Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 18 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 9019/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Angela Papapicco;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Instaurato ATP ex art. 445-bis, c.p.c., a seguito del rigetto della richiesta di assegno ordinario di invalidità, il CTU nominato, Dott. , confermava Persona_1 quanto diagnosticato dalla Commissione Medica ed addiveniva alla percentuale di invalidità complessiva del 67%.
Avverso tale valutazione, la ricorrente sollevava tempestivo dissenso ed evidenziava come il nominato CTU, nell'espletamento dell'incarico, non avesse tenuto debitamente conto della documentazione versata in atti.
1
Ritualmente evocato in giudizio, l' convenuto si costituiva ed eccepiva, CP_1 in via preliminare, la carenza di prova del requisito reddituale e, nel merito,
l'infondatezza della domanda per comprovata assenza del requisito sanitario.
Quanto al requisito reddituale, la S.C. ha da ultimo ribadito – sent. Cass., sez.
Lav., 08/04/2019, n. 9755 – che gli accertamenti di cui all'art. 445-bis, c.p.c. hanno ad oggetto solo il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale. La relativa eccezione dell' non merita, CP_1 pertanto, accoglimento.
Ritenuto opportuno rinnovare la valutazione del complesso delle patologie di cui la ricorrente può dirsi affetto, nella presente fase è stata svolta nuova CTU dal nominato Dott. , il quale è pervenuto alle seguenti conclusioni: Persona_2
“CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E CONCLUSIONI
Trattasi di soggetto di sesso femminile di anni 56 che in data 24/08/2022 presentava all' domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento CP_1 dello stato di invalidità civile. Nella seduta del 03/10/2022 la Commissione
Medica Invalidi Civili riconosceva il ricorrente “ con riduzione Pt_2 permanente della capacità lavorativa del 46%”. Avverso tale decisione, tramite il suo procuratore avv. Angela Papapicco, ricorreva dinanzi al Tribunale di Bari –
Sez. Lavoro ove veniva proposta istanza per ATP, con assegnazione della procedura al CTU dott. il quale, a seguito della visita del 19/04/2023, nelle Persona_1 conclusioni così riportava: “... Dall'anamnesi, dalla visita peritale e dalle documentazioni allegate posso affermare che la sig.ra è affetta Parte_1 da: ”Sindrome delle apnee morfeiche ostruttive di grado moderato, Cardiopatia ipertensiva, Spondiloartrosi, Poliartrite, sospetta fibromialgia, Distimia, obesità. La patologia da cui è affetta la sig.ra determina senz'altro una Pt_1 riduzione della capacità lavorativa a causa della compromissione di vari apparati ed organi che impediscono lo svolgersi delle comuni attività lavorative causate soprattutto dalla compromissione osteo-articolare ed obesità che comunque non presenta scompenso o disfunzioni metaboliche incurabili. Le turbe dell'umore presenti interferiscono in modo significativo sulla capacità lavorativa della paziente. La sindrome delle Apnee ostruttive può determinare soprattutto di notte
2 alterazioni circolatorie. Pertanto, tenendo presenti queste patologie non ancora definite da un punto di vista diagnostico che possono in futuro determinare peggioramenti significativi delle condizioni cliniche della paziente, allo stato attuale, ritengo che la percentuale della riduzione della capacità lavorativa della sig.ra si possa riconoscere nella misura del 67%.”. In data Pt_1
10/07/2023 l'avv. Angela Papapicco depositava dichiarazione di dissenso alla CTU della dott. chiedendo, in ordine all'instaurando giudizio di Persona_1 merito, il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Esaminando il quadro obiettivo e la documentazione sanitaria si rileva che la ricorrente allo stato attuale è affetta da:
-Depressione maggiore e disturbo d'ansia generalizzato;
-Cardiopatia ipertensiva in 2° NYHA;
-Obesità con complicanze artrosiche, coxartrosi e gonartrosi bilaterale, spondiloartrosi con ernie discali cervico-lombari, cervicobrachialgia e lombosciatalgia bilaterale, tendinopatia della cuffia dei rotatori con artrosi gleno-omerale ed acromion-claveare bilaterale, sindrome del tunnel carpale bilaterale, polimialgie da probabile sindrome fibromialgica;
-Asma bronchiale con OSAS di grado moderato;
-Esiti di asportazione di lipoma braccio sinistro.
Se consideriamo:
1)Depressione maggiore e disturbo d'ansia generalizzato:
2205 SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA 0 0 25
nel nostro caso 25%;
2)Cardiopatia ipertensiva in 2° NYHA:
6442 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE
NYHA) 41 50 0
nel nostro caso 45%;
3)Obesità con complicanze artrosiche, coxartrosi e gonartrosi bilaterale, spondiloartrosi con ernie discali cervico-lombari, cervicobrachialgia e lombosciatalgia bilaterale, tendinopatia della cuffia dei rotatori con artrosi gleno-omerale ed acromion-claveare bilaterale, sindrome del tunnel carpale bilaterale, polimialgie da probabile sindrome fibromialgica:
3 nel nostro caso 40%;
4)Asma bronchiale con OSAS di grado moderato: 6003 ASMA ALLERGICO ESTRINSECO 21
30 0
nel nostro caso, per analogia, 30%;
Dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un CALCOLO RIDUZIONISTICO mediante la seguente formula espressa in decimali: IT =
(0,IP1 + 0,IP2) - (0,IP1 x 0,IP2) dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali 0,IP1, 0,IP2, diminuita del loro prodotto che nel nostro caso è del 83%.
Trattasi di infermità che coinvolgono più organi e apparati (locomotore, cardiocircolatorio, respiratorio e psichico) che nel complesso determinano un deficit funzionale di grado medio-grave.
Dalla documentazione clinica in atti, nonché dall'obiettività riscontrata in sede di CTU, emerge che le condizioni di salute della sig.ra fossero Parte_1 già tali all'epoca di presentazione della domanda.
Considerando il dato obiettivo riscontrato e tutta la documentazione clinica riversata in atti, si ritiene che le suddette infermità determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 83% (ottantatré per cento)
a far data da agosto 2022 (presentazione della domanda).
Considerata l'età del ricorrente e la possibilità di miglioramento delle condizioni di salute mediante apposite cure, si rende necessaria una revisione a
2 anni”.
Si tratta di conclusioni convincenti e logicamente corrette, che si basano sulla completa disamina della documentazione medica e sull'esame obiettivo dell'interessata, come tali pienamente condivisibili in questa sede.
Deve, pertanto, affermarsi che sussiste il requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'assegno di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 24.08.2022, con revisione a due anni dalla visita peritale.
All'accertamento positivo consegue la condanna dell' alle spese di CP_1
lite, liquidate come da dispositivo. A carico dell' vanno poste le CP_1
spese di CTU.
4
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accerta che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza del diritto dalla data della domanda amministrativa del
24.08.2022, con revisione a due anni dalla visita peritale;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, CP_1 che liquida in complessivi € 5.350,00, oltre iva, cpa e 15% spese forfetarie, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU. CP_1
Bari, 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7105 OBESITÀ - (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE
ARTROSICHE 31 40 0