TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/09/2025, n. 6656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6656 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5281/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I MILANO
- Sezione Quarta Civile -
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria Gentile, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies co. 3 cpc la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado, iscritta al n. 5281/2024 R.G. il 9.02.2024, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 7.02.2024, promossa da: con sede legale in Roma, via Curtatone 3, C.F.: Parte_1 P.IVA_1
P.I.: in persona della procuratrice P.IVA_2 Parte_2
con sede legale in Roma, via Curtatone n. 3, C.F.: 10581450961, P.I.:
[...]
giusta procura per atto autenticato dal notaio dott.ssa P.IVA_2 Per_1 di Roma del 7.06.2021 (Rep. 15823 – Racc. 7715, registrata presso
[...]
l'Agenzia delle Entrate di Roma – Ufficio Roma 4 in data 09.06.2021 al n. 20109 serie 1T, doc. 1), in atti, in persona della procuratrice dott.ssa in forza di atto CP_1 di conferimento di poteri a rogito notaio dott.ssa in data Persona_1
16.03.2023, rep. n. 20057 e racc. n. 9838, in atti, di seguito, per brevità: “ ”, Pt_1 rappresentata e difesa da ultimo dall'avv. Vincenzo FEDELE e con lo stesso elettivamente domiciliata in Paola (CZ), piazza del Popolo 5, presso e nello studio dello stesso, giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo Difensore, depositata il 7.01.2025;
-Ricorrente- contro
(C.F.: , nata a [...] il Controparte_2 C.F._1
22.01.1957, residente a [...], di seguito, per brevità:
“ , P_
-Convenuta contumace- e con litis denuntiatio a: (C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._2 residente in [...];
* * * pagina 1 di 7 In decisione dal: 7.05.2025.
* * * OGGETTO: impugnazione da parte del creditore della rinuncia all'eredità
* * * CONCLUSIONI per il Ricorrente:
“Autorizzare l'odierna ricorrente , mandataria di Parte_2 Pt_1
ad accettare l'eredità del sig. in nome e luogo della rinunziante
[...] CP_4 sig.ra fino alla concorrenza del proprio credito verso quest'ultima Controparte_2 pari ad Euro 99.620,65. Condannare la convenuta Sig.ra alle spese Controparte_2
e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15% e oneri di legge.”
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti
ha evocato in giudizio con rito semplificato, giusta ricorso Pt_1 P_ depositato il 7.02.2024, notificato unitamente al decreto del Giudice il 22.04.2024, proponendo la domanda sopra riportata, a sostegno deducendo:
- la Convenuta e hanno stipulato un mutuo ipotecario il 22.10.2015 CP_4 con er l'importo di € 110.000,00, con tasso fisso a Parte_3
5,51% e tasso di mora pari al tasso corrispettivo più 2% e rimborso in 120 rate con ammortamento progressivo;
- a garanzia del rimborso è stata iscritta il 23.10.2015 ipoteca per € 220.000,00 sui beni di proprietà esclusiva dei debitori, siti in Magenta, via Dante Alighieri 7, identificati come in ricorso;
- i mutuatari si sono resi inadempienti e nella specie, al 15.10.2020, dovevano € 74.490,20 per sorte capitale, € 16.570,05 per 26 rate scadute, € 7.923,43 per interessi sulle rate scadute, oltre € 105,13 per interessi e € 66.00 per spese di insoluto, per complessivi € 99.154,90 oltre interessi dal 16.10.2020;
- il 13.12.2016 il i è fusa per incorporazione in Parte_3 che ha inviato messa in mora il 13.11.2019; Controparte_5
- il 29.03.2020 è deceduto lasciando a succedergli la moglie, CP_4 odierna convenuta, e le figlie e;
Pt_4 CP_3
- la moglie e la figlia hanno dichiarato di rinunciare all'eredità del de Pt_4 cuius; Contr
- il 3.09.2020 il ha inviato a e ai chiamati all'eredità P_ comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, chiedendo il pagamento del saldo, senza esito;
Contr
- ha ceduto il credito di causa il 28.12.2018 (recte: 3.06.2021), giusta cessione di crediti in blocco pubblicata in G.U. il 10.06.2021, a;
Pt_1
- il 23.03.2023 , in persona della procuratrice, ha notificato a Pt_1 un atto di precetto per complessivi € 99.154,90, con instaurazione della P_ procedura esecutiva n. 556/2023 R.G.E. sui beni di stimati dal CTU in P_ complessivi € 27.250,00, al netto degli oneri di regolarizzazione tecnica e delle spese pagina 2 di 7 condominiali insolute;
- la relazione scritta del CTU ha evidenziato che le unità immobiliari dei due debitori sono collegate dall'interno anche a livello impiantistico, costituendo un'unica unità immobiliare, ciò comportando l'infruttuosità della vendita dei cespiti di come evidenziato dal G.E. all'udienza del 23.11.2023; P_
- la rinuncia all'eredità del marito da parte di ha cagionato un danno a P_
, che non può soddisfarsi sui soli cespiti della rinunciante, onde si agisce per Pt_1 soddisfarsi anche sui beni ereditari di ino a concorrenza del proprio credito. CP_4 non si è costituita. P_
2. Trattazione del processo Il Giudice, all'udienza di discussione del ricorso semplificato, tenuta il 30.10.2024, preso atto della mancanza di prova del perfezionamento della notificazione, ha rinviato la causa su istanza di parte all'udienza del 9.01.2025, tenuta in trattazione scritta. Con successiva ordinanza riservata del 10.03.2025 il Giudice ha: (i) verificato la regolarità della notificazione e dichiarato la contumacia della Convenuta;
(ii) in via prudenziale, tenuto conto di orientamento giurisprudenziale maggioritario nel senso dell'insussistenza di litisconsorzio necessario con gli altri chiamati all'eredità, disposto litis denuntiatio verso la chiamata all'eredità figlia del de cuius, Controparte_3 regolarmente eseguito in data 8.04.2025, mentre lo stesso adempimento non è stato reputato necessario per l'altra figlia del de cuius, in quanto dagli atti risulta che la stessa ha rinunciato all'eredità paterna il 18.06.2020, (iii) rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc all'udienza dell'8.05.2025, poi anticipata al 6.05.2025, tenuta in trattazione scritta. A tale udienza, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione da parte della Ricorrente con richiesta di accoglimento della domanda, il giudice si è riservato di decidere ex art. 281sexies co. 3 cpc.
3. Thema decidendum ed emergenze probatorie
, premesso di essere creditrice insoddisfatta della Convenuta per € 99.154,20 Pt_1 giusta contratto di mutuo ipotecario, ha chiesto al Tribunale di essere autorizzata ad accettare in nome e in luogo della Convenuta rinunziante l'eredità relitta da CP_4 deceduto il 29.03.2021, al fine di soddisfarsi sui beni ereditari del de cuius sino
[...]
a concorrenza del suo credito. è rimasta contumace. P_
La domanda è stata notificata altresì a chiamata all'eredità di Controparte_3
CP_4
La causa è stata istruita con i documenti versati dalla Ricorrente, tra cui:
- contratto di mutuo e iscrizione di ipoteca (docc.
4-5 fasc. Ric.);
- atto di fusione per incorporazione della mutuante in doc. 3 Controparte_5 fasc. Ric.);
- atto di BELVEDERE del 18.06.2020 di rinuncia all'eredità (doc. 7 fasc. Ric.);
- missiva del 3.09.2020 da i chiamati all'eredità di di CP_5 CP_4
pagina 3 di 7 comunicazione della decadenza dal beneficio del termine (doc. 9 fasc. Ric.);
- cessione del 3.'6.2021 da ad di crediti in blocco docc. 10- CP_5 Pt_1
11 fasc. Ric.);
- atto di precetto, perizia di stima e verbale di udienza della causa di esecuzione (docc. 12-16 fasc. Ric.). Il Tribunale reputa che l'istruzione documentale svolta sia sufficiente per decidere la causa.
4. Diritto L'azione svolta dalla ricorrente è prevista e regolata dall'art. 524 cc, che stabilisce che:
“Se taluno rinunzia, benchè senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”. Quanto alla legittimazione passiva, come già evidenziato da questo Giudice nell'ordinanza del 10.03.2025, a cui si rinvia, l'orientamento di gran lunga maggioritario della Corte di legittimità è nel senso che l'unico legittimato passivo dell'azione ex art. 524 cc è il chiamato rinunciante senza che vi sia litisconsorzio necessario verso gli altri chiamati e i chiamati in rappresentazione del rinunciante, ferma la facoltà di costoro di intervenire adesivamente alle ragioni dell'una o dell'altra parte (Cass. civ., sez. 2, n. 17866 del 24.11.2003; Cass. civ., sez. 2, n. 3548 del 25.03.1995; Cass. civ. sez. 2 n. 310 del 18.01.1982; Cass. civ., sez. 2 n. 1470 del 12.06.1964); un minoritario orientamento reputa che sia necessaria la chiamata in causa dei chiamati subentrati al rinunciante ai soli fini dell'opponibilità ai terzi aventi causa dai predetti (Cass. civ., sez. 3, n. 15468 del 15.10.2003). In punto di natura e presupposti del rimedio ex art. 524 cc, la Corte di legittimità ha chiarito che il rinunciante non acquista la qualità di erede: “In tema di successione "mortis causa", ove il chiamato all'eredità vi abbia rinunciato, il creditore di questi che ne risulti pregiudicato può impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c., onde ottenerne la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti e così agire sul patrimonio ereditario, fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la qualità di erede” (Cass. civ., sez. 6-2, n. 25524 del 6.09.2021), che l'azione ha una funzione meramente strumentale, non essendo necessario che l'attore provi esigibilità e liquidità del credito: “L'azione per ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una mera funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, e non è perciò necessario che il credito stesso si presenti con le caratteristiche dell'esigibilità e della liquidità, ma é sufficiente che, analogamente a quanto avviene per l'azione surrogatoria e per la revocatoria, sussista una ragione di credito, anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata.” (Cass. civ., sez. 6-2, n. 7557 dell'8.03.2022) e che il presupposto oggettivo è unicamente l'incapienza del patrimonio del debitore, da provarsi a carico del creditore che impugna la rinuncia: “Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali pagina 4 di 7 del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori;
ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore.” (Cass. civ., sez. 6- 2, n. 5994 del 4.03.2020; conf.: Cass. civ., sez. 6-2, ord. n. 8519 del 29.04.2016).
5. Decisione Il Tribunale reputa che alla luce dei princìpi di diritto che regolano la domanda e sula scorta delle emergenze di causa, la domanda attorea sia ammissibile e fondata e meriti accoglimento, per le seguenti ragioni. In via preliminare, in rito, si evidenzia che il contraddittorio è stato correttamente instaurato solo verso il chiamato all'eredità che ha rinunciato, in quanto non sussiste litisconsorzio necessario con gli altri chiamati all'eredità, come sancito dalla Corte di legittimità. Nel merito, il Giudice evidenzia che l'Attrice ha fornito sufficiente evidenza di essere creditrice, quale cessionaria da che aveva incorporato l'originaria banca CP_5 mutante, di in forza di contratto di mutuo stipulato nel 2015 tra la stessa e P_
come si ricava dal detto contratto di mutuo, dall'atto Parte_3 di fusione per incorporazione, dalle plurime richieste di pagamento inviate da
[...] ai mutuatari e loro aventi causa, dall'atto di cessione dei crediti in blocco, nonché CP_5 dal successivo atto di precetto (docc.
3-6 e 9-16 fasc. Ric.). La Ricorrente ha altresì fornito evidenza dell'incapienza del patrimonio di P_
a soddisfare il credito precettato, come si ricava dalla perizia di stima svolta nella causa di esecuzione, che ha stimato i cespiti di in soli € 27.250,00 (doc. 15 fasc. P_
Ric.) a fronte di un atto di precetto per € 99.154,00 (doc. 12 fasc. Ric.). Dalla stessa CTU pure si ricava che i coniugi ( e la Convenuta), CP_4 CP_4 proprietari di due immobili tra loro adiacenti, li hanno collegati funzionalmente e anche a livello impiantistico (doc. 15 fasc. Ric.), di tal che non appare neanche possibile per il creditore pignorante vendere l'immobile di proprietà esclusiva di da solo, P_ come evidenziato anche dal Giudice dell'esecuzione a verbale dell'udienza del 23.11.2023 (doc. 16 fasc. Ric.). Ancora, la Ricorrente ha provato che ha rinunciato espressamente ex art. P_
519 cc all'eredità relitta dal coniuge deceduto il 29.03.2020, come si CP_4 ricava dall'atto reso avanti al Cancelliere del Tribunale di Milano in data 18.06.2020 dalla stessa (doc. 7 fasc. Ric.). Orbene, sulla scorta di tali elementi risulta che la rinuncia all'eredità compiuta da il 18.06.2020 risulta gravemente pregiudizievole per la creditrice P_
, in quanto la stessa non è in grado di soddisfarsi neanche parzialmente sul Pt_1 patrimonio della sua debitrice: ne consegue che la creditrice ha diritto ad essere autorizzata ad accettare l'eredità morendo relitta da per soddisfarsi CP_4 anche sui beni ereditari del de cuius sino a concorrenza del suo credito, che appare possibile quantificare nella somma -oggetto di atto di precetto- di € 99.154,00. A mente dell'art. 2652 cc deve ordinarsi la trascrizione della presente sentenza a cura pagina 5 di 7 della parte Ricorrente e a spese della parte Convenuta.
6. Spese di lite Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza della C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale della Convenuta, che deve, pertanto, essere condannata rifondere per intero le spese di lite della Ricorrente, non emergendo elementi per discostarsi dalla regola della causalità della lite. Quanto alla liquidazione delle spese della Ricorrente, applicato il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al tenore delle memorie e all'impegno difensivo della Ricorrente e allo scaglione di valore applicabile (compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00), si reputano congrui i parametri medi previsti dalla tabella 2 del citato DM per le fasi di studio e introduttiva e i parametri dimezzati della stessa tabella per la fase istruttoria (in quanto l'attività defensionale istruttoria si è limitata all'esame dei documenti prodotti dagli avversari, senza istruzione orale), e decisionale (svolta on modalità semplificata, senza deposito di memorie difensive), pari a complessivi € 9.142,00 per compenso, oltre € 798,00 per rimborso spese vive ex actis (c.u., spese di notificazione documentate e diritti di Cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovute.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così provvede: accoglie la domanda attorea, in quanto fondata;
per l'effetto, letto l'art. 524 cc autorizza in persona di ad Parte_1 Parte_2 accettare l'eredità morendo relitta da deceduto a Magenta il 29.03.2020, CP_4 in nome e luogo della rinunciante , al solo scopo di soddisfarsi Controparte_2 sui beni ereditari sino alla concorrenza dei suoi crediti fondati sul mutuo ipotecario stipulato il 22.10.2015; letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna
a pagare a favore di in persona di Controparte_2 Parte_1
a titolo di refusione integrale delle spese Parte_2 della presente causa, la somma di € 9.940,00, di cui € 9.142,00 per compenso ed € 798,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% per rimborso spese generali forfetario, oltre IVA e CPA;
letto l'art. 2652 cc ordina pagina 6 di 7 la trascrizione della presente sentenza a cura della parte Ricorrente e spese della parte convenuta con esonero di responsabilità per il competente Conservatore. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 2.09.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I MILANO
- Sezione Quarta Civile -
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria Gentile, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies co. 3 cpc la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado, iscritta al n. 5281/2024 R.G. il 9.02.2024, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 7.02.2024, promossa da: con sede legale in Roma, via Curtatone 3, C.F.: Parte_1 P.IVA_1
P.I.: in persona della procuratrice P.IVA_2 Parte_2
con sede legale in Roma, via Curtatone n. 3, C.F.: 10581450961, P.I.:
[...]
giusta procura per atto autenticato dal notaio dott.ssa P.IVA_2 Per_1 di Roma del 7.06.2021 (Rep. 15823 – Racc. 7715, registrata presso
[...]
l'Agenzia delle Entrate di Roma – Ufficio Roma 4 in data 09.06.2021 al n. 20109 serie 1T, doc. 1), in atti, in persona della procuratrice dott.ssa in forza di atto CP_1 di conferimento di poteri a rogito notaio dott.ssa in data Persona_1
16.03.2023, rep. n. 20057 e racc. n. 9838, in atti, di seguito, per brevità: “ ”, Pt_1 rappresentata e difesa da ultimo dall'avv. Vincenzo FEDELE e con lo stesso elettivamente domiciliata in Paola (CZ), piazza del Popolo 5, presso e nello studio dello stesso, giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo Difensore, depositata il 7.01.2025;
-Ricorrente- contro
(C.F.: , nata a [...] il Controparte_2 C.F._1
22.01.1957, residente a [...], di seguito, per brevità:
“ , P_
-Convenuta contumace- e con litis denuntiatio a: (C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._2 residente in [...];
* * * pagina 1 di 7 In decisione dal: 7.05.2025.
* * * OGGETTO: impugnazione da parte del creditore della rinuncia all'eredità
* * * CONCLUSIONI per il Ricorrente:
“Autorizzare l'odierna ricorrente , mandataria di Parte_2 Pt_1
ad accettare l'eredità del sig. in nome e luogo della rinunziante
[...] CP_4 sig.ra fino alla concorrenza del proprio credito verso quest'ultima Controparte_2 pari ad Euro 99.620,65. Condannare la convenuta Sig.ra alle spese Controparte_2
e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15% e oneri di legge.”
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti
ha evocato in giudizio con rito semplificato, giusta ricorso Pt_1 P_ depositato il 7.02.2024, notificato unitamente al decreto del Giudice il 22.04.2024, proponendo la domanda sopra riportata, a sostegno deducendo:
- la Convenuta e hanno stipulato un mutuo ipotecario il 22.10.2015 CP_4 con er l'importo di € 110.000,00, con tasso fisso a Parte_3
5,51% e tasso di mora pari al tasso corrispettivo più 2% e rimborso in 120 rate con ammortamento progressivo;
- a garanzia del rimborso è stata iscritta il 23.10.2015 ipoteca per € 220.000,00 sui beni di proprietà esclusiva dei debitori, siti in Magenta, via Dante Alighieri 7, identificati come in ricorso;
- i mutuatari si sono resi inadempienti e nella specie, al 15.10.2020, dovevano € 74.490,20 per sorte capitale, € 16.570,05 per 26 rate scadute, € 7.923,43 per interessi sulle rate scadute, oltre € 105,13 per interessi e € 66.00 per spese di insoluto, per complessivi € 99.154,90 oltre interessi dal 16.10.2020;
- il 13.12.2016 il i è fusa per incorporazione in Parte_3 che ha inviato messa in mora il 13.11.2019; Controparte_5
- il 29.03.2020 è deceduto lasciando a succedergli la moglie, CP_4 odierna convenuta, e le figlie e;
Pt_4 CP_3
- la moglie e la figlia hanno dichiarato di rinunciare all'eredità del de Pt_4 cuius; Contr
- il 3.09.2020 il ha inviato a e ai chiamati all'eredità P_ comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, chiedendo il pagamento del saldo, senza esito;
Contr
- ha ceduto il credito di causa il 28.12.2018 (recte: 3.06.2021), giusta cessione di crediti in blocco pubblicata in G.U. il 10.06.2021, a;
Pt_1
- il 23.03.2023 , in persona della procuratrice, ha notificato a Pt_1 un atto di precetto per complessivi € 99.154,90, con instaurazione della P_ procedura esecutiva n. 556/2023 R.G.E. sui beni di stimati dal CTU in P_ complessivi € 27.250,00, al netto degli oneri di regolarizzazione tecnica e delle spese pagina 2 di 7 condominiali insolute;
- la relazione scritta del CTU ha evidenziato che le unità immobiliari dei due debitori sono collegate dall'interno anche a livello impiantistico, costituendo un'unica unità immobiliare, ciò comportando l'infruttuosità della vendita dei cespiti di come evidenziato dal G.E. all'udienza del 23.11.2023; P_
- la rinuncia all'eredità del marito da parte di ha cagionato un danno a P_
, che non può soddisfarsi sui soli cespiti della rinunciante, onde si agisce per Pt_1 soddisfarsi anche sui beni ereditari di ino a concorrenza del proprio credito. CP_4 non si è costituita. P_
2. Trattazione del processo Il Giudice, all'udienza di discussione del ricorso semplificato, tenuta il 30.10.2024, preso atto della mancanza di prova del perfezionamento della notificazione, ha rinviato la causa su istanza di parte all'udienza del 9.01.2025, tenuta in trattazione scritta. Con successiva ordinanza riservata del 10.03.2025 il Giudice ha: (i) verificato la regolarità della notificazione e dichiarato la contumacia della Convenuta;
(ii) in via prudenziale, tenuto conto di orientamento giurisprudenziale maggioritario nel senso dell'insussistenza di litisconsorzio necessario con gli altri chiamati all'eredità, disposto litis denuntiatio verso la chiamata all'eredità figlia del de cuius, Controparte_3 regolarmente eseguito in data 8.04.2025, mentre lo stesso adempimento non è stato reputato necessario per l'altra figlia del de cuius, in quanto dagli atti risulta che la stessa ha rinunciato all'eredità paterna il 18.06.2020, (iii) rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc all'udienza dell'8.05.2025, poi anticipata al 6.05.2025, tenuta in trattazione scritta. A tale udienza, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione da parte della Ricorrente con richiesta di accoglimento della domanda, il giudice si è riservato di decidere ex art. 281sexies co. 3 cpc.
3. Thema decidendum ed emergenze probatorie
, premesso di essere creditrice insoddisfatta della Convenuta per € 99.154,20 Pt_1 giusta contratto di mutuo ipotecario, ha chiesto al Tribunale di essere autorizzata ad accettare in nome e in luogo della Convenuta rinunziante l'eredità relitta da CP_4 deceduto il 29.03.2021, al fine di soddisfarsi sui beni ereditari del de cuius sino
[...]
a concorrenza del suo credito. è rimasta contumace. P_
La domanda è stata notificata altresì a chiamata all'eredità di Controparte_3
CP_4
La causa è stata istruita con i documenti versati dalla Ricorrente, tra cui:
- contratto di mutuo e iscrizione di ipoteca (docc.
4-5 fasc. Ric.);
- atto di fusione per incorporazione della mutuante in doc. 3 Controparte_5 fasc. Ric.);
- atto di BELVEDERE del 18.06.2020 di rinuncia all'eredità (doc. 7 fasc. Ric.);
- missiva del 3.09.2020 da i chiamati all'eredità di di CP_5 CP_4
pagina 3 di 7 comunicazione della decadenza dal beneficio del termine (doc. 9 fasc. Ric.);
- cessione del 3.'6.2021 da ad di crediti in blocco docc. 10- CP_5 Pt_1
11 fasc. Ric.);
- atto di precetto, perizia di stima e verbale di udienza della causa di esecuzione (docc. 12-16 fasc. Ric.). Il Tribunale reputa che l'istruzione documentale svolta sia sufficiente per decidere la causa.
4. Diritto L'azione svolta dalla ricorrente è prevista e regolata dall'art. 524 cc, che stabilisce che:
“Se taluno rinunzia, benchè senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”. Quanto alla legittimazione passiva, come già evidenziato da questo Giudice nell'ordinanza del 10.03.2025, a cui si rinvia, l'orientamento di gran lunga maggioritario della Corte di legittimità è nel senso che l'unico legittimato passivo dell'azione ex art. 524 cc è il chiamato rinunciante senza che vi sia litisconsorzio necessario verso gli altri chiamati e i chiamati in rappresentazione del rinunciante, ferma la facoltà di costoro di intervenire adesivamente alle ragioni dell'una o dell'altra parte (Cass. civ., sez. 2, n. 17866 del 24.11.2003; Cass. civ., sez. 2, n. 3548 del 25.03.1995; Cass. civ. sez. 2 n. 310 del 18.01.1982; Cass. civ., sez. 2 n. 1470 del 12.06.1964); un minoritario orientamento reputa che sia necessaria la chiamata in causa dei chiamati subentrati al rinunciante ai soli fini dell'opponibilità ai terzi aventi causa dai predetti (Cass. civ., sez. 3, n. 15468 del 15.10.2003). In punto di natura e presupposti del rimedio ex art. 524 cc, la Corte di legittimità ha chiarito che il rinunciante non acquista la qualità di erede: “In tema di successione "mortis causa", ove il chiamato all'eredità vi abbia rinunciato, il creditore di questi che ne risulti pregiudicato può impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c., onde ottenerne la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti e così agire sul patrimonio ereditario, fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la qualità di erede” (Cass. civ., sez. 6-2, n. 25524 del 6.09.2021), che l'azione ha una funzione meramente strumentale, non essendo necessario che l'attore provi esigibilità e liquidità del credito: “L'azione per ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una mera funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, e non è perciò necessario che il credito stesso si presenti con le caratteristiche dell'esigibilità e della liquidità, ma é sufficiente che, analogamente a quanto avviene per l'azione surrogatoria e per la revocatoria, sussista una ragione di credito, anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata.” (Cass. civ., sez. 6-2, n. 7557 dell'8.03.2022) e che il presupposto oggettivo è unicamente l'incapienza del patrimonio del debitore, da provarsi a carico del creditore che impugna la rinuncia: “Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali pagina 4 di 7 del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori;
ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore.” (Cass. civ., sez. 6- 2, n. 5994 del 4.03.2020; conf.: Cass. civ., sez. 6-2, ord. n. 8519 del 29.04.2016).
5. Decisione Il Tribunale reputa che alla luce dei princìpi di diritto che regolano la domanda e sula scorta delle emergenze di causa, la domanda attorea sia ammissibile e fondata e meriti accoglimento, per le seguenti ragioni. In via preliminare, in rito, si evidenzia che il contraddittorio è stato correttamente instaurato solo verso il chiamato all'eredità che ha rinunciato, in quanto non sussiste litisconsorzio necessario con gli altri chiamati all'eredità, come sancito dalla Corte di legittimità. Nel merito, il Giudice evidenzia che l'Attrice ha fornito sufficiente evidenza di essere creditrice, quale cessionaria da che aveva incorporato l'originaria banca CP_5 mutante, di in forza di contratto di mutuo stipulato nel 2015 tra la stessa e P_
come si ricava dal detto contratto di mutuo, dall'atto Parte_3 di fusione per incorporazione, dalle plurime richieste di pagamento inviate da
[...] ai mutuatari e loro aventi causa, dall'atto di cessione dei crediti in blocco, nonché CP_5 dal successivo atto di precetto (docc.
3-6 e 9-16 fasc. Ric.). La Ricorrente ha altresì fornito evidenza dell'incapienza del patrimonio di P_
a soddisfare il credito precettato, come si ricava dalla perizia di stima svolta nella causa di esecuzione, che ha stimato i cespiti di in soli € 27.250,00 (doc. 15 fasc. P_
Ric.) a fronte di un atto di precetto per € 99.154,00 (doc. 12 fasc. Ric.). Dalla stessa CTU pure si ricava che i coniugi ( e la Convenuta), CP_4 CP_4 proprietari di due immobili tra loro adiacenti, li hanno collegati funzionalmente e anche a livello impiantistico (doc. 15 fasc. Ric.), di tal che non appare neanche possibile per il creditore pignorante vendere l'immobile di proprietà esclusiva di da solo, P_ come evidenziato anche dal Giudice dell'esecuzione a verbale dell'udienza del 23.11.2023 (doc. 16 fasc. Ric.). Ancora, la Ricorrente ha provato che ha rinunciato espressamente ex art. P_
519 cc all'eredità relitta dal coniuge deceduto il 29.03.2020, come si CP_4 ricava dall'atto reso avanti al Cancelliere del Tribunale di Milano in data 18.06.2020 dalla stessa (doc. 7 fasc. Ric.). Orbene, sulla scorta di tali elementi risulta che la rinuncia all'eredità compiuta da il 18.06.2020 risulta gravemente pregiudizievole per la creditrice P_
, in quanto la stessa non è in grado di soddisfarsi neanche parzialmente sul Pt_1 patrimonio della sua debitrice: ne consegue che la creditrice ha diritto ad essere autorizzata ad accettare l'eredità morendo relitta da per soddisfarsi CP_4 anche sui beni ereditari del de cuius sino a concorrenza del suo credito, che appare possibile quantificare nella somma -oggetto di atto di precetto- di € 99.154,00. A mente dell'art. 2652 cc deve ordinarsi la trascrizione della presente sentenza a cura pagina 5 di 7 della parte Ricorrente e a spese della parte Convenuta.
6. Spese di lite Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza della C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale della Convenuta, che deve, pertanto, essere condannata rifondere per intero le spese di lite della Ricorrente, non emergendo elementi per discostarsi dalla regola della causalità della lite. Quanto alla liquidazione delle spese della Ricorrente, applicato il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al tenore delle memorie e all'impegno difensivo della Ricorrente e allo scaglione di valore applicabile (compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00), si reputano congrui i parametri medi previsti dalla tabella 2 del citato DM per le fasi di studio e introduttiva e i parametri dimezzati della stessa tabella per la fase istruttoria (in quanto l'attività defensionale istruttoria si è limitata all'esame dei documenti prodotti dagli avversari, senza istruzione orale), e decisionale (svolta on modalità semplificata, senza deposito di memorie difensive), pari a complessivi € 9.142,00 per compenso, oltre € 798,00 per rimborso spese vive ex actis (c.u., spese di notificazione documentate e diritti di Cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovute.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così provvede: accoglie la domanda attorea, in quanto fondata;
per l'effetto, letto l'art. 524 cc autorizza in persona di ad Parte_1 Parte_2 accettare l'eredità morendo relitta da deceduto a Magenta il 29.03.2020, CP_4 in nome e luogo della rinunciante , al solo scopo di soddisfarsi Controparte_2 sui beni ereditari sino alla concorrenza dei suoi crediti fondati sul mutuo ipotecario stipulato il 22.10.2015; letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna
a pagare a favore di in persona di Controparte_2 Parte_1
a titolo di refusione integrale delle spese Parte_2 della presente causa, la somma di € 9.940,00, di cui € 9.142,00 per compenso ed € 798,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% per rimborso spese generali forfetario, oltre IVA e CPA;
letto l'art. 2652 cc ordina pagina 6 di 7 la trascrizione della presente sentenza a cura della parte Ricorrente e spese della parte convenuta con esonero di responsabilità per il competente Conservatore. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 2.09.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 7 di 7