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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 17/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 765/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 765/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONA LABRUNA Parte_1 C.F._1
-parte attrice- contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. SEBASTIANO DE FEUDIS
[...]
-parte convenuta-
*
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ad opposizione all'esecuzione, parte attrice ha convenuto in giudizio il al fine di sentire accogliere la seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Enna, a conferma del provvedimento di inammissibilità di cui all'ordinanza del 12.04.2022 della fase sommaria,
- accertare e dichiarare che l'opposizione ex adverso avanzata è inammissibile e/o improcedibile per non avere controparte notificato nel termine perentorio ad essa assegnato (25.02.2022) il ricorso in opposizione in uno al decreto di fissazione di udienza;
- accertare e dichiarare, comunque ed in ogni caso, l'opposizione ex adverso avanzata inammissibile per i motivi di cui al punto 2 delle note autorizzate del 10.03.2002, depositate telematicamente nel procedimento di cui al n. 280/2021 R.G. Esec. mob. del Tribunale di Enna.
- Conseguentemente piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, condannare il Controparte_1
al pagamento delle spese e compensi legali sia della fase sommaria cautelare precedente sia
[...] della presente fase di merito.”
A sostegno delle proprie domande, parte attrice ha dedotto:
- di avere notificato, in forza della sentenza n. 779/2918 emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta, atto di pignoramento presso terzi al quale debitore esecutato e, Controparte_1 all'istituto Intesa San Paolo, quale terzo nella qualità di tesoriere provinciale, iscrivendo il relativo giudizio al n. 282/2021 R.G. esecuzioni mobiliari;
- che il debitore esecutato, ha proposto opposizione Controparte_1 all'esecuzione con istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.;
- che con ordinanza del 12 aprile 2022 il giudice dell'esecuzione: (i) ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di sospensione e dell'opposizione, atteso che l'opponente non ha provveduto, nel termine perentorio assegnatogli dal giudicante, a notificare all'attore copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza; (ii) ha disposto l'assegnazione delle somme dovute al debitore dal terzo Intesa
San Paolo spa in favore dell'attore; (iii) ha disposto che la parte interessata provveda all'iscrizione a ruolo del giudizio di merito nel termine indicato.
Si è costituita in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande avverse per difetto di interesse ad agire, con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese legali sostenute per il presente giudizio e al risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c., rimettendone la giudice la relativa quantificazione sulla base di valutazione equitativa.
Parte convenuta ha dedotto: (i) il difetto di interesse ad agire di parte attrice, la quale avrebbe avuto integrale soddisfazione delle pretese creditorie vantate a seguito dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, con la quale è stata rigettata la sospensione della procedura esecutiva e disposta l'assegnazione delle somme pignorate;
(ii) che il terzo pignorato, Banca Intesa San Paolo, ha già corrisposto all'attore, l'importo complessivo di € 4.453,43, comprensivo di spese e competenza, incassate dall'attore in data 24.05.2022 (cfr. doc. n. 8, fascicolo di parte convenuta ) e quindi prima dell'introduzione del presente giudizio.
Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio per la precisazione delle conclusioni. Concessi i termini ex art. 190 c.p.c. e depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta
2 delle seguenti motivazioni.
Preliminarmente ai fini della decisione del presente giudizio occorre chiarire che il giudizio di opposizione, nella duplice veste di opposizione agli atti esecutivi ed opposizione all'esecuzione, si articola in due fasi (c.d. struttura bifasica).
La prima fase, necessaria e regolata dalle norme sul procedimento cautelare, si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, il quale dovrà valutare la proposta opposizione sommariamente e solo ai fini della prosecuzione della procedura stessa, concentrandosi non sulla fondatezza della domanda, quanto piuttosto sulla sussistenza del fumus bonis iuris, ossia sulla sua probabile fondatezza e, sul periculum in mora, ossia il pericolo che la prosecuzione della procedura possa pregiudicare il diritto fatta valere. La seconda fase, invece, è meramente eventuale, celebrata avanti al giudice di merito e regolata dalle norme sul processo di cognizione, da introdursi nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione a cura della parte che ne avrà interesse.
Quindi è un giudizio non a natura unitaria, quanto piuttosto “temperata”, ossia costituito da una fase preliminare cautelare, indispensabile all'introduzione del procedimento di opposizione esecutiva, ma la cui instaurazione non determina la pendenza e dunque l'unitarietà del successivo ed eventuale giudizio di merito, dall'avvio meramente eventuale, avendone il legislatore rimesso l'iniziativa alla
“parte interessata”, che non necessariamente coincide con l'originario soggetto opponente.
All'esito della fase cautelare, qualora il giudicante abbia negato la sospensione, ritenendo che l'esecuzione forzata possa continuare, la parte interessata ad introdurre il giudizio di merito sarà il debitore/opponente, che avrà tutto l'interesse a che sia un altro giudice, quello a cognizione piena, a valutare il vizio da lui dedotto con l'atto oppositivo, al fine di ottenere nel merito una pronuncia di inefficacia del pignoramento e degli atti esecutivi non riconosciuta in sede cautelare.
La seconda fase, a differenza della prima, è eventuale giacché l'introduzione del giudizio di fronte al giudice della cognizione piena, concernente il merito della controversia, è lasciato alla discrezionalità della parte che ne abbia interesse, ovvero a quella parte che avendo visto disattese le proprie istanze dinnanzi al giudice dell'esecuzione, non desidera che tali statuizioni si cristallizzino divenendo definitive.
In particolare, qualora in seguito all'opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione abbia concesso la sospensione della procedura esecutiva, sarà il creditore procedente ad essere interessato all'introduzione del giudizio di merito per evitare la stabilizzazione del provvedimento di sospensione e, quindi, per scongiurare l'estinzione della procedura esecutiva.
E, infatti, ai sensi dell'art. 624 c.p.c. qualora il giudizio di merito non sia stata introdotto nel termine perentorio assegnato ex art. 616 c.p.c., il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, anche d'ufficio,
3 l'estinzione del processo ed ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Disposizione che si applica, in quanto compatibile, anche nell'ipotesi di sospensione del processo disposta ai sensi dell'art. 618 c.p.c.
Sulla scorta dei principi esposti, deve dichiararsi nel presente giudizio il difetto di interesse ad agire di parte attrice.
L'odierna fase di merito è stata avviata dal creditore procedente, il quale nel richiedere una pronuncia che confermi l'ordinanza di assegnazione del 12.04.2022 e, che riconosca l'inammissibilità dell'opposizione a suo tempo promossa dal convenuto, si appalesa privo di interesse ad agire.
Infatti, con l'ordinanza del 12.04.2022 pronunciata all'esito della fase propriamente cautelare, il giudice dell'esecuzione ha già dichiarato l'inammissibilità della domanda di sospensione dell'esecuzione forzata e ha già disposto l'assegnazione delle somme, comprensive sia del capitale precettato che dei compensi, inclusi quelli della fase cautelare, così di fatto risultando integralmente appagate le pretese dell'odierno attore, carente di un interesse concreto ed attuale all'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c. p. c. ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., a tenore del quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, costituisce condizione dell'azione anche per le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, sussistendo solo quando sia astrattamente configurabile per l'attore un'utilità pratica dall'avvio del giudizio che altrimenti non sarebbe possibile ottenere (Cass.
13906/2002).
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire.” (Cass. ordinanza n. 12733/2024).
L'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 c.p.c., va scrutinato dal giudice in via preliminare rispetto all'indagine sull'ammissibilità della domanda sotto altri profili e sul merito della controversia (Cass. n 3060/2002; Cass. n 10708/1993; Cass. n 7319/1993), ed è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, salva la formazione di un giudicato sul punto.
Nel caso di specie, deve escludersi che l'attore possa trarre alcuna un'utilità giuridica e pratica dall'introduzione del giudizio di merito, ulteriore e migliorativa rispetto a quella già ottenuta nella
4 conclusa fase cautelare.
Tale utilità non può di certo essere ravvisata nella richiesta di una pronuncia confermativa dell'ordinanza di assegnazione, produttiva di effetti a prescindere dall'introduzione della successiva eventuale fase di merito, come confermato dall'avvenuto pagamento in favore dell'attore da parte del terzo pignorato delle somme di cui in ordinanza.
Tale conclusione non muta neppure se si considera quanto eccepito da parte attrice in comparsa conclusionale in ordine al fatto che, al momento dell'introduzione del presente giudizio, non era ancora stato effettuato alcun pagamento all'attore da parte del terzo pignorato.
Ed invero, giova rammentare che l'ordinanza di assegnazione è, a sua volta, un titolo esecutivo che, munito della relativa formula, può essere portato ad esecuzione dal creditore assegnatario contro il terzo pignorato inadempiente, il quale, nel caso in cui il creditore assegnatario agisca esecutivamente nei suoi confronti, assume la qualità di debitore esecutato (cfr. Cass. n. 11493/2015).
Pertanto, l'attore ben avrebbe potuto agire esecutivamente nei confronti della terza pignorata in forza dell'ordinanza di assegnazione del 12.04.2022, qualora fosse stata inadempiente.
Non sussiste l'interesse ad agire neppure in ordine alla richiesta dell'attore di condanna del convenuto al pagamento delle spese e compensi legali della fase sommaria cautelare, avendo già il giudice dell'esecuzione proceduto in tal senso, laddove con l'ordinanza del 12.04.2022 ha disposto l'assegnazione della somma di € 3.476,03 per il totale soddisfo del credito precettato, disponendo a favore dell'opposto anche il pagamento delle spese processuali liquidate “ nella misura di € 206,00 per spese vice, € 427,50 per compensi di procedura ed € 225,00 per compensi di fase cautelare (…)”.
Per tali ragioni la domanda proposta da deve essere dichiarata inammissibile per Parte_1
carenza di interesse ad agire.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore e della natura documentale della controversia, in forza della quale la fase istruttoria si è limitata alla sola redazione delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione di quanto già in precedenza dedotto.
Non si ritengono sussistere i presupposti anche per la chiesta condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
1) dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda proposta dall'attore,
[...]
nei confronti del convenuto, Parte_1 Controparte_1
5 2) rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
3) condanna l'attore, al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1 convenuto, che liquida in complessivi € 1.278,00, oltre Controparte_1
accessori come per legge.
Enna, 31/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Amedeo Sciarrone, nella sua attività di tirocinio per aspiranti G.O.P.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 765/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONA LABRUNA Parte_1 C.F._1
-parte attrice- contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. SEBASTIANO DE FEUDIS
[...]
-parte convenuta-
*
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ad opposizione all'esecuzione, parte attrice ha convenuto in giudizio il al fine di sentire accogliere la seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Enna, a conferma del provvedimento di inammissibilità di cui all'ordinanza del 12.04.2022 della fase sommaria,
- accertare e dichiarare che l'opposizione ex adverso avanzata è inammissibile e/o improcedibile per non avere controparte notificato nel termine perentorio ad essa assegnato (25.02.2022) il ricorso in opposizione in uno al decreto di fissazione di udienza;
- accertare e dichiarare, comunque ed in ogni caso, l'opposizione ex adverso avanzata inammissibile per i motivi di cui al punto 2 delle note autorizzate del 10.03.2002, depositate telematicamente nel procedimento di cui al n. 280/2021 R.G. Esec. mob. del Tribunale di Enna.
- Conseguentemente piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, condannare il Controparte_1
al pagamento delle spese e compensi legali sia della fase sommaria cautelare precedente sia
[...] della presente fase di merito.”
A sostegno delle proprie domande, parte attrice ha dedotto:
- di avere notificato, in forza della sentenza n. 779/2918 emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta, atto di pignoramento presso terzi al quale debitore esecutato e, Controparte_1 all'istituto Intesa San Paolo, quale terzo nella qualità di tesoriere provinciale, iscrivendo il relativo giudizio al n. 282/2021 R.G. esecuzioni mobiliari;
- che il debitore esecutato, ha proposto opposizione Controparte_1 all'esecuzione con istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.;
- che con ordinanza del 12 aprile 2022 il giudice dell'esecuzione: (i) ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di sospensione e dell'opposizione, atteso che l'opponente non ha provveduto, nel termine perentorio assegnatogli dal giudicante, a notificare all'attore copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza; (ii) ha disposto l'assegnazione delle somme dovute al debitore dal terzo Intesa
San Paolo spa in favore dell'attore; (iii) ha disposto che la parte interessata provveda all'iscrizione a ruolo del giudizio di merito nel termine indicato.
Si è costituita in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande avverse per difetto di interesse ad agire, con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese legali sostenute per il presente giudizio e al risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c., rimettendone la giudice la relativa quantificazione sulla base di valutazione equitativa.
Parte convenuta ha dedotto: (i) il difetto di interesse ad agire di parte attrice, la quale avrebbe avuto integrale soddisfazione delle pretese creditorie vantate a seguito dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, con la quale è stata rigettata la sospensione della procedura esecutiva e disposta l'assegnazione delle somme pignorate;
(ii) che il terzo pignorato, Banca Intesa San Paolo, ha già corrisposto all'attore, l'importo complessivo di € 4.453,43, comprensivo di spese e competenza, incassate dall'attore in data 24.05.2022 (cfr. doc. n. 8, fascicolo di parte convenuta ) e quindi prima dell'introduzione del presente giudizio.
Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio per la precisazione delle conclusioni. Concessi i termini ex art. 190 c.p.c. e depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta
2 delle seguenti motivazioni.
Preliminarmente ai fini della decisione del presente giudizio occorre chiarire che il giudizio di opposizione, nella duplice veste di opposizione agli atti esecutivi ed opposizione all'esecuzione, si articola in due fasi (c.d. struttura bifasica).
La prima fase, necessaria e regolata dalle norme sul procedimento cautelare, si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, il quale dovrà valutare la proposta opposizione sommariamente e solo ai fini della prosecuzione della procedura stessa, concentrandosi non sulla fondatezza della domanda, quanto piuttosto sulla sussistenza del fumus bonis iuris, ossia sulla sua probabile fondatezza e, sul periculum in mora, ossia il pericolo che la prosecuzione della procedura possa pregiudicare il diritto fatta valere. La seconda fase, invece, è meramente eventuale, celebrata avanti al giudice di merito e regolata dalle norme sul processo di cognizione, da introdursi nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione a cura della parte che ne avrà interesse.
Quindi è un giudizio non a natura unitaria, quanto piuttosto “temperata”, ossia costituito da una fase preliminare cautelare, indispensabile all'introduzione del procedimento di opposizione esecutiva, ma la cui instaurazione non determina la pendenza e dunque l'unitarietà del successivo ed eventuale giudizio di merito, dall'avvio meramente eventuale, avendone il legislatore rimesso l'iniziativa alla
“parte interessata”, che non necessariamente coincide con l'originario soggetto opponente.
All'esito della fase cautelare, qualora il giudicante abbia negato la sospensione, ritenendo che l'esecuzione forzata possa continuare, la parte interessata ad introdurre il giudizio di merito sarà il debitore/opponente, che avrà tutto l'interesse a che sia un altro giudice, quello a cognizione piena, a valutare il vizio da lui dedotto con l'atto oppositivo, al fine di ottenere nel merito una pronuncia di inefficacia del pignoramento e degli atti esecutivi non riconosciuta in sede cautelare.
La seconda fase, a differenza della prima, è eventuale giacché l'introduzione del giudizio di fronte al giudice della cognizione piena, concernente il merito della controversia, è lasciato alla discrezionalità della parte che ne abbia interesse, ovvero a quella parte che avendo visto disattese le proprie istanze dinnanzi al giudice dell'esecuzione, non desidera che tali statuizioni si cristallizzino divenendo definitive.
In particolare, qualora in seguito all'opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione abbia concesso la sospensione della procedura esecutiva, sarà il creditore procedente ad essere interessato all'introduzione del giudizio di merito per evitare la stabilizzazione del provvedimento di sospensione e, quindi, per scongiurare l'estinzione della procedura esecutiva.
E, infatti, ai sensi dell'art. 624 c.p.c. qualora il giudizio di merito non sia stata introdotto nel termine perentorio assegnato ex art. 616 c.p.c., il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, anche d'ufficio,
3 l'estinzione del processo ed ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Disposizione che si applica, in quanto compatibile, anche nell'ipotesi di sospensione del processo disposta ai sensi dell'art. 618 c.p.c.
Sulla scorta dei principi esposti, deve dichiararsi nel presente giudizio il difetto di interesse ad agire di parte attrice.
L'odierna fase di merito è stata avviata dal creditore procedente, il quale nel richiedere una pronuncia che confermi l'ordinanza di assegnazione del 12.04.2022 e, che riconosca l'inammissibilità dell'opposizione a suo tempo promossa dal convenuto, si appalesa privo di interesse ad agire.
Infatti, con l'ordinanza del 12.04.2022 pronunciata all'esito della fase propriamente cautelare, il giudice dell'esecuzione ha già dichiarato l'inammissibilità della domanda di sospensione dell'esecuzione forzata e ha già disposto l'assegnazione delle somme, comprensive sia del capitale precettato che dei compensi, inclusi quelli della fase cautelare, così di fatto risultando integralmente appagate le pretese dell'odierno attore, carente di un interesse concreto ed attuale all'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c. p. c. ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., a tenore del quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, costituisce condizione dell'azione anche per le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, sussistendo solo quando sia astrattamente configurabile per l'attore un'utilità pratica dall'avvio del giudizio che altrimenti non sarebbe possibile ottenere (Cass.
13906/2002).
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire.” (Cass. ordinanza n. 12733/2024).
L'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 c.p.c., va scrutinato dal giudice in via preliminare rispetto all'indagine sull'ammissibilità della domanda sotto altri profili e sul merito della controversia (Cass. n 3060/2002; Cass. n 10708/1993; Cass. n 7319/1993), ed è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, salva la formazione di un giudicato sul punto.
Nel caso di specie, deve escludersi che l'attore possa trarre alcuna un'utilità giuridica e pratica dall'introduzione del giudizio di merito, ulteriore e migliorativa rispetto a quella già ottenuta nella
4 conclusa fase cautelare.
Tale utilità non può di certo essere ravvisata nella richiesta di una pronuncia confermativa dell'ordinanza di assegnazione, produttiva di effetti a prescindere dall'introduzione della successiva eventuale fase di merito, come confermato dall'avvenuto pagamento in favore dell'attore da parte del terzo pignorato delle somme di cui in ordinanza.
Tale conclusione non muta neppure se si considera quanto eccepito da parte attrice in comparsa conclusionale in ordine al fatto che, al momento dell'introduzione del presente giudizio, non era ancora stato effettuato alcun pagamento all'attore da parte del terzo pignorato.
Ed invero, giova rammentare che l'ordinanza di assegnazione è, a sua volta, un titolo esecutivo che, munito della relativa formula, può essere portato ad esecuzione dal creditore assegnatario contro il terzo pignorato inadempiente, il quale, nel caso in cui il creditore assegnatario agisca esecutivamente nei suoi confronti, assume la qualità di debitore esecutato (cfr. Cass. n. 11493/2015).
Pertanto, l'attore ben avrebbe potuto agire esecutivamente nei confronti della terza pignorata in forza dell'ordinanza di assegnazione del 12.04.2022, qualora fosse stata inadempiente.
Non sussiste l'interesse ad agire neppure in ordine alla richiesta dell'attore di condanna del convenuto al pagamento delle spese e compensi legali della fase sommaria cautelare, avendo già il giudice dell'esecuzione proceduto in tal senso, laddove con l'ordinanza del 12.04.2022 ha disposto l'assegnazione della somma di € 3.476,03 per il totale soddisfo del credito precettato, disponendo a favore dell'opposto anche il pagamento delle spese processuali liquidate “ nella misura di € 206,00 per spese vice, € 427,50 per compensi di procedura ed € 225,00 per compensi di fase cautelare (…)”.
Per tali ragioni la domanda proposta da deve essere dichiarata inammissibile per Parte_1
carenza di interesse ad agire.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore e della natura documentale della controversia, in forza della quale la fase istruttoria si è limitata alla sola redazione delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione di quanto già in precedenza dedotto.
Non si ritengono sussistere i presupposti anche per la chiesta condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
1) dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda proposta dall'attore,
[...]
nei confronti del convenuto, Parte_1 Controparte_1
5 2) rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
3) condanna l'attore, al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1 convenuto, che liquida in complessivi € 1.278,00, oltre Controparte_1
accessori come per legge.
Enna, 31/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Amedeo Sciarrone, nella sua attività di tirocinio per aspiranti G.O.P.
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