Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024, iscritta al n. 3111 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
nato in [...] e Vogel in Albania, il 3 ottobre 1994, c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Roma, al Viale delle Milizia C.F._1
n. 34, presso lo studio dell'Avv. Sara Polito che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Virginia Iannuzzi per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nata a Rripe, in [...] il [...], c.f. Parte_2
elettivamente domiciliata in Viterbo alla Via G. Marconi C.F._2
n. 20, presso lo studio dell'Avv. Dominga Martines che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 11 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Gurre, in Albania, il 4 marzo 2016 annotato presso l'Ufficio dello Stato Civile del
Municipio di Klos, Unità amministrativa Gurre, Repubblica d'Albania, certificato n. 000267646, ma non ancora trascritto in Italia.
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio a Persona_1
Roma il 1° maggio 2019; che, in ossequio all'art. 5 del Regolamento UE n.
1259/2010, chiedono l'applicazione dagli artt. 125 e ss. del Codice della Famiglia della Repubblica di Albania (L. n. 9062/2003) che disciplinano il divorzio immediato su richiesta dei coniugi.
Hanno, quindi, concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Assegnare la casa coniugale alla Sig. dove vivrà con il figlio Parte_2
minore;
2. Affidare il minore ad entrambi i genitori, secondo le regole Persona_1
dell'affidamento condiviso con collocazione presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3.Regolare i tempi di frequentazione tra padre e figlio come segue: fino al compimento del sesto anno di età del bambino, il padre terrà con sé il figlio un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore
10:00 fino alle 20:30 per quattro weekend consecutivi al mese. Al compimento del sesto anno di età il padre terrà con sé il figlio un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 19:00 e dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore 18:00 della domenica a weekend alternati. Tale calendario base potrà essere modificato previo accordo tra i genitori;
4. Il padre chiamerà quotidianamente la Sig.r per parlare con il Parte_2
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figlio;
5. Il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno per metà giornata con un genitore e per metà con l'altro;
6. Il figlio trascorrerà con la madre la sera del 31 dicembre e con il padre la giornata del 1° gennaio ad anni alterni. Durante le festività natalizie e pasquali si manterranno le stesse modalità di visita di cui sopra, salvo diverso accordo tra le parti. Durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi Per_1
con il padre con pernotto fin da subito;
7. Il padre verserà a titolo di mantenimento per il figlio l'importo mensile di €
300,00, da versare alla madre entro il 5 di ogni mese oltre il 50% delle spese straordinarie determinate secondo il protocollo del Tribunale di Viterbo;
8. I coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento e prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
9.Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Monterosi (VT), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva in primo luogo che il Tribunale di Viterbo è munito di competenza a decidere sulla domanda proposta, ai sensi del Reg. UE 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori), il cui art. 3, lett. a), punti i)
e iv), attribuisce la decisione sulle questioni inerenti – fra l'altro – al divorzio alle autorità giurisdizionali degli Stati membri nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi (i ricorrenti sono residenti in [...], Viterbo) oppure, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale anche di uno di essi.
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In secondo luogo, il collegio ritiene integrati tutti i presupposti per l'applicazione della legge scelta di comune accordo dai coniugi (la legge albanese nel caso di specie), previsti dall'art. 31, comma 2, della legge n. 218/1995. Infatti, sussistono: il comune accordo delle parti;
l'individuazione della legge ai sensi dell'art. 5 del
Regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010; la designazione della legge prescelta nel corso del procedimento di divorzio, entro la conclusione dell'udienza di prima comparizione. In particolare, il collegio osserva che la scelta della legge albanese (nel caso specifico artt. 125 e ss. del Codice della
Famiglia della Repubblica di Albania) è conforme alle prescrizioni dell'art. 5, lett.
c), del Regolamento UE n. 1259/2010.
Preso atto, quindi, della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento immediato del matrimonio civile (senza la previa separazione personale), il collegio rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni in materia di rapporti familiari stabilite nella legge invocata.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al Comune di
Monterosi (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000, subordinatamente alla trascrizione del matrimonio a cura delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile previa trascrizione del matrimonio a cura delle parti.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
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Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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