TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al N. 5036/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in deci- sione all'udienza del 4.12.2024, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali è scaduto in data 24.02.2025
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli, al Centro Direzionale Is. F10, presso lo studio dell'Avv. Luigi Duraccio, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-ATTRICE-
E
C.F. ), in persona del legale rap- Controparte_1 P.IVA_1
presentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Rua Catalana 29, presso lo studio dell'Avv. Luca Angelo Signorelli che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-CONVENUTA-
Nonché
C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
05.03.1964, residente in [...] Borgonovo
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: lesione personale (cod. oggetto 145002).
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza, nonché note conclusive in atti.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.02.2023, la sig.ra Parte_2
[..
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, ed Controparte_1
il sig. per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del si- Controparte_2
nistro occorso in data 24.01.2022, alle ore 07.40 circa, in Chiaiano (NA), alla Piazza
Margherita.
Più precisamente, nell'atto di citazione in primo grado l'attrice esponeva:
che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, si trovava ferma, in attesa del pas- saggio dei veicoli provenienti da via Tiglio, allorquando, veniva investita, in retromar- cia, dall'autoveicolo tipo Dacia Sandero tg DZ961YP, di proprietà di Parte_3
condotto nell'occasione da ed assicurato per la responsabilità ci-
[...] Persona_1
vile con;
Controparte_1
che, , a seguito del sinistro, subiva lesioni personali per le quali veniva Parte_1 trasportata presso il Presidio Ospedaliero “CTO” di Napoli, ove le veniva diagnosticato:
“Trauma contusivo al ginocchio sinistro e caviglia sinistra, ferita con perdita di sostan- za a livello del malleolo mediale”; che si sottoponeva ad ulteriori visite mediche e a cicli di fisokinesiterapia, fino a che non veniva giudicata guarita in data 27.04.2022; che sosteneva spese mediche per un ammontare pari ad € 522,00; che, in seguito a tali lesioni, residuavano postumi invalidanti di natura permanente, quantificabili nel 18%, oltre una I.T.T. di gg. 21 e una I.T.P. di gg. 30 al 50% e di gg.
40 al 25%, come da perizia di parte;
che l'istante, in data 11.10.2022, si sottoponeva a visita medico-legale presso il fiducia- rio della (sinistro rubricato con il numero 2022.1008039), il Controparte_1
quale riconosceva la sussistenza del nesso di causalità tra lesioni ed evento, quantifican- do il danno biologico nella misura del 12%, con una I.T.T. di gg. 7 e una I.T.P. di gg. 20 al 75%, di gg. 20 al 50% e di gg. 20 al 25%; che, ai sensi della lettera A dell'art. 283 del D.Lgs. 209/2005, aveva avanzato, in data
22.02.2022, richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni a Controparte_1
senza ottenere riscontro ed aveva inoltrato, in data 29.08.2022, invito alla negozia-
[...]
zione assistita, ma senza esito;
L'attrice formulava in primo grado le seguenti conclusioni: “a) Dichiararsi l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg.DZ961YP di proprietà del sig. CP_2
in ordine alla produzione dell'evento dannoso;
b) Condannarsi per l'effetto
[...]
2
la compagnia assicuratrice del veicolo tg.DZ961YP di Controparte_3
proprietà del sig. in solido con il convenuto, al pagamento, in fa- Controparte_2 vore dell'istante ed a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di €
90.189,00 (euro novantamilacentottantanove/00), oltre spese mediche sostenute (pre- senti e future), personalizzazione massima del danno, danno morale ed interessi da va- lutare dal fatto al soddisfo;
c) Condannare essi convenuti in solido o per quanto di ri- spettiva ragione al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni subiti quali tra quelli patrimoniali: lucro cessante da inabilità temporanea e permanente e/o emergente da perdita di possibilità passata, attuale a futura (c.d. detta perdita di chance) e spese vive sostenute e da sostenersi;
d) Condannare altresì i convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali quali altresì il danno alla vita di relazione, alla veste estetica, alla sfera morale, esistenziale, alla vita privata, al rapporto familiare e, comunque per la lesione dei valori /interessi giuridicamente protetti e dei diritti umani personalissimi, inviolabili, costituzionalmente protetti, nessuno escluso od eccettuato nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
e) In caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannare i convenuti in solido o per quanto di rispettiva ragione al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. pa- trimoniali e non patrimoniali nella misura che verrà ritenuta di giustizia oltre rivaluta- zione monetaria, danno da ritardo e cioè lucro cessante, con la medesima ricorrenza;
f)
Il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi dal fatto al soddisfo, eventuali rivalse ospedaliere o di enti assistenziali ed oltre il danno da ritardo e cioè il lucro cessante, da liquidarsi sottoforma di interessi da determinarsi nella percentuale che verrà ritenu- ta di giustizia anno per anno, sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo sia per le qualità soggettive dell'istante che, quale abituale risparmiatore, reinveste il pro- prio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento, sia per la consi- stenza dell'importo dovuto, con prevedibile impiego fruttifero;
g) In via gradata, inte- ressi moratori dalla data del fatto illecito ovvero dalla data che verrà ritenuta di giusti- zia, al soddisfo e maggior danno da svalutazione monetaria, di cui all'art 1224 comma
2 c.c. nella misura pari all'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art 1284 1 comma c.c. ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
h)
Con vittoria, in ogni caso, di spese, diritti, onorari del giudizio e rimborso forfetario spese generali con attribuzione ai procuratori antistanti”.
3
Instaurata la lite innanzi al Tribunale di Napoli, non si costituiva Controparte_2
mentre si costituiva Controparte_1
Quest'ultima impugnava in toto l'atto introduttivo, sia relativamente all'an che al quan- tum debeatur, eccependo:
1) La nullità della domanda, ai sensi dell'art. 164 cpc, in quanto carente dei requisi- ti di cui all'art. 163 comma 3 nn. 3 e 4 cpc.;
2) L'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda per viola- zione delle disposizioni di cui al d.lgs. 209/2005, in merito ai requisiti di legge richiesti ai fini della completezza della preventiva richiesta risarcitoria (generali- tà dei testimoni, attività del danneggiato, reddito percepito, mancato invio di do- cumentazione medica attestante l'avvenuta guarigione ecc.);
3) La carenza di legittimazione attiva e passiva;
4) L'omessa denuncia di sinistro;
5) L'infondatezza della domanda in punto di an debeatur per mancata dimostrazio- ne del fatto storico e del nesso di causalità tra evento e danno;
6) L'infondatezza della domanda in punto di quantum debeatur.
La società convenuta concludeva chiedendo: “1) Rigettare la domanda perché infonda- ta in fatto e diritto e comunque non provata;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari come da allegata note spese”.
Acquisita documentazione, concessi i termini, ex art 183 comma 6 cpc, il Giudice non ammetteva i mezzi di prova articolati dalla compagnia, rinviando, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 4.12.2024.
All'udienza del 4.12.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata in deci- sione con i termini di legge, ex art. 190 cpc.
******************************
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di il quale benché ri- Controparte_2
tualmente citato in giudizio, non si è costituito.
Sempre in via preliminare, la domanda è proponibile in quanto regolarmente preceduta, come per legge, dalla procedura di negoziazione assistita (cfr. lettera invito dell'agosto
2022).
Inoltre, va dichiarata la validità dell'atto introduttivo, atteso che contiene, in modo ade- guato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato.
4
Va disattesa l'eccezione, sollevata dalla , circa l'improponibilità della Controparte_1
domanda ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143, 144, 145, 148 e 149 del D.
Lgs. 209/2005.
Invero, la raccomandata in atti, inviata dall'infortunata in data 22.02.2022, a norma de- gli artt. 144 e seg. codice delle assicurazioni è, comunque, idonea ad espletare la fun- zione propria del richiamato art. 148 cod. ass.; in essa, infatti, sussistono tutti gli ele- menti necessari alla compagnia per effettuare le valutazioni necessarie per raggiungere le finalità di cui al citato art.148 (Cass. n. 19354/2016).
È documentato, inoltre, che l'istante è stata sottoposta a visita medico-legale, in data
11.10.2022, dal dott. perito della compagnia assicuratrice, che non ha Persona_2
ritenuto di formulare alcuna proposta risarcitoria per motivazioni diverse da eventuali carenze della lettera di messa in mora.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione de qua.
Risulta provata la titolarità attiva, avendo l'attrice prodotto il referto del Pronto Soccor- so dell'Ospedale CTO di Napoli.
In punto di titolarità passiva, dalla documentazione prodotta (certificato PRA), risulta la titolarità dell'autoveicolo Dacia Sandero tg DZ961YP, coinvolto nel sinistro stradale per cui è lite, in capo al convenuto Controparte_2
Inoltre, è provata (certificato di assicurazione) la copertura assicurativa per la R.C.A. del suindicato veicolo da parte della compagnia assicuratrice convenuta (copertura del resto non contestata).
Ciò posto, la domanda è infondata e va rigettata per difetto di prova, ex art 2697 cc.
Invero, nel caso di specie, le modalità di verificazione del sinistro descritte in citazione e nella messa in mora stragiudiziale, non appaiono convincentemente provate alla stre- gua di una valutazione complessiva delle acquisizioni probatorie in atti.
In particolare, la compagnia assicurativa ha effettuato una accurata istruttoria, dalla qua- le sono emerse insanabili contraddizioni che inducono seri dubbi, circa l'effettiva verifi- cazione del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione e nella messa in mora stragiudiziale.
Invero, nel corso dell'indagine condotta dalla compagnia, il fiduciario della stessa ha raccolto dichiarazioni totalmente discordanti, in merito al luogo di accadimento del sini- stro, all'orario di verificazione dello stesso ed alla dinamica.
In particolare, la sig.ra presunta responsabile del sinistro,in sede stra- Persona_1
giudiziale nella comunicazione pec del 31.01.2022 dichiarava: “il giorno 24/01/2022,
5
verso le ore 08:30 circa, ero alla guida dell'auto Dacia Sandero targata DZ961YP, as- sicurata con la con numero di polizza 100100483, in Controparte_4
Chiaiano (Na) in Piazza Margherita, quando facendo retromarcia investivo una ragaz- za, la quale dopo l'investimento cadeva riportando lesioni. La ragazza da me investita si chiama , residente a [...] ed Parte_1
è stata trasportata all'ospedale CTO di Napoli per essere curata”.
Successivamente, in data 20.12.2022, rendeva un'ulteriore dichiarazio- Persona_1 ne all'agente investigativo della compagnia assicurativa: “Mi trovavo, nel mese di gen- naio 2022, a bordo dell'auto di mio fratello, in mattinata in località Napoli, a percorre- re via non ricordo, quando giunta all'altezza non so specificare, nell'effettuare una manovra di retromarcia, non mi avvedevo di una ragazza e la investivo. Non ricordo la posizione del pedone rispetto al mio veicolo. Ricordo che scendevo dall'auto e la stessa lamentava dolori, ma non ricordo a quale parte del corpo. Lasciavo quindi i miei dati ed andavo via. La mia auto non subì danni importanti. Non vi fu intervento di autorità, né di 118. Questo è l'unico incidente da me causato quel giorno. Null'altro ricordo. Il veicolo non è ispezionabile in quanto in possesso di mio fratello fuori regione.”
In data 16.02.2023, la rendeva al fiduciario della CP_2 CP_1 CP_1 un'ulteriore dichiarazione, totalmente discordante dalle precedenti: “Confermo che in data 24.01.2022, alle ore 07.00 circa, stavo alla guida della mia autovettura Dacia
Sandero di colore scuro, quando mi trovavo a percorrere Via Emilio Scaglione a Napo- li, per mia distrazione non mi accorgevo che stava attraversando una ragazza e la inve- stivo, facendola cadere a terra. Non mi ricordo il nome della ragazza e al momento dell'incidente stava da sola;
ricordo che sul posto non c'era nessuno e la ragazza che ho investito stava da sola”.
Ritiene questo Giudice che le dichiarazioni scritte della sig.ra , non sia- Persona_1
no attendibili, in quanto contraddittorie in più punti. Innanzitutto, non si comprende quale sia, esattamente, il luogo di verificazione del sinistro, considerato che la presunta responsabile, nelle pec inviate alla compagnia, menziona luoghi diversi, ovverosia,
Piazza Margherita in Chiaiano (Na), via Emilio Scaglione in Napoli e, nella seconda di- chiarazione, addirittura afferma di non ricordare la via teatro del sinistro, non riuscendo a dare allo stesso una collocazione spaziale.
In secondo luogo, indica differenti orari di verificazione del sinistro;
Persona_1
non è, neppure, chiaro di chi sia la proprietà del veicolo investitore, dal momento che la
6
stessa, dapprima ne attribuisce la proprietà al fratello, per, poi affermare di esserne la proprietaria.
La stessa dinamica del sinistro è incerta. Invero, la , nella prima dichiarazione CP_2 afferma di aver investito l'attrice in retromarcia e, poi, successivamente (cfr. pec del
16.02.2023), afferma di averla investita mentre attraversava la strada.
Infine, desta perplessità la circostanza che la , nella dichiarazione del CP_2
31.01.2022, ricordi esattamente le generalità dell'attrice per poi, dichiarare, successiva- mente, di non ricordarne il nome.
Così come desta perplessità la circostanza che sia in possesso di un Persona_1
certificato medico di che, in quanto documento coperto da privacy, Parte_1
non dovrebbe essere detenuto dalla presunta responsabile del sinistro.
Orbene, dalle indagini effettuate dalla compagnia in fase stragiudiziale, emerge la con- traddittorietà delle dichiarazioni rese dalla , che ha fornito versioni differenti CP_2
in ordine alla ricostruzione del medesimo sinistro.
Le differenti versioni del fatto fornite dalla , non consentono di attribuire una CP_2
attendibilità intrinseca al suo racconto;
in altri termini, le dichiarazioni rese dalla condu- cente dell'autoveicolo responsabile del sinistro, non possono costituire prova della sus- sistenza del fatto, in assenza, altresì, di riscontri oggettivi.
Guardando al materiale probatorio raccolto in fase stragiudiziale dalla compagnia, emerge, altresì, una contraddizione tra quanto dichiarato da (cfr. do- Parte_1 cumento prodotto l'11.12.2023) e quanto dichiarato da (cfr. documento Persona_1 prodotto l'l'11.12.2023).
Invero, l'attrice dichiara di essere stata investita da un'auto proveniente dalla sua sini- stra, mentre si trovava in Piazza Margherita. Tale dinamica diverge da quella descritta dalla e non trova corrispondenza, neppure nella descrizione del sinistro con- CP_2 tenuta nell'atto di citazione e nella messa in mora.
Anche in relazione alle persone presenti al fatto, vengono fornite versioni contrastanti, in quanto , nella dichiarazione del 16.02.2023, affermava che non erano Persona_1
presenti testimoni che avessero assistito ai fatti.
La al contrario, nella dichiarazione resa in fase stragiudiziale indicava, quale Pt_1
testimone, la sig.ra specificando che la stessa era stata contattata Testimone_1 dall'avv. Luigi Duraccio, in quanto persona di sua conoscenza. Tale affermazione desta notevoli perplessità e induce a dubitare della effettiva presenza della sig.ra sul Tes_1
luogo teatro del sinistro.
7
A ciò si aggiunga che è contrario ad ogni regola di logica e buon senso che il danneg- giato, pur avendo avuto la straordinaria e rara ventura di avere testimoni oculari al pro- prio sinistro, abbia omesso di indicarne prontamente le generalità, anche al fine di favo- rire la definizione stragiudiziale della lite. Soprattutto, laddove, come nel caso di specie, non esiste un verbale dei Vigili urbani, Polizia o Carabinieri e l'unica prova raccolta consista nella deposizione dell'unico teste di parte attrice, la cui presenza non era segna- lata, né nella lettera di costituzione in mora della compagnia assicurativa, né nell'atto introduttivo del giudizio, riservandosi, l'attore, le richieste istruttorie in esito alla costi- tuzione di parte.
Inoltre, manca agli atti qualsivoglia fotografia dei luoghi nell'immediatezza del fatto
(che l'attrice non ha inteso depositare, ex art 2697 cc), atta a collocare precisamente il luogo teatro del sinistro, nonché la posizione del pedone rispetto all'autoveicolo investi- tore.
Non vi è corrispondenza, neppure riguardo al colore dall'autoveicolo coinvolto nel sini- stro, che viene indicato, sia dall'attrice che dalla , come di colore scuro, men- CP_2
tre, dai rilievi fotografici prodotti dalla compagnia, risulta essere di colore grigio chiaro.
Ulteriore elemento significativo è la mancata denuncia del sinistro nei tre giorni succes- sivi allo stesso, nonostante i numerosi solleciti da parte della . Controparte_1
Desta perplessità, altresì, il contegno processuale dell'attrice, la quale, dopo aver intro- dotto il giudizio, l'ha inspiegabilmente abbandonato. Invero, non ha Parte_1
depositato nessuna memoria, ex art 183 comma 6 cpc, né scritti difensivi finali, né ha articolato i mezzi prova, indispensabili alla dimostrazione della fondatezza della propria pretesa.
Di conseguenza, in relazione al concreto verificarsi dell'incidente stradale oggetto di controversia, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, la domanda come oggi proposta non può che ritenersi sfornita di prova certa, ex art. 2697 cc e va pertanto ri- gettata.
Ne deriva che non ha adempiuto all'onere di provare il fatto ge- Parte_1
neratore del danno e cioè che il sinistro fosse stato effettivamente provocato dal veicolo
Dacia Sandero tg DZ961YP né detta prova può ritenersi raggiunta dalle ulteriori risul- tanze aliunde acquisite ( cfr Cass n. 23286 del 28/08/2024 “Il principio dell'onere della prova (regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno al- le risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei
8
relativi fatti costitutivi) non implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque acquisi- te, ad istanza ed iniziativa della controparte. Vige, difatti, nel nostro ordinamento pro- cessuale, in uno con il principio dispositivo, quello cd. "di acquisizione probatoria", se- condo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza pos- sa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conse- guentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne ar- gomenti favorevoli alla controparte”).
Per tutto quanto sopra detto, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come da disposi- tivo, ex dm 55/2014 e Dm 37/2018 aggiornati al Dm 147/2022 (parametrati al valore indeterminabile con complessità bassa come indicata in citazione)valori minimi per as- senza di istruttoria . In tali sensi ci si discosta dalla nota spese come segue
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
9
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. Rigetta la domanda attorea;
3. Condanna al pagamento in favore della convenuta Parte_1
delle spese di lite, liquidandole in euro Controparte_5
3.809/00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario nella misura del 15 % del compenso;
Così deciso in Napoli il 5/3/2025
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
10