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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6082 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nei processi civili riuniti iscritti ai nn. 3948/2021 e 3958/21, la Corte, lette le note scritte depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
e visti gli atti di causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., decideva la lite come da sentenza che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nei processi civili riuniti iscritti ai nn. 3948/2021 e 3958/21 del ruolo generale degli affari contenziosi, aventi ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., repertorio n. 10008/2021, pronunziata dal Tribunale di OL, pendenti
TRA con sede Parte_1
in OL, alla Via A. Cardarelli n.9 (P. IVA , in persona P.IVA_1
del Direttore Generale p.t. dr. elettivamente CP_1
domiciliata in OL al C.so Umberto I n.132, presso lo studio dall'Avv.
Vincenzo LO (C.F. ), che la rappresenta e CodiceFiscale_1
difende giusta procura in calce all'atto d'appello, in virtù di
Deliberazione del D.G. n. 1078 del 22.09.2021;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_2
16/10/1969 ed ivi residente alla Trav. 2 Lotto 2 Controparte_3
scala C, in proprio e nella qualità di erede di (nato a Persona_1
OL il 18/7/1947 e deceduto il 31/12/2008), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo UO (C.F. ), elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliato presso lo studio del medesimo sito in OL al Centro
Direzionale Is. F4, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_4 CodiceFiscale_4
OL (NA) ed ivi residente alla Trav. 2 Vincenzo Janfolla n. 41, lotto 2, scala C,, in proprio e nella qualità di erede di (nato a Persona_1
OL il 18/7/1947 e deceduto il 31/12/2008);
pag. 2/73 (C.F. , nato a [...] il Controparte_5 CodiceFiscale_5
9/11/1989 ed ivi residente alla Trav. 2 Vincenzo Janfolla n. 41 Lotto 2 scala C, in proprio e nella qualità di erede di (nato a Persona_1
OL il 18/7/1947 e deceduto il 31/12/2008);
(C.F. , nata a [...] il CP_6 CodiceFiscale_6
4/10/1975 ed ivi residente a[...], in proprio e nella duplice qualità di legale rappresentante della propria figlia minore (C.F. ), nata a [...] Persona_2 CodiceFiscale_7
il 10/5/1999 ed ivi residente a[...], e di erede per rappresentazione di (nato a [...] il [...] Persona_1
e deceduto il 31/12/2008);
(C.F. , nata il [...] a [...] CP_7 CodiceFiscale_8
(NA) ed ivi residente a[...], in proprio e nella qualità di erede per rappresentazione di (nato a Persona_1
OL il 18/7/1947 e deceduto il 31/12/2008);
(C.F. ), nata il [...] Controparte_8 CodiceFiscale_9
a OL (NA) ed ivi residente a[...], in proprio e nella qualità di erede per rappresentazione di (nato Persona_1
a OL il 18/7/1947 e deceduto il 31/12/2008);
(C.F. , nata a [...] il CP_9 CodiceFiscale_10
30/11/1951 ed ivi residente alla Trav. 2 lotto Controparte_3
2, scala C, in proprio e nella qualità di erede di (nato Persona_1
a OL il 18/7/1947 e deceduto il 31/12/2008);
(C.F. ), nata a [...] il CP_10 CodiceFiscale_11
30/9/1974 ed ivi residente a[...], in pag. 3/73 proprio e nella qualità di erede di (nato a [...] il Persona_1
18/7/1947 e deceduto il 31/12/2008);
(C.F. , nato a [...] il CP_11 CodiceFiscale_12
5/9/1994 ed ivi residente a[...];
(C.F. , nata a [...] il [...] ed CP_12 CodiceFiscale_13
ivi residente a[...]; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo UO (C.F.
[...]
, elettivamente domiciliati presso lo studio del C.F._3
medesimo sito in OL al Centro Direzionale Is. F4, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATI
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni: nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 27.11.2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l concludeva come segue: “Si insiste Controparte_13
affinché l'Ecc.ma Corte voglia disporre la rinnovazione della CTU o, in subordine, che i consulenti d'ufficio siano chiamati a rendere chiarimenti sulle problematiche tecniche avanzate ai CCTTPP della concludente”.
Con le medesime note, poi, l'appellante richiamava le conclusioni precedentemente rese, con le quali aveva chiesto volersi: “.. 1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della ordinanza impugnata;
2) accogliere il presente appello in quanto ammissibile e fondato in fatto
e diritto e conseguentemente riformare la impugnata ordinanza e, per
l'effetto:
pag. 4/73 3) in via principale, respinta ogni avversa istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa, rigettare le domande tutte proposte dagli appellati siccome inammissibili, improponibili ed infondate sia in fatto che in diritto;
4) in via gradata contenere in ogni caso le somme liquidabili ad essi appellati alla diversa minore misura percentuale ritenuta di giustizia sempre rapportata all'eventuale grado di colpa della attuale parte appellante, del totale ad essa astrattamente riconoscibile a cagione del sinistro di cui è causa;
5) emettere ogni altra provvidenza, statuizione e declaratoria del caso.
6) con condanna delle parti appellate alla rifusione in favore dell'appellante di tutte le spese processuali, ex lege, del doppio grado di giudizio.
7) emettere ogni altra provvidenza, statuizione e declaratoria del caso.
In via istruttoria si chiede la rinnovazione della consulenza tecnica
d'ufficio al fine di accertare le cause del decesso del Sig. Per_1
e, se rinvenuta una responsabilità a carico dell'attuale
[...]
appellante nella determinazione dell'evento, per conseguentemente accertare il grado di colpa ad essa ascrivibile”;
nelle note depositate il 26.11.2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante incidentale, CP_2
, e gli altri appellati in epigrafe indicati, concludevano come
[...]
segue: “..rigettare l'appello principale dell' Parte_1
per i motivi, come esposti dal paragrafo 10 al
[...]
pag. 5/73 paragrafo 10.8 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale (v. pagine da 19 a 91 della medesima comparsa);
- rigettare l'ulteriore generica pretestuosa ed infondata richiesta formulata ex adverso nelle note conclusive di rinnovo delle indagini peritali, essendo state le indagini peritali già rinnovate e la C.T.U. espletata in tale grado di giudizio è stata depositata il 22/7/2025 ed ha accertato le molteplici responsabilità dell' Parte_1
- accogliere integralmente le conclusioni (anche istruttorie) della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, che abbiansi qui per ripetute e trascritte integralmente;
- accogliere integralmente le conclusioni (anche istruttorie) dell'atto di appello del giudizio recante R.G. 3958/2021, che abbiansi qui per ripetute e trascritte integralmente;
- rigettare le eccezioni e richieste ex adverso formulate;
- accogliere le conclusioni le domande e tutto quanto contenuto nelle note conclusive del 20.10.2025;
- in via istruttoria e gradata, ammettere la prova orale per testi, formulata nel giudizio di primo grado e non ammessa, come reiterata (e mai abbandonata) nel giudizio di primo grado ed espressamente reiterata nel quarto motivo di appello incidentale, riportata ai paragrafi
13.7, 13.8 e 16 della comparsa di costituzione con appello incidentale (v. pag. 132, 147 e 180 della medesima comparsa);
- decidere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.”.
pag. 6/73 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 18/03/2019 e notificato il 02/04/2019, , in proprio e nella qualità di erede di Controparte_2
, adiva il Tribunale di OL al fine di sentire Persona_1
accertare la responsabilità dell' Parte_1
per la carente assistenza prestata al proprio
[...]
congiunto, in occasione del ricovero avvenuto in data 29.11.2008, e per ottenere la condanna dell'indicata struttura al risarcimento dei danni iure hereditatis e di quelli, patrimoniali e non, da esso istante subiti iure proprio, in conseguenza del decesso del padre, con cui aveva convissuto fino ad un mese prima del ricovero.
A fondamento della pretesa, allegava che: il proprio dante causa, in data 4.12.2008, veniva sottoposto, presso la struttura sanitaria convenuta, ad un intervento chirurgico di bypass aorto-bifemorale a destra per occlusione aortica iuxtarenale a seguito del quale, durante il ricovero, si verificava un progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute dovuto ad una probabile infezione in corso;
in data
12/12/2008, otto giorni dopo l'intervento, i sanitari gli diagnosticavano una peritonite stercoracea da lesione del sigma, perforato dall'operatore chirurgico durante il precedente intervento di by-pass aorto-bifemorale, ragion per cui lo sottoponevano ad un tardivo intervento chirurgico riparatore di relaparotomia xifo-pubica con resezione sec. RT ed a confezionamento di colostomia sul discendente, durante il quale si procedeva alla resezione del sigma pag. 7/73 retto;
il de cuius, a seguito del secondo intervento, subiva un ulteriore peggioramento delle condizioni di salute e gli veniva diagnosticata una grave setticemia da contagio ematico di Enterococcus Faecium ed una pneumopatia da Acinobacter Baumannii, a causa delle quali decedeva, in costanza di ricovero, il giorno 31/12/2008; sulla scorta del motivato parere espresso dal proprio consulente tecnico di parte, esso istante aveva instaurato, dinanzi allo stesso Tribunale, un procedimento di
ATP, all'esito del quale l'ausiliare nominato, dott.ssa Persona_3
riconosceva la responsabilità del personale medico della
[...]
sia commissiva per Parte_1
aver provocato la lesione iatrogena del sigma nel corso dell'intervento di by pass aortobifemorale, sia omissiva per non aver tempestivamente diagnosticato la lesione intestinale e la conseguente peritonite, ritenendo sussistente il nesso di causalità tra la predetta condotta e il decesso di . Persona_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l convenuta, che, nel resistere all'avversa domanda, produceva copia del referto dell'esame anatomo-istologico del 24/12/2008, non incluso nella cartella clinica in quanto, a suo dire, “accertamento diagnostico ultimato dopo l'epilogo della vicenda” clinica, e ne sollecitava il rigetto.
Con comparsa di intervento volontario adesivo dipendente, si costituivano, altresì, , erede del de cuius e, con Controparte_5
separato atto, , e CP_6 Persona_2 CP_7
, in proprio e nella qualità di eredi di Controparte_8 Per_4
, figlio del de cuius sollecitando
[...] Persona_1
pag. 8/73 l'accoglimento della domanda spiegata da nei Controparte_2
confronti della Controparte_15
Si costituivano, altresì, e , CP_9 Controparte_4
rispettivamente, moglie ed altro figlio di , spiegando, Persona_1
a loro volta, intervento volontario adesivo alla domanda proposta da
. Controparte_2
In ultimo, , in proprio e nella qualità di erede di CP_10 Per_1
e i suoi figli e , nipoti del de cuius,
[...] CP_11 CP_12
si costituivano con comparsa di intervento volontario adesivo dipendente.
L'adito Tribunale, all'esito del giudizio, pronunciava l'ordinanza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., con la quale così statuiva: “.. -. Condanna l' in persona del Controparte_16
legale rappresentante p.t, al pagamento in favore di Controparte_2
della somma complessiva di euro 230.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale delle somme così liquidate, dalla pubblicazione della presente ordinanza al soddisfo;
-. Rigetta ogni altra domanda;
-. Condanna l in persona del legale Controparte_16
rappresentante p.t, al pagamento in favore di delle Controparte_2
spese del presente giudizio, liquidate in euro 1887,44 per spese vive
pag. 9/73 (incluse quelle stragiudiziali, quelle relative al procedimento di
Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis cod. proc. civ. e quelle relative al procedimento sommario ex art. 702 bis cpc, nonché le spese relative alla consulenza di parte) ed euro 11.500,00 per competenze
(incluse quelle stragiudiziali, quelle relative al procedimento di
Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis cod. proc. civ. e quelle relative al procedimento ex art. 702 bis cpc), oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore degli avv.ti Vincenzo
UO e CH UO, dichiaratisi anticipatari;
-. Pone definitivamente a carico della le spese Controparte_16
di CTU medico legale poste a carico dell'odierno ricorrente nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc e condanna Controparte_16
a rivalere il ricorrente delle somme a tale titolo corrisposte al
[...]
nominato consulente;
-. Compensa integralmente le spese del presente giudizio tra gli interventori volontari adesivo dipendenti e la resistente Controparte_16
”.
[...]
§ 2.
Avverso l'indicata ordinanza, comunicata dalla Cancelleria in data
02/08/2021, l' Parte_1
interponeva appello, con citazione tempestivamente notificata, nel rispetto del termine breve di cui all'art. 702 quater c.p.c., in data
27/09/2021, con la quale, sollecitandone la riforma, chiedeva accogliersi le conclusioni in precedenza trascritte.
pag. 10/73 A sua volta, anche , con atto notificato in data Controparte_2
28.09.2021, interponeva appello avverso la medesima ordinanza, instando per l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Il , nel costituirsi nel giudizio di gravame instaurato dall' Per_1 [...]
oltre ad eccepire l'inammissibilità dell'appello CP_17
principale per difetto di specificità dei motivi d'appello, per carenza di interesse stante la mancata impugnazione delle singole rationes decidendi poste a fondamento della decisione di primo grado e per la novità dell'eccezione volta a contestare il mancato esame da parte del
CTU del documento consegnatogli da CTP contenente l'esame istologico del pezzo operatorio, spiegava appello incidentale, sollecitando l'accoglimento delle medesime censure già formulata con il suo autonomo atto di gravame, e chiedeva disporsi la riunione dei due giudizi ex art. 355 c.p.c..
Con il medesimo atto si costituivano, altresì, , Controparte_4 CP_5
, , in proprio e nella duplice qualità di legale
[...] CP_6
rappresentante della propria figlia minore , Persona_2 CP_7
, ,
[...] Controparte_8 CP_9 CP_10 [...]
e , aderendo alle ragioni e difese di CP_11 CP_12 CP_2
.
[...]
All'esito della prima udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la Corte, con ordinanza depositata il 21/01/2022, rigettava l'istanza di sospensiva formulata dall per la ritenuta CP_17
insussistenza del fumus e del periculum in mora, disattendeva la richiesta di rinnovo della CTU avanzata dalla medesima parte, pag. 11/73 accoglieva quella di rimessione in termini proposta dall'avv. UO relativamente a documentazione da esso prodotta ma non acquisita per disfunzioni del sistema informativo e rinviava la causa all'udienza del 27.05.2022 al fine di disporre la riunione dei giudizi.
Disposta, con ordinanza del 27.05.2022, la riunione dei due procedimenti di appello separatamente proposti avverso la stessa ordinanza, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.06.2024, disponendone successivamente la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte, con ordinanza alle stesse comunicata il 26.6.2024 tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art 190, I comma c.p.c., l'ultimo dei quali
è venuto a scadere il 15.10.2024.
Depositati dalle parti gli scritti difensivi finali, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
Con ordinanza emessa in data 21.10.2024, la Corte, ravvisatane l'opportunità, disponeva il rinnovo della CTU, affidando ad un Collegio peritale l'incarico di fornire motivata risposta in ordine ai quesiti appresso indicati: “.. dicano, con riguardo all'intervento cui il paziente veniva sottoposto in data 4.12.2008, se esso sia stato correttamente eseguito, in base alle regole dell'ordinaria diligenza professionale, o, se, invece, risulti dal diario operatorio o da altre risultanze di causa, il compimento di attività non corrette o l'omissione di condotte doverose.
pag. 12/73 Tenuto conto in particolare del “referto esame anatomo – istologico sig.
del 24.12.2008 con dichiarazione di conformità del Direttore Per_1
Sanitario, in fascicolo nel giudizio ex art.702 bis c.p.c.” e CP_13
dell'ulteriore documentazione in atti (in specie la descrizione dell'intervento contenuta nel diario operatorio), dicano i CTU se, secondo il criterio del più probabile che non, la perforazione del sigma, constatata dagli stessi operatori nel diario operatorio (cfr. CTU
42), sia riconducibile ad un'errata manovra chirurgica o ad Persona_5
altra condotta incongrua dei sanitari, o rappresenti, invece, l'evoluzione peggiorativa della rettocolite ulcerosa da cui il paziente risultava affetto
o, comunque, l'effetto di altra causa non iatrogena. Precisino, altresì, se, alla luce della ridetta patologia e delle condizioni del paziente, era prevedibile il verificarsi della suddetta lesione e se, al fine eventualmente di prevenirla, fosse necessario adottare peculiari cautele;
dicano, altresì, se possa ritenersi verificata una carente assistenza del paziente nella fase successiva all'intervento del 4.12.2008 e fino al successivo intervento del 12.12.2008 e se, in particolare, vi sia stato un colpevole ritardo nella diagnosi e nel trattamento della predetta lesione intestinale e delle sue complicanze infettive. A tal fine descrivano quali trattamenti e cure il paziente abbia ricevuto nei giorni successivi all'intervento del 4.12.2008 e se gli stessi possano considerarsi adeguati alle condizioni del , quali emergono dalle annotazioni presenti Per_1
nel diario clinico e dall'ulteriore documentazione in atti;
dicano se, alla luce delle condizioni del paziente e secondo le linee guida
(ove esistenti all'epoca dei fatti) o la più accreditata letteratura
pag. 13/73 scientifica, possa ravvisarsi un ritardo di diagnosi e di cura o se, invece, la scelta attendista dei sanitari, prima di procedere, in data 12.12.2008, all'intervento di repalarotomia e di resezione intestinale, possa ritenersi giustificata alla luce dei rischi anche di mortalità connessi ad un trattamento più precoce;
dicano se, secondo il criterio del più probabile che non, il decesso del
sia causalmente riconducibile alla lesione del sigma (ove Per_1
riconducano la stessa ad una condotta incongrua dei sanitari) o, comunque, al ritardo di diagnosi e cura in ipotesi verificatosi tra il
4.12.2008 ed il 12.12.2008, specificando se, in assenza di lesione iatrogena o di ritardo diagnostico, il paziente avrebbe potuto continuare
a vivere (e se, quindi, sia configurabile un decesso anticipato del paziente, rispetto alla sua normale aspettativa di vita, a causa dell'errore medico) o se, invece, per la gravità delle patologie e le sue condizioni generali, nella specie, la sopravvivenza, comunque, era incerta. In tale seconda ipotesi dicano se, in ipotesi di corretto trattamento sanitario, il paziente avrebbe avuto concrete, serie ed apprezzabili probabilità di sopravvivenza, specificandone, ove possibile, la misura;
laddove ravvisino la responsabilità dei sanitari, descrivano le condizioni del paziente nel periodo intercorso tra l'intervento del 4.12.2008 ed il decesso, quantificandone in termini percentuali lo stato di inabilità e chiarendo quanto sarebbe durata la convalescenza anche in ipotesi di trattamento sanitario correttamente eseguito”; ..”.
Con successiva ordinanza del 5.7.2025, la Corte stabiliva quanto segue:
“.. letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza in attesa pag. 14/73 del deposito della CTU, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine fino al 20.10.2025 per il deposito di sintetiche comparse conclusionali e del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni ed eventuali brevi repliche alle avverse conclusionali, fino alle ore 09.30 del giorno 28.11.2025”.
Depositata, in data 22.7.2025, la disposta CTU collegiale, scaduti i termini accordati alle parti, prodotti dalle stesse gli scritti conclusivi e le note ex art. 127 ter c.p.c., la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il primo Giudice sosteneva che dall'esame dell'elaborato peritale, a firma dell'Ausiliare nominato nel corso dell'ATP, dott. prof.
[...]
emergeva “ … l'esistenza di precisi inadempimenti colposi e, Per_3
quindi, di specifici profili di responsabilità dei sanitari dell'
[...]
in merito, anzitutto, alla causazione di una “lesione Controparte_16
iatrogena del tratto intestinale … da ricondurre ad una manovra incongrua dell'operatore durante l'atto chirurgico, anche se, ovviamente, non si può escludere che la perforazione sia riconducibile ad una complicanza della retto colite ulcerosa di cui il era affetto”, Per_1
poiché “in assenza dell'esame autoptico e, soprattutto, dell'esame istologico, tale dubbio non potrà essere sciolto” (cfr. CTU pag. 55)”.
Inoltre, il Giudice di prime cure riteneva che, pur aderendo alla tesi della struttura sanitaria, secondo cui “la predetta perforazione intestinale non sia dipesa da un errore dei sanitari che hanno proceduto
pag. 15/73 all'intervento di bypass aortobifemorale, “indipendentemente … dalla causa della perforazione intestinale, è da rilevare una evidente carenza assistenziale nella gestione del paziente dopo l'intervento di by pass aortobifemorale eseguito il 4/12/08 ed un palese ritardo nella diagnosi e trattamento della complicanza postoperatoria” (cfr. CTU pag. 56)”.
In conclusione, il Tribunale affermava l'esistenza del “nesso di causalità materiale fra la predetta condotta dei Sanitari e il decesso di Per_1
in quanto, se i sanitari avessero tenuto una “condotta
[...]
corretta, e di tempestiva diagnosi e, quindi, di un trattamento chirurgico, la prognosi poteva essere favorevole in una buona percentuale dei casi”.
Quanto alle contestazioni alla CTU mosse dai CT della struttura sanitaria, il primo Giudice faceva riferimento alle controdeduzioni del proprio Ausiliare, dalle quali risultava che: ““per prima cosa, … i
CCTTPP della parte convenuta fanno riferimento alle risultanze dell'esame istologico del pezzo operato, assolutamente non presente in atti come più volte segnalato nella nostra relazione (…) comunque, riteniamo che le cause della perforazione intestinale, indipendentemente dall'esame istologico, siano state ampiamente esaminate e discusse”, “per quanto riguarda, invece, la serie di 'ritardi' e 'manchevolezze' nella gestione del paziente che emergono chiaramente nel diario clinico annotato in cartella nei giorni 10-11 e 12 dicembre, i CCTTPP evitano di soffermarsi, ponendo l'attenzione esclusivamente sulla possibilità che i
Sanitari, non siano intervenuti subito e abbiano assunto un atteggiamento di attesa, 'per poi intervenire chirurgicamente solo in presenza di un conclamato quadro di perforazione intestinale, non più
pag. 16/73 affrontabile mediante la sola terapia medica', dimentichi del fatto che, proprio a causa di tale mal gestione del paziente, questi sia giunto in sala operatoria, il giorno 12 dicembre, in un gravissimo stato di shock che ha contribuito in modo irreversibile al decorso clinico postoperatorio sfavorevole culminato con il suo decesso””.
§ 4.
Con il primo motivo d'appello, l' nel censurare Controparte_17
l'indicata parte della decisione, opinava che le conclusioni cui giungeva l'Ausiliare del primo Giudice erano in contrasto con la storia clinica di
, il quale, come evidenziato dai consulenti tecnici di Persona_1
parte della predetta azienda, era affetto da rettocolite ulcerosa cronica, sicché le complicanze verificatesi nella fase post-operatoria, in data
10.12.2008, dovevano ricondursi ad una riacutizzazione della ridetta patologia, come riconosciuto dallo stesso CTU, il quale tuttavia avrebbe
“incondivisibilmente concluso per una sua genesi perforativa, laddove, invece, sussistono numerosi convergenti elementi che contrastano con tale ipotesi e si pongono, per converso, a valido supporto di una più probabile perforazione intestinale da evoluzione della rettocolite ulcerosa”.
In particolare, la difesa dell' ilevava che, in forza dell'apprezzabile lasso di tempo trascorso tra l'intervento e la comparsa della sintomatologia addominale, nonché delle risultanze dell'esame istologico del pezzo operatorio, il cui referto veniva ignorato dal CTU e dal Giudice di prime cure, sussistevano elementi tecnici e scientifici per affermare che la lesione intestinale che aveva causato il decesso del pag. 17/73 fosse ascrivile alla grave patologia infiammatoria da cui egli Per_1
era affetto.
Quanto all'ulteriore profilo di censura dell'operato dei sanitari, individuato dal Giudice ed afferente all'omesso tempestivo intervento di resezione intestinale, l'appellante opinava che la condotta inizialmente attendista dei sanitari, i quali intervenivano chirurgicamente solo in presenza di un conclamato quadro di perforazione intestinale, non più affrontabile mediante la sola terapia medica, doveva ritenersi giustificabile in base a studi scientifici noti all'epoca del fatto, da cui emergeva che “in meno della metà dei pazienti affetti da rettocolite ulcerosa in fase acuta si impone sin da subito un trattamento chirurgico, il quale risulta indicato esclusivamente in caso di comparsa di megacolon tossico, di mancata risposta alla terapia medica somministrata per 24-48 ore e di perforazione intestinale”, stante l' “elevato tasso di mortalità a tre anni (13,2%) che si correla alla colectomia praticata in urgenza per rettocolite ulcerosa in fase acuta, laddove quello del trattamento in elezione risulta assai minore, pari al
3.7%”.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Il Giudice di primo grado ha, come visto, ritenuto di ravvisare il nesso causale tra l'operato dei sanitari, che ebbero in cura il , ed il Per_1
decesso del paziente, per avere i chirurghi, nel corso del primo intervento, eseguito in data 4.12.2008, provocato una lesione pag. 18/73 iatrogena del tratto intestinale e, inoltre, per una “evidente carenza assistenziale nella gestione del paziente dopo l'intervento di by pass aortobifemorale eseguito il 4/12/08 ed un palese ritardo nella diagnosi e trattamento della complicanza postoperatoria”.
Si è dinanzi diffusamente chiarito che, sia con riguardo alla lesione iatrogena che alla gestione della fase post-operatoria, la conclusione del Tribunale era fondata sugli esiti della CTU a firma della dott.ssa da cui emergeva che non risultava effettuata l'autopsia Persona_3
sulla salma del , indagine che avrebbe permesso di accertare in Per_1
modo chiaro la causa del decesso, né era presente in atti il referto dell'esame istologico del pezzo operatorio di colon asportato nel corso dell'intervento di relaparotomia. Riguardo a tale ultimo esame, il CTU aveva modo di precisare che esso sarebbe stato utile per confermare o escludere la presenza di un infarto intestinale o, almeno, di una sofferenza ischemica del tratto interessato, costituenti possibili complicanze dell'intervento di bypass aortofemorale, che avrebbero potuto essere all'origine della lesione del sigma, come pure di valutare lo stadio della rettocolite ulcerosa, patologia che, a sua volta, prevede quale complicanza la perforazione intestinale.
Nondimeno, secondo il CTU, doveva ragionevolmente escludersi che la perforazione del sigma fosse stata causata da una complicanza ischemico infartuale, dovendosi, secondo il più probabile che non, ritenere la stessa causata da una manovra incongrua dell'operatore durante l'atto chirurgico. In particolare, il CTU escludeva la verosimile riconducibilità della lesione del sigma ad una complicanza della pag. 19/73 rettocolite ulcerosa, valorizzando, a tal fine, l'assenza di una descrizione macroscopica durante l'intervento di relaparotomia e l'assenza del referto di esame istologico (cfr. CTU pag. 48).
§ 6.
Ciò posto, con il motivo di appello in esame, l' incentrava CP_17
le sue doglianze essenzialmente sul primo dei comportamenti lesivi contestati dal Giudice, stigmatizzando la circostanza che il CTU, pur avendo ritenuto indispensabile per accertare l'origine della lesione del sigma l'esito dell'esame istologico, non se ne era avvalso, ancorché ad esso consegnato nel corso delle operazioni peritali. Inoltre, rimarcava che, nonostante essa resistente, costituendosi nel procedimento sommario di cognizione, avesse prodotto la copia del referto istologico, il primo Giudice non disponeva un supplemento di indagine peritale, sottacendo, del tutto, la rilevanza di siffatta risultanza documentale.
Le doglianze dell'appellante non colgono nel segno, pur imponendo di integrare la motivazione dell'impugnata ordinanza.
Deve, anzitutto, osservarsi che il rilievo dell'appellante, a tenore del quale il CTU avrebbe ricevuto copia del referto dell'esame istologico dal CT del nel corso delle operazioni peritali, sia sconfessato CP_16
dal tenore della relazione peritale, nella quale la dott.ssa Per_3
stigmatizzava più volte l'assenza in atti di tale reperto documentale
(cfr. pagine 43, 47, 55, 57).
In senso conforme, deve rimarcarsi che la stessa costituendosi nel procedimento di ATP con comparsa depositata in data 1.6.2017,
pag. 20/73 ometteva, non solo di depositare la copia del referto, ma finanche di farvi cenno nelle proprie difese.
Ed invero, il primo atto, nel quale la difesa del allegava CP_16
l'esistenza dell'esame istologico e del relativo referto, si indentifica con la comparsa di costituzione depositata nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c., scritto al quale, per l'appunto, la resistente allegava la copia di siffatto documento.
Ciò premesso, osserva la Corte che tale produzione documentale debba ritenersi senz'altro tempestiva, considerato che è consentito il deposito di ulteriore documentazione, all'esito dell'ATP conciliativo, nel successivo giudizio di cognizione che si instaura, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 24 del 2017, nelle forme del rito sommario di cognizione.
Né, invero, al fine di paralizzare l'utilizzabilità della citata produzione documentale, giova valorizzare il rilievo per cui la difesa dell'originario ricorrente, con note allegate al verbale di udienza del 19/9/2019, disconosceva tempestivamente la conformità delle copie del “referto esame anatomo-istologico del 24/12/2008” e della “dichiarazione di conformità del Direttore Sanitario”, ai rispettivi originali, contestandone la genuinità ed attendibilità, in ragione del dato per cui il citato referto, sebbene recasse la data del 24/12/2008, non era stato depositato dalla resistente nel corso dell'ATP conciliativo, né durante le operazioni peritali, non era contenuto nella copia della cartella clinica ad esso rilasciata con timbro di conformità del 6/2/2009, né, infine, era presente nella copia della cartella clinica prodotta dalla resistente nel giudizio di A.T.P. conciliativo. pag. 21/73 Quanto all'attestazione di conformità all'originale, della copia del referto, rilasciata dal Direttore Sanitario, pure prodotta dalla resistente, il ne stigmatizzava l'irrilevanza, obiettando che si Per_1
trattava di “una dichiarazione unilaterale priva di alcun valore probatorio, non formulata né annotata in cartella clinica ma venuta artificiosamente ad esistenza solo in tale sede per giustificare la presenza del presunto “referto esame anatomo-istologico del
24/12/2008” ..”.
Contestualmente, con le medesime note scritte, la difesa del Per_1
aveva anche cura di effettuare, con riferimento al referto di esame istologico ed all'attestazione di conformità, il disconoscimento dell'autenticità “delle scritture e delle sottoscrizioni dei suddetti presunti fogli/documenti prodotti in copia rispetto ai presunti originali”.
§ 7.
Tanto premesso, la Corte osserva che, nella specie, la contestazione di conformità delle copie ai rispettivi originali, come operata dal , Per_1
non sia di per sé sufficiente a fare emergere fondati dubbi circa la genuinità del documento, in difetto di ulteriori emergenze istruttorie deponenti in tal senso.
Del resto, al riguardo, appare dirimente evidenziare come i CTU nominati da questa Corte, nell'esaminare il referto dell'esame istologico al fine di dare risposta ai quesiti ad essi posti, non abbiano manifestato alcun dubbio circa l'effettiva esecuzione della citata pag. 22/73 indagine diagnostica e la sua riconducibilità alla vicenda clinica del
. Per_1
Del resto, a conforto di quanto appena evidenziato depone il decisivo rilievo per cui, nella cartella clinica relativa all'intervento di resezione del sigma retto eseguito in data 12.12.2008, sia annotato, alla fine della pagina, “NB pezzo all'istologia”. Tale locuzione induce a ritenere che, nella specie, dopo l'esecuzione dell'intervento chirurgico, i sanitari abbiano disposto l'esecuzione dell'esame istologico, poi documentato dal referto oggetto di contestazione.
Per quanto, quindi, il mancato inserimento del risultato di tale indagine diagnostica, datato 24/12/2008, nella cartella clinica rimessa in copia dall'azienda ospedaliera ai parenti del e finanche in quella Per_1
depositata in giudizio dalla resistente, sia oggettivamente singolare, appare plausibile la giustificazione in proposito fornita dalla difesa dell'appellante, a mente della quale la produzione veniva operata secondo l'indicata scansione essendosi al cospetto di “atto integrativo della cartella clinica del paziente in essa non allegato poiché trattasi di accertamento diagnostico ultimato dopo l'epilogo della vicenda cinica”.
Infine, non rileva, al fine di paralizzare l'utilizzabilità dei citati documenti, il pure operato (dall'originario ricorrente) disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione, riferibile al sanitario che redigeva il referto, apposta in calce al documento in esame, poiché, nella specie, viene in rilievo il referto di un esame istologico, contenuto in uno scritto redatto mediante impiego di segni grafici inequivocamente riconducibili ad un'azienda ospedaliera pag. 23/73 pubblica, quale è, appunto, l'odierna appellante. Ne segue che, al fine di escludere la riconducibilità del documento alla struttura sanitaria da cui lo stesso risultava provenire, cioè, l' e, nello CP_13
specifico, l'UO Complessa di Anatomia Patologica, l'appellante avrebbe dovuto sperimentare il rimedio della querela di falso. Tanto, invero, in ossequio a quella consolidata giurisprudenza secondo cui “Il certificato medico rilasciato presso una struttura pubblica ospedaliera è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza” (cfr. ex multis,
Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015; conforme, Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 27288 del 16/09/2022:“Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse”).
Ne segue che, in ragione della mancata formulazione della querela di falso, avente ad oggetto la contestazione della genuinità della relativa sottoscrizione e del documento nel suo complesso, il referto dell'esame istologico sia certamente riferibile all'AO appellante, impregiudicata,
pag. 24/73 ovviamente, la libera apprezzabilità, in termini di attendibilità sul piano medico legale, del contenuto intrinseco dello scritto.
§ 8.
Superati, alla stregua di quanto sin qui osservato, i rilievi dell'appellato, tesi a contestare l'ammissibilità della produzione documentale operata in primo grado dall , giova, nel merito, rimarcare che, proprio al fine di supplire alla (dall'appellante) denunciata carenza istruttoria, consistita nella mancata valutazione delle risultanze di siffatto referto ad opera della dott.ssa questa Per_3
Corte disponeva il supplemento di indagine peritale del quale dinanzi si è detto.
Orbene, nell'elaborato peritale depositato in questo grado di giudizio in data 22.7.2025, il Collegio peritale nominato dalla Corte operava un approfondito esame del documento e ne valutava compiutamente il contenuto, al fine di individuare l'origine della lamentata lesione del sigma.
Richiamando le considerazioni svolte dai nominati ausiliari, connotate da ampio e motivato esame della vicenda, corredato da plurimi riferimenti bibliografici, deve ritenersi che la conclusione cui perveniva il Giudice di prime cure possa essere confermata.
Infatti, i CTU di appello, esponevano che” .. In estrema sintesi, la vicenda concerne un sessantunenne che in data 29/11/08, in quanto affetto da occlusione aortica iuxtarenale giunse presso l'U.O. Controparte_18
dell' di OL. CP_16 Parte_1
pag. 25/73 In tale ambito la storia clinica del p. era già nota, stante antecedenti ricoveri per una condizione di rettocolite ulcerosa (diagnosticata nel
2006 ed in follow up clinico ed endoscopico) e di quella relativa ad una trombosi aortica ed arteriopatia ostruttiva cronica degli arti inferiori
(sindrome di Leriche, diagnosticata il 15/9/2008), motivo quest'ultimo che richiese la necessità del predetto ricovero (in regime di urgenza) nel corso del quale si procedette -in data 4/12/08- ad innesto aorto-bi- femorale con protesi in Dacron.
La successiva scansione degli eventi biologici documenta un progressivo peggioramento post-operatorio delle condizioni cliniche del p. caratterizzate, sin dal 10/12, da un addome acuto con segni clinici di shock settico, laddove fu necessario un reintervento chirurgico (12/12) che mise in evidenza una perforazione del sigma con allegata peritonite stercoracea affrontata mediante resezione secondo RT e colostomia di protezione.
Nel prosieguo le condizioni di salute del p. peggiorarono ulteriormente stante la documentata evidenza di un grave stato settico in uno con una sopraggiunta polmonite ab ingestis, fino al sopraggiungere in data
31/12/08 di un arresto cardiaco-respiratorio irreversibile”.
Poste tali premesse, poi, i CTU, dopo avere dato atto dell'appropriatezza dell'intervento eseguito, sulla base del rilievo per cui “ l'intervento del 4/12/08 consistette in un innesto aorto-bi-femorale con protesi in Dacron, la cui indicazione, alla luce delle condizioni cliniche (61enne, dolore agli arti inferiori durante la deambulazione e talora a riposo, perimetro di marcia libero di circa 30 metri, masse pag. 26/73 muscolari ipotoniche ed ipotrofiche, polsi femorali non apprezzabili), risulta corretta ed in linea con le esigenze di salute presentate dal p. “, con precipuo riferimento al contenuto del più volte menzionato referto istologico, osservavano quanto segue: “La lesione intestinale (sigma) è causalmente ascrivibile, con qualificata probabilità – o nell'ottica del più probabile che non- ad una inadeguata condotta tecnica intraoperatoria dei Sanitari dell' di OL (cfr. supra). Controparte_15
Ciò in quanto, tutti gli elementi clinico-strumentali circostanziali disponibili non lasciano individuare un altro momento etiopatogentico nemmeno quello di una condizione di perforazione spontanea del sigma già interessato da una malattia cronica (RCU) o di una ischemia intestinale (cfr. supra).
Peraltro, gli eventi clinici, desunti dalla documentazione sanitaria, sono in linea con una lesione iatrogena dell'intestino, posto che il decorso clinico post-operatorio fu contrassegnato dall'occorrenza di episodi di algia addominale progressivamente ingravescenti, fino alla constatazione di un addome acuto, con successiva evidenza di perforazione intestinale e peritonite stercoracea.
L'esito dell'esame istologico condotto sul segmento sigmoideo asportato
(referto del 24/12/2008 n. 2008-I-9417) consente di escludere elementi anatomo-patologici inerenti a una condizione acuta della RCU.
In particolare, detto accertamento non mostrò quelle tipiche alterazioni attese in presenza di una fase acuta (o meglio riacutizzazione) da RCU e segnatamente: infiltrato infiammatorio di linfociti, plasmacellule,
pag. 27/73 eosinofili e neutrofili;
plasmocitosi basale;
deplezione mucipara;
pseudopolipi infiammatori;
criptiti e ascessi criptici, né mise in evidenza altri fattori che potessero far propendere, in termini probabilistici, per una circostanza causale di natura ischemica”.
Le chiare affermazioni dei CTU, dagli stessi ribadite, nei termini appena esposti, anche in sede di risposta ai rilievi dei CT di parte dell'appellante, inducono a ritenere infondata la principale doglianza sottesa all'appello in esame, come visto volta ad escludere la riconducibilità della lesione del sigma ad un incongruo atto posto in essere nel corso dell'intervento chirurgico cui il veniva Per_1
sottoposto in data 4.12.2008.
Né, invero, giova alla difesa dell'AO richiamare, in sede di comparsa conclusionale da ultimo depositata in data 16.10.2025, le considerazioni critiche rivolte dai propri CT alle conclusioni rassegnate dai CTU in merito all'origine della lesione, atteso che, come detto, il
Collegio peritale forniva sul punto risposte assolutamente chiare ed esaustive, suffragate da plurimi riferimenti bibliografici.
Infatti, in proposito, gli autorevoli consulenti officiati da questa Corte, prof. e dott. , rispondevano Persona_6 Persona_7
osservando che: “.. In definitiva, i dott.ri e sostengono Pt_2 Parte_3
nelle loro note controdeduttive che la perforazione intestinale è causalmente riconducibile alla fase di riacutizzazione della rettocolite ulcerosa (RCU), condizione responsabile – in uno con le documentate comorbidità- della progressiva evoluzione peggiorativa delle condizioni di salute del p. e, quindi, dell'evento esiziale. pag. 28/73 Orbene, in riferimento al punto sub 1) va subito detto che la decisione del
p. di essere trasferito dalla Sezione TIPO al reparto di Chirurgia
Vascolare del medesimo nosocomio in data 9/12 non assume alcuna rilevanza clinica né prognostica.
Di fatti, l'aggravamento delle condizioni di salute del p. non è attribuibile
a tale trasferimento, ma ad un evento avverso occorso durante la fase chirurgica del 4/12/08 e ad una carenza assistenziale post-operatoria.
Peraltro, in quest'ottica non può tacersi che la gestione clinica post- operatoria, in un Reparto di Chirurgia Vascolare, avrebbe dovuto dare maggiori garanzie assistenziali sia sul piano diagnostico che terapeutico, stante il grado di specializzazione del personale sanitario del medesimo reparto.
Per ciò che concerne i punti sub 2) 3) 4) 5) 6) 7) va detto quanto in appresso.
In primis, si deve ricordare che la RCU era un antecedente patologico ben noto ai Sanitari dell di OL, sicché essi (anche in Controparte_15
considerazione di possibili fenomeni di riacutizzazione stress correlati) avrebbero dovuto avere una condotta assistenziale diversa da quella intrapresa e cioè:
a) procedere al monitoraggio degli indici di gravità della rettocolite ulcerosa, di fatto omesso;
b) continuare la terapia con mesalazina che risulta sospesa all'atto del ricovero e ripresa solo in data 10/12/08;
pag. 29/73 c) eseguire una tempestiva consulenza chirurgica praticata solo in data
12/12, a fronte di segni e sintomi che facevano presagire una condizione di addome acuto già dal 10/12/08;
d) effettuare una consulenza gastroenterologica, sia prima dell'intervento (finalizzata all'implementazione di strategie di monitoraggio e cura dello stato morboso) che nella fase di peggioramento clinico da sospetto addome acuto, accertamento, pur richiesto e sollecitato, mai espletato.
Su tale ultimo aspetto, pur rilevando che il ricovero del p. avvenne in regime d'urgenza, non sfugge che l'ampio lasso di tempo intercorso tra la data del ricovero (29/11) e quella dell'intervento (4/12), ben 4 giorni, rappresenta uno spazio ragionevole per poter ricorrere, in via preventiva, all'esecuzione di una consulenza gastroenterologica.
Venendo al punto nodale della vicenda clinica, vale a dire al meccanismo etiopatogetico alla base della perforazione del sigma e, quindi, alle contestazioni formulate nelle predette note, deve rilevarsi che i dott.ri
e non hanno posto la dovuta attenzione alla circostanza, Parte_3 Pt_2
già ampiamente discussa nell'elaborato in bozza, che la tardività nella perforazione di un viscere cavo da lesione iatrogena intraoperatoria è ampiamente riportata nella letteratura scientifica, e viene causalmente attribuita alla caduta di un'escara dopo cauterizzazione, ad incompleta lesione parietale da tagliente, a pizzicatura parietale da pinza da presa, ecc.
pag. 30/73 per il quale, l'ampia finestra temporale (dal 4 al 12/12), dagli CP_19
stessi e dai sottoscritti discussa, non rappresenta elemento di esclusione del nesso causale tra l'intervento e la perforazione iatrogena, bensì ne solidifica la sussistenza, rispettando anche il criterio temporale nella verifica del processo di causalità.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dai dott.ri e Pt_2
, il reperto dell'esito istologico non depone per una Parte_3
riattivazione della RCU posto che esso manca di specifici elementi per poterlo affermare tra cui: infiltrato infiammatorio di linfociti, plasmacellule, eosinofili e neutrofili;
plasmocitosi basale;
deplezione mucipara;
pseudopolipi infiammatori;
criptiti e ascessi criptici, ecc.. Ne consegue che, oltre alle già note considerazioni sull'argomento (cfr. supra), la causa della perforazione non può essere ascritta alla condizione, in sé e per sé considerata, di rettocolite ulcerosa né alla sua riacutizzazione”.
§ 9.
Riguardo, poi, agli ulteriori addebiti che già il CTU del primo grado aveva rivolto all'operato dei sanitari e sulla base dei quali l'ordinanza impugnata aveva, in aggiunta alla già discussa lesione del sigma, fondato la condanna dell' , giova rimarcare che l'esito della CTU di appello abbia in pieno confermato la correttezza della gravata decisione.
Invero, giova premettere che l'appellante aveva obiettato come, anche sul punto, la CTU, cui il primo Giudice aveva prestato adesione, fosse pag. 31/73 scarsamente attendibile, dal momento che” ..il comportamento assistenziale dei predetti sanitari nella gestione e nel trattamento della complicanza perforativa fu correttamente improntato alle condivise indicazioni della letteratura specialistica sull'argomento; segnatamente circa il dedotto ritardo diagnostico, va ribadito che il CTU, proprio sulla scorta dell'evidenza del reperto istopatologico, avrebbe dovuto valutare quanto dalle risultanze emerse, la patologia riscontrata abbia potuto realmente incidere nel determinismo dell'evento esiziale, dal momento che non trattavasi di una semplice colite ischemica ma di una diffusa necrosi ischemica del sigma di oltre 30 cm. di estensione. Con la precisazione che anche il moncone distale del sigma e del retto nei giorni successivi al secondo intervento, come descritto dai chirurghi generali che ebbero in cura il paziente, ha presentato segni di sofferenza ischemica .. “.
§ 10.
Anche i rilievi che precedono, mediante i quali l'appellante intendeva porre in discussione la correttezza dell'ordinanza, per avere il Giudice ravvisato un'ulteriore ragione di manchevolezza nell'operato dei sanitari, afferente alla gestione del decorso post- operatorio, e per non avere correttamente apprezzato l'incidenza, rispetto all'evento lesivo, delle pregresse condizioni del paziente, è infondato.
Invero, sul punto giova rimarcare come già la CTU del primo grado aveva ritenuto prive di consistenza le difese di carattere medico legale svolte dai consulenti di parte del Infatti, al riguardo, nella CP_16
relazione a sua firma, la dott.ssa aveva rilevato come, anche a Per_3
pag. 32/73 prescindere dall'origine della lesione del sigma, si erano verificate, nella gestione del decorso post-operatorio, una serie di ritardi e manchevolezze, la cui sussistenza emergeva ictu oculi dalla lettura del diario clinico relativo al periodo 10/12 dicembre. In particolare, ad avviso del CTU, nonostante sin dal giorno 10 il paziente venisse descritto come versante in condizioni scadute, con addome non trattabile, dolente alla palpazione profonda, con scariche diarroiche, e sebbene gli stessi sanitari avessero posto il sospetto di un riacutizzarsi della rettocolite o il verificarsi di un'ischemia, tanto da sollecitare una consulenza gastroenterologica, di fatto mai eseguita, nondimeno essi attendevano ancora due giorni prima di disporre, quando oramai la situazione del paziente era praticamente compromessa, il trasferimento in chirurgia di urgenza.
Ad avviso del CTU, il ritardo nella diagnosi e nel trattamento della perforazione addominale, protrattosi per ben otto giorni (dal 4 al 12 dicembre), era all'origine dello shock settico che aveva sensibilmente aggravato le condizioni del paziente, rendendo vano l'intervento di repalarotomia e di resezione intestinale.
Al cospetto di tali chiare affermazioni del CTU, i consulenti di parte dell alle cui deduzioni l'appellante si riportava, si CP_17
limitavano a sostenere che la scelta attendista dei sanitari era giustificata dalla necessità di tentare prima un approccio conservativo, basato sulla terapia medica. Citando fonti di letteratura scientifica, gli stessi sostenevano che “il tasso di colectomia in urgenza per colite ulcerosa acuta oscilla tra l'8.5% ed il 48%, a seconda della risposta alla
pag. 33/73 terapia medica in un lasso di tempo che può variare tra le 24 e le 48 ore
(Dinesen LC, LS AJ, Net al. The pattern and outcome of acute CP_20
severe colitis. 2010;4:431–7). Ciò sta a significare che in Controparte_21
meno della metà dei pazienti affetti da rettocolite ulcerosa in fase acuta si impone sin da subito un trattamento chirurgico, il quale risulta indicato esclusivamente in caso di comparsa di megacolon tossico, di mancata risposta alla terapia medica somministrata per 24-48 ore e di perforazione intestinale. Tale approccio terapeutico trova la sua ratio nell'elevato tasso di mortalità a tre anni (13,2%) che si correla alla colectomia praticata in urgenza per rettocolite ulcerosa in fase acuta, laddove quello del trattamento in elezione risulta assai minore, pari al
3.7%”.
§ 11.
Ciò posto, la deduzione difensiva in esame non coglie nel segno, essendo stata ampiamente sconfessata, oltre che dagli esiti della CTU di primo grado, dalle conclusioni rassegnate dal Collegio peritale di appello.
Ed invero, nella relazione dagli stessi redatta, quei consulenti, chiamati da questa Corte ad esprimersi anche in ordine ai sopra riportati rilievi dell'appellante, osservavano che: “.. sfugge ai CT di parte appellante che nella fase post-chirurgica (dal 4 al 9/12/08), l'occorrenza di dolore addominale intermittente -in considerazione della nota rettocolite ulcerosa e dei potenziali eventi avversi post-chirurgici- avrebbe dovuto indurre i suddetti Sanitari ad un accurato monitoraggio clinico- strumentale, e che, a partire dal 10/12, allorquando fu obiettivato un pag. 34/73 “addome non trattabile e dolente alla palpazione profonda…”, sarebbe stato adeguato da parte degli stessi giungere ad un tempestivo inquadramento clinico-strumentale, finalizzato alla prevenzione di uno stato di shock settico (evento, di fatto, successivamente verificatosi).
Di fatti, in luogo di una condotta attendistica dei medesimi Sanitari, protrattosi fino al 12/12, nonostante in data 10/12 si fosse già rilevato un marcato aggravamento delle condizioni cliniche, sia generali
(“scadute” e con iperpiressia), che locali (“addome non trattabile e dolente alla palpazione profonda…due scariche di diarrea”), fortemente suggestive di un addome acuto, si sarebbe dovuto, invece, ricorrere
(almeno), in urgenza, ad un approfondimento diagnostico
(sigmoidoscopia, ecografia addominale, TC con mdc, ecc.) per smentire o rilevare lesioni a carico dell'intestino, ciò tanto più in quanto si era di fronte ad un soggetto con nota malattia da RCU.
Tuttavia, soltanto il 12/12 (ben due giorni dopo), constatata la presenza di shock, furono effettuate la consulenza chirurgica e rianimatoria, nonché l'angio-TC addominale, in esito alla quale si pose indicazione ad intervento chirurgico urgente ed indifferibile in paziente “in stato di shock settico”.
Infine, con riferimento all'evento esiziale, oltre il primum movens rappresentato dalla lesione iatrogena del sigma con conseguente peritonite stercoracea diffusa, nonché il suo tardivo trattamento, occorre ribadire la contestuale sussistenza, nel processo di causazione del medesimo evento, di ulteriori momenti etiopatogenetici (parziale deiscenza del moncone rettale, infezioni correlate all'assistenza, pag. 35/73 sindrome da aspirazione), succedutesi nella stessa fase clinica, riconducibili ad una inadeguata condotta assistenziale presso il predetto nosocomio, sia in termini di prevenzione, diagnosi e trattamento”.
Per tutto quanto sin qui ampiamente esposto, il primo motivo di appello deve, quindi, essere rigettato.
§ 12.
Con il secondo motivo d'appello, l'A.O. censurava Parte_1
l'ordinanza, ritendo errata la quantificazione del danno, in quanto operata supponendo, sul piano causale, la riconducibilità dell'exitus alla condotta negligente dei sanitari, laddove era ravvisabile un danno da “perdita di chance di sopravvivenza”, come emergeva dalla stessa
CTU nella quale l'Ausiliare faceva riferimento “.. a: “probabilità di sopravvivenza” ed a “prognosi (che) poteva essere favorevole in una buona percentuale dei casi”. Di conseguenza, obiettava l'appellante, la liquidazione avrebbe dovuto eseguirsi in via equitativa, tenendo conto dell'incidenza della condotta lesiva e del fatto che, nella specie, la sopravvivenza del paziente era da ritenersi incerta e soltanto possibile.
§ 13.
Il motivo è infondato.
Sul punto, giova rimarcare come già la dott.ssa avesse concluso Per_3
affermando che “sussiste .. nesso di causalità materiale tra” la condotta dei sanitari ed il decesso del paziente, in quanto, in caso di condotta corretta e di diagnosi tempestiva e, quindi, di trattamento chirurgico pag. 36/73 “la prognosi poteva essere favorevole in una buona percentuale di casi”
(cfr. pag. 56 dell'elaborato peritale a firma della dott.ssa . Per_3
Tale conclusione, sulla scorta della quale il primo Giudice motivava l'accoglimento della domanda, risulta ulteriormente corroborata dall'esito della CTU svolta in grado di appello.
Ed infatti, al riguardo, il Collegio peritale, dopo avere più volte ribadito che “.. la perforazione del sigma che si rilevò dopo l'intervento del
4/12/08 può ritenersi, con qualificata probabilità (o nell'ottica del più probabile che non) causalmente riconducibile ad un'errata manovra tecnica del medesimo intervento. Inoltre, le prestazioni assistenziali furono inadeguate sia nella fase pre-operatoria che post-operatoria”, aveva modo di chiarire che “La RCU rappresenta una malattia ben delineata (sia sotto il profilo diagnostico che terapeutico) in tutti gli ambienti sanitari, tanto più in quelli di alta specializzazione come
l'Ospedale Cardarelli di OL.
La perforazione intestinale, indipendentemente dalla causa, era prevedibile ed evitabile, laddove i di Controparte_22
OL avessero avuto una diversa condotta da quella intrapresa (cfr. supra).
I predetti sanitari, nella fase post-chirurgica compresa dal 4 al 9/12, in occorrenza di manifestazioni di algia addominale intermittente (in considerazione della nota rettocolite ulcerosa e dei potenziali eventi avversi post-chirurgici), avrebbero dovuto procedere ad accurato monitoraggio clinico-strumentale, e a partire dal 10/12, allorquando fu
pag. 37/73 obiettivato un addome non trattabile e dolente alla palpazione profonda, ad un tempestivo inquadramento specialistico-strumentale, finalizzato alla prevenzione di uno stato di shock settico”, riteneva pienamente sussiste il nesso causale.
Invero, i CTU affermavano, al riguardo, che “Quindi, una diversa condotta assistenziale avrebbe evitato, in termini di qualificata probabilità, l'originaria lesione intestinale, la peritonite stercoracea, lo stato settico e la catena successiva degli eventi avversi (parziale deiscenza del moncone rettale, esito dell'intervento di Per_8
effettuato il 12/12, infezioni nosocomiali, sindrome da aspirazione) e, quindi, l'evento esiziale.
Le patologie di cui era affetto il p. (RCU, arteriopatia ostruttiva cronica degli arti inferiori, sindrome di Leriche), in caso di una corretta assistenza sanitaria, dovuta ma omessa, non avrebbero inciso sulla sua sopravvivenza .. Un corretto trattamento avrebbe consentito un esito favorevole anche in riferimento alla sopravvivenza.
In proposito, la prognosi dopo innesto aorto-bi-femorale con protesi in
Dacron è generalmente buona, con un alto tasso di sopravvivenza a lungo termine, stimata intorno al 94% ad 1 anno, 81% a 5 anni e 64% a
10 anni”.
Le esposte risultanze probatorie, del resto compatibili con quelle già poste a base della gravata ordinanza, non lasciano, quindi, adito a dubbi di sorta circa la sussistenza sia del lamentato inadempimento pag. 38/73 qualificato dell'AO appellante, che del nesso causale tra lo stesso ed il decesso.
Nella specie, pertanto, deve ritenersi che, a prescindere da quanto si dirà in relazione all'appello incidentale, l'ordinanza impugnata resista alle critiche dell'appellante, potendosi affermare che la condotta negligente dei sanitari, tanto nel corso del primo intervento del
4.12.2008, quanto nella gestione della fase post-operatoria, abbia provocato la perdita anticipata della vita del paziente e non già di una mera "chance" di sopravvivenza, ravvisabile nel caso in cui vi sia incertezza sulle conseguenze "quoad vitam" dell'errore medico (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023; Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 21415 del 30/07/2024).
§ 14.
Le considerazioni da ultimo esposte consentono di confutare, altresì,
l'ulteriore deduzione dell'appellante, a tenore della quale “nell'ambito della responsabilità medica, quando si verte in ambito di aumento del rischio di complicanze a causa della condotta asseritamente errata, non potendosi escludere che il danno si sarebbe verificato anche in presenza della condotta asseritamente dovuta, il sanitario (e/o l'azienda ospedaliera) deve essere ritenuto responsabile esclusivamente nei limiti dell'incremento del rischio .. occorre adottare una graduazione della responsabilità in funzione del rischio circa la produzione del danno, che può essere attribuita a ciascun antecedente causale, così da circoscrivere il risarcimento in proporzione all'incidenza statistica alla luce di tutti gli elementi obiettivamente rilevanti ai fini della configurazione di una pag. 39/73 causalità materiale che vanno rinvenuti caso per caso (tali richieste sono state formulate sin dal primo atto difensivo dall'attuale appellante)”.
Infatti, nella specie, alla stregua di quanto affermato dai CTU di appello, deve ragionevolmente escludersi l'incidenza della rettocolite ulcerosa nel determinismo dell'exitus. In ogni caso, il fatto che il paziente fosse gravato da una severa patologia di base (la rettocolite) non consente di escludere la sussistenza del nesso causale tra la condotta inadeguata dei sanitari e l'evento di danno. In tal senso milita quel consolidato orientamento secondo cui “nell'ipotesi in cui la persona danneggiata sia, per la propria condizione soggettiva, più vulnerabile dei soggetti della stessa età e dello stesso sesso, tale circostanza non incide né sul nesso di causa, né sull'attribuzione della colpa, né sulla liquidazione del danno”
(cfr. Cass. n. 28811 del 2019; Sez. 3 -, Ordinanza n. 20836 del
21/08/2018; Sez. 3, Sentenza n. 8995 del 06/05/2015, Rv. 635338 -
01; Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011).
Quanto, poi, alla rilevanza, in ambito giuridico, della nozione, tipicamente medica di complicanza, cui pure la difesa dell'appellante faceva riferimento, giova rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza, “Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che
l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del
pag. 40/73 paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35024 del 29/11/2022).
Siccome, nella specie, i CTU di appello hanno, inequivocamente, chiarito che la lesione della parete intestinale è stata causata da un'incongrua manovra del chirurgo e che i sanitari del CP_16
avrebbero potuto e dovuto diagnosticare tempestivamente siffatta lesione, deve escludersi che il manifestarsi di detta condizione patologica possa intendersi alla stregua di un evento non prevedibile, né tantomeno non evitabile.
§ 15.
Si può a questo punto procedere all'esame dell'appello proposto da
, che, pur se introdotto con autonomo atto di Controparte_2
citazione, va considerato incidentale, essendo detto atto stato notificato il 28.9.2021, successivamente alla notifica, risalente al
27.9.2021, dell'appello dell CP_17
Al riguardo, giova premettere che l'ordinanza impugnata riconosceva in favore di il risarcimento, iure hereditatis, del Controparte_2
danno biologico terminale e del danno morale terminale, sofferti dal de cuius, nel lasso temporale intercorso tra il manifestarsi delle lesioni e la morte.
In particolare, valorizzando la lucida agonia del paziente tra il giorno
10.12.2008, data in cui le sue condizioni di salute cominciavano a pag. 41/73 peggiorare, ed il 12.12.2008, allorquando lo stesso veniva operato d'urgenza, giungendo, in sala operatoria, in stato “di shock settico”, il primo Giudice quantificava equitativamente il danno biologico e le sofferenze patite in complessivi euro 10.000,00.
Il Tribunale, inoltre, respingeva la domanda del ricorrente tesa ad ottenere il risarcimento, iure hereditatis, del danno sofferto dal paziente per la perdita anticipata della vita.
§ 16.
Con il primo motivo del suo appello incidentale, Controparte_2
lamentava che il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto che esso istante avesse proposto anche una domanda di risarcimento del danno tanatologico, laddove sosteneva di non avere mai formulato siffatta pretesa.
Deduceva, altresì, che la questione sottesa al motivo di gravame assumeva rilevanza in ordine alle censure, da esso successivamente sviluppate, afferenti “alla liquidazione delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado”.
§ 17.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Infatti, se è vero che il primo Giudice ha respinto una domanda – quale quella di risarcimento del danno tanatologico – in effetti mai formulata dall'originario ricorrente, è innegabile che tale statuizione non abbia minimamente inciso sull'economia complessiva dell'ordinanza, non pag. 42/73 avendo il Tribunale desunto da siffatto rigetto alcuna concreta conseguenza, lesiva delle ragioni del , in punto di Per_1
quantificazione delle spese di causa.
Infatti, nel liquidare le spese processuali il Giudice ha applicato lo scaglione di valore corrispondente al decisum, senza operare alcuna decurtazione dei compensi medi in ragione del mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno tanatologico.
In ogni caso, la questione perde di rilevanza alla luce di quanto si dirà in ordine ai restanti motivo di appello incidentale.
§ 18.
Con il secondo motivo di appello incidentale, Controparte_2
impugnava la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice aveva liquidato nella misura, dall'appellante ritenuta incongrua, di euro 10.000,00, il danno non patrimoniale subito in vita dal de cuius, sia quale danno biologico terminale che quale danno morale catastrofale o da lucida agonia.
Sul punto, premesso che il Giudice aveva correttamente stimato in due giorni (dal 10 al 12 dicembre 2008) il periodo di lucida agonia, nel quale il de cuius aveva acquisito la consapevolezza della sua morte imminente, l'istante lamentava che l'ordinanza avesse liquidato una somma significativamente inferiore a quella che, in situazioni analoghe, erano state riconosciute da altri provvedimenti. Sosteneva, in particolare, che, per periodi di durata minore, erano stati riconosciuti importi significativamente maggiori e che la stessa Corte
pag. 43/73 di Cassazione, “per mezz'ora di intensa e lucida agonia del de cuius” aveva stimato “il danno morale terminale .. nella misura di € 90.000,00
(Cass. 8/4/2010 n. 8360)”.
Deduceva, poi, che le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel
2018, da esso prodotte nel giudizio di primo grado, riconoscevano “un risarcimento per danno non patrimoniale (morale catastrofale) di €
30.000,00 per i primi tre giorni di sopravvivenza”.
Lamentava, altresì, che le analoghe Tabelle del Tribunale di Roma del
2018, contemplavano “un risarcimento di € 50.000,00 per i primi cinque giorni di sopravvivenza (€ 10.000,00 per ciascun giorno dopo aver acquisito la consapevolezza della concreta possibilità di decesso)”.
Riferiva che tali Tabelle erano state aggiornate nel 2019, prevedendo un aumento dell'1,1% per la sopravvenuta rivalutazione monetaria.
Sosteneva, quindi, che il danno catastrofale per due giorni di lucida agonia avrebbe dovuto essere determinato quantomeno “nella misura di € 20.000,00”.
§ 19.
Con il terzo motivo di appello incidentale, il si doleva della, a Per_1
suo parere riduttiva, liquidazione del danno biologico terminale sofferto in vita dal de cuius.
Allegava al riguardo che, nel liquidare tale posta di danno, il Tribunale aveva omesso di valorizzare il fatto che il de cuius subiva un periodo di malattia quantificabile in complessivi giorni 33 di I.T.T., di cui 15 giorni di I.T.T. sarebbero stati sofferti anche in caso di trattamento sanitario pag. 44/73 corretto, ed ulteriori 18 giorni, invece, imputabili all'errato trattamento sanitario.
L'ordinanza impugnata aveva, pertanto, sottaciuto il “consolidamento di postumi permanenti nella misura del 100% dal giorno della lesione del sigma (primo intervento chirurgico) del 4/12/2008 sino al decesso del
31/12/2008”, nonché il “maggior periodo iatrogeno di malattia e di invalidità temporanea al 100% di almeno 18 giorni”, il “danno biologico terminale sofferto dal defunto nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte, inteso come danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), a prescindere dalla consapevolezza o meno di tale sofferenza”.
Pertanto, nel liquidare il danno biologico terminale il Giudice avrebbe dovuto applicare le tabelle relative all'invalidità permanente e temporanea.
In ogni caso, il Tribunale avrebbe potuto servirsi delle tabelle appositamente elaborate dal Tabelle di Milano per la liquidazione del danno terminale riconoscendo gli importi in esse previsti, certamente più elevati di quello riconosciuti nell'ordinanza.
In conclusione, secondo l'istante, gli andavano riconosciuti “oltre al danno morale catastrofale nella misura di € 20.000,00 richiesto con il precedente motivo di appello incidentale per le 48h di cosciente sofferenza e lucida agonia anche il danno non patrimoniale terminale subito in vita dalla vittima primaria nella sua componente biologica
(danno biologico terminale)”, “ulteriori € 21.019,5 (come previsto dalle
pag. 45/73 Tabelle di Milano per 18 giorni di maggior danno biologico terminale iatrogeno, con personalizzazione massima al 50%) .. in via gradata in ulteriori € 14.013,00 (come previsti dalle Tabelle di Milano per 18 giorni di maggior danno biologico terminale iatrogeno, importo tabellare standard non personalizzato)”.
§ 20.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Giova premettere che il Collegio ritiene di potere adottare, nella liquidazione del cd. danno ("danno morale terminale"), ovvero del danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", l'apposita tabella elaborata dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano, nella sua più aggiornata versione, che si identifica in quella pubblicata nel giugno del 2024 (cui anche la difesa del faceva riferimento Per_1
nella comparsa conclusionale). Ed invero, premessa l'oggettiva difficoltà che connota la liquidazione di tali poste di danno, la Corte ritiene che l'utilizzo della tabella consenta, rispetto alla liquidazione equitativa pura cui si è attenuto il primo Giudice, di assicurare maggiore omogeneità delle decisioni e di evitare ingiustificate duplicazioni risarcitorie.
Ciò premesso, valorizzando le considerazioni del primo Giudice, deve ritenersi dimostrato che il abbia patito un danno biologico ed Per_1
un danno terminale, in termini sia di sofferenza fisica che morale, per pag. 46/73 un arco temporale di circa 48 ore, dal 10.12.2008, giorno in cui le sue condizioni di salute iniziavano a mostrarsi scadute, al 12.12.2008, quando giungeva in sala operatoria “in stato di shock, polipnoico, cianotico, in sudorazione profusa e con pressione arteriosa 85/minima non percepibile”.
Per tale arco temporale, tenuto conto della sopra indicata tabella del
2024 del Tribunale di Milano – che, per i primi tre giorni consente una liquidazione equitativa massima fino ad euro 35.247,00 – appare equo liquidare, a titolo di danno terminale comprensivo della componente biologica e morale, euro 20.000,00.
Va, poi, osservato che, come condivisibilmente rilevato dal , il Per_1
de cuius ha sofferto un danno biologico terminale dal 4.12.2008, data del primo intervento a seguito del quale si determinava la lesione iatrogena, al 31.12.2008, data del decesso e che, nondimeno, detratto il periodo di convalescenza di 15 giorni di ITT che avrebbe subito anche in ipotesi di intervento correttamente riuscito, gli vadano riconosciuti ulteriori 18 giorni di I.T.T. imputabili all'errato trattamento sanitario.
La liquidazione di tale voce di danno, che riguarda il periodo successivo al 12.12.2008 - nel quale il paziente non versava più in una condizione di lucida agonia, emergendo, dalle annotazioni dei medici, quali richiamate dalla CTU, che le condizioni dello stesso si mantenevano sempre gravi ed erano caratterizzate da un persistente squilibrio idroelettrico, emodinamico e metabolico conseguente allo stato settico insorto a causa della perforazione del sigma e della peritonite stercoracea (cfr. CTU di primo grado, pag. 46) -, non può pag. 47/73 avvenire utilizzando la Tabella di Milano del 2024 relativa al cd. danno terminale, di cui dinanzi si è detto. Infatti, siffatta tabella, come chiarito dai suoi redattori a pagina 57 della stessa, presuppone, tra gli altri requisiti, quello della “coscienza”, per cui “in nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale, che non potrà dirsi esistente, ad esempio, nel caso in cui nel tempo intercorso prima del decesso la vittima stessa abbia versato in stato di incoscienza”.
Chiarito ciò, si deve rammentare che il cd. danno biologico terminale
“quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (cfr. ex multis, Sez. 3,
Sentenza n. 7923 del 2024).
Ai fini della liquidazione del danno biologico terminale, poi, deve rimarcarsi che, secondo la giurisprudenza della S.C., essa può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 16592 del 2019, pagg. 5, 6 della motivazione).
Tanto premesso, quindi, detta liquidazione deve essere operata sulla base degli importi previsti dalla tabella di Milano 2024, relativamente pag. 48/73 al danno, alla salute, da ITT, opportunamente personalizzati, corrispondenti ad una condizione di inabilità del 100%.
Invero, sul punto, la CTU di appello attestava che il paziente “.. nella fase assistenziale compresa tra il 4/12 ed il 31/12/08, per le sue condizioni cliniche e terapeutiche, era in uno stato di totale inabilità.
Nell'ipotesi di un'adeguata condotta assistenziale il periodo di convalescenza atteso sarebbe stato, probabilmente, inferiore a quello maturato (32 giorni), vale a dire intorno ai 15 giorni”.
Ciò premesso, nella specie, nel liquidare il danno biologico terminale, per il periodo non connotato dalla lucida agonia della vittima (quindi, nella specie, per l'arco temporale di 18 giorni compreso tra il
12.12.2008 e la morte, sopraggiunta il 31.12.2008), si può fare riferimento all'importo di euro 115,00, previsto dalla citata tabella per ciascun giorno di ITT, che aumentato del 50%, secondo la percentuale di personalizzazione massima contemplata dalla tabella, che risulta ampiamente giustificata alla stregua della peculiarità della fattispecie concreta e del fatto che si è al cospetto di una condizione di inabilità che è poi sfociata nella morte, ascende ad euro 172,5 pro die.
Quindi, moltiplicando euro 172,5 per 18 giorni, si ottiene l'ulteriore cifra di euro 3.105,00.
In totale, quindi, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, a titolo di risarcimento del danno, biologico e morale, terminale, spetta al
, iure hereditatis, l'importo di complessivi euro 23.105,00. Per_1
§ 21.
pag. 49/73 Il Giudice di primo grado, nel riconoscere il danno da perdita parentale, domandato iure proprio dal ricorrente, “…Tenuto conto del vincolo affettivo e parentale esistente tra il ricorrente Controparte_2
e la vittima (il ricorrente è figlio di quest'ultima)”, riteneva di dover determinare “l'ammontare risarcitorio spettante, in via equitativa e a titolo di danno non patrimoniale, nella somma di euro 220.000,00”. Il
Tribunale, nel procedere a siffatta liquidazione, dichiarava di voler fare applicazione dell'apposita tabella del Tribunale di Milano, la quale, come noto, contemplava uno “scaglione” compreso tra “euro
163.990,00” ed “euro 327.990,00” e riteneva equo riconoscere “il danno in misura superiore a quella minima dei valori sopra indicati e, quindi, in termini monetari attuali e già comprensivi di interessi c.d. compensativi, euro 220.000,00 a favore del ricorrente, figlio del de cuius”.
§ 22.
Con il quarto motivo di appello incidentale, Controparte_2
impugnava la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice aveva liquidato il danno non patrimoniale da esso subito per la perdita definitiva del rapporto parentale nella complessiva misura, da ritenersi a suo avviso incongrua, di euro 220.000,00.
L'appellante, nel censurare la decisione, premetteva che il Giudice aveva fatto erroneo riferimento ai parametri monetari della tabella milanese del 2014, laddove la stessa, nella versione aggiornata al 2021, già vigente alla data di emissione dell'ordinanza, aveva previsto un incremento di detti valori, indicando una forbice compresa tra euro
168.250,00 ed euro 336.500,00. pag. 50/73 Ciò posto, l'appellante deduceva di avere “sempre convissuto con il de cuius”, come attestato dal certificato di residenza storica depositato in primo grado e che, solo un mese prima del ricovero del de cuius, raggiungeva l'indipendenza economica e riusciva a trasferirsi ed andare a vivere da solo.
Sosteneva di avere prestato assistenza, morale e materiale, al congiunto durante i giorni della degenza presso il e che la CP_16
perdita del padre lo aveva privato di una guida e di un solido punto di riferimento.
Deduceva di avere sempre intrattenuto rapporti particolarmente intensi con il congiunto, con cui condivideva il tempo libero, le ferie estive e tutte le festività.
Deduceva di avere patito, dopo il decesso, uno sconvolgimento delle proprie abitudini di vita.
A conforto dei propri assunti richiamava il contenuto dei certificati di residenza storica ed i rilievi fotografici raffiguranti momenti di convivialità con il de cuius.
Sosteneva di avere domandato “la liquidazione sulla scorta dei valori molto prossimi ai massimi di cui alle Tabelle pretorie e di essere ammesso a provare per testi le circostanze di fatto puntualmente allegate al fine di dimostrare la sofferenza soggettiva e gli sconvolgimenti di vita patiti a causa del decesso del padre, quale giusta personalizzazione del risarcimento in esame”.
pag. 51/73 Sosteneva che il primo Giudice, senza ammettere la prova delle indicate circostanze, finiva con il liquidare una somma non congrua in rapporto all'intensità del pregiudizio sofferto.
Nel caso di specie, quindi, sussistevano, a suo avviso, le condizioni per riconoscere la massima personalizzazione del richiesto risarcimento.
Deduceva che le tabelle impiegate dal primo Giudice dovevano ritenersi non più munite di portata para-normativa, in quanto, come pure riconosciuto dalla giurisprudenza della Cassazione, esse, prevedendo una forbice tra valori base e massimi troppo ampia, finivano con il non assicurare l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi anche per la mancanza di precise indicazioni sul valore da attribuire a ciascuna circostanza all'interno dell'ampia forbice.
Quindi, alla luce dei principi espressi dalla S.C., il Giudice avrebbe dovuto fare applicazione di una tabella basata sul metodo del punto variabile.
Ad avviso dell'appellante, quindi, il Tribunale avrebbe dovuto fare ricorso alla tabella elaborata dal Tribunale di Roma, che già prevedeva un'elaborazione modulare secondo il sistema a punto variabile.
Deduceva che, applicando le tabelle di Roma del 2019, gli sarebbe spettato un risarcimento “per la perdita definitiva del rapporto parentale .. nella misura di € 274.587,60 (€ 9.806,70 x 28 punti), con riferimento al valore della moneta all'epoca del dì 1/1/2019, così specificato:
• valore punto € 9.806,70;
pag. 52/73 • relazione di parentela tra vittima primaria e secondaria (figlio, punti
18);
• età della vittima primaria (anni 61, punti 2);
• età della vittima secondaria (anni 39, punti 4);
• convivenza con la vittima (punti 4, come da certificati di residenza storica già prodotti in primo grado, non contestati ex adverso, da cui si evince che il Sig. , fin dalla sua nascita, ha sempre Controparte_2
convissuto con il de cuius e solo un mese prima del ricovero del de cuius raggiungeva l'indipendenza economica e riusciva a trasferirsi ed andare
a vivere da solo) ..”.
Peraltro, nella specie, sussistevano i presupposti per personalizzare il risarcimento, avuto riguardo alla “non indipendenza della vittima primaria durante la straziante durata della sua sopravvivenza, durata complessivamente circa un mese, di cui 2 giorni di indicibile intensità della sofferenza e della disperazione esistenziali”, “all'amorevole e quotidiana assistenza prestata dal figlio alla vittima Controparte_2
primaria durante tale periodo”, allo “sconvolgimento e/o rovesciamento delle abitudini quotidiane del Sig. ”, alla gravità del Controparte_2
fatto lesivo.
§ 23.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Giova premettere che, nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14.6.2024 e nella comparsa conclusionale depositata il pag. 53/73 25.9.2024 richiamata interamente in quella del 20.10.2025, la difesa del sollecitava la Corte a voler fare applicazione, nella Per_1
liquidazione, tanto del danno iure hereditatis, quanto di quello da perdita del rapporto parentale, delle tabelle elaborate nel 2024 dal
Tribunale di Milano.
L'istanza merita di essere accolta, alla luce di quel consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di
Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle (Cass. n. 20381 del 11/10/2016 Rv. 642615 -
01)” (cfr. ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 33770 del 2019).
Pertanto, nel caso di specie, la liquidazione del danno da perdita parentale deve essere operata facendo applicazione della versione più aggiornata della ridetta tabella milanese, che, come detto, si indentifica in quella pubblicata dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano da ultimo in data 5.6.2024.
E', altresì, fondata la doglianza con la quale veniva contestato l'utilizzo, da parte del primo Giudice, della versione della tabella meneghina antecedente alle modifiche apportatevi nel 2024. Infatti, al riguardo, la
Cassazione ha chiarito che tale tabella, con riferimento al danno da perdita parentale, nelle sue precedenti versioni, “non segue la tecnica del punto, ma si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza pag. 54/73 (ad esempio a favore del coniuge è prevista nell'edizione 2021 delle tabelle un'oscillazione fra Euro 168.250,00 e Euro 336.500,00).
L'individuazione di un così ampio differenziale costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile. Resta ancora aperto il compito di concretizzazione giudiziale della clausola, della quale, nell'ambito di un range assai elevato, viene indicato soltanto un minimo ed un massimo. In definitiva si tratta ancora di una sorta di clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità. La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
10579 del 2021, in motivazione pag. 16).
Ritiene, quindi, il Collegio che la liquidazione in esame possa essere operata utilizzando la tabella che l'Osservatorio per la giustizia civile di
Milano ha, come detto, elaborato, da ultimo, nel mese di giugno del
2024, con la quale si è proceduto all'aggiornamento all'indice Istat dell'1.1.2024, dei valori monetari di cui alla precedente Tabella dello stesso Osservatorio del giugno 2022, che era stata strutturata secondo il sistema a punti, suggerito dalla Corte di Cassazione nel precedente del 2021 dinanzi richiamato.
Del resto, la Cassazione ha ritenuto che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto
pag. 55/73 fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del
16/12/2022). E, ovviamente, tale principio vale anche in relazione alla versione della medesima Tabella che è stata licenziata a giugno 2024, la quale costituisce il mero adeguamento, al mutato potere di acquisto della moneta frattanto registrato dall'Istat, in relazione al periodo dall'01.01.2021 all'01.01.2024 con il coefficiente del 16,2268%
(coefficiente di rivalutazione = 1,162268).
§ 24.
Poste le sopra indicate premesse, si può, a questo punto, procedere alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, che andrà determinato come segue:
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare).
Il congiunto ha 55 anni, è figlio della vittima primaria: punti 18; la vittima aveva 61 anni al momento del decesso: punti 16; la vittima era convivente con il congiunto: punti 16; nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari (cfr. certificato di stato di famiglia pag. 56/73 integrale, allegato alla produzione del , dal quale emerge che lo Per_1
stesso risulta, dopo il decesso, convivente con la madre e con altri due fratelli): nessun punto;
Punti per qualità/intensità della relazione: 15 punti (valore medio).
Si ritiene che, nella specie, la relazione affettiva fosse intensa, in ragione delle specifiche allegazioni operate dall'appellante, e, in specie, della dedotta condivisione di momenti di svago e di hobby.
Nondimeno, considerato che la perdita del genitore è intervenuta quando l'odierno istante era già in età adulta (nel 2008, CP_2
aveva 39 anni), deve ritenersi che lo sconvolgimento delle
[...]
abitudini di vita non possa equipararsi a quello che si sarebbe verificato, per esempio, rispetto ad un adolescente o ad un bambino.
In totale, quindi, moltiplicando il valore del punto base, pari ad euro
3.911,00, per 65 (corrispondenti ai punti totali dinanzi riconosciuti), si ottiene la somma di euro 254.215,00.
In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, il danno da perdita del congiunto deve, pertanto, liquidarsi nel più elevato importo di euro 254.215,00.
§ 25.
Sommando le voci di danno prima indicate, di euro 23.105,00 e di euro
254.215,00, si ottiene il complessivo importo di euro 277.320,00.
L'appellante incidentale sollecitava, altresì, espressamente il riconoscimento della “rivalutazione monetaria di tutte le somme da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento, per le somme da
pag. 57/73 liquidarsi e dal 2/8/2021, per le somme già liquidate dal giudice di primo grado, alla data di deposito dell'emananda sentenza, se definitiva
e successivamente fino al soddisfo”.
Siccome gli importi dinanzi indicati sono stati liquidati sulla scorta di tabelle i cui valori erano, come detto, stati aggiornati all'indice Istat dell'1.1.2024, occorre tenere conto della svalutazione medio tempore intervenuta e, quindi, rivalutare gli stessi nell'arco temporale dalla citata data al 31.10.2025, cui risale il più aggiornato indice Istat disponibile.
Ne segue che, operando tale conteggio, si avrà:
Capitale Iniziale: € 277.320,00
Data Iniziale: 01/01/2024
Data Finale: 31/10/2025
Decorrenza Rivalutazione: Gennaio 2024
Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 119,3
Indice alla Scadenza: 121,4
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,018
Totale Rivalutazione: € 4.991,76
pag. 58/73 Capitale Rivalutato: € 282.311,76
§ 26.
In conclusione, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, l'
[...]
deve essere condannata a pagare, in favore di CP_17 CP_2
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, iure
[...]
hereditatis e iure proprio, sofferto, l'importo di euro 282.311,76.
Siccome non constano pagamenti eseguiti in esecuzione della gravata ordinanza, sui predetti importi spettano al , che in proposito Per_1
formulava espressa domanda, al fine di risarcire il danno da ritardato adempimento, gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da calcolarsi sulla predetta somma, previamente devalutata al 31.12.2008, data di verificazione dell'exitus, ed anno per anno rivalutata sino alla pubblicazione della presente sentenza (momento nel quale il debito di valore diviene di valuta), oltre gli interessi legali, sulla sorta capitale rivalutata e sugli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo.
§ 27.
Nella comparsa conclusionale, la difesa del deduceva che Per_1
“fermo il riconoscimento del danno da perdita parentale patito iure proprio a causa del decesso del de cuius”, con il ricorso introduttivo aveva domandato, altresì, il risarcimento del “distinto ed ontologicamente diverso danno non patrimoniale da perdita di chance di guarigione e/o sopravvivenza patito in vita dal de cuius e trasmesso al comparente iure hereditatis”. Sosteneva che, non avendo il primo pag. 59/73 Giudice esaminato tale capo di domanda, aveva provveduto ritualmente a riproporla, ai fini di cui all'art. 346 c.p.c., nella comparsa di costituzione depositata in appello.
Sollecitava, quindi, questa Corte a volersi pronunciare riguardo a detta domanda e ad accoglierla, dal momento che, a suo dire, si tratterebbe di una pretesa cumulabile con quella di risarcimento del danno da perdita parentale.
§ 28.
Ciò posto, la domanda deve ritenersi abbondata in quanto non espressamente riproposta.
Ed invero, secondo la giurisprudenza della S.C., “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite, essendo soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo (Cass., S.U. n. 13195 del 25/05/2018). In sostanza, affinché non operi la presunzione di rinuncia e di decadenza di cui all'art. 346 c.p.c. è onere della parte vittoriosa in primo grado di manifestare in modo specifico la propria volontà di riproporre le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado (Cass. n.
pag. 60/73 20451 del 28/08/2017). Il generico “richiamo”, non altrimenti specificato, nell'atto di costituzione in appello, da parte della parte vittoriosa in primo grado, alle singole “eccezioni” contenute nelle difese di primo grado non è idoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata e particolare eccezione. Se, infatti, tale manifestazione di volontà non deve rivestire una particolare forma, tuttavia, deve avvenire con chiarezza e precisione sufficiente a renderla inequivocabilmente intellegibile per la controparte e per il giudicante
(vedi Cass. n. 15003/2011) (così Cass., sez. I, ord. 15/02/2021, n. 33645)
“(cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 33649 del 2023).
Nella specie, fermo restando che, in quanto vittorioso in primo grado, il non era tenuto a proporre appello incidentale per ottenere, da Per_1
questa Corte, la decisione relativamente alle domande non esaminate o ritenute assorbite dal primo Giudice, deve osservarsi che, nella comparsa di costituzione, l'appellato si era genericamente limitato ad operare un richiamo a “tutte le allegazioni in fatto, eccezioni e deduzioni in diritto, richieste e domande formulate nel giudizio di primo grado, non accolte e/o dichiarate assorbite” (cfr. pag. 178 della comparsa).
Tale riproposizione, siccome assolutamente vaga nell'individuazione delle singole pretese, azionate e non accolte o non esaminate dal
Tribunale, non è sufficiente ad evitare la presunzione di abbandono, specie se si considerano le numerose domande che il aveva Per_1
formulato nel ricorso di primo grado. In tale situazione, quindi, solo una riproposizione specificamente riferita alla domanda di cui in pag. 61/73 questa sede si discorre avrebbe impedito l'operare del meccanismo della rinuncia tacita ex art. 346 c.p.c.
§ 29.
Il Giudice di primo grado, nel liquidare le spese processuali, così statuiva: “Le spese di lite (comprensive della fase stragiudiziale, della fase relativa al procedimento di cui all'art. 696 bis cpc e del compenso richiesto, agli attori, dal consulente tecnico di parte e comprovato alla stregua della documentazione prodotta dal ricorrente, cfr. il progetto di parcella allegato al ricorso) seguono la soccombenza della resistente nei confronti del ricorrente Controparte_16 CP_2
e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione
[...]
dei valori medi dello scaglione tariffario corrispondente alla misura in cui ha trovato concreto accoglimento la domanda, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55.
Le spese di CTU medico legale poste a carico dell'odierno ricorrente nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cod. proc. civ. vanno poste, infine, definitivamente a carico di che va Controparte_16
condannato a rivalere il ricorrente delle somme a tale titolo corrisposte al nominato consulente”.
§ 30.
Con il quinto motivo di appello incidentale, Controparte_2
impugnava la decisione di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva liquidato cumulativamente e senza indicare le tabelle applicate, salvo il generico riferimento al D.M. n. 55/14, i compensi pag. 62/73 professionali sia per la fase stragiudiziale, sia per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e sia per il giudizio di primo grado, non consentendo ad esso istante di esaminare il rispetto dei vigenti parametri professionali e/o dei minimi tariffari. Lamentava l'errata liquidazione cumulativa dei compensi professionali sia per la fase stragiudiziale, sia per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e sia per il giudizio di primo grado, nonché la mancanza di alcuna motivazione sul punto.
Chiedeva, quindi, che, nel procedere alla liquidazione dei compensi, gli stessi fossero distinti in rapporto alle singole attività (la fase stragiudiziale, il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ed il giudizio di primo grado) prestate dal difensore.
§ 31.
Con il sesto motivo di appello incidentale, l'istante censurava la misura del compenso, riconosciuta dal Tribunale, ritenendo che essa fosse esigua in rapporto alle prestazioni espletate.
Infatti, il Tribunale pur avendo correttamente ritenuto di applicare i compensi medi previsti dal D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificati ed integrati dal successivo D.M. 8/3/2018 n. 37, non indicava, nonostante le note spese specifiche da esso prodotte, la tabella cui aveva fatto riferimento, il valore della causa applicato, le singole voci di tabella riconosciute.
In particolare, deduceva che il Giudice avrebbe dovuto applicare lo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00, tenuto conto del decisum, ed i compensi massimi o, in pag. 63/73 subordine, medi, specificamente richiamati nel motivo di appello, delle tabelle relative all'attività stragiudiziale, ai procedimenti di istruzione preventiva ed al giudizio di merito.
§ 32.
Con il settimo motivo di appello incidentale, il censurava Per_1
l'ordinanza, lamentando che il primo Giudice aveva omesso di esaminare la domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del giudizio di primo grado per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, da esso formulata nel giudizio di primo grado ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n.
55.
§ 33.
Con l'ottavo motivo di appello incidentale, il censurava Per_1
l'ordinanza, lamentando che il primo Giudice aveva rigettato, seppur solo implicitamente, la domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del giudizio di primo grado per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione.
Sosteneva di avere diritto a detta maggiorazione, avendo depositato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e le note di trattazione scritta “con tecniche informatiche ipertestuali e, cioè, idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione in quanto ha consentito al giudice di primo grado di visualizzare e consultare numerosi atti e documenti citati, rilevanti per
pag. 64/73 la decisione, direttamente dal testo dell'atto senza doverli ricercare all'interno del fascicolo cartaceo o telematico”.
§ 34.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati per quanto di ragione.
In primo luogo, deve rilevarsi che, avendo il primo Giudice espressamente riconosciuto il diritto del ad ottenere il Per_1
rimborso, dalla controparte, oltre che delle spese processuali relative alla fase contenziosa, di quelle inerenti all'attività stragiudiziale ed al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., si sia formato sul punto il giudicato, in difetto di specifica censura al riguardo formulata dall'appellante principale. Ne segue che, esuli dal devolutum, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti per stabilire se tali costi spettino al
, trattandosi di questione che, riguardo all'an, veniva già risolta Per_1
dal Tribunale con statuizione, in parte qua, non investita dall'appello principale.
Occorre, invece, soffermarsi sulla questione della quantificazione di tali spese, atteso che, al riguardo, l'appellante incidentale si doleva di quella operata dal primo Giudice, lamentandone l'incongruità.
Ciò chiarito, si osserva che il aveva formulato, sin dal ricorso Per_1
ex art. 702 bis c.p.c., la domanda tesa ad ottenere il rimborso sia delle spese di assistenza tecnica, quale il compenso erogato al C.T. di parte dott. , che di quelle relative all'attività professionale Persona_9
espletata in sede stragiudiziale dal difensore.
pag. 65/73 La prova dell'espletamento di tali prestazioni si trae dall'esame della documentazione allegata in atti alla produzione dell'originario ricorrente (si vedano richiesta di risarcimento del 20/7/2016, contratto di mandato stragiudiziale del 2/2/2017, lettere di diffida e messa in mora del 3/2/2017 e del 6/2/2017, lettera raccomandata a mano del 16/1/2019, lettera di diffida e messa in mora del
21/2/2019).
Tanto premesso, la liquidazione delle spese processuali, relative alla fase stragiudiziale, deve essere operata, a norma del D.M. 10.3.2014 n.
55, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data.
In particolare, tenuto conto della previsione dettata dall'art. 21 del
D.M. n. 55/14, che, ai fini della determinazione del valore dell'affare, rimanda alle disposizioni del c.p.c., andrà fatta applicazione dello scaglione relativo alle controversie di valore da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00, avuto riguardo al decisum (pari, per sola sorta capitale, alla luce della rideterminazione del risarcimento come operata in grado di appello, ad euro 282.311,76).
Pertanto, applicando i compensi tabellari minimi, da ritenere adeguati alla ridotta attività svolta in fase stragiudiziale (consistita, essenzialmente, nel formulare le sopra richiamate richieste stragiudiziali di risarcimento del danno) ed all'esito infruttuoso della stessa, che non ha condotto ad un'anticipata definizione della pag. 66/73 controversia, per la fase stragiudiziale, deve riconoscersi l'importo di euro 3.082,00, cui aggiungere il rimborso per spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.A...
Relativamente all'ATP, applicando i compensi tabellari medi del medesimo scaglione, da ritenere adeguati alla natura, oggetto e complessità della fattispecie, di cui alla tabella n. 9 relativa ai procedimenti di istruzione preventiva, deve liquidarsi, per le previste fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, l'importo di complessivi euro
5.916,00, oltre agli accessori dinanzi indicati.
Con riferimento al giudizio di primo grado, applicando la tabella n. 2, concernente i giudizi di cognizione ordinari e sommari dinanzi al
Tribunale, dello stesso scaglione prima considerato, e riconoscendo per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria i compensi medi e per quella decisoria i compensi minimi, tenuto conto della decisione della causa a norma dell'art. 702 ter c.p.c. senza deposito di conclusionali e repliche, deve liquidarsi l'importo di complessivi euro
19.375,00, oltre accessori come per legge.
In accoglimento dell'istanza formulata dal difensore dell'appellante incidentale, deve, poi, disporsi, relativamente al giudizio di primo grado, l'incremento del 30% per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014
n. 55.
Infatti, nella specie, il difensore ha redatto il ricorso di primo grado inserendo, nel corpo dell'atto, link attivi che consentono di accedere pag. 67/73 direttamente ai documenti in esso richiamati. La maggiorazione prevista dalla norma appare, pertanto, giustificata alla luce del numero elevato di documenti che, nella specie, avvalendosi della citata modalità di redazione, erano resi agevolmente fruibili alla consultazione del lettore (cfr. elenco dei documenti consultabili mediante l'indicata tecnica di cui a pagina 175 della comparsa di costituzione con appello incidentale).
Pertanto, riconoscendo il suddetto incremento, per il giudizio di primo grado deve liquidarsi il compenso pari a complessivi euro 25.187,50.
Resta, invece, ferma la determinazione degli esborsi, quantificata dal primo Giudice in complessivi euro 1.887,44 per spese vive, trattandosi di statuizione rispetto alla quale il nulla ha obiettato. Per_1
Deve, poi, rilevarsi che, in difetto di proposizione di autonomo motivo di appello incidentale avverso il capo di ordinanza che disponeva la compensazione delle spese processuali tra gli interventori adesivi e l' si sia, sul punto, formato il giudicato per CP_13
acquiescenza.
Venendo al grado di appello, giova premettere che “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma
pag. 68/73 accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022).
In applicazione del richiamato principio, nell'ipotesi in esame, il decisum della causa in grado di appello corrisponde alla differenza tra la maggior somma liquidata da questa Corte (pari a complessivi euro
282.311,76) e quella riconosciuta dal primo Giudice (che, per sola sorta capitale, ascendeva ad euro 230.000,00). Ne segue che essendo la citata differenza pari ad euro 52.311,76, in relazione al giudizio di appello debba applicarsi la tabella n. 12, scaglione delle cause da euro
52.000,01 ad euro 260.000,00.
Ciò premesso, considerato che, si è al cospetto di due procedimenti riuniti, occorre liquidare separatamente il compenso delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria trattandosi di prestazioni che effettivamente il difensore ha svolto in ciascuna delle ridette procedure.
Peraltro, rispetto al giudizio n. 3958/21 RG, che era stato introdotto dal con autonomo atto di appello, vanno riconosciuti i Per_1
compensi tabellari medi per le fasi di studio ed introduttiva e quello minimo, in relazione alla fase di trattazione/istruttoria, considerata la ridotta attività difensiva svolta nell'ambito di detto giudizio prima della riunione,
Viceversa, per la fase decisoria, siccome svoltasi a riunione avvenuta, la liquidazione deve operarsi unitariamente per entrambi i giudizi riuniti.
pag. 69/73 Non spetta il pure richiesto incremento di 1/3 per manifesta fondatezza delle tesi difensive dell'appellante incidentale, tenuto conto che le istanze della parte sono state accolte solo per quanto ritenuto di ragione.
Con riferimento, poi, alla decisione dell'istanza di inibitoria, originariamente formulata dall' la Corte ritiene che il CP_17
compenso tabellare medio per la fase di trattazione/istruttoria sia idoneo a remunerare, il difensore del , anche per l'attività Per_1
difensiva concernente tale richiesta.
Infatti, nella specie, non vi è stata l'instaurazione di un sub- procedimento ex art. 351 c.p.c., ma la richiesta di sospensiva è stata esaminata alla prima udienza (poi sostituita dal deposito di note scritte) fissata nell'atto di appello.
Pertanto, per il giudizio di appello n. 3958/21 RG deve liquidarsi il complessivo importo di euro 7.051,00 per compenso.
Per il giudizio n. 3948/21 RG, applicando i compensi tabellari medi, da ritenersi adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni ed all'attività difensiva espletata, per tutte le fasi, l'incremento del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55, nonché l'incremento del
270%, ex art. 4 del D.M. n. 55/14, per la difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, considerato che, nella specie, sebbene l'appello incidentale sia stato proposto dal solo , Controparte_2
nondimeno gli originari interventori volontari, assistiti dal medesimo difensore, risultavano destinatari dell'appello principale, avendo pag. 70/73 interesse a che detta impugnazione fosse rigettata, e, infine, la riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4 co. 4 del medesimo D.M., non avendo il difensore dovuto esaminare specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, deve riconoscersi l'importo complessivo di euro
40.087,60.
Quanto agli esborsi del grado di appello essi vanno determinati, rispetto ad entrambi i giudizi riuniti, in complessivi euro 1.581,00.
Le spese di lite di tutti i gradi vanno distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore avv. Vincenzo UO, dichiaratosi antistatario, considerata la rinuncia al mandato e la cessione del credito da parte del precedente difensore avv. Giovanni Romano.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alla CTU, come liquidate in grado di appello da questa Corte, debbono porsi a definitivo carico dell' CP_13
In considerazione del rigetto dell'impugnazione principale deve darsi atto che sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
115/2002, ratione temporis applicabile, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da ,
[...] Controparte_2
avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
pag. 71/73 a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, condanna a pagare, Parte_1
in favore di , euro 282.311,76, oltre interessi al Controparte_2
tasso legale di cui all'art. 1282 co. 1 c.c. sul predetto importo previamente devalutato al 31.12.2008 ed anno per anno rivalutato sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi legali, sulla sorta capitale rivalutata e sugli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo;
c) condanna Parte_1
alla rifusione, in favore del procuratore antistatario,
[...]
avv. Vincenzo UO, delle spese processuali che liquida: per la fase stragiudiziale in euro 16,57 per esborsi, euro 3.082,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., in euro 323,48 per esborsi, euro 5.916,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al giudizio di primo grado, in euro 294,79 per esborsi, euro 25.187,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al giudizio di appello iscritto al n. 3958/2021 RG, in euro 804,00 per esborsi, euro 7.051,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del pag. 72/73 compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al giudizio di appello iscritto al n. 3948/2021 RG, in euro 777,00 per esborsi, euro 40.087,60 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) pone le spese relative alla CTU del grado di appello, come liquidate da questa Corte con separato decreto, a definitivo carico dell'appellante principale;
e) conferma nel resto l'impugnata ordinanza;
f) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 28/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 73/73
VIII sezione civile
Nei processi civili riuniti iscritti ai nn. 3948/2021 e 3958/21, la Corte, lette le note scritte depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
e visti gli atti di causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., decideva la lite come da sentenza che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nei processi civili riuniti iscritti ai nn. 3948/2021 e 3958/21 del ruolo generale degli affari contenziosi, aventi ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., repertorio n. 10008/2021, pronunziata dal Tribunale di OL, pendenti
TRA con sede Parte_1
in OL, alla Via A. Cardarelli n.9 (P. IVA , in persona P.IVA_1
del Direttore Generale p.t. dr. elettivamente CP_1
domiciliata in OL al C.so Umberto I n.132, presso lo studio dall'Avv.
Vincenzo LO (C.F. ), che la rappresenta e CodiceFiscale_1
difende giusta procura in calce all'atto d'appello, in virtù di
Deliberazione del D.G. n. 1078 del 22.09.2021;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_2
16/10/1969 ed ivi residente alla Trav. 2 Lotto 2 Controparte_3
scala C, in proprio e nella qualità di erede di (nato a Persona_1
OL il 18/7/1947 e deceduto il 31/12/2008), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo UO (C.F. ), elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliato presso lo studio del medesimo sito in OL al Centro
Direzionale Is. F4, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_4 CodiceFiscale_4
OL (NA) ed ivi residente alla Trav. 2 Vincenzo Janfolla n. 41, lotto 2, scala C,, in proprio e nella qualità di erede di (nato a Persona_1
OL il 18/7/1947 e deceduto il 31/12/2008);
pag. 2/73 (C.F. , nato a [...] il Controparte_5 CodiceFiscale_5
9/11/1989 ed ivi residente alla Trav. 2 Vincenzo Janfolla n. 41 Lotto 2 scala C, in proprio e nella qualità di erede di (nato a Persona_1
OL il 18/7/1947 e deceduto il 31/12/2008);
(C.F. , nata a [...] il CP_6 CodiceFiscale_6
4/10/1975 ed ivi residente a[...], in proprio e nella duplice qualità di legale rappresentante della propria figlia minore (C.F. ), nata a [...] Persona_2 CodiceFiscale_7
il 10/5/1999 ed ivi residente a[...], e di erede per rappresentazione di (nato a [...] il [...] Persona_1
e deceduto il 31/12/2008);
(C.F. , nata il [...] a [...] CP_7 CodiceFiscale_8
(NA) ed ivi residente a[...], in proprio e nella qualità di erede per rappresentazione di (nato a Persona_1
OL il 18/7/1947 e deceduto il 31/12/2008);
(C.F. ), nata il [...] Controparte_8 CodiceFiscale_9
a OL (NA) ed ivi residente a[...], in proprio e nella qualità di erede per rappresentazione di (nato Persona_1
a OL il 18/7/1947 e deceduto il 31/12/2008);
(C.F. , nata a [...] il CP_9 CodiceFiscale_10
30/11/1951 ed ivi residente alla Trav. 2 lotto Controparte_3
2, scala C, in proprio e nella qualità di erede di (nato Persona_1
a OL il 18/7/1947 e deceduto il 31/12/2008);
(C.F. ), nata a [...] il CP_10 CodiceFiscale_11
30/9/1974 ed ivi residente a[...], in pag. 3/73 proprio e nella qualità di erede di (nato a [...] il Persona_1
18/7/1947 e deceduto il 31/12/2008);
(C.F. , nato a [...] il CP_11 CodiceFiscale_12
5/9/1994 ed ivi residente a[...];
(C.F. , nata a [...] il [...] ed CP_12 CodiceFiscale_13
ivi residente a[...]; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo UO (C.F.
[...]
, elettivamente domiciliati presso lo studio del C.F._3
medesimo sito in OL al Centro Direzionale Is. F4, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATI
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni: nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 27.11.2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l concludeva come segue: “Si insiste Controparte_13
affinché l'Ecc.ma Corte voglia disporre la rinnovazione della CTU o, in subordine, che i consulenti d'ufficio siano chiamati a rendere chiarimenti sulle problematiche tecniche avanzate ai CCTTPP della concludente”.
Con le medesime note, poi, l'appellante richiamava le conclusioni precedentemente rese, con le quali aveva chiesto volersi: “.. 1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della ordinanza impugnata;
2) accogliere il presente appello in quanto ammissibile e fondato in fatto
e diritto e conseguentemente riformare la impugnata ordinanza e, per
l'effetto:
pag. 4/73 3) in via principale, respinta ogni avversa istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa, rigettare le domande tutte proposte dagli appellati siccome inammissibili, improponibili ed infondate sia in fatto che in diritto;
4) in via gradata contenere in ogni caso le somme liquidabili ad essi appellati alla diversa minore misura percentuale ritenuta di giustizia sempre rapportata all'eventuale grado di colpa della attuale parte appellante, del totale ad essa astrattamente riconoscibile a cagione del sinistro di cui è causa;
5) emettere ogni altra provvidenza, statuizione e declaratoria del caso.
6) con condanna delle parti appellate alla rifusione in favore dell'appellante di tutte le spese processuali, ex lege, del doppio grado di giudizio.
7) emettere ogni altra provvidenza, statuizione e declaratoria del caso.
In via istruttoria si chiede la rinnovazione della consulenza tecnica
d'ufficio al fine di accertare le cause del decesso del Sig. Per_1
e, se rinvenuta una responsabilità a carico dell'attuale
[...]
appellante nella determinazione dell'evento, per conseguentemente accertare il grado di colpa ad essa ascrivibile”;
nelle note depositate il 26.11.2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante incidentale, CP_2
, e gli altri appellati in epigrafe indicati, concludevano come
[...]
segue: “..rigettare l'appello principale dell' Parte_1
per i motivi, come esposti dal paragrafo 10 al
[...]
pag. 5/73 paragrafo 10.8 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale (v. pagine da 19 a 91 della medesima comparsa);
- rigettare l'ulteriore generica pretestuosa ed infondata richiesta formulata ex adverso nelle note conclusive di rinnovo delle indagini peritali, essendo state le indagini peritali già rinnovate e la C.T.U. espletata in tale grado di giudizio è stata depositata il 22/7/2025 ed ha accertato le molteplici responsabilità dell' Parte_1
- accogliere integralmente le conclusioni (anche istruttorie) della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, che abbiansi qui per ripetute e trascritte integralmente;
- accogliere integralmente le conclusioni (anche istruttorie) dell'atto di appello del giudizio recante R.G. 3958/2021, che abbiansi qui per ripetute e trascritte integralmente;
- rigettare le eccezioni e richieste ex adverso formulate;
- accogliere le conclusioni le domande e tutto quanto contenuto nelle note conclusive del 20.10.2025;
- in via istruttoria e gradata, ammettere la prova orale per testi, formulata nel giudizio di primo grado e non ammessa, come reiterata (e mai abbandonata) nel giudizio di primo grado ed espressamente reiterata nel quarto motivo di appello incidentale, riportata ai paragrafi
13.7, 13.8 e 16 della comparsa di costituzione con appello incidentale (v. pag. 132, 147 e 180 della medesima comparsa);
- decidere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.”.
pag. 6/73 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 18/03/2019 e notificato il 02/04/2019, , in proprio e nella qualità di erede di Controparte_2
, adiva il Tribunale di OL al fine di sentire Persona_1
accertare la responsabilità dell' Parte_1
per la carente assistenza prestata al proprio
[...]
congiunto, in occasione del ricovero avvenuto in data 29.11.2008, e per ottenere la condanna dell'indicata struttura al risarcimento dei danni iure hereditatis e di quelli, patrimoniali e non, da esso istante subiti iure proprio, in conseguenza del decesso del padre, con cui aveva convissuto fino ad un mese prima del ricovero.
A fondamento della pretesa, allegava che: il proprio dante causa, in data 4.12.2008, veniva sottoposto, presso la struttura sanitaria convenuta, ad un intervento chirurgico di bypass aorto-bifemorale a destra per occlusione aortica iuxtarenale a seguito del quale, durante il ricovero, si verificava un progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute dovuto ad una probabile infezione in corso;
in data
12/12/2008, otto giorni dopo l'intervento, i sanitari gli diagnosticavano una peritonite stercoracea da lesione del sigma, perforato dall'operatore chirurgico durante il precedente intervento di by-pass aorto-bifemorale, ragion per cui lo sottoponevano ad un tardivo intervento chirurgico riparatore di relaparotomia xifo-pubica con resezione sec. RT ed a confezionamento di colostomia sul discendente, durante il quale si procedeva alla resezione del sigma pag. 7/73 retto;
il de cuius, a seguito del secondo intervento, subiva un ulteriore peggioramento delle condizioni di salute e gli veniva diagnosticata una grave setticemia da contagio ematico di Enterococcus Faecium ed una pneumopatia da Acinobacter Baumannii, a causa delle quali decedeva, in costanza di ricovero, il giorno 31/12/2008; sulla scorta del motivato parere espresso dal proprio consulente tecnico di parte, esso istante aveva instaurato, dinanzi allo stesso Tribunale, un procedimento di
ATP, all'esito del quale l'ausiliare nominato, dott.ssa Persona_3
riconosceva la responsabilità del personale medico della
[...]
sia commissiva per Parte_1
aver provocato la lesione iatrogena del sigma nel corso dell'intervento di by pass aortobifemorale, sia omissiva per non aver tempestivamente diagnosticato la lesione intestinale e la conseguente peritonite, ritenendo sussistente il nesso di causalità tra la predetta condotta e il decesso di . Persona_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l convenuta, che, nel resistere all'avversa domanda, produceva copia del referto dell'esame anatomo-istologico del 24/12/2008, non incluso nella cartella clinica in quanto, a suo dire, “accertamento diagnostico ultimato dopo l'epilogo della vicenda” clinica, e ne sollecitava il rigetto.
Con comparsa di intervento volontario adesivo dipendente, si costituivano, altresì, , erede del de cuius e, con Controparte_5
separato atto, , e CP_6 Persona_2 CP_7
, in proprio e nella qualità di eredi di Controparte_8 Per_4
, figlio del de cuius sollecitando
[...] Persona_1
pag. 8/73 l'accoglimento della domanda spiegata da nei Controparte_2
confronti della Controparte_15
Si costituivano, altresì, e , CP_9 Controparte_4
rispettivamente, moglie ed altro figlio di , spiegando, Persona_1
a loro volta, intervento volontario adesivo alla domanda proposta da
. Controparte_2
In ultimo, , in proprio e nella qualità di erede di CP_10 Per_1
e i suoi figli e , nipoti del de cuius,
[...] CP_11 CP_12
si costituivano con comparsa di intervento volontario adesivo dipendente.
L'adito Tribunale, all'esito del giudizio, pronunciava l'ordinanza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., con la quale così statuiva: “.. -. Condanna l' in persona del Controparte_16
legale rappresentante p.t, al pagamento in favore di Controparte_2
della somma complessiva di euro 230.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale delle somme così liquidate, dalla pubblicazione della presente ordinanza al soddisfo;
-. Rigetta ogni altra domanda;
-. Condanna l in persona del legale Controparte_16
rappresentante p.t, al pagamento in favore di delle Controparte_2
spese del presente giudizio, liquidate in euro 1887,44 per spese vive
pag. 9/73 (incluse quelle stragiudiziali, quelle relative al procedimento di
Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis cod. proc. civ. e quelle relative al procedimento sommario ex art. 702 bis cpc, nonché le spese relative alla consulenza di parte) ed euro 11.500,00 per competenze
(incluse quelle stragiudiziali, quelle relative al procedimento di
Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis cod. proc. civ. e quelle relative al procedimento ex art. 702 bis cpc), oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore degli avv.ti Vincenzo
UO e CH UO, dichiaratisi anticipatari;
-. Pone definitivamente a carico della le spese Controparte_16
di CTU medico legale poste a carico dell'odierno ricorrente nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc e condanna Controparte_16
a rivalere il ricorrente delle somme a tale titolo corrisposte al
[...]
nominato consulente;
-. Compensa integralmente le spese del presente giudizio tra gli interventori volontari adesivo dipendenti e la resistente Controparte_16
”.
[...]
§ 2.
Avverso l'indicata ordinanza, comunicata dalla Cancelleria in data
02/08/2021, l' Parte_1
interponeva appello, con citazione tempestivamente notificata, nel rispetto del termine breve di cui all'art. 702 quater c.p.c., in data
27/09/2021, con la quale, sollecitandone la riforma, chiedeva accogliersi le conclusioni in precedenza trascritte.
pag. 10/73 A sua volta, anche , con atto notificato in data Controparte_2
28.09.2021, interponeva appello avverso la medesima ordinanza, instando per l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Il , nel costituirsi nel giudizio di gravame instaurato dall' Per_1 [...]
oltre ad eccepire l'inammissibilità dell'appello CP_17
principale per difetto di specificità dei motivi d'appello, per carenza di interesse stante la mancata impugnazione delle singole rationes decidendi poste a fondamento della decisione di primo grado e per la novità dell'eccezione volta a contestare il mancato esame da parte del
CTU del documento consegnatogli da CTP contenente l'esame istologico del pezzo operatorio, spiegava appello incidentale, sollecitando l'accoglimento delle medesime censure già formulata con il suo autonomo atto di gravame, e chiedeva disporsi la riunione dei due giudizi ex art. 355 c.p.c..
Con il medesimo atto si costituivano, altresì, , Controparte_4 CP_5
, , in proprio e nella duplice qualità di legale
[...] CP_6
rappresentante della propria figlia minore , Persona_2 CP_7
, ,
[...] Controparte_8 CP_9 CP_10 [...]
e , aderendo alle ragioni e difese di CP_11 CP_12 CP_2
.
[...]
All'esito della prima udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la Corte, con ordinanza depositata il 21/01/2022, rigettava l'istanza di sospensiva formulata dall per la ritenuta CP_17
insussistenza del fumus e del periculum in mora, disattendeva la richiesta di rinnovo della CTU avanzata dalla medesima parte, pag. 11/73 accoglieva quella di rimessione in termini proposta dall'avv. UO relativamente a documentazione da esso prodotta ma non acquisita per disfunzioni del sistema informativo e rinviava la causa all'udienza del 27.05.2022 al fine di disporre la riunione dei giudizi.
Disposta, con ordinanza del 27.05.2022, la riunione dei due procedimenti di appello separatamente proposti avverso la stessa ordinanza, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.06.2024, disponendone successivamente la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte, con ordinanza alle stesse comunicata il 26.6.2024 tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art 190, I comma c.p.c., l'ultimo dei quali
è venuto a scadere il 15.10.2024.
Depositati dalle parti gli scritti difensivi finali, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
Con ordinanza emessa in data 21.10.2024, la Corte, ravvisatane l'opportunità, disponeva il rinnovo della CTU, affidando ad un Collegio peritale l'incarico di fornire motivata risposta in ordine ai quesiti appresso indicati: “.. dicano, con riguardo all'intervento cui il paziente veniva sottoposto in data 4.12.2008, se esso sia stato correttamente eseguito, in base alle regole dell'ordinaria diligenza professionale, o, se, invece, risulti dal diario operatorio o da altre risultanze di causa, il compimento di attività non corrette o l'omissione di condotte doverose.
pag. 12/73 Tenuto conto in particolare del “referto esame anatomo – istologico sig.
del 24.12.2008 con dichiarazione di conformità del Direttore Per_1
Sanitario, in fascicolo nel giudizio ex art.702 bis c.p.c.” e CP_13
dell'ulteriore documentazione in atti (in specie la descrizione dell'intervento contenuta nel diario operatorio), dicano i CTU se, secondo il criterio del più probabile che non, la perforazione del sigma, constatata dagli stessi operatori nel diario operatorio (cfr. CTU
42), sia riconducibile ad un'errata manovra chirurgica o ad Persona_5
altra condotta incongrua dei sanitari, o rappresenti, invece, l'evoluzione peggiorativa della rettocolite ulcerosa da cui il paziente risultava affetto
o, comunque, l'effetto di altra causa non iatrogena. Precisino, altresì, se, alla luce della ridetta patologia e delle condizioni del paziente, era prevedibile il verificarsi della suddetta lesione e se, al fine eventualmente di prevenirla, fosse necessario adottare peculiari cautele;
dicano, altresì, se possa ritenersi verificata una carente assistenza del paziente nella fase successiva all'intervento del 4.12.2008 e fino al successivo intervento del 12.12.2008 e se, in particolare, vi sia stato un colpevole ritardo nella diagnosi e nel trattamento della predetta lesione intestinale e delle sue complicanze infettive. A tal fine descrivano quali trattamenti e cure il paziente abbia ricevuto nei giorni successivi all'intervento del 4.12.2008 e se gli stessi possano considerarsi adeguati alle condizioni del , quali emergono dalle annotazioni presenti Per_1
nel diario clinico e dall'ulteriore documentazione in atti;
dicano se, alla luce delle condizioni del paziente e secondo le linee guida
(ove esistenti all'epoca dei fatti) o la più accreditata letteratura
pag. 13/73 scientifica, possa ravvisarsi un ritardo di diagnosi e di cura o se, invece, la scelta attendista dei sanitari, prima di procedere, in data 12.12.2008, all'intervento di repalarotomia e di resezione intestinale, possa ritenersi giustificata alla luce dei rischi anche di mortalità connessi ad un trattamento più precoce;
dicano se, secondo il criterio del più probabile che non, il decesso del
sia causalmente riconducibile alla lesione del sigma (ove Per_1
riconducano la stessa ad una condotta incongrua dei sanitari) o, comunque, al ritardo di diagnosi e cura in ipotesi verificatosi tra il
4.12.2008 ed il 12.12.2008, specificando se, in assenza di lesione iatrogena o di ritardo diagnostico, il paziente avrebbe potuto continuare
a vivere (e se, quindi, sia configurabile un decesso anticipato del paziente, rispetto alla sua normale aspettativa di vita, a causa dell'errore medico) o se, invece, per la gravità delle patologie e le sue condizioni generali, nella specie, la sopravvivenza, comunque, era incerta. In tale seconda ipotesi dicano se, in ipotesi di corretto trattamento sanitario, il paziente avrebbe avuto concrete, serie ed apprezzabili probabilità di sopravvivenza, specificandone, ove possibile, la misura;
laddove ravvisino la responsabilità dei sanitari, descrivano le condizioni del paziente nel periodo intercorso tra l'intervento del 4.12.2008 ed il decesso, quantificandone in termini percentuali lo stato di inabilità e chiarendo quanto sarebbe durata la convalescenza anche in ipotesi di trattamento sanitario correttamente eseguito”; ..”.
Con successiva ordinanza del 5.7.2025, la Corte stabiliva quanto segue:
“.. letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza in attesa pag. 14/73 del deposito della CTU, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine fino al 20.10.2025 per il deposito di sintetiche comparse conclusionali e del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni ed eventuali brevi repliche alle avverse conclusionali, fino alle ore 09.30 del giorno 28.11.2025”.
Depositata, in data 22.7.2025, la disposta CTU collegiale, scaduti i termini accordati alle parti, prodotti dalle stesse gli scritti conclusivi e le note ex art. 127 ter c.p.c., la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il primo Giudice sosteneva che dall'esame dell'elaborato peritale, a firma dell'Ausiliare nominato nel corso dell'ATP, dott. prof.
[...]
emergeva “ … l'esistenza di precisi inadempimenti colposi e, Per_3
quindi, di specifici profili di responsabilità dei sanitari dell'
[...]
in merito, anzitutto, alla causazione di una “lesione Controparte_16
iatrogena del tratto intestinale … da ricondurre ad una manovra incongrua dell'operatore durante l'atto chirurgico, anche se, ovviamente, non si può escludere che la perforazione sia riconducibile ad una complicanza della retto colite ulcerosa di cui il era affetto”, Per_1
poiché “in assenza dell'esame autoptico e, soprattutto, dell'esame istologico, tale dubbio non potrà essere sciolto” (cfr. CTU pag. 55)”.
Inoltre, il Giudice di prime cure riteneva che, pur aderendo alla tesi della struttura sanitaria, secondo cui “la predetta perforazione intestinale non sia dipesa da un errore dei sanitari che hanno proceduto
pag. 15/73 all'intervento di bypass aortobifemorale, “indipendentemente … dalla causa della perforazione intestinale, è da rilevare una evidente carenza assistenziale nella gestione del paziente dopo l'intervento di by pass aortobifemorale eseguito il 4/12/08 ed un palese ritardo nella diagnosi e trattamento della complicanza postoperatoria” (cfr. CTU pag. 56)”.
In conclusione, il Tribunale affermava l'esistenza del “nesso di causalità materiale fra la predetta condotta dei Sanitari e il decesso di Per_1
in quanto, se i sanitari avessero tenuto una “condotta
[...]
corretta, e di tempestiva diagnosi e, quindi, di un trattamento chirurgico, la prognosi poteva essere favorevole in una buona percentuale dei casi”.
Quanto alle contestazioni alla CTU mosse dai CT della struttura sanitaria, il primo Giudice faceva riferimento alle controdeduzioni del proprio Ausiliare, dalle quali risultava che: ““per prima cosa, … i
CCTTPP della parte convenuta fanno riferimento alle risultanze dell'esame istologico del pezzo operato, assolutamente non presente in atti come più volte segnalato nella nostra relazione (…) comunque, riteniamo che le cause della perforazione intestinale, indipendentemente dall'esame istologico, siano state ampiamente esaminate e discusse”, “per quanto riguarda, invece, la serie di 'ritardi' e 'manchevolezze' nella gestione del paziente che emergono chiaramente nel diario clinico annotato in cartella nei giorni 10-11 e 12 dicembre, i CCTTPP evitano di soffermarsi, ponendo l'attenzione esclusivamente sulla possibilità che i
Sanitari, non siano intervenuti subito e abbiano assunto un atteggiamento di attesa, 'per poi intervenire chirurgicamente solo in presenza di un conclamato quadro di perforazione intestinale, non più
pag. 16/73 affrontabile mediante la sola terapia medica', dimentichi del fatto che, proprio a causa di tale mal gestione del paziente, questi sia giunto in sala operatoria, il giorno 12 dicembre, in un gravissimo stato di shock che ha contribuito in modo irreversibile al decorso clinico postoperatorio sfavorevole culminato con il suo decesso””.
§ 4.
Con il primo motivo d'appello, l' nel censurare Controparte_17
l'indicata parte della decisione, opinava che le conclusioni cui giungeva l'Ausiliare del primo Giudice erano in contrasto con la storia clinica di
, il quale, come evidenziato dai consulenti tecnici di Persona_1
parte della predetta azienda, era affetto da rettocolite ulcerosa cronica, sicché le complicanze verificatesi nella fase post-operatoria, in data
10.12.2008, dovevano ricondursi ad una riacutizzazione della ridetta patologia, come riconosciuto dallo stesso CTU, il quale tuttavia avrebbe
“incondivisibilmente concluso per una sua genesi perforativa, laddove, invece, sussistono numerosi convergenti elementi che contrastano con tale ipotesi e si pongono, per converso, a valido supporto di una più probabile perforazione intestinale da evoluzione della rettocolite ulcerosa”.
In particolare, la difesa dell' ilevava che, in forza dell'apprezzabile lasso di tempo trascorso tra l'intervento e la comparsa della sintomatologia addominale, nonché delle risultanze dell'esame istologico del pezzo operatorio, il cui referto veniva ignorato dal CTU e dal Giudice di prime cure, sussistevano elementi tecnici e scientifici per affermare che la lesione intestinale che aveva causato il decesso del pag. 17/73 fosse ascrivile alla grave patologia infiammatoria da cui egli Per_1
era affetto.
Quanto all'ulteriore profilo di censura dell'operato dei sanitari, individuato dal Giudice ed afferente all'omesso tempestivo intervento di resezione intestinale, l'appellante opinava che la condotta inizialmente attendista dei sanitari, i quali intervenivano chirurgicamente solo in presenza di un conclamato quadro di perforazione intestinale, non più affrontabile mediante la sola terapia medica, doveva ritenersi giustificabile in base a studi scientifici noti all'epoca del fatto, da cui emergeva che “in meno della metà dei pazienti affetti da rettocolite ulcerosa in fase acuta si impone sin da subito un trattamento chirurgico, il quale risulta indicato esclusivamente in caso di comparsa di megacolon tossico, di mancata risposta alla terapia medica somministrata per 24-48 ore e di perforazione intestinale”, stante l' “elevato tasso di mortalità a tre anni (13,2%) che si correla alla colectomia praticata in urgenza per rettocolite ulcerosa in fase acuta, laddove quello del trattamento in elezione risulta assai minore, pari al
3.7%”.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Il Giudice di primo grado ha, come visto, ritenuto di ravvisare il nesso causale tra l'operato dei sanitari, che ebbero in cura il , ed il Per_1
decesso del paziente, per avere i chirurghi, nel corso del primo intervento, eseguito in data 4.12.2008, provocato una lesione pag. 18/73 iatrogena del tratto intestinale e, inoltre, per una “evidente carenza assistenziale nella gestione del paziente dopo l'intervento di by pass aortobifemorale eseguito il 4/12/08 ed un palese ritardo nella diagnosi e trattamento della complicanza postoperatoria”.
Si è dinanzi diffusamente chiarito che, sia con riguardo alla lesione iatrogena che alla gestione della fase post-operatoria, la conclusione del Tribunale era fondata sugli esiti della CTU a firma della dott.ssa da cui emergeva che non risultava effettuata l'autopsia Persona_3
sulla salma del , indagine che avrebbe permesso di accertare in Per_1
modo chiaro la causa del decesso, né era presente in atti il referto dell'esame istologico del pezzo operatorio di colon asportato nel corso dell'intervento di relaparotomia. Riguardo a tale ultimo esame, il CTU aveva modo di precisare che esso sarebbe stato utile per confermare o escludere la presenza di un infarto intestinale o, almeno, di una sofferenza ischemica del tratto interessato, costituenti possibili complicanze dell'intervento di bypass aortofemorale, che avrebbero potuto essere all'origine della lesione del sigma, come pure di valutare lo stadio della rettocolite ulcerosa, patologia che, a sua volta, prevede quale complicanza la perforazione intestinale.
Nondimeno, secondo il CTU, doveva ragionevolmente escludersi che la perforazione del sigma fosse stata causata da una complicanza ischemico infartuale, dovendosi, secondo il più probabile che non, ritenere la stessa causata da una manovra incongrua dell'operatore durante l'atto chirurgico. In particolare, il CTU escludeva la verosimile riconducibilità della lesione del sigma ad una complicanza della pag. 19/73 rettocolite ulcerosa, valorizzando, a tal fine, l'assenza di una descrizione macroscopica durante l'intervento di relaparotomia e l'assenza del referto di esame istologico (cfr. CTU pag. 48).
§ 6.
Ciò posto, con il motivo di appello in esame, l' incentrava CP_17
le sue doglianze essenzialmente sul primo dei comportamenti lesivi contestati dal Giudice, stigmatizzando la circostanza che il CTU, pur avendo ritenuto indispensabile per accertare l'origine della lesione del sigma l'esito dell'esame istologico, non se ne era avvalso, ancorché ad esso consegnato nel corso delle operazioni peritali. Inoltre, rimarcava che, nonostante essa resistente, costituendosi nel procedimento sommario di cognizione, avesse prodotto la copia del referto istologico, il primo Giudice non disponeva un supplemento di indagine peritale, sottacendo, del tutto, la rilevanza di siffatta risultanza documentale.
Le doglianze dell'appellante non colgono nel segno, pur imponendo di integrare la motivazione dell'impugnata ordinanza.
Deve, anzitutto, osservarsi che il rilievo dell'appellante, a tenore del quale il CTU avrebbe ricevuto copia del referto dell'esame istologico dal CT del nel corso delle operazioni peritali, sia sconfessato CP_16
dal tenore della relazione peritale, nella quale la dott.ssa Per_3
stigmatizzava più volte l'assenza in atti di tale reperto documentale
(cfr. pagine 43, 47, 55, 57).
In senso conforme, deve rimarcarsi che la stessa costituendosi nel procedimento di ATP con comparsa depositata in data 1.6.2017,
pag. 20/73 ometteva, non solo di depositare la copia del referto, ma finanche di farvi cenno nelle proprie difese.
Ed invero, il primo atto, nel quale la difesa del allegava CP_16
l'esistenza dell'esame istologico e del relativo referto, si indentifica con la comparsa di costituzione depositata nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c., scritto al quale, per l'appunto, la resistente allegava la copia di siffatto documento.
Ciò premesso, osserva la Corte che tale produzione documentale debba ritenersi senz'altro tempestiva, considerato che è consentito il deposito di ulteriore documentazione, all'esito dell'ATP conciliativo, nel successivo giudizio di cognizione che si instaura, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 24 del 2017, nelle forme del rito sommario di cognizione.
Né, invero, al fine di paralizzare l'utilizzabilità della citata produzione documentale, giova valorizzare il rilievo per cui la difesa dell'originario ricorrente, con note allegate al verbale di udienza del 19/9/2019, disconosceva tempestivamente la conformità delle copie del “referto esame anatomo-istologico del 24/12/2008” e della “dichiarazione di conformità del Direttore Sanitario”, ai rispettivi originali, contestandone la genuinità ed attendibilità, in ragione del dato per cui il citato referto, sebbene recasse la data del 24/12/2008, non era stato depositato dalla resistente nel corso dell'ATP conciliativo, né durante le operazioni peritali, non era contenuto nella copia della cartella clinica ad esso rilasciata con timbro di conformità del 6/2/2009, né, infine, era presente nella copia della cartella clinica prodotta dalla resistente nel giudizio di A.T.P. conciliativo. pag. 21/73 Quanto all'attestazione di conformità all'originale, della copia del referto, rilasciata dal Direttore Sanitario, pure prodotta dalla resistente, il ne stigmatizzava l'irrilevanza, obiettando che si Per_1
trattava di “una dichiarazione unilaterale priva di alcun valore probatorio, non formulata né annotata in cartella clinica ma venuta artificiosamente ad esistenza solo in tale sede per giustificare la presenza del presunto “referto esame anatomo-istologico del
24/12/2008” ..”.
Contestualmente, con le medesime note scritte, la difesa del Per_1
aveva anche cura di effettuare, con riferimento al referto di esame istologico ed all'attestazione di conformità, il disconoscimento dell'autenticità “delle scritture e delle sottoscrizioni dei suddetti presunti fogli/documenti prodotti in copia rispetto ai presunti originali”.
§ 7.
Tanto premesso, la Corte osserva che, nella specie, la contestazione di conformità delle copie ai rispettivi originali, come operata dal , Per_1
non sia di per sé sufficiente a fare emergere fondati dubbi circa la genuinità del documento, in difetto di ulteriori emergenze istruttorie deponenti in tal senso.
Del resto, al riguardo, appare dirimente evidenziare come i CTU nominati da questa Corte, nell'esaminare il referto dell'esame istologico al fine di dare risposta ai quesiti ad essi posti, non abbiano manifestato alcun dubbio circa l'effettiva esecuzione della citata pag. 22/73 indagine diagnostica e la sua riconducibilità alla vicenda clinica del
. Per_1
Del resto, a conforto di quanto appena evidenziato depone il decisivo rilievo per cui, nella cartella clinica relativa all'intervento di resezione del sigma retto eseguito in data 12.12.2008, sia annotato, alla fine della pagina, “NB pezzo all'istologia”. Tale locuzione induce a ritenere che, nella specie, dopo l'esecuzione dell'intervento chirurgico, i sanitari abbiano disposto l'esecuzione dell'esame istologico, poi documentato dal referto oggetto di contestazione.
Per quanto, quindi, il mancato inserimento del risultato di tale indagine diagnostica, datato 24/12/2008, nella cartella clinica rimessa in copia dall'azienda ospedaliera ai parenti del e finanche in quella Per_1
depositata in giudizio dalla resistente, sia oggettivamente singolare, appare plausibile la giustificazione in proposito fornita dalla difesa dell'appellante, a mente della quale la produzione veniva operata secondo l'indicata scansione essendosi al cospetto di “atto integrativo della cartella clinica del paziente in essa non allegato poiché trattasi di accertamento diagnostico ultimato dopo l'epilogo della vicenda cinica”.
Infine, non rileva, al fine di paralizzare l'utilizzabilità dei citati documenti, il pure operato (dall'originario ricorrente) disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione, riferibile al sanitario che redigeva il referto, apposta in calce al documento in esame, poiché, nella specie, viene in rilievo il referto di un esame istologico, contenuto in uno scritto redatto mediante impiego di segni grafici inequivocamente riconducibili ad un'azienda ospedaliera pag. 23/73 pubblica, quale è, appunto, l'odierna appellante. Ne segue che, al fine di escludere la riconducibilità del documento alla struttura sanitaria da cui lo stesso risultava provenire, cioè, l' e, nello CP_13
specifico, l'UO Complessa di Anatomia Patologica, l'appellante avrebbe dovuto sperimentare il rimedio della querela di falso. Tanto, invero, in ossequio a quella consolidata giurisprudenza secondo cui “Il certificato medico rilasciato presso una struttura pubblica ospedaliera è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza” (cfr. ex multis,
Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015; conforme, Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 27288 del 16/09/2022:“Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse”).
Ne segue che, in ragione della mancata formulazione della querela di falso, avente ad oggetto la contestazione della genuinità della relativa sottoscrizione e del documento nel suo complesso, il referto dell'esame istologico sia certamente riferibile all'AO appellante, impregiudicata,
pag. 24/73 ovviamente, la libera apprezzabilità, in termini di attendibilità sul piano medico legale, del contenuto intrinseco dello scritto.
§ 8.
Superati, alla stregua di quanto sin qui osservato, i rilievi dell'appellato, tesi a contestare l'ammissibilità della produzione documentale operata in primo grado dall , giova, nel merito, rimarcare che, proprio al fine di supplire alla (dall'appellante) denunciata carenza istruttoria, consistita nella mancata valutazione delle risultanze di siffatto referto ad opera della dott.ssa questa Per_3
Corte disponeva il supplemento di indagine peritale del quale dinanzi si è detto.
Orbene, nell'elaborato peritale depositato in questo grado di giudizio in data 22.7.2025, il Collegio peritale nominato dalla Corte operava un approfondito esame del documento e ne valutava compiutamente il contenuto, al fine di individuare l'origine della lamentata lesione del sigma.
Richiamando le considerazioni svolte dai nominati ausiliari, connotate da ampio e motivato esame della vicenda, corredato da plurimi riferimenti bibliografici, deve ritenersi che la conclusione cui perveniva il Giudice di prime cure possa essere confermata.
Infatti, i CTU di appello, esponevano che” .. In estrema sintesi, la vicenda concerne un sessantunenne che in data 29/11/08, in quanto affetto da occlusione aortica iuxtarenale giunse presso l'U.O. Controparte_18
dell' di OL. CP_16 Parte_1
pag. 25/73 In tale ambito la storia clinica del p. era già nota, stante antecedenti ricoveri per una condizione di rettocolite ulcerosa (diagnosticata nel
2006 ed in follow up clinico ed endoscopico) e di quella relativa ad una trombosi aortica ed arteriopatia ostruttiva cronica degli arti inferiori
(sindrome di Leriche, diagnosticata il 15/9/2008), motivo quest'ultimo che richiese la necessità del predetto ricovero (in regime di urgenza) nel corso del quale si procedette -in data 4/12/08- ad innesto aorto-bi- femorale con protesi in Dacron.
La successiva scansione degli eventi biologici documenta un progressivo peggioramento post-operatorio delle condizioni cliniche del p. caratterizzate, sin dal 10/12, da un addome acuto con segni clinici di shock settico, laddove fu necessario un reintervento chirurgico (12/12) che mise in evidenza una perforazione del sigma con allegata peritonite stercoracea affrontata mediante resezione secondo RT e colostomia di protezione.
Nel prosieguo le condizioni di salute del p. peggiorarono ulteriormente stante la documentata evidenza di un grave stato settico in uno con una sopraggiunta polmonite ab ingestis, fino al sopraggiungere in data
31/12/08 di un arresto cardiaco-respiratorio irreversibile”.
Poste tali premesse, poi, i CTU, dopo avere dato atto dell'appropriatezza dell'intervento eseguito, sulla base del rilievo per cui “ l'intervento del 4/12/08 consistette in un innesto aorto-bi-femorale con protesi in Dacron, la cui indicazione, alla luce delle condizioni cliniche (61enne, dolore agli arti inferiori durante la deambulazione e talora a riposo, perimetro di marcia libero di circa 30 metri, masse pag. 26/73 muscolari ipotoniche ed ipotrofiche, polsi femorali non apprezzabili), risulta corretta ed in linea con le esigenze di salute presentate dal p. “, con precipuo riferimento al contenuto del più volte menzionato referto istologico, osservavano quanto segue: “La lesione intestinale (sigma) è causalmente ascrivibile, con qualificata probabilità – o nell'ottica del più probabile che non- ad una inadeguata condotta tecnica intraoperatoria dei Sanitari dell' di OL (cfr. supra). Controparte_15
Ciò in quanto, tutti gli elementi clinico-strumentali circostanziali disponibili non lasciano individuare un altro momento etiopatogentico nemmeno quello di una condizione di perforazione spontanea del sigma già interessato da una malattia cronica (RCU) o di una ischemia intestinale (cfr. supra).
Peraltro, gli eventi clinici, desunti dalla documentazione sanitaria, sono in linea con una lesione iatrogena dell'intestino, posto che il decorso clinico post-operatorio fu contrassegnato dall'occorrenza di episodi di algia addominale progressivamente ingravescenti, fino alla constatazione di un addome acuto, con successiva evidenza di perforazione intestinale e peritonite stercoracea.
L'esito dell'esame istologico condotto sul segmento sigmoideo asportato
(referto del 24/12/2008 n. 2008-I-9417) consente di escludere elementi anatomo-patologici inerenti a una condizione acuta della RCU.
In particolare, detto accertamento non mostrò quelle tipiche alterazioni attese in presenza di una fase acuta (o meglio riacutizzazione) da RCU e segnatamente: infiltrato infiammatorio di linfociti, plasmacellule,
pag. 27/73 eosinofili e neutrofili;
plasmocitosi basale;
deplezione mucipara;
pseudopolipi infiammatori;
criptiti e ascessi criptici, né mise in evidenza altri fattori che potessero far propendere, in termini probabilistici, per una circostanza causale di natura ischemica”.
Le chiare affermazioni dei CTU, dagli stessi ribadite, nei termini appena esposti, anche in sede di risposta ai rilievi dei CT di parte dell'appellante, inducono a ritenere infondata la principale doglianza sottesa all'appello in esame, come visto volta ad escludere la riconducibilità della lesione del sigma ad un incongruo atto posto in essere nel corso dell'intervento chirurgico cui il veniva Per_1
sottoposto in data 4.12.2008.
Né, invero, giova alla difesa dell'AO richiamare, in sede di comparsa conclusionale da ultimo depositata in data 16.10.2025, le considerazioni critiche rivolte dai propri CT alle conclusioni rassegnate dai CTU in merito all'origine della lesione, atteso che, come detto, il
Collegio peritale forniva sul punto risposte assolutamente chiare ed esaustive, suffragate da plurimi riferimenti bibliografici.
Infatti, in proposito, gli autorevoli consulenti officiati da questa Corte, prof. e dott. , rispondevano Persona_6 Persona_7
osservando che: “.. In definitiva, i dott.ri e sostengono Pt_2 Parte_3
nelle loro note controdeduttive che la perforazione intestinale è causalmente riconducibile alla fase di riacutizzazione della rettocolite ulcerosa (RCU), condizione responsabile – in uno con le documentate comorbidità- della progressiva evoluzione peggiorativa delle condizioni di salute del p. e, quindi, dell'evento esiziale. pag. 28/73 Orbene, in riferimento al punto sub 1) va subito detto che la decisione del
p. di essere trasferito dalla Sezione TIPO al reparto di Chirurgia
Vascolare del medesimo nosocomio in data 9/12 non assume alcuna rilevanza clinica né prognostica.
Di fatti, l'aggravamento delle condizioni di salute del p. non è attribuibile
a tale trasferimento, ma ad un evento avverso occorso durante la fase chirurgica del 4/12/08 e ad una carenza assistenziale post-operatoria.
Peraltro, in quest'ottica non può tacersi che la gestione clinica post- operatoria, in un Reparto di Chirurgia Vascolare, avrebbe dovuto dare maggiori garanzie assistenziali sia sul piano diagnostico che terapeutico, stante il grado di specializzazione del personale sanitario del medesimo reparto.
Per ciò che concerne i punti sub 2) 3) 4) 5) 6) 7) va detto quanto in appresso.
In primis, si deve ricordare che la RCU era un antecedente patologico ben noto ai Sanitari dell di OL, sicché essi (anche in Controparte_15
considerazione di possibili fenomeni di riacutizzazione stress correlati) avrebbero dovuto avere una condotta assistenziale diversa da quella intrapresa e cioè:
a) procedere al monitoraggio degli indici di gravità della rettocolite ulcerosa, di fatto omesso;
b) continuare la terapia con mesalazina che risulta sospesa all'atto del ricovero e ripresa solo in data 10/12/08;
pag. 29/73 c) eseguire una tempestiva consulenza chirurgica praticata solo in data
12/12, a fronte di segni e sintomi che facevano presagire una condizione di addome acuto già dal 10/12/08;
d) effettuare una consulenza gastroenterologica, sia prima dell'intervento (finalizzata all'implementazione di strategie di monitoraggio e cura dello stato morboso) che nella fase di peggioramento clinico da sospetto addome acuto, accertamento, pur richiesto e sollecitato, mai espletato.
Su tale ultimo aspetto, pur rilevando che il ricovero del p. avvenne in regime d'urgenza, non sfugge che l'ampio lasso di tempo intercorso tra la data del ricovero (29/11) e quella dell'intervento (4/12), ben 4 giorni, rappresenta uno spazio ragionevole per poter ricorrere, in via preventiva, all'esecuzione di una consulenza gastroenterologica.
Venendo al punto nodale della vicenda clinica, vale a dire al meccanismo etiopatogetico alla base della perforazione del sigma e, quindi, alle contestazioni formulate nelle predette note, deve rilevarsi che i dott.ri
e non hanno posto la dovuta attenzione alla circostanza, Parte_3 Pt_2
già ampiamente discussa nell'elaborato in bozza, che la tardività nella perforazione di un viscere cavo da lesione iatrogena intraoperatoria è ampiamente riportata nella letteratura scientifica, e viene causalmente attribuita alla caduta di un'escara dopo cauterizzazione, ad incompleta lesione parietale da tagliente, a pizzicatura parietale da pinza da presa, ecc.
pag. 30/73 per il quale, l'ampia finestra temporale (dal 4 al 12/12), dagli CP_19
stessi e dai sottoscritti discussa, non rappresenta elemento di esclusione del nesso causale tra l'intervento e la perforazione iatrogena, bensì ne solidifica la sussistenza, rispettando anche il criterio temporale nella verifica del processo di causalità.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dai dott.ri e Pt_2
, il reperto dell'esito istologico non depone per una Parte_3
riattivazione della RCU posto che esso manca di specifici elementi per poterlo affermare tra cui: infiltrato infiammatorio di linfociti, plasmacellule, eosinofili e neutrofili;
plasmocitosi basale;
deplezione mucipara;
pseudopolipi infiammatori;
criptiti e ascessi criptici, ecc.. Ne consegue che, oltre alle già note considerazioni sull'argomento (cfr. supra), la causa della perforazione non può essere ascritta alla condizione, in sé e per sé considerata, di rettocolite ulcerosa né alla sua riacutizzazione”.
§ 9.
Riguardo, poi, agli ulteriori addebiti che già il CTU del primo grado aveva rivolto all'operato dei sanitari e sulla base dei quali l'ordinanza impugnata aveva, in aggiunta alla già discussa lesione del sigma, fondato la condanna dell' , giova rimarcare che l'esito della CTU di appello abbia in pieno confermato la correttezza della gravata decisione.
Invero, giova premettere che l'appellante aveva obiettato come, anche sul punto, la CTU, cui il primo Giudice aveva prestato adesione, fosse pag. 31/73 scarsamente attendibile, dal momento che” ..il comportamento assistenziale dei predetti sanitari nella gestione e nel trattamento della complicanza perforativa fu correttamente improntato alle condivise indicazioni della letteratura specialistica sull'argomento; segnatamente circa il dedotto ritardo diagnostico, va ribadito che il CTU, proprio sulla scorta dell'evidenza del reperto istopatologico, avrebbe dovuto valutare quanto dalle risultanze emerse, la patologia riscontrata abbia potuto realmente incidere nel determinismo dell'evento esiziale, dal momento che non trattavasi di una semplice colite ischemica ma di una diffusa necrosi ischemica del sigma di oltre 30 cm. di estensione. Con la precisazione che anche il moncone distale del sigma e del retto nei giorni successivi al secondo intervento, come descritto dai chirurghi generali che ebbero in cura il paziente, ha presentato segni di sofferenza ischemica .. “.
§ 10.
Anche i rilievi che precedono, mediante i quali l'appellante intendeva porre in discussione la correttezza dell'ordinanza, per avere il Giudice ravvisato un'ulteriore ragione di manchevolezza nell'operato dei sanitari, afferente alla gestione del decorso post- operatorio, e per non avere correttamente apprezzato l'incidenza, rispetto all'evento lesivo, delle pregresse condizioni del paziente, è infondato.
Invero, sul punto giova rimarcare come già la CTU del primo grado aveva ritenuto prive di consistenza le difese di carattere medico legale svolte dai consulenti di parte del Infatti, al riguardo, nella CP_16
relazione a sua firma, la dott.ssa aveva rilevato come, anche a Per_3
pag. 32/73 prescindere dall'origine della lesione del sigma, si erano verificate, nella gestione del decorso post-operatorio, una serie di ritardi e manchevolezze, la cui sussistenza emergeva ictu oculi dalla lettura del diario clinico relativo al periodo 10/12 dicembre. In particolare, ad avviso del CTU, nonostante sin dal giorno 10 il paziente venisse descritto come versante in condizioni scadute, con addome non trattabile, dolente alla palpazione profonda, con scariche diarroiche, e sebbene gli stessi sanitari avessero posto il sospetto di un riacutizzarsi della rettocolite o il verificarsi di un'ischemia, tanto da sollecitare una consulenza gastroenterologica, di fatto mai eseguita, nondimeno essi attendevano ancora due giorni prima di disporre, quando oramai la situazione del paziente era praticamente compromessa, il trasferimento in chirurgia di urgenza.
Ad avviso del CTU, il ritardo nella diagnosi e nel trattamento della perforazione addominale, protrattosi per ben otto giorni (dal 4 al 12 dicembre), era all'origine dello shock settico che aveva sensibilmente aggravato le condizioni del paziente, rendendo vano l'intervento di repalarotomia e di resezione intestinale.
Al cospetto di tali chiare affermazioni del CTU, i consulenti di parte dell alle cui deduzioni l'appellante si riportava, si CP_17
limitavano a sostenere che la scelta attendista dei sanitari era giustificata dalla necessità di tentare prima un approccio conservativo, basato sulla terapia medica. Citando fonti di letteratura scientifica, gli stessi sostenevano che “il tasso di colectomia in urgenza per colite ulcerosa acuta oscilla tra l'8.5% ed il 48%, a seconda della risposta alla
pag. 33/73 terapia medica in un lasso di tempo che può variare tra le 24 e le 48 ore
(Dinesen LC, LS AJ, Net al. The pattern and outcome of acute CP_20
severe colitis. 2010;4:431–7). Ciò sta a significare che in Controparte_21
meno della metà dei pazienti affetti da rettocolite ulcerosa in fase acuta si impone sin da subito un trattamento chirurgico, il quale risulta indicato esclusivamente in caso di comparsa di megacolon tossico, di mancata risposta alla terapia medica somministrata per 24-48 ore e di perforazione intestinale. Tale approccio terapeutico trova la sua ratio nell'elevato tasso di mortalità a tre anni (13,2%) che si correla alla colectomia praticata in urgenza per rettocolite ulcerosa in fase acuta, laddove quello del trattamento in elezione risulta assai minore, pari al
3.7%”.
§ 11.
Ciò posto, la deduzione difensiva in esame non coglie nel segno, essendo stata ampiamente sconfessata, oltre che dagli esiti della CTU di primo grado, dalle conclusioni rassegnate dal Collegio peritale di appello.
Ed invero, nella relazione dagli stessi redatta, quei consulenti, chiamati da questa Corte ad esprimersi anche in ordine ai sopra riportati rilievi dell'appellante, osservavano che: “.. sfugge ai CT di parte appellante che nella fase post-chirurgica (dal 4 al 9/12/08), l'occorrenza di dolore addominale intermittente -in considerazione della nota rettocolite ulcerosa e dei potenziali eventi avversi post-chirurgici- avrebbe dovuto indurre i suddetti Sanitari ad un accurato monitoraggio clinico- strumentale, e che, a partire dal 10/12, allorquando fu obiettivato un pag. 34/73 “addome non trattabile e dolente alla palpazione profonda…”, sarebbe stato adeguato da parte degli stessi giungere ad un tempestivo inquadramento clinico-strumentale, finalizzato alla prevenzione di uno stato di shock settico (evento, di fatto, successivamente verificatosi).
Di fatti, in luogo di una condotta attendistica dei medesimi Sanitari, protrattosi fino al 12/12, nonostante in data 10/12 si fosse già rilevato un marcato aggravamento delle condizioni cliniche, sia generali
(“scadute” e con iperpiressia), che locali (“addome non trattabile e dolente alla palpazione profonda…due scariche di diarrea”), fortemente suggestive di un addome acuto, si sarebbe dovuto, invece, ricorrere
(almeno), in urgenza, ad un approfondimento diagnostico
(sigmoidoscopia, ecografia addominale, TC con mdc, ecc.) per smentire o rilevare lesioni a carico dell'intestino, ciò tanto più in quanto si era di fronte ad un soggetto con nota malattia da RCU.
Tuttavia, soltanto il 12/12 (ben due giorni dopo), constatata la presenza di shock, furono effettuate la consulenza chirurgica e rianimatoria, nonché l'angio-TC addominale, in esito alla quale si pose indicazione ad intervento chirurgico urgente ed indifferibile in paziente “in stato di shock settico”.
Infine, con riferimento all'evento esiziale, oltre il primum movens rappresentato dalla lesione iatrogena del sigma con conseguente peritonite stercoracea diffusa, nonché il suo tardivo trattamento, occorre ribadire la contestuale sussistenza, nel processo di causazione del medesimo evento, di ulteriori momenti etiopatogenetici (parziale deiscenza del moncone rettale, infezioni correlate all'assistenza, pag. 35/73 sindrome da aspirazione), succedutesi nella stessa fase clinica, riconducibili ad una inadeguata condotta assistenziale presso il predetto nosocomio, sia in termini di prevenzione, diagnosi e trattamento”.
Per tutto quanto sin qui ampiamente esposto, il primo motivo di appello deve, quindi, essere rigettato.
§ 12.
Con il secondo motivo d'appello, l'A.O. censurava Parte_1
l'ordinanza, ritendo errata la quantificazione del danno, in quanto operata supponendo, sul piano causale, la riconducibilità dell'exitus alla condotta negligente dei sanitari, laddove era ravvisabile un danno da “perdita di chance di sopravvivenza”, come emergeva dalla stessa
CTU nella quale l'Ausiliare faceva riferimento “.. a: “probabilità di sopravvivenza” ed a “prognosi (che) poteva essere favorevole in una buona percentuale dei casi”. Di conseguenza, obiettava l'appellante, la liquidazione avrebbe dovuto eseguirsi in via equitativa, tenendo conto dell'incidenza della condotta lesiva e del fatto che, nella specie, la sopravvivenza del paziente era da ritenersi incerta e soltanto possibile.
§ 13.
Il motivo è infondato.
Sul punto, giova rimarcare come già la dott.ssa avesse concluso Per_3
affermando che “sussiste .. nesso di causalità materiale tra” la condotta dei sanitari ed il decesso del paziente, in quanto, in caso di condotta corretta e di diagnosi tempestiva e, quindi, di trattamento chirurgico pag. 36/73 “la prognosi poteva essere favorevole in una buona percentuale di casi”
(cfr. pag. 56 dell'elaborato peritale a firma della dott.ssa . Per_3
Tale conclusione, sulla scorta della quale il primo Giudice motivava l'accoglimento della domanda, risulta ulteriormente corroborata dall'esito della CTU svolta in grado di appello.
Ed infatti, al riguardo, il Collegio peritale, dopo avere più volte ribadito che “.. la perforazione del sigma che si rilevò dopo l'intervento del
4/12/08 può ritenersi, con qualificata probabilità (o nell'ottica del più probabile che non) causalmente riconducibile ad un'errata manovra tecnica del medesimo intervento. Inoltre, le prestazioni assistenziali furono inadeguate sia nella fase pre-operatoria che post-operatoria”, aveva modo di chiarire che “La RCU rappresenta una malattia ben delineata (sia sotto il profilo diagnostico che terapeutico) in tutti gli ambienti sanitari, tanto più in quelli di alta specializzazione come
l'Ospedale Cardarelli di OL.
La perforazione intestinale, indipendentemente dalla causa, era prevedibile ed evitabile, laddove i di Controparte_22
OL avessero avuto una diversa condotta da quella intrapresa (cfr. supra).
I predetti sanitari, nella fase post-chirurgica compresa dal 4 al 9/12, in occorrenza di manifestazioni di algia addominale intermittente (in considerazione della nota rettocolite ulcerosa e dei potenziali eventi avversi post-chirurgici), avrebbero dovuto procedere ad accurato monitoraggio clinico-strumentale, e a partire dal 10/12, allorquando fu
pag. 37/73 obiettivato un addome non trattabile e dolente alla palpazione profonda, ad un tempestivo inquadramento specialistico-strumentale, finalizzato alla prevenzione di uno stato di shock settico”, riteneva pienamente sussiste il nesso causale.
Invero, i CTU affermavano, al riguardo, che “Quindi, una diversa condotta assistenziale avrebbe evitato, in termini di qualificata probabilità, l'originaria lesione intestinale, la peritonite stercoracea, lo stato settico e la catena successiva degli eventi avversi (parziale deiscenza del moncone rettale, esito dell'intervento di Per_8
effettuato il 12/12, infezioni nosocomiali, sindrome da aspirazione) e, quindi, l'evento esiziale.
Le patologie di cui era affetto il p. (RCU, arteriopatia ostruttiva cronica degli arti inferiori, sindrome di Leriche), in caso di una corretta assistenza sanitaria, dovuta ma omessa, non avrebbero inciso sulla sua sopravvivenza .. Un corretto trattamento avrebbe consentito un esito favorevole anche in riferimento alla sopravvivenza.
In proposito, la prognosi dopo innesto aorto-bi-femorale con protesi in
Dacron è generalmente buona, con un alto tasso di sopravvivenza a lungo termine, stimata intorno al 94% ad 1 anno, 81% a 5 anni e 64% a
10 anni”.
Le esposte risultanze probatorie, del resto compatibili con quelle già poste a base della gravata ordinanza, non lasciano, quindi, adito a dubbi di sorta circa la sussistenza sia del lamentato inadempimento pag. 38/73 qualificato dell'AO appellante, che del nesso causale tra lo stesso ed il decesso.
Nella specie, pertanto, deve ritenersi che, a prescindere da quanto si dirà in relazione all'appello incidentale, l'ordinanza impugnata resista alle critiche dell'appellante, potendosi affermare che la condotta negligente dei sanitari, tanto nel corso del primo intervento del
4.12.2008, quanto nella gestione della fase post-operatoria, abbia provocato la perdita anticipata della vita del paziente e non già di una mera "chance" di sopravvivenza, ravvisabile nel caso in cui vi sia incertezza sulle conseguenze "quoad vitam" dell'errore medico (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023; Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 21415 del 30/07/2024).
§ 14.
Le considerazioni da ultimo esposte consentono di confutare, altresì,
l'ulteriore deduzione dell'appellante, a tenore della quale “nell'ambito della responsabilità medica, quando si verte in ambito di aumento del rischio di complicanze a causa della condotta asseritamente errata, non potendosi escludere che il danno si sarebbe verificato anche in presenza della condotta asseritamente dovuta, il sanitario (e/o l'azienda ospedaliera) deve essere ritenuto responsabile esclusivamente nei limiti dell'incremento del rischio .. occorre adottare una graduazione della responsabilità in funzione del rischio circa la produzione del danno, che può essere attribuita a ciascun antecedente causale, così da circoscrivere il risarcimento in proporzione all'incidenza statistica alla luce di tutti gli elementi obiettivamente rilevanti ai fini della configurazione di una pag. 39/73 causalità materiale che vanno rinvenuti caso per caso (tali richieste sono state formulate sin dal primo atto difensivo dall'attuale appellante)”.
Infatti, nella specie, alla stregua di quanto affermato dai CTU di appello, deve ragionevolmente escludersi l'incidenza della rettocolite ulcerosa nel determinismo dell'exitus. In ogni caso, il fatto che il paziente fosse gravato da una severa patologia di base (la rettocolite) non consente di escludere la sussistenza del nesso causale tra la condotta inadeguata dei sanitari e l'evento di danno. In tal senso milita quel consolidato orientamento secondo cui “nell'ipotesi in cui la persona danneggiata sia, per la propria condizione soggettiva, più vulnerabile dei soggetti della stessa età e dello stesso sesso, tale circostanza non incide né sul nesso di causa, né sull'attribuzione della colpa, né sulla liquidazione del danno”
(cfr. Cass. n. 28811 del 2019; Sez. 3 -, Ordinanza n. 20836 del
21/08/2018; Sez. 3, Sentenza n. 8995 del 06/05/2015, Rv. 635338 -
01; Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011).
Quanto, poi, alla rilevanza, in ambito giuridico, della nozione, tipicamente medica di complicanza, cui pure la difesa dell'appellante faceva riferimento, giova rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza, “Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che
l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del
pag. 40/73 paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35024 del 29/11/2022).
Siccome, nella specie, i CTU di appello hanno, inequivocamente, chiarito che la lesione della parete intestinale è stata causata da un'incongrua manovra del chirurgo e che i sanitari del CP_16
avrebbero potuto e dovuto diagnosticare tempestivamente siffatta lesione, deve escludersi che il manifestarsi di detta condizione patologica possa intendersi alla stregua di un evento non prevedibile, né tantomeno non evitabile.
§ 15.
Si può a questo punto procedere all'esame dell'appello proposto da
, che, pur se introdotto con autonomo atto di Controparte_2
citazione, va considerato incidentale, essendo detto atto stato notificato il 28.9.2021, successivamente alla notifica, risalente al
27.9.2021, dell'appello dell CP_17
Al riguardo, giova premettere che l'ordinanza impugnata riconosceva in favore di il risarcimento, iure hereditatis, del Controparte_2
danno biologico terminale e del danno morale terminale, sofferti dal de cuius, nel lasso temporale intercorso tra il manifestarsi delle lesioni e la morte.
In particolare, valorizzando la lucida agonia del paziente tra il giorno
10.12.2008, data in cui le sue condizioni di salute cominciavano a pag. 41/73 peggiorare, ed il 12.12.2008, allorquando lo stesso veniva operato d'urgenza, giungendo, in sala operatoria, in stato “di shock settico”, il primo Giudice quantificava equitativamente il danno biologico e le sofferenze patite in complessivi euro 10.000,00.
Il Tribunale, inoltre, respingeva la domanda del ricorrente tesa ad ottenere il risarcimento, iure hereditatis, del danno sofferto dal paziente per la perdita anticipata della vita.
§ 16.
Con il primo motivo del suo appello incidentale, Controparte_2
lamentava che il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto che esso istante avesse proposto anche una domanda di risarcimento del danno tanatologico, laddove sosteneva di non avere mai formulato siffatta pretesa.
Deduceva, altresì, che la questione sottesa al motivo di gravame assumeva rilevanza in ordine alle censure, da esso successivamente sviluppate, afferenti “alla liquidazione delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado”.
§ 17.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Infatti, se è vero che il primo Giudice ha respinto una domanda – quale quella di risarcimento del danno tanatologico – in effetti mai formulata dall'originario ricorrente, è innegabile che tale statuizione non abbia minimamente inciso sull'economia complessiva dell'ordinanza, non pag. 42/73 avendo il Tribunale desunto da siffatto rigetto alcuna concreta conseguenza, lesiva delle ragioni del , in punto di Per_1
quantificazione delle spese di causa.
Infatti, nel liquidare le spese processuali il Giudice ha applicato lo scaglione di valore corrispondente al decisum, senza operare alcuna decurtazione dei compensi medi in ragione del mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno tanatologico.
In ogni caso, la questione perde di rilevanza alla luce di quanto si dirà in ordine ai restanti motivo di appello incidentale.
§ 18.
Con il secondo motivo di appello incidentale, Controparte_2
impugnava la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice aveva liquidato nella misura, dall'appellante ritenuta incongrua, di euro 10.000,00, il danno non patrimoniale subito in vita dal de cuius, sia quale danno biologico terminale che quale danno morale catastrofale o da lucida agonia.
Sul punto, premesso che il Giudice aveva correttamente stimato in due giorni (dal 10 al 12 dicembre 2008) il periodo di lucida agonia, nel quale il de cuius aveva acquisito la consapevolezza della sua morte imminente, l'istante lamentava che l'ordinanza avesse liquidato una somma significativamente inferiore a quella che, in situazioni analoghe, erano state riconosciute da altri provvedimenti. Sosteneva, in particolare, che, per periodi di durata minore, erano stati riconosciuti importi significativamente maggiori e che la stessa Corte
pag. 43/73 di Cassazione, “per mezz'ora di intensa e lucida agonia del de cuius” aveva stimato “il danno morale terminale .. nella misura di € 90.000,00
(Cass. 8/4/2010 n. 8360)”.
Deduceva, poi, che le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel
2018, da esso prodotte nel giudizio di primo grado, riconoscevano “un risarcimento per danno non patrimoniale (morale catastrofale) di €
30.000,00 per i primi tre giorni di sopravvivenza”.
Lamentava, altresì, che le analoghe Tabelle del Tribunale di Roma del
2018, contemplavano “un risarcimento di € 50.000,00 per i primi cinque giorni di sopravvivenza (€ 10.000,00 per ciascun giorno dopo aver acquisito la consapevolezza della concreta possibilità di decesso)”.
Riferiva che tali Tabelle erano state aggiornate nel 2019, prevedendo un aumento dell'1,1% per la sopravvenuta rivalutazione monetaria.
Sosteneva, quindi, che il danno catastrofale per due giorni di lucida agonia avrebbe dovuto essere determinato quantomeno “nella misura di € 20.000,00”.
§ 19.
Con il terzo motivo di appello incidentale, il si doleva della, a Per_1
suo parere riduttiva, liquidazione del danno biologico terminale sofferto in vita dal de cuius.
Allegava al riguardo che, nel liquidare tale posta di danno, il Tribunale aveva omesso di valorizzare il fatto che il de cuius subiva un periodo di malattia quantificabile in complessivi giorni 33 di I.T.T., di cui 15 giorni di I.T.T. sarebbero stati sofferti anche in caso di trattamento sanitario pag. 44/73 corretto, ed ulteriori 18 giorni, invece, imputabili all'errato trattamento sanitario.
L'ordinanza impugnata aveva, pertanto, sottaciuto il “consolidamento di postumi permanenti nella misura del 100% dal giorno della lesione del sigma (primo intervento chirurgico) del 4/12/2008 sino al decesso del
31/12/2008”, nonché il “maggior periodo iatrogeno di malattia e di invalidità temporanea al 100% di almeno 18 giorni”, il “danno biologico terminale sofferto dal defunto nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte, inteso come danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), a prescindere dalla consapevolezza o meno di tale sofferenza”.
Pertanto, nel liquidare il danno biologico terminale il Giudice avrebbe dovuto applicare le tabelle relative all'invalidità permanente e temporanea.
In ogni caso, il Tribunale avrebbe potuto servirsi delle tabelle appositamente elaborate dal Tabelle di Milano per la liquidazione del danno terminale riconoscendo gli importi in esse previsti, certamente più elevati di quello riconosciuti nell'ordinanza.
In conclusione, secondo l'istante, gli andavano riconosciuti “oltre al danno morale catastrofale nella misura di € 20.000,00 richiesto con il precedente motivo di appello incidentale per le 48h di cosciente sofferenza e lucida agonia anche il danno non patrimoniale terminale subito in vita dalla vittima primaria nella sua componente biologica
(danno biologico terminale)”, “ulteriori € 21.019,5 (come previsto dalle
pag. 45/73 Tabelle di Milano per 18 giorni di maggior danno biologico terminale iatrogeno, con personalizzazione massima al 50%) .. in via gradata in ulteriori € 14.013,00 (come previsti dalle Tabelle di Milano per 18 giorni di maggior danno biologico terminale iatrogeno, importo tabellare standard non personalizzato)”.
§ 20.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Giova premettere che il Collegio ritiene di potere adottare, nella liquidazione del cd. danno ("danno morale terminale"), ovvero del danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", l'apposita tabella elaborata dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano, nella sua più aggiornata versione, che si identifica in quella pubblicata nel giugno del 2024 (cui anche la difesa del faceva riferimento Per_1
nella comparsa conclusionale). Ed invero, premessa l'oggettiva difficoltà che connota la liquidazione di tali poste di danno, la Corte ritiene che l'utilizzo della tabella consenta, rispetto alla liquidazione equitativa pura cui si è attenuto il primo Giudice, di assicurare maggiore omogeneità delle decisioni e di evitare ingiustificate duplicazioni risarcitorie.
Ciò premesso, valorizzando le considerazioni del primo Giudice, deve ritenersi dimostrato che il abbia patito un danno biologico ed Per_1
un danno terminale, in termini sia di sofferenza fisica che morale, per pag. 46/73 un arco temporale di circa 48 ore, dal 10.12.2008, giorno in cui le sue condizioni di salute iniziavano a mostrarsi scadute, al 12.12.2008, quando giungeva in sala operatoria “in stato di shock, polipnoico, cianotico, in sudorazione profusa e con pressione arteriosa 85/minima non percepibile”.
Per tale arco temporale, tenuto conto della sopra indicata tabella del
2024 del Tribunale di Milano – che, per i primi tre giorni consente una liquidazione equitativa massima fino ad euro 35.247,00 – appare equo liquidare, a titolo di danno terminale comprensivo della componente biologica e morale, euro 20.000,00.
Va, poi, osservato che, come condivisibilmente rilevato dal , il Per_1
de cuius ha sofferto un danno biologico terminale dal 4.12.2008, data del primo intervento a seguito del quale si determinava la lesione iatrogena, al 31.12.2008, data del decesso e che, nondimeno, detratto il periodo di convalescenza di 15 giorni di ITT che avrebbe subito anche in ipotesi di intervento correttamente riuscito, gli vadano riconosciuti ulteriori 18 giorni di I.T.T. imputabili all'errato trattamento sanitario.
La liquidazione di tale voce di danno, che riguarda il periodo successivo al 12.12.2008 - nel quale il paziente non versava più in una condizione di lucida agonia, emergendo, dalle annotazioni dei medici, quali richiamate dalla CTU, che le condizioni dello stesso si mantenevano sempre gravi ed erano caratterizzate da un persistente squilibrio idroelettrico, emodinamico e metabolico conseguente allo stato settico insorto a causa della perforazione del sigma e della peritonite stercoracea (cfr. CTU di primo grado, pag. 46) -, non può pag. 47/73 avvenire utilizzando la Tabella di Milano del 2024 relativa al cd. danno terminale, di cui dinanzi si è detto. Infatti, siffatta tabella, come chiarito dai suoi redattori a pagina 57 della stessa, presuppone, tra gli altri requisiti, quello della “coscienza”, per cui “in nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale, che non potrà dirsi esistente, ad esempio, nel caso in cui nel tempo intercorso prima del decesso la vittima stessa abbia versato in stato di incoscienza”.
Chiarito ciò, si deve rammentare che il cd. danno biologico terminale
“quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (cfr. ex multis, Sez. 3,
Sentenza n. 7923 del 2024).
Ai fini della liquidazione del danno biologico terminale, poi, deve rimarcarsi che, secondo la giurisprudenza della S.C., essa può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 16592 del 2019, pagg. 5, 6 della motivazione).
Tanto premesso, quindi, detta liquidazione deve essere operata sulla base degli importi previsti dalla tabella di Milano 2024, relativamente pag. 48/73 al danno, alla salute, da ITT, opportunamente personalizzati, corrispondenti ad una condizione di inabilità del 100%.
Invero, sul punto, la CTU di appello attestava che il paziente “.. nella fase assistenziale compresa tra il 4/12 ed il 31/12/08, per le sue condizioni cliniche e terapeutiche, era in uno stato di totale inabilità.
Nell'ipotesi di un'adeguata condotta assistenziale il periodo di convalescenza atteso sarebbe stato, probabilmente, inferiore a quello maturato (32 giorni), vale a dire intorno ai 15 giorni”.
Ciò premesso, nella specie, nel liquidare il danno biologico terminale, per il periodo non connotato dalla lucida agonia della vittima (quindi, nella specie, per l'arco temporale di 18 giorni compreso tra il
12.12.2008 e la morte, sopraggiunta il 31.12.2008), si può fare riferimento all'importo di euro 115,00, previsto dalla citata tabella per ciascun giorno di ITT, che aumentato del 50%, secondo la percentuale di personalizzazione massima contemplata dalla tabella, che risulta ampiamente giustificata alla stregua della peculiarità della fattispecie concreta e del fatto che si è al cospetto di una condizione di inabilità che è poi sfociata nella morte, ascende ad euro 172,5 pro die.
Quindi, moltiplicando euro 172,5 per 18 giorni, si ottiene l'ulteriore cifra di euro 3.105,00.
In totale, quindi, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, a titolo di risarcimento del danno, biologico e morale, terminale, spetta al
, iure hereditatis, l'importo di complessivi euro 23.105,00. Per_1
§ 21.
pag. 49/73 Il Giudice di primo grado, nel riconoscere il danno da perdita parentale, domandato iure proprio dal ricorrente, “…Tenuto conto del vincolo affettivo e parentale esistente tra il ricorrente Controparte_2
e la vittima (il ricorrente è figlio di quest'ultima)”, riteneva di dover determinare “l'ammontare risarcitorio spettante, in via equitativa e a titolo di danno non patrimoniale, nella somma di euro 220.000,00”. Il
Tribunale, nel procedere a siffatta liquidazione, dichiarava di voler fare applicazione dell'apposita tabella del Tribunale di Milano, la quale, come noto, contemplava uno “scaglione” compreso tra “euro
163.990,00” ed “euro 327.990,00” e riteneva equo riconoscere “il danno in misura superiore a quella minima dei valori sopra indicati e, quindi, in termini monetari attuali e già comprensivi di interessi c.d. compensativi, euro 220.000,00 a favore del ricorrente, figlio del de cuius”.
§ 22.
Con il quarto motivo di appello incidentale, Controparte_2
impugnava la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice aveva liquidato il danno non patrimoniale da esso subito per la perdita definitiva del rapporto parentale nella complessiva misura, da ritenersi a suo avviso incongrua, di euro 220.000,00.
L'appellante, nel censurare la decisione, premetteva che il Giudice aveva fatto erroneo riferimento ai parametri monetari della tabella milanese del 2014, laddove la stessa, nella versione aggiornata al 2021, già vigente alla data di emissione dell'ordinanza, aveva previsto un incremento di detti valori, indicando una forbice compresa tra euro
168.250,00 ed euro 336.500,00. pag. 50/73 Ciò posto, l'appellante deduceva di avere “sempre convissuto con il de cuius”, come attestato dal certificato di residenza storica depositato in primo grado e che, solo un mese prima del ricovero del de cuius, raggiungeva l'indipendenza economica e riusciva a trasferirsi ed andare a vivere da solo.
Sosteneva di avere prestato assistenza, morale e materiale, al congiunto durante i giorni della degenza presso il e che la CP_16
perdita del padre lo aveva privato di una guida e di un solido punto di riferimento.
Deduceva di avere sempre intrattenuto rapporti particolarmente intensi con il congiunto, con cui condivideva il tempo libero, le ferie estive e tutte le festività.
Deduceva di avere patito, dopo il decesso, uno sconvolgimento delle proprie abitudini di vita.
A conforto dei propri assunti richiamava il contenuto dei certificati di residenza storica ed i rilievi fotografici raffiguranti momenti di convivialità con il de cuius.
Sosteneva di avere domandato “la liquidazione sulla scorta dei valori molto prossimi ai massimi di cui alle Tabelle pretorie e di essere ammesso a provare per testi le circostanze di fatto puntualmente allegate al fine di dimostrare la sofferenza soggettiva e gli sconvolgimenti di vita patiti a causa del decesso del padre, quale giusta personalizzazione del risarcimento in esame”.
pag. 51/73 Sosteneva che il primo Giudice, senza ammettere la prova delle indicate circostanze, finiva con il liquidare una somma non congrua in rapporto all'intensità del pregiudizio sofferto.
Nel caso di specie, quindi, sussistevano, a suo avviso, le condizioni per riconoscere la massima personalizzazione del richiesto risarcimento.
Deduceva che le tabelle impiegate dal primo Giudice dovevano ritenersi non più munite di portata para-normativa, in quanto, come pure riconosciuto dalla giurisprudenza della Cassazione, esse, prevedendo una forbice tra valori base e massimi troppo ampia, finivano con il non assicurare l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi anche per la mancanza di precise indicazioni sul valore da attribuire a ciascuna circostanza all'interno dell'ampia forbice.
Quindi, alla luce dei principi espressi dalla S.C., il Giudice avrebbe dovuto fare applicazione di una tabella basata sul metodo del punto variabile.
Ad avviso dell'appellante, quindi, il Tribunale avrebbe dovuto fare ricorso alla tabella elaborata dal Tribunale di Roma, che già prevedeva un'elaborazione modulare secondo il sistema a punto variabile.
Deduceva che, applicando le tabelle di Roma del 2019, gli sarebbe spettato un risarcimento “per la perdita definitiva del rapporto parentale .. nella misura di € 274.587,60 (€ 9.806,70 x 28 punti), con riferimento al valore della moneta all'epoca del dì 1/1/2019, così specificato:
• valore punto € 9.806,70;
pag. 52/73 • relazione di parentela tra vittima primaria e secondaria (figlio, punti
18);
• età della vittima primaria (anni 61, punti 2);
• età della vittima secondaria (anni 39, punti 4);
• convivenza con la vittima (punti 4, come da certificati di residenza storica già prodotti in primo grado, non contestati ex adverso, da cui si evince che il Sig. , fin dalla sua nascita, ha sempre Controparte_2
convissuto con il de cuius e solo un mese prima del ricovero del de cuius raggiungeva l'indipendenza economica e riusciva a trasferirsi ed andare
a vivere da solo) ..”.
Peraltro, nella specie, sussistevano i presupposti per personalizzare il risarcimento, avuto riguardo alla “non indipendenza della vittima primaria durante la straziante durata della sua sopravvivenza, durata complessivamente circa un mese, di cui 2 giorni di indicibile intensità della sofferenza e della disperazione esistenziali”, “all'amorevole e quotidiana assistenza prestata dal figlio alla vittima Controparte_2
primaria durante tale periodo”, allo “sconvolgimento e/o rovesciamento delle abitudini quotidiane del Sig. ”, alla gravità del Controparte_2
fatto lesivo.
§ 23.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Giova premettere che, nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14.6.2024 e nella comparsa conclusionale depositata il pag. 53/73 25.9.2024 richiamata interamente in quella del 20.10.2025, la difesa del sollecitava la Corte a voler fare applicazione, nella Per_1
liquidazione, tanto del danno iure hereditatis, quanto di quello da perdita del rapporto parentale, delle tabelle elaborate nel 2024 dal
Tribunale di Milano.
L'istanza merita di essere accolta, alla luce di quel consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di
Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle (Cass. n. 20381 del 11/10/2016 Rv. 642615 -
01)” (cfr. ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 33770 del 2019).
Pertanto, nel caso di specie, la liquidazione del danno da perdita parentale deve essere operata facendo applicazione della versione più aggiornata della ridetta tabella milanese, che, come detto, si indentifica in quella pubblicata dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano da ultimo in data 5.6.2024.
E', altresì, fondata la doglianza con la quale veniva contestato l'utilizzo, da parte del primo Giudice, della versione della tabella meneghina antecedente alle modifiche apportatevi nel 2024. Infatti, al riguardo, la
Cassazione ha chiarito che tale tabella, con riferimento al danno da perdita parentale, nelle sue precedenti versioni, “non segue la tecnica del punto, ma si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza pag. 54/73 (ad esempio a favore del coniuge è prevista nell'edizione 2021 delle tabelle un'oscillazione fra Euro 168.250,00 e Euro 336.500,00).
L'individuazione di un così ampio differenziale costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile. Resta ancora aperto il compito di concretizzazione giudiziale della clausola, della quale, nell'ambito di un range assai elevato, viene indicato soltanto un minimo ed un massimo. In definitiva si tratta ancora di una sorta di clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità. La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
10579 del 2021, in motivazione pag. 16).
Ritiene, quindi, il Collegio che la liquidazione in esame possa essere operata utilizzando la tabella che l'Osservatorio per la giustizia civile di
Milano ha, come detto, elaborato, da ultimo, nel mese di giugno del
2024, con la quale si è proceduto all'aggiornamento all'indice Istat dell'1.1.2024, dei valori monetari di cui alla precedente Tabella dello stesso Osservatorio del giugno 2022, che era stata strutturata secondo il sistema a punti, suggerito dalla Corte di Cassazione nel precedente del 2021 dinanzi richiamato.
Del resto, la Cassazione ha ritenuto che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto
pag. 55/73 fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del
16/12/2022). E, ovviamente, tale principio vale anche in relazione alla versione della medesima Tabella che è stata licenziata a giugno 2024, la quale costituisce il mero adeguamento, al mutato potere di acquisto della moneta frattanto registrato dall'Istat, in relazione al periodo dall'01.01.2021 all'01.01.2024 con il coefficiente del 16,2268%
(coefficiente di rivalutazione = 1,162268).
§ 24.
Poste le sopra indicate premesse, si può, a questo punto, procedere alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, che andrà determinato come segue:
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare).
Il congiunto ha 55 anni, è figlio della vittima primaria: punti 18; la vittima aveva 61 anni al momento del decesso: punti 16; la vittima era convivente con il congiunto: punti 16; nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari (cfr. certificato di stato di famiglia pag. 56/73 integrale, allegato alla produzione del , dal quale emerge che lo Per_1
stesso risulta, dopo il decesso, convivente con la madre e con altri due fratelli): nessun punto;
Punti per qualità/intensità della relazione: 15 punti (valore medio).
Si ritiene che, nella specie, la relazione affettiva fosse intensa, in ragione delle specifiche allegazioni operate dall'appellante, e, in specie, della dedotta condivisione di momenti di svago e di hobby.
Nondimeno, considerato che la perdita del genitore è intervenuta quando l'odierno istante era già in età adulta (nel 2008, CP_2
aveva 39 anni), deve ritenersi che lo sconvolgimento delle
[...]
abitudini di vita non possa equipararsi a quello che si sarebbe verificato, per esempio, rispetto ad un adolescente o ad un bambino.
In totale, quindi, moltiplicando il valore del punto base, pari ad euro
3.911,00, per 65 (corrispondenti ai punti totali dinanzi riconosciuti), si ottiene la somma di euro 254.215,00.
In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, il danno da perdita del congiunto deve, pertanto, liquidarsi nel più elevato importo di euro 254.215,00.
§ 25.
Sommando le voci di danno prima indicate, di euro 23.105,00 e di euro
254.215,00, si ottiene il complessivo importo di euro 277.320,00.
L'appellante incidentale sollecitava, altresì, espressamente il riconoscimento della “rivalutazione monetaria di tutte le somme da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento, per le somme da
pag. 57/73 liquidarsi e dal 2/8/2021, per le somme già liquidate dal giudice di primo grado, alla data di deposito dell'emananda sentenza, se definitiva
e successivamente fino al soddisfo”.
Siccome gli importi dinanzi indicati sono stati liquidati sulla scorta di tabelle i cui valori erano, come detto, stati aggiornati all'indice Istat dell'1.1.2024, occorre tenere conto della svalutazione medio tempore intervenuta e, quindi, rivalutare gli stessi nell'arco temporale dalla citata data al 31.10.2025, cui risale il più aggiornato indice Istat disponibile.
Ne segue che, operando tale conteggio, si avrà:
Capitale Iniziale: € 277.320,00
Data Iniziale: 01/01/2024
Data Finale: 31/10/2025
Decorrenza Rivalutazione: Gennaio 2024
Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 119,3
Indice alla Scadenza: 121,4
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,018
Totale Rivalutazione: € 4.991,76
pag. 58/73 Capitale Rivalutato: € 282.311,76
§ 26.
In conclusione, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, l'
[...]
deve essere condannata a pagare, in favore di CP_17 CP_2
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, iure
[...]
hereditatis e iure proprio, sofferto, l'importo di euro 282.311,76.
Siccome non constano pagamenti eseguiti in esecuzione della gravata ordinanza, sui predetti importi spettano al , che in proposito Per_1
formulava espressa domanda, al fine di risarcire il danno da ritardato adempimento, gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da calcolarsi sulla predetta somma, previamente devalutata al 31.12.2008, data di verificazione dell'exitus, ed anno per anno rivalutata sino alla pubblicazione della presente sentenza (momento nel quale il debito di valore diviene di valuta), oltre gli interessi legali, sulla sorta capitale rivalutata e sugli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo.
§ 27.
Nella comparsa conclusionale, la difesa del deduceva che Per_1
“fermo il riconoscimento del danno da perdita parentale patito iure proprio a causa del decesso del de cuius”, con il ricorso introduttivo aveva domandato, altresì, il risarcimento del “distinto ed ontologicamente diverso danno non patrimoniale da perdita di chance di guarigione e/o sopravvivenza patito in vita dal de cuius e trasmesso al comparente iure hereditatis”. Sosteneva che, non avendo il primo pag. 59/73 Giudice esaminato tale capo di domanda, aveva provveduto ritualmente a riproporla, ai fini di cui all'art. 346 c.p.c., nella comparsa di costituzione depositata in appello.
Sollecitava, quindi, questa Corte a volersi pronunciare riguardo a detta domanda e ad accoglierla, dal momento che, a suo dire, si tratterebbe di una pretesa cumulabile con quella di risarcimento del danno da perdita parentale.
§ 28.
Ciò posto, la domanda deve ritenersi abbondata in quanto non espressamente riproposta.
Ed invero, secondo la giurisprudenza della S.C., “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite, essendo soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo (Cass., S.U. n. 13195 del 25/05/2018). In sostanza, affinché non operi la presunzione di rinuncia e di decadenza di cui all'art. 346 c.p.c. è onere della parte vittoriosa in primo grado di manifestare in modo specifico la propria volontà di riproporre le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado (Cass. n.
pag. 60/73 20451 del 28/08/2017). Il generico “richiamo”, non altrimenti specificato, nell'atto di costituzione in appello, da parte della parte vittoriosa in primo grado, alle singole “eccezioni” contenute nelle difese di primo grado non è idoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata e particolare eccezione. Se, infatti, tale manifestazione di volontà non deve rivestire una particolare forma, tuttavia, deve avvenire con chiarezza e precisione sufficiente a renderla inequivocabilmente intellegibile per la controparte e per il giudicante
(vedi Cass. n. 15003/2011) (così Cass., sez. I, ord. 15/02/2021, n. 33645)
“(cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 33649 del 2023).
Nella specie, fermo restando che, in quanto vittorioso in primo grado, il non era tenuto a proporre appello incidentale per ottenere, da Per_1
questa Corte, la decisione relativamente alle domande non esaminate o ritenute assorbite dal primo Giudice, deve osservarsi che, nella comparsa di costituzione, l'appellato si era genericamente limitato ad operare un richiamo a “tutte le allegazioni in fatto, eccezioni e deduzioni in diritto, richieste e domande formulate nel giudizio di primo grado, non accolte e/o dichiarate assorbite” (cfr. pag. 178 della comparsa).
Tale riproposizione, siccome assolutamente vaga nell'individuazione delle singole pretese, azionate e non accolte o non esaminate dal
Tribunale, non è sufficiente ad evitare la presunzione di abbandono, specie se si considerano le numerose domande che il aveva Per_1
formulato nel ricorso di primo grado. In tale situazione, quindi, solo una riproposizione specificamente riferita alla domanda di cui in pag. 61/73 questa sede si discorre avrebbe impedito l'operare del meccanismo della rinuncia tacita ex art. 346 c.p.c.
§ 29.
Il Giudice di primo grado, nel liquidare le spese processuali, così statuiva: “Le spese di lite (comprensive della fase stragiudiziale, della fase relativa al procedimento di cui all'art. 696 bis cpc e del compenso richiesto, agli attori, dal consulente tecnico di parte e comprovato alla stregua della documentazione prodotta dal ricorrente, cfr. il progetto di parcella allegato al ricorso) seguono la soccombenza della resistente nei confronti del ricorrente Controparte_16 CP_2
e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione
[...]
dei valori medi dello scaglione tariffario corrispondente alla misura in cui ha trovato concreto accoglimento la domanda, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55.
Le spese di CTU medico legale poste a carico dell'odierno ricorrente nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cod. proc. civ. vanno poste, infine, definitivamente a carico di che va Controparte_16
condannato a rivalere il ricorrente delle somme a tale titolo corrisposte al nominato consulente”.
§ 30.
Con il quinto motivo di appello incidentale, Controparte_2
impugnava la decisione di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva liquidato cumulativamente e senza indicare le tabelle applicate, salvo il generico riferimento al D.M. n. 55/14, i compensi pag. 62/73 professionali sia per la fase stragiudiziale, sia per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e sia per il giudizio di primo grado, non consentendo ad esso istante di esaminare il rispetto dei vigenti parametri professionali e/o dei minimi tariffari. Lamentava l'errata liquidazione cumulativa dei compensi professionali sia per la fase stragiudiziale, sia per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e sia per il giudizio di primo grado, nonché la mancanza di alcuna motivazione sul punto.
Chiedeva, quindi, che, nel procedere alla liquidazione dei compensi, gli stessi fossero distinti in rapporto alle singole attività (la fase stragiudiziale, il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ed il giudizio di primo grado) prestate dal difensore.
§ 31.
Con il sesto motivo di appello incidentale, l'istante censurava la misura del compenso, riconosciuta dal Tribunale, ritenendo che essa fosse esigua in rapporto alle prestazioni espletate.
Infatti, il Tribunale pur avendo correttamente ritenuto di applicare i compensi medi previsti dal D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificati ed integrati dal successivo D.M. 8/3/2018 n. 37, non indicava, nonostante le note spese specifiche da esso prodotte, la tabella cui aveva fatto riferimento, il valore della causa applicato, le singole voci di tabella riconosciute.
In particolare, deduceva che il Giudice avrebbe dovuto applicare lo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00, tenuto conto del decisum, ed i compensi massimi o, in pag. 63/73 subordine, medi, specificamente richiamati nel motivo di appello, delle tabelle relative all'attività stragiudiziale, ai procedimenti di istruzione preventiva ed al giudizio di merito.
§ 32.
Con il settimo motivo di appello incidentale, il censurava Per_1
l'ordinanza, lamentando che il primo Giudice aveva omesso di esaminare la domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del giudizio di primo grado per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, da esso formulata nel giudizio di primo grado ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n.
55.
§ 33.
Con l'ottavo motivo di appello incidentale, il censurava Per_1
l'ordinanza, lamentando che il primo Giudice aveva rigettato, seppur solo implicitamente, la domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del giudizio di primo grado per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione.
Sosteneva di avere diritto a detta maggiorazione, avendo depositato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e le note di trattazione scritta “con tecniche informatiche ipertestuali e, cioè, idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione in quanto ha consentito al giudice di primo grado di visualizzare e consultare numerosi atti e documenti citati, rilevanti per
pag. 64/73 la decisione, direttamente dal testo dell'atto senza doverli ricercare all'interno del fascicolo cartaceo o telematico”.
§ 34.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati per quanto di ragione.
In primo luogo, deve rilevarsi che, avendo il primo Giudice espressamente riconosciuto il diritto del ad ottenere il Per_1
rimborso, dalla controparte, oltre che delle spese processuali relative alla fase contenziosa, di quelle inerenti all'attività stragiudiziale ed al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., si sia formato sul punto il giudicato, in difetto di specifica censura al riguardo formulata dall'appellante principale. Ne segue che, esuli dal devolutum, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti per stabilire se tali costi spettino al
, trattandosi di questione che, riguardo all'an, veniva già risolta Per_1
dal Tribunale con statuizione, in parte qua, non investita dall'appello principale.
Occorre, invece, soffermarsi sulla questione della quantificazione di tali spese, atteso che, al riguardo, l'appellante incidentale si doleva di quella operata dal primo Giudice, lamentandone l'incongruità.
Ciò chiarito, si osserva che il aveva formulato, sin dal ricorso Per_1
ex art. 702 bis c.p.c., la domanda tesa ad ottenere il rimborso sia delle spese di assistenza tecnica, quale il compenso erogato al C.T. di parte dott. , che di quelle relative all'attività professionale Persona_9
espletata in sede stragiudiziale dal difensore.
pag. 65/73 La prova dell'espletamento di tali prestazioni si trae dall'esame della documentazione allegata in atti alla produzione dell'originario ricorrente (si vedano richiesta di risarcimento del 20/7/2016, contratto di mandato stragiudiziale del 2/2/2017, lettere di diffida e messa in mora del 3/2/2017 e del 6/2/2017, lettera raccomandata a mano del 16/1/2019, lettera di diffida e messa in mora del
21/2/2019).
Tanto premesso, la liquidazione delle spese processuali, relative alla fase stragiudiziale, deve essere operata, a norma del D.M. 10.3.2014 n.
55, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data.
In particolare, tenuto conto della previsione dettata dall'art. 21 del
D.M. n. 55/14, che, ai fini della determinazione del valore dell'affare, rimanda alle disposizioni del c.p.c., andrà fatta applicazione dello scaglione relativo alle controversie di valore da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00, avuto riguardo al decisum (pari, per sola sorta capitale, alla luce della rideterminazione del risarcimento come operata in grado di appello, ad euro 282.311,76).
Pertanto, applicando i compensi tabellari minimi, da ritenere adeguati alla ridotta attività svolta in fase stragiudiziale (consistita, essenzialmente, nel formulare le sopra richiamate richieste stragiudiziali di risarcimento del danno) ed all'esito infruttuoso della stessa, che non ha condotto ad un'anticipata definizione della pag. 66/73 controversia, per la fase stragiudiziale, deve riconoscersi l'importo di euro 3.082,00, cui aggiungere il rimborso per spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.A...
Relativamente all'ATP, applicando i compensi tabellari medi del medesimo scaglione, da ritenere adeguati alla natura, oggetto e complessità della fattispecie, di cui alla tabella n. 9 relativa ai procedimenti di istruzione preventiva, deve liquidarsi, per le previste fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, l'importo di complessivi euro
5.916,00, oltre agli accessori dinanzi indicati.
Con riferimento al giudizio di primo grado, applicando la tabella n. 2, concernente i giudizi di cognizione ordinari e sommari dinanzi al
Tribunale, dello stesso scaglione prima considerato, e riconoscendo per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria i compensi medi e per quella decisoria i compensi minimi, tenuto conto della decisione della causa a norma dell'art. 702 ter c.p.c. senza deposito di conclusionali e repliche, deve liquidarsi l'importo di complessivi euro
19.375,00, oltre accessori come per legge.
In accoglimento dell'istanza formulata dal difensore dell'appellante incidentale, deve, poi, disporsi, relativamente al giudizio di primo grado, l'incremento del 30% per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014
n. 55.
Infatti, nella specie, il difensore ha redatto il ricorso di primo grado inserendo, nel corpo dell'atto, link attivi che consentono di accedere pag. 67/73 direttamente ai documenti in esso richiamati. La maggiorazione prevista dalla norma appare, pertanto, giustificata alla luce del numero elevato di documenti che, nella specie, avvalendosi della citata modalità di redazione, erano resi agevolmente fruibili alla consultazione del lettore (cfr. elenco dei documenti consultabili mediante l'indicata tecnica di cui a pagina 175 della comparsa di costituzione con appello incidentale).
Pertanto, riconoscendo il suddetto incremento, per il giudizio di primo grado deve liquidarsi il compenso pari a complessivi euro 25.187,50.
Resta, invece, ferma la determinazione degli esborsi, quantificata dal primo Giudice in complessivi euro 1.887,44 per spese vive, trattandosi di statuizione rispetto alla quale il nulla ha obiettato. Per_1
Deve, poi, rilevarsi che, in difetto di proposizione di autonomo motivo di appello incidentale avverso il capo di ordinanza che disponeva la compensazione delle spese processuali tra gli interventori adesivi e l' si sia, sul punto, formato il giudicato per CP_13
acquiescenza.
Venendo al grado di appello, giova premettere che “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma
pag. 68/73 accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022).
In applicazione del richiamato principio, nell'ipotesi in esame, il decisum della causa in grado di appello corrisponde alla differenza tra la maggior somma liquidata da questa Corte (pari a complessivi euro
282.311,76) e quella riconosciuta dal primo Giudice (che, per sola sorta capitale, ascendeva ad euro 230.000,00). Ne segue che essendo la citata differenza pari ad euro 52.311,76, in relazione al giudizio di appello debba applicarsi la tabella n. 12, scaglione delle cause da euro
52.000,01 ad euro 260.000,00.
Ciò premesso, considerato che, si è al cospetto di due procedimenti riuniti, occorre liquidare separatamente il compenso delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria trattandosi di prestazioni che effettivamente il difensore ha svolto in ciascuna delle ridette procedure.
Peraltro, rispetto al giudizio n. 3958/21 RG, che era stato introdotto dal con autonomo atto di appello, vanno riconosciuti i Per_1
compensi tabellari medi per le fasi di studio ed introduttiva e quello minimo, in relazione alla fase di trattazione/istruttoria, considerata la ridotta attività difensiva svolta nell'ambito di detto giudizio prima della riunione,
Viceversa, per la fase decisoria, siccome svoltasi a riunione avvenuta, la liquidazione deve operarsi unitariamente per entrambi i giudizi riuniti.
pag. 69/73 Non spetta il pure richiesto incremento di 1/3 per manifesta fondatezza delle tesi difensive dell'appellante incidentale, tenuto conto che le istanze della parte sono state accolte solo per quanto ritenuto di ragione.
Con riferimento, poi, alla decisione dell'istanza di inibitoria, originariamente formulata dall' la Corte ritiene che il CP_17
compenso tabellare medio per la fase di trattazione/istruttoria sia idoneo a remunerare, il difensore del , anche per l'attività Per_1
difensiva concernente tale richiesta.
Infatti, nella specie, non vi è stata l'instaurazione di un sub- procedimento ex art. 351 c.p.c., ma la richiesta di sospensiva è stata esaminata alla prima udienza (poi sostituita dal deposito di note scritte) fissata nell'atto di appello.
Pertanto, per il giudizio di appello n. 3958/21 RG deve liquidarsi il complessivo importo di euro 7.051,00 per compenso.
Per il giudizio n. 3948/21 RG, applicando i compensi tabellari medi, da ritenersi adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni ed all'attività difensiva espletata, per tutte le fasi, l'incremento del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55, nonché l'incremento del
270%, ex art. 4 del D.M. n. 55/14, per la difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, considerato che, nella specie, sebbene l'appello incidentale sia stato proposto dal solo , Controparte_2
nondimeno gli originari interventori volontari, assistiti dal medesimo difensore, risultavano destinatari dell'appello principale, avendo pag. 70/73 interesse a che detta impugnazione fosse rigettata, e, infine, la riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4 co. 4 del medesimo D.M., non avendo il difensore dovuto esaminare specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, deve riconoscersi l'importo complessivo di euro
40.087,60.
Quanto agli esborsi del grado di appello essi vanno determinati, rispetto ad entrambi i giudizi riuniti, in complessivi euro 1.581,00.
Le spese di lite di tutti i gradi vanno distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore avv. Vincenzo UO, dichiaratosi antistatario, considerata la rinuncia al mandato e la cessione del credito da parte del precedente difensore avv. Giovanni Romano.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alla CTU, come liquidate in grado di appello da questa Corte, debbono porsi a definitivo carico dell' CP_13
In considerazione del rigetto dell'impugnazione principale deve darsi atto che sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
115/2002, ratione temporis applicabile, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da ,
[...] Controparte_2
avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
pag. 71/73 a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, condanna a pagare, Parte_1
in favore di , euro 282.311,76, oltre interessi al Controparte_2
tasso legale di cui all'art. 1282 co. 1 c.c. sul predetto importo previamente devalutato al 31.12.2008 ed anno per anno rivalutato sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi legali, sulla sorta capitale rivalutata e sugli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo;
c) condanna Parte_1
alla rifusione, in favore del procuratore antistatario,
[...]
avv. Vincenzo UO, delle spese processuali che liquida: per la fase stragiudiziale in euro 16,57 per esborsi, euro 3.082,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., in euro 323,48 per esborsi, euro 5.916,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al giudizio di primo grado, in euro 294,79 per esborsi, euro 25.187,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al giudizio di appello iscritto al n. 3958/2021 RG, in euro 804,00 per esborsi, euro 7.051,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del pag. 72/73 compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al giudizio di appello iscritto al n. 3948/2021 RG, in euro 777,00 per esborsi, euro 40.087,60 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) pone le spese relative alla CTU del grado di appello, come liquidate da questa Corte con separato decreto, a definitivo carico dell'appellante principale;
e) conferma nel resto l'impugnata ordinanza;
f) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 28/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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