Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/03/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8759/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 8759/2024 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. proposta da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Silvio Baratta n. 149, C.F._1 io dell'avv. Angelo Vicinanza che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliato in Salerno, al corso Vittorio E studio degli avv.ti Andrea Porta e Rosaria Striano che lo rappresentano e difendono in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c., ha premesso di avere Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale con convivenza more uxorio con CP_1
e che dalla loro unione e nato un figlio, (19.09.2010).
[...] Per_1
o, la ricorrente ha dedotto che, dopo la la suddetta relazione avvenuta nell'anno 2019, l'ex compagno ha assunto comportamenti di disinteresse nei confronti del figlio, limitandosi a corrispondere esigue somme per il suo mantenimento e interrompendo ogni tipo frequentazione;
pertanto, tenuto conto delle difficolta di instaurare un dialogo costruttivo con il resistente, ha richiesto la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso, in particolare con la previsione dell'affidamento condiviso del figlio minore e degli obblighi a contenuto economico a carico del padre per il mantenimento dello stesso. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si e costituito che ha Controparte_1 richiesto la suddetta regolamentazione alle condizio con la ricorrente successivamente al deposito del ricorso. 2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre precisare che la ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 337 bia e s.s. c.c., chiedendo l'affidamento condiviso del figlio minore e la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonche dell'obbligo di mantenimento a carico di entrambi i genitori;
si tratta, come noto, di norme applicabili dinanzi al Tribunale ordinario anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio in virtu della riforma della filiazione attuata in via definitiva con D.lgs. 154 del 2013 e con la recente riforma “Cartabia”. Al riguardo, si precisa che, all'udienza del 13 marzo 2025, le parti hanno confermato l'accordo sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici nell'interesse del figlio, depositato telematicamente, che qui si richiama integralmente e le cui condizioni sono ritenute eque da questo Tribunale in quanto rispondenti agli interessi del minore e che, pertanto, possono essere ratificate;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue: a) il minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente pr enza della madre in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Silvio Pellico n.
3. Entrambi i genitori eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno a adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
b) il sig. si obbliga a provvedere al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1
me sione alla madre, entro il giorno 5 di ogni mes
[...] orrenza dal presente mese di marzo, della somma di€ 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
c) il sig. provvederà, altresì, previo accordo tra le parti, al Controparte_1 pagament del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, extrascolastiche, sanitarie non coperte dal SSN, sportive, cambi di stagione, etc.) che verranno sostenute nell'interesse del minore come da Linee guida spese extra assegno figli e adottate dall'Ordine degli Avvocati di Controparte_2
Salerno. d) per quanto attiene il diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio
ogni e qualvolta lo desideri, compatibilmente con le sole esigenze Per_1
i quest'ultimo e previ accordi direttamente con lo stesso. e) le parti dichiarano di non aver nulla più a pretendere reciprocamente in ordine ad ogni altro aspetto di carattere patrimoniale e non. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. e, per l'effetto, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
− dichiara integralmente compensate spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi