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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12761 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III – LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 24267 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 11.12.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Trentola Ducenta (CE) alla Piazza Marconi n. Parte_1 12 presso lo studio dell'avv. Biagio Cosentino, che la rappresenta e difende per procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro Controparte_1 CP_2 pro tempore RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.7.2025 la ricorrente, premettendo di essere una docente precaria, lamentava di avere lavorato alle dipendenze del negli aa.ss. 2020/2021, 2021/22, CP_1
2022/23, 2023/24 e 2024/25 con diversi contratti a termine e di non avere ricevuto il beneficio della carta elettronica del docente e concludeva chiedendo, in via principale: 1) di accertare il diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25; 2) conseguentemente di condannare il a costituire la Carta elettronica con accredito della CP_1 somma di € 500,00 annui, per complessivi € 2.500,00. Il ritualmente evocato in giudizio rimaneva contumace. CP_1 La causa, di natura documentale, era decisa il giorno 11.12.2025 a mezzo di trattazione scritta.
1. Preliminarmente deve darsi atto della sussistenza dell'interesse ad agire della ricorrente in quanto ancora in servizio presso il sistema scolastico nazionale, in forza del contratto a termine dal 27.10.2025 al 30.6.2026; deve altresì darsi atto della competenza territoriale del Tribunale adito essendo in servizio al momento del deposito del ricorso presso l'Istituto scolastico romano (v. contratto in atti). 2. Nel merito la domanda di accertamento di diritto al bonus carta docente è fondata. 2.1. L'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
1 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_3 a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” Il DPCM del 23.9.2015 (annullato con sentenza C.d.S. n. 1842/22 in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sanciva all'art. 2 il diritto alla carta docenti per i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova e all'art. 3 che essa ha “valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”. Il DPCM del 28.11.2016 prevede all'art. 2 che “
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_3
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo
[...] 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7” e l'art. 3 che “
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”. 2.2. Con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/2021 la CGUE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_3
2 , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al CP_1 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 2.3. Tanto premesso, spetta dunque al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego. Ora a fronte dell'identità delle mansioni di docenza, deve ritenersi che il lavoratore a termine versi nella stessa identica condizione del lavoratore di ruolo a tempo indeterminato, quanto ai doveri/diritti di formazione e aggiornamento professionale, e ciò tanto più considerando che il sistema scolastico italiano si basa sul sistematico impiego di personale precario;
pertanto, non sarebbe neppure conforme ai canoni di buona amministrazione porre l'obbligo di formazione solo a carico di una parte del personale e non dell'altra, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. D'altro canto le fonti normative e contrattuali depongono nel senso della sussistenza di un diritto/dovere alla formazione e all'aggiornamento tanto per il personale di ruolo quanto per quello non di ruolo: si richiamano a tale fine l'art. 282 d.lgs. 297/94 che stabilisce che l'aggiornamento è diritto – dovere fondamentale del personale docente;
l'art. 28 CCNL Comparto Scuola 4.8.95 che prevede il diritto-dovere di partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento;
gli artt. 63 e 64 CCNL 27.11.2007 che contengono analoghe previsioni. Dette fonti non distinguono tra personale di ruolo e non di ruolo, ma si riferiscono al personale docente tout court. Pertanto in tale situazione di piena sovrapponibilità delle mansioni dei docenti di ruolo e non di ruolo e quindi di identici obblighi/diritti di formazione e aggiornamento, è discriminatorio non fornire ai soli docenti non di ruolo gli strumenti per curare la formazione e l'aggiornamento professionale anche per le annualità precedenti alla novella. Ciò, inoltre, contrasta con la previsione di cui alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.99, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, come affermato anche dalla CGUE nella pronuncia sopra richiamata: solo “ragioni oggettive” potrebbero giustificare tale disparità di trattamento, le quali ricorrono – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – solo in presenza di elementi precisi e concreti strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione (Cass. 24373/2015) e non possono certamente consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (CGUE, sentenza 22.12.2010, proc. riuniti C-444/09, e C-456/09, . Persona_1 Persona_2 2.4. Da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza del 27 ottobre 2023 n. 29961, resa all'esito del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c. - ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di
3 comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
2.5. In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nella sopra menzionata sentenza che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999 e dunque tanto in ipotesi di supplenze per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto) di cui al primo comma, quanto nell'ipotesi di supplenze fino al termine delle attività didattiche (c.d. vacanza su organico di fatto), perché “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. Rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
3. Lo stesso legislatore nazionale con l'ultima legge di bilancio ha equiparato il docente di ruolo al docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. In particolare l'art. 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) ha modificato l'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, prevedendo che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Con decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Ministro Controparte_3 dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”. Attualmente l'importo della Carta docente risulta invariato ed è pari a € 500,00. Pertanto in tale situazione di piena sovrapponibilità delle mansioni dei docenti di ruolo e non di ruolo e quindi di identici obblighi/diritti di formazione e aggiornamento, è discriminatorio non fornire ai soli docenti non di ruolo gli strumenti per curare la formazione e l'aggiornamento professionale anche per le annualità precedenti alla novella.
4. Da tutto quanto sopra esposto ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, sussistano i presupposti per l'equiparazione della ricorrente ai docenti di ruolo, considerato che la stessa ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2022/2023 (dal 27.9.22 al 10.11.22 e poi ancora dal 21.11.2022 fino al 30.6.23 presso il medesimo istituto via CP_4 Poseidone di Roma, senza soluzione di continuità in forza di 32 contratti, per 25 ore settimanali su posto di sostegno nella scuola dell'infanzia) nell'a.s. 2023/24 (dal 3.10.23 al 28.6.24 in forza di 33 contratti a termine, senza soluzione di continuità, presso il medesimo istituto scolastico Milanesi
4 Guido di Roma, per 25 ore settimanali, nella scuola dell'infanzia) e per l'anno scolastico 2024/25 (in forza di un contratto a termine dal 26.9.24 al 30.6.25 per 25 ore settimanali su posto comune nella scuola dell'infanzia nell'I.C. Villaggio Prenestino di Roma) e quindi per un numero di giorni superiori a 180, soglia valorizzata dallo stesso legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera. Inoltre nell'a.s. 2020/21 la ricorrente ha prestato servizio dal 9.11.2020 al 17.11.2020 presso l'I.C. Milanesi e dal 18.1.2021 al 30.6.21, senza soluzione di continuità, in forza di 5 contratti a termine sulla medesima cattedra di 25 ore settimanali, presso la scuola dell'infanzia nell'I.C. Falcone e Borsellino di Roma e nell'a.s. 2021/2022 ha prestato servizio dal 21.1.2021 al 30.6.2022 in forza di un unico contratto a termine su posto di sostegno presso la scuola dell'infanzia nell'I.C. Aristide Leonori di Roma: rispetto a queste due annualità scolastiche la ricorrente risulta avere prestato la propria attività per un numero di giorni inferiore a 180. Tuttavia ella ha comunque svolto un monte ore pari almeno al 50% dell'orario normale e la sua posizione è comparabile rispetto a quella dei docenti a tempo indeterminato perché ha contribuito alla didattica annua dei vari istituti dove ha prestato servizio, sicchè anche tenendo conto di quanto recentemente affermato dalla CGUE con la sentenza del 3.7.2025 resa nella causa C-268/2024, che ha ulteriormente ampliato la platea di docenti che possono fruire del beneficio ritenendo non ragionevole la limitazione di esso unicamente agli insegnanti che hanno una durata del contratto temporaneo annuale o fino al 30 giugno o ad essa comparabile, la domanda deve essere accolta anche con riferimento a queste annualità mediante l'integrale riconoscimento del beneficio. 5. Va, dunque, accolta la domanda di riconoscimento del diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1, comma 121, L. n. 107/2015 per i cinque anni scolastici sopra indicati e quella di condanna ad erogare la somma di
€ 500,00 per ciascuna annualità, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e accerta il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25;
- condanna il ad erogare la somma di € 500,00 per ciascuna delle annualità indicate, CP_1 mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_1 complessivi euro 1.000,00, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
5
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 24267 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 11.12.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Trentola Ducenta (CE) alla Piazza Marconi n. Parte_1 12 presso lo studio dell'avv. Biagio Cosentino, che la rappresenta e difende per procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro Controparte_1 CP_2 pro tempore RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.7.2025 la ricorrente, premettendo di essere una docente precaria, lamentava di avere lavorato alle dipendenze del negli aa.ss. 2020/2021, 2021/22, CP_1
2022/23, 2023/24 e 2024/25 con diversi contratti a termine e di non avere ricevuto il beneficio della carta elettronica del docente e concludeva chiedendo, in via principale: 1) di accertare il diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25; 2) conseguentemente di condannare il a costituire la Carta elettronica con accredito della CP_1 somma di € 500,00 annui, per complessivi € 2.500,00. Il ritualmente evocato in giudizio rimaneva contumace. CP_1 La causa, di natura documentale, era decisa il giorno 11.12.2025 a mezzo di trattazione scritta.
1. Preliminarmente deve darsi atto della sussistenza dell'interesse ad agire della ricorrente in quanto ancora in servizio presso il sistema scolastico nazionale, in forza del contratto a termine dal 27.10.2025 al 30.6.2026; deve altresì darsi atto della competenza territoriale del Tribunale adito essendo in servizio al momento del deposito del ricorso presso l'Istituto scolastico romano (v. contratto in atti). 2. Nel merito la domanda di accertamento di diritto al bonus carta docente è fondata. 2.1. L'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
1 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_3 a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” Il DPCM del 23.9.2015 (annullato con sentenza C.d.S. n. 1842/22 in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sanciva all'art. 2 il diritto alla carta docenti per i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova e all'art. 3 che essa ha “valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”. Il DPCM del 28.11.2016 prevede all'art. 2 che “
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_3
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo
[...] 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7” e l'art. 3 che “
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”. 2.2. Con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/2021 la CGUE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_3
2 , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al CP_1 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 2.3. Tanto premesso, spetta dunque al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego. Ora a fronte dell'identità delle mansioni di docenza, deve ritenersi che il lavoratore a termine versi nella stessa identica condizione del lavoratore di ruolo a tempo indeterminato, quanto ai doveri/diritti di formazione e aggiornamento professionale, e ciò tanto più considerando che il sistema scolastico italiano si basa sul sistematico impiego di personale precario;
pertanto, non sarebbe neppure conforme ai canoni di buona amministrazione porre l'obbligo di formazione solo a carico di una parte del personale e non dell'altra, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. D'altro canto le fonti normative e contrattuali depongono nel senso della sussistenza di un diritto/dovere alla formazione e all'aggiornamento tanto per il personale di ruolo quanto per quello non di ruolo: si richiamano a tale fine l'art. 282 d.lgs. 297/94 che stabilisce che l'aggiornamento è diritto – dovere fondamentale del personale docente;
l'art. 28 CCNL Comparto Scuola 4.8.95 che prevede il diritto-dovere di partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento;
gli artt. 63 e 64 CCNL 27.11.2007 che contengono analoghe previsioni. Dette fonti non distinguono tra personale di ruolo e non di ruolo, ma si riferiscono al personale docente tout court. Pertanto in tale situazione di piena sovrapponibilità delle mansioni dei docenti di ruolo e non di ruolo e quindi di identici obblighi/diritti di formazione e aggiornamento, è discriminatorio non fornire ai soli docenti non di ruolo gli strumenti per curare la formazione e l'aggiornamento professionale anche per le annualità precedenti alla novella. Ciò, inoltre, contrasta con la previsione di cui alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.99, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, come affermato anche dalla CGUE nella pronuncia sopra richiamata: solo “ragioni oggettive” potrebbero giustificare tale disparità di trattamento, le quali ricorrono – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – solo in presenza di elementi precisi e concreti strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione (Cass. 24373/2015) e non possono certamente consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (CGUE, sentenza 22.12.2010, proc. riuniti C-444/09, e C-456/09, . Persona_1 Persona_2 2.4. Da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza del 27 ottobre 2023 n. 29961, resa all'esito del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c. - ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di
3 comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
2.5. In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nella sopra menzionata sentenza che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999 e dunque tanto in ipotesi di supplenze per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto) di cui al primo comma, quanto nell'ipotesi di supplenze fino al termine delle attività didattiche (c.d. vacanza su organico di fatto), perché “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. Rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
3. Lo stesso legislatore nazionale con l'ultima legge di bilancio ha equiparato il docente di ruolo al docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. In particolare l'art. 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) ha modificato l'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, prevedendo che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Con decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Ministro Controparte_3 dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”. Attualmente l'importo della Carta docente risulta invariato ed è pari a € 500,00. Pertanto in tale situazione di piena sovrapponibilità delle mansioni dei docenti di ruolo e non di ruolo e quindi di identici obblighi/diritti di formazione e aggiornamento, è discriminatorio non fornire ai soli docenti non di ruolo gli strumenti per curare la formazione e l'aggiornamento professionale anche per le annualità precedenti alla novella.
4. Da tutto quanto sopra esposto ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, sussistano i presupposti per l'equiparazione della ricorrente ai docenti di ruolo, considerato che la stessa ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2022/2023 (dal 27.9.22 al 10.11.22 e poi ancora dal 21.11.2022 fino al 30.6.23 presso il medesimo istituto via CP_4 Poseidone di Roma, senza soluzione di continuità in forza di 32 contratti, per 25 ore settimanali su posto di sostegno nella scuola dell'infanzia) nell'a.s. 2023/24 (dal 3.10.23 al 28.6.24 in forza di 33 contratti a termine, senza soluzione di continuità, presso il medesimo istituto scolastico Milanesi
4 Guido di Roma, per 25 ore settimanali, nella scuola dell'infanzia) e per l'anno scolastico 2024/25 (in forza di un contratto a termine dal 26.9.24 al 30.6.25 per 25 ore settimanali su posto comune nella scuola dell'infanzia nell'I.C. Villaggio Prenestino di Roma) e quindi per un numero di giorni superiori a 180, soglia valorizzata dallo stesso legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera. Inoltre nell'a.s. 2020/21 la ricorrente ha prestato servizio dal 9.11.2020 al 17.11.2020 presso l'I.C. Milanesi e dal 18.1.2021 al 30.6.21, senza soluzione di continuità, in forza di 5 contratti a termine sulla medesima cattedra di 25 ore settimanali, presso la scuola dell'infanzia nell'I.C. Falcone e Borsellino di Roma e nell'a.s. 2021/2022 ha prestato servizio dal 21.1.2021 al 30.6.2022 in forza di un unico contratto a termine su posto di sostegno presso la scuola dell'infanzia nell'I.C. Aristide Leonori di Roma: rispetto a queste due annualità scolastiche la ricorrente risulta avere prestato la propria attività per un numero di giorni inferiore a 180. Tuttavia ella ha comunque svolto un monte ore pari almeno al 50% dell'orario normale e la sua posizione è comparabile rispetto a quella dei docenti a tempo indeterminato perché ha contribuito alla didattica annua dei vari istituti dove ha prestato servizio, sicchè anche tenendo conto di quanto recentemente affermato dalla CGUE con la sentenza del 3.7.2025 resa nella causa C-268/2024, che ha ulteriormente ampliato la platea di docenti che possono fruire del beneficio ritenendo non ragionevole la limitazione di esso unicamente agli insegnanti che hanno una durata del contratto temporaneo annuale o fino al 30 giugno o ad essa comparabile, la domanda deve essere accolta anche con riferimento a queste annualità mediante l'integrale riconoscimento del beneficio. 5. Va, dunque, accolta la domanda di riconoscimento del diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1, comma 121, L. n. 107/2015 per i cinque anni scolastici sopra indicati e quella di condanna ad erogare la somma di
€ 500,00 per ciascuna annualità, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e accerta il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25;
- condanna il ad erogare la somma di € 500,00 per ciascuna delle annualità indicate, CP_1 mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_1 complessivi euro 1.000,00, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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