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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/10/2025, n. 3955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3955 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 2033/2025
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2033/2025 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione vertente
TRA
(C.F. , rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maurizio Albanese, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30.9.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 17.3.2025 ha Parte_1 richiesto la modifica delle condizioni di divorzio di cui di cui alla sentenza n.
1716/2021 emessa in data 25.5.2021 dal Tribunale di Salerno.
1 Proc. R.G. n. 2033/2025
In particolare, il ricorrente, ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento, unitamente all'obbligo di contribuzione al 50% delle spese straordinarie, previsto a suo carico per la figlia maggiorenne (13.7.2000) deducendo che la Persona_1 stessa ha raggiunto l'autosufficienza avendo iniziato a lavorare come infermiera.
restava contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. Controparte_1
Alla udienza del 30.9.2025, sentito il ricorrente, il G.D. invitava ex art 473-bis.22
c.p.c. il difensore alla discussione orale e di seguito rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Com'è noto, secondo la più recente giurisprudenza della S.C., ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. I,
27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
2 Proc. R.G. n. 2033/2025
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Ebbene nel caso di specie non risulta controverso che:
1) la figlia , di anni 25, ha concluso il percorso di studi nel 2022 con Persona_1 il conseguimento del diploma di laurea in infermieristica presso l'Università degli
Studi di Salerno;
2) lavora come infermiera presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle
Olona dal giugno 2024.
Da quanto sin qui esposto, dunque, emerge la sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di modifica formulata dal ricorrente essendo emerso che la figlia ha concluso il percorso di studi e si è positivamente inserita nel mondo del lavoro.
La natura delle questioni affrontate e la condotta non oppositiva della resistente consentono la compensazione delle spese di lite.
3 Proc. R.G. n. 2033/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 1716/2021 emessa in data 25.5.2021 dal Tribunale di Salerno, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca gli obblighi di mantenimento posti a carico del sig. per la figlia maggiorenne divenuta Parte_1 Persona_2 autosufficiente;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2033/2025 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione vertente
TRA
(C.F. , rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maurizio Albanese, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30.9.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 17.3.2025 ha Parte_1 richiesto la modifica delle condizioni di divorzio di cui di cui alla sentenza n.
1716/2021 emessa in data 25.5.2021 dal Tribunale di Salerno.
1 Proc. R.G. n. 2033/2025
In particolare, il ricorrente, ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento, unitamente all'obbligo di contribuzione al 50% delle spese straordinarie, previsto a suo carico per la figlia maggiorenne (13.7.2000) deducendo che la Persona_1 stessa ha raggiunto l'autosufficienza avendo iniziato a lavorare come infermiera.
restava contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. Controparte_1
Alla udienza del 30.9.2025, sentito il ricorrente, il G.D. invitava ex art 473-bis.22
c.p.c. il difensore alla discussione orale e di seguito rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Com'è noto, secondo la più recente giurisprudenza della S.C., ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. I,
27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
2 Proc. R.G. n. 2033/2025
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Ebbene nel caso di specie non risulta controverso che:
1) la figlia , di anni 25, ha concluso il percorso di studi nel 2022 con Persona_1 il conseguimento del diploma di laurea in infermieristica presso l'Università degli
Studi di Salerno;
2) lavora come infermiera presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle
Olona dal giugno 2024.
Da quanto sin qui esposto, dunque, emerge la sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di modifica formulata dal ricorrente essendo emerso che la figlia ha concluso il percorso di studi e si è positivamente inserita nel mondo del lavoro.
La natura delle questioni affrontate e la condotta non oppositiva della resistente consentono la compensazione delle spese di lite.
3 Proc. R.G. n. 2033/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 1716/2021 emessa in data 25.5.2021 dal Tribunale di Salerno, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca gli obblighi di mantenimento posti a carico del sig. per la figlia maggiorenne divenuta Parte_1 Persona_2 autosufficiente;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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