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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5723 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
n. 11064/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Sezione Immigrazione, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 11064/2024
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTA E DIFESA DALL'AVV. Parte_1 C.F._1
ON AR
RICORRENTE
CONTRO
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE (CF: ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.2024 ai sensi dell'art. 30, 6 co., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, da nata a [...] il [...], ha impugnato il Parte_1
provvedimento del Questore della provincia di Ragusa del 14.06.2024 prot. N. 346/2024, notificato in data 25.09.2024, con cui è stata dichiarata l'improcedibilità della sua richiesta avanzata per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, chiedendone l'annullamento e il diritto di ottenere il relativo permesso.
Con decreto del 5.12.2024 è stato dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione e fissata udienza di trattazione della causa, secondo il procedimento semplificato di cognizione.
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica eseguita ai sensi Controparte_1
della legge n. 53/1994 da parte ricorrente.
Parte ricorrente, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 10.06.2025, ha chiesto la cessazione della materia del contendere in quanto, nelle more del giudizio, il Questore della
Provincia di Ragusa, con proprio Decreto n. 571/2025 del 24.05.2025, notificato in data
06.05.2025, ha revocato il decreto di improcedibilità impugnato in quanto, da accertamenti effettuati dallo stesso Ufficio, risultano sussistere i requisiti necessari a procedere ad una nuova convocazione dell'istante, volta al riesame della domanda, come da documentazione in atti (all. del 10.6.2025).
Va, pertanto, dichiarato estinto il procedimento, essendo venuta meno la materia del contendere tra le parti, a seguito della revoca del provvedimento impugnato.
Nulla sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione del . Controparte_1
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, visti gli artt. 281 decies e ss. c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11064/2024 R.G.:
- Dichiara estinto il procedimento.
- Nulla sulle spese.
Catania il 24/11/2025.
--------------------------------------------------------------------------------- Il Giudice
----------------------------------------------------- Dott.ssa Rossella Vittorini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Sezione Immigrazione, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 11064/2024
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTA E DIFESA DALL'AVV. Parte_1 C.F._1
ON AR
RICORRENTE
CONTRO
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE (CF: ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.2024 ai sensi dell'art. 30, 6 co., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, da nata a [...] il [...], ha impugnato il Parte_1
provvedimento del Questore della provincia di Ragusa del 14.06.2024 prot. N. 346/2024, notificato in data 25.09.2024, con cui è stata dichiarata l'improcedibilità della sua richiesta avanzata per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, chiedendone l'annullamento e il diritto di ottenere il relativo permesso.
Con decreto del 5.12.2024 è stato dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione e fissata udienza di trattazione della causa, secondo il procedimento semplificato di cognizione.
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica eseguita ai sensi Controparte_1
della legge n. 53/1994 da parte ricorrente.
Parte ricorrente, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 10.06.2025, ha chiesto la cessazione della materia del contendere in quanto, nelle more del giudizio, il Questore della
Provincia di Ragusa, con proprio Decreto n. 571/2025 del 24.05.2025, notificato in data
06.05.2025, ha revocato il decreto di improcedibilità impugnato in quanto, da accertamenti effettuati dallo stesso Ufficio, risultano sussistere i requisiti necessari a procedere ad una nuova convocazione dell'istante, volta al riesame della domanda, come da documentazione in atti (all. del 10.6.2025).
Va, pertanto, dichiarato estinto il procedimento, essendo venuta meno la materia del contendere tra le parti, a seguito della revoca del provvedimento impugnato.
Nulla sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione del . Controparte_1
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, visti gli artt. 281 decies e ss. c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11064/2024 R.G.:
- Dichiara estinto il procedimento.
- Nulla sulle spese.
Catania il 24/11/2025.
--------------------------------------------------------------------------------- Il Giudice
----------------------------------------------------- Dott.ssa Rossella Vittorini