Ordinanza cautelare 26 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 9 marzo 2022
Sentenza 17 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 26/01/2022, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2022
N. 00046/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2022, proposto da
EM MI, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Rondinone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Vinci in Matera, via U. La Malfa, n. 3/B;
contro
A.D.E.R. - Agenzia delle Entrate - Riscossione e AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
1. dell'intimazione di pagamento n. 10620219000766747/000, notificata il 29.10.2021 con raccomandata postale A. R.;
2. di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, connesso o collegato, con espresso, ma non esclusivo riferimento al Ruolo emesso, nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, conseguente o collegato di cui alla cartella di pagamento n. 30020150000007341000, ivi menzionata ed asseritamente notificata il 18.03.2015 (nuovo numero di riferimento: 10620207150004189000); Intimazione a mezzo della quale l'Agenzia delle Entrate -Riscossione (subentrata all'AG.E.A. nelle procedure di riscossione ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 10-quater, della Legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrata dalla Legge n. 44/2019, art. 4), sede di Taranto, ha preteso, riguardo agli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, il pagamento del “Prelievo Latte sulle Consegne” per €. 168.408,13, oltre ai relativi interessi per € 34.356,71, nonché ai relativi interessi di mora per € 32.034,25 ed agli oneri di riscossione per € 14.087,95, il tutto pari ad € 248.887,04.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.D.E.R. - Agenzia delle Entrate - Riscossione e di AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 gennaio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che appare necessario, ai fini della decisione sull’istanza cautelare proposta dal ricorrente, disporre incombenti istruttori a carico delle Amministrazioni resistenti, ordinando ad AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e all’Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , l’esibizione di tutti gli atti adottati dalle medesime Amministrazioni nei confronti dell’odierno ricorrente (con relativa relata di notifica) prima dell’intimazione di pagamento, inerente al “prelievo latte sulle consegne” per gli anni 2005, 2006 e 2007, impugnata col ricorso introduttivo del presente giudizio e elencati puntualmente in epigrafe quali atti presupposti altresì impugnati (trattasi, in particolare, della cartella di pagamento n. 30020150000007341000, indicata nella predetta intimazione di pagamento, presuntivamente notificata il 18.03.2015, e del ruolo oggetto della predetta cartella di pagamento), che chiariscano compiutamente l’iter procedimentale e provvedimentale seguito dalle Amministrazioni prima dell’intimazione di pagamento impugnata, con espresso avvertimento che, in caso di inottemperanza all’ordine istruttorio impartito dal Tribunale, potranno essere desunti argomenti di prova ai sensi degli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, quarto comma, c.p.a., con particolare riferimento alle circostanze fattuali dedotte dal ricorrente.
Al predetto adempimento le Amministrazioni predette dovranno provvedere entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, della notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
La trattazione dell’incidente cautelare deve essere conseguentemente rinviata alla successiva Camera di Consiglio indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni pronuncia in relazione all’istanza cautelare proposta dal ricorrente, ordina all’AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e all’Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , di provvedere agli adempimenti istruttori indicati motivazione, nel termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
Rinvia la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio dell’08/03/2022.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO