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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 12/09/2019, n. 5822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5822 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/09/2019
N. 10503/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10503 del 2019, proposto da
Food Fish S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-della Determinazione Dirigenziale CB/1401/2019 del 30/07/19 notificata in data 02/08/2019, avente ad oggetto immediato "divieto attività di cottura....”;
-ove occorrer possa, della nota prot. 102569/18, menzionata;
-del parere prot. n. 102906/19 del Municipio Roma II, menzionato e non comunicato;
-dell'art. 64 bis della D.A.C. 12/2019 del 05/03/19;
-della comunicazione di avvio di procedimento prot. n. 103337/19;
-nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti impugnati che possa interpretarsi ostativo all'esercizio dell'attività commerciale della ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che
- il comma 5 dell’art. 64 bis del Regolamento d’Igiene del Comune di Roma, introdotto dalla D.A.C. n. 12/2019 del 5.03.2019, stabilisce che “in occasione della prima manutenzione straordinaria dell’impianto e comunque entro due anni dall’entrata in vigore del presente articolo, le attività che già usufruiscono di sistemi alternativi ai condotti di espulsione devono conformarsi alla presente disciplina”;
Ritenuto che l’Amministrazione Comunale vietando, con il provvedimento impugnato, alla società ricorrente di svolgere attività di cottura di cibi nei locali di Corso Trieste 112 per l’assenza di una canna fumaria, non abbia sufficientemente considerato l’influenza di tale previsione - e del termine concesso fino al 20.03.2021 per l’adeguamento - sulla fattispecie in questione e sull’attività della ricorrente, svolta con fornelli elettrici in forza di SCIA del 19.04.2018;
Ritenuto, dunque, opportuno ordinare all’Amministrazione Comunale di riesaminare il provvedimento impugnato tenendo conto dell’intero disposto dell’art. 64 bis del Regolamento, rinviando per il prosieguo ad una successiva camera di consiglio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter),
- accoglie ai sensi di cui in motivazione l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato, mandando all’Amministrazione Comunale di riesaminarlo in base ai principi di cui in motivazione;
- fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 5.11.2019.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
Brunella Bruno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO