Articolo 22 della Legge 17 giugno 2022, n. 71
Articolo 21Articolo 23
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21 giugno 2022
Art. 22. Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni 1. L' articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Commissioni). - 1. Il Presidente del Consiglio superiore, ogni sedici mesi, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le Commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale, in conformita' ai criteri di composizione previsti dal regolamento medesimo. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola Commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalita' e in materia di incompatibilita' nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell' articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 .».
Entrata in vigore il 21 giugno 2022
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