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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE
Il Tribunale di Roma, Tredicesima Sezione, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Corbo ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, terzo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 58211 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Antonelli giusta delega in atti, Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, in via Pilo Albertelli, 15
Attore
E in persona del Controparte_1
suo Procuratore Speciale Dott. in virtù dei poteri delegatigli con atto Notaio Controparte_2
in data 11 novembre 2009, difesa e rappresentata dal Prof. Avv. Mario Persona_1
Matticoli (C.F. ), domiciliata presso lo studio dello stesso difensore in Roma C.F._1
alla Via della Mendola, 198 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Convenuta
E
in persona del p.t., (C.F. ) rappresentato e Controparte_3 CP_4 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. , presso i cui uffici in Roma, P.IVA_2
via dei Portoghesi 12 è domiciliato (PEC: FAX 0696514000) Email_1
Convenuto
E oggetto: sinistro stradale conclusioni: per parte attrice: “Voglia l'Ill.ss.mo Giudice adito contrariis reiectis riconoscere i giorni di invalidità come riportati nella relazione della CTU, rimborsare al Sig. l'importo di Euro Pt_1
1.220,00 per spese di CTU provvisoriamente a carico dello stesso e la mancata corresponsione per indennità straordinari buoni pasti per Euro 4.000,00, per un totale complessivo di Euro12.071,00
Rigettare la richiesta della e condannarlo in solido al Controparte_5 Controparte_3
al pagamento dei danni subiti dall'attore. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario.”; per oggi “Piaccia all'Ecc. mo Tribunale Controparte_1 Controparte_1 adito, in via principale, limitare l'effettiva valutazione delle conseguenze fisiche residuate all'Attore nella misura di €. 10.000,00 allo stesso già liquidata dalla ante giudizio con il rigetto CP_6
di ogni ulteriore richiesta risarcitoria in quanto non dovuta poiché preesistente al sinistro stradale per cui è giudizio come ampiamente riportato in sede di costituzione in giudizio e dunque il rigetto da parte dell'Ill. mo Tribunale della sua domanda giudiziale, con la conseguente condanna del Signor
l pagamento delle spese, competenze ed onorari conseguenti al presente giudizio, in favore Pt_1 della convenuta Assicuratrice”.
Per : “Voglia Codesto Tribunale, in gradato subordine, a) dichiarare la Controparte_3
domanda attrice improcedibile per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
b) previa reiezione delle istanze istruttorie avversarie, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
c) previo differimento dell'udienza di comparizione ex art. 102 c.p.c. ovvero ex art. 269 c.p.c. al fine di consentire la chiamata in causa della compagnia assicuratrice
e dello stesso danneggiante responsabile d) nell'ipotesi di accoglimento, in tutto o in Controparte_7 parte, delle domande avversarie, accertato l'obbligo contrattuale di manleva in favore dell'Amministrazione ed in capo alla porre a carico della medesima Controparte_8
Impresa assicuratrice tutto quanto l'Amministrazione fosse eventualmente condannata a pagare all'attore, per capitale, rivalutazione, interessi e spese, in relazione al sinistro occorso o, comunque, dichiarare che la stessa Compagnia assicuratrice è tenuta a garantire, manlevare, tenere indenne e rilevare l'Amministrazione per i medesimi titoli e per le medesime voci. Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: Parte_1
- che il giorno 28/08/2017, alle ore 20:30, si trovava, in qualità di trasportato, nel corso del proprio servizio di Pubblica Sicurezza, su un'autovettura Volkswagen Passat “berlina”, tg. FB585FP condotta da , e di proprietà del Controparte_9 Controparte_10
- che, mentre il veicolo sul quale era trasportato percorreva Via Crescenzio – direzione Lungotevere, all'altezza dell'incrocio con via Triboniano, egli veniva tamponato dal veicolo Fiat 500 tg. FB585FP, condotto da , e di proprietà della Società il quale, Persona_2 Controparte_11
non accortosi del loro sopraggiungere, li andava ad urtare violentemente sul lato destro della Volkswagen, senza rispettare l'intersezione dell'incrocio e la segnaletica stradale verticale che lo obbligava a svoltare a destra;
- che a seguito del violento impatto, l'odierno Attore veniva trasportato in ambulanza presso il Polo
Ospedaliero Santo Spirito con la seguente diagnosi “trauma del capo non commotivo, contusione ecchimotica del cuoio capelluto frontoparietale destro, distrazione muscolare del rachide cervicodorsolomabare, lieve contusione spalla destra." con una prognosi di giorni 7 s.c.;
- che, sottoposto a successive visite da parte del personale medico della Polizia di Stato, a seguito di accertamenti clinici presso il nosocomio militare "Celio" riceveva l'ulteriore prescrizione di una degenza ospedaliera di nove giorni, con prognosi di giorni 20 per trauma cranico non commotivo, trauma distrattivo del rachide cervicale e lombare, contusione spalla destra con interessamento del sovraspinoso e terapia riabilitativa di tipo fisioterapico;
- che, in seguito alla richiesta inoltrata di liquidazione per i danni fisici, veniva formalmente aperta l apratica dalla che invitava l'attore a sottoporsi a visita medico-legale Controparte_12 presso il fiduciario dell'Assicuratrice, all'esito della quale la Società Convenuta offriva al Pt_1
a titolo di liquidazione del danno, l'importo di € 10.000,00 sulla base della riscontrata invalidità permanente biologica pari al 5% (€ 4.860,25), di una inabilità temporanea totale di gg. 20 al 100% (€.
922,00), e di una invalidità parziale per gg. 30 al 50% (€. 691,50) e di una inabilità temporanea parziale per gg. 30 al 25% (€ 345,90), oltre alle spese mediche per ulteriori €. 2.115,00;
- che tale importo veniva trattenuto dall'attore a titolo di acconto sul maggior danno;
- che, in conseguenza del sinistro stradale, i danni subiti erano quantificabil, piuttosto, secondo l'attore, in € 42.000,00;
- che la inviata a partecipare alla procedura di negoziazione assistita, non Controparte_5
aderiva.
Si costituiva in giudizio la , contestando la domanda attorea sotto Controparte_13 il profilo del quantum debeatur, stante l'eccessività della pretesa risarcitoria, eccependo la concorrente responsabilità dell'Attore per le conseguenze fisiche derivategli dal sinistro per cui è causa e richiedendo di limitare l'effettiva valutazione delle conseguenze fisiche residuate all'Attore nella misura allo stesso già liquidata dalla Società stessa, con il rigetto di ogni ulteriore richiesta risarcitoria in quanto non dovuta.
Si costituiva in giudizio il , eccependo l'improcedibilità della domanda per non Controparte_3 aver esperito il tentativo di negoziazione nei suoi confronti, l'infondatezza della domanda per la mancanza di responsabilità del nel sinistro de quo nonché per la mancata qualificazione dei CP_3
danni patrimoniali e non patrimoniali, contestando, in ogni caso, il quantum richiesto dall'attore e chiedendo l'autorizzazione della chiamata della Compagnia Assicurativa CP_7 All'udienza del 10/10/2019, il Giudice, dott. Moriconi, disponeva il rinnovo della notifica dell'atto di citazione al presso l'Avvocatura di Statonei termini di legge e rinviava per tale Controparte_3 adempimento all'udienza del 25/05/2020.
Con decreto del 11/05/2020 il Giudice autorizzava la chiamata del terzo formulata dal Controparte_10
e fissava nuova udienza il 07/12/2020.
[...]
Dopo vari rinvii, con ordinanza del 14/04/2021, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
e rinviava all'udienza del 27/09/2021.
All'udienza del 27/09/2021, il Giudice disponeva procedersi a consulenza tecnica d'ufficio e rinviava per il giuramento all'udienza del 18/11/2021.
All'udienza del 21/09/2023, questo Giudice, medio tempore subentrato nel ruolo, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito delle note di trattazione scritta.
Con ordinanza istruttoria del 15/07/2024 il giudice rimetteva la causa sul ruolo, formulando contestualmente una proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c. e rinviando all'udienza del 10/10/2024.
All'udienza del 10/10/2024, il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, rilevato il mancato invito alla negoziazione del , quale CP_3
condizione di procedibilità, il cui difetto era stato tempestivamente eccepito dalla parte convenuta, il
Giudice assegnava a parte attrice termine sino al 25/10/2024 per formalizzare il predetto invito e rinviava all'udienza del 30/01/2025 per verificare l'adempimento
All'udienza del 30/01/2025 il Giudice, preso atto dell'invito alla negoziazione al
[...]
, rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19/02/2025. A detta CP_3 udienza, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
***
Nel merito la domanda è fondata, pertanto, deve essere accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
In primo luogo, benché parte attrice non abbia qualificato espressamente il titolo della sua pretesa risarcitoria, deve ritenersi abbia inteso invocare il disposto di cui all'art. 141 C.d.A. avendo evocato in giudizio la compagnia assicurativa del vettore su cui era trasportata.
Di talché, deve essere dichiarata l'irritualità della citazione in giudizio della proprietaria del mezzo a bordo del quale l'attore viaggiava quale trasportato a momento dei fatti.
L'azione odierna, infatti, deve ritenersi ritualmente proposta esclusivamente nei confronti della
Compagnia di Assicurazione del veicolo sul quale viaggiava l'attore.
Infatti, con l'entrata in vigore dell'art. 141 d.lgs. 209/2005 (applicabile a tutti i giudizi introdotti dopo l'1.1.2006), prevede che: “
1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo,
a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo
IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo”.
Come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione, lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (cfr. Cass. n. 16181 del 2015).
La disciplina del risarcimento danni in favore del terzo trasportato coinvolto in un incidente stradale
è stata rafforzata, rispetto al passato, anche dall'art. 122 del C.d.A. che chiarisce che l'assicurazione obbligatoria comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
La Suprema Corte ha, inoltre, affermato che l'azione di cui all'art. 141 ha alla sua base una fattispecie complessa, che è data, anzitutto, dall'avere il trasportato, a qualsiasi titolo (art. 122, comma 2, del d.lgs. 209 /2005) subìto un danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e, quindi, dall'essersi verificato tale illecito. In riferimento a tale illecito lo stesso Codice delle
Assicurazioni, all'art. 122, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005, prevede che l'assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura di tale danno, e la copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo (sulla nozione di trasportato e sulla prova della qualità di trasportato v. Cass. n. 10410 del 2016).
In definitiva, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, con l'unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo (Cass. n. 12687 del 2015) e salvo, come è previsto nella norma in esame, il caso fortuito.
Dunque, l'art. 141 attribuisce al terzo trasportato la facoltà di esercitare una azione diretta nei confronti della assicurazione del vettore sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico (ovvero dello scontro e del trasporto: v. Cass. n. 10401 del 2016), prescindendo dall'accertamento della responsabilità del vettore e del conducente del veicolo antagonista, salvo il caso fortuito. Il terzo trasportato, considerato soggetto debole, è legittimato quindi - nel rispetto del procedimento previsto dal successivo art. 148 Cod. ass. - ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia, sulla base del principio “vulneratus ante omnia reficiendus”, e della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto, e non anche della responsabilità dei protagonisti. Rimane salva la possibilità dell'assicuratore del vettore di agire in rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile, in tutto o pro quota, sulla base della effettiva ripartizione delle responsabilità nel caso concreto.
Così qualificata la domanda, il Tribunale – acquisita la prova della verificazione del fatto storico e della qualità di trasportato dell'attore deve limitarsi, in questa sede, a quantificare il danno e condannare l'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava, quale trasportato, entro il massimale minimo di legge, prescindendo, come detto, da qualsiasi indagine in ordine alla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti;
anche se, in ogni caso, all'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite in atti, deve ritenersi raggiunta la prova che il sinistro che ha visto coinvolto il si sia svolto con le modalità e nei tempi indicati dall'attore nell'atto di Pt_1
citazione.
Ritenuto, quindi, sussistente il nesso di causalità fra l'evento di danno, come descritto e le lamentate lesioni fisiche, l'impresa di assicurazione deve essere condannata a risarcire il danno occorso all'attore a causa del sinistro.
Quanto all'entità del danno biologico subito, nel caso di specie, si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze dell'espletata CTU medica.
Tali risultanze appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalla parte e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile. Esse possono pertanto essere pienamente condivise e fatte proprie dal decidente ai fini delle valutazioni da assumere nel procedimento de quo.
Il CTU ha, in particolare, accertato, in conformità peraltro alle risultanze dei referti e della documentazione prodotta, che: “A seguito dell'incidente avvenuto in data 28/08/2017, il Sig.
ha riportato: Esiti persistenti di politrauma da incidente stradale consistenti in Parte_1 trauma contusivo distrattivo della spalla destra e del rachide cervicale. Pertanto, la durata dell'inabilità temporanea assoluta è di gg 40 al 100% (quaranta giorni al cento per cento). La durata dell'inabilità parziale è di gg 60 al 50% (sessanta al cinquanta percento). Gli esiti permanenti incidono sull'integrità psico-fisica del periziando (danno alla validità biologica incidente sulle attitudini alle normali esplicazioni delle funzioni fisio-psichiche) nella percentuale del 5%
(cinquepercento). Non esistono attualmente ipotesi di possibile miglioramento dello stato del periziando mediante l'applicazione di protesi od operazioni chirurgiche. Risultano spese mediche documentate per un importo di euro 2.115,00 (duemilacentoquindici/00)” .
Sulla base di tali rilievi può, quindi, procedersi alla liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, dal cui importo complessivo va, comunque, detratta la somma già liquidata, a titolo di acconto, dalla compagnia assicurativa (pari ad €. 10.000,00, di cui euro 1.000,00 per spese legali e
2.115,00 per spese mediche).
Venendo, dunque, alla concreta liquidazione del danno non patrimoniale, applicando i criteri di liquidazione di cui al Codice delle Assicurazioni, all'attore (che aveva 46 anni all'epoca dei fatti) vanno riconsociuti, a titolo di risarcimento, i seguenti importi
46 anni Età del danneggiato alla data del sinistro
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.711,54
Punto base I.T.T. € 128,07
Giorni di invalidità temporanea totale 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Danno non patrimoniale risarcibile € 6.632,22
Invalidità temporanea totale € 5.122,80
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.842,10
Totale danno biologico temporaneo € 8.964,90
Spese mediche € 2.115,00
Totale generale: € 17.712,12
da cui va detratto l'acconto versato di €. 9.000,00, per un TOTALE residuo di €. 8.712,12 con rivalutazione monetaria e interessi compensativi. In questo caso occorre, infatti, procedersi alla liquidazione del danno tenuto conto delle modalità indicate dalla Corte di legittimità, secondo cui «la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente». (cfr., da ultimo, Cassazione Ordinanza n. 23927/2023).
Non sono, invece, riconoscibili altre voci di danno non patrimoniale, quali quello di personalizzazione del danno, richiesto dall'attore, che non ha offerto alcuna prova di uno sconvolgimento delle proprie abitudini di vita.
Non è risarcibile, a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 4.000,00 richiesta a titolo di buoni pasto non percepiti, in quanto la fruizione dei buoni pasto è eziologicamente riconducibile alla necessità che il dipendente si trattenga in ufficio durante l'ora di pranzo e che debba dunque sostenere la relativa maggiore spesa per la consumazione del pranzo: la mancata percezione, pertanto , nel caso di specie, non corrisponde ad un effettivo decremento dei suoi introiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna dell'Assicurazione a rifonderle all'attore e liquidazione ai sensi dell'art. 4 Dm 55 del 2014 - tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare rispetto alla domanda iniziale, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della complessità dell'attività istruttoria – come da dispositivo, collocandosi nel quadrante degli importi medi per scaglione di valore. Possono invece compensarsi le spese di lite tra attore e , tenuto conto del rilevato difetto di CP_3
legittimazione passiva in virtù dell'applicata interpretazione giurisprudenziale della norma.
P.Q.M.
Il Tribunale, - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così decide:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
compensa le spese tra lo stesso e parte CP_3
attrice.
2) accoglie la domanda attorea nei confronti della convenuta Assicurazione e, per l'effetto, condanna l'Assicurazione convenuta al risarcimento, in favore di parte attrice, della somma di € 7.712,12 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna l'Assicurazione convenuta alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che liquida in € 5.838,55, per compensi, da cui va detratto l'acconto versato di €. 1.000,00, già versato dall'Assicurazione convenuta, oltre iva, c.p.a. come per legge e rimborso forfettario spese generali al
15%.
4) pone le spese della CTU, come liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico dell' convenuta. CP_12
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Roma, 27 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Corbo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE
Il Tribunale di Roma, Tredicesima Sezione, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Corbo ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, terzo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 58211 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Antonelli giusta delega in atti, Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, in via Pilo Albertelli, 15
Attore
E in persona del Controparte_1
suo Procuratore Speciale Dott. in virtù dei poteri delegatigli con atto Notaio Controparte_2
in data 11 novembre 2009, difesa e rappresentata dal Prof. Avv. Mario Persona_1
Matticoli (C.F. ), domiciliata presso lo studio dello stesso difensore in Roma C.F._1
alla Via della Mendola, 198 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Convenuta
E
in persona del p.t., (C.F. ) rappresentato e Controparte_3 CP_4 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. , presso i cui uffici in Roma, P.IVA_2
via dei Portoghesi 12 è domiciliato (PEC: FAX 0696514000) Email_1
Convenuto
E oggetto: sinistro stradale conclusioni: per parte attrice: “Voglia l'Ill.ss.mo Giudice adito contrariis reiectis riconoscere i giorni di invalidità come riportati nella relazione della CTU, rimborsare al Sig. l'importo di Euro Pt_1
1.220,00 per spese di CTU provvisoriamente a carico dello stesso e la mancata corresponsione per indennità straordinari buoni pasti per Euro 4.000,00, per un totale complessivo di Euro12.071,00
Rigettare la richiesta della e condannarlo in solido al Controparte_5 Controparte_3
al pagamento dei danni subiti dall'attore. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario.”; per oggi “Piaccia all'Ecc. mo Tribunale Controparte_1 Controparte_1 adito, in via principale, limitare l'effettiva valutazione delle conseguenze fisiche residuate all'Attore nella misura di €. 10.000,00 allo stesso già liquidata dalla ante giudizio con il rigetto CP_6
di ogni ulteriore richiesta risarcitoria in quanto non dovuta poiché preesistente al sinistro stradale per cui è giudizio come ampiamente riportato in sede di costituzione in giudizio e dunque il rigetto da parte dell'Ill. mo Tribunale della sua domanda giudiziale, con la conseguente condanna del Signor
l pagamento delle spese, competenze ed onorari conseguenti al presente giudizio, in favore Pt_1 della convenuta Assicuratrice”.
Per : “Voglia Codesto Tribunale, in gradato subordine, a) dichiarare la Controparte_3
domanda attrice improcedibile per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
b) previa reiezione delle istanze istruttorie avversarie, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
c) previo differimento dell'udienza di comparizione ex art. 102 c.p.c. ovvero ex art. 269 c.p.c. al fine di consentire la chiamata in causa della compagnia assicuratrice
e dello stesso danneggiante responsabile d) nell'ipotesi di accoglimento, in tutto o in Controparte_7 parte, delle domande avversarie, accertato l'obbligo contrattuale di manleva in favore dell'Amministrazione ed in capo alla porre a carico della medesima Controparte_8
Impresa assicuratrice tutto quanto l'Amministrazione fosse eventualmente condannata a pagare all'attore, per capitale, rivalutazione, interessi e spese, in relazione al sinistro occorso o, comunque, dichiarare che la stessa Compagnia assicuratrice è tenuta a garantire, manlevare, tenere indenne e rilevare l'Amministrazione per i medesimi titoli e per le medesime voci. Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: Parte_1
- che il giorno 28/08/2017, alle ore 20:30, si trovava, in qualità di trasportato, nel corso del proprio servizio di Pubblica Sicurezza, su un'autovettura Volkswagen Passat “berlina”, tg. FB585FP condotta da , e di proprietà del Controparte_9 Controparte_10
- che, mentre il veicolo sul quale era trasportato percorreva Via Crescenzio – direzione Lungotevere, all'altezza dell'incrocio con via Triboniano, egli veniva tamponato dal veicolo Fiat 500 tg. FB585FP, condotto da , e di proprietà della Società il quale, Persona_2 Controparte_11
non accortosi del loro sopraggiungere, li andava ad urtare violentemente sul lato destro della Volkswagen, senza rispettare l'intersezione dell'incrocio e la segnaletica stradale verticale che lo obbligava a svoltare a destra;
- che a seguito del violento impatto, l'odierno Attore veniva trasportato in ambulanza presso il Polo
Ospedaliero Santo Spirito con la seguente diagnosi “trauma del capo non commotivo, contusione ecchimotica del cuoio capelluto frontoparietale destro, distrazione muscolare del rachide cervicodorsolomabare, lieve contusione spalla destra." con una prognosi di giorni 7 s.c.;
- che, sottoposto a successive visite da parte del personale medico della Polizia di Stato, a seguito di accertamenti clinici presso il nosocomio militare "Celio" riceveva l'ulteriore prescrizione di una degenza ospedaliera di nove giorni, con prognosi di giorni 20 per trauma cranico non commotivo, trauma distrattivo del rachide cervicale e lombare, contusione spalla destra con interessamento del sovraspinoso e terapia riabilitativa di tipo fisioterapico;
- che, in seguito alla richiesta inoltrata di liquidazione per i danni fisici, veniva formalmente aperta l apratica dalla che invitava l'attore a sottoporsi a visita medico-legale Controparte_12 presso il fiduciario dell'Assicuratrice, all'esito della quale la Società Convenuta offriva al Pt_1
a titolo di liquidazione del danno, l'importo di € 10.000,00 sulla base della riscontrata invalidità permanente biologica pari al 5% (€ 4.860,25), di una inabilità temporanea totale di gg. 20 al 100% (€.
922,00), e di una invalidità parziale per gg. 30 al 50% (€. 691,50) e di una inabilità temporanea parziale per gg. 30 al 25% (€ 345,90), oltre alle spese mediche per ulteriori €. 2.115,00;
- che tale importo veniva trattenuto dall'attore a titolo di acconto sul maggior danno;
- che, in conseguenza del sinistro stradale, i danni subiti erano quantificabil, piuttosto, secondo l'attore, in € 42.000,00;
- che la inviata a partecipare alla procedura di negoziazione assistita, non Controparte_5
aderiva.
Si costituiva in giudizio la , contestando la domanda attorea sotto Controparte_13 il profilo del quantum debeatur, stante l'eccessività della pretesa risarcitoria, eccependo la concorrente responsabilità dell'Attore per le conseguenze fisiche derivategli dal sinistro per cui è causa e richiedendo di limitare l'effettiva valutazione delle conseguenze fisiche residuate all'Attore nella misura allo stesso già liquidata dalla Società stessa, con il rigetto di ogni ulteriore richiesta risarcitoria in quanto non dovuta.
Si costituiva in giudizio il , eccependo l'improcedibilità della domanda per non Controparte_3 aver esperito il tentativo di negoziazione nei suoi confronti, l'infondatezza della domanda per la mancanza di responsabilità del nel sinistro de quo nonché per la mancata qualificazione dei CP_3
danni patrimoniali e non patrimoniali, contestando, in ogni caso, il quantum richiesto dall'attore e chiedendo l'autorizzazione della chiamata della Compagnia Assicurativa CP_7 All'udienza del 10/10/2019, il Giudice, dott. Moriconi, disponeva il rinnovo della notifica dell'atto di citazione al presso l'Avvocatura di Statonei termini di legge e rinviava per tale Controparte_3 adempimento all'udienza del 25/05/2020.
Con decreto del 11/05/2020 il Giudice autorizzava la chiamata del terzo formulata dal Controparte_10
e fissava nuova udienza il 07/12/2020.
[...]
Dopo vari rinvii, con ordinanza del 14/04/2021, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
e rinviava all'udienza del 27/09/2021.
All'udienza del 27/09/2021, il Giudice disponeva procedersi a consulenza tecnica d'ufficio e rinviava per il giuramento all'udienza del 18/11/2021.
All'udienza del 21/09/2023, questo Giudice, medio tempore subentrato nel ruolo, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito delle note di trattazione scritta.
Con ordinanza istruttoria del 15/07/2024 il giudice rimetteva la causa sul ruolo, formulando contestualmente una proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c. e rinviando all'udienza del 10/10/2024.
All'udienza del 10/10/2024, il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, rilevato il mancato invito alla negoziazione del , quale CP_3
condizione di procedibilità, il cui difetto era stato tempestivamente eccepito dalla parte convenuta, il
Giudice assegnava a parte attrice termine sino al 25/10/2024 per formalizzare il predetto invito e rinviava all'udienza del 30/01/2025 per verificare l'adempimento
All'udienza del 30/01/2025 il Giudice, preso atto dell'invito alla negoziazione al
[...]
, rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19/02/2025. A detta CP_3 udienza, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
***
Nel merito la domanda è fondata, pertanto, deve essere accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
In primo luogo, benché parte attrice non abbia qualificato espressamente il titolo della sua pretesa risarcitoria, deve ritenersi abbia inteso invocare il disposto di cui all'art. 141 C.d.A. avendo evocato in giudizio la compagnia assicurativa del vettore su cui era trasportata.
Di talché, deve essere dichiarata l'irritualità della citazione in giudizio della proprietaria del mezzo a bordo del quale l'attore viaggiava quale trasportato a momento dei fatti.
L'azione odierna, infatti, deve ritenersi ritualmente proposta esclusivamente nei confronti della
Compagnia di Assicurazione del veicolo sul quale viaggiava l'attore.
Infatti, con l'entrata in vigore dell'art. 141 d.lgs. 209/2005 (applicabile a tutti i giudizi introdotti dopo l'1.1.2006), prevede che: “
1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo,
a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo
IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo”.
Come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione, lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (cfr. Cass. n. 16181 del 2015).
La disciplina del risarcimento danni in favore del terzo trasportato coinvolto in un incidente stradale
è stata rafforzata, rispetto al passato, anche dall'art. 122 del C.d.A. che chiarisce che l'assicurazione obbligatoria comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
La Suprema Corte ha, inoltre, affermato che l'azione di cui all'art. 141 ha alla sua base una fattispecie complessa, che è data, anzitutto, dall'avere il trasportato, a qualsiasi titolo (art. 122, comma 2, del d.lgs. 209 /2005) subìto un danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e, quindi, dall'essersi verificato tale illecito. In riferimento a tale illecito lo stesso Codice delle
Assicurazioni, all'art. 122, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005, prevede che l'assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura di tale danno, e la copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo (sulla nozione di trasportato e sulla prova della qualità di trasportato v. Cass. n. 10410 del 2016).
In definitiva, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, con l'unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo (Cass. n. 12687 del 2015) e salvo, come è previsto nella norma in esame, il caso fortuito.
Dunque, l'art. 141 attribuisce al terzo trasportato la facoltà di esercitare una azione diretta nei confronti della assicurazione del vettore sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico (ovvero dello scontro e del trasporto: v. Cass. n. 10401 del 2016), prescindendo dall'accertamento della responsabilità del vettore e del conducente del veicolo antagonista, salvo il caso fortuito. Il terzo trasportato, considerato soggetto debole, è legittimato quindi - nel rispetto del procedimento previsto dal successivo art. 148 Cod. ass. - ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia, sulla base del principio “vulneratus ante omnia reficiendus”, e della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto, e non anche della responsabilità dei protagonisti. Rimane salva la possibilità dell'assicuratore del vettore di agire in rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile, in tutto o pro quota, sulla base della effettiva ripartizione delle responsabilità nel caso concreto.
Così qualificata la domanda, il Tribunale – acquisita la prova della verificazione del fatto storico e della qualità di trasportato dell'attore deve limitarsi, in questa sede, a quantificare il danno e condannare l'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava, quale trasportato, entro il massimale minimo di legge, prescindendo, come detto, da qualsiasi indagine in ordine alla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti;
anche se, in ogni caso, all'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite in atti, deve ritenersi raggiunta la prova che il sinistro che ha visto coinvolto il si sia svolto con le modalità e nei tempi indicati dall'attore nell'atto di Pt_1
citazione.
Ritenuto, quindi, sussistente il nesso di causalità fra l'evento di danno, come descritto e le lamentate lesioni fisiche, l'impresa di assicurazione deve essere condannata a risarcire il danno occorso all'attore a causa del sinistro.
Quanto all'entità del danno biologico subito, nel caso di specie, si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze dell'espletata CTU medica.
Tali risultanze appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalla parte e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile. Esse possono pertanto essere pienamente condivise e fatte proprie dal decidente ai fini delle valutazioni da assumere nel procedimento de quo.
Il CTU ha, in particolare, accertato, in conformità peraltro alle risultanze dei referti e della documentazione prodotta, che: “A seguito dell'incidente avvenuto in data 28/08/2017, il Sig.
ha riportato: Esiti persistenti di politrauma da incidente stradale consistenti in Parte_1 trauma contusivo distrattivo della spalla destra e del rachide cervicale. Pertanto, la durata dell'inabilità temporanea assoluta è di gg 40 al 100% (quaranta giorni al cento per cento). La durata dell'inabilità parziale è di gg 60 al 50% (sessanta al cinquanta percento). Gli esiti permanenti incidono sull'integrità psico-fisica del periziando (danno alla validità biologica incidente sulle attitudini alle normali esplicazioni delle funzioni fisio-psichiche) nella percentuale del 5%
(cinquepercento). Non esistono attualmente ipotesi di possibile miglioramento dello stato del periziando mediante l'applicazione di protesi od operazioni chirurgiche. Risultano spese mediche documentate per un importo di euro 2.115,00 (duemilacentoquindici/00)” .
Sulla base di tali rilievi può, quindi, procedersi alla liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, dal cui importo complessivo va, comunque, detratta la somma già liquidata, a titolo di acconto, dalla compagnia assicurativa (pari ad €. 10.000,00, di cui euro 1.000,00 per spese legali e
2.115,00 per spese mediche).
Venendo, dunque, alla concreta liquidazione del danno non patrimoniale, applicando i criteri di liquidazione di cui al Codice delle Assicurazioni, all'attore (che aveva 46 anni all'epoca dei fatti) vanno riconsociuti, a titolo di risarcimento, i seguenti importi
46 anni Età del danneggiato alla data del sinistro
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.711,54
Punto base I.T.T. € 128,07
Giorni di invalidità temporanea totale 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Danno non patrimoniale risarcibile € 6.632,22
Invalidità temporanea totale € 5.122,80
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.842,10
Totale danno biologico temporaneo € 8.964,90
Spese mediche € 2.115,00
Totale generale: € 17.712,12
da cui va detratto l'acconto versato di €. 9.000,00, per un TOTALE residuo di €. 8.712,12 con rivalutazione monetaria e interessi compensativi. In questo caso occorre, infatti, procedersi alla liquidazione del danno tenuto conto delle modalità indicate dalla Corte di legittimità, secondo cui «la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente». (cfr., da ultimo, Cassazione Ordinanza n. 23927/2023).
Non sono, invece, riconoscibili altre voci di danno non patrimoniale, quali quello di personalizzazione del danno, richiesto dall'attore, che non ha offerto alcuna prova di uno sconvolgimento delle proprie abitudini di vita.
Non è risarcibile, a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 4.000,00 richiesta a titolo di buoni pasto non percepiti, in quanto la fruizione dei buoni pasto è eziologicamente riconducibile alla necessità che il dipendente si trattenga in ufficio durante l'ora di pranzo e che debba dunque sostenere la relativa maggiore spesa per la consumazione del pranzo: la mancata percezione, pertanto , nel caso di specie, non corrisponde ad un effettivo decremento dei suoi introiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna dell'Assicurazione a rifonderle all'attore e liquidazione ai sensi dell'art. 4 Dm 55 del 2014 - tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare rispetto alla domanda iniziale, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della complessità dell'attività istruttoria – come da dispositivo, collocandosi nel quadrante degli importi medi per scaglione di valore. Possono invece compensarsi le spese di lite tra attore e , tenuto conto del rilevato difetto di CP_3
legittimazione passiva in virtù dell'applicata interpretazione giurisprudenziale della norma.
P.Q.M.
Il Tribunale, - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così decide:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
compensa le spese tra lo stesso e parte CP_3
attrice.
2) accoglie la domanda attorea nei confronti della convenuta Assicurazione e, per l'effetto, condanna l'Assicurazione convenuta al risarcimento, in favore di parte attrice, della somma di € 7.712,12 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna l'Assicurazione convenuta alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che liquida in € 5.838,55, per compensi, da cui va detratto l'acconto versato di €. 1.000,00, già versato dall'Assicurazione convenuta, oltre iva, c.p.a. come per legge e rimborso forfettario spese generali al
15%.
4) pone le spese della CTU, come liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico dell' convenuta. CP_12
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Roma, 27 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Corbo