori accertamenti sanitari da parte delle forze dell'ordine, di eseguire il prelievo di sostanza dal cavo orale del conducente).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/2024, n. 40680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40680 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GR LI TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del Pubblico Ministero t Penale Sent. Sez. 4 Num. 40680 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 01/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Roma il 7 dicembre 2023, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Velletri il 12 giugno 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto BE RA TR responsabile del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti legittimamente richiesti dalla polizia giudiziaria al fine di verificare l'eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187, comma 8, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatto contestato come commesso il 4 maggio 2022, in conseguenza, condannandolo, operata la diminuzione per il rito, alle pene, principale ed accessoria, di giustizia, invece, riconosciute ed applicate le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena, riducendola;
con conferma nel resto. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta promiscuamente violazione dell'art. 187, comma 8, del d. Igs. n. 285 del 1992, e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Ad avviso della Difesa, il controllo presso struttura sanitaria non sarebbe stato legalmente richiesto. Infatti, gli operanti di polizia giudiziaria non hanno dato atto della "impossibilità" nel caso concreto di ricorrere a personale sanitario ausiliario, cioè non hanno seguito il secondo passaggio procedurale previsto dall'art. 187, commi 2-bis e 3, del codice della strada (cioè dopo il test "speditivo", che è orientativo ma che non costituisce prova, e prima dell'eventuale accompagnamento presso strutture sanitarie); in ogni caso, non soltanto non hanno provveduto al - pur prescritto - accompagnamento, nemmeno prospettato dagli agenti, ma non hanno impartito nemmeno all'automobilista un ordine ma soltanto un mero "invito". La impossibilità che i giudici di merito hanno affermato (alla terzultima pagina) essere stata riconosciuta implicitamente è affermazione in netto contrasto sia con le circolari del Ministero dell'interno, tra cui si richiama quella n. 10777 del 30 luglio 2010, che scandisce i passaggi procedurali necessari affinché ci si trovi in presenza di un legittimo ordine della polizia giudiziaria, sia con il precedente di legittimità di Sez. 4, n. 21192 del 14/03/2012, P.M. in proc. Bellencin, Rv. 252736. 2.2. Con il secondo motivo l'imputato si duole della violazione dell'art. 131- bis cod. pen. e di assenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in 2 relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 2.3. Tramite l'ultimo motivo censura la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. ed ulteriore mancanza, contraddittorietà dell'apparato giustificativo quanto alla concreta scelta del trattamento sanzionatorio, senza spiegazione dei criteri che hanno orientato il giudice nella concreta scelta della pena da infliggere. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 4 settembre 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il Difensore (il 9 luglio 2024) ha fatto pervenire richiesta di trattazione orale, cui poi ha rinunziato (il 27 settembre 2024), depositando memoria con la quale insiste nelle conclusioni già rassegnate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è fondato, per le seguenti ragioni, rimanendo assorbiti, poiché logicamente successivi, gli ulteriori. 2.11 ricorrente lamenta, come si è visto, la incompleta, omessa, non rispettata procedimentalizzazione nell'accertamento circa l'eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti di cui all'art. 187 del d. 1gs. n. 285 del 1992. 2.1.Appare opportuno rammentare che la S.C. ha avuto modo di puntualizzare quanto segue in tema di accertamento del tasso alcolemico del conducente di un veicolo: «Non integra il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite "screening", e a 'quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali» (Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020, dep. 2021, Mingarelli, Rv. 280953; esattamente in termini, Sez. 4, n. 46148 del 15/10/2021, PM in proc. Novelli Rv. 282302). 3 2.2.Nel distinto ma affine ambito degli accertamenti sulla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanza stupefacenti, si è di recente affermato quanto segue: «[...] con riferimento al rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari finalizzati a rilevare un eventuale stato di alterazione dovuto alla eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Ha evidenziato questa Corte che il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici previsto dal comma settimo dell'art. 187 cod. strada, è configurabile quando venga rifiutato uno degli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis, 3 o 4 dell'articolo medesimo e che "secondo le menzionate previsioni è possibile procedere ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di legittimare l'accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o, comunque, a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti. Accompagnamento che è legittimo anche quando, avendo avuto esito positivo gli accertamenti non invasivi, ovvero avendo altro ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale non possono essere prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia" (Sez. 4, n. 24914 del 19/02/2019, Russo Rv. 276363)» (così, in motivazione, sub n. 5 del "considerato in diritto", p. 4, di Sez. 4, n. 30811 del 09/05/2024, PI IO, non mass.). Si è inoltre - e condivisibilmente - affermato che «Non integra la contravvenzione di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada il rifiuto di sottoporsi ad accertamento dello stato di alterazione derivante dall'uso di stupefacenti, mediante prelievo di liquidi biologici presso una struttura sanitaria, opposto dal conducente di un veicolo che, pur se coinvolto in un incidente stradale, non sia stato sottoposto a cure mediche presso un nosocomio, difettando tale condotta di rilevanza penale in ragione dei principi di tassatività e di tipicità delle norme incriminatrici. (Fattispecie relativa a un conducente che, sottoposto, nell'immediato, a cure mediche dal personale sanitario di un'ambulanza giunta sul luogo del sinistro, si era successivamente rifiutato, su invito di una seconda pattuglia, di recarsi presso un ospedale per sottoporsi al prelievo di liquidi biologici, in funzione dell'accertamento dello stato di alterazione da stupefacenti)» da parte di Sez. 4, n. 30041 del 23/05/2024, Marchi, Rv. 286863, nella cui motivazione (sub n. 5 e 5.1 del "considerato in diritto", pp. 6-7), 4 richiamata la identità di ratio rispetto al rifiuto di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico e la necessità di rispettare i principi di tipicità e di divieto di analogia in malam partem, si è richiamata la scansione procedimentale analiticamente prevista dal legislatore: «L'art. 187, comma 8, cod. strada, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il rifiuto all'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4 del medesimo articolo. Ai sensi del citato comma 2 dell'art. 187 cod. strada, a cui fa riferimento il successivo comma 8 nel tipizzare la fattispecie di rifiuto, gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al successivo comma 3 del citato art. 187 cod. strada. Quando i predetti accertamenti qualitativi di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, lo stesso conducente può essere sottoposto ad accertamenti clinico- tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura del personale sanitario ausiliario delle forze dell'ordine (art. 187, comma 2-bis, cod. strada). "Nei casi previsti dal comma 2-bis" dell'art. 187 cod. strada, cioè quando gli accertamenti qualitativi di cui al precedente comma 2 abbiano fornito esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, "qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di Polizia stradale ... accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope". Ciò è quanto dispone il comma 3 dell'art. 187 cod. strada e le "medesime disposizioni si applicano [oltre ai casi previsti dal comma 2-bis anche] in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso", per quanto previsto dall'ultimo periodo dello stesso comma 3. Per i conducenti "coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche", ex art. 187, comma 4, cod. strada, l'accertamento della presenza di 5 sostanze stupefacenti o psicotrope viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie (di cui al comma 3 dell'art. 187 cod. strada)». 3. Delle riferite coordinate ermeneutiche non sembra avere fatto corretta applicazione la Corte territoriale, che, come evidenziato nell'impugnazione, non ha risposto puntualmente alle censure mosse al riguardo con il secondo motivo dell'atto di appello (pp. 2-5), da un lato, ammettendo che «non deve tacersi che negli atti non si legge della impossibilità di eseguire il prelievo dal cavo orale, condizione per cui ex co 3 dell'art. 187 cit., le forze dell'ordine possono procedere agli ulteriori accertamenti sanitari», ma, dall'altro, ritenendo di poter ricavare tale impossibilità in maniera «implicita [attesa] la impossibilità per operanti di agire altrimenti» (terzultima pagina della sentenza impugnata), senza avvedersi che, ove sia prevista espressamente una scansione procedurale con finalità di garanzia, appare estremamente problematico ricorrere ad interpretazioni late, in ragione dei principi, che regolano la materia penale, di tassatività delle incriminazioni e di divieto di analogia in malam partem (come sottolineato nella parte motiva delle già citate pronunzie di Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020, dep. 2021, Mingarelli, sub n.
1.2 del "considerato in diritto", p. 4, e di Sez. 4, n. 30041 del 23/05/2024, Marchi, sub n. 5 del "considerato in diritto", p. 6). Infatti, l'art. 187, comma 8, del d. Igs. n. 285 del 1992 sanziona penalmente il conducente, «Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4» dell'art. 187 del codice della strada e non già in caso di condotte consimili ma diverse. 4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. Il giudice del rinvio, attenendosi ai richiamati principi, verificherà, anche eventualmente mediante rinnovazione dell'istruttoria, se ritenuto necessario, la ricorrenza nel caso di specie della corretta scansione procedurale disciplinata dall'art. 187, commi 2, 2- bis, 3 e 4, del codice della strada (ergo:
1. effettuazione del test speditivo tramite «accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili», test il cui esito è orientativo;
2. effettuazione di «accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia» ovvero constatazione circa la impossibilità nel caso concreto di ricorrere a personale sanitario ausiliario delle forze di Polizia ovvero circa il rifiuto opposto da parte del conducente;
3. eventuale accompagnamento del conducente «presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi 6 di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope»;
4. nel caso di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, accertamento della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope da effettuarsi, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitare di cui al comma precedente) e, in conseguenza, l'eventuale ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito contestato.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. Così deciso il 01/10/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del Pubblico Ministero t Penale Sent. Sez. 4 Num. 40680 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 01/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Roma il 7 dicembre 2023, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Velletri il 12 giugno 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto BE RA TR responsabile del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti legittimamente richiesti dalla polizia giudiziaria al fine di verificare l'eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187, comma 8, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatto contestato come commesso il 4 maggio 2022, in conseguenza, condannandolo, operata la diminuzione per il rito, alle pene, principale ed accessoria, di giustizia, invece, riconosciute ed applicate le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena, riducendola;
con conferma nel resto. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta promiscuamente violazione dell'art. 187, comma 8, del d. Igs. n. 285 del 1992, e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Ad avviso della Difesa, il controllo presso struttura sanitaria non sarebbe stato legalmente richiesto. Infatti, gli operanti di polizia giudiziaria non hanno dato atto della "impossibilità" nel caso concreto di ricorrere a personale sanitario ausiliario, cioè non hanno seguito il secondo passaggio procedurale previsto dall'art. 187, commi 2-bis e 3, del codice della strada (cioè dopo il test "speditivo", che è orientativo ma che non costituisce prova, e prima dell'eventuale accompagnamento presso strutture sanitarie); in ogni caso, non soltanto non hanno provveduto al - pur prescritto - accompagnamento, nemmeno prospettato dagli agenti, ma non hanno impartito nemmeno all'automobilista un ordine ma soltanto un mero "invito". La impossibilità che i giudici di merito hanno affermato (alla terzultima pagina) essere stata riconosciuta implicitamente è affermazione in netto contrasto sia con le circolari del Ministero dell'interno, tra cui si richiama quella n. 10777 del 30 luglio 2010, che scandisce i passaggi procedurali necessari affinché ci si trovi in presenza di un legittimo ordine della polizia giudiziaria, sia con il precedente di legittimità di Sez. 4, n. 21192 del 14/03/2012, P.M. in proc. Bellencin, Rv. 252736. 2.2. Con il secondo motivo l'imputato si duole della violazione dell'art. 131- bis cod. pen. e di assenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in 2 relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 2.3. Tramite l'ultimo motivo censura la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. ed ulteriore mancanza, contraddittorietà dell'apparato giustificativo quanto alla concreta scelta del trattamento sanzionatorio, senza spiegazione dei criteri che hanno orientato il giudice nella concreta scelta della pena da infliggere. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 4 settembre 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il Difensore (il 9 luglio 2024) ha fatto pervenire richiesta di trattazione orale, cui poi ha rinunziato (il 27 settembre 2024), depositando memoria con la quale insiste nelle conclusioni già rassegnate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è fondato, per le seguenti ragioni, rimanendo assorbiti, poiché logicamente successivi, gli ulteriori. 2.11 ricorrente lamenta, come si è visto, la incompleta, omessa, non rispettata procedimentalizzazione nell'accertamento circa l'eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti di cui all'art. 187 del d. 1gs. n. 285 del 1992. 2.1.Appare opportuno rammentare che la S.C. ha avuto modo di puntualizzare quanto segue in tema di accertamento del tasso alcolemico del conducente di un veicolo: «Non integra il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite "screening", e a 'quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali» (Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020, dep. 2021, Mingarelli, Rv. 280953; esattamente in termini, Sez. 4, n. 46148 del 15/10/2021, PM in proc. Novelli Rv. 282302). 3 2.2.Nel distinto ma affine ambito degli accertamenti sulla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanza stupefacenti, si è di recente affermato quanto segue: «[...] con riferimento al rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari finalizzati a rilevare un eventuale stato di alterazione dovuto alla eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Ha evidenziato questa Corte che il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici previsto dal comma settimo dell'art. 187 cod. strada, è configurabile quando venga rifiutato uno degli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis, 3 o 4 dell'articolo medesimo e che "secondo le menzionate previsioni è possibile procedere ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di legittimare l'accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o, comunque, a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti. Accompagnamento che è legittimo anche quando, avendo avuto esito positivo gli accertamenti non invasivi, ovvero avendo altro ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale non possono essere prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia" (Sez. 4, n. 24914 del 19/02/2019, Russo Rv. 276363)» (così, in motivazione, sub n. 5 del "considerato in diritto", p. 4, di Sez. 4, n. 30811 del 09/05/2024, PI IO, non mass.). Si è inoltre - e condivisibilmente - affermato che «Non integra la contravvenzione di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada il rifiuto di sottoporsi ad accertamento dello stato di alterazione derivante dall'uso di stupefacenti, mediante prelievo di liquidi biologici presso una struttura sanitaria, opposto dal conducente di un veicolo che, pur se coinvolto in un incidente stradale, non sia stato sottoposto a cure mediche presso un nosocomio, difettando tale condotta di rilevanza penale in ragione dei principi di tassatività e di tipicità delle norme incriminatrici. (Fattispecie relativa a un conducente che, sottoposto, nell'immediato, a cure mediche dal personale sanitario di un'ambulanza giunta sul luogo del sinistro, si era successivamente rifiutato, su invito di una seconda pattuglia, di recarsi presso un ospedale per sottoporsi al prelievo di liquidi biologici, in funzione dell'accertamento dello stato di alterazione da stupefacenti)» da parte di Sez. 4, n. 30041 del 23/05/2024, Marchi, Rv. 286863, nella cui motivazione (sub n. 5 e 5.1 del "considerato in diritto", pp. 6-7), 4 richiamata la identità di ratio rispetto al rifiuto di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico e la necessità di rispettare i principi di tipicità e di divieto di analogia in malam partem, si è richiamata la scansione procedimentale analiticamente prevista dal legislatore: «L'art. 187, comma 8, cod. strada, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il rifiuto all'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4 del medesimo articolo. Ai sensi del citato comma 2 dell'art. 187 cod. strada, a cui fa riferimento il successivo comma 8 nel tipizzare la fattispecie di rifiuto, gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al successivo comma 3 del citato art. 187 cod. strada. Quando i predetti accertamenti qualitativi di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, lo stesso conducente può essere sottoposto ad accertamenti clinico- tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura del personale sanitario ausiliario delle forze dell'ordine (art. 187, comma 2-bis, cod. strada). "Nei casi previsti dal comma 2-bis" dell'art. 187 cod. strada, cioè quando gli accertamenti qualitativi di cui al precedente comma 2 abbiano fornito esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, "qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di Polizia stradale ... accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope". Ciò è quanto dispone il comma 3 dell'art. 187 cod. strada e le "medesime disposizioni si applicano [oltre ai casi previsti dal comma 2-bis anche] in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso", per quanto previsto dall'ultimo periodo dello stesso comma 3. Per i conducenti "coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche", ex art. 187, comma 4, cod. strada, l'accertamento della presenza di 5 sostanze stupefacenti o psicotrope viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie (di cui al comma 3 dell'art. 187 cod. strada)». 3. Delle riferite coordinate ermeneutiche non sembra avere fatto corretta applicazione la Corte territoriale, che, come evidenziato nell'impugnazione, non ha risposto puntualmente alle censure mosse al riguardo con il secondo motivo dell'atto di appello (pp. 2-5), da un lato, ammettendo che «non deve tacersi che negli atti non si legge della impossibilità di eseguire il prelievo dal cavo orale, condizione per cui ex co 3 dell'art. 187 cit., le forze dell'ordine possono procedere agli ulteriori accertamenti sanitari», ma, dall'altro, ritenendo di poter ricavare tale impossibilità in maniera «implicita [attesa] la impossibilità per operanti di agire altrimenti» (terzultima pagina della sentenza impugnata), senza avvedersi che, ove sia prevista espressamente una scansione procedurale con finalità di garanzia, appare estremamente problematico ricorrere ad interpretazioni late, in ragione dei principi, che regolano la materia penale, di tassatività delle incriminazioni e di divieto di analogia in malam partem (come sottolineato nella parte motiva delle già citate pronunzie di Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020, dep. 2021, Mingarelli, sub n.
1.2 del "considerato in diritto", p. 4, e di Sez. 4, n. 30041 del 23/05/2024, Marchi, sub n. 5 del "considerato in diritto", p. 6). Infatti, l'art. 187, comma 8, del d. Igs. n. 285 del 1992 sanziona penalmente il conducente, «Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4» dell'art. 187 del codice della strada e non già in caso di condotte consimili ma diverse. 4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. Il giudice del rinvio, attenendosi ai richiamati principi, verificherà, anche eventualmente mediante rinnovazione dell'istruttoria, se ritenuto necessario, la ricorrenza nel caso di specie della corretta scansione procedurale disciplinata dall'art. 187, commi 2, 2- bis, 3 e 4, del codice della strada (ergo:
1. effettuazione del test speditivo tramite «accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili», test il cui esito è orientativo;
2. effettuazione di «accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia» ovvero constatazione circa la impossibilità nel caso concreto di ricorrere a personale sanitario ausiliario delle forze di Polizia ovvero circa il rifiuto opposto da parte del conducente;
3. eventuale accompagnamento del conducente «presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi 6 di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope»;
4. nel caso di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, accertamento della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope da effettuarsi, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitare di cui al comma precedente) e, in conseguenza, l'eventuale ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito contestato.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. Così deciso il 01/10/2024.