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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 5803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5803 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6671/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. AE Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Carmelo Guidotto
CONTRO
Controparte_1
[...]
,
[...] difeso da sé stesso a mezzo di proprio funzionario.
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza, cui la presente decisione deve darsi per allegata.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
Con ricorso depositato il 13 maggio 2022, la sig.ra ha opposto Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 22/0151 del 06.04.2022, emessa contro la stessa ricorrente per avere impiegato lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di legge, stigmatizzando l'asserita violazione dell'art. 7 della
Legge n. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo), dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 124/2004, letto in combinato disposto con l'art. 14
1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché dell'art. 33 della L. 183/2010, difetto di motivazione e, nel merito, l'insussistenza dell'illecito.
L' ha inteso costituirsi in giudizio cartaceamente e la Cancelleria CP_1 ha scannerizzato e fatto confluire nel fascicolo telematico soltanto la
“comparsa costitutiva di risposta” (nella quale l ha preso CP_1 diffusamente posizione sugli asseriti vizi formali del provvedimento di cui ai primi motivi di opposizione, e genericamente affermato la sussistenza dell'illecito amministrativo poiché così risulta documentalmente).
L'opponente ha eccepito la tardività della costituzione e, per l'effetto,
l'inammissibilità dei documenti prodotti.
***
Ciò premesso, va osservato quanto segue.
L'eccezione rivolta a far constare l'inammissibilità dei documenti prodotti dall' va accolta, ma avuto riguardo ad un profilo che si colloca a CP_1 monte rispetto a quello stigmatizzato da parte ricorrente.
Costituendosi in forma cartacea e non telematica, l' ha scelto di CP_1 non osservare le disposizioni del processo civile telematico a proprio rischio e pericolo;
ma, dal momento in cui la Cancelleria ha scannerizzato gli atti di carta e ne ha inserito le copie digitali all'interno del fascicolo elettronico, lo scopo della costituzione è stato raggiunto.
Non altrettanto può dirsi per la produzione documentale, la quale, non essendo stata parimenti digitalizzata dalla Cancelleria non può essere utilizzata.
A ciò consegue, da un canto, che, in difetto di prova, nel merito l'opposizione va accolta, e, d'altro canto, che le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il dott. AE Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, annulla l'ordinanza ingiunzione di cui in parte motiva, compensa integralmente le spese di lite.
2 Così deciso in Catania, 2 dicembre 2025.
3
Il Giudice
Dott. AE Cataldo
Atto depositato telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. AE Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Carmelo Guidotto
CONTRO
Controparte_1
[...]
,
[...] difeso da sé stesso a mezzo di proprio funzionario.
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza, cui la presente decisione deve darsi per allegata.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
Con ricorso depositato il 13 maggio 2022, la sig.ra ha opposto Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 22/0151 del 06.04.2022, emessa contro la stessa ricorrente per avere impiegato lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di legge, stigmatizzando l'asserita violazione dell'art. 7 della
Legge n. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo), dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 124/2004, letto in combinato disposto con l'art. 14
1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché dell'art. 33 della L. 183/2010, difetto di motivazione e, nel merito, l'insussistenza dell'illecito.
L' ha inteso costituirsi in giudizio cartaceamente e la Cancelleria CP_1 ha scannerizzato e fatto confluire nel fascicolo telematico soltanto la
“comparsa costitutiva di risposta” (nella quale l ha preso CP_1 diffusamente posizione sugli asseriti vizi formali del provvedimento di cui ai primi motivi di opposizione, e genericamente affermato la sussistenza dell'illecito amministrativo poiché così risulta documentalmente).
L'opponente ha eccepito la tardività della costituzione e, per l'effetto,
l'inammissibilità dei documenti prodotti.
***
Ciò premesso, va osservato quanto segue.
L'eccezione rivolta a far constare l'inammissibilità dei documenti prodotti dall' va accolta, ma avuto riguardo ad un profilo che si colloca a CP_1 monte rispetto a quello stigmatizzato da parte ricorrente.
Costituendosi in forma cartacea e non telematica, l' ha scelto di CP_1 non osservare le disposizioni del processo civile telematico a proprio rischio e pericolo;
ma, dal momento in cui la Cancelleria ha scannerizzato gli atti di carta e ne ha inserito le copie digitali all'interno del fascicolo elettronico, lo scopo della costituzione è stato raggiunto.
Non altrettanto può dirsi per la produzione documentale, la quale, non essendo stata parimenti digitalizzata dalla Cancelleria non può essere utilizzata.
A ciò consegue, da un canto, che, in difetto di prova, nel merito l'opposizione va accolta, e, d'altro canto, che le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il dott. AE Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, annulla l'ordinanza ingiunzione di cui in parte motiva, compensa integralmente le spese di lite.
2 Così deciso in Catania, 2 dicembre 2025.
3
Il Giudice
Dott. AE Cataldo
Atto depositato telematicamente.