Trib. Enna, sentenza 17/04/2025, n. 125
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Sentenza 17 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Enna, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Antonelli, riguarda una causa civile di opposizione all'esecuzione. La parte attrice ha richiesto l'accertamento dell'inammissibilità dell'opposizione avanzata dalla controparte, sostenendo di aver già ottenuto il soddisfacimento delle proprie pretese creditorie attraverso un'ordinanza del giudice dell'esecuzione. La parte convenuta, al contrario, ha eccepito il difetto di interesse ad agire della parte attrice, affermando che quest'ultima aveva già ricevuto il pagamento delle somme dovute.

Il Giudice ha accolto le argomentazioni della parte convenuta, dichiarando inammissibile la domanda della parte attrice per carenza di interesse ad agire. La decisione si basa sul principio che l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale, e nel caso specifico, l'attore non aveva ulteriori pretese da far valere, avendo già ottenuto il pagamento delle somme dovute. Inoltre, il Giudice ha evidenziato che l'ordinanza di assegnazione emessa in fase cautelare costituiva un titolo esecutivo, escludendo ulteriori utilità derivanti dall'introduzione del giudizio di merito. Pertanto, la domanda è stata dichiarata inammissibile e le spese processuali sono state poste a carico della parte attrice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Enna, sentenza 17/04/2025, n. 125
    Giurisdizione : Trib. Enna
    Numero : 125
    Data del deposito : 17 aprile 2025

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